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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 24/07/2025, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
R.g. Lav. n. 1297/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
SEZIONE CIVILE – AREA LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Federica Fabaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1297/2024 R.G.L. promossa da:
(C.F. ) rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dagli Avvocati MARTINO VINCENZO e LAMACCHIA ANNA SILVANA ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei medesimi in Torino (TO), Largo
Cibrario n. 10, come da delega in calce al ricorso introduttivo;
PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
a socio unico, (p. iva in persona del Controparte_1 P.IVA_1 procuratore speciale dott. dott. rappresentata e difesa dagli CP_2
Avvocati DELL'OMARINO ANDREA e CAMILLA PERUSI ed elettivamente domiciliata presso lo studio in Verona, Stradone A. Provolo n. 26 come da delega in calce alla memoria difensiva;
- PARTE CONVENUTA –
OGGETTO: licenziamento disciplinare per giusta causa.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la ricorrente:
- come da ricorso depositato in data 5.09.2024.
Per la resistente:
- come da memoria difensiva depositata in data 31.10.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5.09.2024, la IG ha convenuto in Pt_1 giudizio la a socio unico (di seguito per brevità ) Controparte_1 CP_1 impugnando il licenziamento per giusta causa a lei intimato con lettera del
15.04.2024, deducendo la tardività della contestazione e l'insussistenza dei fatti
1 R.g. Lav. n. 1297/2024
contestati.
Si è costituita in giudizio la mediante il deposito di una memoria difensiva CP_1 con cui ha sostenuto la piena legittimità del proprio operato e ha quindi chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato.
La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti e l'escussione testimoniale e decisa come da dispositivo in calce.
La IG ha lavorato alle dipendenze della presso la filiale di Pt_1 CP_1
Leinì Caselle sin dal 4.11.1994, con mansioni da ultimo di commessa specializzata, inquadrata nel III livello del CCNL applicato al rapporto, sino al
15.04.2024, allorquando è stata licenziata per giusta causa. In particolare, in data 16 marzo 2024, la IG ha ricevuto lettera di contestazione Pt_1 disciplinare, con cui il datore di lavoro le ha addebitato i seguenti fatti:
2 R.g. Lav. n. 1297/2024
3 R.g. Lav. n. 1297/2024
4 R.g. Lav. n. 1297/2024
5 R.g. Lav. n. 1297/2024
La società resistente ha dunque contestato alla dipendente di avere provveduto in plurime occasioni ad applicare scontistiche, apportando modifiche di prezzi in modo del tutto arbitrario e non autorizzato, su svariati prodotti dettagliatamente indicati nella lettera di contestazione, che sono poi stati acquistati a prezzi inferiori rispetto a quelli stabiliti dall'azienda.
6 R.g. Lav. n. 1297/2024
La IG assistita dall'organizzazione sindacale ha chiesto Pt_1 CP_3 di fornire le proprie giustificazioni oralmente (cfr. doc. n. 44 convenuta). Nel corso dell'audizione orale avvenuta in data 25.03.2024, la ricorrente ha ammesso di non aver rispettato le procedure nell'applicazione delle scontistiche e si è giustificata adducendo problemi di funzionamento della stampante, nonché i ritmi incessanti di lavoro cui sarebbe stata sottoposta. Nel presente giudizio, la IG non ha contestato di avere effettuato le scontistiche Pt_1 oggetto di addebito disciplinare, ma ha ribadito che in tali occasioni il mancato rispetto delle procedure aziendali era dipeso dalle difficoltà di funzionamento del palmare aziendale normalmente impiegato per l'applicazione degli sconti e dai gravosi carichi di lavoro che imponevano di velocizzare il più possibile i compiti affidati. La lavoratrice ha inoltre aggiunto a sua discolpa di non aver tratto alcun beneficio dalle scontistiche “incriminate”, che tutti i prodotti scontati erano mancanti di pezzi o comunque danneggiati e che il pregiudizio arrecato alla società era di modestissimo valore.
Ciò posto, è pacifico che tra i compiti affidati alla ricorrente, quale commessa specializzata vi era anche quello di “gestire e controllare le modifiche prezzo e la corretta registrazione delle rotture”. Lo si desume dal documento n. 3 della convenuta in cui sono descritte le mansioni affidate al commesso specializzato e lo hanno confermato i testimoni sentiti all'udienza del 11.03.2025.
Le produzioni documentali (cfr. docc. nn. 5 e 6 convenuta) e le deposizioni testimoniali hanno inoltre consentito di ricostruire le modalità in cui i commessi specializzati provvedono alla modifica dei prezzi ed in particolare all'applicazione delle scontistiche dei prodotti. I testi escussi all'udienza del 11.03.2025 hanno reso deposizioni tra loro del tutto collimanti e dalle quali è emerso che per la gestione dei prezzi e degli sconti dei prodotti presso i punti vendita della convenuta vigono specifiche direttive costantemente applicate e che non residuano significativi margini di autonomia e/o discrezionalità in capo ai dipendenti. Sulla base di tali direttive aziendali, il commesso specializzato può
(e deve) applicare tre diverse tipologie di sconto sui prodotti commercializzati ed in particolare:
1. I prodotti della categoria “freschi” vengono scontati nei giorni del c.d. “pre- ritiro” ovverosia nei giorni prossimi alla scadenza, con applicazione di una percentuale del 30% ovvero del 50%. Per questa operazione si utilizza uno strumento di lavoro, una sorta di palmare, il quale indica quali prodotti
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debbono essere scontati del 30% poiché prossimi alla scadenza e quali del 50% poiché in scadenza il giorno stesso. Mediante l'uso di questo palmare, collegato ad una stampante mobile, si stampa il bollino rosso con lo sconto che va poi applicato sull'etichetta del prodotto per tutti i giorni di “pre-ritiro” a partire dal primo giorno;
2. Per quanto riguarda i prodotti della categoria “in and out” ovverosia quei prodotti che non vengono assortiti in via ordinaria ma commercializzati solo fino ad esaurimento scorte, lo sconto va applicato solo se il prodotto è stato per almeno 7 giorni in giacenza, residuano un massimo di 3 pezzi e se il prodotto ha un prezzo inferiore ai 20€. La percentuale di sconto è fissa ed all'epoca dei fatti era del 30%; anche in questo caso si usa il palmare aziendale per la stampa del bollino rosso con lo sconto da applicare sul cartellino del prodotto;
3. Infine, per quanto riguarda la merce deperibile come frutta e verdura, le procedure aziendali prevedono l'uso del pc, con applicazione dello sconto a back office, in caso di grandi rimanenze di prodotto alla fine della giornata;
in tal caso ove il prodotto sia ancora commerciabile si applica lo sconto a back office per le 24 ore successive.
Venendo ai fatti contestati alla ricorrente, il sig. , dipendente di Testimone_1
con ruolo di capo area, sentito all'udienza del 11.03.2025, ha riferito CP_1 quanto segue: “Io accertai i fatti contestati alla IG . Preciso che tra i Pt_1 miei compiti vi è anche quello di verificare l'andamento della scontistica dei punti vendita e cioè se effettivamente nello sviluppo della scontistica sia stato tutto regolarmente applicato secondo le procedure. In quanto capo area ho a disposizione un sistema di controllo a cui io posso accedere attraverso il pc del punto vendita, si chiama “protocollo capo area” e da quello riesco ad avere evidenza del fatto che gli sconti applicati siano stati fatti secondo le norme e procedure impartite dall'azienda.
Quindi in relazione ai fatti di causa io feci più controlli per un periodo di almeno quattro mesi con cadenza settimanale e l'esito di questi controlli aveva messo in evidenza che per alcuni sconti non erano state applicate le procedure previste dall'azienda. Preciso che con questo programma si possono verificare tutti gli sconti applicati di qualsiasi tipologia di prodotto. Se sono seguite correttamente le procedure all'esito della verifica io devo riscontrare solo sconti su prodotti della famiglia merceologica della frutta e verdura. Questo perché da procedura aziendale gli unici sconti che possono essere fatti dal pc del punto vendita sono
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quelli relativi a frutta e verdura, tutti gli altri sconti devono essere fatti come da procedura tramite la stampante mobile.
All'esito dei controlli fatti a Leinì avevo riscontrato che oltre al fatto che alcuni prodotti diversi dalla frutta e verdura erano stati scontati con il pc (in particolare i promo food e i promo no food) cosa che non poteva essere fatta, a meno che non sia disattesa una procedura aziendale. Avevo anche constatato che nell'effettuare gli sconti erano state applicate percentuali di sconto e per numero di pezzi non corrispondenti a quelli stabiliti dalla procedura, questo sia per i promo food sia per i promo no food. Sono prodotti che chiamiamo “in and out” e che hanno una permanenza fino ad esaurimento scorte, non sono ad assortimento ordinario. (…)
Nell'ambito dei miei controlli a Leinì Avevo riscontrato anche delle anomalie in relazione a prodotti freschi che avrebbero dovuto essere bollinati con la stampantina e che erano stati scontati direttamente a pc della filiale. Lo sconto fatto con il pc della filiale il giorno dopo si resetta. Quindi lo sconto era durato una giornata. Preciso che con la modifica del prezzo a pc viene modificato il prezzo di tutti gli articoli di quella categoria merceologica indipendentemente dalla data di scadenza. Invece con la bollinatura vado a scontare solo i prodotti in preritiro e che realmente devono essere scontati. (…) Dopo aver fatto i controlli nel programma capo area e aver riscontrato quelle anomalie sulle scontistiche sono andato a controllare con un altro sistema operativo che si chiama giornale elettronico per verificare che poi i prodotti erano stati venduti con quella percentuale di sconto. Il giornale elettronico mi permette di vedere la memoria della cassa e quindi vado a vedere tutto quello che è stato battuto in cassa.
Confermo che i prodotti scontati sono stati tutti venduti in barriera cassa.”
Dunque, la società convenuta – nell'ambito dei routinari controlli di filiale tramite il programma denominato “protocollo capo area” - ha accertato che nel periodo dal 27.09.2023 al 23.01.2024 erano state disattese in numerose occasioni le procedure aziendali previste per l'applicazione delle scontistiche su prodotti che sono poi stati tutti venduti a prezzo scontato. Il sig. Tes_1 nell'effettuare detti controlli ha anche accertato che tutte le suddette operazioni di sconto erano state effettuate dalla IG in quanto riconducibili al Pt_1 suo codice operatore. In particolare, il sig. ha precisato che: “io avevo Tes_1 potuto verificare anche l'operatore che aveva applicato gli sconti perché posso vedere, la data, il codice e la descrizione dell'articolo e l'operatore che ha effettuato quello sconto, quella manutenzione prezzo. Le anomalie riscontrate
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erano tutte riferibili alla IG , non ricordo il codice operatore della Pt_1 IG, ma ricordo che avevo verificato che il codice era quello della IG
. Avevamo fatto anche un censimento in cui tutti gli addetti al punto Pt_1 vendita mi avevano dichiarato qual era il codice con cui accedevano al back office
o all'honey well della filiale.”
La stessa ricorrente, per la verità, non ha contestato di aver posto in essere le scontistiche in questione in violazione delle procedure aziendali. Ma si è giustificata, affermando di aver effettuato le suddette operazioni di sconto mediante il pc e non con l'uso del palmare aziendale - come invece previsto dalle procedure – a causa del malfunzionamento dello stesso, oltreché per i gravosi carichi di lavoro affidati che imponevano di velocizzare il più possibile le procedure.
A tale proposito, è però agevole innanzi tutto rilevare che ciò che viene contestato alla ricorrente non è solo l'uso del pc in luogo del palmare, bensì
l'applicazione di sconti in modo del tutto arbitrario a prescindere dalle condizioni stabilite dalle procedure aziendali (applicazione di sconti su prodotti
“freschi” a prescindere dai giorni di “preritiro”, percentuali di sconto maggiori rispetto a quelle stabilite dai regolamenti aziendali, scontistiche applicate su prodotti “in and out” a prescindere dai pezzi in giacenza e così via). L'istruttoria svolta ha inoltre smentito del tutto la tesi della ricorrente, atteso che dalle deposizioni testimoniali è emerso che in caso di malfunzionamento del palmare e della stampante mobile l'operatore non poteva applicare lo sconto e doveva semplicemente attendere il ripristino del corretto funzionamento dello strumento aziendale. Non era invece in alcun modo previsto l'uso del pc in luogo del palmare, ciò anche in considerazione del fatto che con i due strumenti si applicavano diverse tipologie di sconto e soprattutto mentre con il palmare si andava ad applicare lo sconto solo su determinati prodotti e cioè solo su quelli che in effetti dovevano subire il ribasso di prezzo (poiché ad esempio in scadenza) con il pc si andavano invece a scontare tutti i pezzi di una determinata categoria di prodotto e quindi a prescindere da scadenze o rimanenze.
Nessuno dei testi sentiti ha inoltre riferito della necessità o opportunità di velocizzare procedure, né di particolari carichi di lavoro che impedissero di seguire i regolamenti aziendali. E' del resto evidente che nel caso di specie non si è affatto trattato di velocizzare procedure o di ovviare a malfunzionamenti, ma
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di una seriale violazione dei regolamenti aziendali, con applicazione arbitraria di scontistiche e per giunta sempre in danno della società. Gli sconti sono infatti stati applicati in percentuali maggiori di quelle previste ovvero su prodotti che non avrebbero dovuto subire il ribasso di prezzo.
La ricorrente ha inoltre riferito che i prodotti scontati erano tutti mancanti di alcuni pezzi o comunque danneggiati. Anche detto assunto appare però privo di consistenza, atteso che il sig. ha riferito che “per procedure aziendali Tes_1 noi non vendiamo prodotti difettati e non li scontiamo, li mandiamo direttamente indietro a magazzino come merce difettosa.”. Dunque, anche laddove i prodotti in questione fossero stati danneggiati o difettosi, vi sarebbe comunque violazione delle procedure aziendali da parte della ricorrente atteso che per disposizioni datoriali i prodotti difettosi o danneggiati non vengono scontati, ma ritirati dalla vendita.
I fatti contestati alla ricorrente sono dunque sussistenti nella loro materialità ed integrano senz'altro illecito disciplinare.
Quanto alla proporzionalità della sanzione irrogata, occorre ricordare che: “la giusta causa di licenziamento è una nozione legale, così che non essendo il giudice vincolato dalle previsioni del contratto collettivo, può ritenere configurabile una giusta causa anche in presenza di un grave inadempimento o comportamento del lavoratore contrario a norme di comune etica o del vivere civile che, secondo un apprezzamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità ove congruamente motivato, abbia fatto venire meno il rapporto fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore.”
Ebbene, è evidente che i fatti contestati alla lavoratrice ricorrente costituiscono un inadempimento di gravità tale da ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario sotteso al rapporto di lavoro. La IG ha infatti Pt_1 deliberatamente violato le procedure aziendali in materia di scontistiche in modo sistematico per un significativo lasso di tempo di ben quattro mesi, attuando comportamenti in aperta e consapevole violazione dei regolamenti aziendali, senza alcun tipo di giustificazione o di razionale spiegazione. Le giustificazioni addotte dalla lavoratrice con riferimento al malfunzionamento degli strumenti aziendali e ai carichi di lavoro sono infatti risultate del tutto inconsistenti.
Anche le ulteriori argomentazioni addotte dalla lavoratrice al fine di giustificare il proprio operato non sono idonee ad incidere sul disvalore dei fatti commessi.
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In particolare, la IG a sua discolpa ha affermato che non avrebbe Pt_1 tratto alcun beneficio dalle scontistiche “incriminate” e che il pregiudizio arrecato alla società era di modestissimo valore.
Ebbene, quanto al primo aspetto si osserva che, diversamente da quanto affermato dalla lavoratrice, nel corso del procedimento disciplinare per stessa ammissione della ricorrente è emerso che la carta bancomat con cui sono stati acquistati alcuni dei prodotti scontati oggetto di contestazione è alla stessa riconducibile in quanto di sua proprietà (si veda sul punto la deposizione del sig. e della IG – cfr. verbale udienza del Tes_1 Testimone_2
11.03.2025). Sembrerebbe dunque che la stessa IG si sia giovata Pt_1 quantomeno di alcuni degli sconti applicati in violazione delle procedure. Del resto, solo un tornaconto personale potrebbe spiegare le condotte oggetto di causa che diversamente – come sopra rilevato – non trovano alcuna spiegazione.
In ogni caso, a prescindere dalla suddetta circostanza che comunque non è stata contestata alla lavoratrice (anche evidentemente perché emersa in un secondo momento rispetto alla lettera di addebito) i fatti addebitati rappresentano di per sé una grave violazione degli obblighi discendenti dal contratto di lavoro e l'assenza di un indebito vantaggio del dipendente non può avere alcuna efficacia scriminante, né attenuare il disvalore dei fatti commessi.
Si pensi a riguardo anche al ruolo ricoperto dalla ricorrente di commessa specializzata che in quanto tale aveva proprio il compito di gestire i prezzi e applicare le scontistiche conformemente ai dettami aziendali.
Quanto al pregiudizio concretamente patito dalla società è noto che nella valutazione della giusta causa di licenziamento l'entità del danno patrimoniale arrecato non rileva. Ciò che conta infatti è il disvalore dei fatti commessi dal dipendente e la loro idoneità a ledere il vincolo fiduciario: ebbene, nel caso di specie, si ritiene che l'aver sistematicamente in plurime e ripetute occasioni dolosamente violato le procedure aziendali per applicare scontistiche in eccesso rispetto a quanto stabilito dal datore di lavoro dimostra una particolare disinvoltura della lavoratrice nel venir meno agli obblighi di correttezza e fedeltà che invece dovrebbero permeare il rapporto di lavoro.
Si aggiunga ancora che il fatto che la dipendente aveva trent'anni di anzianità non le giova, atteso che proprio la sua anzianità lavorativa ed esperienza rendono ancor meno spiegabili le macroscopiche violazioni commesse e non possono che determinare in capo al datore di lavoro una ancor più grande
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delusione dal punto di vista della fiducia nella stessa riposta.
Deve concludersi dunque per la proporzionalità della sanzione inflitta.
Va ancora affrontata l'eccezione di tardività della contestazione disciplinare sollevata dalla ricorrente. Al riguardo occorre ricordare che secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. ex plurimis Cass. n. 281/2016;
Cass. n. 4724/2014) il requisito dell'immediatezza va inteso in senso relativo, potendo essere compatibile, in base alle caratteristiche dell'infrazione, con un intervallo di tempo necessario per l'accertamento e la valutazione dei fatti, purché non sia vanificato il diritto di difesa del lavoratore. Nel caso di specie vi è stato un periodo di monitoraggio e controllo di quattro mesi dal settembre 2023 al gennaio 2024 e successivamente, una volta appurati i fatti e valutati sotto il profilo disciplinare, questi sono stati contestati con lettera del 16.03.2024, neanche due mesi dopo gli ultimi controlli effettuati nel mese di gennaio.
E' evidente che solo dopo un periodo di controllo la società ha ritenuto che le condotte accertate fossero di consistenza tale da giustificare il licenziamento senza preavviso, atteso che anche l'aspetto della reiterazione incide sulla valutazione circa il disvalore del fatto e sull'esercizio del potere disciplinare da parte del datore di lavoro. Si ritiene dunque che non vi sia stata lesione del diritto di difesa della dipendente e che la lettera di contestazione sia tempestiva.
In conclusione, dunque, per tutto quanto sopra esposto il licenziamento irrogato alla ricorrente deve ritenersi legittimo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. n.
55/2014 e successive modificazioni applicando lo scaglione previsto per le controversie in materia di lavoro dal valore indeterminabile di bassa complessità nella misura di euro 1.623,00 per la fase di studio, euro 601,00 per la fase introduttiva, euro 940,00 per la fase istruttoria ed euro 1.465,00 per la fase decisionale e così per complessivi euro 4.629,00 oltre il 15% per spese forfettarie, iva e cpa.
p.q.m.
Visto l'art. 429 c.p.c.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione e deduzione,
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- rigetta il ricorso;
- condanna la parte ricorrente a rimborsare alla società convenuta le spese di lite liquidate in euro 4.629,00 oltre il 15% per spese forfettarie, iva e cpa;
- fissa in giorni 60 il termine di deposito delle motivazioni.
Ivrea, 06/05/2025
Il Giudice
Dott.ssa Federica Fabaro
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
SEZIONE CIVILE – AREA LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Federica Fabaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1297/2024 R.G.L. promossa da:
(C.F. ) rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dagli Avvocati MARTINO VINCENZO e LAMACCHIA ANNA SILVANA ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei medesimi in Torino (TO), Largo
Cibrario n. 10, come da delega in calce al ricorso introduttivo;
PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
a socio unico, (p. iva in persona del Controparte_1 P.IVA_1 procuratore speciale dott. dott. rappresentata e difesa dagli CP_2
Avvocati DELL'OMARINO ANDREA e CAMILLA PERUSI ed elettivamente domiciliata presso lo studio in Verona, Stradone A. Provolo n. 26 come da delega in calce alla memoria difensiva;
- PARTE CONVENUTA –
OGGETTO: licenziamento disciplinare per giusta causa.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la ricorrente:
- come da ricorso depositato in data 5.09.2024.
Per la resistente:
- come da memoria difensiva depositata in data 31.10.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5.09.2024, la IG ha convenuto in Pt_1 giudizio la a socio unico (di seguito per brevità ) Controparte_1 CP_1 impugnando il licenziamento per giusta causa a lei intimato con lettera del
15.04.2024, deducendo la tardività della contestazione e l'insussistenza dei fatti
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contestati.
Si è costituita in giudizio la mediante il deposito di una memoria difensiva CP_1 con cui ha sostenuto la piena legittimità del proprio operato e ha quindi chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato.
La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti e l'escussione testimoniale e decisa come da dispositivo in calce.
La IG ha lavorato alle dipendenze della presso la filiale di Pt_1 CP_1
Leinì Caselle sin dal 4.11.1994, con mansioni da ultimo di commessa specializzata, inquadrata nel III livello del CCNL applicato al rapporto, sino al
15.04.2024, allorquando è stata licenziata per giusta causa. In particolare, in data 16 marzo 2024, la IG ha ricevuto lettera di contestazione Pt_1 disciplinare, con cui il datore di lavoro le ha addebitato i seguenti fatti:
2 R.g. Lav. n. 1297/2024
3 R.g. Lav. n. 1297/2024
4 R.g. Lav. n. 1297/2024
5 R.g. Lav. n. 1297/2024
La società resistente ha dunque contestato alla dipendente di avere provveduto in plurime occasioni ad applicare scontistiche, apportando modifiche di prezzi in modo del tutto arbitrario e non autorizzato, su svariati prodotti dettagliatamente indicati nella lettera di contestazione, che sono poi stati acquistati a prezzi inferiori rispetto a quelli stabiliti dall'azienda.
6 R.g. Lav. n. 1297/2024
La IG assistita dall'organizzazione sindacale ha chiesto Pt_1 CP_3 di fornire le proprie giustificazioni oralmente (cfr. doc. n. 44 convenuta). Nel corso dell'audizione orale avvenuta in data 25.03.2024, la ricorrente ha ammesso di non aver rispettato le procedure nell'applicazione delle scontistiche e si è giustificata adducendo problemi di funzionamento della stampante, nonché i ritmi incessanti di lavoro cui sarebbe stata sottoposta. Nel presente giudizio, la IG non ha contestato di avere effettuato le scontistiche Pt_1 oggetto di addebito disciplinare, ma ha ribadito che in tali occasioni il mancato rispetto delle procedure aziendali era dipeso dalle difficoltà di funzionamento del palmare aziendale normalmente impiegato per l'applicazione degli sconti e dai gravosi carichi di lavoro che imponevano di velocizzare il più possibile i compiti affidati. La lavoratrice ha inoltre aggiunto a sua discolpa di non aver tratto alcun beneficio dalle scontistiche “incriminate”, che tutti i prodotti scontati erano mancanti di pezzi o comunque danneggiati e che il pregiudizio arrecato alla società era di modestissimo valore.
Ciò posto, è pacifico che tra i compiti affidati alla ricorrente, quale commessa specializzata vi era anche quello di “gestire e controllare le modifiche prezzo e la corretta registrazione delle rotture”. Lo si desume dal documento n. 3 della convenuta in cui sono descritte le mansioni affidate al commesso specializzato e lo hanno confermato i testimoni sentiti all'udienza del 11.03.2025.
Le produzioni documentali (cfr. docc. nn. 5 e 6 convenuta) e le deposizioni testimoniali hanno inoltre consentito di ricostruire le modalità in cui i commessi specializzati provvedono alla modifica dei prezzi ed in particolare all'applicazione delle scontistiche dei prodotti. I testi escussi all'udienza del 11.03.2025 hanno reso deposizioni tra loro del tutto collimanti e dalle quali è emerso che per la gestione dei prezzi e degli sconti dei prodotti presso i punti vendita della convenuta vigono specifiche direttive costantemente applicate e che non residuano significativi margini di autonomia e/o discrezionalità in capo ai dipendenti. Sulla base di tali direttive aziendali, il commesso specializzato può
(e deve) applicare tre diverse tipologie di sconto sui prodotti commercializzati ed in particolare:
1. I prodotti della categoria “freschi” vengono scontati nei giorni del c.d. “pre- ritiro” ovverosia nei giorni prossimi alla scadenza, con applicazione di una percentuale del 30% ovvero del 50%. Per questa operazione si utilizza uno strumento di lavoro, una sorta di palmare, il quale indica quali prodotti
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debbono essere scontati del 30% poiché prossimi alla scadenza e quali del 50% poiché in scadenza il giorno stesso. Mediante l'uso di questo palmare, collegato ad una stampante mobile, si stampa il bollino rosso con lo sconto che va poi applicato sull'etichetta del prodotto per tutti i giorni di “pre-ritiro” a partire dal primo giorno;
2. Per quanto riguarda i prodotti della categoria “in and out” ovverosia quei prodotti che non vengono assortiti in via ordinaria ma commercializzati solo fino ad esaurimento scorte, lo sconto va applicato solo se il prodotto è stato per almeno 7 giorni in giacenza, residuano un massimo di 3 pezzi e se il prodotto ha un prezzo inferiore ai 20€. La percentuale di sconto è fissa ed all'epoca dei fatti era del 30%; anche in questo caso si usa il palmare aziendale per la stampa del bollino rosso con lo sconto da applicare sul cartellino del prodotto;
3. Infine, per quanto riguarda la merce deperibile come frutta e verdura, le procedure aziendali prevedono l'uso del pc, con applicazione dello sconto a back office, in caso di grandi rimanenze di prodotto alla fine della giornata;
in tal caso ove il prodotto sia ancora commerciabile si applica lo sconto a back office per le 24 ore successive.
Venendo ai fatti contestati alla ricorrente, il sig. , dipendente di Testimone_1
con ruolo di capo area, sentito all'udienza del 11.03.2025, ha riferito CP_1 quanto segue: “Io accertai i fatti contestati alla IG . Preciso che tra i Pt_1 miei compiti vi è anche quello di verificare l'andamento della scontistica dei punti vendita e cioè se effettivamente nello sviluppo della scontistica sia stato tutto regolarmente applicato secondo le procedure. In quanto capo area ho a disposizione un sistema di controllo a cui io posso accedere attraverso il pc del punto vendita, si chiama “protocollo capo area” e da quello riesco ad avere evidenza del fatto che gli sconti applicati siano stati fatti secondo le norme e procedure impartite dall'azienda.
Quindi in relazione ai fatti di causa io feci più controlli per un periodo di almeno quattro mesi con cadenza settimanale e l'esito di questi controlli aveva messo in evidenza che per alcuni sconti non erano state applicate le procedure previste dall'azienda. Preciso che con questo programma si possono verificare tutti gli sconti applicati di qualsiasi tipologia di prodotto. Se sono seguite correttamente le procedure all'esito della verifica io devo riscontrare solo sconti su prodotti della famiglia merceologica della frutta e verdura. Questo perché da procedura aziendale gli unici sconti che possono essere fatti dal pc del punto vendita sono
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quelli relativi a frutta e verdura, tutti gli altri sconti devono essere fatti come da procedura tramite la stampante mobile.
All'esito dei controlli fatti a Leinì avevo riscontrato che oltre al fatto che alcuni prodotti diversi dalla frutta e verdura erano stati scontati con il pc (in particolare i promo food e i promo no food) cosa che non poteva essere fatta, a meno che non sia disattesa una procedura aziendale. Avevo anche constatato che nell'effettuare gli sconti erano state applicate percentuali di sconto e per numero di pezzi non corrispondenti a quelli stabiliti dalla procedura, questo sia per i promo food sia per i promo no food. Sono prodotti che chiamiamo “in and out” e che hanno una permanenza fino ad esaurimento scorte, non sono ad assortimento ordinario. (…)
Nell'ambito dei miei controlli a Leinì Avevo riscontrato anche delle anomalie in relazione a prodotti freschi che avrebbero dovuto essere bollinati con la stampantina e che erano stati scontati direttamente a pc della filiale. Lo sconto fatto con il pc della filiale il giorno dopo si resetta. Quindi lo sconto era durato una giornata. Preciso che con la modifica del prezzo a pc viene modificato il prezzo di tutti gli articoli di quella categoria merceologica indipendentemente dalla data di scadenza. Invece con la bollinatura vado a scontare solo i prodotti in preritiro e che realmente devono essere scontati. (…) Dopo aver fatto i controlli nel programma capo area e aver riscontrato quelle anomalie sulle scontistiche sono andato a controllare con un altro sistema operativo che si chiama giornale elettronico per verificare che poi i prodotti erano stati venduti con quella percentuale di sconto. Il giornale elettronico mi permette di vedere la memoria della cassa e quindi vado a vedere tutto quello che è stato battuto in cassa.
Confermo che i prodotti scontati sono stati tutti venduti in barriera cassa.”
Dunque, la società convenuta – nell'ambito dei routinari controlli di filiale tramite il programma denominato “protocollo capo area” - ha accertato che nel periodo dal 27.09.2023 al 23.01.2024 erano state disattese in numerose occasioni le procedure aziendali previste per l'applicazione delle scontistiche su prodotti che sono poi stati tutti venduti a prezzo scontato. Il sig. Tes_1 nell'effettuare detti controlli ha anche accertato che tutte le suddette operazioni di sconto erano state effettuate dalla IG in quanto riconducibili al Pt_1 suo codice operatore. In particolare, il sig. ha precisato che: “io avevo Tes_1 potuto verificare anche l'operatore che aveva applicato gli sconti perché posso vedere, la data, il codice e la descrizione dell'articolo e l'operatore che ha effettuato quello sconto, quella manutenzione prezzo. Le anomalie riscontrate
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erano tutte riferibili alla IG , non ricordo il codice operatore della Pt_1 IG, ma ricordo che avevo verificato che il codice era quello della IG
. Avevamo fatto anche un censimento in cui tutti gli addetti al punto Pt_1 vendita mi avevano dichiarato qual era il codice con cui accedevano al back office
o all'honey well della filiale.”
La stessa ricorrente, per la verità, non ha contestato di aver posto in essere le scontistiche in questione in violazione delle procedure aziendali. Ma si è giustificata, affermando di aver effettuato le suddette operazioni di sconto mediante il pc e non con l'uso del palmare aziendale - come invece previsto dalle procedure – a causa del malfunzionamento dello stesso, oltreché per i gravosi carichi di lavoro affidati che imponevano di velocizzare il più possibile le procedure.
A tale proposito, è però agevole innanzi tutto rilevare che ciò che viene contestato alla ricorrente non è solo l'uso del pc in luogo del palmare, bensì
l'applicazione di sconti in modo del tutto arbitrario a prescindere dalle condizioni stabilite dalle procedure aziendali (applicazione di sconti su prodotti
“freschi” a prescindere dai giorni di “preritiro”, percentuali di sconto maggiori rispetto a quelle stabilite dai regolamenti aziendali, scontistiche applicate su prodotti “in and out” a prescindere dai pezzi in giacenza e così via). L'istruttoria svolta ha inoltre smentito del tutto la tesi della ricorrente, atteso che dalle deposizioni testimoniali è emerso che in caso di malfunzionamento del palmare e della stampante mobile l'operatore non poteva applicare lo sconto e doveva semplicemente attendere il ripristino del corretto funzionamento dello strumento aziendale. Non era invece in alcun modo previsto l'uso del pc in luogo del palmare, ciò anche in considerazione del fatto che con i due strumenti si applicavano diverse tipologie di sconto e soprattutto mentre con il palmare si andava ad applicare lo sconto solo su determinati prodotti e cioè solo su quelli che in effetti dovevano subire il ribasso di prezzo (poiché ad esempio in scadenza) con il pc si andavano invece a scontare tutti i pezzi di una determinata categoria di prodotto e quindi a prescindere da scadenze o rimanenze.
Nessuno dei testi sentiti ha inoltre riferito della necessità o opportunità di velocizzare procedure, né di particolari carichi di lavoro che impedissero di seguire i regolamenti aziendali. E' del resto evidente che nel caso di specie non si è affatto trattato di velocizzare procedure o di ovviare a malfunzionamenti, ma
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di una seriale violazione dei regolamenti aziendali, con applicazione arbitraria di scontistiche e per giunta sempre in danno della società. Gli sconti sono infatti stati applicati in percentuali maggiori di quelle previste ovvero su prodotti che non avrebbero dovuto subire il ribasso di prezzo.
La ricorrente ha inoltre riferito che i prodotti scontati erano tutti mancanti di alcuni pezzi o comunque danneggiati. Anche detto assunto appare però privo di consistenza, atteso che il sig. ha riferito che “per procedure aziendali Tes_1 noi non vendiamo prodotti difettati e non li scontiamo, li mandiamo direttamente indietro a magazzino come merce difettosa.”. Dunque, anche laddove i prodotti in questione fossero stati danneggiati o difettosi, vi sarebbe comunque violazione delle procedure aziendali da parte della ricorrente atteso che per disposizioni datoriali i prodotti difettosi o danneggiati non vengono scontati, ma ritirati dalla vendita.
I fatti contestati alla ricorrente sono dunque sussistenti nella loro materialità ed integrano senz'altro illecito disciplinare.
Quanto alla proporzionalità della sanzione irrogata, occorre ricordare che: “la giusta causa di licenziamento è una nozione legale, così che non essendo il giudice vincolato dalle previsioni del contratto collettivo, può ritenere configurabile una giusta causa anche in presenza di un grave inadempimento o comportamento del lavoratore contrario a norme di comune etica o del vivere civile che, secondo un apprezzamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità ove congruamente motivato, abbia fatto venire meno il rapporto fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore.”
Ebbene, è evidente che i fatti contestati alla lavoratrice ricorrente costituiscono un inadempimento di gravità tale da ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario sotteso al rapporto di lavoro. La IG ha infatti Pt_1 deliberatamente violato le procedure aziendali in materia di scontistiche in modo sistematico per un significativo lasso di tempo di ben quattro mesi, attuando comportamenti in aperta e consapevole violazione dei regolamenti aziendali, senza alcun tipo di giustificazione o di razionale spiegazione. Le giustificazioni addotte dalla lavoratrice con riferimento al malfunzionamento degli strumenti aziendali e ai carichi di lavoro sono infatti risultate del tutto inconsistenti.
Anche le ulteriori argomentazioni addotte dalla lavoratrice al fine di giustificare il proprio operato non sono idonee ad incidere sul disvalore dei fatti commessi.
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In particolare, la IG a sua discolpa ha affermato che non avrebbe Pt_1 tratto alcun beneficio dalle scontistiche “incriminate” e che il pregiudizio arrecato alla società era di modestissimo valore.
Ebbene, quanto al primo aspetto si osserva che, diversamente da quanto affermato dalla lavoratrice, nel corso del procedimento disciplinare per stessa ammissione della ricorrente è emerso che la carta bancomat con cui sono stati acquistati alcuni dei prodotti scontati oggetto di contestazione è alla stessa riconducibile in quanto di sua proprietà (si veda sul punto la deposizione del sig. e della IG – cfr. verbale udienza del Tes_1 Testimone_2
11.03.2025). Sembrerebbe dunque che la stessa IG si sia giovata Pt_1 quantomeno di alcuni degli sconti applicati in violazione delle procedure. Del resto, solo un tornaconto personale potrebbe spiegare le condotte oggetto di causa che diversamente – come sopra rilevato – non trovano alcuna spiegazione.
In ogni caso, a prescindere dalla suddetta circostanza che comunque non è stata contestata alla lavoratrice (anche evidentemente perché emersa in un secondo momento rispetto alla lettera di addebito) i fatti addebitati rappresentano di per sé una grave violazione degli obblighi discendenti dal contratto di lavoro e l'assenza di un indebito vantaggio del dipendente non può avere alcuna efficacia scriminante, né attenuare il disvalore dei fatti commessi.
Si pensi a riguardo anche al ruolo ricoperto dalla ricorrente di commessa specializzata che in quanto tale aveva proprio il compito di gestire i prezzi e applicare le scontistiche conformemente ai dettami aziendali.
Quanto al pregiudizio concretamente patito dalla società è noto che nella valutazione della giusta causa di licenziamento l'entità del danno patrimoniale arrecato non rileva. Ciò che conta infatti è il disvalore dei fatti commessi dal dipendente e la loro idoneità a ledere il vincolo fiduciario: ebbene, nel caso di specie, si ritiene che l'aver sistematicamente in plurime e ripetute occasioni dolosamente violato le procedure aziendali per applicare scontistiche in eccesso rispetto a quanto stabilito dal datore di lavoro dimostra una particolare disinvoltura della lavoratrice nel venir meno agli obblighi di correttezza e fedeltà che invece dovrebbero permeare il rapporto di lavoro.
Si aggiunga ancora che il fatto che la dipendente aveva trent'anni di anzianità non le giova, atteso che proprio la sua anzianità lavorativa ed esperienza rendono ancor meno spiegabili le macroscopiche violazioni commesse e non possono che determinare in capo al datore di lavoro una ancor più grande
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delusione dal punto di vista della fiducia nella stessa riposta.
Deve concludersi dunque per la proporzionalità della sanzione inflitta.
Va ancora affrontata l'eccezione di tardività della contestazione disciplinare sollevata dalla ricorrente. Al riguardo occorre ricordare che secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. ex plurimis Cass. n. 281/2016;
Cass. n. 4724/2014) il requisito dell'immediatezza va inteso in senso relativo, potendo essere compatibile, in base alle caratteristiche dell'infrazione, con un intervallo di tempo necessario per l'accertamento e la valutazione dei fatti, purché non sia vanificato il diritto di difesa del lavoratore. Nel caso di specie vi è stato un periodo di monitoraggio e controllo di quattro mesi dal settembre 2023 al gennaio 2024 e successivamente, una volta appurati i fatti e valutati sotto il profilo disciplinare, questi sono stati contestati con lettera del 16.03.2024, neanche due mesi dopo gli ultimi controlli effettuati nel mese di gennaio.
E' evidente che solo dopo un periodo di controllo la società ha ritenuto che le condotte accertate fossero di consistenza tale da giustificare il licenziamento senza preavviso, atteso che anche l'aspetto della reiterazione incide sulla valutazione circa il disvalore del fatto e sull'esercizio del potere disciplinare da parte del datore di lavoro. Si ritiene dunque che non vi sia stata lesione del diritto di difesa della dipendente e che la lettera di contestazione sia tempestiva.
In conclusione, dunque, per tutto quanto sopra esposto il licenziamento irrogato alla ricorrente deve ritenersi legittimo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. n.
55/2014 e successive modificazioni applicando lo scaglione previsto per le controversie in materia di lavoro dal valore indeterminabile di bassa complessità nella misura di euro 1.623,00 per la fase di studio, euro 601,00 per la fase introduttiva, euro 940,00 per la fase istruttoria ed euro 1.465,00 per la fase decisionale e così per complessivi euro 4.629,00 oltre il 15% per spese forfettarie, iva e cpa.
p.q.m.
Visto l'art. 429 c.p.c.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione e deduzione,
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- rigetta il ricorso;
- condanna la parte ricorrente a rimborsare alla società convenuta le spese di lite liquidate in euro 4.629,00 oltre il 15% per spese forfettarie, iva e cpa;
- fissa in giorni 60 il termine di deposito delle motivazioni.
Ivrea, 06/05/2025
Il Giudice
Dott.ssa Federica Fabaro
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