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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 21/07/2025, n. 1127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1127 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile – riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
Dott. Angelo Piraino Consigliere
Dott.ssa Sebastiana Ciardo Consigliere ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 415/2025 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente in questo grado
TRA
nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), residente in [...]
sco Crispi n. 223 ed elettivamente domiciliata in Corleone (PA), C.so
Dei Mille n. 100 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Gioia (C.F:
[...]
, che lo rappresenta e difende per mandato in atti. C.F._2
– parte appellante –
CONTRO
nato a [...] il [...] Controparte_1
( ), elettivamente domiciliato a Corleone in via C.F._3
Del Carmine n. 3 presso lo studio degli avv.ti Antonio Di Lorenzo e
Adriana Di Giorgio che lo rappresentano e difendono per mandato in atti
– parte appellata –
Corte di Appello Palermo sez. I civile R.G. n.415/2025
E CON L'INTERVENTO del PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI PA-
LERMO
– interveniente necessario –
˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜
XXXX
MOTIVI DELLA DECISIONE
A) Fatti di causa
1. Il Tribunale di Termini Imerese, con sentenza n. 282/2016, pronunciò la separazione personale tra i coniugi Parte_2
[..
e addebitandola a e ponendo Parte_1 Controparte_1
a suo carico l'obbligo di pagamento, in favore dell'ex coniuge Pt_1
, della somma di € 750,00 mensili, di cui € 300,00 a vantaggio
[...]
del coniuge e ed € 450,00 per il mantenimento della prole;
il Tribunale condannò altresì a contribuire al 70% delle Controparte_1
spese straordinarie, assegnando, al contempo, alla ricorrente la casa coniugale composta dall'appartamento sito al secondo piano nonché di altro appartamento indipendente posto al piano 3° dell'immobile sito in via Francesco Crispi n.223, Corleone.
2. , con ricorso del 06.03.2019 propose da- Controparte_1
vanti al Tribunale di Termini Imerese domanda cessazione degli effetti civili del matrimonio. Contestualmente chiese la modifica delle condi- zioni della separazione giudiziale con riduzione dell'assegno di mante- nimento disposto nei confronti di , e la revoca degli as- Parte_1
segni corrisposti in favore dei figli divenuti da tempo oramai maggio-
- 2 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.415/2025
renni ( , nato a [...] il [...], , nato Persona_1 Persona_2
a Corleone il 20.06.1987 e nata a [...] il Persona_3
27.05.1994); chiese altresì l'assegnazione del terzo piano dell'immobile adibito ad abitazione familiare assegnato alla ex moglie ed ai figli conviventi.
3. Si costituì nel giudizio aderendo alla domanda di Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio e chiese la conferma di tutte le statuizioni assunte in sede di separazione, con vittoria di spese e compensi.
4. Con sentenza n. 79/2025 del 21.01.2025, il Tribunale di Termi- ni Imerese, accogliendo il ricorso di , diminuì la Controparte_1
misura dell'assegno divorzile in favore di fino alla misu- Parte_1
ra di € 200,00; revocò l'assegno di mantenimento in favore del figlio nonché l'assegnazione della casa coniugale in favore dell'ex Per_2
coniuge.
5. Con ricorso depositato in data 20.02.2025, pro- Parte_1
poneva appello innanzi a questa Corte avverso la predetta sentenza.
6. Il Procuratore generale ha depositato telematicamente conclu- sioni scritte, chiedendo il rigetto dell'appello con conseguente confer- ma della sentenza impugnata.
7. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., in data 11.07.2025 la causa è stata posta in decisione.
***
B) MOTIVI DI APPELLO
1. Con il primo motivo di appello, l'appellante lamenta
- 3 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.415/2025
l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie ad opera del giudice di primo grado, in violazione dell'art. 5 L. 898/1970 e succ. mod. e dell'art. 2967 e ss. c.c. e censura la sentenza nella parte in cui il Tribu- nale, con motivazioni contraddittorie ed erronee ha diminuito l'assegno divorzile in suo favore da € 300,00 ad € 200,00, piuttosto che aumentarlo in considerazione dell'avvenuta revoca dell'assegnazione della casa coniugale, in ragione delle immutate con- dizioni di sua inoccupazione, dello squilibrio reddituale e delle errate valutazioni operate dal primo giudice rispetto al reddito percepito dal
, come risultante dalla documentazione prodotta. CP_1
2. Con il secondo motivo di appello, l'appellante si duole della revoca alla stessa dell'assegnazione della casa coniugale, stante l'assenza di domanda sul punto, avendo il richiesto solo CP_1
l'assegnazione in suo favore del terzo piano dell'immobile
˜˜˜˜˜˜˜˜˜
C) RAGIONI DELLA DECISIONE
1. I motivi di appello attengono esclusivamente alla riduzione dell'assegno di mantenimento, divenuto assegno divorzile, in favore della ricorrente, la cui misura è stata individuata in € 200,00 mensili, nonché all'avvenuta revoca dell'assegnazione della casa familiare alla
, non risultando investito di gravame il punto della sentenza che Pt_1
ha revocato l'assegno di mantenimento in favore del figlio il Per_2
quale, avendo superata l'età dei trent'anni, non è meritevole più di al- cuna forma di sostegno da parte del genitore non convivente.
2. L'appellante, in ordine al primo motivo, lamenta l'erronea rico-
- 4 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.415/2025
struzione della situazione economico-reddituale dei coniugi, atteso che nessun mutamento economico tra gli stessi era sopravvenuto rispetto a quanto preso in considerazione in sede di separazione. Deduce, in particolare: che l'affermazione fatta in sentenza secondo cui l'appellato percepisce un reddito annuo di € 5.200,00 è del tutto errata, riguar- dando tale reddito il solo anno 2018, in cui il non aveva percepi- CP_1
to ancora la pensione per l'intera annualità; che le dichiarazioni dei redditi dell'appellato relative all'anno 2019 e all'anno 2020 evidenzia- no il suo vero reddito annuo, pari ad € 30.839,00 circa. Inoltre, rileva la , il primo giudice non avrebbe tenuto nel debito conto che già Pt_1
la separazione era intervenuta quando la stessa aveva superato l'età dei cinquant'anni e, non qualificata professionalmente ed anche in considerazione delle vessazioni del marito, non era stata in condizione di trovare occupazione, specie nella piccola comunità di Corleone, tan- tomeno oggi, ultrasessantenne.
3. Com'è noto, a norma dell'art. 5 L. n. 898/1970, l'assegno di di- vorzio ha sia una funzione assistenziale nelle ipotesi in cui l'ex coniuge non abbia capacità lavorativa e di conseguenza non sia economica- mente autosufficiente, sia una funzione compensativa per i casi di ma- trimonio di lunga durata in cui uno dei due coniugi abbia sacrificato la sua attività lavorativa per dedicarsi alla famiglia, contribuendo in tale modo, comunque, a creare il patrimonio familiare.
4. La sua attribuzione è subordinata all'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge richiedente e della sua impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive.
- 5 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.415/2025
5. E' bene premettere che, come ha insegnato la giurisprudenza di legittimità con l'intervento a Sezioni Unite (SS.UU. 11 luglio 2018, n.
18287), che ha segnato il superamento del precedente orientamento sul punto, il diritto all'assegno divorzile è riconosciuto in due ipotesi: quando l'ex coniuge richiedente non disponga dei mezzi necessari per vivere autonomamente e dignitosamente e non possa procurarseli per ragioni oggettive, nel qual caso esso assolve a una funzione squisita- mente assistenziale;
qualora l'istante alleghi e provi di versare in una situazione economica squilibrata rispetto a quella dell'altro ex coniuge per effetto di sacrifici compiuti in costanza di matrimonio nell'ambito del concordato pro-getto di vita familiare. In tal caso, il richiedente è onerato di comprovare il nesso causale che deve avvincere lo squili- brio patrimoniale, da un lato, e le rinunce fatte nell'ambito del progetto di vita familiare, dall'altro. In questa seconda ipotesi, l'assegno divorzi- le svolge una funzione di tipo compensativo-perequativo, in quanto volto a compensare, appunto, l'ex coniuge dei compiuti sacrifici, senza che occorra il contestuale bisogno assistenziale, con la conseguenza che ben può vedersi erogato un siffatto assegno anche chi sia economi- camente benestante e, tuttavia, goda di una situazione patrimoniale meno agiata rispetto a quella dell'altro per le rinunce effettuate nell'ambito e nella prospettiva del progetto di vita comune. Sotto quest'ultimo profilo, la giurisprudenza di legittimità ha, più di recente, avuto modo di chiarire che “In tema di scioglimento del matrimonio,
l'assegno divorzile, avendo una funzione compensativo-perequativa, va adeguato all'apporto fornito dal coniuge richiedente che, pur in man-
- 6 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.415/2025
canza di prova della rinuncia a realistiche occasioni professionali- reddituali, dimostri di aver contribuito in maniera significativa alla vita familiare, facendosi carico in via esclusiva o preminente della cura e dell'assistenza della famiglia e dei figli, anche mettendo a disposizione, sotto qualsiasi forma, proprie risorse economiche, come il rilascio di ga- ranzie, o proprie risorse personali e sociali, al fine di soddisfare i bisogni della famiglia e di sostenere la formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, restando di conseguenza assorbito l'even- tuale profilo pretta-mente assistenziale” (cfr., in questi termini, Cass. civ., Sez. 1, sentenza n. 24795 del 16/09/2024).
6. Dalle considerazioni che precedono è evidente che l'onere della prova, relativo alle possibili occasioni di lavoro perdute o alle eventua- li rinunce di progressioni di carriera per occuparsi della famiglia o alla quantificazione del contributo materiale effettivamente offerto al me- nage familiare in costanza di matrimonio, nonché alla sperequazione economica esistente tra i coniugi, devono essere rigorosamente prova- ti dalla parte richiedente l'assegno divorzile.
7. Nel caso di specie, deve osservarsi che, dalle condizioni della separazione e dalla pronuncia di addebito, emerge che la , priva Pt_1
di qualifica professionale e di studi, già durante la convivenza non ave- va mai lavorato e si era dedicata integralmente all'accudimento dei fi- gli e che, giungendo alla separazione già in età matura non aveva avuto la possibilità di inserirsi agevolmente nel mondo del lavoro, vivendo in un piccolo comune siciliano dal tessuto economico degradato, tutte circostanze di cui lo stesso Tribunale dà atto.
- 7 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.415/2025
8. Per altro verso, in ordine all'aspetto relativo alla sperequazione reddituale, a fronte dell'assenza di reddito in capo alla ricorrente, la quale ha dichiarato di non svolgere attività lavorativa, dalle dichiara- zioni dei redditi prodotte dal Sottile per gli anni, 2022, 2023 e 2024, risulta che questi percepisce un reddito complessivo pari a euro:
23.375,00 (2022), 27.352,00 (2023) e 29.345,00 (2024) al lordo delle tasse. Inoltre, risulta proprietario nella misura Controparte_1
del 100% di quattro fabbricati, di un fabbricato nella misura del 50%
e, infine, di un terreno nella misura del 100%.
9. presenta un Modello ISEE pari a €. 0,00 e non ha Parte_1
reddito, ancorché dall'esame dell'estratto conto, emerga un versamen- to mensile di circa 500,00 a titolo di pensione. L'appellante, infatti, non ha mai svolto alcuna attività lavorativa, essendosi interamente dedica- ta per tutta la durata del matrimonio celebrato nel 1981 all'esclusiva cura della famiglia. L'età raggiunta e l'inesperienza lavorativa sono fat- tori atti ad escludere del tutto qualsivoglia possibilità per la stessa di fare ingresso nel mondo del lavoro.
10. Alla luce delle superiori considerazioni, la sentenza del Tribu- nale è da riformare nella parte in cui ha previsto la riduzione dell'assegno di mantenimento, ora assegno divorzile, omettendo di va- lutare le complessive predette circostanze nonché i riflessi economici peggiorativi subiti dall'appellante per effetto dell'intervenuta revoca della casa familiare.
11. Il secondo motivo di gravame attiene alla revoca dell'assegnazione della casa coniugale. Sul punto si osserva quanto se-
- 8 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.415/2025
gue.
12. Il godimento della casa familiare, secondo l'art. 337 sexies c.c., è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli (Cass.
Civ. Sez. I sent, 12466/2020; Cass. Civ. Ord. N. 18133/2021); mentre qualora l'assegnazione non corrisponda più a tale interesse essa può essere revocata (Cass. Civ. sez I sent. 24007/2019; cass ci. Ord. N.
9764/2022).
13. La revoca della assegnazione della casa familiare di proprietà esclusiva dell'altro ex coniuge consegue automaticamente al venir me- no degli obblighi di mantenimento in capo ai genitori rispetto ai figli che, divenuti maggiorenni da tempo, si presume abbiano acquistato la loro autonomia e indipendenza e, seppur tale statuizione abbia conte- nuti economici anche rispetto al coniuge, rimane funzionalmente cor- relata alle esigenze dei figli conviventi con il genitore prevalente.
14. Sul punto, la Corte di cassazione con Ordinanza n. 7961/2024 ha espresso il principio di diritto secondo cui “In tema di revisione delle condizioni di divorzio, costituisce sopravvenienza valutabile, ai fini dell'accertamento dei giustificati motivi per l'aumento dell'assegno di- vorzile, la revoca dell'assegnazione della casa familiare di proprietà esclusiva dell'altro ex coniuge, il cui godimento, ancorché funzionale al mantenimento dell'ambiente familiare in favore dei figli, costituisce un valore economico non solo per l'assegnatario, che ne viene privato per effetto della revoca, ma anche per l'altro coniuge, che si avvantaggia per effetto della revoca, potendo andare ad abitare la casa coniugale o con- cederla in locazione a terzi o comunque impiegarla in attività produtti-
- 9 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.415/2025
ve, compiendo attività suscettibili di valutazione economica che, durante
l'assegnazione all'altro coniuge non erano consentite” (…) “In via gene- rale, la revoca della assegnazione dell'abitazione familiare costituisce una sopravvenienza sfavorevole per l'ex coniuge che ne sia stato asse- gnatario, la quale è suscettibile di essere valutata, ai fini della verifica dei presupposti per la revisione delle condizioni di divorzio ai sensi dell'art.
9.1 L. n. 898/1970. E' vero, infatti, che l'assegnazione della casa familiare viene disposta per garantire ai figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti la conservazione del loro habitat familiare, ma lo è altrettanto il fatto che, a prescindere da tale funzione, detta assegnazione ha indubbiamente dei riflessi economici, dei quali il giudice deve tenere conto ai fini della determinazione dell'assegno dovu- to dall'altro coniuge per suo mantenimento o per quello dei figli, perché consente al genitore assegnatario di evitare la ricerca di una diversa abitazione che deve invece essere reperita dall'altro genitore (cfr. Cass.
N. 27599/2022; Cass n. 20858/2021; Cass n. 25420/2015). Allo stesso modo, la revoca dell'assegnazione della casa familiare costituisce una modifica peggiorativa delle condizioni economiche del genitore che ne fruisce insieme ai figli e una sopravvenienza migliorativa per l'altro che ne sia il proprietario esclusivo. Nel valutare le statuizioni conseguenti al- la separazione e/o divorzio personale tra i coniugi, l'assegnazione della casa familiare ha rilievo ai fini della quantificazione dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge economicamente più debole, perché, pur essendo finalizzata alla tutela della prole, indubbiamente tale asse- gnazione costituisce un'utilità suscettibile di apprezzamento economi-
- 10 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.415/2025
co”.
15. La perdita della disponibilità della casa familiare costituisce, quindi, circostanza suscettibile di essere valutata con specifico riferi- mento alla revisione dell'importo dell'assegno di divorzio in quanto fatto che connota le condizioni di vita della persona che, privata dall'abituale residenza familiare sarà costretta a reperire altro alloggio sopportando costi aggiuntivi.
16. La Corte di cassazione ha, quindi, ritenuto l'opportunità dell'aumento dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge valoriz- zando la circostanza per la quale, alla perdita del vantaggio derivante dalla assegnazione della casa familiare consegue automaticamente un vantaggio dell'acquisto della disponibilità del bene da parte dell'altro ex coniuge, proprietario esclusivo (cfr. Cassazione civile Sez. I ordinan- za n. 7961 del 25 marzo 2024).
17. Tanto premesso, va rilevato che nel caso di specie emerge una profonda sperequazione reddituale tra i coniugi destinata ad aggra- varsi per effetto della revoca dell'assegnazione della casa coniugale, la cui statuizione va confermata.
18. Pertanto, in parziale accoglimento dell'appello proposto, la mi- sura dell'assegno divorzile va aumentata e, alla stregua dei dati reddi- tuali emergenti dalla ricostruzione dianzi operata, si ritiene congruo determinare in € 400,00 mensili, oltre rivalutazione a decorrere dalla data della presente decisione.
***
19. In ossequio al principio della soccombenza, l'appellato va con-
- 11 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.415/2025
dannato al rimborso delle spese di lite che si liquidano come in dispo- sitivo ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato ed integrato dal D.M.
147/2022
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, con l'intervento del Procuratore generale presso la Corte
d'appello di Palermo, in parziale accoglimento dell'appello proposto da nei confronti di , ed in parziale ri- Parte_1 Controparte_1
forma della sentenza n. 79/2025 emessa dal Tribunale di Termini
Imerese il 21.01.2025:
- determina nella misura di euro 400,00 mensili – con rivaluta- zione istat F.O.I. annuale, e con decorrenza dalla presente deci- sione – l'assegno divorzile dovuto da in Controparte_1
favore di;
Parte_1
- conferma per la restante parte la sentenza impugnata;
- condanna l'appellato a rimborsare all'appellante le spese di questo grado del giudizio che liquida in complessivi € 1.700,00, oltre spese generali al 15%, cpa ed iva come per legge se dovu- te.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione della Corte d'Appello di Pa-
lermo in data 16.7.2025.
Il Consigliere Estensore
Dott.ssa Sebastiana Ciardo
Dott. Giovanni D'Antoni
- 12 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile – riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
Dott. Angelo Piraino Consigliere
Dott.ssa Sebastiana Ciardo Consigliere ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 415/2025 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente in questo grado
TRA
nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), residente in [...]
sco Crispi n. 223 ed elettivamente domiciliata in Corleone (PA), C.so
Dei Mille n. 100 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Gioia (C.F:
[...]
, che lo rappresenta e difende per mandato in atti. C.F._2
– parte appellante –
CONTRO
nato a [...] il [...] Controparte_1
( ), elettivamente domiciliato a Corleone in via C.F._3
Del Carmine n. 3 presso lo studio degli avv.ti Antonio Di Lorenzo e
Adriana Di Giorgio che lo rappresentano e difendono per mandato in atti
– parte appellata –
Corte di Appello Palermo sez. I civile R.G. n.415/2025
E CON L'INTERVENTO del PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI PA-
LERMO
– interveniente necessario –
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XXXX
MOTIVI DELLA DECISIONE
A) Fatti di causa
1. Il Tribunale di Termini Imerese, con sentenza n. 282/2016, pronunciò la separazione personale tra i coniugi Parte_2
[..
e addebitandola a e ponendo Parte_1 Controparte_1
a suo carico l'obbligo di pagamento, in favore dell'ex coniuge Pt_1
, della somma di € 750,00 mensili, di cui € 300,00 a vantaggio
[...]
del coniuge e ed € 450,00 per il mantenimento della prole;
il Tribunale condannò altresì a contribuire al 70% delle Controparte_1
spese straordinarie, assegnando, al contempo, alla ricorrente la casa coniugale composta dall'appartamento sito al secondo piano nonché di altro appartamento indipendente posto al piano 3° dell'immobile sito in via Francesco Crispi n.223, Corleone.
2. , con ricorso del 06.03.2019 propose da- Controparte_1
vanti al Tribunale di Termini Imerese domanda cessazione degli effetti civili del matrimonio. Contestualmente chiese la modifica delle condi- zioni della separazione giudiziale con riduzione dell'assegno di mante- nimento disposto nei confronti di , e la revoca degli as- Parte_1
segni corrisposti in favore dei figli divenuti da tempo oramai maggio-
- 2 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.415/2025
renni ( , nato a [...] il [...], , nato Persona_1 Persona_2
a Corleone il 20.06.1987 e nata a [...] il Persona_3
27.05.1994); chiese altresì l'assegnazione del terzo piano dell'immobile adibito ad abitazione familiare assegnato alla ex moglie ed ai figli conviventi.
3. Si costituì nel giudizio aderendo alla domanda di Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio e chiese la conferma di tutte le statuizioni assunte in sede di separazione, con vittoria di spese e compensi.
4. Con sentenza n. 79/2025 del 21.01.2025, il Tribunale di Termi- ni Imerese, accogliendo il ricorso di , diminuì la Controparte_1
misura dell'assegno divorzile in favore di fino alla misu- Parte_1
ra di € 200,00; revocò l'assegno di mantenimento in favore del figlio nonché l'assegnazione della casa coniugale in favore dell'ex Per_2
coniuge.
5. Con ricorso depositato in data 20.02.2025, pro- Parte_1
poneva appello innanzi a questa Corte avverso la predetta sentenza.
6. Il Procuratore generale ha depositato telematicamente conclu- sioni scritte, chiedendo il rigetto dell'appello con conseguente confer- ma della sentenza impugnata.
7. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., in data 11.07.2025 la causa è stata posta in decisione.
***
B) MOTIVI DI APPELLO
1. Con il primo motivo di appello, l'appellante lamenta
- 3 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.415/2025
l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie ad opera del giudice di primo grado, in violazione dell'art. 5 L. 898/1970 e succ. mod. e dell'art. 2967 e ss. c.c. e censura la sentenza nella parte in cui il Tribu- nale, con motivazioni contraddittorie ed erronee ha diminuito l'assegno divorzile in suo favore da € 300,00 ad € 200,00, piuttosto che aumentarlo in considerazione dell'avvenuta revoca dell'assegnazione della casa coniugale, in ragione delle immutate con- dizioni di sua inoccupazione, dello squilibrio reddituale e delle errate valutazioni operate dal primo giudice rispetto al reddito percepito dal
, come risultante dalla documentazione prodotta. CP_1
2. Con il secondo motivo di appello, l'appellante si duole della revoca alla stessa dell'assegnazione della casa coniugale, stante l'assenza di domanda sul punto, avendo il richiesto solo CP_1
l'assegnazione in suo favore del terzo piano dell'immobile
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C) RAGIONI DELLA DECISIONE
1. I motivi di appello attengono esclusivamente alla riduzione dell'assegno di mantenimento, divenuto assegno divorzile, in favore della ricorrente, la cui misura è stata individuata in € 200,00 mensili, nonché all'avvenuta revoca dell'assegnazione della casa familiare alla
, non risultando investito di gravame il punto della sentenza che Pt_1
ha revocato l'assegno di mantenimento in favore del figlio il Per_2
quale, avendo superata l'età dei trent'anni, non è meritevole più di al- cuna forma di sostegno da parte del genitore non convivente.
2. L'appellante, in ordine al primo motivo, lamenta l'erronea rico-
- 4 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.415/2025
struzione della situazione economico-reddituale dei coniugi, atteso che nessun mutamento economico tra gli stessi era sopravvenuto rispetto a quanto preso in considerazione in sede di separazione. Deduce, in particolare: che l'affermazione fatta in sentenza secondo cui l'appellato percepisce un reddito annuo di € 5.200,00 è del tutto errata, riguar- dando tale reddito il solo anno 2018, in cui il non aveva percepi- CP_1
to ancora la pensione per l'intera annualità; che le dichiarazioni dei redditi dell'appellato relative all'anno 2019 e all'anno 2020 evidenzia- no il suo vero reddito annuo, pari ad € 30.839,00 circa. Inoltre, rileva la , il primo giudice non avrebbe tenuto nel debito conto che già Pt_1
la separazione era intervenuta quando la stessa aveva superato l'età dei cinquant'anni e, non qualificata professionalmente ed anche in considerazione delle vessazioni del marito, non era stata in condizione di trovare occupazione, specie nella piccola comunità di Corleone, tan- tomeno oggi, ultrasessantenne.
3. Com'è noto, a norma dell'art. 5 L. n. 898/1970, l'assegno di di- vorzio ha sia una funzione assistenziale nelle ipotesi in cui l'ex coniuge non abbia capacità lavorativa e di conseguenza non sia economica- mente autosufficiente, sia una funzione compensativa per i casi di ma- trimonio di lunga durata in cui uno dei due coniugi abbia sacrificato la sua attività lavorativa per dedicarsi alla famiglia, contribuendo in tale modo, comunque, a creare il patrimonio familiare.
4. La sua attribuzione è subordinata all'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge richiedente e della sua impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive.
- 5 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.415/2025
5. E' bene premettere che, come ha insegnato la giurisprudenza di legittimità con l'intervento a Sezioni Unite (SS.UU. 11 luglio 2018, n.
18287), che ha segnato il superamento del precedente orientamento sul punto, il diritto all'assegno divorzile è riconosciuto in due ipotesi: quando l'ex coniuge richiedente non disponga dei mezzi necessari per vivere autonomamente e dignitosamente e non possa procurarseli per ragioni oggettive, nel qual caso esso assolve a una funzione squisita- mente assistenziale;
qualora l'istante alleghi e provi di versare in una situazione economica squilibrata rispetto a quella dell'altro ex coniuge per effetto di sacrifici compiuti in costanza di matrimonio nell'ambito del concordato pro-getto di vita familiare. In tal caso, il richiedente è onerato di comprovare il nesso causale che deve avvincere lo squili- brio patrimoniale, da un lato, e le rinunce fatte nell'ambito del progetto di vita familiare, dall'altro. In questa seconda ipotesi, l'assegno divorzi- le svolge una funzione di tipo compensativo-perequativo, in quanto volto a compensare, appunto, l'ex coniuge dei compiuti sacrifici, senza che occorra il contestuale bisogno assistenziale, con la conseguenza che ben può vedersi erogato un siffatto assegno anche chi sia economi- camente benestante e, tuttavia, goda di una situazione patrimoniale meno agiata rispetto a quella dell'altro per le rinunce effettuate nell'ambito e nella prospettiva del progetto di vita comune. Sotto quest'ultimo profilo, la giurisprudenza di legittimità ha, più di recente, avuto modo di chiarire che “In tema di scioglimento del matrimonio,
l'assegno divorzile, avendo una funzione compensativo-perequativa, va adeguato all'apporto fornito dal coniuge richiedente che, pur in man-
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canza di prova della rinuncia a realistiche occasioni professionali- reddituali, dimostri di aver contribuito in maniera significativa alla vita familiare, facendosi carico in via esclusiva o preminente della cura e dell'assistenza della famiglia e dei figli, anche mettendo a disposizione, sotto qualsiasi forma, proprie risorse economiche, come il rilascio di ga- ranzie, o proprie risorse personali e sociali, al fine di soddisfare i bisogni della famiglia e di sostenere la formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, restando di conseguenza assorbito l'even- tuale profilo pretta-mente assistenziale” (cfr., in questi termini, Cass. civ., Sez. 1, sentenza n. 24795 del 16/09/2024).
6. Dalle considerazioni che precedono è evidente che l'onere della prova, relativo alle possibili occasioni di lavoro perdute o alle eventua- li rinunce di progressioni di carriera per occuparsi della famiglia o alla quantificazione del contributo materiale effettivamente offerto al me- nage familiare in costanza di matrimonio, nonché alla sperequazione economica esistente tra i coniugi, devono essere rigorosamente prova- ti dalla parte richiedente l'assegno divorzile.
7. Nel caso di specie, deve osservarsi che, dalle condizioni della separazione e dalla pronuncia di addebito, emerge che la , priva Pt_1
di qualifica professionale e di studi, già durante la convivenza non ave- va mai lavorato e si era dedicata integralmente all'accudimento dei fi- gli e che, giungendo alla separazione già in età matura non aveva avuto la possibilità di inserirsi agevolmente nel mondo del lavoro, vivendo in un piccolo comune siciliano dal tessuto economico degradato, tutte circostanze di cui lo stesso Tribunale dà atto.
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8. Per altro verso, in ordine all'aspetto relativo alla sperequazione reddituale, a fronte dell'assenza di reddito in capo alla ricorrente, la quale ha dichiarato di non svolgere attività lavorativa, dalle dichiara- zioni dei redditi prodotte dal Sottile per gli anni, 2022, 2023 e 2024, risulta che questi percepisce un reddito complessivo pari a euro:
23.375,00 (2022), 27.352,00 (2023) e 29.345,00 (2024) al lordo delle tasse. Inoltre, risulta proprietario nella misura Controparte_1
del 100% di quattro fabbricati, di un fabbricato nella misura del 50%
e, infine, di un terreno nella misura del 100%.
9. presenta un Modello ISEE pari a €. 0,00 e non ha Parte_1
reddito, ancorché dall'esame dell'estratto conto, emerga un versamen- to mensile di circa 500,00 a titolo di pensione. L'appellante, infatti, non ha mai svolto alcuna attività lavorativa, essendosi interamente dedica- ta per tutta la durata del matrimonio celebrato nel 1981 all'esclusiva cura della famiglia. L'età raggiunta e l'inesperienza lavorativa sono fat- tori atti ad escludere del tutto qualsivoglia possibilità per la stessa di fare ingresso nel mondo del lavoro.
10. Alla luce delle superiori considerazioni, la sentenza del Tribu- nale è da riformare nella parte in cui ha previsto la riduzione dell'assegno di mantenimento, ora assegno divorzile, omettendo di va- lutare le complessive predette circostanze nonché i riflessi economici peggiorativi subiti dall'appellante per effetto dell'intervenuta revoca della casa familiare.
11. Il secondo motivo di gravame attiene alla revoca dell'assegnazione della casa coniugale. Sul punto si osserva quanto se-
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gue.
12. Il godimento della casa familiare, secondo l'art. 337 sexies c.c., è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli (Cass.
Civ. Sez. I sent, 12466/2020; Cass. Civ. Ord. N. 18133/2021); mentre qualora l'assegnazione non corrisponda più a tale interesse essa può essere revocata (Cass. Civ. sez I sent. 24007/2019; cass ci. Ord. N.
9764/2022).
13. La revoca della assegnazione della casa familiare di proprietà esclusiva dell'altro ex coniuge consegue automaticamente al venir me- no degli obblighi di mantenimento in capo ai genitori rispetto ai figli che, divenuti maggiorenni da tempo, si presume abbiano acquistato la loro autonomia e indipendenza e, seppur tale statuizione abbia conte- nuti economici anche rispetto al coniuge, rimane funzionalmente cor- relata alle esigenze dei figli conviventi con il genitore prevalente.
14. Sul punto, la Corte di cassazione con Ordinanza n. 7961/2024 ha espresso il principio di diritto secondo cui “In tema di revisione delle condizioni di divorzio, costituisce sopravvenienza valutabile, ai fini dell'accertamento dei giustificati motivi per l'aumento dell'assegno di- vorzile, la revoca dell'assegnazione della casa familiare di proprietà esclusiva dell'altro ex coniuge, il cui godimento, ancorché funzionale al mantenimento dell'ambiente familiare in favore dei figli, costituisce un valore economico non solo per l'assegnatario, che ne viene privato per effetto della revoca, ma anche per l'altro coniuge, che si avvantaggia per effetto della revoca, potendo andare ad abitare la casa coniugale o con- cederla in locazione a terzi o comunque impiegarla in attività produtti-
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ve, compiendo attività suscettibili di valutazione economica che, durante
l'assegnazione all'altro coniuge non erano consentite” (…) “In via gene- rale, la revoca della assegnazione dell'abitazione familiare costituisce una sopravvenienza sfavorevole per l'ex coniuge che ne sia stato asse- gnatario, la quale è suscettibile di essere valutata, ai fini della verifica dei presupposti per la revisione delle condizioni di divorzio ai sensi dell'art.
9.1 L. n. 898/1970. E' vero, infatti, che l'assegnazione della casa familiare viene disposta per garantire ai figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti la conservazione del loro habitat familiare, ma lo è altrettanto il fatto che, a prescindere da tale funzione, detta assegnazione ha indubbiamente dei riflessi economici, dei quali il giudice deve tenere conto ai fini della determinazione dell'assegno dovu- to dall'altro coniuge per suo mantenimento o per quello dei figli, perché consente al genitore assegnatario di evitare la ricerca di una diversa abitazione che deve invece essere reperita dall'altro genitore (cfr. Cass.
N. 27599/2022; Cass n. 20858/2021; Cass n. 25420/2015). Allo stesso modo, la revoca dell'assegnazione della casa familiare costituisce una modifica peggiorativa delle condizioni economiche del genitore che ne fruisce insieme ai figli e una sopravvenienza migliorativa per l'altro che ne sia il proprietario esclusivo. Nel valutare le statuizioni conseguenti al- la separazione e/o divorzio personale tra i coniugi, l'assegnazione della casa familiare ha rilievo ai fini della quantificazione dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge economicamente più debole, perché, pur essendo finalizzata alla tutela della prole, indubbiamente tale asse- gnazione costituisce un'utilità suscettibile di apprezzamento economi-
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co”.
15. La perdita della disponibilità della casa familiare costituisce, quindi, circostanza suscettibile di essere valutata con specifico riferi- mento alla revisione dell'importo dell'assegno di divorzio in quanto fatto che connota le condizioni di vita della persona che, privata dall'abituale residenza familiare sarà costretta a reperire altro alloggio sopportando costi aggiuntivi.
16. La Corte di cassazione ha, quindi, ritenuto l'opportunità dell'aumento dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge valoriz- zando la circostanza per la quale, alla perdita del vantaggio derivante dalla assegnazione della casa familiare consegue automaticamente un vantaggio dell'acquisto della disponibilità del bene da parte dell'altro ex coniuge, proprietario esclusivo (cfr. Cassazione civile Sez. I ordinan- za n. 7961 del 25 marzo 2024).
17. Tanto premesso, va rilevato che nel caso di specie emerge una profonda sperequazione reddituale tra i coniugi destinata ad aggra- varsi per effetto della revoca dell'assegnazione della casa coniugale, la cui statuizione va confermata.
18. Pertanto, in parziale accoglimento dell'appello proposto, la mi- sura dell'assegno divorzile va aumentata e, alla stregua dei dati reddi- tuali emergenti dalla ricostruzione dianzi operata, si ritiene congruo determinare in € 400,00 mensili, oltre rivalutazione a decorrere dalla data della presente decisione.
***
19. In ossequio al principio della soccombenza, l'appellato va con-
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dannato al rimborso delle spese di lite che si liquidano come in dispo- sitivo ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato ed integrato dal D.M.
147/2022
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, con l'intervento del Procuratore generale presso la Corte
d'appello di Palermo, in parziale accoglimento dell'appello proposto da nei confronti di , ed in parziale ri- Parte_1 Controparte_1
forma della sentenza n. 79/2025 emessa dal Tribunale di Termini
Imerese il 21.01.2025:
- determina nella misura di euro 400,00 mensili – con rivaluta- zione istat F.O.I. annuale, e con decorrenza dalla presente deci- sione – l'assegno divorzile dovuto da in Controparte_1
favore di;
Parte_1
- conferma per la restante parte la sentenza impugnata;
- condanna l'appellato a rimborsare all'appellante le spese di questo grado del giudizio che liquida in complessivi € 1.700,00, oltre spese generali al 15%, cpa ed iva come per legge se dovu- te.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione della Corte d'Appello di Pa-
lermo in data 16.7.2025.
Il Consigliere Estensore
Dott.ssa Sebastiana Ciardo
Dott. Giovanni D'Antoni
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