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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 16/12/2025, n. 1650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1650 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
SEZIONE CIVILE
nella persona del
GI RA
Dott. Antonio Sardiello
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel registro generale sotto il numero d'ordine
386/2015 R.G.
a cui sono state riunite le cause iscritte nel registro generale sotto il numero d'ordine 3413/2015 R.G. e 390/2016 R.G.
TRA
Parte_1
(C.F. ) C.F._1
Parte_2
(C.F. ) C.F._2
Parte_3
(C.F. ) C.F._3
Parte_4
(C.F. ) C.F._4
Parte_5
(C.F. ) C.F._5
Parte_6
Pag. 1 a 13 (C.F. C.F._6
Parte_7
(C.F. C.F._7 rappresentati difesi dall'Avv. Santo De Prezzo attori
e
CP_1
(C.F. ) C.F._8 rappresentato e difeso dall'Avv. Annalisa Marangella attore
e
Controparte_2
(C.F. ) C.F._9
CP_3
(C.F. C.F._10 rappresentati e difesi dall'Avv. Carlo B. de Laurentiis convenuti
e
, già , oggi Controparte_4 Controparte_5 CP_6
(C.F. ) P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Minna convenuta
e
CP_7
(C.F. ) C.F._11
Convenuta contumace
e
CP_8
(C.F. ) C.F._12
Convenuto contumace
e
Controparte_9
(C.F. ) P.IVA_2 in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'Avv. Quarato Maria Pag. 2 a 13 terza chiamata
*******
Svolgimento del processo
Con atto di citazione del 31.01.2015 , , e CP_10 Parte_8 Parte_2
, in qualità di congiunti ed eredi della de cuius , hanno citato nel Parte_3 Persona_1 giudizio contrassegnato dal n. 386/2015 R.G. , e Controparte_2 CP_7 Controparte_5 per ottenere, previo accertamento della responsabilità concorsuale del sinistro occorso in data
[...] 08.12.2012 a carico di e , in qualità di conducenti dei veicoli CP_8 CP_3 rispettivamente di proprietà di e , la condanna di quest'ultimi in solido CP_7 Controparte_2 con , quale compagnia assicuratrice di entrambi i veicoli coinvolti nel Controparte_5 sinistro, al risarcimento di tutti i danni subiti e conseguenti al decesso della minore . Persona_1
Costituitosi in giudizio con comparsa del 30.04.2015, ha rilevato Controparte_2 l'inammissibilità e l'infondatezza della avversa domanda e, ritenendo sussistere la responsabilità unica ed esclusiva della quale ente proprietario della S.P. 64 ove è occorso il Controparte_9 sinistro de quo, ha chiesto di essere autorizzato a chiamare in causa la nei cui Controparte_9 confronti ha spiegato domanda di manleva.
Costituitasi, altresì, in giudizio con comparsa del 12.05.2015, ha Controparte_5 contestato la domanda risarcitoria, chiedendo comunque la riduzione del risarcimento eventualmente spettante tenuto conto del concorso di colpa della persona deceduta per mancato uso delle cinture di sicurezza.
Con comparsa del 26.11.2015 si è costituita anche la la quale ha chiesto Controparte_9 il rigetto della domanda attorea, rilevando sia l'insussistenza dei presupposti della responsabilità di cui agli artt. 2051 c.c. e/o 2043 c.c., nonché la responsabilità esclusiva di , o in CP_3 subordine, la responsabilità concorrente di e conducenti CP_3 CP_8 rispettivamente dell'autovettura Alfa Romeo 159, con targa DE 022 FR, di proprietà di CP_2
, e del veicolo BMW 318, targato CP 241 SA, di proprietà di , entrambi assicurati
[...] CP_7 presso la Controparte_5
Al presente giudizio contrassegnato dal n. 386/2015 R.G. sono stati riuniti, in quanto aventi ad oggetto il medesimo sinistro, dapprima il procedimento contrassegnato dal n. 3413/2015 R.G., introdotto da e , quali genitori della de cuius Parte_5 Parte_6 Persona_1 ed esercenti la potestà sul figlio , per ottenere la condanna dei convenuti Parte_7
, , , e al CP_3 Controparte_2 CP_7 CP_8 Controparte_5 risarcimento dei danni subiti;
e successivamente il giudizio contrassegnato dal n. 390/2016 R.G., introdotto da in qualità di trasportato sulla autovettura BMW 318 targata CP 241 CP_1
SA, di proprietà di e condotta da volto ad ottenere la condanna di CP_7 CP_8 [...]
al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito del Controparte_5 sinistro de quo.
Nel corso del procedimento sono state espletate prove orali e consulenze tecniche, con il deposito di diversi elaborati peritali. A seguito della formulazione, da parte di questo GI con ordinanza del 04.03.2024, di una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., gli attori Parte_5
, , , , ,
[...] Parte_6 Parte_7 CP_10 Parte_3 Pt_2
e a mezzo del loro procuratore, hanno comunicato l'adesione alla formulata
[...] Parte_4 proposta e di aver definito con la compagnia ogni ragione di contenzioso, chiedendo la CP_6 conseguente estinzione delle cause iscritte con numero RG 386/2015 e numero RG 3413/2015.
Stante la mancata adesione delle altre parti, quest'ultime all'udienza del 09.06.2025 hanno precisato le conclusioni. In particolare, e hanno precisato le Controparte_2 CP_3 conclusioni chiedendo: “1) rigettare la domanda di risarcimento danni proposta nei confronti dei
Pag. 3 a 13 convenuti per tutte le ragioni già proposte;
2) per lo effetto accertare e dichiarare che il CP_2 sinistro per cui è causa è stato determinato dalla esclusiva responsabilità della Controparte_9 in persona del legale rappresentante pt, per le ragioni proposte e per lo effetto si insiste nella manleva degli odierni convenuti da ogni e possibile condanna risarcitoria proposta;
3) condannare sempre e comunque la al pagamento delle spese processuali con distrazione in favore Controparte_9 dell' avv. Carlo Battista de Laurentiis antistatario”.
Mentre, la convenuta oggi ha precisato chiedendo: Controparte_4 CP_6
“rigettarsi la domanda avanzata da negli specifici confronti di CP_1 [...] oggi in quanto infondata o per effetto della declaratoria di congruità della CP_4 CP_6 somma di E. 387.000,00 a costui versata in sede stragiudiziale nonché dell'ulteriore somma di E. 15.000,00 versata a seguito di ordinanza ex art. 185 bis cpc del 4.3.24, per un totale quindi di E. 402.000,00, col favore delle spese;
- accertarsi e dichiararsi la responsabilità esclusiva o concorsuale della nel determinismo dell'evento;- dichiararsi il concorso di Controparte_9 colpa del danneggiato per mancato uso della cintura di sicurezza con conseguente CP_1 riduzione del risarcimento eventualmente spettante;
-in caso di accertato concorso di colpa in punto dinamica, ripartirsi il danno pro quota tra la deducente e la terza chiamata con Controparte_9 scioglimento da ogni vincolo solidale e decurtando dalla quota di l'importo da questa Parte_9 già versato di E. 402.000,00;- in caso di accertata responsabilità esclusiva della CP_9
rigettarsi la domanda avanzata nei confronti di per effetto dell'accertato caso
[...] CP_4 fortuito consistente nella condotta del terzo;
-contenersi l'esposizione di nei Controparte_4 limiti del massimale residuo di polizza relativi alla BMW targata CP241SA di (E. CP_7 1.313.900,00); - nella denegata ipotesi di riconoscimento a di somme maggiori CP_1 rispetto a quelle a costui già erogate, decurtarsi dall'importo posto a carico di la somma CP_4 di E. 402.000,00 e limitarsi l'eventuale condanna alle sole somme residue;
- per tuziorismo difensivo, nella denegata ipotesi di incapienza del massimale, ripartirsi lo stesso tra tutti i danneggiati ai sensi dell'art. 140 cpc tenendo conto delle somme versate in corso di causa agli eredi;
- nel caso Per_1 in cui la quota di risarcimento attribuita ad fosse inferiore all'importo di E. 402.000,00 da CP_4 questa già erogato a condannarsi quest'ultimo e/o la di alla CP_1 CP_9 CP_9 restituzione delle somme non dovute perché pagate in eccesso;
- in ogni caso condannarsi chi di dovere alla restituzione delle somme versate da oggi che risultassero non dovute, CP_4 CP_6 col favore delle spese.
L'attore ha precisato poi le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate CP_1 nell'atto introduttivo di lite, ossia “a) Accertare e dichiarare che era terzo CP_1 trasportato al momento del sinistro, a bordo dell'autovettura modello BMW 318 tg. CP 241 SA condotta da , e di proprietà di , assicurata per la responsabilità civile CP_8 CP_7 con la compagnia n. polizza 503829779 che percorreva la S.P. 64; b) Accertare e dichiarare CP_5 altresì l'entità delle lesioni subite dall'attore e per l'effetto condannare il convenuto a risarcire tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, nonché spese documentate, subiti dall'attore e che si quantificano in euro 1.394433,70 ovvero in quell'altra somma maggiore o minore che riterrà di giustizia oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali sulle somme rivalutate dal di del sinistro a quello dell'effettivo soddisfo, oltre ad una somma da liquidarsi in via equitativa a titolo di ristoro per il mancato godimento della somma che sarà liquidata , nonché in via equitativa di una somma che tenga conto del pregiudizio che l'attore subirà per la sostituzione delle protesi. C) condannare la compagnia al pagamento delle spese di lite (Spese Generali CAP ed IVA), da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”, rinunciando all'antistatarietà delle spese di lite.
Infine, la ha precisato le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate Controparte_9 nelle note riepilogative del 13.02.2024, ossia “in via preliminare ed assorbente, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di riassunzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 125 disp. att. c.c.;
ancora in via preliminare, con riferimento alle domande promosse in danno della CP_9 accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del GI adito rientrando la materia
[...]
Pag. 4 a 13 oggetto del presente giudizio nella competenza esclusiva del GI amministrativo;
nella denegata ipotesi sia consentito l'esame nel merito della controversia, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva in capo al sig. con riferimento alle domande formulate nei Controparte_2 confronti della Provincia di nonché a quelle conseguenti formulate dalla compagnia CP_9 assicurativa;
accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo alla CP_4 con riferimento alla responsabilità del sinistro in questione;
sempre nel Controparte_9 merito, accertare e dichiarare che l'incidente per cui è causa si è verificato per o responsabilità esclusiva del sig. , conducente dell'autovettura “Alfa Romeo 159”, con targa DE CP_3 022 FR, di proprietà della sig. , assicurato presso la Controparte_2 Controparte_4 (già o, o responsabilità esclusiva del sig. , conducente Controparte_5 CP_8 dell'autovettura “BMW 318 TDS”, targato CP 241 SA, di proprietà di , assicurato CP_7 presso la (già , o responsabilità Controparte_4 Controparte_5 concorrente dei sopraelencati conducenti o;
o caso fortuito;
in ogni caso, accertare e dichiarare l'insussistenza dei presupposti della responsabilità di cui agli artt. 2051 c.c. e/o 2043 c.c. e di conseguenza, accertare e dichiarare, che nulla è dovuto a qualsivoglia titolo dalla CP_9 ad alcuna delle parti del presente giudizio;
dichiarare il sig. , anche
[...] CP_11 tramite la tenuto a manlevare e tenere indenne la Controparte_5 Controparte_9 da ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole dell'emananda sentenza anche per quel che concerne le spese del presente giudizio;
sempre in subordine, accertare e dichiarare il concorso di colpa della deceduta per mancato uso delle misure di sicurezza con conseguente Persona_1 riduzione del risarcimento eventualmente spettante;
sempre in subordine, accertare e dichiarare il concorso di colpa del sig. per mancato uso delle misure di sicurezza con conseguente CP_1 riduzione del risarcimento eventualmente spettante a questi;
Ove accertata la rilevanza nella causazione del sinistro delle chiazze di terra cui innanzi, dichiarare la responsabilità, ex art. 2043 e/o 2051 della Provincia di Taranto, in via esclusiva e/o corrente;
in estremo subordine, laddove venga riconosciuta una qualche forma di responsabilità alla di effettuare un CP_9 CP_9 esatta quantificazione dei danni parentali patiti sulla base dei minimi previsti dalla Tabella di Milano;
con vittoria di spese e competenze di lite, inclusi spese generali nella misura forfettaria del 15% ed oneri previdenziali nella misura prevista a titolo di Fondo CPDEL/Pers.”.
Precisate le conclusioni, il giudice ha, dunque, trattenuto la causa in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. a decorrere dal 01.09.2025.
Motivi della decisione
Preliminarmente, si rammenta come la cessazione della materia del contendere possa essere dichiarata dal giudice anche in assenza di una specifica domanda in tal senso delle parti, purché risulti giudizialmente comprovato e non controverso il venir meno dell'interesse delle parti alla decisione di merito.
La cessazione della materia del contendere, con la conseguente dispensa del giudice dal pronunziarsi sulle richieste delle parti, può essere dichiarata, infatti, solo nei casi in cui, per sopravvenuta composizione della lite, spontanea adesione di una parte alla domanda dell'altra o per altri motivi, anche estranei al comportamento dei contendenti (quali sopravvenuti provvedimenti dell'autorità e simili), sia cessata ogni ragione di contrasto tra le parti, con conseguente venir meno dell'interesse delle stesse alla decisione di merito.
Nel caso di specie si rileva come gli attori , , Parte_5 Parte_6 [...]
, , , e a mezzo del Parte_7 CP_10 Parte_3 Parte_2 Parte_4 loro procuratore, abbiano dichiarato all'udienza del 03.04.2024 di voler accettare la proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. formulata con l'ordinanza del 04.03.2024, precisandone i termini, e come successivamente abbiano depositato in atti attestazione del 06.06.2024, con cui hanno comunicato la loro adesione alla formulata proposta. In particolare, hanno evidenziato di aver definito
Pag. 5 a 13 con la compagnia ogni ragione di contenzioso, chiedendo la conseguente estinzione delle CP_6 cause iscritte con numero RG 386/2015 e numero RG 3413/2015.
Ebbene, alla luce di quanto innanzi, essendo stata dunque definita, quanto alle loro posizioni, la controversia in corso, questo GI deve preliminarmente, sussistendone i presupposti di legge, dichiarare la sopravvenuta cessazione della materia del contendere quanto sia alle domande risarcitorie formulate da , , , e CP_10 Parte_6 Parte_2 Parte_4 Parte_3 nei confronti di , e;
sia alle domande
[...] Controparte_2 CP_7 Controparte_5 risarcitorie formulate da , e nei Parte_5 Parte_6 Parte_7 confronti di , , , e CP_3 Controparte_2 CP_7 CP_8 Controparte_5
Nulla sulle spese processuali quanto alle domande dai predetti attori formulate, stante l'accordo
[...] tra le parti intervenuto in ordine alle spese.
Per quanto concerne, invece, le ulteriori domande, posto che la causa attiene ad un rapporto oggettivamente unitario, ossia il sinistro stradale occorso in data 08.12.2012, rispetto al quale si domanda l'accertamento della responsabilità e/o della corresponsabilità dei soggetti coinvolti e dell'Ente chiamato in causa, si rileva come nel caso di specie si renda necessario in primo luogo ricostruire, sulla base degli atti di causa e delle emergenze probatorie, la dinamica dell'evento ed accertare in concreto la responsabilità del sinistro verificatosi in agro di RC, lungo la SP 64 RC- Avetrana.
In particolare, la è stata chiamata in giudizio da , Controparte_9 Controparte_2 proprietario dell'autovettura Alfa Romeo 159 tg DE 022FR, a bordo della quale viaggiava la minore
, quale presunto legittimato passivo ai sensi dell'art. 2051 c.c. o, in subordine, ai Persona_1 sensi dell'art. 2043 c.c., in base all'allegato presupposto che il sinistro stradale si sarebbe verificato non per colpa del conducente dell'Alfa Romeo 159, ossia , ma per la presenza di CP_3 un'insidia lungo la strada provinciale, insidia costituita da numerose zolle di terra che avrebbero provocato, in tesi del chiamante, la perdita di controllo dell'autovettura.
Ebbene, per quanto concerne la responsabilità del sinistro, anche a fronte delle argomentazioni svolte dalla difesa dei in merito alla sentenza penale n. 1066/2015, passata in giudicato il CP_2 18.9.2015, si rende preliminarmente necessario rammentare, al riguardo, che la natura autonoma del giudizio civile comporta conseguenze anche con riferimento all'individuazione delle regole processuali applicabili in tema di nesso causale e di prove, in ragione della diversa funzione della responsabilità civile e della responsabilità penale e dei diversi valori in gioco dei due sistemi di responsabilità. Il giudizio penale, difatti, mette al centro dell'osservazione la figura dell'imputato e il suo status libertatis, mentre quello civile privilegia quella del danneggiato e le sue posizioni soggettive giuridicamente protette. Ne consegue, in particolare, che la valutazione del nesso causale si differenzia quanto al regime probatorio applicabile in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi, vigendo, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, la regola della "preponderanza dell'evidenza", nella sua duplice accezione "del più probabile che non" e "della probabilità prevalente", mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio"; pure le questioni attinenti al diritto di difesa delle parti possono essere risolte alla luce dei principi che governano l'istruzione probatoria nel processo civile e, cioè, il principio di disponibilità delle prove (art. 115 cod. proc. civ.) e quello del libero convincimento (art. 116 cod. proc. civ.) che giustificano il potere del giudice civile di apprezzare le prove, anche cd. atipiche, ovvero tutti quegli strumenti probatori che, seppure non tipizzati nell'elencazione codicistica, siano astrattamente idonei a concorrere all'accertamento dei fatti di causa.
Premesso quanto innanzi, nella fattispecie de quo è emerso che in data 08/12/2012 il veicolo Alfa Romeo 159 targato DE 022 FR, di proprietà di , condotto da Controparte_2 CP_3 ed assicurato dalla nel percorrere la Strada Provinciale n. 64 RC (Br) Controparte_5
–A (Ta), si è scontrato frontalmente con l'autovettura BMW 318 TDS, targato CP 241 SA, di proprietà di e condotta da ed assicurato anch'esso dalla CP_7 CP_8 CP_5
Pag. 6 a 13 A seguito del sinistro è deceduta, a causa delle lesioni riportate, la minore Controparte_5 [...]
, terza trasportata a bordo dell'autovettura Alfa Romeo 159 di proprietà di Per_1 CP_2 ; mentre ha subito lesioni terzo trasportato a bordo dell'autovettura BMW
[...] CP_1 318 TDS di proprietà di . CP_7
Ebbene, nella relazione di incidente stradale redatto dai Carabinieri della Stazione di RC occorsi sul luogo del sinistro si legge che “al suolo, bagnato dalla pioggia caduta in precedenza, non erano visibili tracce di frenata interessanti gli pneumatici dei veicoli coinvolti”. Dai primi accertamenti è risultato come il veicolo Alfa Romeo 159, che procedeva da Avetrana in direzione RC, abbia invaso la corsia di marcia opposta, collidendo frontalmente con il veicolo BMW 318 TDS che procedeva in direzione opposta. Al conducente è stato elevato un verbale CP_3 di contestazione per violazione dell'art. 143 CdS perché “circolava contromano sulla strada provinciale S.P. 64 RC-Avetrana con direzione RC invadendo totalmentelo spazio destinato all'opposto senso di marcia”.
Ascoltato come imputato all'udienza del 02.04.2015 nell'ambito del procedimento penale n. R.G. 2088/2013, instauratosi a suo carico per il reato di cui agli artt. 589 c.p. e 590 c.p. e conclusosi con la sentenza n. 1066/2015, passata in giudicato il 18.9.2015, l'odierno convenuto CP_3 ha dichiarato: “io ricordo perfettamente che quel giorno pioveva e la strada era viscida, abbastanza viscida, ricordo che a un cero punto ho perso il controllo della macchina e mi sono trovato nella corsia opposta, e poi sono stato accecato dai fari, e poi non ricordo più niente..”. Alcun riferimento è stato fatto dal , quale causa del sinistro, alla presenza di zolle di terra sull'asfalto. CP_2
Per quanto concerne la presenza delle predette “zolle di terra” sul manto stradale luogo dell'evento, cui nel presente giudizio e ricondurrebbero il CP_3 Controparte_2 verificarsi dell'incidente, si rileva come il teste ing. escusso all'udienza del 21.11.2018, Testimone_1 abbia dichiarato: “posso dire che dall'ispezione eseguita vario tempo dopo l'incidente, furono notate chiazze di terra, presumibilmente prodotte da veicoli agricoli fuoriusciti dalle adiacenti campagne, ed inoltre, che l'informativa dei Carabinieri faceva cenno alla presenza di altre chiazze non perfettamente localizzate, tanto con riferimento al tratto di strada interessato dall'incidente, preciso che le chiazze individuate dal sottoscritto erano molto prossime al luogo di arresto dei veicoli e non pertanto da correlare con lo sbandamento dell'Alfa Romeo 159 avviatosi ben a monte rispetto alla sua posizione di quiete… come già detto le chiazze da me visionate non erano da collegare allo sbandamento del veicolo Alfa Romeo che iniziò lo sbandamento più a monte del punto ove erano le chiazze da me viste, e quindi è presumibile che tale sbandamento si sia avviato per chiazze poste più a monte. Preciso che quelle presumibili chiazze al momento del sopralluogo da parte mia non erano presenti. Preciso che il mio sopralluogo l'ho svolto intorno al 20.12.2012..”.
Il predetto teste, ascoltato nel procedimento penale quale consulente del Pubblico Ministero all'udienza del 02.10.2014, ha precisato come tali “zolle” non vengano per niente collocate dai Carabinieri nei loro schizzi planimetrici.
In particolare, nella relazione redatta nel procedimento penale n. 9016/2012 RGNR l'ing. ha precisato come i verbalizzanti non abbiano indicato né la grandezza né l'ubicazione di quelle Tes_1
“zolle”, rispetto alla sezione di collisione, né siano state fatte ritrarre dal fotografo incaricato, il quale solo in pochissime delle innumerevoli foto scattate ha ritratto indirettamente parte della corsia orientale della strada provinciale. Ha precisato, inoltre, come ingrandendo quelle foto appaiano delle chiazze di terra, ben schiacciate al suolo e come “le chiazze emergenti dalla documentazione fotografica approntata quella sera sono però ubicate in sezioni molto prossime a quelle di arresto dei mobili, e non possono essere poste in relazione diretta come genesi del fatto”.
Inoltre, sempre all'udienza del 02.10.2014 il consulente ha, altresì, precisato come le “macchie di terra sono fotografate nelle immediate vicinanze diciamo nei 5 metri antecedenti le sezioni dove si sono fermati i veicoli” e soprattutto come quelle che si vedono nelle foto non siano compatibili con
Pag. 7 a 13 lo sbandamento dell'autovettura Alfa Romeo “perché il veicolo da quella sezione non può aver fatto la deviazione ad angolo di quasi 30°”.
È risultato, dunque, come le uniche macchie di terra presenti nella documentazione fotografica siano troppo vicine al punto di arresto dei veicoli per aver potuto incidere sulla traiettoria del veicolo.
Nel presente giudizio è stato anche escusso come teste, all'udienza del 19.05.2019, il Maresciallo all'epoca dei fatti in servizio presso la Stazione dei Carabinieri di Testimone_2 RC, il quale ha precisato che “..più che zolle erano chiazze di terra” e di “avere constatato in più occasioni precedenti al sinistro che quella strada era spesso sporca e ricoperta di terra, poiché vi sono uliveti e quindi la stessa era portata dai mezzi agricoli di passaggio. Non ricordo se ho personalmente segnalato questa situazione alla ”. Ha inoltre confermato le dichiarazioni CP_9 rese in sede penale, ove lo stesso teste ha dichiarato che più che zolle erano “chiazze di terra”, di cui la strada sarebbe stata “piena”, essendo la stessa circondata da terreni coltivati a uliveto, precisando come fosse evidente questa presenza di terra e questa maggiore pericolosità della strada anche per i conducenti, affermando altresì che “se avessi fatto fotografie da Avetrana fino ad RC avremmo trovato tutta la stessa cosa”.
Dunque, fermo restando che i verbalizzanti non hanno indicato né la grandezza né l'ubicazione delle chiazze di terra rispetto alla sezione di collisione - non essendo state le stesse collocate dai Carabinieri nei loro schizzi planimetrici-, e che le chiazze emergenti dalla documentazione fotografica approntata quella sera sono ubicate in sezioni molto prossime a quelle di arresto dei veicoli, sicchè “non possono essere poste in relazione diretta come genesi del fatto”, e sebbene il teste riferisca che la strada sarebbe stata piena di queste “chiazze di terra”, si rileva Tes_2 tuttavia come dalle dichiarazioni rese dal predetto teste si evinca non solo come tutta la strada da Avetrana ad RC -ossia la direzione di marcia percorsa dall'autovettura Alfa Romeo condotta da sarebbe stata sporca di terra, e dunque non solo il tratto di strada ove sarebbe Controparte_3 avvenuto il sinistro;
ma anche come tale situazione sarebbe stata evidente per i conducenti, con tutte le conseguenze che ne derivano.
Dall'istruttoria espletata è, inoltre, emerso come, “essendo l'8.12.2012 un giorno festivo, non fu svolto in quanto non previsto il servizio di vigilanza quotidiana sul manto stradale, essendo invece attivo un servizio di pronta reperibilità su chiamata delle forze dell'ordine che quel giorno non fu attivato”, come dichiarato dal teste , escusso all'udienza del 21.11.2018, il quale ha in Testimone_3 particolare confermato che “era attivo il servizio di reperibilità ma non giunsero segnalazioni o richieste d'intervento”. Il teste ascoltato all'udienza del 23.09.2019, ha poi dichiarato Testimone_4 di aver percorso quella strada nei giorni precedenti al 08.12.2012, precisamente il giovedì 06.12.2012 e che la stessa si presentava “libera”.
Alla luce di quanto innanzi e della documentazione in atti, si evince dunque come la responsabilità del sinistro debba essere addebitata a , essendo stata l'autovettura Alfa CP_3 Romeo 159 da lui condotta a deviare la sua traiettoria di marcia a sinistra, sino ad invadere obliquamente l'opposta corsia, proprio quando era in fase di prossimo incrocio con l'autovettura condotta da procedente in senso contrario. Quest'ultimo, percorrendo la S.P. 64, dopo CP_8
600 metri dal sovrapasso, ha visto l'autovettura Alfa Romeo 159 ormai prossima che, dalla opposta corsia, obliquamente si inseriva sulla sua fascia di ingombro, senza poter evitare la collisione frontale.
Peraltro, è emerso come sussisteva nel caso in esame un particolare dovere di attenzione da parte di , essendo concreta la possibilità per il conducente di percepire o prevedere CP_3 con l'ordinaria diligenza lo stato dei luoghi.
Mentre, alcuna responsabilità del sinistro può essere ricondotta alla La Controparte_9 documentazione in atti e l'istruttoria espletata hanno, infatti, consentito di escludere la sussistenza di insidie o trabocchetti tali da integrare una responsabilità ex art. 2043 c.c. dell'ente chiamato in causa, essendo stato peraltro il conducente nella condizione di avvertire la presenza di macchie di terra
Pag. 8 a 13 sull'asfalto e soprattutto essendo lo stesso consapevole che la strada poteva diventare scivolosa in occasione di particolari condizioni climatiche o ambientali, come appunto nel caso di specie in cui la strada era bagnata a causa della pioggia. Si osserva, inoltre, che il sinistro de quo si è verificato su un tratto di strada rettilineo che esclude la possibilità che possa configurarsi l'elemento dell'imprevedibilità dell'insidia stradale;
dagli incartamenti in atti e dallo schizzo planimetrico allegato emerge che il sinistro non si è verificato a ridosso dall'uscita di una curva, bensì su un tratto di strada rettilineo in cui il conducente della Alfa Romeo aveva piena visibilità.
Si rammenta, inoltre, che la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva – in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode – e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 c.c. o, indefettibilmente, la seconda dalle oggettive imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole.
Ebbene, alla luce di quanto innanzi è emerso come nel caso di specie non sussistano i presupposti per un riconoscimento della responsabilità della ex art. 2051 c.c.. Controparte_9
Non avendo, quindi, trovato conferma la ricostruzione della dinamica dell'evento offerta da né ai sensi dell'art. 2043 c.c. e né ai sensi dell'art. 2051 c.c., non vi è spazio per affermare CP_2 la responsabilità, neppure concorrente, dell'ente chiamato in causa, sicchè si esclude la responsabilità della Controparte_9
Accertata, dunque, la dinamica del sinistro e la riconducibilità dello stesso al conducente dell'autovettura Alfa Romeo, si rende ora necessario prendere in esame le richieste risarcitorie formulate da trasportato al momento del sinistro a bordo dell'autovettura BMW 318 CP_1 tg. CP 241 SA condotta da e di proprietà di , assicurata per la CP_8 CP_7 responsabilità civile con la compagnia ora CP_5 CP_6
Per quanto attiene la quantificazione dei danni, il CTU ha rappresentato come nell'evento del 8.12.2012 abbia riportato “trauma contusivo cranioencefalico con emorragia CP_1 subaracnoidea, frattura-lussazione del femore bilateralmente, frattura della scapola sinistra, frattura del radio destro, frattura del processo trasverso di L5”; e come per tali lesioni abbia subito interventi chirurgici di artroprotesi d'anca bilaterale, una delle quali (la sinistra) sottoposta a reintervento per lussazione articolare, nonché di riduzione e sintesi con mezzi metallici di frattura di radio destro.
In particolare, il Ctu ha riconosciuto un periodo di temporanea assoluta incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni in 120 giorni, più ulteriori 60 al 75% e 30 al 50%, e che i postumi permanenti sono da quantificarsi nella misura del 40%, con una compromissione della capacità lavorativa specifica valutabile nella misura pari all'80%.
Ebbene, per quanto concerne la quantificazione del danno non patrimoniale spettante a
[...] va precisato che il danno non patrimoniale costituisce secondo l'insegnamento dominante, CP_1 una categoria unitaria (cfr. Cass. Sez. Un. 26972/08) e che, pertanto, il riferimento alle “sottovoci” del danno biologico e del danno morale soggettivo svolge semplicemente una funzione di semplificazione espositiva, ferma restando la liquidazione unitaria del danno non patrimoniale.
La giurisprudenza della Corte è poi costante nel ritenere che il danno morale non possa ritenersi in re ipsa. Il danneggiato deve allegare i fatti costitutivi del diritto al risarcimento, “con specifico riguardo alle conseguenze pregiudizievoli causalmente riconducibili alla condotta, l'attività assertoria deve consistere nella compiuta descrizione di tutte le sofferenze di cui si pretende la riparazione” (Cass. Civ. sentenza 25164/2020). Solo in caso di accertamento positivo dell'esistenza
Pag. 9 a 13 anche del danno morale, il GI nel determinare il quantum risarcitorio può applicare integralmente le tabelle di Milano, altrimenti dovrà considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale. Ai fini dell'accertamento, il giudice del merito è tenuto a prendere in considerazione tutte le conseguenze modificative in peius della precedente situazione del danneggiato derivanti dall'evento, procedendo, attraverso compiuta istruttoria, a un accertamento concreto e non astratto del danno con tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, rimanendo esclusa l'automaticità del ristoro del danno morale. Il danneggiato, infatti, è onerato dell'allegazione e della prova, eventualmente anche a mezzo di presunzioni, delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento.
Nel caso di specie, ha allegato e dimostrato l'insorgenza di sofferenze di CP_1 natura personale e soggettiva relazionale, che giustificano l'aumento tabellarmente previsto per il danno morale. Nel caso che qui ci occupa, infatti, può riconoscersi all'istante l'incremento al fine di ristorare il danno corrispondente alla sofferenza soggettiva interiore di cui l'attore ha specificamente domandato il risarcimento, e la sussistenza di tale pregiudizio deve ritenersi, anche in via presuntiva, sussistente, in considerazione dell'entità delle lesioni, del trauma connesso al verificarsi del sinistro, della sottoposizione a plurimi interventi chirurgici, del lungo periodo di convalescenza.
Compete, altresì, ad avviso del Giudicante, un incremento per cd. personalizzazione del danno, considerato che sono state provate conseguenze dannose anomale e peculiari, diverse da quelle normalmente connesse al danno subito secondo l'id quod plerumque accidit. In particolare, è risultata provata a mezzo dei testimoni escussi e della documentazione prodotta (tra cui l'attestazione n. 207877 relativa alla comunicazione di esercizio dell'attività di pesca sportiva e ricreativa;
l'autorizzazione n. 6F di protocollo a portare il fucile per uso tiro a volo) l'allegazione, da parte del danneggiato, della compromissione di specifiche attitudini personali, ovvero di pratiche sportive, ludiche o ricreative, tali da poter giustificare la personalizzazione degli importi.
Per quanto concerne, dunque, l'esplicazione dei calcoli che conducono alla quantificazione delle voci di danno, il danno alla salute di è stato così valutato dal CTU nominato: CP_1
- 40% danno permanente biologico;
- 120 giorni di inabilità temporanea assoluta;
- 60 giorni di inabilità parziale al 75%;
- 30 giorni di inabilità parziale al 50%;
Pertanto, sulla base dei criteri fissati dalle tabelle in uso presso il Tribunale di Milano per il 2024 vigenti al momento della liquidazione, il danno non patrimoniale va liquidato nell'importo complessivo di € 375.515,00 (comprensivo di € 3.023,00 per le spese mediche sostenute), di cui € 201.024,00 a titolo di danno biologico.
Tuttavia, dalla documentazione in atti e come peraltro riconosciuto dallo stesso
[...]
quest'ultimo ha percepito in sede stragiudiziale dall'allora poi CP_1 Controparte_5 denominata la somma di € 387.000,00, nonché nel corso del presente giudizio CP_4 l'ulteriore somma di € 15.000,00, di cui all'ordinanza ex art. 185 bis cpc del 4.3.2024, che è stata accettata dal in acconto sulle maggiori somme pretese. CP_1
Pertanto, nel prendere atto dell'importo del danno non patrimoniale così determinato (pari a complessivi € 375.515,00), deve essere considerato l'importo di € 402.000,00, già corrisposto dalla società convenuta a titolo di acconto.
Quanto alla invocata perdita della capacità di lavoro specifica di operaio, quantificata dal CTU nella misura dell' 80% rispetto alla precedente piena capacità di produrre, va chiarito che essa è voce di danno patrimoniale. La sua liquidazione presuppone non soltanto la prova (sul piano medico-
Pag. 10 a 13 legale) dell'effettiva incidenza della menomazione sulla capacità lavorativa specifica del danneggiato, ma altresì l'allegazione e la prova, da parte di quest'ultimo, della perdita reddituale subita.
Preliminarmente si rammenta che nei casi in cui una rilevante percentuale di invalidità permanente rende altamente probabile, se non addirittura certa, la menomazione della capacità lavorativa specifica e il danno che necessariamente da essa consegue, il giudice può procedere all'accertamento presuntivo della predetta perdita patrimoniale, liquidando questa specifica voce di danno con criteri equitativi;
la liquidazione di detto danno può avvenire appunto attraverso il ricorso alla prova presuntiva, allorché possa ritenersi ragionevolmente probabile che in futuro la vittima percepirà un reddito inferiore a quello che avrebbe altrimenti conseguito in assenza dell'infortunio. Parimenti, è stato precisato che per il danno da perdita di capacità lavorativa specifica, non essendo danno in re ipsa, va allegato e provato nell'an e nel quantum (sia pure, appunto, anche a mezzo di presunzioni semplici) dall'attore-danneggiato, e posto in luce che il danno da riduzione della capacità lavorativa specifica va generalmente ricondotto nell'ambito non del danno biologico, bensì del danno patrimoniale, e che l'accertamento dell'esistenza di postumi permanenti incidenti sulla capacità lavorativa specifica non comporta l'automatico obbligo di risarcimento del danno patrimoniale da parte del danneggiante, dovendo comunque il soggetto leso dimostrare, in concreto, lo svolgimento di un'attività produttiva di reddito e la diminuzione o il mancato conseguimento di questo a causa del fatto dannoso
Ebbene, nel caso di specie l'attore, a fronte della riduzione della propria capacità di lavoro specifica determinata dalla tipologia di menomazione subita, ha dimostrato un'effettiva riduzione del proprio reddito poiché egli -come anche emerso dall'istruttoria orale- non lavora più. Sul punto, si rileva come dalla documentazione in atti risulti che al momento del sinistro prestasse CP_1 attività lavorativa come operaio, percependo una retribuzione mensile di circa 1.000,00 euro mensili, e come lo stesso sia stato licenziato a decorrere dal 21.10.2013 per completamento del periodo di comporto.
Ne consegue la necessità di una liquidazione del danno da lucro cessante futuro largamente equitativa ai sensi dell'art. 2056 c.c. e, al contempo, l'esigenza di capitalizzare il reddito perduto e sottrarre da esso il presumibile reddito ancora realizzabile con la residua capacità di lavoro della vittima.
In ogni caso, dovendo procedersi ad una valutazione equitativa del danno in assenza di prova certa del suo ammontare (art. 1226 c.c.), ritiene questo giudice che non ricorrano ragioni ostative, salvi gli adeguamenti imposti dalla particolarità del caso, all'applicazione della formula comunemente utilizzata per la liquidazione del danno da perdita della capacità lavorativa specifica trattandosi pur sempre di determinare il mancato guadagno (lucro cessante) derivante al soggetto danneggiato per effetto della perdita o della limitazione della sua capacità di produrre reddito lavorativo, ragguagliata alle sue condizioni personali (mansioni ed età) ed alla presumibile durata della vita lavorativa. Il tutto, dunque, secondo la seguente formula: R (reddito) x C (coefficiente di capitalizzazione) x P (perdita capacità lavorativa in percentuale) - S (scarto tra la vita fisica c quella lavorativa, pari al 10%).
Alla luce dei principi sopra indicati, occorre considerare il reddito più alto degli ultimi tre anni, da rinvenire alla luce dei CUD prodotti, nell'annualità 2011, pari ad € 11.409,73 di retribuzione, moltiplicato per il coefficiente di capitalizzazione di cui alle tabelle di attualizzazione del danno patrimoniale futuro elaborate dal tribunale di Milano nel 2023 pari ad 24,43, estrapolato in ragione dell'età del danneggiato (39) e del numero di anni futuri per i quali la somma non verrà percepita (presumibilmente pari a 28), ne consegue un danno da lucro cessante pari ad € 200.692,58 (11.409,73 x 24,43 x 80% - 10%).
Ciò posto, occorre ricordare l'applicabilità nel caso in esame del principio secondo il quale in caso di sinistro che comporti la perdita totale o parziale, temporanea o definitiva, della capacità
Pag. 11 a 13 lavorativa, il danneggiato non può cumulare la prestazione previdenziale che abbia eventualmente percepito, a titolo di indennità di malattia o di pensione di invalidità, con l'integrale risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante, essendo entrambe le poste finalizzate al ristoro della lesione del medesimo bene della vita, vale a dire, la capacità di produrre reddito, sicché, nel caso in cui l'ente previdenziale abbia corrisposto a tale titolo un'indennità al danneggiato, di quest'importo si dovrà tenere conto nella liquidazione del pregiudizio posto, sul piano risarcitorio, a carico del danneggiante (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 18050 del 05/07/2019; Cass. civ., 03/11/2025, n. 29054).
Il danneggiato perde, quindi, la legittimazione all'azione risarcitoria per la quota corrispondente all'indennizzo assicurativo riscosso o riconosciuto in suo favore, mentre conserva il diritto ad ottenere nei confronti del responsabile il residuo risarcimento ove il danno sia solo in parte coperto dalla detta prestazione. CP_1 Ebbene, nella fattispecie de quo la compagnia assicurativa ha depositato in atti la nota del 07.09.2023 con cui l'Ente previdenziale avrebbe aggiornato a € 225.961,87 l'entità della prestazione economica corrisposta a rilevando come quest'ultimo ad oggi avrebbe CP_1
“beneficiato (per ratei già versati e per capitalizzazione di quelli residui) delle somme di E. 113.261,93 (per assegno di invalidità civile) e di E. 112.699,94 (per pensione di invalidità ordinaria), per un totale di E. 225.961,87”; somma posta a base della richiesta di rimborso rivolta alla Compagnia assicurativa dall'Ente menzionato a titolo di surroga.
Alla luce di quanto innanzi dedotto e dei principi innanzi richiamati, si evince come non competa al un risarcimento residuo a titolo di danno patrimoniale per perdita della capacità CP_1 lavorativa e lucro cessante.
Le spese del giudizio
In ragione della cessazione della materia del contendere e relativa regolazione delle spese di lite di cui si è innanzi riferito;
dell'entità delle somme già corrisposte dalla Compagnia assicurativa convenuta a e di quelle da quest'ultimo già percepite ed oggetto della richiesta di CP_1 rimborso rivolta alla Compagnia assicurativa;
dell'istruttoria espletata e degli esiti del presente giudizio anche a seguito della formulata proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., le spese di lite vanno integralmente compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi nella persona del
GI RA
Dott. Antonio Sardiello definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 386/2015 R.G. a cui sono state riunite le cause iscritte nel registro generale sotto il numero d'ordine 3413/2015 R.G. e n. 390/2016 R.G., ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione reietta o assorbita, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle domande risarcitorie formulate da
, , , CP_10 Parte_6 Parte_2 Parte_4 Parte_3 Parte_5
e ;
[...] Parte_7
2. accerta che il sinistro per cui è causa è stato determinato dalla esclusiva responsabilità di quale conducente dell'autovettura Alfa Romeo 159, con targa DE 022 FR, di CP_3 proprietà di , assicurata da oggi Controparte_2 Controparte_5 CP_6
3. rigetta la domanda di manleva formulata da e nei Controparte_2 CP_3 confronti della di CP_9 CP_9
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4. dichiara la congruità delle somme già corrisposte da oggi in favore CP_4 CP_6 di per i motivi di cui in motivazione;
CP_1
5. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Brindisi, in data 12.12.2025
Provvedimento redatto con la collaborazione del Funzionario Addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Alessandra Palma.
Il GI
Dott. Antonio Sardiello
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