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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 17/07/2025, n. 2423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2423 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Luigia Franzese Giudice dott.ssa Maria Rita Guarino Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2100 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025 avente per oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso) tra elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. DE ANGELIS IDA Parte_1 la quale lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, depositato il 04/04/2025, il ricorrente chiedeva la modifica delle condizioni di divorzio, disposte con sentenza del 08/01/2019, modificate con accordo di negoziazione assistita il
04/06/2024 con riferimento alla disciplina relativa al figlio minore nato in [...] il Per_1
09/08/2009, affetto da disturbo dello spettro autistico di grado severo, III° livello (affido, collocamento, regolamentazione tempi di permanenza, mantenimento).
Nelle more del giudizio, parte ricorrente depositava certificato di morte di parte resistente (deceduta il 31/05/2025).
Va pertanto dichiarata cessata la materia del contendere perché successivamente all'inizio del
1 giudizio è deceduta parte resistente (come provato dal certificato prodotto). Invero, tutte le domande formulate dal ricorrente ineriscono alla disciplina avente ad oggetto diritti indisponibili del figlio minore sul quale, deceduta la madre (resistente), esercita la responsabilità genitoriale esclusivamente il padre (ricorrente).
Attesa la natura e l'esito del giudizio, le spese di lite possono essere dichiarate non ripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la cessazione della materia del contendere;
2. dichiara non ripetibili le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 15/07/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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