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Sentenza 19 marzo 2024
Sentenza 19 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 19/03/2024, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2024 |
Testo completo
N. R.G. 229/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione Civile – Controversie del Lavoro
Il Tribunale di Tempio Pausania, nella persona del Giudice dott.ssa Eleonora Carsana in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 cpc nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 229/2019 promossa da:
(C.F. ) con l'avv. Fabio Faggiani ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Olbia, via Acquedotto Romano5/C, presso lo studio del procuratore
RICORRENTE contro
(c.f. ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. Maria Antonietta Canu ed elettivamente domiciliato in Sassari, Via Rockefeller, 68, presso l'Ufficio legale della Sede
Provinciale dell' CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: impugnazione iscrizione gestione commercianti socio di s.n.c.
CONCLUSIONI: come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso in riassunzione in data 1 maggio 2019 avanti il Tribunale di Tempio
Pausania, ha proposto opposizione all'avviso di addebito n. Parte_1 CP_1
pagina 1 di 6 40220180001133022000, per il pagamento della complessiva somma di € 40.143,06 per
“contributi accertati e dovuti a titolo di gestione commercianti” relativi al periodo gennaio 2009 – dicembre 2017, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni:
“IN VIA PRELIMINARE
Dato atto del rilevante importo richiesto, nonché della fondatezza dei motivi del ricorso
e della sussistenza di gravi motivi si chiede che il Giudice adito confermi la sospensione dell'esecutorietà del provvedimento impugnato, già concessa dal Tribunale di Vercelli nel Decreto di fissazione udienza del 06.08.2018 (Doc. 26) per tutti i motivi in espositiva;
NEL MERITO
Dichiararsi la nullità dell'avviso di addebito impugnato per i motivi esposti in narrativa di ricorso.
Conseguentemente annullarsi e/o revocarsi e, comunque, privarsi di efficacia l'avviso di addebito n. 40220180001133022000 ed ogni ulteriore provvedimento connesso e consequenziale.
IN SUBORDINE
Accertarsi e dichiararsi l'insussistenza dell'obbligo contributivo e/o del credito vantato nei confronti del sig. e l'infondatezza dell'avversaria pretesa, per i Parte_1
motivi di cui in narrativa di ricorso.
Conseguentemente annullarsi e/o revocarsi e, comunque, privarsi di efficacia l'avviso di addebito n. 40220180001133022000 ed ogni ulteriore provvedimento connesso e consequenziale, disponendo la cancellazione dell'iscrizione del ricorrente dalla gestione commercianti.
IN ULTERIORE SUBORDINE
Accertare e dichiarare lo sgravio parziale di contributi e sanzioni contenute nell'avviso di addebito impugnato, per le ragioni di cui in narrativa di ricorso.” con vittoria di spese e compensi.
pagina 2 di 6 A fondamento della pretesa ha, in sintesi, contestato: 1) la violazione dell'art. 3, comma
I, Legge 241/90 – nullità dell'avviso di addebito per difetto di motivazione;
2) nel merito, la ricorrenza dei presupposti di abitualità e prevalenza di un'attività lavorativa compresa tra quelle ascrivibili alla gestione commercianti per il periodo preteso, avendo il ricorrente solo riscosso i canoni di locazione;
3) la quantificazione dei contributi e degli oneri accessori;
ragioni tutte a cui, per esigenze di sintesi, si rinvia;
ha quindi concluso come in atti.
Con memoria difensiva in data 21 febbraio 2020 si è costituito contestando le CP_1
avverse eccezioni e domande, riportandosi integralmente alle difese e conclusioni rese con memoria difensiva depositata avanti il Tribunale di Vercelli a cui, parimenti, si rinvia per esigenze di sintesi.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante istruttoria testimoniale;
mutata la persona del giudice nella scrivente è stata decisa all'udienza del 19 marzo 2024 a seguito di discussione mediante lettura del dispositivo e motivazione contestuale.
L'opposizione è fondata e deve essere accolta per le seguenti ragioni.
Ai sensi dell'art. 1 comma 203 della L. n. 662 del 1996 "L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n.
613 e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
pagina 3 di 6 d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli".
Per l'iscrizione alla gestione commercianti non è quindi sufficiente la qualità di socio o anche di amministratore in una società che svolga attività commerciale, essendo necessaria la prova dello svolgimento in concreto dell'attività commerciale, con carattere di abitualità e prevalenza, a prescindere dal numero dei soci e dei dipendenti occupati.
In particolare, ai fini della partecipazione personale al lavoro aziendale, deve intendersi non soltanto l'espletamento di una attività esecutiva o materiale, ma anche di una attività organizzativa e direttiva.
Nella fattispecie, a fronte dell'istruttoria condotta (cfr. verbale udienza in data
14.09.2021), è stato accertato che socio di s.n.c. ( Pt_1 Controparte_2
, così come la stessa s.n.c. (successivamente divenuta s.a.s.), non abbiano
[...]
svolto alcuna attività diretta all'acquisto ed alla gestione di beni immobili, ma solo attività di riscossione dei canoni di locazione degli immobili nella disponibilità della predetta società; in tal senso depongono le fatture in atti, tutte relative alla sola attività di locazione;
la società, inoltre, non aveva dipendenti.
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte è consolidato il principio che “6. ….tale decisione è in linea con il principio già espresso da questa Corte secondo cui la società di persone che svolga una attività destinata alla locazione di immobili di sua proprietà e si limiti a percepire i relativi canoni di locazione non svolge un'attività commerciale ai fini previdenziali, a meno che detta attività non si inserisca in una più ampia di prestazione di servizi quale l'attività di intermediazione immobiliare (Cass. n. 3145 dell'11 febbraio 2013);
7. che, dovendo considerarsi lo svolgimento in concreto di un'attività commerciale, non rileva il contenuto dell'oggetto sociale;
8. che questa Corte
- proprio con riferimento alle società in accomandita semplice - ha affermato il principio (Cass. n. 3835 del 26 febbraio 2016) secondo cui, ai sensi della L. n. 662 del
1996, art. 1, comma 203, che ha modificato la L. n. 160 del 1975, art. 29, e della L. n.
45 del 1986, art. 3, in tali società la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a
pagina 4 di 6 far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui ricorrenza deve essere provata dall'istituto;
9. che tale prova, secondo i giudici di merito, non è stata fornita, essendo emerso da accertamento istruttorio svolto in relazione ad altro giudizio riguardante ulteriore porzione dell'obbligo contributivo contestato, riferita alla stessa situazione di Par fatto sottostante il presente giudizio e le relative domande, che la si limitava a riscuotere il canone della locazione degli immobili e che tale attività non si qualificava per la partecipazione al lavoro aziendale con i caratteri dell'abitualità e prevalenza, come richiesto dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203; 10. che, da ultimo,
l'orientamento espresso ha ricevuto l'avallo di ulteriore pronuncia di questa Corte che ha confermato i principi enunciati (cfr. Cass.
6.9.2016 n 17643, nonchè, successivamente, tra le altre, Cass. 17.11.2016 n. 23439)” (Cassazione civile sez. VI,
04/01/2018, n.126).
Segnatamente nella fattispecie, difettando integralmente la prova dello svolgimento delle suddette attività da parte del ricorrente nel periodo gennaio 2009 – dicembre 2017, in ordine alle quali non ha assolto all'onere probatorio sullo stesso ricadente, non CP_1
sussistono i requisiti per l'iscrizione alla gestione commercianti.
Da annotarsi che ha proceduto alla cancellazione d'ufficio del ricorrente dalla CP_1
gestione commercianti con effetto dal 26.09.2019, ovvero ad avvenuta trasformazione della s.n.c. in s.a.s., e ciò in difetto di modificazione delle allegate circostanze fattuali che ne avevano determinato l'iscrizione.
Il ricorso è quindi accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ai sensi del
D.M. N. 55/2014 in base al valore di causa e all'attività resa.
Ogni ulteriore questione assorbita.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tempio Pausania, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed pagina 5 di 6 eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-in accoglimento del ricorso, per le ragioni di cui in parte motiva, annulla l'avviso di addebito n. 40220180001133022000 ed ogni ulteriore provvedimento connesso e consequenziale.
-condanna , in persona del legale rapp.te p.t., alla rifusione delle spese di lite in CP_1
favore del ricorrente, che liquida in complessivi Euro 2.800,00 per compenso oltre spese generali nel limite del 15% e oltre accessori come per legge.
Tempio Pausania, 19 marzo 2024
Il Giudice
dott.ssa Eleonora Carsana
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione Civile – Controversie del Lavoro
Il Tribunale di Tempio Pausania, nella persona del Giudice dott.ssa Eleonora Carsana in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 cpc nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 229/2019 promossa da:
(C.F. ) con l'avv. Fabio Faggiani ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Olbia, via Acquedotto Romano5/C, presso lo studio del procuratore
RICORRENTE contro
(c.f. ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. Maria Antonietta Canu ed elettivamente domiciliato in Sassari, Via Rockefeller, 68, presso l'Ufficio legale della Sede
Provinciale dell' CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: impugnazione iscrizione gestione commercianti socio di s.n.c.
CONCLUSIONI: come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso in riassunzione in data 1 maggio 2019 avanti il Tribunale di Tempio
Pausania, ha proposto opposizione all'avviso di addebito n. Parte_1 CP_1
pagina 1 di 6 40220180001133022000, per il pagamento della complessiva somma di € 40.143,06 per
“contributi accertati e dovuti a titolo di gestione commercianti” relativi al periodo gennaio 2009 – dicembre 2017, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni:
“IN VIA PRELIMINARE
Dato atto del rilevante importo richiesto, nonché della fondatezza dei motivi del ricorso
e della sussistenza di gravi motivi si chiede che il Giudice adito confermi la sospensione dell'esecutorietà del provvedimento impugnato, già concessa dal Tribunale di Vercelli nel Decreto di fissazione udienza del 06.08.2018 (Doc. 26) per tutti i motivi in espositiva;
NEL MERITO
Dichiararsi la nullità dell'avviso di addebito impugnato per i motivi esposti in narrativa di ricorso.
Conseguentemente annullarsi e/o revocarsi e, comunque, privarsi di efficacia l'avviso di addebito n. 40220180001133022000 ed ogni ulteriore provvedimento connesso e consequenziale.
IN SUBORDINE
Accertarsi e dichiararsi l'insussistenza dell'obbligo contributivo e/o del credito vantato nei confronti del sig. e l'infondatezza dell'avversaria pretesa, per i Parte_1
motivi di cui in narrativa di ricorso.
Conseguentemente annullarsi e/o revocarsi e, comunque, privarsi di efficacia l'avviso di addebito n. 40220180001133022000 ed ogni ulteriore provvedimento connesso e consequenziale, disponendo la cancellazione dell'iscrizione del ricorrente dalla gestione commercianti.
IN ULTERIORE SUBORDINE
Accertare e dichiarare lo sgravio parziale di contributi e sanzioni contenute nell'avviso di addebito impugnato, per le ragioni di cui in narrativa di ricorso.” con vittoria di spese e compensi.
pagina 2 di 6 A fondamento della pretesa ha, in sintesi, contestato: 1) la violazione dell'art. 3, comma
I, Legge 241/90 – nullità dell'avviso di addebito per difetto di motivazione;
2) nel merito, la ricorrenza dei presupposti di abitualità e prevalenza di un'attività lavorativa compresa tra quelle ascrivibili alla gestione commercianti per il periodo preteso, avendo il ricorrente solo riscosso i canoni di locazione;
3) la quantificazione dei contributi e degli oneri accessori;
ragioni tutte a cui, per esigenze di sintesi, si rinvia;
ha quindi concluso come in atti.
Con memoria difensiva in data 21 febbraio 2020 si è costituito contestando le CP_1
avverse eccezioni e domande, riportandosi integralmente alle difese e conclusioni rese con memoria difensiva depositata avanti il Tribunale di Vercelli a cui, parimenti, si rinvia per esigenze di sintesi.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante istruttoria testimoniale;
mutata la persona del giudice nella scrivente è stata decisa all'udienza del 19 marzo 2024 a seguito di discussione mediante lettura del dispositivo e motivazione contestuale.
L'opposizione è fondata e deve essere accolta per le seguenti ragioni.
Ai sensi dell'art. 1 comma 203 della L. n. 662 del 1996 "L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n.
613 e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
pagina 3 di 6 d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli".
Per l'iscrizione alla gestione commercianti non è quindi sufficiente la qualità di socio o anche di amministratore in una società che svolga attività commerciale, essendo necessaria la prova dello svolgimento in concreto dell'attività commerciale, con carattere di abitualità e prevalenza, a prescindere dal numero dei soci e dei dipendenti occupati.
In particolare, ai fini della partecipazione personale al lavoro aziendale, deve intendersi non soltanto l'espletamento di una attività esecutiva o materiale, ma anche di una attività organizzativa e direttiva.
Nella fattispecie, a fronte dell'istruttoria condotta (cfr. verbale udienza in data
14.09.2021), è stato accertato che socio di s.n.c. ( Pt_1 Controparte_2
, così come la stessa s.n.c. (successivamente divenuta s.a.s.), non abbiano
[...]
svolto alcuna attività diretta all'acquisto ed alla gestione di beni immobili, ma solo attività di riscossione dei canoni di locazione degli immobili nella disponibilità della predetta società; in tal senso depongono le fatture in atti, tutte relative alla sola attività di locazione;
la società, inoltre, non aveva dipendenti.
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte è consolidato il principio che “6. ….tale decisione è in linea con il principio già espresso da questa Corte secondo cui la società di persone che svolga una attività destinata alla locazione di immobili di sua proprietà e si limiti a percepire i relativi canoni di locazione non svolge un'attività commerciale ai fini previdenziali, a meno che detta attività non si inserisca in una più ampia di prestazione di servizi quale l'attività di intermediazione immobiliare (Cass. n. 3145 dell'11 febbraio 2013);
7. che, dovendo considerarsi lo svolgimento in concreto di un'attività commerciale, non rileva il contenuto dell'oggetto sociale;
8. che questa Corte
- proprio con riferimento alle società in accomandita semplice - ha affermato il principio (Cass. n. 3835 del 26 febbraio 2016) secondo cui, ai sensi della L. n. 662 del
1996, art. 1, comma 203, che ha modificato la L. n. 160 del 1975, art. 29, e della L. n.
45 del 1986, art. 3, in tali società la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a
pagina 4 di 6 far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui ricorrenza deve essere provata dall'istituto;
9. che tale prova, secondo i giudici di merito, non è stata fornita, essendo emerso da accertamento istruttorio svolto in relazione ad altro giudizio riguardante ulteriore porzione dell'obbligo contributivo contestato, riferita alla stessa situazione di Par fatto sottostante il presente giudizio e le relative domande, che la si limitava a riscuotere il canone della locazione degli immobili e che tale attività non si qualificava per la partecipazione al lavoro aziendale con i caratteri dell'abitualità e prevalenza, come richiesto dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203; 10. che, da ultimo,
l'orientamento espresso ha ricevuto l'avallo di ulteriore pronuncia di questa Corte che ha confermato i principi enunciati (cfr. Cass.
6.9.2016 n 17643, nonchè, successivamente, tra le altre, Cass. 17.11.2016 n. 23439)” (Cassazione civile sez. VI,
04/01/2018, n.126).
Segnatamente nella fattispecie, difettando integralmente la prova dello svolgimento delle suddette attività da parte del ricorrente nel periodo gennaio 2009 – dicembre 2017, in ordine alle quali non ha assolto all'onere probatorio sullo stesso ricadente, non CP_1
sussistono i requisiti per l'iscrizione alla gestione commercianti.
Da annotarsi che ha proceduto alla cancellazione d'ufficio del ricorrente dalla CP_1
gestione commercianti con effetto dal 26.09.2019, ovvero ad avvenuta trasformazione della s.n.c. in s.a.s., e ciò in difetto di modificazione delle allegate circostanze fattuali che ne avevano determinato l'iscrizione.
Il ricorso è quindi accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ai sensi del
D.M. N. 55/2014 in base al valore di causa e all'attività resa.
Ogni ulteriore questione assorbita.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tempio Pausania, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed pagina 5 di 6 eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-in accoglimento del ricorso, per le ragioni di cui in parte motiva, annulla l'avviso di addebito n. 40220180001133022000 ed ogni ulteriore provvedimento connesso e consequenziale.
-condanna , in persona del legale rapp.te p.t., alla rifusione delle spese di lite in CP_1
favore del ricorrente, che liquida in complessivi Euro 2.800,00 per compenso oltre spese generali nel limite del 15% e oltre accessori come per legge.
Tempio Pausania, 19 marzo 2024
Il Giudice
dott.ssa Eleonora Carsana
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