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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 11/12/2025, n. 877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 877 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 11/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Udienza dell' 11 dicembre 2025.
E' presente per parte convenuta opposta l'avv. Maila Buttari, laddove nessuno compare per parte attrice opponente. L'avv. Buttari insiste affinché il Giudice voglia immediatamente pronunciarsi con sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
Il Giudice
Visto l'art. 281-sexies c.p.c., pronuncia la seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Svolgimento del processo e concisi motivi della decisione:
Con atto di citazione ritualmente notificato la società “ , con sede in Viareggio Parte_1
(LU), Via Marco Polo n. 190, codice fiscale , in persona del Pres. del CDA, Dott. P.IVA_1
conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale la società “ Parte_2 [...]
, in persona del legale rappresentante p.t. Consigliere delegato e Direttore CP_1
Generale Dott. (cod.fisc./P.Iva ), con sede legale in Monza (MB) Controparte_2 P.IVA_2
Corso Milano n.23, per sentir dichiarare la revoca del Decreto Ingiuntivo n. 1207/2024 emesso da questo Tribunale il 16/11/2024, R.G. n. 3006/2024, depositato in data 18/11/2024 e notificato in data 18/11//2024, con il quale Decreto l'odierna convenuta ingiungeva all'odierna attrice di pagare la somma di € 10.108,40 oltre interessi come da domanda e spese del procedimento, in ragione di fatture non pagate riferite a prodotti del settore farmaceutico/parafarmaceutico.
Motivava l'opposizione affermando già al momento della consegna era stata contestata per difformità sia nel quantitativo, sia nella qualità dei prodotti consegnati dal corriere. Tali difformità furono, secondo l'opponente, subito denunciate dal responsabile del Magazzino di Parte_1 sig. Aggiungeva l'opponente che In un primo momento era stato richiesto al
[...] Persona_1 corriere di ricaricare sui propri mezzi di trasporto tali merci, ma di ciò non vi fu consenso da parte del corriere stesso. La merce era quindi rimasta depositata presso i magazzini della società opponente in attesa di un chiarimento da parte del fornitore in ordine alle caratteristiche della merce stessa. Formulava quindi tre capitoli di prova testimoniale e concludeva per l'accoglimento dell'opposizione e per la revoca del Decreto opposto, con vittoria di spese ed onorari.
Si costituiva in giudizio parte opposta, la quale domandava preliminarmente la concessione della provvisoria esecutività al Decreto opposto e nel merito contestava l'opposizione, negando in primo luogo che vi fosse mai stata alcuna contestazione della merce, non sussistendo alcuna prova
1 scritta in tal senso. Rilevava quindi la mancata risposta dell'opponente ai prodotti solleciti di pagamento e concludeva per il rigetto dell'opposizione previa concessione della provvisoria esecutività al Decreto opposto, con vittoria di spese e onorari, in distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Il processo si svolgeva dapprima con la concessione ex art. 648 c.p.c. della provvisoria esecutività al Decreto. In seguito il procuratore di parte opponente non compariva in udienza né procedeva al deposito di alcun atto e il procuratore di parte opposta, con il deposito di memoria autorizzata, precisava le sue conclusioni. Il Giudice disponeva quindi rinvio all'udienza odierna ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., concessi i termini per deposito di conclusionali e note spese.
Successivamente parte attrice opponente, con atto depositato il 19/11/2025, dichiarava di rinunciare all'opposizione, a spese compensate. L'atto era contrastato dalla comparsa conclusionale depositata il giorno successivo, 20/11/2025, da parte opposta, la quale rilevava come ella non avesse mai prestato il proprio consenso alla compensazione delle spese e come l'art. 306 ultimo comma c.p.c. statuisse che "il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo che queste vi rinuncino". Non essendo intervenuta tale rinuncia da parte dell'opposta, la stessa domandava quindi che parte opponente fosse condannata alla rifusione integrale delle spese e dei compensi professionali sostenuti, sia per la fase monitoria, sia per quella di opposizione.
Nel merito le osservazioni di parte opposta devono essere condivise, apparendo evidente da un lato la mancata prova delle tesi di parte opponente e dall'altro lato la mancata accettazione della rinuncia da parte dell'opposta.
Dovendosi pertanto rigettare l'opposizione, parte opponente sarà condannata altresì alla rifusione delle spese processuali, liquidate come in dispositivo in favore dell'avv. Maila Buttari, dichiaratasi antistataria.
Riguardo alla condanna ex art. 96 c.p.c. invocata da parte opposta, la semplice inerzia nella quale si è sostanziata la condotta processuale di parte opponente non vale, da sola, a far ritenere la mala fede, la colpa grave e la condotta riprovevole richiesta dalla norma per tale condanna, la cui richiesta dovrà pertanto non trovare accoglimento.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, in persona del sottoscritto Dott. Giovanni Piccioli in funzione di Giudice
Unico, definitivamente pronunciando sulle domande per cui è causa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione, confermando il Decreto Ingiuntivo opposto;
2) Condanna l'opponente , in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1 tempore, alla rifusione delle spese processuali di parte opposta, che liquida in complessivi €
5.077,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, I.V.A. – se dovuta – e C.P.A. come per legge, liquidate in favore dell'avv. Maila Buttari dichiaratasi antistataria.
Il Giudice.
2 Dott. Giovanni Piccioli.
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TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Udienza dell' 11 dicembre 2025.
E' presente per parte convenuta opposta l'avv. Maila Buttari, laddove nessuno compare per parte attrice opponente. L'avv. Buttari insiste affinché il Giudice voglia immediatamente pronunciarsi con sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
Il Giudice
Visto l'art. 281-sexies c.p.c., pronuncia la seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Svolgimento del processo e concisi motivi della decisione:
Con atto di citazione ritualmente notificato la società “ , con sede in Viareggio Parte_1
(LU), Via Marco Polo n. 190, codice fiscale , in persona del Pres. del CDA, Dott. P.IVA_1
conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale la società “ Parte_2 [...]
, in persona del legale rappresentante p.t. Consigliere delegato e Direttore CP_1
Generale Dott. (cod.fisc./P.Iva ), con sede legale in Monza (MB) Controparte_2 P.IVA_2
Corso Milano n.23, per sentir dichiarare la revoca del Decreto Ingiuntivo n. 1207/2024 emesso da questo Tribunale il 16/11/2024, R.G. n. 3006/2024, depositato in data 18/11/2024 e notificato in data 18/11//2024, con il quale Decreto l'odierna convenuta ingiungeva all'odierna attrice di pagare la somma di € 10.108,40 oltre interessi come da domanda e spese del procedimento, in ragione di fatture non pagate riferite a prodotti del settore farmaceutico/parafarmaceutico.
Motivava l'opposizione affermando già al momento della consegna era stata contestata per difformità sia nel quantitativo, sia nella qualità dei prodotti consegnati dal corriere. Tali difformità furono, secondo l'opponente, subito denunciate dal responsabile del Magazzino di Parte_1 sig. Aggiungeva l'opponente che In un primo momento era stato richiesto al
[...] Persona_1 corriere di ricaricare sui propri mezzi di trasporto tali merci, ma di ciò non vi fu consenso da parte del corriere stesso. La merce era quindi rimasta depositata presso i magazzini della società opponente in attesa di un chiarimento da parte del fornitore in ordine alle caratteristiche della merce stessa. Formulava quindi tre capitoli di prova testimoniale e concludeva per l'accoglimento dell'opposizione e per la revoca del Decreto opposto, con vittoria di spese ed onorari.
Si costituiva in giudizio parte opposta, la quale domandava preliminarmente la concessione della provvisoria esecutività al Decreto opposto e nel merito contestava l'opposizione, negando in primo luogo che vi fosse mai stata alcuna contestazione della merce, non sussistendo alcuna prova
1 scritta in tal senso. Rilevava quindi la mancata risposta dell'opponente ai prodotti solleciti di pagamento e concludeva per il rigetto dell'opposizione previa concessione della provvisoria esecutività al Decreto opposto, con vittoria di spese e onorari, in distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Il processo si svolgeva dapprima con la concessione ex art. 648 c.p.c. della provvisoria esecutività al Decreto. In seguito il procuratore di parte opponente non compariva in udienza né procedeva al deposito di alcun atto e il procuratore di parte opposta, con il deposito di memoria autorizzata, precisava le sue conclusioni. Il Giudice disponeva quindi rinvio all'udienza odierna ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., concessi i termini per deposito di conclusionali e note spese.
Successivamente parte attrice opponente, con atto depositato il 19/11/2025, dichiarava di rinunciare all'opposizione, a spese compensate. L'atto era contrastato dalla comparsa conclusionale depositata il giorno successivo, 20/11/2025, da parte opposta, la quale rilevava come ella non avesse mai prestato il proprio consenso alla compensazione delle spese e come l'art. 306 ultimo comma c.p.c. statuisse che "il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo che queste vi rinuncino". Non essendo intervenuta tale rinuncia da parte dell'opposta, la stessa domandava quindi che parte opponente fosse condannata alla rifusione integrale delle spese e dei compensi professionali sostenuti, sia per la fase monitoria, sia per quella di opposizione.
Nel merito le osservazioni di parte opposta devono essere condivise, apparendo evidente da un lato la mancata prova delle tesi di parte opponente e dall'altro lato la mancata accettazione della rinuncia da parte dell'opposta.
Dovendosi pertanto rigettare l'opposizione, parte opponente sarà condannata altresì alla rifusione delle spese processuali, liquidate come in dispositivo in favore dell'avv. Maila Buttari, dichiaratasi antistataria.
Riguardo alla condanna ex art. 96 c.p.c. invocata da parte opposta, la semplice inerzia nella quale si è sostanziata la condotta processuale di parte opponente non vale, da sola, a far ritenere la mala fede, la colpa grave e la condotta riprovevole richiesta dalla norma per tale condanna, la cui richiesta dovrà pertanto non trovare accoglimento.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, in persona del sottoscritto Dott. Giovanni Piccioli in funzione di Giudice
Unico, definitivamente pronunciando sulle domande per cui è causa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione, confermando il Decreto Ingiuntivo opposto;
2) Condanna l'opponente , in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1 tempore, alla rifusione delle spese processuali di parte opposta, che liquida in complessivi €
5.077,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, I.V.A. – se dovuta – e C.P.A. come per legge, liquidate in favore dell'avv. Maila Buttari dichiaratasi antistataria.
Il Giudice.
2 Dott. Giovanni Piccioli.
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