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Sentenza 15 gennaio 2024
Sentenza 15 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 15/01/2024, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1416/2019
Tribunale Ordinario di Chieti
SEZIONE CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianluca Falco Presidente relatore dott. Marcello Cozzolino Giudice dott. Francesco Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado, iscritta al n. r.g. 1416/2019, promossa da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Enrico Raimondi, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato come in atti.
RICORRENTE contro
(C.F.: ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Ilaria Velluto, elettivamente domiciliata come in atti.
RESISTENTE
e
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale.
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: separazione coniugale pagina 1 di 14 CONCLUSIONI
Alla udienza del 9.10.23, sostituita con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., il ricorrente ha concluso come da note scritte:
“[…] Accertare l'impossibilità di riconciliazione dei coniugi e dichiarare la loro separazione personale;
disporre l'affidamento condiviso dei figli minori e;
nulla Persona_1 Persona_2 disporre in merito all'affidamento di in quanto divenuto maggiorenne;
disporre un Persona_3 assegno di mantenimento a carico del SI. in favore dei figli minori dell'importo pari ad Parte_1
€ 600,00, nonché la ripartizione delle spese straordinarie ad essi relative nella misura del 50% per ciascun genitore;
nulla disporre in merito all'assegno di mantenimento a favore di Persona_3
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, in quanto residente abitualmente con il padre;
disporre il versamento del canone di locazione dell'immobile in comproprietà e non adibito a casa familiare, identificato al foglio 11, pat. 4866 sub. 11, cat. A/2, in via Belvedere, piano 1 interno 4, in favore di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno;
disporre la chiusura dei conti correnti cointestati ai coniugi ad eccezione di quello collegato al contratto di mutuo;
nulla per il mantenimento della SI.ra . CP_1
La resistente non ha depositato note.
FATTO E QUESTIONI CONTROVERSE
1. In data 27.11.2004, e si unirono in Parte_1 Controparte_1
matrimonio; dalla loro unione sono nati tre figli ( nel 2003, Persona_3 Per_1
nel 2011, nel 2015). La è madre anche di
[...] Persona_2 CP_1 [...]
, nata nel 1998 da una sua precedente relazione. Persona_4
2. Con ricorso depositato telematicamente in data 2.9.19, ha chiesto all'adito Parte_1
Tribunale di pronunciare la separazione personale, alle seguenti condizioni: “[…] - disporre
l'affidamento condiviso dei figli e;
- disporre un Persona_3 Persona_1 Persona_2
assegno a carico del SI. in favore della SI.ra a titolo di mantenimento dei figli, Parte_1 CP_1 dell'importo di € 1.000,00, oltre a rivalutazione ISTAT o di quell'altro, maggiore o minore, che sarà ritenuto di giustizia;
Per_
- disporre il versamento delle spese straordinarie per i figli e Persona_3 Persona_1
pagina 2 di 14 a carico del sig. ; - disporre il versamento del canone di locazione Per_2 Parte_1 dell'immobile identificato al foglio 11, pat. 4866 sub. 11, cat. A/2, in via Belvedere, piano 1 interno 4 in favore della sig.ra - rendere i figli proprietari della casa coniugale ed assegnare la casa coniugale alla CP_1
moglie fino a quando coabiterà con i figli;
- riconoscere la piena proprietà dell'immobile concesso in locazione identificato al foglio 11, pat. 4866 sub. 11, cat. A/2, in via Belvedere, piano 1 interno 4 al sig. ; - disporre la chiusura dei conti correnti cointestati ai coniugi ad eccezione di quello Parte_1
collegato al contratto di mutuo;
- nulla per il mantenimento della sig.ra Con vittoria di spese CP_1
e compensi professionali”.
A sostegno di tali domande, il ricorrente ha dedotto – in sintesi e per quanto d'interesse ai fini di causa
– che: nel corso della vita matrimoniale egli – spesso all'estero per motivi di lavoro - aveva sempre provveduto a tutte le esigenze economiche della moglie e dei figli, acquistando, altresì, con denaro proprio (ovvero tramite mutui fondiari, di cui rimborsava in via esclusiva le relative rate) tre unità immobiliari (site in San Giovanni Teatino ed intestate in comunione ad entrambi i coniugi); a giugno
2019, tuttavia, egli era stato licenziato dal datore di lavoro (una società francese), aveva di conseguenza fatto ritorno in Italia e si trovava in stato di disoccupazione;
il rapporto matrimoniale era entrato in crisi, tanto che egli – nel tornare in Italia – si era trasferito a vivere presso la casa di sua madre;
egli era disposto a consentire alla moglie di trattenere per sé l'intero importo (pari ad €. 400,00 mensili) del canone della locazione (all'epoca in essere) di uno dei tre immobili di cui i coniugi erano comproprietari ma la moglie – in quanto dotata di capacità reddituale (anche per avere frequentato, a spese dell'esponente, un corso di formazione professionale) – non aveva diritto ad un assegno di mantenimento;
la disciplina, da lui proposta per il mantenimento dei figli, era congrua rispetto alle sue condizioni reddituali e patrimoniali.
3. , nel costituirsi in giudizio, con comparsa di risposta Controparte_1 depositata telematicamente in data 18.11.19, ha chiesto - per quanto qui interessa – di: “[…]1.
Dichiarare la separazione dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati e con l'obbligo del rispetto reciproco, libero ciascuno di stabilire la residenza ove meglio creda, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
2. accertare e dichiarare che la separazione fra i coniugi e sia addebitabile alla esclusiva responsabilità Parte_1 Controparte_1 del sig. , per avere quest'ultimo intrattenuto flirts e relazioni extraconiugali, per essersi Parte_1
disinteressato completamente delle esigenze materiali e morali di moglie e figli, per avere impiegato
pagina 3 di 14 nei confronti della coniuge espressioni e atteggiamenti vessatori, umilianti, offensivi, minacciosi ed ingiuriosi, per aver ingiustificatamente abbandonato il tetto coniugale, venendo meno ai doveri matrimoniali di assistenza materiale e morale e fedeltà;
3. i figli minori saranno affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori;
i figli fisseranno la propria residenza unitamente alla madre. Quanto alla regolamentazione del diritto di frequentazione il padre potrà vedere e tenere con sè i figli, ogni volta che lo vorrà, previo concerto con la madre e tenendo in debita considerazione gli impegni personali, scolastici, ludici, sportivi, extrascolastici e le condizioni di salute della prole medesima: nei week-end a fine settimana alternati, dall'uscita da scuola del venerdì sino alla domenica sera;
nel corso di ciascuna settimana potrà tenerli con sé ogni volta che lo vorrà, previo accordo con la madre;
durante le vacanze natalizie il padre terrà con sè i figli, ad anni alterni ,dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali, ad anni alterni, i minori trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'Angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive, i figli trascorreranno con ciascuno dei due genitori, due settimane, anche non consecutive, da stabilirsi concordemente fra i genitori, tenendo in considerazione gli impegni ludici, scolastici, sportivi dei figli e tenendo in considerazione il periodo di ferie del padre;
per le altre festività e per i giorno del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
i genitori intendono prestare il consenso per il rilascio di passaporto e di documenti validi per
l'espatrio;
4. previo accertamento delle condizioni reddituali, patrimoniali e lavorative di ogni coniuge
e previa conseguente valutazione comparativa, determinare e quantificare, a carico del sig. Pt_1
, un contributo a titolo di mantenimento mensile da versarsi in favore della moglie signora
[...]
quantomeno per l'ammontare di euro 1.000,00 o nella diversa, Parte_2 maggiore o minore somma che sarà ritenuta ben vista secondo l'apprezzamento dell'Intestato
Tribunale, revisionabile in caso di mutamento delle condizioni lavorative, reddituali e patrimoniali dei coniugi;
5. previo accertamento delle condizioni reddituali patrimoniali e lavorative di ogni coniuge e conseguente loro valutazione comparativa, disporre a carico del sig. , un contributo Parte_1
mensile per il mantenimento dei figli minori, in affido condiviso con collocazione prevalente presso la madre, presso la casa coniugale, quantomeno per la somma di euro 500,00 per ogni figlio o nella diversa, maggiore o minore somma che sarà ritenuta benevisa secondo l'apprezzamento dell'Intestato
Tribunale, revisionabile in caso di mutamento delle condizioni lavorative, reddituali e patrimoniali dei coniugi;
6. disporre l'assegnazione della casa familiare in favore della resistente Controparte_1
che vi abiterà e vi risiederà unitamente ai propri figli, quale elemento di stabilità e di
[...]
pagina 4 di 14 equilibrio per l'interesse preminente dei minori stessi a crescere nell'ambiente ove hanno vissuto rapporti affettivi significativi;
7. dichiararsi il rigetto del ricorso per quanto attiene allo scioglimento della comunione sugli immobili in comproprietà indivisa fra i coniugi, atteso che tale domanda è, per giurisprudenza consolidata e costante sul punto, da esperirsi in un separato autonomo giudizio a cognizione ordinaria. Con vittoria di spese e di compensi professionali della presente controversia”.
A sostegno di tali domande, la resistente ha dedotto – in sintesi e per quanto d'interesse ai fini di causa
– che: la crisi coniugale era addebitabile al marito, “per avere quest'ultimo intrattenuto flirts e relazioni extraconiugali, per essersi disinteressato completamente delle esigenze materiali e morali di moglie e figli, per avere impiegato nei confronti della coniuge espressioni e atteggiamenti vessatori, umilianti, offensivi, minacciosi ed ingiuriosi, per aver ingiustificatamente abbandonato il tetto coniugale, venendo meno ai doveri matrimoniali di assistenza materiale e morale e fedeltà”; la documentazione bancaria in atti dimostrava come il , negli anni 2017 e 2018, percepisse uno stipendio mensile Pt_1 medio pari a circa €. 10.000,00 netti, a conferma dell'elevato tenore di vita goduto dalla famiglia durante la vita matrimoniale;
ella invece - avendo dovuto sempre badare, durante l'intera vita matrimoniale, ai figli (per scelta condivisa con il marito, spesso dimorante per lunghi periodo all'estero, per motivi di lavoro) - non aveva mai goduto di redditi propri, era disoccupata, né avrebbe potuto in futuro trovare un lavoro, dovendosi occupare di figli ancora di tenera età; il canone della locazione dell'immobile in comunione – ammontante ad €. 380,00 mensili, per effetto di una modifica del suo importo, concordata tra le parti – ancorchè le fosse stato assegnato integralmente, sarebbe stato da lei destinato in via esclusiva a pagare le utenze della casa coniugale e le spese ordinarie quotidiane sue e dei suoi figli;
lo scioglimento della comunione immobiliare tra i coniugi era estraneo all'oggetto del giudizio di separazione;
la descritta situazione patrimoniale e reddituale legittimava le richieste economiche di cui alla comparsa.
4. Al termine della fase presidenziale, il Presidente del Tribunale, con ordinanza del 6.12.19: ha assegnato la casa coniugale alla ha disposto l'affido condiviso dei tre figli ai genitori, con CP_1
collocazione prevalente degli stessi con la madre, presso la casa coniugale;
ha disciplinato il diritto di visita tra padre e figli;
ha posto a carico del un assegno mensile di €. 1.000,00, di cui €. 900,00 Pt_1
per i figli ed il residuo per la moglie.
5. Nel corso del giudizio di merito (in cui il precedente Giudice Istruttore, con ordinanza del 28.5.20, ha rigettato l'istanza del GALLO di modifica del summenzionato provvedimento presidenziale): sono state espletate le fasi di trattazione e (dopo l'assegnazione della causa allo scrivente) di istruttoria orale pagina 5 di 14 (attraverso la assunzione dell'interrogatorio formale della resistente e previo rigetto delle altre istanze di istruttoria orale delle parti, ritenute inammissibili, ovvero irrilevanti); è stata disposta ed acquisita una indagine tributaria sui redditi e sui patrimoni dei coniugi, a mezzo della Guardia di Finanza;
è risultato vano il tentativo di conciliazione della lite esperito dallo scrivente;
sono sopravvenute una revoca del mandato dal al suo difensore e una rinuncia al mandato del difensore della Pt_1
la causa è proseguita – senza successiva attività difensiva da parte di quest'ultima – fino CP_1
alla udienza di precisazione delle conclusioni del 9.10.23, al cui esito è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Il Tribunale ritiene sussistenti – innanzitutto - le condizioni per pronunziare la separazione personale dei coniugi.
6.1 Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., “la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole”.
6.2 Nella specie, l'intervenuta ed ormai definitiva disgregazione coniugale ha costituito un fatto espressamente riconosciuto sia dal ricorrente, sia dalla resistente, senza soluzione di continuità, durante tutte le attività processuali svoltesi nel corso del giudizio;
peraltro, ad ulteriore conferma di quanto appena evidenziato, in termini di “irrecuperabilità” della “affectio coniugalis”, milita la considerazione sia del fallimento del tentativo di conciliazione esperito dai coniugi innanzi al Presidente del Tribunale, sia della richiesta della resistente di addebito alla controparte delle cause della separazione.
7. Per contro, non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda della di CP_1
addebito della separazione al . Pt_1
7.1 Va previamente ribadito come “la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito” (cfr. da ultimo, Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 40795 del 20/12/2021).
pagina 6 di 14 7.2 Nella specie, si deve osservare, in primo luogo, come gli addebiti mossi dalla al marito CP_1 in ordine ad asseriti “flirts e relazioni extraconiugali, […] disinteressamento delle esigenze materiali e morali di moglie e figli”, impiego “nei confronti della coniuge espressioni e atteggiamenti vessatori, umilianti, offensivi, minacciosi ed ingiuriosi”, abbandono ingiustificato “del tetto coniugale”, violazione dei “doveri matrimoniali di assistenza materiale e morale e fedeltà” sono stati indicati in modo assolutamente generico, tanto nella loro collocazione spazio temporale, quanto nelle modalità concrete di svolgimento delle relative condotte, quanto nella identità dell'asserita amante del marito
(cfr. il ricorso: “[…] IL sig. non perdeva occasione per prediligere solamente occasioni di Pt_1
divertimento e svago con amici e non disdegnava flirts e relazioni extraconiugali, omettendo di dedicare il proprio prezioso tempo alla propria famiglia. Al rientro in Italia, il ricorrente non perdeva occasione, tutte le sere, per festeggiamenti presso la casa coniugale, alla presenza costante ed ingombrante di amici, festeggiamenti all'insegna di alcool e di eccessi ed alla presenza di moglie e figli minori, ove la presenza della resistente era solo per cucinare, pulire la casa, lavare le stoviglie e i piatti, rassettare, riordinare. In tali contesti, dinanzi ai componenti della propria comitiva che non perdevano occasione per insultare, maltrattare e infangare la resistente sia come donna, moglie e madre ma anche per le sue origini africane, il ricorrente si guardava bene dall'assumere le difese della moglie, ed anzi fingeva che nulla fosse accaduto, quasi avallando l'operato della comitiva! Tutto ciò avveniva anche al cospetto dei figli, denigrando, amaramente, ai loro sguardi la figura materna!
[…]. Nell'anno 2015, è…] la signora apprendeva amaramente come la sua dedizione CP_1 al focolare domestico, all'accudimento materiale e morale del marito e della prole, veniva ripagata dal marito con flirts e relazioni extramatrimoniali con una certa , amica di famiglia, anche Per_5 mediante lo scambio di messaggi e di foto dal contenuto osè! […]”; per il generale principio per cui
“l'attività di allegazione non può esaurirsi nell'affermazione di un fatto generico, ma comporta
l'individuazione di un fatto specifico”, cfr. ex multis Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4392 del 07/04/2000).
7.3 Deve osservarsi – in secondo luogo - come alla genericità (nel thema decidendum) della descrizione, ad opera della dei summenzionati addebiti mossi alla controparte, è corrisposta CP_1
(nel successivo thema probandum) una simmetrica, assoluta, genericità nella formulazione dei capitoli della prova orale (anche nella loro collocazione spazio-temporale), molti dei quali – peraltro - formulati de relato actoris e, come tali, privi di valenza probatoria (cfr. la 2° memoria istruttoria della resistente:
“[…] “vero che dal mese di settembre 2015 e sino all'agosto 2019, nella residenza della famiglia
- più di una volta, vedeva il SI. batterere i pugni sul tavolo, contro le porte Pt_1 CP_1 Parte_1
pagina 7 di 14 e contro le pareti ?”; vero che nel periodo settembre 2015 – agosto 2019, nella residenza dei SIg.ri
– più di una volta, sentiva la SI.ra che chiedeva al marito di lasciare tal Pt_1 CP_1 CP_1
e di pensare al bene della famiglia?”; vero che nel periodo settembre 2015 – agosto 2019, Per_5
nella residenza dei coniugi – più di una volta, sentiva il SI. che mentre parlava Pt_1 CP_1 Pt_1
al proprio cellulare si rivolgeva ad una donna, chiamandola Serena, amore, tesoro?”; […] riferisca il teste se dall'ottobre 2015 e sino all'agosto 2019, il SI. rientrava quotidianamente nella casa Pt_1 familiare per la notte ?” […]”)
Per contro, è noto sia che “la richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9547 del
22/04/2009; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20997 del 12/10/2011; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18453 del
21/09/2015), sia che “la disposizione dell'art. 244 cod. proc. civ., con la quale è imposto alla parte di specificare i fatti da dedurre a prova in articoli separati, ha il duplice scopo di consentire all'avversario di formulare i capitoli di prova contraria indicando i propri testimoni e di dare modo al giudice di valutare se la prova richiesta sia concludente e pertinente (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n.
2201 del 31/01/2007; Cass. Sez. L, Sentenza n. 8924 del 11/09/1997; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1938 del 24/02/1987).
Peraltro, la (generica) deduzione della resistente relativa all'asserito disinteressamento del marito – nel corso della vita matrimoniale – per i bisogni materiali di lei e dei figli è contraddetta dal fatto
(documentato e pacifico) che è stato il (vista la mancanza di lavoro e di redditi della moglie, Pt_1 durante l'intero arco della vita matrimoniale) ad acquistare, con denaro proprio, gli immobili di famiglia, intestati ad entrambi i coniugi e – tra questi – la casa coniugale – a provvedere a rimborsare le relative rate di mutuo, a versare periodicamente la provvista sul conto corrente in uso anche alla moglie, a pagare il costo (€. 13.000,00) del corso di aggiornamento professionale di durata triennale frequentato da quest'ultima, a soddisfare costantemente le esigenze economiche dell'intero nucleo familiare (cfr. la documentazione in atti;
cfr. le relative deduzioni del ricorrente di cui al ricorso e alla appendice scritta di trattazione, non contestate, tanto meno specificamente, dalla resistente).
8. Nelle more dello svolgimento del giudizio, uno dei tre figli delle parti ( è Persona_3 diventato maggiorenne e oggi ha vent'anni.
Pertanto, va disposto l'affido condiviso degli altri due figli minori ad entrambi i genitori, come pagina 8 di 14 richiesto da questi ultimi ed in mancanza della sussistenza di qualsivoglia elemento di segno contrario rispetto al regime ordinario di affidamento.
9. Per quel che riguarda la collocazione dei figli, il ha dedotto - nel corso del processo - ed ha Pt_1
ribadito - in comparsa conclusionale - “che da oltre due anni il figlio maggiore, , vive Per_3
stabilmente presso la propria abitazione sita a Pescara, in via Vittoria Colonna, in cui vive con la madre, SI.ra ”; tale sopravvenienza può ritenersi pacifica, in quanto mai contestata CP_2
dalla controparte.
9.1 Non vi è contrasto tra le parti in ordine alla conferma della collocazione prevalente degli altri due figli (ancora minorenni) presso la madre, nella ex casa coniugale sita in San Giovanni Teatino (cfr. gli scritti processuali).
9.2 Per quel che riguarda il diritto di visita tra i predetti figli minori ed il padre, va evidenziato come, per un verso, la - alla udienza del 6.10.22 – ha dichiarato di “essere disposta a far CP_1
frequentare al padre i figli tutto il tempo che vuole, in quanto […]è giusto che anche il padre se ne occupi”, per altro verso che il – nei successivi scritti difensivi – ha assunto “l'impegno a Pt_1
frequentare e tenere presso di sé i figli, così come già fa, con cadenza quasi quotidiana, compatibilmente con gli impegni di lavoro che lo conducono all'estero (da ultimo l'Iran) per periodi consistenti” (cfr. i relativi atti processuali).
Pertanto, va riconosciuto il diritto del padre di frequentare i figli minori tutte le volte che vorrà, sempre compatibilmente con le esigenze scolastiche, educative e ricreative di questi ultimi e con gli impegni lavorativi del primo e – quanto meno e sempre compatibilmente con le esigenze e gli impegni sopra richiamati – secondo la disciplina “minima” fissata in sede presidenziale (cfr. la relativa ordinanza:
“Dispone che il padre, possa frequentare liberamente i figli, sempre compatibilmente con le esigenze scolastiche, educative e ricreative dei ragazzi;
che, in ogni caso, il padre tenga con sé i figli minori due pomeriggi a settimana dalle ore 16.00 alle ore 20.00, oltre che un fine settimana ogni 15 giorni, dalle ore 10.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica;
che i genitori, durante le vacanze natalizie, si alternino annualmente in modo tale che i figli trascorrano con un genitore il periodo che va dal 23 dicembre al 31 dicembre, e con l'altro il periodo che va dal 1° gennaio al 6 gennaio;
allo stesso modo, durante le vacanze Pasquali, i genitori si alternino annualmente in modo tale che ii figli minori trascorrano con un genitore il periodo che va dal giovedì Santo al giorno di Pasqua e con l'altro il periodo che va il periodo dal Lunedì dell'Angelo al mercoledì; che ciascun genitore tenga con sé i figli per un periodo continuativo di quindici giorni durante le vacanze estive, previo accordo tra i genitori
pagina 9 di 14 da concordare entro il 31 maggio di ogni anno”).
10. Per quel che riguarda la casa coniugale – in comproprietà tra i coniugi – ne va confermata la assegnazione alla (che ivi vive con i figli minori), come richiesto da entrambi i coniugi. CP_1
11. Vanno dichiarate inammissibili - perché trascendenti la materia del contendere deducibile nel giudizio di separazione (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5304 del 10/03/2006) e come correttamente eccepito dalla resistente - le ulteriori domande di parte ricorrente di “disporre la chiusura dei conti correnti cointestati ai coniugi ad eccezione di quello collegato al contratto di mutuo” (cfr. il verbale di precisazione delle conclusioni), di “rendere i figli proprietari della casa coniugale ed assegnare la casa coniugale alla moglie fino a quando coabiterà con i figli e di riconoscere la piena proprietà dell'immobile concesso in locazione identificato al foglio 11, pat. 4866 sub. 11, cat. A/2, in via
Belvedere, piano 1 interno 4 al sig. ” (cfr. il ricorso;
peraltro, le due domande da ultimo Parte_1
ritrascritte non sono state ribadite in sede di precisazione delle conclusioni).
12. Per quel che riguarda le questioni relative alla determinazione degli assegni di mantenimento, va sottolineato – alla luce delle risultanze processuali acquisite e degli esiti delle indagini di Polizia
Tributaria, espletate sul triennio 2019/2022 – quanto segue.
12.1 Partendo dalla questione relativa all'assegno invocato dalla per il suo mantenimento, CP_1 giova sottolineare che la separazione personale, “a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio” (Cass. Sez. 1 - ,
Sentenza n. 12196 del 16/05/2017; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 13954 del 31/05/2018).
12.2 Nella specie, può ritenersi acclarato che, corso della intera vita matrimoniale, il tenore di vita della famiglia è stato molto elevato, grazie alla consistente misura dei redditi del ricorrente. Pt_1
Una tale conclusione è dimostrata dalla considerazione delle seguenti circostanze: a) la ha CP_1
fornito la prova (cfr. gli estratti conto in atti, non contestati dalla controparte) che il marito – nel periodo (anni 2017/18), documentato dagli estratti conto prodotti – percepisse uno stipendio mensile medio pari a circa €. 10.000,00 netti;
b) tale reddito deve ritenersi corrispondente (come dedotto dal pagina 10 di 14 ricorrente) a quello abitualmente percepito dal marito in forza della propria consolidata capacità professionale, che da sempre lo ha portato a svolgere attività all'estero nel campo petrolifero (il resistente, infatti, non ha mai dedotto, né dimostrato, che la misura dei redditi del 2017 e del 2018 fosse
“eccezionale” rispetto ai propri ordinari stipendi); c) la elevata redditività del lavoro del marito si ricava anche dalla considerazione del fatto – dallo stesso dedotto e documentato – che, in costanza di matrimonio, la coppia acquistò, in tempi diversi, con denaro di esclusiva provenienza del e, in Pt_1
parte, con mutui dallo stesso rimborsati in via esclusiva, tre immobili (al prezzo complessivo di circa
180.000,00 euro), di cui uno messo a rendita, mediante concessione in locazione a terzi;
d) alla data dell'accertamento della Guardia di Finanza (anno 2022), sul conto corrente cointestato ai coniugi e pacificamente “foraggiato” dal solo stipendio del , era giacente una provvista di €. 112.057,86. Pt_1
12.2 Nel contempo, è dimostrata la circostanza che, nel corso della vita matrimoniale, la – CP_1 per scelta all'epoca certamente condivisa con il marito, sovente lontano da casa per lunghi periodi di lavoro all'estero – si è dedicata, senza soluzione di continuità, alla cura dei tre figli, i quali – al momento della separazione di fatto (anno 2019) – erano ancora di età ( aveva 4 anni, Persona_2
aveva 8 anni, aveva 16 anni) tale da esigere (con persistenza di tale Persona_1 Persona_3
esigenza anche oggi, per i due figli ancora oggi minori) una “presenza” stabile con loro della madre.
12.3 Inoltre, deve anche considerarsi che - come emerso dalle indagini della Guardia di Finanza - la
(originaria del GABON, ove vive la sua famiglia di origine), in ragione delle proprie CP_1
condizioni reddituali, ha percepito esclusivamente il reddito di cittadinanza (nell'anno 2021), è risultata da marzo 2021, titolare di partiva Iva, esercitando attività di parrucchiera con reddito imponibile assai modesto (€. 2.576,00) – attività che la stessa ha dichiarato, anche in sede di interrogatorio formale
(senza allegazioni o prove contrarie da parte del ricorrente) di avere dovuto chiudere - e ha un conto corrente con giacenza (al 30.4.22) di circa 800 euro.
12.4 Entrambi i coniugi godono – in pari misura – del canone di locazione (pari ad €. 380,00 mensili) di uno degli immobili in loro comproprietà.
12.3 Orbene, la considerazione comparata delle superiori risultanze legittima, innanzitutto, il riconoscimento di un assegno a carico del per il mantenimento della moglie. Pt_1
Infatti, è indubbio sia che il tenore di vita coniugale fosse – in costanza di matrimonio – elevato, in ragione dei redditi alti del , sia che, anche dopo la cessazione della convivenza e con Pt_1
esclusione del periodo breve di disoccupazione, dovuto (come dedotto dallo stesso ricorrente) alla sopravvenienza della pandemia dal Covid 19, il tenore di vita di quest'ultimo sia rimasto tale, sia che -
pagina 11 di 14 nel corso della vita coniugale – la non si sia potuta dedicare allo svolgimento di una propria CP_1
attività lavorativa (di cui peraltro, del tutto verosimilmente, la famiglia non aveva bisogno, grazie all'elevato stipendio del marito) per accudire i figli (vista la continua lontana del padre, per motivi di lavoro), sia che, dopo la cessazione della convivenza coniugale (anno 2019), il tenore di vita della moglie (oggi quarantaquattrenne) si sia notevolmente deteriorato, rispetto a quello agiato degli anni di vita matrimoniale, sia che l'età ancora minore dei figli presso di lei collocati e la scarsa esperienza professionale dalla stessa conseguita (per essersi dedicata alla famiglia) non le consentono di reperire con facilità un lavoro – compatibile con le persistenti esigenze familiari - che le consenta di acquisire redditi di una qualche rilevanza (rispetto al pregresso tenore di vita).
Orbene, la considerazione congiunta delle predette circostanze (unitamente, per un verso, a quelle relative al persistente godimento, da parte della sia della casa familiare, sia della metà del CP_1
canone di locazione di altro immobile cointestato ad entrambi i coniugi e, per altro verso, alla necessità che la donna, ancora di età giovane, si attivi per reperire un lavoro compatibile con le esigenza di cura della prole) legittima – rebus sic stantibus - la quantificazione in €. 800,00 dell'assegno di mantenimento in favore della resistente (oltre rivalutazione annuale , con decorso dal corrente Org_1 mese, trattandosi di quantificazione operata all'attualità, alla luce della valutazione della situazione come ad oggi cristallizzatasi.
13. Le risultanze sopra illustrate rilevano anche ai fini della determinazione degli assegni di mantenimento, da parte del padre, dei due figli minori collocati presso la madre (come già rilevato, il figlio maggiorenne vive stabilmente con il padre, il quale ha dichiarato la propria disponibilità a curarne in via diretta ed esclusiva il mantenimento).
13.1 Infatti, ai sensi dell'art. 337 ter c.c. (“Provvedimenti riguardo ai figli), nella versione applicabile ratione temporis alla fattispecie, “Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio. 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori. 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore. 4) le risorse economiche di entrambi i genitori. 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. L'assegno è automaticamente adeguato agli indici
ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice”.
pagina 12 di 14 Come precisato dalla Suprema Corte, “sussiste l'obbligo di entrambi i genitori, i quali svolgano attività lavorativa produttiva di reddito, di contribuire al soddisfacimento dei bisogni dei figli minori, in proporzione alle proprie disponibilità economiche, in diretta applicazione dell'art. 30 Cost.; mentre il giudice, al fine di realizzare tale principio di proporzionalità, nel determinare l'importo dell'assegno per il minore, deve considerare le "attuali esigenze del figlio", le quali non potranno peraltro non risentire del livello economico-sociale in cui si colloca la figura del genitore” (Cass. Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 4811 del 01/03/2018; Cass. 18 settembre 2013, n. 21273; e già Cass. n. 23630 del 2009,
n. 23411 del 2009, n. 7644 del 1995, n. 10119 del 2006).
13.2 Nella specie: aa) i due figli minori hanno, rispettivamente, 8 anni e 12 anni;
bb) essi vivono abitualmente con la madre, anche in ragione dei lunghi soggiorni all'estero del padre, per motivi di lavoro;
cc) il tenore di vita goduto dai figli in costanza di convivenza con entrambi i genitori è stato elevato;
dd) la madre – in ragione della età dei predetti figli, deve ancora dedicare ad essi un costante impegno quotidiano di cura, gestione e assistenza.
13.3 Orbene, la valutazione congiunta di tali circostanze legittima la determinazione all'attualità, in euro 400,00 per ciascun figlio, la misura dell'assegno di mantenimento da porre a carico del padre
(oltre rivalutazione annuale , con decorso dal corrente mese, trattandosi di quantificazione Org_1 operata all'attualità, alla luce della valutazione della situazione come ad oggi cristallizzatasi.
14. Le spese straordinarie relative ai figli minori (come individuate dalle linee guida del CNF approvate nella seduta del 14.7.17) si pongono - in ragione della rilevata grande disparità di redditi e di capacità reddituali dei genitori e sempre dalla attualità - per l'80% a carico del ricorrente e per il residuo a carico della resistente.
15. Sussistono giusti motivi per una compensazione integrale delle spese di lite, rappresentati sia dalla utilità per entrambe le parti della sentenza sullo status, sia dalla loro parziale reciproca soccombenza
16. Infine, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della attrice riportati sulla sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n.
1416/19, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, così decide:
pagina 13 di 14 - pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
coniugati in data in data 27.11.2004;
[...]
- ordina all'ufficiale dello stato civile territorialmente competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, al passaggio in giudicato della stessa;
- rigetta la domanda della resistente di addebito della separazione al ricorrente;
- pone a carico del ricorrente – a far data da gennaio 2024 – un assegno mensile di mantenimento della resistente di €. 800,00, oltre rivalutazione annuale da gennaio di ogni anno e a partire Org_1
dal 2025;
- pone a carico del ricorrente – a far data da gennaio 2024 – un assegno mensile di mantenimento dei due figli minori, pari ad €. 400,00 per ciascuno, oltre rivalutazione annuale da gennaio di Org_1
ogni anno e a partire dal 2025;
- dispone che il ricorrente continui a provvedere in via diretta al mantenimento del figlio maggiorenne, con lui convivente;
- pone le spese straordinarie relative ai figli minori - come individuate dalle linee guida del CNF approvate nella seduta del 14.7.17 ed a far data da gennaio 2024 – per l'80% a carico del ricorrente e per il residuo a carico della resistente;
- conferma l'affido condiviso dei due figli minori ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente degli stessi presso la madre, nella ex casa coniugale;
- riconosce al padre il diritto di frequentare i figli minori tutte le volte che vorrà, sempre compatibilmente con le esigenze scolastiche, educative e ricreative di questi ultimi e con gli impegni lavorativi del primo e – quanto meno e sempre compatibilmente con le esigenze e gli impegni sopra richiamati – secondo la disciplina fissata in sede presidenziale;
- dichiara la inammissibilità delle altre domande;
- dispone, che, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi deli soggetti riportati nella sentenza.
Così deciso in Chieti, alla Camera di Consiglio del 12.1.24
Chieti, 13.1.24 Il Presidente estensore
Dott. Gianluca Falco
pagina 14 di 14
Tribunale Ordinario di Chieti
SEZIONE CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianluca Falco Presidente relatore dott. Marcello Cozzolino Giudice dott. Francesco Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado, iscritta al n. r.g. 1416/2019, promossa da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Enrico Raimondi, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato come in atti.
RICORRENTE contro
(C.F.: ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Ilaria Velluto, elettivamente domiciliata come in atti.
RESISTENTE
e
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale.
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: separazione coniugale pagina 1 di 14 CONCLUSIONI
Alla udienza del 9.10.23, sostituita con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., il ricorrente ha concluso come da note scritte:
“[…] Accertare l'impossibilità di riconciliazione dei coniugi e dichiarare la loro separazione personale;
disporre l'affidamento condiviso dei figli minori e;
nulla Persona_1 Persona_2 disporre in merito all'affidamento di in quanto divenuto maggiorenne;
disporre un Persona_3 assegno di mantenimento a carico del SI. in favore dei figli minori dell'importo pari ad Parte_1
€ 600,00, nonché la ripartizione delle spese straordinarie ad essi relative nella misura del 50% per ciascun genitore;
nulla disporre in merito all'assegno di mantenimento a favore di Persona_3
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, in quanto residente abitualmente con il padre;
disporre il versamento del canone di locazione dell'immobile in comproprietà e non adibito a casa familiare, identificato al foglio 11, pat. 4866 sub. 11, cat. A/2, in via Belvedere, piano 1 interno 4, in favore di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno;
disporre la chiusura dei conti correnti cointestati ai coniugi ad eccezione di quello collegato al contratto di mutuo;
nulla per il mantenimento della SI.ra . CP_1
La resistente non ha depositato note.
FATTO E QUESTIONI CONTROVERSE
1. In data 27.11.2004, e si unirono in Parte_1 Controparte_1
matrimonio; dalla loro unione sono nati tre figli ( nel 2003, Persona_3 Per_1
nel 2011, nel 2015). La è madre anche di
[...] Persona_2 CP_1 [...]
, nata nel 1998 da una sua precedente relazione. Persona_4
2. Con ricorso depositato telematicamente in data 2.9.19, ha chiesto all'adito Parte_1
Tribunale di pronunciare la separazione personale, alle seguenti condizioni: “[…] - disporre
l'affidamento condiviso dei figli e;
- disporre un Persona_3 Persona_1 Persona_2
assegno a carico del SI. in favore della SI.ra a titolo di mantenimento dei figli, Parte_1 CP_1 dell'importo di € 1.000,00, oltre a rivalutazione ISTAT o di quell'altro, maggiore o minore, che sarà ritenuto di giustizia;
Per_
- disporre il versamento delle spese straordinarie per i figli e Persona_3 Persona_1
pagina 2 di 14 a carico del sig. ; - disporre il versamento del canone di locazione Per_2 Parte_1 dell'immobile identificato al foglio 11, pat. 4866 sub. 11, cat. A/2, in via Belvedere, piano 1 interno 4 in favore della sig.ra - rendere i figli proprietari della casa coniugale ed assegnare la casa coniugale alla CP_1
moglie fino a quando coabiterà con i figli;
- riconoscere la piena proprietà dell'immobile concesso in locazione identificato al foglio 11, pat. 4866 sub. 11, cat. A/2, in via Belvedere, piano 1 interno 4 al sig. ; - disporre la chiusura dei conti correnti cointestati ai coniugi ad eccezione di quello Parte_1
collegato al contratto di mutuo;
- nulla per il mantenimento della sig.ra Con vittoria di spese CP_1
e compensi professionali”.
A sostegno di tali domande, il ricorrente ha dedotto – in sintesi e per quanto d'interesse ai fini di causa
– che: nel corso della vita matrimoniale egli – spesso all'estero per motivi di lavoro - aveva sempre provveduto a tutte le esigenze economiche della moglie e dei figli, acquistando, altresì, con denaro proprio (ovvero tramite mutui fondiari, di cui rimborsava in via esclusiva le relative rate) tre unità immobiliari (site in San Giovanni Teatino ed intestate in comunione ad entrambi i coniugi); a giugno
2019, tuttavia, egli era stato licenziato dal datore di lavoro (una società francese), aveva di conseguenza fatto ritorno in Italia e si trovava in stato di disoccupazione;
il rapporto matrimoniale era entrato in crisi, tanto che egli – nel tornare in Italia – si era trasferito a vivere presso la casa di sua madre;
egli era disposto a consentire alla moglie di trattenere per sé l'intero importo (pari ad €. 400,00 mensili) del canone della locazione (all'epoca in essere) di uno dei tre immobili di cui i coniugi erano comproprietari ma la moglie – in quanto dotata di capacità reddituale (anche per avere frequentato, a spese dell'esponente, un corso di formazione professionale) – non aveva diritto ad un assegno di mantenimento;
la disciplina, da lui proposta per il mantenimento dei figli, era congrua rispetto alle sue condizioni reddituali e patrimoniali.
3. , nel costituirsi in giudizio, con comparsa di risposta Controparte_1 depositata telematicamente in data 18.11.19, ha chiesto - per quanto qui interessa – di: “[…]1.
Dichiarare la separazione dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati e con l'obbligo del rispetto reciproco, libero ciascuno di stabilire la residenza ove meglio creda, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
2. accertare e dichiarare che la separazione fra i coniugi e sia addebitabile alla esclusiva responsabilità Parte_1 Controparte_1 del sig. , per avere quest'ultimo intrattenuto flirts e relazioni extraconiugali, per essersi Parte_1
disinteressato completamente delle esigenze materiali e morali di moglie e figli, per avere impiegato
pagina 3 di 14 nei confronti della coniuge espressioni e atteggiamenti vessatori, umilianti, offensivi, minacciosi ed ingiuriosi, per aver ingiustificatamente abbandonato il tetto coniugale, venendo meno ai doveri matrimoniali di assistenza materiale e morale e fedeltà;
3. i figli minori saranno affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori;
i figli fisseranno la propria residenza unitamente alla madre. Quanto alla regolamentazione del diritto di frequentazione il padre potrà vedere e tenere con sè i figli, ogni volta che lo vorrà, previo concerto con la madre e tenendo in debita considerazione gli impegni personali, scolastici, ludici, sportivi, extrascolastici e le condizioni di salute della prole medesima: nei week-end a fine settimana alternati, dall'uscita da scuola del venerdì sino alla domenica sera;
nel corso di ciascuna settimana potrà tenerli con sé ogni volta che lo vorrà, previo accordo con la madre;
durante le vacanze natalizie il padre terrà con sè i figli, ad anni alterni ,dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali, ad anni alterni, i minori trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'Angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive, i figli trascorreranno con ciascuno dei due genitori, due settimane, anche non consecutive, da stabilirsi concordemente fra i genitori, tenendo in considerazione gli impegni ludici, scolastici, sportivi dei figli e tenendo in considerazione il periodo di ferie del padre;
per le altre festività e per i giorno del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
i genitori intendono prestare il consenso per il rilascio di passaporto e di documenti validi per
l'espatrio;
4. previo accertamento delle condizioni reddituali, patrimoniali e lavorative di ogni coniuge
e previa conseguente valutazione comparativa, determinare e quantificare, a carico del sig. Pt_1
, un contributo a titolo di mantenimento mensile da versarsi in favore della moglie signora
[...]
quantomeno per l'ammontare di euro 1.000,00 o nella diversa, Parte_2 maggiore o minore somma che sarà ritenuta ben vista secondo l'apprezzamento dell'Intestato
Tribunale, revisionabile in caso di mutamento delle condizioni lavorative, reddituali e patrimoniali dei coniugi;
5. previo accertamento delle condizioni reddituali patrimoniali e lavorative di ogni coniuge e conseguente loro valutazione comparativa, disporre a carico del sig. , un contributo Parte_1
mensile per il mantenimento dei figli minori, in affido condiviso con collocazione prevalente presso la madre, presso la casa coniugale, quantomeno per la somma di euro 500,00 per ogni figlio o nella diversa, maggiore o minore somma che sarà ritenuta benevisa secondo l'apprezzamento dell'Intestato
Tribunale, revisionabile in caso di mutamento delle condizioni lavorative, reddituali e patrimoniali dei coniugi;
6. disporre l'assegnazione della casa familiare in favore della resistente Controparte_1
che vi abiterà e vi risiederà unitamente ai propri figli, quale elemento di stabilità e di
[...]
pagina 4 di 14 equilibrio per l'interesse preminente dei minori stessi a crescere nell'ambiente ove hanno vissuto rapporti affettivi significativi;
7. dichiararsi il rigetto del ricorso per quanto attiene allo scioglimento della comunione sugli immobili in comproprietà indivisa fra i coniugi, atteso che tale domanda è, per giurisprudenza consolidata e costante sul punto, da esperirsi in un separato autonomo giudizio a cognizione ordinaria. Con vittoria di spese e di compensi professionali della presente controversia”.
A sostegno di tali domande, la resistente ha dedotto – in sintesi e per quanto d'interesse ai fini di causa
– che: la crisi coniugale era addebitabile al marito, “per avere quest'ultimo intrattenuto flirts e relazioni extraconiugali, per essersi disinteressato completamente delle esigenze materiali e morali di moglie e figli, per avere impiegato nei confronti della coniuge espressioni e atteggiamenti vessatori, umilianti, offensivi, minacciosi ed ingiuriosi, per aver ingiustificatamente abbandonato il tetto coniugale, venendo meno ai doveri matrimoniali di assistenza materiale e morale e fedeltà”; la documentazione bancaria in atti dimostrava come il , negli anni 2017 e 2018, percepisse uno stipendio mensile Pt_1 medio pari a circa €. 10.000,00 netti, a conferma dell'elevato tenore di vita goduto dalla famiglia durante la vita matrimoniale;
ella invece - avendo dovuto sempre badare, durante l'intera vita matrimoniale, ai figli (per scelta condivisa con il marito, spesso dimorante per lunghi periodo all'estero, per motivi di lavoro) - non aveva mai goduto di redditi propri, era disoccupata, né avrebbe potuto in futuro trovare un lavoro, dovendosi occupare di figli ancora di tenera età; il canone della locazione dell'immobile in comunione – ammontante ad €. 380,00 mensili, per effetto di una modifica del suo importo, concordata tra le parti – ancorchè le fosse stato assegnato integralmente, sarebbe stato da lei destinato in via esclusiva a pagare le utenze della casa coniugale e le spese ordinarie quotidiane sue e dei suoi figli;
lo scioglimento della comunione immobiliare tra i coniugi era estraneo all'oggetto del giudizio di separazione;
la descritta situazione patrimoniale e reddituale legittimava le richieste economiche di cui alla comparsa.
4. Al termine della fase presidenziale, il Presidente del Tribunale, con ordinanza del 6.12.19: ha assegnato la casa coniugale alla ha disposto l'affido condiviso dei tre figli ai genitori, con CP_1
collocazione prevalente degli stessi con la madre, presso la casa coniugale;
ha disciplinato il diritto di visita tra padre e figli;
ha posto a carico del un assegno mensile di €. 1.000,00, di cui €. 900,00 Pt_1
per i figli ed il residuo per la moglie.
5. Nel corso del giudizio di merito (in cui il precedente Giudice Istruttore, con ordinanza del 28.5.20, ha rigettato l'istanza del GALLO di modifica del summenzionato provvedimento presidenziale): sono state espletate le fasi di trattazione e (dopo l'assegnazione della causa allo scrivente) di istruttoria orale pagina 5 di 14 (attraverso la assunzione dell'interrogatorio formale della resistente e previo rigetto delle altre istanze di istruttoria orale delle parti, ritenute inammissibili, ovvero irrilevanti); è stata disposta ed acquisita una indagine tributaria sui redditi e sui patrimoni dei coniugi, a mezzo della Guardia di Finanza;
è risultato vano il tentativo di conciliazione della lite esperito dallo scrivente;
sono sopravvenute una revoca del mandato dal al suo difensore e una rinuncia al mandato del difensore della Pt_1
la causa è proseguita – senza successiva attività difensiva da parte di quest'ultima – fino CP_1
alla udienza di precisazione delle conclusioni del 9.10.23, al cui esito è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Il Tribunale ritiene sussistenti – innanzitutto - le condizioni per pronunziare la separazione personale dei coniugi.
6.1 Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., “la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole”.
6.2 Nella specie, l'intervenuta ed ormai definitiva disgregazione coniugale ha costituito un fatto espressamente riconosciuto sia dal ricorrente, sia dalla resistente, senza soluzione di continuità, durante tutte le attività processuali svoltesi nel corso del giudizio;
peraltro, ad ulteriore conferma di quanto appena evidenziato, in termini di “irrecuperabilità” della “affectio coniugalis”, milita la considerazione sia del fallimento del tentativo di conciliazione esperito dai coniugi innanzi al Presidente del Tribunale, sia della richiesta della resistente di addebito alla controparte delle cause della separazione.
7. Per contro, non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda della di CP_1
addebito della separazione al . Pt_1
7.1 Va previamente ribadito come “la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito” (cfr. da ultimo, Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 40795 del 20/12/2021).
pagina 6 di 14 7.2 Nella specie, si deve osservare, in primo luogo, come gli addebiti mossi dalla al marito CP_1 in ordine ad asseriti “flirts e relazioni extraconiugali, […] disinteressamento delle esigenze materiali e morali di moglie e figli”, impiego “nei confronti della coniuge espressioni e atteggiamenti vessatori, umilianti, offensivi, minacciosi ed ingiuriosi”, abbandono ingiustificato “del tetto coniugale”, violazione dei “doveri matrimoniali di assistenza materiale e morale e fedeltà” sono stati indicati in modo assolutamente generico, tanto nella loro collocazione spazio temporale, quanto nelle modalità concrete di svolgimento delle relative condotte, quanto nella identità dell'asserita amante del marito
(cfr. il ricorso: “[…] IL sig. non perdeva occasione per prediligere solamente occasioni di Pt_1
divertimento e svago con amici e non disdegnava flirts e relazioni extraconiugali, omettendo di dedicare il proprio prezioso tempo alla propria famiglia. Al rientro in Italia, il ricorrente non perdeva occasione, tutte le sere, per festeggiamenti presso la casa coniugale, alla presenza costante ed ingombrante di amici, festeggiamenti all'insegna di alcool e di eccessi ed alla presenza di moglie e figli minori, ove la presenza della resistente era solo per cucinare, pulire la casa, lavare le stoviglie e i piatti, rassettare, riordinare. In tali contesti, dinanzi ai componenti della propria comitiva che non perdevano occasione per insultare, maltrattare e infangare la resistente sia come donna, moglie e madre ma anche per le sue origini africane, il ricorrente si guardava bene dall'assumere le difese della moglie, ed anzi fingeva che nulla fosse accaduto, quasi avallando l'operato della comitiva! Tutto ciò avveniva anche al cospetto dei figli, denigrando, amaramente, ai loro sguardi la figura materna!
[…]. Nell'anno 2015, è…] la signora apprendeva amaramente come la sua dedizione CP_1 al focolare domestico, all'accudimento materiale e morale del marito e della prole, veniva ripagata dal marito con flirts e relazioni extramatrimoniali con una certa , amica di famiglia, anche Per_5 mediante lo scambio di messaggi e di foto dal contenuto osè! […]”; per il generale principio per cui
“l'attività di allegazione non può esaurirsi nell'affermazione di un fatto generico, ma comporta
l'individuazione di un fatto specifico”, cfr. ex multis Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4392 del 07/04/2000).
7.3 Deve osservarsi – in secondo luogo - come alla genericità (nel thema decidendum) della descrizione, ad opera della dei summenzionati addebiti mossi alla controparte, è corrisposta CP_1
(nel successivo thema probandum) una simmetrica, assoluta, genericità nella formulazione dei capitoli della prova orale (anche nella loro collocazione spazio-temporale), molti dei quali – peraltro - formulati de relato actoris e, come tali, privi di valenza probatoria (cfr. la 2° memoria istruttoria della resistente:
“[…] “vero che dal mese di settembre 2015 e sino all'agosto 2019, nella residenza della famiglia
- più di una volta, vedeva il SI. batterere i pugni sul tavolo, contro le porte Pt_1 CP_1 Parte_1
pagina 7 di 14 e contro le pareti ?”; vero che nel periodo settembre 2015 – agosto 2019, nella residenza dei SIg.ri
– più di una volta, sentiva la SI.ra che chiedeva al marito di lasciare tal Pt_1 CP_1 CP_1
e di pensare al bene della famiglia?”; vero che nel periodo settembre 2015 – agosto 2019, Per_5
nella residenza dei coniugi – più di una volta, sentiva il SI. che mentre parlava Pt_1 CP_1 Pt_1
al proprio cellulare si rivolgeva ad una donna, chiamandola Serena, amore, tesoro?”; […] riferisca il teste se dall'ottobre 2015 e sino all'agosto 2019, il SI. rientrava quotidianamente nella casa Pt_1 familiare per la notte ?” […]”)
Per contro, è noto sia che “la richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9547 del
22/04/2009; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20997 del 12/10/2011; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18453 del
21/09/2015), sia che “la disposizione dell'art. 244 cod. proc. civ., con la quale è imposto alla parte di specificare i fatti da dedurre a prova in articoli separati, ha il duplice scopo di consentire all'avversario di formulare i capitoli di prova contraria indicando i propri testimoni e di dare modo al giudice di valutare se la prova richiesta sia concludente e pertinente (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n.
2201 del 31/01/2007; Cass. Sez. L, Sentenza n. 8924 del 11/09/1997; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1938 del 24/02/1987).
Peraltro, la (generica) deduzione della resistente relativa all'asserito disinteressamento del marito – nel corso della vita matrimoniale – per i bisogni materiali di lei e dei figli è contraddetta dal fatto
(documentato e pacifico) che è stato il (vista la mancanza di lavoro e di redditi della moglie, Pt_1 durante l'intero arco della vita matrimoniale) ad acquistare, con denaro proprio, gli immobili di famiglia, intestati ad entrambi i coniugi e – tra questi – la casa coniugale – a provvedere a rimborsare le relative rate di mutuo, a versare periodicamente la provvista sul conto corrente in uso anche alla moglie, a pagare il costo (€. 13.000,00) del corso di aggiornamento professionale di durata triennale frequentato da quest'ultima, a soddisfare costantemente le esigenze economiche dell'intero nucleo familiare (cfr. la documentazione in atti;
cfr. le relative deduzioni del ricorrente di cui al ricorso e alla appendice scritta di trattazione, non contestate, tanto meno specificamente, dalla resistente).
8. Nelle more dello svolgimento del giudizio, uno dei tre figli delle parti ( è Persona_3 diventato maggiorenne e oggi ha vent'anni.
Pertanto, va disposto l'affido condiviso degli altri due figli minori ad entrambi i genitori, come pagina 8 di 14 richiesto da questi ultimi ed in mancanza della sussistenza di qualsivoglia elemento di segno contrario rispetto al regime ordinario di affidamento.
9. Per quel che riguarda la collocazione dei figli, il ha dedotto - nel corso del processo - ed ha Pt_1
ribadito - in comparsa conclusionale - “che da oltre due anni il figlio maggiore, , vive Per_3
stabilmente presso la propria abitazione sita a Pescara, in via Vittoria Colonna, in cui vive con la madre, SI.ra ”; tale sopravvenienza può ritenersi pacifica, in quanto mai contestata CP_2
dalla controparte.
9.1 Non vi è contrasto tra le parti in ordine alla conferma della collocazione prevalente degli altri due figli (ancora minorenni) presso la madre, nella ex casa coniugale sita in San Giovanni Teatino (cfr. gli scritti processuali).
9.2 Per quel che riguarda il diritto di visita tra i predetti figli minori ed il padre, va evidenziato come, per un verso, la - alla udienza del 6.10.22 – ha dichiarato di “essere disposta a far CP_1
frequentare al padre i figli tutto il tempo che vuole, in quanto […]è giusto che anche il padre se ne occupi”, per altro verso che il – nei successivi scritti difensivi – ha assunto “l'impegno a Pt_1
frequentare e tenere presso di sé i figli, così come già fa, con cadenza quasi quotidiana, compatibilmente con gli impegni di lavoro che lo conducono all'estero (da ultimo l'Iran) per periodi consistenti” (cfr. i relativi atti processuali).
Pertanto, va riconosciuto il diritto del padre di frequentare i figli minori tutte le volte che vorrà, sempre compatibilmente con le esigenze scolastiche, educative e ricreative di questi ultimi e con gli impegni lavorativi del primo e – quanto meno e sempre compatibilmente con le esigenze e gli impegni sopra richiamati – secondo la disciplina “minima” fissata in sede presidenziale (cfr. la relativa ordinanza:
“Dispone che il padre, possa frequentare liberamente i figli, sempre compatibilmente con le esigenze scolastiche, educative e ricreative dei ragazzi;
che, in ogni caso, il padre tenga con sé i figli minori due pomeriggi a settimana dalle ore 16.00 alle ore 20.00, oltre che un fine settimana ogni 15 giorni, dalle ore 10.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica;
che i genitori, durante le vacanze natalizie, si alternino annualmente in modo tale che i figli trascorrano con un genitore il periodo che va dal 23 dicembre al 31 dicembre, e con l'altro il periodo che va dal 1° gennaio al 6 gennaio;
allo stesso modo, durante le vacanze Pasquali, i genitori si alternino annualmente in modo tale che ii figli minori trascorrano con un genitore il periodo che va dal giovedì Santo al giorno di Pasqua e con l'altro il periodo che va il periodo dal Lunedì dell'Angelo al mercoledì; che ciascun genitore tenga con sé i figli per un periodo continuativo di quindici giorni durante le vacanze estive, previo accordo tra i genitori
pagina 9 di 14 da concordare entro il 31 maggio di ogni anno”).
10. Per quel che riguarda la casa coniugale – in comproprietà tra i coniugi – ne va confermata la assegnazione alla (che ivi vive con i figli minori), come richiesto da entrambi i coniugi. CP_1
11. Vanno dichiarate inammissibili - perché trascendenti la materia del contendere deducibile nel giudizio di separazione (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5304 del 10/03/2006) e come correttamente eccepito dalla resistente - le ulteriori domande di parte ricorrente di “disporre la chiusura dei conti correnti cointestati ai coniugi ad eccezione di quello collegato al contratto di mutuo” (cfr. il verbale di precisazione delle conclusioni), di “rendere i figli proprietari della casa coniugale ed assegnare la casa coniugale alla moglie fino a quando coabiterà con i figli e di riconoscere la piena proprietà dell'immobile concesso in locazione identificato al foglio 11, pat. 4866 sub. 11, cat. A/2, in via
Belvedere, piano 1 interno 4 al sig. ” (cfr. il ricorso;
peraltro, le due domande da ultimo Parte_1
ritrascritte non sono state ribadite in sede di precisazione delle conclusioni).
12. Per quel che riguarda le questioni relative alla determinazione degli assegni di mantenimento, va sottolineato – alla luce delle risultanze processuali acquisite e degli esiti delle indagini di Polizia
Tributaria, espletate sul triennio 2019/2022 – quanto segue.
12.1 Partendo dalla questione relativa all'assegno invocato dalla per il suo mantenimento, CP_1 giova sottolineare che la separazione personale, “a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio” (Cass. Sez. 1 - ,
Sentenza n. 12196 del 16/05/2017; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 13954 del 31/05/2018).
12.2 Nella specie, può ritenersi acclarato che, corso della intera vita matrimoniale, il tenore di vita della famiglia è stato molto elevato, grazie alla consistente misura dei redditi del ricorrente. Pt_1
Una tale conclusione è dimostrata dalla considerazione delle seguenti circostanze: a) la ha CP_1
fornito la prova (cfr. gli estratti conto in atti, non contestati dalla controparte) che il marito – nel periodo (anni 2017/18), documentato dagli estratti conto prodotti – percepisse uno stipendio mensile medio pari a circa €. 10.000,00 netti;
b) tale reddito deve ritenersi corrispondente (come dedotto dal pagina 10 di 14 ricorrente) a quello abitualmente percepito dal marito in forza della propria consolidata capacità professionale, che da sempre lo ha portato a svolgere attività all'estero nel campo petrolifero (il resistente, infatti, non ha mai dedotto, né dimostrato, che la misura dei redditi del 2017 e del 2018 fosse
“eccezionale” rispetto ai propri ordinari stipendi); c) la elevata redditività del lavoro del marito si ricava anche dalla considerazione del fatto – dallo stesso dedotto e documentato – che, in costanza di matrimonio, la coppia acquistò, in tempi diversi, con denaro di esclusiva provenienza del e, in Pt_1
parte, con mutui dallo stesso rimborsati in via esclusiva, tre immobili (al prezzo complessivo di circa
180.000,00 euro), di cui uno messo a rendita, mediante concessione in locazione a terzi;
d) alla data dell'accertamento della Guardia di Finanza (anno 2022), sul conto corrente cointestato ai coniugi e pacificamente “foraggiato” dal solo stipendio del , era giacente una provvista di €. 112.057,86. Pt_1
12.2 Nel contempo, è dimostrata la circostanza che, nel corso della vita matrimoniale, la – CP_1 per scelta all'epoca certamente condivisa con il marito, sovente lontano da casa per lunghi periodi di lavoro all'estero – si è dedicata, senza soluzione di continuità, alla cura dei tre figli, i quali – al momento della separazione di fatto (anno 2019) – erano ancora di età ( aveva 4 anni, Persona_2
aveva 8 anni, aveva 16 anni) tale da esigere (con persistenza di tale Persona_1 Persona_3
esigenza anche oggi, per i due figli ancora oggi minori) una “presenza” stabile con loro della madre.
12.3 Inoltre, deve anche considerarsi che - come emerso dalle indagini della Guardia di Finanza - la
(originaria del GABON, ove vive la sua famiglia di origine), in ragione delle proprie CP_1
condizioni reddituali, ha percepito esclusivamente il reddito di cittadinanza (nell'anno 2021), è risultata da marzo 2021, titolare di partiva Iva, esercitando attività di parrucchiera con reddito imponibile assai modesto (€. 2.576,00) – attività che la stessa ha dichiarato, anche in sede di interrogatorio formale
(senza allegazioni o prove contrarie da parte del ricorrente) di avere dovuto chiudere - e ha un conto corrente con giacenza (al 30.4.22) di circa 800 euro.
12.4 Entrambi i coniugi godono – in pari misura – del canone di locazione (pari ad €. 380,00 mensili) di uno degli immobili in loro comproprietà.
12.3 Orbene, la considerazione comparata delle superiori risultanze legittima, innanzitutto, il riconoscimento di un assegno a carico del per il mantenimento della moglie. Pt_1
Infatti, è indubbio sia che il tenore di vita coniugale fosse – in costanza di matrimonio – elevato, in ragione dei redditi alti del , sia che, anche dopo la cessazione della convivenza e con Pt_1
esclusione del periodo breve di disoccupazione, dovuto (come dedotto dallo stesso ricorrente) alla sopravvenienza della pandemia dal Covid 19, il tenore di vita di quest'ultimo sia rimasto tale, sia che -
pagina 11 di 14 nel corso della vita coniugale – la non si sia potuta dedicare allo svolgimento di una propria CP_1
attività lavorativa (di cui peraltro, del tutto verosimilmente, la famiglia non aveva bisogno, grazie all'elevato stipendio del marito) per accudire i figli (vista la continua lontana del padre, per motivi di lavoro), sia che, dopo la cessazione della convivenza coniugale (anno 2019), il tenore di vita della moglie (oggi quarantaquattrenne) si sia notevolmente deteriorato, rispetto a quello agiato degli anni di vita matrimoniale, sia che l'età ancora minore dei figli presso di lei collocati e la scarsa esperienza professionale dalla stessa conseguita (per essersi dedicata alla famiglia) non le consentono di reperire con facilità un lavoro – compatibile con le persistenti esigenze familiari - che le consenta di acquisire redditi di una qualche rilevanza (rispetto al pregresso tenore di vita).
Orbene, la considerazione congiunta delle predette circostanze (unitamente, per un verso, a quelle relative al persistente godimento, da parte della sia della casa familiare, sia della metà del CP_1
canone di locazione di altro immobile cointestato ad entrambi i coniugi e, per altro verso, alla necessità che la donna, ancora di età giovane, si attivi per reperire un lavoro compatibile con le esigenza di cura della prole) legittima – rebus sic stantibus - la quantificazione in €. 800,00 dell'assegno di mantenimento in favore della resistente (oltre rivalutazione annuale , con decorso dal corrente Org_1 mese, trattandosi di quantificazione operata all'attualità, alla luce della valutazione della situazione come ad oggi cristallizzatasi.
13. Le risultanze sopra illustrate rilevano anche ai fini della determinazione degli assegni di mantenimento, da parte del padre, dei due figli minori collocati presso la madre (come già rilevato, il figlio maggiorenne vive stabilmente con il padre, il quale ha dichiarato la propria disponibilità a curarne in via diretta ed esclusiva il mantenimento).
13.1 Infatti, ai sensi dell'art. 337 ter c.c. (“Provvedimenti riguardo ai figli), nella versione applicabile ratione temporis alla fattispecie, “Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio. 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori. 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore. 4) le risorse economiche di entrambi i genitori. 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. L'assegno è automaticamente adeguato agli indici
ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice”.
pagina 12 di 14 Come precisato dalla Suprema Corte, “sussiste l'obbligo di entrambi i genitori, i quali svolgano attività lavorativa produttiva di reddito, di contribuire al soddisfacimento dei bisogni dei figli minori, in proporzione alle proprie disponibilità economiche, in diretta applicazione dell'art. 30 Cost.; mentre il giudice, al fine di realizzare tale principio di proporzionalità, nel determinare l'importo dell'assegno per il minore, deve considerare le "attuali esigenze del figlio", le quali non potranno peraltro non risentire del livello economico-sociale in cui si colloca la figura del genitore” (Cass. Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 4811 del 01/03/2018; Cass. 18 settembre 2013, n. 21273; e già Cass. n. 23630 del 2009,
n. 23411 del 2009, n. 7644 del 1995, n. 10119 del 2006).
13.2 Nella specie: aa) i due figli minori hanno, rispettivamente, 8 anni e 12 anni;
bb) essi vivono abitualmente con la madre, anche in ragione dei lunghi soggiorni all'estero del padre, per motivi di lavoro;
cc) il tenore di vita goduto dai figli in costanza di convivenza con entrambi i genitori è stato elevato;
dd) la madre – in ragione della età dei predetti figli, deve ancora dedicare ad essi un costante impegno quotidiano di cura, gestione e assistenza.
13.3 Orbene, la valutazione congiunta di tali circostanze legittima la determinazione all'attualità, in euro 400,00 per ciascun figlio, la misura dell'assegno di mantenimento da porre a carico del padre
(oltre rivalutazione annuale , con decorso dal corrente mese, trattandosi di quantificazione Org_1 operata all'attualità, alla luce della valutazione della situazione come ad oggi cristallizzatasi.
14. Le spese straordinarie relative ai figli minori (come individuate dalle linee guida del CNF approvate nella seduta del 14.7.17) si pongono - in ragione della rilevata grande disparità di redditi e di capacità reddituali dei genitori e sempre dalla attualità - per l'80% a carico del ricorrente e per il residuo a carico della resistente.
15. Sussistono giusti motivi per una compensazione integrale delle spese di lite, rappresentati sia dalla utilità per entrambe le parti della sentenza sullo status, sia dalla loro parziale reciproca soccombenza
16. Infine, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della attrice riportati sulla sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n.
1416/19, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, così decide:
pagina 13 di 14 - pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
coniugati in data in data 27.11.2004;
[...]
- ordina all'ufficiale dello stato civile territorialmente competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, al passaggio in giudicato della stessa;
- rigetta la domanda della resistente di addebito della separazione al ricorrente;
- pone a carico del ricorrente – a far data da gennaio 2024 – un assegno mensile di mantenimento della resistente di €. 800,00, oltre rivalutazione annuale da gennaio di ogni anno e a partire Org_1
dal 2025;
- pone a carico del ricorrente – a far data da gennaio 2024 – un assegno mensile di mantenimento dei due figli minori, pari ad €. 400,00 per ciascuno, oltre rivalutazione annuale da gennaio di Org_1
ogni anno e a partire dal 2025;
- dispone che il ricorrente continui a provvedere in via diretta al mantenimento del figlio maggiorenne, con lui convivente;
- pone le spese straordinarie relative ai figli minori - come individuate dalle linee guida del CNF approvate nella seduta del 14.7.17 ed a far data da gennaio 2024 – per l'80% a carico del ricorrente e per il residuo a carico della resistente;
- conferma l'affido condiviso dei due figli minori ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente degli stessi presso la madre, nella ex casa coniugale;
- riconosce al padre il diritto di frequentare i figli minori tutte le volte che vorrà, sempre compatibilmente con le esigenze scolastiche, educative e ricreative di questi ultimi e con gli impegni lavorativi del primo e – quanto meno e sempre compatibilmente con le esigenze e gli impegni sopra richiamati – secondo la disciplina fissata in sede presidenziale;
- dichiara la inammissibilità delle altre domande;
- dispone, che, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi deli soggetti riportati nella sentenza.
Così deciso in Chieti, alla Camera di Consiglio del 12.1.24
Chieti, 13.1.24 Il Presidente estensore
Dott. Gianluca Falco
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