Art. 1. Articolo unico.
Il testo del primo comma dell'art. 1 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 608 , modificato dall'articolo unico della legge 23 febbraio 1950, n. 94 , e' sostituito dal seguente:
"E' autorizzata la spesa di lire un miliardo per provvedere alle esigenze relative alla lotta contro le cavallette nelle campagne 1948, 1949, 1950, 1951, 1952 e 1953".
Il testo del primo comma dell'art. 1 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 608 , modificato dall'articolo unico della legge 23 febbraio 1950, n. 94 , e' sostituito dal seguente:
"E' autorizzata la spesa di lire un miliardo per provvedere alle esigenze relative alla lotta contro le cavallette nelle campagne 1948, 1949, 1950, 1951, 1952 e 1953".