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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IV, sentenza 08/01/2026, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 106/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 4, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 09:01 in composizione monocratica:
CEFALO VINCENZO, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5214/2025 depositato il 03/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 25120010753 REGISTRO 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7394/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il notaio Ricorrente_1, rappresentato e difeso dal dott. Difensore_1, tributarista, con atto notificato a Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Messina propone ricorso avverso avviso di liquidazione dell'imposta, irrogazione delle sanzioni, notificatogli il 10.04.2025 quale ufficiale rogante, della somma di € 700,00, a titolo di imposta registro, ipotecaria e catastale, su atto di vendita del 24.02.2025 registrato a Messina il 27.02.2025, serie 1T, al numero 2959.
L'atto si riferisce alla compravendita di due appartamenti per civile abitazione (part. 892 sub 1 e 2 di cat. A/2 ognuna) e di un fabbricato di categoria F/2 (part. 892 sub 4), al prezzo complessivo di Euro 160.000,00 di cui euro 10.000,00 per la particella 892 sub 4 (F/2).
In atto erano state richieste per tutti gli immobili le agevolazioni per la prima casa compreso il fabbricato collabente e senza, per quest'ultimo fabbricato, specificare la sua futura classificazione catastale. Per detta unità immobiliare, l'ufficio ha recuperato la differenza tra l'imposta proporzionale di registro dovuta con aliquota del 9% calcolata sull'imponibile dichiarato in atto di Euro 10.000,00 pari ad Euro 900,00 al netto dell'imposta proporzionale di registro con aliquota del 2% già versata sul detto valore di Euro 10.000,00 pari ad Euro 200,00 per un recupero totale di Euro 700,00.
Parte ricorrente sostiene, indicando giurisprudenza della Cassazione, che in materia di agevolazioni “prima casa”, di cui all'art. 1 Nota II bis della Tariffa, parte prima, allegata al T.U.R., posto che la norma agevolativa non esige l'idoneità abitativa dell'immobile già al momento dell'acquisto, il beneficio può essere riconosciuto anche all'acquirente di immobile collabente, non ostandovi la classificazione del fabbricato in categoria F/2, ed invece rilevando la suscettibilità dell'immobile acquistato ad essere destinato, con i dovuti interventi edilizi, all'uso abitativo.
Costituito l'ufficio replica al motivo di ricorso e ne chiede il rigetto.
Deduce l'ufficio che la risposta ad interpello n. 357 del 30 agosto 2019, chiarisce la mancata estensione dell'agevolazione prima casa alle unità collabenti (categ. catastale F/2) in quanto la titolarità dei diritti enunciati nella nota II bis all'art. 1 della tariffa parte prima allegata al DPR 131/86, deve riguardare “Case di abitazione” ovvero immobili astrattamente idonei al soddisfacimento di esigenze abitative. Il legislatore intende agevolare non già progetti futuri bensì l'attuale e concreta utilizzazione dell'immobile acquistato come propria abitazione. L'immobile con categoria catastale F/2 rappresenta un'ipotesi di inidoneità assoluta ed oggettiva all'utilizzo dell'immobile abitativo che si intende acquistare e pertanto non legittimato a fruire delle agevolazioni “Prima casa” poiché l'immobile in questione non può essere equiparato ad un immobile in corso di costruzione (cat. F/3). Per quanto sopra, non può dunque essere riconosciuta l'agevolazione per la prima casa al fabbricato collabente part. 892 sub 4
Il ricorso non è fondato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte non ritiene aderente alla fattispecie l'enunciato della Cassazione la quale si riferisce all'acquisto di un unico immobile collabente destinato, con adeguata ristrutturazione, a essere trasformato in casa di civile abitazione.
Nel caso specifico le agevolazioni della prima casa si sono già esaurite con riferimento ai subb. 1 e 2, concesse con riguardo alla loro unificazione con la conseguenza che è preclusa l'estensione ad un'ulteriore fattispecie non prevista dalla legge in via di interpretazione estensiva.
Infatti le norme fiscali di agevolazione sono di stretta interpretazione e non possono essere applicate a casi non espressamente previsti dalla legge.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 250,00 oltre accessori di legge. Messina 11/12/2025
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 4, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 09:01 in composizione monocratica:
CEFALO VINCENZO, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5214/2025 depositato il 03/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 25120010753 REGISTRO 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7394/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il notaio Ricorrente_1, rappresentato e difeso dal dott. Difensore_1, tributarista, con atto notificato a Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Messina propone ricorso avverso avviso di liquidazione dell'imposta, irrogazione delle sanzioni, notificatogli il 10.04.2025 quale ufficiale rogante, della somma di € 700,00, a titolo di imposta registro, ipotecaria e catastale, su atto di vendita del 24.02.2025 registrato a Messina il 27.02.2025, serie 1T, al numero 2959.
L'atto si riferisce alla compravendita di due appartamenti per civile abitazione (part. 892 sub 1 e 2 di cat. A/2 ognuna) e di un fabbricato di categoria F/2 (part. 892 sub 4), al prezzo complessivo di Euro 160.000,00 di cui euro 10.000,00 per la particella 892 sub 4 (F/2).
In atto erano state richieste per tutti gli immobili le agevolazioni per la prima casa compreso il fabbricato collabente e senza, per quest'ultimo fabbricato, specificare la sua futura classificazione catastale. Per detta unità immobiliare, l'ufficio ha recuperato la differenza tra l'imposta proporzionale di registro dovuta con aliquota del 9% calcolata sull'imponibile dichiarato in atto di Euro 10.000,00 pari ad Euro 900,00 al netto dell'imposta proporzionale di registro con aliquota del 2% già versata sul detto valore di Euro 10.000,00 pari ad Euro 200,00 per un recupero totale di Euro 700,00.
Parte ricorrente sostiene, indicando giurisprudenza della Cassazione, che in materia di agevolazioni “prima casa”, di cui all'art. 1 Nota II bis della Tariffa, parte prima, allegata al T.U.R., posto che la norma agevolativa non esige l'idoneità abitativa dell'immobile già al momento dell'acquisto, il beneficio può essere riconosciuto anche all'acquirente di immobile collabente, non ostandovi la classificazione del fabbricato in categoria F/2, ed invece rilevando la suscettibilità dell'immobile acquistato ad essere destinato, con i dovuti interventi edilizi, all'uso abitativo.
Costituito l'ufficio replica al motivo di ricorso e ne chiede il rigetto.
Deduce l'ufficio che la risposta ad interpello n. 357 del 30 agosto 2019, chiarisce la mancata estensione dell'agevolazione prima casa alle unità collabenti (categ. catastale F/2) in quanto la titolarità dei diritti enunciati nella nota II bis all'art. 1 della tariffa parte prima allegata al DPR 131/86, deve riguardare “Case di abitazione” ovvero immobili astrattamente idonei al soddisfacimento di esigenze abitative. Il legislatore intende agevolare non già progetti futuri bensì l'attuale e concreta utilizzazione dell'immobile acquistato come propria abitazione. L'immobile con categoria catastale F/2 rappresenta un'ipotesi di inidoneità assoluta ed oggettiva all'utilizzo dell'immobile abitativo che si intende acquistare e pertanto non legittimato a fruire delle agevolazioni “Prima casa” poiché l'immobile in questione non può essere equiparato ad un immobile in corso di costruzione (cat. F/3). Per quanto sopra, non può dunque essere riconosciuta l'agevolazione per la prima casa al fabbricato collabente part. 892 sub 4
Il ricorso non è fondato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte non ritiene aderente alla fattispecie l'enunciato della Cassazione la quale si riferisce all'acquisto di un unico immobile collabente destinato, con adeguata ristrutturazione, a essere trasformato in casa di civile abitazione.
Nel caso specifico le agevolazioni della prima casa si sono già esaurite con riferimento ai subb. 1 e 2, concesse con riguardo alla loro unificazione con la conseguenza che è preclusa l'estensione ad un'ulteriore fattispecie non prevista dalla legge in via di interpretazione estensiva.
Infatti le norme fiscali di agevolazione sono di stretta interpretazione e non possono essere applicate a casi non espressamente previsti dalla legge.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 250,00 oltre accessori di legge. Messina 11/12/2025