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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 23/01/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 264/2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO sezione lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella persona fisica del magistrato dott.
Giorgio Flaim pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa per controversia in materia di lavoro promossa con ricorso depositato in data
11.7.2024
d a
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Valorzi
pec Email_1
ricorrente
c o n t r o
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege
dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento
pagina 1 di 13 pec Email_2
convenuta
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
“In via principale: accertare e dichiarare il diritto del dott. a vedersi riconosciuta l'integrazione Pt_1
della retribuzione di risultato a fronte dell'espletamento dell'incarico di dirigente ad interim della Direzione dell'Informazione e delle procedure di VAS nel periodo dal
1.12.2020 sino al 01.06.2022. Per l'effetto condannare l'Autorità di Bacino
alla corresponsione della somma pari al 30% della Controparte_1
retribuzione di posizione del posto dirigenziale della Direzione dell'Informazione e delle procedure di VAS così come previsto dall'art. 7 CCDI applicato oltre le incidenze
su ogni istituto contrattuale o normativo, diretto o indiretto, con rivalutazione
monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata dal dì del dovuto al saldo.
In subordine:
condannare la convenuta alla corresponsione della somma che Codesto Giudice riterrà determinare in via equitativa tenuto conto dei paramenti di cui all'art. 7 CCDI
sottoscritto in data 28.12.2023 ovvero, in ogni caso, alla diversa somma risultante di
giustizia oltre le incidenze su ogni istituto contrattuale o normativo, diretto o indiretto
con rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata dal dì del dovuto
al saldo.
In ogni caso:
condannare la convenuta al risarcimento del danno patrimoniale anche da perdita di
chance quantificato nella misura del 30% della retribuzione di posizione del posto
pagina 2 di 13 dirigenziale vacante ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta da Codesto
Giudice, oltre interessi legali decorrenti dal giorno di maturazione.
Spese. Diritti ed onorari di causa rifusi”
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
“Rigettare il ricorso in quanto inammissibile e comunque infondato per le ragioni esposte, con condanna alle spese del giudizio”
MOTIVAZIONE
§1 le domande proposte dal ricorrente
Il ricorrente – Parte_1
premesso:
✓ di aver lavorato alle dipendenze dell'ente qui convenuto
[...]
dal 2.1.2002 al 31.8.2023, con Controparte_1
inquadramento nella qualifica di dirigente,
✓ di essergli stato conferito, a far data dall'1.9.2020, l'incarico dirigenziale di seconda fascia riguardante la Direzione dell'Informazione e delle procedure di Valutazione
Ambientale Strategica – VAS (doc. 2 fasc. ric.), il cui trattamento economico veniva disciplinato con contratto individuale (doc. 2-bis),
✓ di essergli stato conferito, a far data dall'1.12.2020, l'incarico dirigenziale di seconda fascia riguardante la Direzione Geologia (doc. 3 fasc. ric.), il cui trattamento economico veniva disciplinato con contratto individuale (doc. 3-bis), mantenendo la reggenza ad interim della Direzione dell'Informazione e delle procedure di VAS,
pagina 3 di 13 ✓ di aver conservato fino all'1.6.2022 la reggenza ad interim della Direzione dell'Informazione e delle procedure di VAS,
✓ di essere stato valutato durante il periodo dell'incarico ad interim con il punteggio pressoché massimo di 99/100 relativamente alle attività e al raggiungimento degli obiettivi attinenti sia la Direzione dell'Informazione e delle procedure di Vas, sia la percependo la relativa retribuzione di performance ma non Parte_2
l'integrazione della retribuzione di risultato per l'incarico ad interim –
propone:
A) in via principale,
domanda volta ad accertare, in suo favore, il diritto alla corresponsione della retribuzione di risultato in ragione dell'espletamento dell'incarico di dirigente ad interim della
Direzione dell'Informazione e delle procedure di VAS nel periodo dal 1.12.2020 sino all'1.6.2022, con conseguente condanna dell'ente convenuto
[...]
alla corresponsione della somma pari al Controparte_2
30% della retribuzione di posizione del posto dirigenziale della Direzione dell'Informazione e delle procedure di VAS prevista dall'art. 7 contratto integrativo decentrato del 28.11.2023;
B) in via subordinata,
domanda volta ad accertare, in suo favore, il diritto alla corresponsione della retribuzione di risultato in ragione dell'espletamento dell'incarico di dirigente ad interim della
Direzione dell'Informazione e delle procedure di VAS nel periodo dal 1.12.2020 sino all'1.6.2022, con conseguente condanna dell'ente convenuto
[...]
alla corresponsione di una somma da Controparte_2
determinarsi, a cura del giudice, in via equitativa tenuto conto dei parametri di cui all'art. 7 del contratto integrativo decentrato di data 28.11.2023 (30% della retribuzione di pagina 4 di 13 posizione del posto dirigenziale della Direzione dell'Informazione e delle procedure di
VAS);
C) in via ulteriormente subordinata,
domanda di condanna dell'ente convenuto Controparte_2
al risarcimento del danno patrimoniale, anche da perdita di
[...]
chance, quantificato nella misura del 30% della retribuzione di posizione del posto dirigenziale della Direzione dell'Informazione e delle procedure di VAS.
§2 le ragioni della decisione
1. i fatti incontestati (e comunque documentalmente provati)
I)
Con decreto del segretario generale n. 90 del 25.8.2020 (doc. n. 2 fasc. ric. e doc. n. 2 fasc. conv.) veniva conferito al ricorrente l'incarico dirigenziale della Direzione dell'Informazione e delle procedure di VAS.
Con contratto stipulato in data 1.9.2020 era definito il relativo trattamento economico
(doc. n. 2-bis fasc. ric. e doc. n. 2a fasc. conv.).
II)
Con decreto del segretario generale n. 139 del 9.11.2020 (doc. n. 3 fasc. ric. e doc. n. 3 fasc. conv.) veniva conferito al ricorrente l'incarico dirigenziale della Parte_2
e, nel contempo, era allo stesso mantenuta “la reggenza ad interim” della
[...]
Direzione dell'Informazione e delle procedure di VAS.
In tale decreto veniva precisato che:
pagina 5 di 13 ✓ “i compiti e le mansioni legate all'incarico includono le funzioni attribuite alla
direzione della Geologia e alla direzione dell'Informazione e delle procedura di
VAS”,
✓ “il trattamento economico da assegnare al titolare dell'incarico di funzione dirigenziale sarà definito con contratto di lavoro individuale”,
✓ con la stipula di tale atto “cessano automaticamente gli effetti di cui al precedente contratto di data 1° settembre 2020”.
Con contratto stipulato in data 1.12.2020 era definito il relativo trattamento economico
(doc. n. 3-bis fasc. ric. e doc. n. 3a fasc. conv.).
Più specificamente in tale contratto le parti convenivano che:
✓ “Il presente contratto, nell''ambito del persistente rapporto di lavoro a tempo pieno e
indeterminato del contraente, definisce il trattamento economico correlato al conferimento dell'incarico dirigenziale della Direzione della Geologia dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi (art. 1); CP_2
✓ “Il trattamento economico fondamentale è quello previsto dal vigente CCNL della dirigenza Area Funzioni centrali per i dirigenti di seconda fascia”;
✓ “Il trattamento economico accessorio spettante al dirigente è così articolato:
retribuzione di posizione di parte fissa nella misura stabilita dal vigente CCNL della dirigenza Area Funzioni Centrali…;
retribuzione di posizione di parte variabile nell'importo annuo lordo di euro
27.844,39…”.
La retribuzione di posizione è elevata nel limite del 15%.”;
✓ “Al dirigente spetta la retribuzione di risultato riferita alla direzione della , Pt_2
da corrispondersi, in un'unica soluzione annuale, previa positiva verifica dei risultati di gestione conseguiti in coerenza con gli obiettivi annuali” (art. 3). pagina 6 di 13 ✓ “Il trattamento economico definito con il presente incarico remunera anche eventuali incarichi aggiuntivi conferiti dall'Autorità di bacino in ragione della posizione ricoperta o su designazione della stessa” (art. 5).
✓ “Con la sottoscrizione del presente contratto individuale di lavoro cessa di avere efficacia il precedente contratto di data l settembre 2020” (art. 7).
III)
Con decreto del segretario generale n. 22 del 12.4.2022 (doc. n. 7 fasc. conv.) veniva conferito al ricorrente l'incarico dirigenziale della senza alcuna Parte_2
menzione di un mantenimento della “reggenza ad interim” della Direzione dell'Informazione e delle procedure di VAS, il che trova spiegazione nel fatto che con decreto del segretario generale n. 16 del 30.3.2022 (doc. n. 5 fasc. conv.) quest'ultima
Direzione era venuta meno con l'istituzione della Direzione Informatica, Sistemi
Informativi Territoriali e Tecnologie, la quale, con decreto del segretario generale n. 17 dell'11.4.2022 (doc. n. 6 fasc. conv.), era stata mantenuta transitoriamente in capo al segretario generale.
2. la portata precettiva della clausola ex art. 5 del contratto individuale stipulato
dalle parti in data 1.12.2020
Alla luce della clausola ex art. 5, la quale – nell'ambito del contratto stipulato dalle parti in data 1.12.2020 al fine di definire il trattamento economico riguardante l'incarico dirigenziale della e il contestuale mantenimento della “reggenza ad Parte_2
interim” della Direzione dell'Informazione e delle procedure di VAS – come si è già
ricordato, disponeva: “Il trattamento economico definito con il presente incarico remunera anche eventuali incarichi aggiuntivi conferiti dall'Autorità di bacino in ragione della posizione ricoperta o su designazione della stessa” – le due domande pagina 7 di 13 retributive proposte dal ricorrente, essendo volte ad ottenere una maggiorazione (o a titolo retributivo o a titolo risarcitorio) di quel trattamento economico, sono infondate.
3. la questione (implicitamente sottesa alle domande retributive proposte dal
ricorrente) della nullità della clausola ex art. 5 del contratto individuale
stipulato dalle parti in data 1.12.2020
a)
Seppur implicitamente, parte ricorrente fonda le domande retributive, che propone nei confronti dell'ente convenuto, sulla contrarietà della più volte menzionata clausola ex art. 5 del contratto individuale stipulato dalle parti in data 1.12.2020 alla trama normativa costituita dal “CCNL della dirigenza Area Funzioni centrali ratione temporis vigente durante l'incarico ad interim nonché, per quanto applicabili, i CCNL dell'Area VI (Enti
Pubblici Non Economici e Agenzie fiscali)” (richiamati dal contratto individuale dell'1.12.2020) e “solo in secondo luogo, nella contrattazione integrativa sulla scorta di
“un modello di contrattazione collettiva a struttura bipolare in cui il contratto integrativo si svolge sulle materie e nel rispetto dei vincoli posti da quello nazionale” (v. pag. 2 Relazione Illustrativa contrattazione integrativa sub doc. 13 bis)”.
In proposito richiama il CCNL 9.3.2020 relativo al personale dell'Area Funzioni centrali triennio 2016 – 2018 – Sezione dirigenti, il quale, a suo dire, non contiene “alcuna prescrizione in ordine all'an” in punto integrazione della retribuzione di risultato del dirigente nel caso di affidamento di un incarico ad interim.
Quindi, sempre ad avviso di parte ricorrente, “occorre… fare riferimento ai rinvii esterni”, in particolare – stante la previsione ex art. 1 co. 10 CCNL (“Per quanto non
espressamente previsto dal presente CCNL, continuano a trovare applicazione le
disposizioni contrattuali dei precedenti CCNL, ove compatibili e non sostituite con le pagina 8 di 13 previsioni del presente CCNL e con le norme legislative, nei limiti del D.Lgs. n.
165/2001”) – all'art. 62 co. 3 e 4 CCNL 1.8.2006 relativo al personale dirigente dell'area VI per il quadriennio normativo 2002-2005 (“
3. Il trattamento economico
complessivo del dirigente, per i periodi di sostituzione, è integrato, nell'ambito della
retribuzione di risultato, di un ulteriore importo la cui misura può variare dal 15% al
25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per l'incarico del
dirigente sostituito.
4. La contrattazione integrativa, nel definire le percentuali di cui al
comma 3, tiene conto, in particolare, dei seguenti elementi: sede degli incarichi ricoperti, livello di responsabilità attribuito e grado di conseguimento degli obiettivi”).
Invece, secondo il ricorrente, quanto al CCNL 9.3.2020 relativo al personale dell'Area
Funzioni centrali triennio 2016 - 2018 - Sezione dirigenti – pur egli sostenendo che non contenga “alcuna prescrizione in ordine all'an” in punto integrazione della retribuzione di risultato del dirigente nel caso di affidamento di un incarico ad interim – afferma che all'art. 44 co.1 lett. e) – disponendo: “Sono oggetto di contrattazione integrativa:… e)
l'integrazione della retribuzione di risultato del dirigente nel caso di affidamento di un
incarico ad interim per i periodi di sostituzione di altro dirigente, secondo la disciplina vigente…” – “riserva alla contrattazione integrativa la determinazione” di detta integrazione.
Si tratta di assunti non persuasivi.
α
In primo luogo l'ipotesi ermeneutica formulata dal ricorrente appare francamente involuta:
egli afferma che in tema di integrazione della retribuzione di risultato del dirigente nel caso di affidamento di un incarico ad interim il CCNL 9.3.2020 relativo al personale pagina 9 di 13 dell'Area Funzioni centrali triennio 2016 – 2018 – Sezione dirigenti, non conterrebbe
“alcuna prescrizione in ordine all'an”;
di qui la necessità di rinvenire la disciplina in proposito nel precedente CCNL;
tuttavia il CCNL 9.3.2020 avrebbe dettato un precetto (all'art. 44 co.1, lett. e)) in ordine al quantum di quella integrazione, limitandosi a devolverne la “determinazione”
alla contrattazione integrativa.
Risulta illogico che nel medesimo contratto l'autonomia collettiva si sia disinteressata dell'an – costringendo, a detta del ricorrente, l'interprete ad avvalersi di una disposizione del precedente CCNL che disciplinava non solo l'an, ma, in parte, anche il
quantum – ma si sia occupata del quantum per rinviare alla contrattazione integrativa.
β
Il tenore letterale dell'art. 44 co.1 lett. e) (“Sono oggetto di contrattazione integrativa:…
e) l'integrazione della retribuzione di risultato del dirigente nel caso di affidamento di
un incarico ad interim per i periodi di sostituzione di altro dirigente, secondo la disciplina vigente…”) consente un'interpretazione piana, logica e congrua che attribuisca alla contrattazione integrativa non solo il quantum, ma anche l'an in ordine alla spettanza dell'integrazione de qua.
Infatti, secondo il testo della clausola, “oggetto di contrattazione integrativa” è la
“integrazione della retribuzione di risultato”, non soltanto la sua “determinazione”,
come sostiene parte ricorrente.
Lo conferma in modo significativo la clausola ex art. 7 co.1 del “contratto integrativo
normativo ed economico 2023-2025 relativo al personale dirigente dell'
[...]
del 28.12.2023 (doc. 13 fasc. ric.), la quale – nel Controparte_2
prevedere che gli incarichi ad interim “sono retribuiti tramite un incremento della
retribuzione di risultato, limitatamente al periodo di vacanza del posto in attesa della pagina 10 di 13 sua copertura a valere esclusivamente sulle risorse risparmiate della retribuzione di
posizione del dirigente, nella misura del 30% della retribuzione di posizione del posto
dirigenziale vacante rapportata alla durata dell'incarico che deve essere almeno pari a tre mesi” – presenta un contenuto precettivo autonomo ed autosufficiente in punto retribuzione degli incarichi ad interim, tant' è vero che non vi è alcun rinvio ad altre norme di fonte legale e/o collettiva.
b)
L'art. 7 co.1 del “contratto integrativo normativo ed economico 2023-2025 relativo al personale dirigente dell' non può Controparte_2
trovare applicazione nella vicenda in esame.
Infatti le causae petendi, che identificano le due domande retributive proposte dal ricorrente, consistono nello svolgimento ad interim dell'incarico dirigenziale di seconda fascia riguardante la Direzione dell'Informazione e delle procedure di Valutazione
Ambientale Strategica – VAS, nel periodo dall'1.12.2020 all'1.6.2022.
Di contro la clausola ex art. 2 del contratto integrativo cit. prescrive che tale contratto
“ha durata triennale e riguarda pertanto il triennio 2023/2025”.
* * *
In definitiva la clausola ex art. 5 del contratto individuale stipulato dalle parti in data
1.12.2020 (la quale, come si è già ricordato, disponeva: “Il trattamento economico
definito con il presente incarico remunera anche eventuali incarichi aggiuntivi conferiti dall'Autorità di bacino in ragione della posizione ricoperta o su designazione della stessa”) è stata stipulata e ha trovato applicazione in un'epoca in cui alcuna norma di fonte legale o collettiva prescriveva una retribuzione aggiuntiva nel caso di svolgimento di incarichi ad interim (vigendo, quindi, la norma di fonte legale ex art. 24 co. 3, primo periodo d.lgs. 30.3.2001, n. 165, la quale, recependo il principio di omnicomprensività pagina 11 di 13 della retribuzione del dirigente, dispone: “Il trattamento economico determinato ai sensi
dei commi 1 e 2 remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a
quanto previsto dal presente decreto, nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in
ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa”).
Quindi non è configurabile una sua nullità per contrarietà a norme di legge imperative o a norme collettive.
4. l'inconfigurabilità di una responsabilità risarcitoria a carico dell'ente convenuto
Il ricorrente propone, in estremo subordine, domanda di condanna dell'ente convenuto al risarcimento Controparte_2
del danno patrimoniale, anche da perdita di chance.
A fondamento sostiene che egli “abbia patito un danno a causa della omessa sottoscrizione del contratto integrativo decentrato previsto dal CCNL comparto funzioni centrali ratione temporis vigente nonché dalla successiva mancata previsione in sede integrativa di un regime di retroattività per gli istituti, quale l'incremento di cui all'art. 7
CCDI cit., coperti da apposito presidio economico (Fondo per i trattamenti retributivi di posizione e di risultato del personale dirigente approvato con decreto del Segretario
Generale n. 73/2019)”.
Anche questo assunto non può essere condiviso, atteso che il (presunto) ritardo nella stipulazione del contratto integrativo sarebbe imputabile a una scelta compiuta consensualmente dai soggetti stipulanti quell'accordo e non già a una volontà unilaterale dell'ente datore.
Appare così evidente l'inconferenza, rispetto al caso in esame, dell'orientamento giurisprudenziale, ricordato dal ricorrente, in ordine all'omesso compimento, da parte pagina 12 di 13 della pubblica Amministrazione datrice, delle attività necessarie per arrivare alla definizione degli obiettivi affinché il dipendente possa ricevere la retribuzione di risultato, attività oggetto di obblighi gravanti sulla sola datrice.
Invece nel caso in esame, in mancanza di obblighi rimasti inadempiuti, non è
configurabile alcuna responsabilità risarcitoria.
5. conclusioni
In definitiva non sono fondate e devono, quindi, essere rigettate le domande proposte dal ricorrente nei confronti dell' Parte_1 [...]
Controparte_1
Le spese, come liquidate in dispositivo, non possono che seguire la soccombenza.
P.Q.M.
Il tribunale ordinario di Trento – sezione per le controversie di lavoro, in persona del giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott. Giorgio Flaim, definitivamente pronunciando, così decide:
1. Rigetta le domande proposte dal ricorrente nei confronti Parte_1
della Controparte_1
2. Condanna il ricorrente alla rifusione, in favore dell'ente convenuto, delle spese di giudizio, che liquida nella somma complessiva di € 3.000,00, maggiorata del 15% per spese forfettarie ex art. 2 co.2 d.m. 10.3.2014, n. 55, oltre ad IVA e CNPA, se dovute.
Trento, 23 gennaio 2025
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL GIUDICE
dott. Andrea Tabarelli dott. Giorgio Flaim
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO sezione lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella persona fisica del magistrato dott.
Giorgio Flaim pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa per controversia in materia di lavoro promossa con ricorso depositato in data
11.7.2024
d a
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Valorzi
pec Email_1
ricorrente
c o n t r o
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege
dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento
pagina 1 di 13 pec Email_2
convenuta
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
“In via principale: accertare e dichiarare il diritto del dott. a vedersi riconosciuta l'integrazione Pt_1
della retribuzione di risultato a fronte dell'espletamento dell'incarico di dirigente ad interim della Direzione dell'Informazione e delle procedure di VAS nel periodo dal
1.12.2020 sino al 01.06.2022. Per l'effetto condannare l'Autorità di Bacino
alla corresponsione della somma pari al 30% della Controparte_1
retribuzione di posizione del posto dirigenziale della Direzione dell'Informazione e delle procedure di VAS così come previsto dall'art. 7 CCDI applicato oltre le incidenze
su ogni istituto contrattuale o normativo, diretto o indiretto, con rivalutazione
monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata dal dì del dovuto al saldo.
In subordine:
condannare la convenuta alla corresponsione della somma che Codesto Giudice riterrà determinare in via equitativa tenuto conto dei paramenti di cui all'art. 7 CCDI
sottoscritto in data 28.12.2023 ovvero, in ogni caso, alla diversa somma risultante di
giustizia oltre le incidenze su ogni istituto contrattuale o normativo, diretto o indiretto
con rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata dal dì del dovuto
al saldo.
In ogni caso:
condannare la convenuta al risarcimento del danno patrimoniale anche da perdita di
chance quantificato nella misura del 30% della retribuzione di posizione del posto
pagina 2 di 13 dirigenziale vacante ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta da Codesto
Giudice, oltre interessi legali decorrenti dal giorno di maturazione.
Spese. Diritti ed onorari di causa rifusi”
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
“Rigettare il ricorso in quanto inammissibile e comunque infondato per le ragioni esposte, con condanna alle spese del giudizio”
MOTIVAZIONE
§1 le domande proposte dal ricorrente
Il ricorrente – Parte_1
premesso:
✓ di aver lavorato alle dipendenze dell'ente qui convenuto
[...]
dal 2.1.2002 al 31.8.2023, con Controparte_1
inquadramento nella qualifica di dirigente,
✓ di essergli stato conferito, a far data dall'1.9.2020, l'incarico dirigenziale di seconda fascia riguardante la Direzione dell'Informazione e delle procedure di Valutazione
Ambientale Strategica – VAS (doc. 2 fasc. ric.), il cui trattamento economico veniva disciplinato con contratto individuale (doc. 2-bis),
✓ di essergli stato conferito, a far data dall'1.12.2020, l'incarico dirigenziale di seconda fascia riguardante la Direzione Geologia (doc. 3 fasc. ric.), il cui trattamento economico veniva disciplinato con contratto individuale (doc. 3-bis), mantenendo la reggenza ad interim della Direzione dell'Informazione e delle procedure di VAS,
pagina 3 di 13 ✓ di aver conservato fino all'1.6.2022 la reggenza ad interim della Direzione dell'Informazione e delle procedure di VAS,
✓ di essere stato valutato durante il periodo dell'incarico ad interim con il punteggio pressoché massimo di 99/100 relativamente alle attività e al raggiungimento degli obiettivi attinenti sia la Direzione dell'Informazione e delle procedure di Vas, sia la percependo la relativa retribuzione di performance ma non Parte_2
l'integrazione della retribuzione di risultato per l'incarico ad interim –
propone:
A) in via principale,
domanda volta ad accertare, in suo favore, il diritto alla corresponsione della retribuzione di risultato in ragione dell'espletamento dell'incarico di dirigente ad interim della
Direzione dell'Informazione e delle procedure di VAS nel periodo dal 1.12.2020 sino all'1.6.2022, con conseguente condanna dell'ente convenuto
[...]
alla corresponsione della somma pari al Controparte_2
30% della retribuzione di posizione del posto dirigenziale della Direzione dell'Informazione e delle procedure di VAS prevista dall'art. 7 contratto integrativo decentrato del 28.11.2023;
B) in via subordinata,
domanda volta ad accertare, in suo favore, il diritto alla corresponsione della retribuzione di risultato in ragione dell'espletamento dell'incarico di dirigente ad interim della
Direzione dell'Informazione e delle procedure di VAS nel periodo dal 1.12.2020 sino all'1.6.2022, con conseguente condanna dell'ente convenuto
[...]
alla corresponsione di una somma da Controparte_2
determinarsi, a cura del giudice, in via equitativa tenuto conto dei parametri di cui all'art. 7 del contratto integrativo decentrato di data 28.11.2023 (30% della retribuzione di pagina 4 di 13 posizione del posto dirigenziale della Direzione dell'Informazione e delle procedure di
VAS);
C) in via ulteriormente subordinata,
domanda di condanna dell'ente convenuto Controparte_2
al risarcimento del danno patrimoniale, anche da perdita di
[...]
chance, quantificato nella misura del 30% della retribuzione di posizione del posto dirigenziale della Direzione dell'Informazione e delle procedure di VAS.
§2 le ragioni della decisione
1. i fatti incontestati (e comunque documentalmente provati)
I)
Con decreto del segretario generale n. 90 del 25.8.2020 (doc. n. 2 fasc. ric. e doc. n. 2 fasc. conv.) veniva conferito al ricorrente l'incarico dirigenziale della Direzione dell'Informazione e delle procedure di VAS.
Con contratto stipulato in data 1.9.2020 era definito il relativo trattamento economico
(doc. n. 2-bis fasc. ric. e doc. n. 2a fasc. conv.).
II)
Con decreto del segretario generale n. 139 del 9.11.2020 (doc. n. 3 fasc. ric. e doc. n. 3 fasc. conv.) veniva conferito al ricorrente l'incarico dirigenziale della Parte_2
e, nel contempo, era allo stesso mantenuta “la reggenza ad interim” della
[...]
Direzione dell'Informazione e delle procedure di VAS.
In tale decreto veniva precisato che:
pagina 5 di 13 ✓ “i compiti e le mansioni legate all'incarico includono le funzioni attribuite alla
direzione della Geologia e alla direzione dell'Informazione e delle procedura di
VAS”,
✓ “il trattamento economico da assegnare al titolare dell'incarico di funzione dirigenziale sarà definito con contratto di lavoro individuale”,
✓ con la stipula di tale atto “cessano automaticamente gli effetti di cui al precedente contratto di data 1° settembre 2020”.
Con contratto stipulato in data 1.12.2020 era definito il relativo trattamento economico
(doc. n. 3-bis fasc. ric. e doc. n. 3a fasc. conv.).
Più specificamente in tale contratto le parti convenivano che:
✓ “Il presente contratto, nell''ambito del persistente rapporto di lavoro a tempo pieno e
indeterminato del contraente, definisce il trattamento economico correlato al conferimento dell'incarico dirigenziale della Direzione della Geologia dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi (art. 1); CP_2
✓ “Il trattamento economico fondamentale è quello previsto dal vigente CCNL della dirigenza Area Funzioni centrali per i dirigenti di seconda fascia”;
✓ “Il trattamento economico accessorio spettante al dirigente è così articolato:
retribuzione di posizione di parte fissa nella misura stabilita dal vigente CCNL della dirigenza Area Funzioni Centrali…;
retribuzione di posizione di parte variabile nell'importo annuo lordo di euro
27.844,39…”.
La retribuzione di posizione è elevata nel limite del 15%.”;
✓ “Al dirigente spetta la retribuzione di risultato riferita alla direzione della , Pt_2
da corrispondersi, in un'unica soluzione annuale, previa positiva verifica dei risultati di gestione conseguiti in coerenza con gli obiettivi annuali” (art. 3). pagina 6 di 13 ✓ “Il trattamento economico definito con il presente incarico remunera anche eventuali incarichi aggiuntivi conferiti dall'Autorità di bacino in ragione della posizione ricoperta o su designazione della stessa” (art. 5).
✓ “Con la sottoscrizione del presente contratto individuale di lavoro cessa di avere efficacia il precedente contratto di data l settembre 2020” (art. 7).
III)
Con decreto del segretario generale n. 22 del 12.4.2022 (doc. n. 7 fasc. conv.) veniva conferito al ricorrente l'incarico dirigenziale della senza alcuna Parte_2
menzione di un mantenimento della “reggenza ad interim” della Direzione dell'Informazione e delle procedure di VAS, il che trova spiegazione nel fatto che con decreto del segretario generale n. 16 del 30.3.2022 (doc. n. 5 fasc. conv.) quest'ultima
Direzione era venuta meno con l'istituzione della Direzione Informatica, Sistemi
Informativi Territoriali e Tecnologie, la quale, con decreto del segretario generale n. 17 dell'11.4.2022 (doc. n. 6 fasc. conv.), era stata mantenuta transitoriamente in capo al segretario generale.
2. la portata precettiva della clausola ex art. 5 del contratto individuale stipulato
dalle parti in data 1.12.2020
Alla luce della clausola ex art. 5, la quale – nell'ambito del contratto stipulato dalle parti in data 1.12.2020 al fine di definire il trattamento economico riguardante l'incarico dirigenziale della e il contestuale mantenimento della “reggenza ad Parte_2
interim” della Direzione dell'Informazione e delle procedure di VAS – come si è già
ricordato, disponeva: “Il trattamento economico definito con il presente incarico remunera anche eventuali incarichi aggiuntivi conferiti dall'Autorità di bacino in ragione della posizione ricoperta o su designazione della stessa” – le due domande pagina 7 di 13 retributive proposte dal ricorrente, essendo volte ad ottenere una maggiorazione (o a titolo retributivo o a titolo risarcitorio) di quel trattamento economico, sono infondate.
3. la questione (implicitamente sottesa alle domande retributive proposte dal
ricorrente) della nullità della clausola ex art. 5 del contratto individuale
stipulato dalle parti in data 1.12.2020
a)
Seppur implicitamente, parte ricorrente fonda le domande retributive, che propone nei confronti dell'ente convenuto, sulla contrarietà della più volte menzionata clausola ex art. 5 del contratto individuale stipulato dalle parti in data 1.12.2020 alla trama normativa costituita dal “CCNL della dirigenza Area Funzioni centrali ratione temporis vigente durante l'incarico ad interim nonché, per quanto applicabili, i CCNL dell'Area VI (Enti
Pubblici Non Economici e Agenzie fiscali)” (richiamati dal contratto individuale dell'1.12.2020) e “solo in secondo luogo, nella contrattazione integrativa sulla scorta di
“un modello di contrattazione collettiva a struttura bipolare in cui il contratto integrativo si svolge sulle materie e nel rispetto dei vincoli posti da quello nazionale” (v. pag. 2 Relazione Illustrativa contrattazione integrativa sub doc. 13 bis)”.
In proposito richiama il CCNL 9.3.2020 relativo al personale dell'Area Funzioni centrali triennio 2016 – 2018 – Sezione dirigenti, il quale, a suo dire, non contiene “alcuna prescrizione in ordine all'an” in punto integrazione della retribuzione di risultato del dirigente nel caso di affidamento di un incarico ad interim.
Quindi, sempre ad avviso di parte ricorrente, “occorre… fare riferimento ai rinvii esterni”, in particolare – stante la previsione ex art. 1 co. 10 CCNL (“Per quanto non
espressamente previsto dal presente CCNL, continuano a trovare applicazione le
disposizioni contrattuali dei precedenti CCNL, ove compatibili e non sostituite con le pagina 8 di 13 previsioni del presente CCNL e con le norme legislative, nei limiti del D.Lgs. n.
165/2001”) – all'art. 62 co. 3 e 4 CCNL 1.8.2006 relativo al personale dirigente dell'area VI per il quadriennio normativo 2002-2005 (“
3. Il trattamento economico
complessivo del dirigente, per i periodi di sostituzione, è integrato, nell'ambito della
retribuzione di risultato, di un ulteriore importo la cui misura può variare dal 15% al
25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per l'incarico del
dirigente sostituito.
4. La contrattazione integrativa, nel definire le percentuali di cui al
comma 3, tiene conto, in particolare, dei seguenti elementi: sede degli incarichi ricoperti, livello di responsabilità attribuito e grado di conseguimento degli obiettivi”).
Invece, secondo il ricorrente, quanto al CCNL 9.3.2020 relativo al personale dell'Area
Funzioni centrali triennio 2016 - 2018 - Sezione dirigenti – pur egli sostenendo che non contenga “alcuna prescrizione in ordine all'an” in punto integrazione della retribuzione di risultato del dirigente nel caso di affidamento di un incarico ad interim – afferma che all'art. 44 co.1 lett. e) – disponendo: “Sono oggetto di contrattazione integrativa:… e)
l'integrazione della retribuzione di risultato del dirigente nel caso di affidamento di un
incarico ad interim per i periodi di sostituzione di altro dirigente, secondo la disciplina vigente…” – “riserva alla contrattazione integrativa la determinazione” di detta integrazione.
Si tratta di assunti non persuasivi.
α
In primo luogo l'ipotesi ermeneutica formulata dal ricorrente appare francamente involuta:
egli afferma che in tema di integrazione della retribuzione di risultato del dirigente nel caso di affidamento di un incarico ad interim il CCNL 9.3.2020 relativo al personale pagina 9 di 13 dell'Area Funzioni centrali triennio 2016 – 2018 – Sezione dirigenti, non conterrebbe
“alcuna prescrizione in ordine all'an”;
di qui la necessità di rinvenire la disciplina in proposito nel precedente CCNL;
tuttavia il CCNL 9.3.2020 avrebbe dettato un precetto (all'art. 44 co.1, lett. e)) in ordine al quantum di quella integrazione, limitandosi a devolverne la “determinazione”
alla contrattazione integrativa.
Risulta illogico che nel medesimo contratto l'autonomia collettiva si sia disinteressata dell'an – costringendo, a detta del ricorrente, l'interprete ad avvalersi di una disposizione del precedente CCNL che disciplinava non solo l'an, ma, in parte, anche il
quantum – ma si sia occupata del quantum per rinviare alla contrattazione integrativa.
β
Il tenore letterale dell'art. 44 co.1 lett. e) (“Sono oggetto di contrattazione integrativa:…
e) l'integrazione della retribuzione di risultato del dirigente nel caso di affidamento di
un incarico ad interim per i periodi di sostituzione di altro dirigente, secondo la disciplina vigente…”) consente un'interpretazione piana, logica e congrua che attribuisca alla contrattazione integrativa non solo il quantum, ma anche l'an in ordine alla spettanza dell'integrazione de qua.
Infatti, secondo il testo della clausola, “oggetto di contrattazione integrativa” è la
“integrazione della retribuzione di risultato”, non soltanto la sua “determinazione”,
come sostiene parte ricorrente.
Lo conferma in modo significativo la clausola ex art. 7 co.1 del “contratto integrativo
normativo ed economico 2023-2025 relativo al personale dirigente dell'
[...]
del 28.12.2023 (doc. 13 fasc. ric.), la quale – nel Controparte_2
prevedere che gli incarichi ad interim “sono retribuiti tramite un incremento della
retribuzione di risultato, limitatamente al periodo di vacanza del posto in attesa della pagina 10 di 13 sua copertura a valere esclusivamente sulle risorse risparmiate della retribuzione di
posizione del dirigente, nella misura del 30% della retribuzione di posizione del posto
dirigenziale vacante rapportata alla durata dell'incarico che deve essere almeno pari a tre mesi” – presenta un contenuto precettivo autonomo ed autosufficiente in punto retribuzione degli incarichi ad interim, tant' è vero che non vi è alcun rinvio ad altre norme di fonte legale e/o collettiva.
b)
L'art. 7 co.1 del “contratto integrativo normativo ed economico 2023-2025 relativo al personale dirigente dell' non può Controparte_2
trovare applicazione nella vicenda in esame.
Infatti le causae petendi, che identificano le due domande retributive proposte dal ricorrente, consistono nello svolgimento ad interim dell'incarico dirigenziale di seconda fascia riguardante la Direzione dell'Informazione e delle procedure di Valutazione
Ambientale Strategica – VAS, nel periodo dall'1.12.2020 all'1.6.2022.
Di contro la clausola ex art. 2 del contratto integrativo cit. prescrive che tale contratto
“ha durata triennale e riguarda pertanto il triennio 2023/2025”.
* * *
In definitiva la clausola ex art. 5 del contratto individuale stipulato dalle parti in data
1.12.2020 (la quale, come si è già ricordato, disponeva: “Il trattamento economico
definito con il presente incarico remunera anche eventuali incarichi aggiuntivi conferiti dall'Autorità di bacino in ragione della posizione ricoperta o su designazione della stessa”) è stata stipulata e ha trovato applicazione in un'epoca in cui alcuna norma di fonte legale o collettiva prescriveva una retribuzione aggiuntiva nel caso di svolgimento di incarichi ad interim (vigendo, quindi, la norma di fonte legale ex art. 24 co. 3, primo periodo d.lgs. 30.3.2001, n. 165, la quale, recependo il principio di omnicomprensività pagina 11 di 13 della retribuzione del dirigente, dispone: “Il trattamento economico determinato ai sensi
dei commi 1 e 2 remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a
quanto previsto dal presente decreto, nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in
ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa”).
Quindi non è configurabile una sua nullità per contrarietà a norme di legge imperative o a norme collettive.
4. l'inconfigurabilità di una responsabilità risarcitoria a carico dell'ente convenuto
Il ricorrente propone, in estremo subordine, domanda di condanna dell'ente convenuto al risarcimento Controparte_2
del danno patrimoniale, anche da perdita di chance.
A fondamento sostiene che egli “abbia patito un danno a causa della omessa sottoscrizione del contratto integrativo decentrato previsto dal CCNL comparto funzioni centrali ratione temporis vigente nonché dalla successiva mancata previsione in sede integrativa di un regime di retroattività per gli istituti, quale l'incremento di cui all'art. 7
CCDI cit., coperti da apposito presidio economico (Fondo per i trattamenti retributivi di posizione e di risultato del personale dirigente approvato con decreto del Segretario
Generale n. 73/2019)”.
Anche questo assunto non può essere condiviso, atteso che il (presunto) ritardo nella stipulazione del contratto integrativo sarebbe imputabile a una scelta compiuta consensualmente dai soggetti stipulanti quell'accordo e non già a una volontà unilaterale dell'ente datore.
Appare così evidente l'inconferenza, rispetto al caso in esame, dell'orientamento giurisprudenziale, ricordato dal ricorrente, in ordine all'omesso compimento, da parte pagina 12 di 13 della pubblica Amministrazione datrice, delle attività necessarie per arrivare alla definizione degli obiettivi affinché il dipendente possa ricevere la retribuzione di risultato, attività oggetto di obblighi gravanti sulla sola datrice.
Invece nel caso in esame, in mancanza di obblighi rimasti inadempiuti, non è
configurabile alcuna responsabilità risarcitoria.
5. conclusioni
In definitiva non sono fondate e devono, quindi, essere rigettate le domande proposte dal ricorrente nei confronti dell' Parte_1 [...]
Controparte_1
Le spese, come liquidate in dispositivo, non possono che seguire la soccombenza.
P.Q.M.
Il tribunale ordinario di Trento – sezione per le controversie di lavoro, in persona del giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott. Giorgio Flaim, definitivamente pronunciando, così decide:
1. Rigetta le domande proposte dal ricorrente nei confronti Parte_1
della Controparte_1
2. Condanna il ricorrente alla rifusione, in favore dell'ente convenuto, delle spese di giudizio, che liquida nella somma complessiva di € 3.000,00, maggiorata del 15% per spese forfettarie ex art. 2 co.2 d.m. 10.3.2014, n. 55, oltre ad IVA e CNPA, se dovute.
Trento, 23 gennaio 2025
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL GIUDICE
dott. Andrea Tabarelli dott. Giorgio Flaim
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