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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/03/2025, n. 1139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1139 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SESTA CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice Maria Cristina La
Barbera, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12228/2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dal prof. avv. Salvatore Ziino e C.F._1
dall'avv. Maurizio Mazzara per procura in calce al ricorso introduttivo della fase sommaria;
(“ ”) (già Controparte_1 CP_1
(C.F. e P. Controparte_2
IVA e, per essa, nella qualità di mandataria speciale P.IVA_1 [...]
(C.F. e P. IVA ), rappresentata e difesa dall'avv. Tito CP_3 P.IVA_2
Monterosso per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
(C.F. e P.IVA ) e, per essa, nella qualità Parte_2 P.IVA_3
di mandataria speciale (C.F. ), Parte_3 P.IVA_4
rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Varvaro per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
(C.F. e P.IVA Controparte_4 P.IVA_5
rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Militello per procura in calce alla comparsa di costituzione;
C.F. con sede legale in Milano, via Controparte_5 P.IVA_6
Bodio n. 29;
(C.F. e P.IVA. ) con sede legale Controparte_6 P.IVA_7
in Roma, via Mario Carucci 131;
in persona del Curatore, rappresentato e difeso Controparte_7
dall'avv. Giuseppe Passarello;
in persona del Controparte_8
Curatore, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Passarello;
OGGETTO: opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.;
❖❖❖
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza del 19 novembre 2024;
❖❖❖
Con atto di citazione notificato il 27/09/2022 – avendo Parte_1
premesso: che poi a cui è Controparte_9 Controparte_10
subentrata ex art 111 c.p.c e successivamente Controparte_11 [...]
in forza del titolo esecutivo rappresentato Controparte_1
dal decreto ingiuntivo n. 143/1998 emesso dal Tribunale di Palermo in data
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26/11/1998 per la somma pari a € 140.593,91 sottoponeva a espropriazione forzata l'immobile di proprietà di esso opponente, sito in Partinico via G. Bizet, distinto al Catasto Fabbricati al foglio 19, part.lla 1463, sub.-2, Via G. Bizet, piano T e -3, Via G. Bizet, piano 1 -2, edificato su terreno distinto in Catasto al foglio 19, part.lle 1470 di ca 92 e 1463 di ca 68; che con ordinanza del
19/06/2001 veniva disposta la vendita del compendio pignorato, con delega delle operazioni al Notaio che l'esecutato riceveva la notifica Persona_1
del primo avviso di vendita del 20/01/2015 al prezzo base di € 286.081,00, poi andata deserta;
che nel giugno 2021 l'opponente apprendeva dal professionista delegato che l'immobile pignorato era stato aggiudicato all'esito della vendita svoltasi in data 12/01/2021 al prezzo di € 31.000,00; che con ricorso depositato in data 2/08/2021 l'odierno attore lamentava con un primo motivo il difetto di legittimazione ad agire di resasi cessionaria del Controparte_11
credito azionato esecutivamente da (già ) Controparte_10 Controparte_9
e subentrata al creditore procedente ex art 111 c.p.c., in ragione della mancata allegazione del contratto di cessione;
con un secondo motivo la nullità del procedimento di vendita e la conseguente illegittimità dell'aggiudicazione del
12/01/2021 per mancata notifica dell'avviso di vendita del 16/11/2020; con un terzo motivo la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 586 c.p.c., atteso che l'immobile pignorato, il cui valore di stima era stato determinato in €
286.081,37, veniva aggiudicato al prezzo € 31.000.00, chiedendo la sospensione della procedura esecutiva;
che con ordinanza del 20/01/2022 il g.e. rigettava l'istanza di sospensione, considerando inammissibile il primo motivo di opposizione, riqualificato ai sensi dell'art. 617 c.p.c. e rigettando la contestazione avverso l'aggiudicazione, qualificandola come reclamo ex art. 591 ter c.p.c. verso gli atti del professionista delegato, nonché l'istanza ex art. 586
c.p.c. volta a sollecitare il potere officioso di revoca dell'aggiudicazione; che in data 24/01/2022 veniva emesso il decreto di trasferimento;
che il 4/02/2022
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proponeva reclamo avverso l'ordinanza del g.e. del Pt_1 Parte_1
20/01/2022, limitatamente alla parte in cui provvedeva sul reclamo ex art. 591 ter c.p.c.; che con successiva ordinanza collegiale del 19/05/2022 il reclamo veniva dichiarato inammissibile, per essere stato emesso nelle more il decreto di trasferimento;
che con ricorso depositato il 10/02/2022 Parte_1
proponeva opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso il decreto di trasferimento, chiedendone, previa sospensione della efficacia esecutiva, la revoca e l'annullamento, emettendo tutti i provvedimenti conseguenziali;
che con ordinanza del 15/07/2022 il giudice della fase sommaria rigettava l'istanza cautelare di sospensione, condannando l'opponente al pagamento delle spese del procedimento cautelare e assegnando termine per l'introduzione del giudizio di merito;
– ha introdotto la fase di merito dell'opposizione ex artt. 617
c.p.c. chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In accoglimento della presente opposizione revocare ed annullare il decreto di trasferimento emesso dal Tribunale di
Palermo nelle date 21/24.1.2022 nella procedura espropriativa n. rg. es 882/1998, con il quale l'immobile pignorato di proprietà del sig. sito in Partinico, Parte_1
Via G. Bizet, distinto al Catasto Fabbricati al foglio 19 particella 1463, subalterno 2
(Via G. Bizet, piano T) e subalterno 3 (Via G. Bizet, piano 1-2), è stato trasferito a
Conseguentemente accertare e dichiarare che Controparte_4
l'immobile sito in Partinico, Via G. Bizet, distinto al Catasto Fabbricati al foglio 19 particella 1463, subalterno 2 (Via G. Bizet, piano T) e subalterno 3 (Via G. Bizet, piano
1-2), è di proprietà del nato a [...] il [...], CF Parte_1
. Condannare la CodiceFiscale_2 Controparte_4
a rilasciare il bene in favore del sig. Condannare la Parte_1
al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. in Controparte_4
favore del sig. da determinarsi in via equitativa. Con vittoria di spese Parte_1
e compensi anche della fase cautelare”.
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A fondamento della domanda l'opponente lamenta con un unico motivo l'illegittimità del decreto di trasferimento per omessa notifica, a monte, dell'avviso di vendita del 16/11/2020, cui aveva fatto seguito l'aggiudicazione dell'immobile staggito in data 12/01/2021; stante la violazione delle prescrizioni contenute nell'ordinanza di delega delle operazioni di vendita del
19/06/2001 che prevedeva, per un verso, l'obbligo di notifica dell'avviso di vendita, per quanto di interesse, al debitore (“da comunicarsi a tutte le parti”), nonché, per altro verso, l'obbligo di audizione delle parti nell'ipotesi di infruttuoso esperimento della vendita.
In particolare, la sussistenza dell'obbligo di notifica dell'avviso di vendita sarebbe confermata, secondo la prospettazione della parte opponente, proprio dalla circostanza per cui il precedente avviso di vendita del 20/01/2015 era stato, invece, comunicato alla parte esecutata.
Nello specifico, si duole del fatto che il g.e. non Parte_1
avrebbe motivato in ordine al dedotto carattere inviolabile delle prescrizioni contenute nell'ordinanza di delega delle operazioni di vendita - da ritenersi lex specialis della fase della vendita – la cui violazione determinerebbe, secondo l'opponente, l'invalidità derivata degli atti esecutivi successivi e, dunque, dell'aggiudicazione e del decreto di trasferimento.
Segnatamente, deduce l'opponente:
-che il giudice della fase sommaria non avrebbe tenuto conto del fatto che il debitore esecutato, indipendentemente dall'allegazione di uno specifico pregiudizio, avrebbe, di per sé, sempre interesse ad avere conoscenza dell'esperimento di ogni singolo tentativo di vendita e alla regolarità del procedimento, anche in considerazione della possibilità di esercitare le facoltà consentitegli dalla legge, tra le quali l'istanza di ammissione al beneficio della conversione del pignoramento (“in qualsiasi momento antecedente la vendita”), invocando la disciplina normativa anteriore alla modifica introdotta con d.l. n.
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35/2005, convertito in Legge n. 80/2005, che secondo il medesimo opponente non sarebbe, invece, applicabile alle procedure esecutive pendenti, contrariamente a quanto ritenuto dal g.e.;
- che la parte esecutata, indipendentemente dalla facoltà di richiedere la conversione del pignoramento, ha in ogni caso interesse ad ottenere il massimo realizzo dalla vendita del bene staggito, individuando eventuali soggetti interessati all'acquisto al fine di evitare che venga venduto ad un prezzo vile;
deducendo che, nel caso concreto, la vendita, conclusasi con l'aggiudicazione al prezzo di € 31.000,00 si sarebbe rivelata infruttuosa per i creditori e pregiudizievole per esso debitore.
Assume, pertanto, l'intervenuta nullità dell'intero procedimento di vendita e l'invalidità derivata del decreto di trasferimento, oggetto di opposizione.
Si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione e Parte_2
risposta del 10/01/2023 con cui ha chiesto il rigetto delle domande proposte da di cui ha eccepito, nel merito, l'infondatezza. Parte_1
Si è costituita, altresì, la creditrice opposta Controparte_1
con comparsa di costituzione e risposta del 19/01/2023 con cui ha
[...]
chiesto il rigetto delle domande articolate dall'opponente, di cui ha eccepito l'inammissibilità nonché l'infondatezza.
Infine, con comparsa del 6/02/2025 si è costituita in giudizio l'aggiudicataria,
contestando l'infondatezza delle domande Controparte_12
azionate, di cui ha chiesto il rigetto;
nonché in via subordinata, nell'ipotesi di revoca dell'aggiudicazione, la restituzione del prezzo pagato e il risarcimento dei danni.
Non si sono costituite in giudizio, benchè regolarmente citate, CP_5
la e la
[...] Controparte_6 Controparte_13 [...]
Controparte_14
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Istruita documentalmente, la causa è stata rinviata all'udienza del 19/11/2024 in cui, previa precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Così tratteggiato l'oggetto del contendere, va ribadita la dichiarazione di contumacia di Controparte_5 Controparte_6 [...]
.in quanto, benchè ritualmente evocati in Controparte_15
causa, non si sono costituiti in giudizio.
Passando al merito, va immediatamente evidenziato che nel vagliare le domande proposte dalla parte opponente, assume rilievo centrale la questione relativa all'accertamento della necessità, o meno, della notifica dell'avviso di vendita alle parti e, per quanto di interesse, alla parte esecutata.
In punto di diritto, si osserva che l'obbligo di notifica dell'avviso di vendita non
è previsto da nessuna disposizione normativa e, segnatamente, né dall'art. 591 bis c.p.c. in tema di delega delle operazioni di vendita, nè dagli artt. 570 e 576
c.p.c., relativi all'avviso di vendita nella vendita, rispettivamente, senza incanto e con incanto.
A fronte di ciò, deve prendersi atto della coesistenza in seno alla giurisprudenza di legittimità di un primo (e più risalente) orientamento, anteriore alla riforma del 2005, secondo cui “pur in assenza di un vero e proprio obbligo giuridico di notificazione dell'ordinanza di vendita, sono nulle la vendita immobiliare
e la successiva aggiudicazione in caso di omessa notifica al debitore dell'ordinanza di fissazione della vendita posto che detta omissione impedisce all'esecutato di richiedere la conversione del pignoramento e viola il diritto al contraddittorio, desumibile anche dall'art.
111 Cost., che va salvaguardato nel processo esecutivo ogni qualvolta detto diritto sia funzionale all'esercizio di facoltà sostanziali o processuali da parte dell'esecutato” (cfr. Cass.
5/03/2009 n. 5341); cui si contrappone un secondo e maggioritario
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orientamento dei giudici di legittimità (cfr. Cass. 31/08/2011 n. 17874; Cass.
2/11/2010, n. 22279; Cass. 20/11/2009, n, 24532; Cass. 25/08/2006, n. 18513;
Cass. 26/01/2005, n. 1618; Cass. 19/08/ 2003, n. 12122) che ritiene che la partecipazione del debitore al processo esecutivo debba essere circoscritta ai casi espressamente previsti dal legislatore, essendo il processo esecutivo un processo a contraddittorio attenuato, in quanto mira a dare attuazione ad un diritto che è già stato accertato in altra sede, a differenza del processo di cognizione che è rivolto all'accertamento di un diritto. Con la conseguenza che, in assenza di una prescrizione normativa espressamente impositiva della notifica dell'avviso di vendita, deve escludersi, per un verso, la necessita di tale adempimento che non potrebbe farsi discendere dall'applicazione dell'art. 101
c.p.c. al processo esecutivo, nonché, per altro verso, che nell'ipotesi di omessa notifica la conseguenza possa essere quella della invalidità della vendita, essendo onere della parte esecutata che lamenti l'omessa notifica dell'avviso di vendita dimostrare di avere subìto, in conseguenza della carenza di tale adempimento, la concreta lesione arrecata alla propria sfera giuridica.
In proposito, è stato espressamente affermato il principio secondo cui “Nel processo di esecuzione il diritto del cittadino al giusto processo (come delineato dalla nuova formulazione dell'art. 111 Cost.) deve essere soddisfatto attraverso il contraddittorio tra le parti in ogni fase processuale in cui si discuta e si debba decidere circa diritti sostanziali o posizioni comunque giuridicamente protette, tenendo conto del correlato e concreto interesse delle parti stesse ad agire, a contraddire o ad opporsi per realizzare in pieno il proprio diritto di difesa sancito dall'art. 24 Cost. Ne consegue che, non potendosi configurare un generico ed astratto diritto al contraddittorio, è inammissibile l'impugnazione di un atto dell'esecuzione con la quale si lamenti la mera lesione del contraddittorio, senza prospettare a fondamento dell'impugnazione stessa le ragioni per le quali tale lesione abbia comportato l'ingiustizia del processo, causata dall'impossibilità di difendersi a tutela di quei diritti o di quelle posizioni giuridicamente protette” (cfr. Cass. 29/09/2014 n. 20514; nello stesso senso Cass
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19/08/2003 n. 12122; Cass. 17/05/2005 n. 10334; Cass. 20/11/2009 n. 24532;
Cass. 24/04/ 2012, n. 6459).
Ebbene, in conformità dei principi espressi dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, cui questo Tribunale ritiene di dovere dare continuità, deve ritenersi che l'opponente non potrebbe limitarsi a dedurre una lesione dei propri diritti derivante, oltre che dal dedotto impedimento all'esercizio della facoltà di richiedere la conversione di cui all'art. 495 c.p.c., dalla compromissione di un astratto e generico diritto al contraddittorio.
Deve, invero, prendersi atto del fatto che per effetto della riforma del procedimento per espropriazione immobiliare introdotta dal d.l. 14/03/2005,
n. 35, convertito con Legge 14/05/2005, n. 80, non è più obbligatoria la notifica dell'avviso di vendita all'esecutato, stante che dopo la riformulazione dell'art. 495 c.p.c. (operata per effetto della suddetta riforma del 2005), la conversione del pignoramento può essere richiesta “prima che sia disposta la vendita” e non più “in qualsiasi momento anteriore alla vendita”; con la conseguenza che la lamentata omessa comunicazione dell'avviso di vendita (successivo all'udienza in cui la vendita è disposta a norma dell'art. 569 c.p.c.) è irrilevante ai fini della conversione, collocandosi temporalmente allorquando suddetto il termine processuale è ormai spirato.
Quanto all'applicabilità della riforma di cui alla citata Legge n. 80/2005 cit. alla procedura esecutiva in questione, si osserva che la disciplina transitoria generale relativa alle nuove norme sul processo esecutivo (art. 2, 3° co. sexies, D.L.
14/03/2005, n. 35, conv. nella Legge 14/05/2005, n. 80) prevede che le nuove disposizioni si applichino alle procedure in corso alla data del 1/03/2006; con conseguente preclusione della facoltà di richiedere la conversione del pignoramento laddove alla suddetta data fosse stata già emessa l'ordinanza di vendita, come nel caso di specie in cui l'ordinanza di autorizzazione alla vendita
è stata adottata in data 19/06/2001.
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Giova evidenziare, inoltre, che il debitore era a conoscenza della pendenza della procedura esecutiva a suo carico per effetto della notifica dell'atto di pignoramento immobiliare in data 8/09/1998, del successivo sopralluogo compiuto dall'esperto stimatore, arch. per la stima degli immobili Per_2
pignorati, nonché in conseguenza della notifica in data 17/12/2014 dell'avviso relativo al primo esperimento di vendita fissato per il 20/01/2015 al prezzo base di € 286.081,00; con la conseguenza che l'opponente era in grado di seguire tutte le fasi del procedimento espropriativo e di essere informato di ogni vendita tramite la pubblicazione dei relativi avvisi, in ottemperanza alle forme di pubblicità prescritte nella stessa ordinanza di delega delle operazioni di vendita.
A ciò si aggiunga che nel corso della procedura si sono succeduti ben cinque tentativi di vendita precedentemente all'aggiudicazione, come risulta dalla relazione depositata in data 26/10/2021 dal Professionista Delegato dott.
subentrato al precedente professionista delegato, Persona_3 Per_1
[cfr. doc. n. 12 fascicolo , senza che la
[...] Controparte_16
parte esecutata abbia presentato istanza di conversione del pignoramento, né altre istanze.
Deve, conseguentemente, ritenersi che la doglianza della parte opponente, avente ad oggetto la mancata comunicazione dell'avviso di vendita del
16/11/2020 - anche se prescritta nell'ordinanza di delega - non potrebbe determinare di per sè l'invalidità dell'attività compiuta;
legittimando il debitore a impugnare l'atto esecutivo immediatamente successivo, purchè venga dedotta la lesione di uno specifico interesse sostanziale conseguente alla mancata partecipazione e non anche la semplice omessa audizione (cfr. ex multis Cass.
29/09/2014 n. 20514 cit;
Cass. 20/11/2009 n. 24532; nello stesso senso anche
Cass., 3/02/2012, n. 1609; Cass., 30/06/2014, n. 14774.).
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Non sono nemmeno fondate le doglianze della parte opponente con cui - oltre a lamentare la compromissione della propria facoltà di richiedere la conversione del pignoramento, e su cui si richiamano le argomentazioni esposte - ha eccepito la lesione del diritto di difesa, richiamando disposizioni normative (art. 624 bis c.p.c. e 161 disp. att. c.p.c.) che presuppongono la richiesta o, comunque, il consenso del ceto creditorio e, pertanto, non pertinenti.
Infine, inconferente è il richiamo ai precedenti giurisprudenziali contenuto nell'atto introduttivo in quanto riferiti, per un verso, alle diverse ipotesi di mancata notifica dell'udienza fissata ai sensi dell'art. 569 c.p.c. e, per altro verso, alle prescrizioni relative agli adempimenti pubblicitari, la cui violazione comporta l'illegittimità dell'aggiudicazione, in quanto poste a presidio dell'uguaglianza e della parità dei potenziali partecipanti alla gara, tra i quali non può rientrare per definizione la parte esecutata, nonchè dell'affidamento di ciascuno di essi sulla trasparenza e legalità della procedura.
I principi esposti sono stati, altresì, ribaditi dai successivi pronunciamenti della corte di legittimità che ha avuto modo di affermare che “è inammissibile
l'opposizione agli atti esecutivi, proposta dopo la vendita, con la quale il debitore denunzi
l'omessa notifica dell'ordinanza di vendita e la conseguente impossibilità di chiedere la conversione del pignoramento” (cfr. Cass. 24/02/2015 n. 3603; Cass, 10/12/2021 n.
39243); in considerazione, segnatamente, del fatto che il lamentato vizio della procedura esecutiva, consistente nella omessa notificazione dell'ordinanza di vendita, non afferiva il procedimento di vendita, bensì la fase precedente, con conseguente salvezza dell'acquisto dell'aggiudicatario ai sensi dell'art. 2929 c.c., da intendersi quale norma di chiusura del sistema volta a consentire che, intervenuta la vendita, possano essere opposte all'aggiudicatario di buona fede solo le nullità che abbiano eventualmente colpito direttamente la vendita stessa
(cfr. Cass. S.U. 28/11/2012, n. 21110); essendo stato ribadito in quella sede il principio, ormai acquisito nella giurisprudenza della Suprema Corte, secondo
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cui “è inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi fondata sulla mera violazione del principio del contraddittorio, ove l'opponente non indichi, sotto quale concreto profilo, quella violazione abbia pregiudicato il suo diritto di difesa” (cfr. Cass. 3603/2015 cit.).
Quanto sopra, del resto, in conformità della funzione propria dell'avviso di vendita che non è previsto come rivolto al debitore, bensì per rendere edotta la platea dei potenziali acquirenti della vendita e delle formalità cui è sottoposta, consentendo loro di valutare la convenienza di una eventuale offerta di acquisto. Talchè, la mancata previsione normativa di un obbligo di comunicazione o notificazione dell'avviso di vendita al debitore esecutato sarebbe da ricondurre al fatto che una siffatta comunicazione non sarebbe funzionale all'esercizio delle prerogative processuali riconosciute al debitore in seno alla procedura esecutiva.
In definitiva, in considerazione del carattere attenuato del contradditorio nell'ambito della procedura esecutiva, dell'assenza di specifiche disposizioni normative e della mancata allegazione, infine, di un concreto pregiudizio sostanziale in capo alla parte esecutata, va escluso che alla omessa notifica dell'avviso di vendita, anche ove prescritto dal giudice nell'esercizio dei suoi poteri di direzione della procedura (art. 484 c.p.c.), possa conseguire la nullità della vendita e dell'aggiudicazione, da far valere avverso il primo atto esecutivo successivo, ovvero il decreto di trasferimento.
Per i motivi esposti, va dunque rigettata la domanda della parte opponente di annullamento o revoca del decreto di trasferimento.
Ne consegue l'assorbimento delle ulteriori domande.
In applicazione del principio di soccombenza, va disposta la condanna della parte opponente, , al pagamento delle spese di lite in Parte_1
favore delle controparti costituite, liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 147/2022, avuto riguardo ai valori minimi previsti per i giudizi di cognizione, limitatamente alle fasi di studio, introduttiva e
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decisionale, in considerazione dell'assenza di attività istruttoria, e tenuto conto dello scaglione di valore corrispondente ai procedimenti di valore indeterminabile – complessità media.
Nei confronti delle altre parti non costituite, le spese del presente giudizio vanno lasciate a carico della parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella contumacia di CP_5
e
[...] Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
[...]
- rigetta l'opposizione ex art. 617 c.p.c. proposta da;
Parte_1
- condanna la parte opponente al pagamento delle spese legali in favore di e Controparte_1 Parte_2
che liquida, per ciascuna di esse, in € 3.562,00 oltre Controparte_4
spese generali (15%), IVA e CPA come per legge;
- lascia a carico della parte opponente le spese del presente giudizio nei confronti delle parti opposte non costituite.
Palermo, 12 marzo 2025
IL GIUDICE
Maria Cristina La Barbera
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Maria Cristina La Barbera, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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