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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 04/06/2025, n. 845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 845 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5909/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BERGAMO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Dimatteo, ai sensi dell'art. 281 terdecies c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 5909/2024 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
Bernadette Vavassori, elettivamente domiciliata come da procura in atti
Parte ricorrente
Contro
, Controparte_1 C.F._1
Parte convenuta contumace
INDICE DELLA SENTENZA
1. Prospettazione difensiva della società ricorrente.
2. Contumacia di parte convenuta.
3. Insussistenza del diritto della società ricorrente ad accedere nel domicilio del convenuto.
4. Accoglimento della domanda di condanna del convenuto ad un facere e ad un pati.
5. Spese di lite
1. Prospettazione difensiva della società ricorrente. La società ricorrente, quale concessionaria del servizio pubblico di distribuzione del gas nel Comune di LL (docc. 2 e 2A), ha stipulato un contratto di fornitura di gas con il convenuto contumace, intestatario dell'utenza gas e del punto di riconsegna (P.D.R. 0155000042791) sito nel Comune di LL , via IV Novembre n. 13 (cfr. doc. 4). A fronte della morosità dell'utente (docc. 6, 7, 8) e della necessità di disalimentare il contatore, la ricorrente ha tentato ma invano di accedere presso il domicilio del convenuto sì da poter accedere al contatore che si trova all'interno dell'abitazione (doc. 10).
Pertanto, parte ricorrente ha chiesto al Tribunale di Bergamo di:
A. dichiarare il diritto della di accedere nell'immobile ove è Parte_2 sito l'impianto di distribuzione gas relativo al punto di riconsegna intestato all'odierno convenuto contumace, per ogni necessario controllo ed intervento e per la disalimentazione dello stesso, al fine di esercitare i diritti che le spettano e di adempiere agli obblighi che su di essa del incombono, per disposizioni normative e amministrative e per contratto (v. § 21 del ricorso introduttivo);
B. condannare il convenuto a consentire l'accesso agli addetti della società ricorrente al fine di procedere alla interruzione dell'alimentazione della fornitura del gas metano mediante asportazione del misuratore di consumo e delle tubazioni ad esso collegate, con conseguente restituzione del misuratore di consumo.
1.1. La società ricorrente, per fondare la sussistenza del diritto vantato richiama innanzitutto l'art. 40.2. della deliberazione n. 241/2013/R/GAS del 6.6.2013 dell'Autorità per l'Energia elettrica e il
Gas ove è previsto che “[l]'impresa di distribuzione è tenuta a porre in essere tutte le azioni necessarie per la disalimentazione fisica del punto di riconsegna, oltre all'onere delle iniziative giudiziarie finalizzate a ottenere l'esecuzione forzata della predetta disalimentazione, qualora si verifichino le condizioni di cui ai commi 35.4 e 35.5, affinché tale disalimentazione avvenga nei termini previsti dal TIMG e dal presente provvedimento.”
La società ricorrente rappresenta inoltre di essere obbligata, in virtù delle delibere dell'Autorità per l'Energia elettrica e il Gas (in particolare delib. n. 241/2013/R/GAS del 6.6.2013), a procedere alla disalimentazione fisica del punto di riconsegna nei tempi stabiliti dall'art. 35 punto della deliberazione 241/2013 dell'Autorità, il cui mancato rispetto, da un lato, la farebbe incorrere in pesanti sanzioni pecuniarie comminate dalla stessa Autorità, dall'altro le impedirebbe anche di procedere alle dovute e non procrastinabili operazioni di manutenzione degli impianti di sua proprietà
e alle operazioni di sospensione o distacco della fornitura, senza le quali gli impianti resterebbero incustoditi e fuori controllo, con gravi rischi per la pubblica incolumità.
Da ultimo, la ricorrente non manca di osservare che l'utente moroso, odierno convenuto contumace, fino a quando non interviene la cd. disalimentazione fisica del punto di riconsegna, continua ad approvvigionarsi del gas tramite il cd. servizio di default, i cui costi ricadono su un Fondo appositamente creato cui contribuiscono tutti i clienti che si avvalgono della fornitura del gas.
2. Contumacia di parte convenuta. Regolarmente citato in giudizio, Controparte_1
è rimasto contumace.
[...]
3. Insussistenza del diritto della società ricorrente ad accedere nel domicilio del convenuto. La domanda della società ricorrente volta ad ottenere una pronuncia di accertamento del suo diritto ad accedere nell'immobile del convenuto è infondata e pertanto deve essere rigettata sulla base di una serie di argomenti di ordine costituzionale.
L'art. 14 della Costituzione prevede:
“Il domicilio è inviolabile.
Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.
Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.”
Nello stesso senso, il diritto dell'Unione Europea, agli articoli 7 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (cd. Carta di Nizza), prevede:
Articolo 7 - Rispetto della vita privata e della vita familiare
“Ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle sue comunicazioni.”
Articolo 52 Portata dei diritti garantiti
“
1. Eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente
Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere
i diritti e le libertà altrui.
2. I diritti riconosciuti dalla presente Carta che trovano fondamento nei trattati comunitari o nel trattato sull'Unione europea si esercitano alle condizioni e nei limiti definiti dai trattati stessi. Laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti
a quelli garantiti dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo
e delle libertà fondamentali, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione. La presente disposizione non preclude che il diritto dell'Unione conceda una protezione più estesa.”
Parimenti, a livello internazionale l'art. 8 della C.E.D.U. prevede: Diritto al rispetto della vita privata e familiare
“
1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.
2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto
a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.”
Solo la legge, dunque, può prevedere e disciplinare l'accesso nel domicilio altrui pur senza il consenso dell'avente diritto.
La domanda proposta dalla deve pertanto essere rigettata posto che non Parte_2
sussiste nel nostro ordinamento una norma di legge che consenta alla società ricorrente di accedere nel domicilio dell'utente moroso senza il consenso di questi;
in altri termini, non esiste una norma di legge che riconosca alle società distributrici del gas il diritto di accesso nel domicilio altrui allo scopo di impedire la fruizione del servizio o per tutelare l'incolumità pubblica e la salute pubblica, così come non esiste norma che ponga in capo agli utenti del servizio di distribuzione del gas l'obbligo di permettere l'accesso nel proprio domicilio ai tecnici delle suddette società.
Vale precisare che il bene costituzionale coinvolto nel presente giudizio e da tutelare attiene non già al diritto di proprietà, ma alla proiezione spaziale della libertà individuale in cui consiste la libertà inviolabile del domicilio (unica libertà così aggettivata nella Costituzione italiana, con la libertà individuale di cui all'art. 13 e il diritto di difesa di cui all'art. 24).
Pare doveroso precisare inoltre che tale concezione del domicilio affonda le proprie radici nella tradizione giuridica europea ed è già rinvenibile nell'art. 27 dello Statuto Albertino che, a sua volta, riproduceva quanto previsto dall'art. 9 della Costituzione francese del 1791; lo Statuto affermava l'inviolabilità della libertà personale e della libertà di domicilio, concepiti fin da allora, secondo autorevole definizione, come espressione di un'unica esigenza e precisamente quella di tutelare la persona fisica non solo di per sé ma anche nelle sue proiezioni spaziali;
a tutela di tali libertà lo stesso Statuto Albertino prevedeva una riserva di legge: “Il domicilio è inviolabile. Nessuna visita domiciliare può aver luogo se non in forza della legge, e nelle forme che essa prescrive”.
La Carta fondamentale dell'ordinamento italiano ha riservato alla libertà di domicilio le due garanzie riservate alla libertà individuale, vale a dire la riserva assoluta di legge per la determinazione dei casi e dei modi che ne rendono legittima la violazione e la riserva di giurisdizione. È certamente vero che rispetto alla disciplina predisposta dall'art. 13 Cost. l'art. 14 presenta una disciplina differente nella prescrizione di cui al comma III, ove è posta una deroga alla riserva di giurisdizione. Anche nelle ipotesi di cui al comma III opera però pur sempre la riserva di legge: il bilanciamento tra la libertà di domicilio e altri interessi di rilevanza pubblica meritevoli di particolare tutela quali quelli specificamente indicati nel comma III è rimesso, in via esclusiva, alla discrezionalità del legislatore.
Vale evidenziare che la deroga alle garanzie costituzionali posta, in via di eccezione, dal comma III dell'art. 14 Cost. nell'impianto costituzionale costituisce una eccezione di portata tale da aver indotto i Padri costituenti a circondare la discrezionalità del legislatore di una serie stringente di limiti: il legislatore deve prevedere i poteri speciali di intervento nella sfera domiciliare privata all'esercizio di attività di indagine e ricognitive quali attività di accertamento e di ispezione;
non è prevista solo una riserva di legge ma una riserva di legge speciale;
sono indicati, in via tassativa, gli scopi per la cui tutela è ammessa la deroga al meccanismo di protezione costituzionale delle libertà inviolabili (uno scopo diverso da quelli espressamente indicati comporterebbe l'illegittimità costituzionale della legge ordinaria che lo prevedesse).
L'art. 14 pone dunque una riserva di competenza normativa, dal che consegue, da un lato, che solo la legge è autorizzata a disciplinare la materia indicata dalla Costituzione, dall'altro il divieto posto ad ogni altra fonte di disciplinare la materia.
Merita inoltre di essere sottolineato che la riserva di legge opera tanto nei rapporti tra il legislativo e l'esecutivo quanto nei rapporti tra il legislativo e il potere giudiziario: un provvedimento giurisdizionale per autorizzare violazioni alla libertà del domicilio deve trovare il supporto di una previa norma di legge: la riserva di legge rivela dunque il suo valore garantista anche nei confronti del potere giudiziario.
Per tali ragioni, deve ritenersi insussistente in capo a parte ricorrente il diritto di accedere nel domicilio altrui né questo Giudice è titolare del potere di adottare alcun provvedimento per autorizzare tale accesso senza il consenso dell'avente diritto.
Da ultimo, questo giudice ritiene di doversi doverosamente confrontare con l'orientamento della
Corte di Appello di Brescia, di segno contrario rispetto alla presente pronuncia. La CdA di Brescia, con orientamento ormai consolidato, in controversie assimilabili alla presente per petitum e causa petendi, ritiene sussistenti i presupposti per riconoscere alle società di distribuzione del gas il diritto di procedere alla disalimentazione del punto di riconsegna e di rimuovere il misuratore di sua proprietà mediante accesso dei propri tecnici incaricati nel domicilio del cliente moroso.
La Corte di Appello di Brescia ha statuito che “l'accesso al contatore gas (di proprietà della stessa società) per effettuarne la rimozione, [non] contrasti con il principio d'inviolabilità del domicilio, tutelato dall'art. 14 Cost. Tale possibilità è, invero, espressamente contemplata dall'art 40 cpv. del
“Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (TIVG)” (CdA Brescia sent. n. 1261/2023, n.1262/2023, n.
1627/2023).
Tale argomento non risulta convincente, non rivelandosi idoneo a superare il disposto dell'art. 14
Cost.
Il “Testo Integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane” (cd. TIVG), sul cui disposto la Corte di Appello fonda le proprie decisione, costituisce l'Allegato A della deliberazione 14 marzo 2023, 100/2023/R/com dell'ARERA, vale a dire dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente la cui potestà di regolazione non ha valore di legge.
In senso diverso non pare potersi affermare che il potere normativo di tale autorità indipendente trovi comunque il suo fondamento nella legge. E' indubbio che il potere normativo dell' trovi CP_2
fondamento nella legge n. 481/95 e nel D.Lgs. n. 79/99 che contengono norme attributive di poteri normativi, o comunque a carattere generale all'originario AEEG. Come autorevolmente osservato in dottrina si tratta di limitati e specifici poteri normativi, volti a “stabilire e aggiornare «la tariffa base» del servizio pubblico”; ad “emanare «le direttive per la separazione contabile e amministrativa» e di
«verifica dei costi» e «le direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi»”; a disciplinare “audizioni periodiche di associazioni di consumatori, utenti, ecc.”, a fissare “le condizioni atte a garantire a tutti gli utenti della rete la libertà di accesso a parità di condizioni, l'imparzialità e la neutralità del servizio di trasmissione e dispacciamento” e a prevedere “i compiti del gestore del mercato in ordine al bilanciamento della domanda e dell'offerta e gli obblighi di produttori e importatori di energia elettrica”.1
Non è dunque dato ravvisare una norma di legge che attribuisca all' il potere di riconoscere CP_2
in capo alle società distributrici del gas di accedere nel domicilio degli utenti morosi.
4. Accoglimento della domanda di condanna del convenuto ad un facere e ad un pati. La domanda formulata da parte ricorrente di cui sopra al § 1, lett. B è fondata e pertanto deve essere accolta.
4.1. L'art. 1175 cod.civ. prescrive che il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza. Secondo quanto si legge nella Relazione al Re del codice civile, tale dovere va inteso come dovere di comportarsi in modo da non ledere l'interesse altrui fuori dei limiti della legittima tutela dell'interesse proprio. L'art. 1175 cod.civ. pone dunque in capo alle parti di un contratto dei doveri accessori che consistono in precisi doveri di fare o di non fare, il cui adempimento può essere preteso autonomamente, con autonoma azione giudiziaria.
4.2. In relazione alla vicenda oggetto del presente giudizio, gli obblighi accessori in capo al convenuto contumace devono essere individuati nel dovere di collaborazione di consentire l'accesso agli addetti della controparte e di consentir loro di porre in essere le opere e gli interventi necessari per la sospensione della fornitura e per la rimozione del contatore.
La domanda formulata da parte ricorrente di cui sopra al § 1, lett. B deve pertanto essere accolta nei limiti di una pronuncia volta a condannare il convenuto contumace ad adempiere ai suoi obblighi di cooperazione a tutela dell'interesse della controparte, obblighi assunti con la stipula del contratto di somministrazione. In tal modo, si pronuncia nei confronti del convenuto contumace una condanna ad un facere (rimuovere ogni ostacolo all'accesso) e una condanna ad un pati (tollerare l'esecuzione degli interventi necessari alla sospensione della fornitura e alla rimozione del contatore)
4.3. Questo l'oggetto della pronuncia con cui si definisce il presente giudizio di cognizione. Se il convenuto non dovesse conformarsi al dictum della presente sentenza, la possibilità per la società ricorrente di accedere nell'unità abitativa del convenuto moroso costituisce un'evenienza possibile nella sola fase esecutiva, là dove è garantita tutela all'esecuzione degli obblighi di fare con l'adozione delle misure necessarie per dare concreta esecuzione e quindi attuazione della condanna disattesa.
5. Spese di lite. La condanna alle spese segue il regime della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e le spese pertanto sono poste a carico di parte convenuta.
Visto il D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminato della causa, vista la semplicità delle questioni giuridiche trattate da parte ricorrente nell'atto introduttivo, vista la contumacia del convenuto che ha consentito il contenimento dell'attività difensiva della società ricorrente e della forma decisoria semplificata propria del rito semplificato di cognizione che non ha richiesto il deposito di atti difensivi conclusivi, applicata pertanto la riduzione dei valori medi del 50% (in conformità all'art. 4 del DM 55/2014) per compenso professionale è liquidato l'importo di € 2.906,00, oltre 15% per spese forfetarie, IVA e CPA.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Condanna a rimuovere ogni ostacolo all'accesso degli Controparte_1 addetti della Società all'interno dell'unità immobiliare sita in LL Parte_2 (BG) via IV Novembre n. 13 (P.D.R. e a tollerare l'esecuzione degli P.IVA_2
interventi necessari alla sospensione della somministrazione di gas metano mediante asportazione del misuratore di consumo - con conseguente restituzione dello stesso - e delle tubazioni ad esso collegate sino all'esterno dell'immobile e conseguente ripristino dello stato dei luoghi.
2. Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore Controparte_1 della che liquida in € 2.906,00 per compenso professionale, Parte_2 Parte_2
oltre 15% per spese forfetarie, IVA e CPA.
Bergamo, 3 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Dimatteo 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il terzo comma dell'art. 118 disp. att. c.p.c. pone il divieto di citare autori giuridici nella stesura della motivazione della sentenza. Questo giudice ritiene doveroso precisare che è in virtù di tale divieto che nella presente motivazione non si trova l'espressa citazione dell'autore giuridico di cui è stato riportato in virgolettato parte di un articolo in materia di potere normativo delle autorità indipendenti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BERGAMO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Dimatteo, ai sensi dell'art. 281 terdecies c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 5909/2024 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
Bernadette Vavassori, elettivamente domiciliata come da procura in atti
Parte ricorrente
Contro
, Controparte_1 C.F._1
Parte convenuta contumace
INDICE DELLA SENTENZA
1. Prospettazione difensiva della società ricorrente.
2. Contumacia di parte convenuta.
3. Insussistenza del diritto della società ricorrente ad accedere nel domicilio del convenuto.
4. Accoglimento della domanda di condanna del convenuto ad un facere e ad un pati.
5. Spese di lite
1. Prospettazione difensiva della società ricorrente. La società ricorrente, quale concessionaria del servizio pubblico di distribuzione del gas nel Comune di LL (docc. 2 e 2A), ha stipulato un contratto di fornitura di gas con il convenuto contumace, intestatario dell'utenza gas e del punto di riconsegna (P.D.R. 0155000042791) sito nel Comune di LL , via IV Novembre n. 13 (cfr. doc. 4). A fronte della morosità dell'utente (docc. 6, 7, 8) e della necessità di disalimentare il contatore, la ricorrente ha tentato ma invano di accedere presso il domicilio del convenuto sì da poter accedere al contatore che si trova all'interno dell'abitazione (doc. 10).
Pertanto, parte ricorrente ha chiesto al Tribunale di Bergamo di:
A. dichiarare il diritto della di accedere nell'immobile ove è Parte_2 sito l'impianto di distribuzione gas relativo al punto di riconsegna intestato all'odierno convenuto contumace, per ogni necessario controllo ed intervento e per la disalimentazione dello stesso, al fine di esercitare i diritti che le spettano e di adempiere agli obblighi che su di essa del incombono, per disposizioni normative e amministrative e per contratto (v. § 21 del ricorso introduttivo);
B. condannare il convenuto a consentire l'accesso agli addetti della società ricorrente al fine di procedere alla interruzione dell'alimentazione della fornitura del gas metano mediante asportazione del misuratore di consumo e delle tubazioni ad esso collegate, con conseguente restituzione del misuratore di consumo.
1.1. La società ricorrente, per fondare la sussistenza del diritto vantato richiama innanzitutto l'art. 40.2. della deliberazione n. 241/2013/R/GAS del 6.6.2013 dell'Autorità per l'Energia elettrica e il
Gas ove è previsto che “[l]'impresa di distribuzione è tenuta a porre in essere tutte le azioni necessarie per la disalimentazione fisica del punto di riconsegna, oltre all'onere delle iniziative giudiziarie finalizzate a ottenere l'esecuzione forzata della predetta disalimentazione, qualora si verifichino le condizioni di cui ai commi 35.4 e 35.5, affinché tale disalimentazione avvenga nei termini previsti dal TIMG e dal presente provvedimento.”
La società ricorrente rappresenta inoltre di essere obbligata, in virtù delle delibere dell'Autorità per l'Energia elettrica e il Gas (in particolare delib. n. 241/2013/R/GAS del 6.6.2013), a procedere alla disalimentazione fisica del punto di riconsegna nei tempi stabiliti dall'art. 35 punto della deliberazione 241/2013 dell'Autorità, il cui mancato rispetto, da un lato, la farebbe incorrere in pesanti sanzioni pecuniarie comminate dalla stessa Autorità, dall'altro le impedirebbe anche di procedere alle dovute e non procrastinabili operazioni di manutenzione degli impianti di sua proprietà
e alle operazioni di sospensione o distacco della fornitura, senza le quali gli impianti resterebbero incustoditi e fuori controllo, con gravi rischi per la pubblica incolumità.
Da ultimo, la ricorrente non manca di osservare che l'utente moroso, odierno convenuto contumace, fino a quando non interviene la cd. disalimentazione fisica del punto di riconsegna, continua ad approvvigionarsi del gas tramite il cd. servizio di default, i cui costi ricadono su un Fondo appositamente creato cui contribuiscono tutti i clienti che si avvalgono della fornitura del gas.
2. Contumacia di parte convenuta. Regolarmente citato in giudizio, Controparte_1
è rimasto contumace.
[...]
3. Insussistenza del diritto della società ricorrente ad accedere nel domicilio del convenuto. La domanda della società ricorrente volta ad ottenere una pronuncia di accertamento del suo diritto ad accedere nell'immobile del convenuto è infondata e pertanto deve essere rigettata sulla base di una serie di argomenti di ordine costituzionale.
L'art. 14 della Costituzione prevede:
“Il domicilio è inviolabile.
Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.
Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.”
Nello stesso senso, il diritto dell'Unione Europea, agli articoli 7 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (cd. Carta di Nizza), prevede:
Articolo 7 - Rispetto della vita privata e della vita familiare
“Ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle sue comunicazioni.”
Articolo 52 Portata dei diritti garantiti
“
1. Eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente
Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere
i diritti e le libertà altrui.
2. I diritti riconosciuti dalla presente Carta che trovano fondamento nei trattati comunitari o nel trattato sull'Unione europea si esercitano alle condizioni e nei limiti definiti dai trattati stessi. Laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti
a quelli garantiti dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo
e delle libertà fondamentali, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione. La presente disposizione non preclude che il diritto dell'Unione conceda una protezione più estesa.”
Parimenti, a livello internazionale l'art. 8 della C.E.D.U. prevede: Diritto al rispetto della vita privata e familiare
“
1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.
2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto
a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.”
Solo la legge, dunque, può prevedere e disciplinare l'accesso nel domicilio altrui pur senza il consenso dell'avente diritto.
La domanda proposta dalla deve pertanto essere rigettata posto che non Parte_2
sussiste nel nostro ordinamento una norma di legge che consenta alla società ricorrente di accedere nel domicilio dell'utente moroso senza il consenso di questi;
in altri termini, non esiste una norma di legge che riconosca alle società distributrici del gas il diritto di accesso nel domicilio altrui allo scopo di impedire la fruizione del servizio o per tutelare l'incolumità pubblica e la salute pubblica, così come non esiste norma che ponga in capo agli utenti del servizio di distribuzione del gas l'obbligo di permettere l'accesso nel proprio domicilio ai tecnici delle suddette società.
Vale precisare che il bene costituzionale coinvolto nel presente giudizio e da tutelare attiene non già al diritto di proprietà, ma alla proiezione spaziale della libertà individuale in cui consiste la libertà inviolabile del domicilio (unica libertà così aggettivata nella Costituzione italiana, con la libertà individuale di cui all'art. 13 e il diritto di difesa di cui all'art. 24).
Pare doveroso precisare inoltre che tale concezione del domicilio affonda le proprie radici nella tradizione giuridica europea ed è già rinvenibile nell'art. 27 dello Statuto Albertino che, a sua volta, riproduceva quanto previsto dall'art. 9 della Costituzione francese del 1791; lo Statuto affermava l'inviolabilità della libertà personale e della libertà di domicilio, concepiti fin da allora, secondo autorevole definizione, come espressione di un'unica esigenza e precisamente quella di tutelare la persona fisica non solo di per sé ma anche nelle sue proiezioni spaziali;
a tutela di tali libertà lo stesso Statuto Albertino prevedeva una riserva di legge: “Il domicilio è inviolabile. Nessuna visita domiciliare può aver luogo se non in forza della legge, e nelle forme che essa prescrive”.
La Carta fondamentale dell'ordinamento italiano ha riservato alla libertà di domicilio le due garanzie riservate alla libertà individuale, vale a dire la riserva assoluta di legge per la determinazione dei casi e dei modi che ne rendono legittima la violazione e la riserva di giurisdizione. È certamente vero che rispetto alla disciplina predisposta dall'art. 13 Cost. l'art. 14 presenta una disciplina differente nella prescrizione di cui al comma III, ove è posta una deroga alla riserva di giurisdizione. Anche nelle ipotesi di cui al comma III opera però pur sempre la riserva di legge: il bilanciamento tra la libertà di domicilio e altri interessi di rilevanza pubblica meritevoli di particolare tutela quali quelli specificamente indicati nel comma III è rimesso, in via esclusiva, alla discrezionalità del legislatore.
Vale evidenziare che la deroga alle garanzie costituzionali posta, in via di eccezione, dal comma III dell'art. 14 Cost. nell'impianto costituzionale costituisce una eccezione di portata tale da aver indotto i Padri costituenti a circondare la discrezionalità del legislatore di una serie stringente di limiti: il legislatore deve prevedere i poteri speciali di intervento nella sfera domiciliare privata all'esercizio di attività di indagine e ricognitive quali attività di accertamento e di ispezione;
non è prevista solo una riserva di legge ma una riserva di legge speciale;
sono indicati, in via tassativa, gli scopi per la cui tutela è ammessa la deroga al meccanismo di protezione costituzionale delle libertà inviolabili (uno scopo diverso da quelli espressamente indicati comporterebbe l'illegittimità costituzionale della legge ordinaria che lo prevedesse).
L'art. 14 pone dunque una riserva di competenza normativa, dal che consegue, da un lato, che solo la legge è autorizzata a disciplinare la materia indicata dalla Costituzione, dall'altro il divieto posto ad ogni altra fonte di disciplinare la materia.
Merita inoltre di essere sottolineato che la riserva di legge opera tanto nei rapporti tra il legislativo e l'esecutivo quanto nei rapporti tra il legislativo e il potere giudiziario: un provvedimento giurisdizionale per autorizzare violazioni alla libertà del domicilio deve trovare il supporto di una previa norma di legge: la riserva di legge rivela dunque il suo valore garantista anche nei confronti del potere giudiziario.
Per tali ragioni, deve ritenersi insussistente in capo a parte ricorrente il diritto di accedere nel domicilio altrui né questo Giudice è titolare del potere di adottare alcun provvedimento per autorizzare tale accesso senza il consenso dell'avente diritto.
Da ultimo, questo giudice ritiene di doversi doverosamente confrontare con l'orientamento della
Corte di Appello di Brescia, di segno contrario rispetto alla presente pronuncia. La CdA di Brescia, con orientamento ormai consolidato, in controversie assimilabili alla presente per petitum e causa petendi, ritiene sussistenti i presupposti per riconoscere alle società di distribuzione del gas il diritto di procedere alla disalimentazione del punto di riconsegna e di rimuovere il misuratore di sua proprietà mediante accesso dei propri tecnici incaricati nel domicilio del cliente moroso.
La Corte di Appello di Brescia ha statuito che “l'accesso al contatore gas (di proprietà della stessa società) per effettuarne la rimozione, [non] contrasti con il principio d'inviolabilità del domicilio, tutelato dall'art. 14 Cost. Tale possibilità è, invero, espressamente contemplata dall'art 40 cpv. del
“Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (TIVG)” (CdA Brescia sent. n. 1261/2023, n.1262/2023, n.
1627/2023).
Tale argomento non risulta convincente, non rivelandosi idoneo a superare il disposto dell'art. 14
Cost.
Il “Testo Integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane” (cd. TIVG), sul cui disposto la Corte di Appello fonda le proprie decisione, costituisce l'Allegato A della deliberazione 14 marzo 2023, 100/2023/R/com dell'ARERA, vale a dire dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente la cui potestà di regolazione non ha valore di legge.
In senso diverso non pare potersi affermare che il potere normativo di tale autorità indipendente trovi comunque il suo fondamento nella legge. E' indubbio che il potere normativo dell' trovi CP_2
fondamento nella legge n. 481/95 e nel D.Lgs. n. 79/99 che contengono norme attributive di poteri normativi, o comunque a carattere generale all'originario AEEG. Come autorevolmente osservato in dottrina si tratta di limitati e specifici poteri normativi, volti a “stabilire e aggiornare «la tariffa base» del servizio pubblico”; ad “emanare «le direttive per la separazione contabile e amministrativa» e di
«verifica dei costi» e «le direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi»”; a disciplinare “audizioni periodiche di associazioni di consumatori, utenti, ecc.”, a fissare “le condizioni atte a garantire a tutti gli utenti della rete la libertà di accesso a parità di condizioni, l'imparzialità e la neutralità del servizio di trasmissione e dispacciamento” e a prevedere “i compiti del gestore del mercato in ordine al bilanciamento della domanda e dell'offerta e gli obblighi di produttori e importatori di energia elettrica”.1
Non è dunque dato ravvisare una norma di legge che attribuisca all' il potere di riconoscere CP_2
in capo alle società distributrici del gas di accedere nel domicilio degli utenti morosi.
4. Accoglimento della domanda di condanna del convenuto ad un facere e ad un pati. La domanda formulata da parte ricorrente di cui sopra al § 1, lett. B è fondata e pertanto deve essere accolta.
4.1. L'art. 1175 cod.civ. prescrive che il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza. Secondo quanto si legge nella Relazione al Re del codice civile, tale dovere va inteso come dovere di comportarsi in modo da non ledere l'interesse altrui fuori dei limiti della legittima tutela dell'interesse proprio. L'art. 1175 cod.civ. pone dunque in capo alle parti di un contratto dei doveri accessori che consistono in precisi doveri di fare o di non fare, il cui adempimento può essere preteso autonomamente, con autonoma azione giudiziaria.
4.2. In relazione alla vicenda oggetto del presente giudizio, gli obblighi accessori in capo al convenuto contumace devono essere individuati nel dovere di collaborazione di consentire l'accesso agli addetti della controparte e di consentir loro di porre in essere le opere e gli interventi necessari per la sospensione della fornitura e per la rimozione del contatore.
La domanda formulata da parte ricorrente di cui sopra al § 1, lett. B deve pertanto essere accolta nei limiti di una pronuncia volta a condannare il convenuto contumace ad adempiere ai suoi obblighi di cooperazione a tutela dell'interesse della controparte, obblighi assunti con la stipula del contratto di somministrazione. In tal modo, si pronuncia nei confronti del convenuto contumace una condanna ad un facere (rimuovere ogni ostacolo all'accesso) e una condanna ad un pati (tollerare l'esecuzione degli interventi necessari alla sospensione della fornitura e alla rimozione del contatore)
4.3. Questo l'oggetto della pronuncia con cui si definisce il presente giudizio di cognizione. Se il convenuto non dovesse conformarsi al dictum della presente sentenza, la possibilità per la società ricorrente di accedere nell'unità abitativa del convenuto moroso costituisce un'evenienza possibile nella sola fase esecutiva, là dove è garantita tutela all'esecuzione degli obblighi di fare con l'adozione delle misure necessarie per dare concreta esecuzione e quindi attuazione della condanna disattesa.
5. Spese di lite. La condanna alle spese segue il regime della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e le spese pertanto sono poste a carico di parte convenuta.
Visto il D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminato della causa, vista la semplicità delle questioni giuridiche trattate da parte ricorrente nell'atto introduttivo, vista la contumacia del convenuto che ha consentito il contenimento dell'attività difensiva della società ricorrente e della forma decisoria semplificata propria del rito semplificato di cognizione che non ha richiesto il deposito di atti difensivi conclusivi, applicata pertanto la riduzione dei valori medi del 50% (in conformità all'art. 4 del DM 55/2014) per compenso professionale è liquidato l'importo di € 2.906,00, oltre 15% per spese forfetarie, IVA e CPA.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Condanna a rimuovere ogni ostacolo all'accesso degli Controparte_1 addetti della Società all'interno dell'unità immobiliare sita in LL Parte_2 (BG) via IV Novembre n. 13 (P.D.R. e a tollerare l'esecuzione degli P.IVA_2
interventi necessari alla sospensione della somministrazione di gas metano mediante asportazione del misuratore di consumo - con conseguente restituzione dello stesso - e delle tubazioni ad esso collegate sino all'esterno dell'immobile e conseguente ripristino dello stato dei luoghi.
2. Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore Controparte_1 della che liquida in € 2.906,00 per compenso professionale, Parte_2 Parte_2
oltre 15% per spese forfetarie, IVA e CPA.
Bergamo, 3 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Dimatteo 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il terzo comma dell'art. 118 disp. att. c.p.c. pone il divieto di citare autori giuridici nella stesura della motivazione della sentenza. Questo giudice ritiene doveroso precisare che è in virtù di tale divieto che nella presente motivazione non si trova l'espressa citazione dell'autore giuridico di cui è stato riportato in virgolettato parte di un articolo in materia di potere normativo delle autorità indipendenti