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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 26/03/2025, n. 560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 560 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 366/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Giovanni Salina Presidente
Dr. Manuela Velotti Consigliere Dr.ssa Silvia Romagnoli Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 366/2022 promossa da:
C.F. ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso da Avv. CAMERINI FRANCESCO con domicilio digitale
Email_1
APPELLANTE contro
(C.F. ) rappresentato e difeso da Avv. LAURICELLA Controparte_1 P.IVA_2
GIOVANNI con domicilio eletto presso il suo studio in FORLI' VIA PRIMAVERA 35
APPELLATO
OGGETTO: APPELLO AVVERSO SENTENZA DEL TRIBUNALE DI FORLI' n. 798/2021
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte in sostituzione di udienza di p.c. del
12.11.2024 tenutasi con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., come segue
- Per l'appellante “voglia la Corte adita, contrariis rejectis, a parziale riforma della sentenza impugnata, ed in accoglimento della domanda avanzata in prime cure dalla soc. appellante:
1) riconoscere e dichiarare fondate le riserve nn. 5 e 7 iscritte dalla Controparte_2 sul registro di contabilità, e poi confermate in calce allo stato finale ed ulteriormente confermate in calce al certificato di regolare esecuzione dei lavori eseguiti, in forza dell'affidamento e del contratto di appalto stipulato inter partes il 28.8.2018, per la realizzazione degli interventi per la messa in sicurezza antisfondellamento dei solai della scuola secondaria di I grado “Dante Alighieri” di , stralci 1 e 2°”; CP_1
2) condannare, per l'effetto, il , in persona del Sindaco pro tempore, a Controparte_1 corrispondere alla società appellante, relativamente alle riserve indicate nel punto n. 1 che precede, la somma complessiva di €uro 25.713,06, o la diversa somma che risulterà di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, nella misura dovuta ratione materiae, a far data dal 16.10.2018; 3) condannare, altresì, l'ente locale appellato, in persona del Sindaco pro tempore, a corrispondere alla società appellante le spese, diritti ed onorario del doppio grado del giudizio, oltre la maggiorazione forfettaria, cap ed iva come per legge.
In via istruttoria
Si chiede che venga disposta c.t.u. per la verifica della esattezza dei criteri di calcolo delle richieste economiche avanzate dalla società appellante con le riserve nn. 5 e 7 iscritte nel registro di contabilità dell'appalto ed oggetto dell'appello.”
- Per l'appellato “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, contrariis reiectis, dichiarare inammissibile, infondato, non provato e comunque rigettare l'appello proposto da
in persona del legale rappresentante p.t., in parziale riforma della Controparte_2 sentenza del Tribunale di Forlì n. 798/2021 pronunciata ex art. 281 sexies cpc in data
22.07.2021 e pertanto confermare integralmente la sentenza.
In ogni caso: respingere la domanda di parte appellante per infondatezza in fatto e diritto nonchè insussistenza di profili di responsabilità imputabili alla committente.
Con condanna alle spese ed onorari di giudizio, oltre 15% spese generali, iva e cpa, di entrambi i gradi del processo.” In via istruttoria: ci si oppone alla rinnovazione delle istanze istruttorie avversarie, per i motivi sopra addotti.”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
Con sentenza n. 798/2021 del 22.7.2021 resa ex art. 281 sexies c.p.c., il Tribunale di Forlì in parziale accoglimento della domanda di (nel prosieguo anche solo Parte_2
nei confronti di (nel prosieguo anche solo il Parte_1 Controparte_1 CP_1 condannava l' a corrispondere all'attrice l'importo di € 807,34 oltre interessi legali, Controparte_3 con integrale compensazione delle spese di lite.
Il contenzioso originava da contratto di appalto per la messa in sicurezza antisfondellamento dei solai di scuola di aggiudicato, previo invito alla procedura negoziata, a Controparte_4 sulla base dell'offerta di maggior ribasso per il corrispettivo di € 81.785,15 Parte_1 comprensivo di oneri della sicurezza, oltre IVA;
l'appalto prevedeva lavorazioni a misura e termine per l'esecuzione di 55 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna (2.7.2018), effettivamente conclusi entro il 31.8.2018, nel termine contrattuale prorogato di 6 giorni.
Il contenzioso aveva ed aveva ad oggetto esclusivamente le n. 8 riserve iscritte dall'impresa nel registro di contabilità, accolte solo parzialmente ante causam le prime due dal per le quali CP_1 l'attrice chiedeva la corresponsione della somma di € 31.366,13. 2.
Il primo giudice riconosceva la fondatezza solo della prima e della seconda riserva e negava la debenza delle pretese correlate alle altre, con conseguente condanna del al pagamento del CP_1 residuo dovuto sulle prime 2, previa decurtazione degli importi già riconosciuti dall'ente.
3.
Con atto di citazione del 21.2.2022 ritualmente notificato ppellava Controparte_2 la sentenza innanzi a questa Corte formulando un unico motivo.
Ritualmente costituita parte appellata, chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma integrale della sentenza.
La causa veniva trattenuta in decisione in data 15.11.2024 sulle conclusioni come in epigrafe riportate per l'udienza del 12.11.2024 sostituita da note scritte ex artt. 35 D. Lgs. 149/2022 e 127 ter c.p.c.
4.
Con il primo e unico motivo di appello, rubricato “sul mancato accoglimento delle riserve nn. 5 e 7” l'appellante ribadiva la fondatezza delle riserve nn. 5 e 7, reiterando, limitatamente ad esse, le argomentazioni già svolte in primo grado e facendo, nel resto, espressa acquiescenza rispetto al mancato accoglimento delle restanti riserve, sul rigetto delle quali, pertanto, è intervenuto giudicato.
Con riferimento alla RISERVA n. 5 (i connettori), lamentava l'attrice che nei documenti contrattuali
(capitolato d'appalto e prescrizioni tecniche, cfr. all. a contratto di appalto doc. 13) era previsto un numero di connettori (4 connettori per m2) incongruo per la forma e dimensioni delle superfici, essendosi resi necessari per ogni m2 n. 5,36 connettori in luogo dei previsti 4, con il risultato che il prezzo unitario per m2 non sarebbe, come da capitolato, di € 30,66 ma di € 41,08 (v. citazione in primo grado aff. 19), con maggior costo complessivo di € 15,338,24, corrispondente all'importo della riserva.
Il primo giudice rigettava la pretesa perchè sia nel prezziario che nel capitolato speciale di appalto era previsto che nel corrispettivo a misura era compreso ogni onere e spesa per la realizzazione (in part. art. 22 capitolato: "nel corrispettivo per l'esecuzione degli eventuali lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale ..") e quindi che il numero dei connettori di 4 aveva valenza meramente illustrativa, fermo restando il prezzo per m2; inoltre osservava che il conteggio del maggior costo non era corretto perchè prendeva a riferimento un costo di lavorazione per m2 non riferibile esclusivamente ai connettori.
Va confermata la valutazione del primo giudice: nell'appalto “a misura” i prezzi unitari per unità di misura indicati nel prezziario fanno sì che il costo dell'appalto può variare in relazione alla effettiva misura delle lavorazioni previste ma non in relazione alla quantità di lavoro o di materiali che si rendano necessarie per l'esecuzione a regola d'arte delle lavorazioni previste per unità di misura;
nello specifico, la lavorazione per “intervento antisfondellamento” è valutata e prezzata a mq di superficie di intervento e non a numero di connettori utilizzati.
Inoltre, è senz'altro vero che il prezzo a misura preso a riferimento è previsto per una serie di lavorazioni che non si esauriscono nella fornitura dei connettori, come emerge dalla descrizione delle lavorazioni per "intervento antisfondellamento" riportata sia nel CSA (Parte II del CSA art. 12) sia nel prezziario (voce NP02), comprensive, ad esempio, della rete che necessita dei collettori per tenerla ancorata. Infine va osservato che il numero dei collettori era "previsto" in 4 per m2, il che evidentemente non escludeva che per la morfologia dei locali, che l'appaltatore ha previamente visionato, il numero effettivo potesse essere maggiore o minore.
Con riferimento alla RISERVA n. 7 (ridotta produttività), lamentava l'attrice che l'esecuzione contemporanea degli impianti e delle opere di adeguamento antincendio avevano costituito una interferenza non segnalata nel bando di gara che aveva reso necessaria la richiesta di proroga per la pulizia degli ambienti e la ricollocazione degli arredi, effettivamente concessa, con ridotta produttività nel periodo 2.7.2018/31.8.2018 e conseguenti oneri diretti (es. spese di cantiere) e indiretti (es. spese generali) e ulteriori oneri (es. costo delle polizze assicurative) per totali maggiori costi di € 10.374,00.
Il primo giudice rigettava la pretesa perchè l'interferenza per l'esecuzione contemporanea di altre lavorazioni era da datarsi al 26.7.18 e le lavorazioni di erano sostanzialmente Parte_1 terminate (salvo pulizia e ricollocazione arredi) in data 10.8.18, ben prima della scadenza del termine senza prova di concreta interferenza o rallentamento causato dalla concomitanza dei lavori impiantistici;
inoltre le prove testi avevano confermato che l'impresa aveva lasciato il cantiere entro il 20 agosto, cosicchè le risorse aziendali potevano essere utilizzate per altri lavori.
Va confermata la valutazione del primo giudice di concreta assenza di danno rispetto a pretesi danni per rallentamento della produttività effettiva rispetto alla produttività attesa sulla base di conteggi ipotetici smentiti in punto di fatto: è l'impresa con l'atto di appello che riconosce di avere lasciato il cantiere intorno al 10 agosto per rientrarvi, su indicazione della DL, il 22 agosto e terminare la pulizia e la sistemazione degli arredi, sicchè deve ritenersi che potendo utilizzare le risorse distolte dal cantiere per altri lavori non abbia subito alcun effettivo pregiudizio economico.
Si duole infine l'appellante della mancata ammissione della CTU, richiesta per l'esame delle riserve e della loro fondatezza, valutata esplorativa dal primo giudice.
Poiché dalle risultanze in atti e documenti di causa emerge l'infondatezza delle pretese correlate alle espresse riserve, è evidente che non è necessaria né utile alcuna CTU.
5.
Le spese del grado di appello seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, secondo i criteri e parametri di cui a D.M. 10.3.2014 n. 55 e successive modifiche, avuto riguardo alla tabella dei giudizi innanzi alla corte di appello (n. 12), tenuto conto dei valori medi dei compensi previsti per lo scaglione di valore della causa (fino ad € 52.000) con esclusione del compenso per l'attività istruttoria non svoltasi, oltre 15% per spese generali ex art. 2 D.M. cit.
Il rigetto dell'appello comporta l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 (T.U. spese di giustizia) sull'obbligo di versamento del doppio contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da Controparte_2 nei confronti di con atto di appello del 21.2.2022, così
[...] Controparte_1 provvede:
RIGETTA l'appello e per l'effetto CONFERMA integralmente la sentenza del Tribunale di Forlì n. 798/2021 CONDANNA al rimborso in favore di Controparte_2 Controparte_1 delle spese di lite del grado di appello, che liquida in € 6.946,00 per compenso di avvocato, oltre 15
% per spese generali ed oltre accessori di legge.
DICHIARA la ricorrenza delle condizioni per l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater DPR 115/2002
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Bologna in data 11.3.2025.
Il Consigliere est.
Dr.ssa Silvia Romagnoli
Il Presidente
Dr. Giovanni Salina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Giovanni Salina Presidente
Dr. Manuela Velotti Consigliere Dr.ssa Silvia Romagnoli Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 366/2022 promossa da:
C.F. ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso da Avv. CAMERINI FRANCESCO con domicilio digitale
Email_1
APPELLANTE contro
(C.F. ) rappresentato e difeso da Avv. LAURICELLA Controparte_1 P.IVA_2
GIOVANNI con domicilio eletto presso il suo studio in FORLI' VIA PRIMAVERA 35
APPELLATO
OGGETTO: APPELLO AVVERSO SENTENZA DEL TRIBUNALE DI FORLI' n. 798/2021
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte in sostituzione di udienza di p.c. del
12.11.2024 tenutasi con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., come segue
- Per l'appellante “voglia la Corte adita, contrariis rejectis, a parziale riforma della sentenza impugnata, ed in accoglimento della domanda avanzata in prime cure dalla soc. appellante:
1) riconoscere e dichiarare fondate le riserve nn. 5 e 7 iscritte dalla Controparte_2 sul registro di contabilità, e poi confermate in calce allo stato finale ed ulteriormente confermate in calce al certificato di regolare esecuzione dei lavori eseguiti, in forza dell'affidamento e del contratto di appalto stipulato inter partes il 28.8.2018, per la realizzazione degli interventi per la messa in sicurezza antisfondellamento dei solai della scuola secondaria di I grado “Dante Alighieri” di , stralci 1 e 2°”; CP_1
2) condannare, per l'effetto, il , in persona del Sindaco pro tempore, a Controparte_1 corrispondere alla società appellante, relativamente alle riserve indicate nel punto n. 1 che precede, la somma complessiva di €uro 25.713,06, o la diversa somma che risulterà di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, nella misura dovuta ratione materiae, a far data dal 16.10.2018; 3) condannare, altresì, l'ente locale appellato, in persona del Sindaco pro tempore, a corrispondere alla società appellante le spese, diritti ed onorario del doppio grado del giudizio, oltre la maggiorazione forfettaria, cap ed iva come per legge.
In via istruttoria
Si chiede che venga disposta c.t.u. per la verifica della esattezza dei criteri di calcolo delle richieste economiche avanzate dalla società appellante con le riserve nn. 5 e 7 iscritte nel registro di contabilità dell'appalto ed oggetto dell'appello.”
- Per l'appellato “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, contrariis reiectis, dichiarare inammissibile, infondato, non provato e comunque rigettare l'appello proposto da
in persona del legale rappresentante p.t., in parziale riforma della Controparte_2 sentenza del Tribunale di Forlì n. 798/2021 pronunciata ex art. 281 sexies cpc in data
22.07.2021 e pertanto confermare integralmente la sentenza.
In ogni caso: respingere la domanda di parte appellante per infondatezza in fatto e diritto nonchè insussistenza di profili di responsabilità imputabili alla committente.
Con condanna alle spese ed onorari di giudizio, oltre 15% spese generali, iva e cpa, di entrambi i gradi del processo.” In via istruttoria: ci si oppone alla rinnovazione delle istanze istruttorie avversarie, per i motivi sopra addotti.”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
Con sentenza n. 798/2021 del 22.7.2021 resa ex art. 281 sexies c.p.c., il Tribunale di Forlì in parziale accoglimento della domanda di (nel prosieguo anche solo Parte_2
nei confronti di (nel prosieguo anche solo il Parte_1 Controparte_1 CP_1 condannava l' a corrispondere all'attrice l'importo di € 807,34 oltre interessi legali, Controparte_3 con integrale compensazione delle spese di lite.
Il contenzioso originava da contratto di appalto per la messa in sicurezza antisfondellamento dei solai di scuola di aggiudicato, previo invito alla procedura negoziata, a Controparte_4 sulla base dell'offerta di maggior ribasso per il corrispettivo di € 81.785,15 Parte_1 comprensivo di oneri della sicurezza, oltre IVA;
l'appalto prevedeva lavorazioni a misura e termine per l'esecuzione di 55 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna (2.7.2018), effettivamente conclusi entro il 31.8.2018, nel termine contrattuale prorogato di 6 giorni.
Il contenzioso aveva ed aveva ad oggetto esclusivamente le n. 8 riserve iscritte dall'impresa nel registro di contabilità, accolte solo parzialmente ante causam le prime due dal per le quali CP_1 l'attrice chiedeva la corresponsione della somma di € 31.366,13. 2.
Il primo giudice riconosceva la fondatezza solo della prima e della seconda riserva e negava la debenza delle pretese correlate alle altre, con conseguente condanna del al pagamento del CP_1 residuo dovuto sulle prime 2, previa decurtazione degli importi già riconosciuti dall'ente.
3.
Con atto di citazione del 21.2.2022 ritualmente notificato ppellava Controparte_2 la sentenza innanzi a questa Corte formulando un unico motivo.
Ritualmente costituita parte appellata, chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma integrale della sentenza.
La causa veniva trattenuta in decisione in data 15.11.2024 sulle conclusioni come in epigrafe riportate per l'udienza del 12.11.2024 sostituita da note scritte ex artt. 35 D. Lgs. 149/2022 e 127 ter c.p.c.
4.
Con il primo e unico motivo di appello, rubricato “sul mancato accoglimento delle riserve nn. 5 e 7” l'appellante ribadiva la fondatezza delle riserve nn. 5 e 7, reiterando, limitatamente ad esse, le argomentazioni già svolte in primo grado e facendo, nel resto, espressa acquiescenza rispetto al mancato accoglimento delle restanti riserve, sul rigetto delle quali, pertanto, è intervenuto giudicato.
Con riferimento alla RISERVA n. 5 (i connettori), lamentava l'attrice che nei documenti contrattuali
(capitolato d'appalto e prescrizioni tecniche, cfr. all. a contratto di appalto doc. 13) era previsto un numero di connettori (4 connettori per m2) incongruo per la forma e dimensioni delle superfici, essendosi resi necessari per ogni m2 n. 5,36 connettori in luogo dei previsti 4, con il risultato che il prezzo unitario per m2 non sarebbe, come da capitolato, di € 30,66 ma di € 41,08 (v. citazione in primo grado aff. 19), con maggior costo complessivo di € 15,338,24, corrispondente all'importo della riserva.
Il primo giudice rigettava la pretesa perchè sia nel prezziario che nel capitolato speciale di appalto era previsto che nel corrispettivo a misura era compreso ogni onere e spesa per la realizzazione (in part. art. 22 capitolato: "nel corrispettivo per l'esecuzione degli eventuali lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale ..") e quindi che il numero dei connettori di 4 aveva valenza meramente illustrativa, fermo restando il prezzo per m2; inoltre osservava che il conteggio del maggior costo non era corretto perchè prendeva a riferimento un costo di lavorazione per m2 non riferibile esclusivamente ai connettori.
Va confermata la valutazione del primo giudice: nell'appalto “a misura” i prezzi unitari per unità di misura indicati nel prezziario fanno sì che il costo dell'appalto può variare in relazione alla effettiva misura delle lavorazioni previste ma non in relazione alla quantità di lavoro o di materiali che si rendano necessarie per l'esecuzione a regola d'arte delle lavorazioni previste per unità di misura;
nello specifico, la lavorazione per “intervento antisfondellamento” è valutata e prezzata a mq di superficie di intervento e non a numero di connettori utilizzati.
Inoltre, è senz'altro vero che il prezzo a misura preso a riferimento è previsto per una serie di lavorazioni che non si esauriscono nella fornitura dei connettori, come emerge dalla descrizione delle lavorazioni per "intervento antisfondellamento" riportata sia nel CSA (Parte II del CSA art. 12) sia nel prezziario (voce NP02), comprensive, ad esempio, della rete che necessita dei collettori per tenerla ancorata. Infine va osservato che il numero dei collettori era "previsto" in 4 per m2, il che evidentemente non escludeva che per la morfologia dei locali, che l'appaltatore ha previamente visionato, il numero effettivo potesse essere maggiore o minore.
Con riferimento alla RISERVA n. 7 (ridotta produttività), lamentava l'attrice che l'esecuzione contemporanea degli impianti e delle opere di adeguamento antincendio avevano costituito una interferenza non segnalata nel bando di gara che aveva reso necessaria la richiesta di proroga per la pulizia degli ambienti e la ricollocazione degli arredi, effettivamente concessa, con ridotta produttività nel periodo 2.7.2018/31.8.2018 e conseguenti oneri diretti (es. spese di cantiere) e indiretti (es. spese generali) e ulteriori oneri (es. costo delle polizze assicurative) per totali maggiori costi di € 10.374,00.
Il primo giudice rigettava la pretesa perchè l'interferenza per l'esecuzione contemporanea di altre lavorazioni era da datarsi al 26.7.18 e le lavorazioni di erano sostanzialmente Parte_1 terminate (salvo pulizia e ricollocazione arredi) in data 10.8.18, ben prima della scadenza del termine senza prova di concreta interferenza o rallentamento causato dalla concomitanza dei lavori impiantistici;
inoltre le prove testi avevano confermato che l'impresa aveva lasciato il cantiere entro il 20 agosto, cosicchè le risorse aziendali potevano essere utilizzate per altri lavori.
Va confermata la valutazione del primo giudice di concreta assenza di danno rispetto a pretesi danni per rallentamento della produttività effettiva rispetto alla produttività attesa sulla base di conteggi ipotetici smentiti in punto di fatto: è l'impresa con l'atto di appello che riconosce di avere lasciato il cantiere intorno al 10 agosto per rientrarvi, su indicazione della DL, il 22 agosto e terminare la pulizia e la sistemazione degli arredi, sicchè deve ritenersi che potendo utilizzare le risorse distolte dal cantiere per altri lavori non abbia subito alcun effettivo pregiudizio economico.
Si duole infine l'appellante della mancata ammissione della CTU, richiesta per l'esame delle riserve e della loro fondatezza, valutata esplorativa dal primo giudice.
Poiché dalle risultanze in atti e documenti di causa emerge l'infondatezza delle pretese correlate alle espresse riserve, è evidente che non è necessaria né utile alcuna CTU.
5.
Le spese del grado di appello seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, secondo i criteri e parametri di cui a D.M. 10.3.2014 n. 55 e successive modifiche, avuto riguardo alla tabella dei giudizi innanzi alla corte di appello (n. 12), tenuto conto dei valori medi dei compensi previsti per lo scaglione di valore della causa (fino ad € 52.000) con esclusione del compenso per l'attività istruttoria non svoltasi, oltre 15% per spese generali ex art. 2 D.M. cit.
Il rigetto dell'appello comporta l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 (T.U. spese di giustizia) sull'obbligo di versamento del doppio contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da Controparte_2 nei confronti di con atto di appello del 21.2.2022, così
[...] Controparte_1 provvede:
RIGETTA l'appello e per l'effetto CONFERMA integralmente la sentenza del Tribunale di Forlì n. 798/2021 CONDANNA al rimborso in favore di Controparte_2 Controparte_1 delle spese di lite del grado di appello, che liquida in € 6.946,00 per compenso di avvocato, oltre 15
% per spese generali ed oltre accessori di legge.
DICHIARA la ricorrenza delle condizioni per l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater DPR 115/2002
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Bologna in data 11.3.2025.
Il Consigliere est.
Dr.ssa Silvia Romagnoli
Il Presidente
Dr. Giovanni Salina