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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 10/11/2025, n. 3021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3021 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. 108/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile
nelle persone dei magistrati: dott.ssa Laura Sara Tragni Presidente est. dott.ssa Maria Grazia Federici Consigliere dott.ssa Elena Mara Grazioli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. sopra riportato, promossa in grado d'appello con atto di citazione notificato a mezzo PEC l'8.01.2025 da
(C.F. ), in proprio e quale titolare della ditta individuale Parte_1 C.F._1
(P.IVA , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_2 P.IVA_1
NI LO del Foro di Lecce, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Tuglie (LE), Via Petruzzi n.5
Appellante contro
(C.F. ) rappresentata e difesa dagli Avv. Enrico de Controparte_1 P.IVA_2 Crescenzo del Foro di Milano e Francesco de Crescenzo del Foro di Roma, elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'avv. Enrico de Crescenzo in Milano, via Olmetto n.3
Appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 10608/2024 del Tribunale di Milano pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c. il 9/12/2024
CONCLUSIONI: Per e : Parte_1 Parte_2
“In via principale: riformare la sentenza n. 10608 emessa dal Giud. Anna Giorgia Carbone del Tribunale di Milano, pubblicata il 09.12.2024 nel procedimento RG 16565/2024 e quindi
pagina 1 di 10
1. nel merito, accertare e dichiarare che la risoluzione dei contratti di leasing nn. 1158918 e 1160018 da parte di è da intendersi revocata per facta concludentia e, Controparte_1 pertanto, priva di effetto per le motivazioni esposte nell'atto introduttivo e per quanto emerso in corso di giudizio e per l'effetto dichiarare che gli stessi non siano risolti per inadempimento;
2. In subordine, accertare e dichiarare che l'inadempimento del sig. nei confronti Parte_1 di ha scarsa importanza ex art. 1455 cc per la ragioni esposte in narrativa Controparte_1
e, per l'effetto, dichiarare che i contratti di leasing nn. nn. 1158918 e 1160018 non possono essere risolti per grave inadempimento;
3. per l'effetto revocare e dichiarare nullo e/o illegittimo e/o improduttivo di effetti il decreto ingiuntivo opposto nei confronti dell'odierno appellante per i profili tutti innanzi dedotti;
4. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, oltre a IVA e CPA come per legge”.
Per Controparte_1
“Piaccia all'Ill.ma Corte adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- Nel merito: dichiarare l'appello inammissibile per le ragioni esposte in comparsa di costituzione e risposta e comunque in subordine rigettare integralmente il proposto appello in quanto infondato in fatto ed in diritto, confermando la sentenza di primo grado. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato , in proprio e in qualità di titolare della Parte_1 ditta individuale , proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_2
3559/2024, emesso in data 11.03.2024 dal Tribunale di Milano, con il quale gli veniva ingiunta la restituzione dei beni mobili ivi indicati (mini escavatore Sunward completo di 3 benne, martello idraulico demolitore Sunward, coppia di rampe CLM definitive, autocarro Mercedes modello New Sprinter 416 CDI completo di accessori, cassone ribaltabile trilaterale “Solleva”
L. 3100, gru Hydraulic Crane 38, impianto PLE e altri accessori), allo stesso consegnati da in forza dei contratti di leasing n.1158918 e n. 1160018, ad oggi non ancora Controparte_1 restituiti, come da verbali di consegna negativi in data 4.2.2025 e 24.3.2025.
Nello specifico, deduceva l'illegittimità della risoluzione dei sopracitati contratti intervenuta con la comunicazione del 28.09.2023, mediante la quale aveva dichiarato Controparte_1 di avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 14 delle condizioni generali dei contratti, per mancato pagamento dei canoni mensili (pari -a quella data- ad € 11.760,45, Iva inclusa), con conseguente richiesta di restituzione dei beni consegnati ex art. 15.3 condizioni cit.
L'opponente, tuttavia, sosteneva che il comportamento successivamente tenuto dalla concedente fosse stato tale da configurare una revoca implicita della comunicata risoluzione o,
“quantomeno, da generare nell'utilizzatore tale legittimo convincimento” o, “in subordine, pagina 2 di 10 nella degradata ipotesi in cui il comportamento dell'utilizzatore sia stato tale da farlo rientrare nell'alveo dell'inadempimento contrattuale di scarsa importanza che ne impedirebbe ex lege la risoluzione”.
2. Si costituiva ritualmente in giudizio l'opposta . contestando CP_1 CP_1 integralmente le argomentazioni di controparte e concludendo per il rigetto dell'opposizione.
3. Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza del 3.12.2024, il Giudice tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
Con sentenza n. 10608/2024 il Tribunale rigettava l'opposizione, confermava il decreto ingiuntivo n. 3559/2024, dichiarandolo definitivamente esecutivo, e condannava l'opponente alla rifusione delle spese di lite. Par In particolare il Tribunale, preso atto che l'inadempimento del non era oggetto di contestazione e che l'opponente aveva dedotto di avere più volte proposto, senza esito, ad
[...]
una rimodulazione dei propri obblighi contrattuali, avviando con la stessa CP_1 interlocuzioni già prima di sospendere i pagamenti concordati, escludeva che la comunicazione di del 30.11.2023 potesse essere qualificata come “revoca” della precedente CP_1 manifestazione di volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, con conseguente
“reviviscenza” dei negozi, come invece sostenuto dall'opponente.
In diritto il Tribunale, circa la rinunciabilità o meno dell'effetto risolutivo, riteneva di condividere l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 393/1999
[rectius n. 553/2009], da ultimo ribadito da Cass. n. 25128/2024) ai sensi del quale l'effetto risolutivo, destinato a prodursi automaticamente ex art. 1456 c.c., deve reputarsi sottratto alla libera disponibilità della parte, anche a garanzia dell'inadempiente, che - diversamente - resterebbe esposto all'arbitrio della controparte.
Il Tribunale, applicando tali principi, affermava che dagli atti di causa, a fronte della chiara volontà di di ritenere i contratti risolti, non emergeva la comune volontà delle CP_1 parti di far rivivere tali contratti in quanto, con la comunicazione del 30.11.2023, CP_1 si era resa unicamente disponibile, in via del tutto eccezionale e a ben precise condizioni, a valutare una nuova proposta contrattuale di , da sottoporre in ogni caso Parte_2
Par alla Direzione della società. Dal canto suo, aveva formulato, a termine scaduto, una nuova offerta non rispondente tuttavia alle richieste della concedente che, pertanto, l'aveva respinta.
Riteneva, infine, assorbite le ulteriori considerazioni dell'opponente circa la valutazione della gravità dell'inadempimento ai sensi dell'art. 1455 c.c., resa irrilevante dall'accertamento dell'efficacia della clausola risolutiva espressa che consente alle parti, nell'ambito della loro pagina 3 di 10 autonomia negoziale, di valutare la gravità dell'inadempimento al momento della pattuizione della clausola stessa.
4. Avverso detta sentenza in proprio e quale titolare della ditta individuale Parte_1 [...]
, ha proposto appello, formulando due motivi di censura e chiedendo l'integrale Parte_2 riforma della sentenza.
Si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità dell'impugnazione, Controparte_1 stante la “mera riproposizione di doglianze che il primo Giudice ha già motivatamente disatteso”, e chiedendo in ogni caso il suo rigetto, stante la sua infondatezza in fatto e in diritto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
All'esito dell'udienza del 14.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa, rimessa al Collegio ex art. 352 c.p.c., è stata decisa nella camera di consiglio del 21.10.2025.
5. Con la prima censura, rubricata “Contraddittorietà e illogicità della motivazione - Errata ricostruzione dei fatti e errata interpretazione della normativa vigente”, la difesa dell'appellante si duole che il Tribunale, nella valutazione dei fatti, non abbia ravvisato la
“illegittimità della risoluzione dei contratti di leasing per revoca implicita e deroga ai principi di legge”. Par Deduce, nello specifico, che il signor consapevole del ritardo nei pagamenti, aveva immediatamente reso delle proprie difficoltà economiche e Controparte_2 dell'impossibilità di adempiere ai pagamenti concordati, inviando alla società diverse comunicazioni – non contestate – con le quali chiedeva una riformulazione delle condizioni contrattuali, a riprova “della volontà dello stesso di onorare tutti gli impegni contrattuali assunti”.
L'appellante ribadisce anche in questa sede che la comunicazione di del CP_1
Par 30.11.2023, con la quale la società “ha sollecitato il al pagamento dei canoni insoluti in un'unica soluzione e, in via del tutto eccezionale, manifestato la disponibilità anche ad accettare eventuali nuove proposte”, fosse da intendersi quale “implicita rinuncia alla comunicazione di risoluzione contrattuale che, pertanto, con l'invio della suddetta comunicazione ha perso ipso jure ogni efficacia e validità, o, quanto meno, ha creato tale Par legittima aspettativa nel sig. , inducendolo nel ritenere che fosse ormai superata”. Tant'è che quest'ultimo, in data 28.12.2023, aveva avanzato una nuova proposta transattiva, migliorativa delle precedenti, anch'essa respinta, al pari delle successive formulate “al fine di definire bonariamente la questione”.
pagina 4 di 10 Deduceva quindi l'illegittimità della risoluzione dei contratti, ritenendo “convintamente che la risoluzione dei contratti comunicat[a] con nota del 28.09.2023 sia stata revocata con la successiva comunicazione del 30.11.2023”.
5.1 In via subordinata, con la seconda censura, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza Par per avere il Tribunale omesso di valutare come di scarsa importanza l'inadempimento del ai sensi dell'art. 1455 c.c. e, di conseguenza, tale da non poter condurre alla risoluzione contrattuale definitiva.
In particolare, secondo la difesa dell'appellante, la gravità dell'inadempimento non va valutata
“sulla scorta di un giudizio a posteriori ovverosia considerando l'avvenuta comunicata risoluzione di diritto (a causa del mancato pagamento dei canoni mensili); ma, al contrario, Par tale gravità va valutata a priori, ovvero valutando il comportamento tenuto dal sig. in tutto il periodo”.
Inoltre, contrariamente a quanto ritenuto dal primo Giudice sulla base di “una scolastica analisi dei fatti”, “la considerazione della clausola risolutiva espressa, quale intangibile manifestazione dell'autonomia privata e, come tale, sottratta al controllo giudiziale sulla gravità ex art. 1455 cod. civ., fatta propria da una diffusa dottrina e dalla giurisprudenza di legittimità, contraddice il rifondato concetto di autonomia” che non è “un dogma” ma “un potere 'bilaterale' funzionale alla realizzazione degli interessi di entrambe le parti”. Secondo
l'appellante “ci troviamo di fronte ad un caso non tipizzato, ovverosia il caso in cui
l'utilizzatore, già prima di rendersi inadempiente, abbia informato correttamente la società di leasing, chiedendo una rimodulazione del piano di ammortamento, giustificata da una situazione temporanea di difficoltà economica”. La gravità dell'inadempimento, pertanto,
“deve essere valutata alla luce della funzione del contratto”, secondo un giudizio di equità e buona fede, che tenga conto dell'operazione negoziale complessiva.
6. L'appello è infondato in fatto e in diritto.
Correttamente il Tribunale ha ritenuto non sussistente alcuna concorde volontà delle parti finalizzata alla “reviviscenza” dei contratti di leasing.
A riprova e fondamento di tale statuizione giova ricostruire e analizzare le interlocuzioni inter partes, invocate dall'appellante a sostegno delle sue domande, dalle quali - tuttavia - emerge Par chiaramente che , una volta realizzatosi l'inadempimento del si è avvalsa CP_1 inequivocabilmente della clausola risolutiva espressa, sciogliendo così il vincolo contrattuale con l'appellante, senza mai esprimere, successivamente, una volontà contraria.
Procedendo in ordine cronologico, con la prima comunicazione del 30.04.2023 (doc. 1 fascicolo Par opponente) il tramite l'avv. LO, chiedeva ad “la sospensione CP_1 pagina 5 di 10 dell'addebito della sola quota capitale di ciascun canone di leasing per un periodo di 12 mesi, con la traslazione in avanti del piano di ammortamento per un periodo pari alla sospensione accordata e la regolare corresponsione della sola quota interessi alle scadenze originariamente pattuite”, ammettendo di essere in una situazione di difficoltà economica.
A tale comunicazione rispondeva la società di leasing con mail del 10.05.2023 (doc. 2 fascicolo opponente) nella quale, dopo aver esaminato la situazione patrimoniale della UL
Distribuzione e del Ria, titolare anche di un'omonima cooperativa in liquidazione, e dopo aver osservato come fosse “evidente che il cliente è in tensione finanziaria” e che occorresse “una illustrazione correlata di documenti e spiegazioni”, la società affermava che, “[f]intanto che la
Società Cooperativa non sia regolarmente chiusa NON è possibile eseguire NESSUNA
RISTRUTTURAZIONE o facilitazione di rata”; rilevava inoltre i canoni rimasti insoluti e così concludeva: “Attendiamo pagamento entro prossima settimana. (…) Al momento le rate SONO
E RESTANO IN REGOLARE DECORRENZA”.
Alla sopracitata e-mail rispondeva l'avv. LO con lettera del 29.05.2023 (doc. 3 fascicolo opponente) con la quale dichiarava che il suo assistito, “a sostanziale miglioramento della precedente richiesta di sospensione”, si rendeva disponibile “a corrispondere mensilmente a titolo di pagamento dei suddetti canoni mensili di leasing, la somma complessiva di € 1.500,00,
a fronte di quella inizialmente pattuita di complessivi € 3.955,20, rimodulando il piano di ammortamento. Sarà Ns. cura trasmetterVi, in caso di Vs. accoglimento, i bilanci definitivi Par dello stato patrimoniale ed i modelli unici disponibili relativi alla ditta del sig. ”.
In data 28.09.2023, , stante la persistente morosità nel pagamento dei canoni, CP_1 comunicava la volontà di risolvere i contratti ai sensi degli articoli 14 e 15 delle condizioni generali, intimando all'appellante di astenersi dall'utilizzare i beni oggetto di leasing e di restituirli, a sue cure e spese, presso i magazzini espressamente indicati (doc. 10 fascicolo di parte opposta).
Riscontrava tale comunicazione l'avv. LO, con nota del 14.10.2023 (doc. 4 fascicolo opponente), il quale ribadiva che “lo stato temporaneo di difficoltà economica in cui versa il prefato mio assistito (…) era stato per tempo comunicato alla Vs. società” tant'è che, già prima della scadenza dei canoni mensili relativi al mese di maggio 2023, aveva chiesto la sospensione dell'addebito della sola quota capitale per un periodo di 12 mesi, richiesta non valutata Par positivamente. Ribadiva comunque la volontà del sig. di onorare gli impegni assunti, formulando una nuova proposta di risanamento della sua posizione e denunciando l'inadempimento contrattuale della ditta fornitrice della piattaforma aerea cingolata “e, di conseguenza, della vs. Società”, per il mancato rilascio, più volte sollecitato, delle dichiarazioni pagina 6 di 10 Par di conformità CE relativa all'argano e al gancio, manifestando in ogni caso l'intenzione del
“a non risolvere il contratto n. 1158918” e a onorare gli impegni contrattuali mediante ripresa regolare del pagamento dei canoni mensili.
Tale nota veniva riscontrata dall'avv. de Crescenzo, nell'interesse di , con e-mail CP_1 del 30.11.2023 (doc. 5 fascicolo opponente) nella quale scriveva: “La mia Assistita non ha ritenuto meritevole di accoglimento la proposta formulata per i contratti n. 1158918 e
1160018”.
Precisava che il fornitore, per quanto riguarda la dichiarazione di conformità CE dell'argano e del gancio, aveva riferito che gli stessi non avevano una propria dichiarazione di conformità in quanto ricompresi in quella relativa alla piattaforma aerea, già in possesso di
[...]
. Parte_2
Sollecitava infine il pagamento, in un'unica soluzione, dei canoni scaduti e rimasti insoluti e dichiarava che la società “in via del tutto eccezionale [era] disponibile a valutare eventuali nuove proposte” che dovevano in ogni caso prevedere il versamento di un acconto di €
15.000,00, il saldo dei canoni scaduti in un massimo di sei rate mensili e la ripresa regolare del pagamento dei canoni previsti nei contratti, a partire dal canone di gennaio 2024.
Precisava che, “per quanto ovvio […] la eventuale nuova proposta, anche se formulata nei termini anzidetti, dovrà essere deliberata dalla Direzione della che sarà libera CP_1 di accettarla ovvero di rifiutarla secondo il proprio libero apprezzamento” e concludeva aggiungendo che: “La presente non riveste alcun carattere novativo e nulla ricevendo entro il
10/12 p.v. la si riterrà libera di agire nelle sedi che riterrà opportune a tutela dei CP_1 propri interessi”.
Parte appellante riscontrava tale mail in data 28.12.2023 (doc. 6 fascicolo opponente) formulando una nuova proposta transattiva che l'avv. de Crescenzo riscontrava il 4.01.2024
(doc. 7) nei seguenti termini: “Venendo alla proposta formulata per i contratti n. 1158918/1 e
1160018/1 Le comunico che la stessa non può trovare accoglimento in quanto tutti e tre i contratti di leasing, e quindi anche il contratto n. 1158913/1, sono stati risolti, a causa dell'inadempimento della ditta , in data 28/9/2023 e non possono essere Parte_2 ripristinati”.
Venivano parimenti giudicate negativamente dalla società di leasing in data 5.02.2024 (doc. 9 fascicolo opponente) le ennesime proposte formulate dall'appellante con lettera del 15.01.2024, Par in cui veniva ribadita “la manifestata volontà del sig. di onorare gli impegni contrattuali” sostenendo nuovamente “che il ritardo nei pagamenti è stato dovuto ad una momentanea difficoltà economica” (doc. 8 fascicolo opponente).
pagina 7 di 10 6.1 Così ricostruita analiticamente l'interlocuzione intervenuta fra le parti, risulta evidente e provato in via documentale che la volontà di sia sempre e solo stata quella di CP_1 avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art 14 delle clausole generali e, quindi, di Par risolvere i rapporti contrattuali instaurati con il pacificamente inadempiente, così come comunicato allo stesso in data 28.9.2023.
Infatti, in alcuna delle comunicazioni sopra riportate è ravvisabile un'espressa ed inequivoca volontà della società di dar vita a un nuovo rapporto e, men che meno, di mantenere quelli in atto, già dichiarati risolti.
Nello specifico, anche la comunicazione del 30.11.2023, ritenuta in tal senso dirimente dall'appellante, non evidenzia alcuna volontà di proseguire il rapporto, essendo stata al contrario formulata “in via del tutto eccezionale” la mera disponibilità di a CP_1 valutare eventuale nuova proposta, ove rispondente alle imprescindibili condizioni dalla stessa indicate, da sottoporre comunque alla preventiva delibera dell'organo amministrativo.
Non emerge quindi in alcun modo la volontà della società di “revocare” la precedente comunicazione.
6.2 Giova inoltre rilevare, come correttamente osservato dal Tribunale, che, anche qualora fosse emersa la asserita volontà di di rinunciare agli effetti risolutivi, questo le sarebbe CP_1 stato comunque precluso, posto il consolidato orientamento della Suprema Corte che, a partire dall'arresto delle Sezioni Unite n. 553/2009, esclude la disponibilità dell'intervenuto effetto risolutivo, anche a tutela del legittimo affidamento della parte inadempiente, fissando il seguente principio di diritto: “La rinuncia all'effetto risolutorio da parte del contraente non inadempiente non può ritenersi in alcun modo ammissibile, trattandosi di effetto sottratto, per evidente voluntas legis, alla libera disponibilità del contraente stesso”.
Tale indirizzo è stato da ultimo ribadito nell'ordinanza della Suprema Corte n. 25128/2024, secondo la quale “Se 'il contratto è risolto' creditore e debitore sono ormai liberati dalle rispettive obbligazioni (salvo quelle restitutorie), e l'effetto risolutivo, destinato a prodursi automaticamente, cristallizza un inadempimento e le sue conseguenze in iure impedendo ogni ulteriore attività di disposizione dell'effetto stesso”; ciò allo scopo di realizzare “un irrinunciabile bilanciamento tanto dei contrapposti interessi negoziali - ivi compreso quello dell'inadempiente che non può indefinitamente restare esposto all'arbitrio della controparte - quanto di quelli, più generali, al rapido e non più discutibile rientro nel circolo economico di quei beni coinvolti nella singola, patologica vicenda contrattuale” (in senso conforme Cass. n.
7313/2017).
pagina 8 di 10 7. Il rigetto della prima censura esonera la Corte dall'esaminare la seconda doglianza dell'appellante, formulata in via subordinata, posto che, in assenza di qualsivoglia domanda riconvenzionale o eccezione di inadempimento svolta in giudizio dall'opponente, la pattuizione di una clausola risolutiva espressa esclude che la gravità dell'inadempimento possa essere valutata dal giudice nei casi già previsti dalle parti, e ciò proprio in ragione della funzione stessa di tale clausola che è quella di sottrarre al giudice la valutazione della gravità dell'inadempimento, configurandosi una preventiva valutazione della stessa rimessa direttamente alle parti (Cass. n. 29301/2019).
8. Al rigetto dell'appello segue, in base al principio di soccombenza, la condanna di Parte_1 al pagamento delle spese del grado, liquidate in dispositivo come da nota spese depositata in atti dalla difesa dell'appellata, conforme ai parametri medi (per le fasi di studio, introduttiva e decisionale) previsti dal D.M. n.147/22, avuto riguardo al valore della controversia (scaglione da € 26.000,00 a € 52.000,00).
Sussistono infine i presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 DPR 30 maggio 2002, n.
115 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, in proprio e quale titolare della ditta individuale , avverso la Pt_1 Parte_2 sentenza del Tribunale di Milano n. 10608/2024 pubblicata il 9/12/2024, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna al rimborso in favore di delle spese del grado che Parte_1 Controparte_1 liquida in complessivi € 6.946,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e
C.P.A. come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13
c. 1 quater.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 21.10.2025.
Il Presidente estensore dott.ssa Laura Sara Tragni
pagina 9 di 10 Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria CP_3
AU
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile
nelle persone dei magistrati: dott.ssa Laura Sara Tragni Presidente est. dott.ssa Maria Grazia Federici Consigliere dott.ssa Elena Mara Grazioli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. sopra riportato, promossa in grado d'appello con atto di citazione notificato a mezzo PEC l'8.01.2025 da
(C.F. ), in proprio e quale titolare della ditta individuale Parte_1 C.F._1
(P.IVA , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_2 P.IVA_1
NI LO del Foro di Lecce, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Tuglie (LE), Via Petruzzi n.5
Appellante contro
(C.F. ) rappresentata e difesa dagli Avv. Enrico de Controparte_1 P.IVA_2 Crescenzo del Foro di Milano e Francesco de Crescenzo del Foro di Roma, elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'avv. Enrico de Crescenzo in Milano, via Olmetto n.3
Appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 10608/2024 del Tribunale di Milano pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c. il 9/12/2024
CONCLUSIONI: Per e : Parte_1 Parte_2
“In via principale: riformare la sentenza n. 10608 emessa dal Giud. Anna Giorgia Carbone del Tribunale di Milano, pubblicata il 09.12.2024 nel procedimento RG 16565/2024 e quindi
pagina 1 di 10
1. nel merito, accertare e dichiarare che la risoluzione dei contratti di leasing nn. 1158918 e 1160018 da parte di è da intendersi revocata per facta concludentia e, Controparte_1 pertanto, priva di effetto per le motivazioni esposte nell'atto introduttivo e per quanto emerso in corso di giudizio e per l'effetto dichiarare che gli stessi non siano risolti per inadempimento;
2. In subordine, accertare e dichiarare che l'inadempimento del sig. nei confronti Parte_1 di ha scarsa importanza ex art. 1455 cc per la ragioni esposte in narrativa Controparte_1
e, per l'effetto, dichiarare che i contratti di leasing nn. nn. 1158918 e 1160018 non possono essere risolti per grave inadempimento;
3. per l'effetto revocare e dichiarare nullo e/o illegittimo e/o improduttivo di effetti il decreto ingiuntivo opposto nei confronti dell'odierno appellante per i profili tutti innanzi dedotti;
4. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, oltre a IVA e CPA come per legge”.
Per Controparte_1
“Piaccia all'Ill.ma Corte adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- Nel merito: dichiarare l'appello inammissibile per le ragioni esposte in comparsa di costituzione e risposta e comunque in subordine rigettare integralmente il proposto appello in quanto infondato in fatto ed in diritto, confermando la sentenza di primo grado. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato , in proprio e in qualità di titolare della Parte_1 ditta individuale , proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_2
3559/2024, emesso in data 11.03.2024 dal Tribunale di Milano, con il quale gli veniva ingiunta la restituzione dei beni mobili ivi indicati (mini escavatore Sunward completo di 3 benne, martello idraulico demolitore Sunward, coppia di rampe CLM definitive, autocarro Mercedes modello New Sprinter 416 CDI completo di accessori, cassone ribaltabile trilaterale “Solleva”
L. 3100, gru Hydraulic Crane 38, impianto PLE e altri accessori), allo stesso consegnati da in forza dei contratti di leasing n.1158918 e n. 1160018, ad oggi non ancora Controparte_1 restituiti, come da verbali di consegna negativi in data 4.2.2025 e 24.3.2025.
Nello specifico, deduceva l'illegittimità della risoluzione dei sopracitati contratti intervenuta con la comunicazione del 28.09.2023, mediante la quale aveva dichiarato Controparte_1 di avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 14 delle condizioni generali dei contratti, per mancato pagamento dei canoni mensili (pari -a quella data- ad € 11.760,45, Iva inclusa), con conseguente richiesta di restituzione dei beni consegnati ex art. 15.3 condizioni cit.
L'opponente, tuttavia, sosteneva che il comportamento successivamente tenuto dalla concedente fosse stato tale da configurare una revoca implicita della comunicata risoluzione o,
“quantomeno, da generare nell'utilizzatore tale legittimo convincimento” o, “in subordine, pagina 2 di 10 nella degradata ipotesi in cui il comportamento dell'utilizzatore sia stato tale da farlo rientrare nell'alveo dell'inadempimento contrattuale di scarsa importanza che ne impedirebbe ex lege la risoluzione”.
2. Si costituiva ritualmente in giudizio l'opposta . contestando CP_1 CP_1 integralmente le argomentazioni di controparte e concludendo per il rigetto dell'opposizione.
3. Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza del 3.12.2024, il Giudice tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
Con sentenza n. 10608/2024 il Tribunale rigettava l'opposizione, confermava il decreto ingiuntivo n. 3559/2024, dichiarandolo definitivamente esecutivo, e condannava l'opponente alla rifusione delle spese di lite. Par In particolare il Tribunale, preso atto che l'inadempimento del non era oggetto di contestazione e che l'opponente aveva dedotto di avere più volte proposto, senza esito, ad
[...]
una rimodulazione dei propri obblighi contrattuali, avviando con la stessa CP_1 interlocuzioni già prima di sospendere i pagamenti concordati, escludeva che la comunicazione di del 30.11.2023 potesse essere qualificata come “revoca” della precedente CP_1 manifestazione di volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, con conseguente
“reviviscenza” dei negozi, come invece sostenuto dall'opponente.
In diritto il Tribunale, circa la rinunciabilità o meno dell'effetto risolutivo, riteneva di condividere l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 393/1999
[rectius n. 553/2009], da ultimo ribadito da Cass. n. 25128/2024) ai sensi del quale l'effetto risolutivo, destinato a prodursi automaticamente ex art. 1456 c.c., deve reputarsi sottratto alla libera disponibilità della parte, anche a garanzia dell'inadempiente, che - diversamente - resterebbe esposto all'arbitrio della controparte.
Il Tribunale, applicando tali principi, affermava che dagli atti di causa, a fronte della chiara volontà di di ritenere i contratti risolti, non emergeva la comune volontà delle CP_1 parti di far rivivere tali contratti in quanto, con la comunicazione del 30.11.2023, CP_1 si era resa unicamente disponibile, in via del tutto eccezionale e a ben precise condizioni, a valutare una nuova proposta contrattuale di , da sottoporre in ogni caso Parte_2
Par alla Direzione della società. Dal canto suo, aveva formulato, a termine scaduto, una nuova offerta non rispondente tuttavia alle richieste della concedente che, pertanto, l'aveva respinta.
Riteneva, infine, assorbite le ulteriori considerazioni dell'opponente circa la valutazione della gravità dell'inadempimento ai sensi dell'art. 1455 c.c., resa irrilevante dall'accertamento dell'efficacia della clausola risolutiva espressa che consente alle parti, nell'ambito della loro pagina 3 di 10 autonomia negoziale, di valutare la gravità dell'inadempimento al momento della pattuizione della clausola stessa.
4. Avverso detta sentenza in proprio e quale titolare della ditta individuale Parte_1 [...]
, ha proposto appello, formulando due motivi di censura e chiedendo l'integrale Parte_2 riforma della sentenza.
Si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità dell'impugnazione, Controparte_1 stante la “mera riproposizione di doglianze che il primo Giudice ha già motivatamente disatteso”, e chiedendo in ogni caso il suo rigetto, stante la sua infondatezza in fatto e in diritto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
All'esito dell'udienza del 14.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa, rimessa al Collegio ex art. 352 c.p.c., è stata decisa nella camera di consiglio del 21.10.2025.
5. Con la prima censura, rubricata “Contraddittorietà e illogicità della motivazione - Errata ricostruzione dei fatti e errata interpretazione della normativa vigente”, la difesa dell'appellante si duole che il Tribunale, nella valutazione dei fatti, non abbia ravvisato la
“illegittimità della risoluzione dei contratti di leasing per revoca implicita e deroga ai principi di legge”. Par Deduce, nello specifico, che il signor consapevole del ritardo nei pagamenti, aveva immediatamente reso delle proprie difficoltà economiche e Controparte_2 dell'impossibilità di adempiere ai pagamenti concordati, inviando alla società diverse comunicazioni – non contestate – con le quali chiedeva una riformulazione delle condizioni contrattuali, a riprova “della volontà dello stesso di onorare tutti gli impegni contrattuali assunti”.
L'appellante ribadisce anche in questa sede che la comunicazione di del CP_1
Par 30.11.2023, con la quale la società “ha sollecitato il al pagamento dei canoni insoluti in un'unica soluzione e, in via del tutto eccezionale, manifestato la disponibilità anche ad accettare eventuali nuove proposte”, fosse da intendersi quale “implicita rinuncia alla comunicazione di risoluzione contrattuale che, pertanto, con l'invio della suddetta comunicazione ha perso ipso jure ogni efficacia e validità, o, quanto meno, ha creato tale Par legittima aspettativa nel sig. , inducendolo nel ritenere che fosse ormai superata”. Tant'è che quest'ultimo, in data 28.12.2023, aveva avanzato una nuova proposta transattiva, migliorativa delle precedenti, anch'essa respinta, al pari delle successive formulate “al fine di definire bonariamente la questione”.
pagina 4 di 10 Deduceva quindi l'illegittimità della risoluzione dei contratti, ritenendo “convintamente che la risoluzione dei contratti comunicat[a] con nota del 28.09.2023 sia stata revocata con la successiva comunicazione del 30.11.2023”.
5.1 In via subordinata, con la seconda censura, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza Par per avere il Tribunale omesso di valutare come di scarsa importanza l'inadempimento del ai sensi dell'art. 1455 c.c. e, di conseguenza, tale da non poter condurre alla risoluzione contrattuale definitiva.
In particolare, secondo la difesa dell'appellante, la gravità dell'inadempimento non va valutata
“sulla scorta di un giudizio a posteriori ovverosia considerando l'avvenuta comunicata risoluzione di diritto (a causa del mancato pagamento dei canoni mensili); ma, al contrario, Par tale gravità va valutata a priori, ovvero valutando il comportamento tenuto dal sig. in tutto il periodo”.
Inoltre, contrariamente a quanto ritenuto dal primo Giudice sulla base di “una scolastica analisi dei fatti”, “la considerazione della clausola risolutiva espressa, quale intangibile manifestazione dell'autonomia privata e, come tale, sottratta al controllo giudiziale sulla gravità ex art. 1455 cod. civ., fatta propria da una diffusa dottrina e dalla giurisprudenza di legittimità, contraddice il rifondato concetto di autonomia” che non è “un dogma” ma “un potere 'bilaterale' funzionale alla realizzazione degli interessi di entrambe le parti”. Secondo
l'appellante “ci troviamo di fronte ad un caso non tipizzato, ovverosia il caso in cui
l'utilizzatore, già prima di rendersi inadempiente, abbia informato correttamente la società di leasing, chiedendo una rimodulazione del piano di ammortamento, giustificata da una situazione temporanea di difficoltà economica”. La gravità dell'inadempimento, pertanto,
“deve essere valutata alla luce della funzione del contratto”, secondo un giudizio di equità e buona fede, che tenga conto dell'operazione negoziale complessiva.
6. L'appello è infondato in fatto e in diritto.
Correttamente il Tribunale ha ritenuto non sussistente alcuna concorde volontà delle parti finalizzata alla “reviviscenza” dei contratti di leasing.
A riprova e fondamento di tale statuizione giova ricostruire e analizzare le interlocuzioni inter partes, invocate dall'appellante a sostegno delle sue domande, dalle quali - tuttavia - emerge Par chiaramente che , una volta realizzatosi l'inadempimento del si è avvalsa CP_1 inequivocabilmente della clausola risolutiva espressa, sciogliendo così il vincolo contrattuale con l'appellante, senza mai esprimere, successivamente, una volontà contraria.
Procedendo in ordine cronologico, con la prima comunicazione del 30.04.2023 (doc. 1 fascicolo Par opponente) il tramite l'avv. LO, chiedeva ad “la sospensione CP_1 pagina 5 di 10 dell'addebito della sola quota capitale di ciascun canone di leasing per un periodo di 12 mesi, con la traslazione in avanti del piano di ammortamento per un periodo pari alla sospensione accordata e la regolare corresponsione della sola quota interessi alle scadenze originariamente pattuite”, ammettendo di essere in una situazione di difficoltà economica.
A tale comunicazione rispondeva la società di leasing con mail del 10.05.2023 (doc. 2 fascicolo opponente) nella quale, dopo aver esaminato la situazione patrimoniale della UL
Distribuzione e del Ria, titolare anche di un'omonima cooperativa in liquidazione, e dopo aver osservato come fosse “evidente che il cliente è in tensione finanziaria” e che occorresse “una illustrazione correlata di documenti e spiegazioni”, la società affermava che, “[f]intanto che la
Società Cooperativa non sia regolarmente chiusa NON è possibile eseguire NESSUNA
RISTRUTTURAZIONE o facilitazione di rata”; rilevava inoltre i canoni rimasti insoluti e così concludeva: “Attendiamo pagamento entro prossima settimana. (…) Al momento le rate SONO
E RESTANO IN REGOLARE DECORRENZA”.
Alla sopracitata e-mail rispondeva l'avv. LO con lettera del 29.05.2023 (doc. 3 fascicolo opponente) con la quale dichiarava che il suo assistito, “a sostanziale miglioramento della precedente richiesta di sospensione”, si rendeva disponibile “a corrispondere mensilmente a titolo di pagamento dei suddetti canoni mensili di leasing, la somma complessiva di € 1.500,00,
a fronte di quella inizialmente pattuita di complessivi € 3.955,20, rimodulando il piano di ammortamento. Sarà Ns. cura trasmetterVi, in caso di Vs. accoglimento, i bilanci definitivi Par dello stato patrimoniale ed i modelli unici disponibili relativi alla ditta del sig. ”.
In data 28.09.2023, , stante la persistente morosità nel pagamento dei canoni, CP_1 comunicava la volontà di risolvere i contratti ai sensi degli articoli 14 e 15 delle condizioni generali, intimando all'appellante di astenersi dall'utilizzare i beni oggetto di leasing e di restituirli, a sue cure e spese, presso i magazzini espressamente indicati (doc. 10 fascicolo di parte opposta).
Riscontrava tale comunicazione l'avv. LO, con nota del 14.10.2023 (doc. 4 fascicolo opponente), il quale ribadiva che “lo stato temporaneo di difficoltà economica in cui versa il prefato mio assistito (…) era stato per tempo comunicato alla Vs. società” tant'è che, già prima della scadenza dei canoni mensili relativi al mese di maggio 2023, aveva chiesto la sospensione dell'addebito della sola quota capitale per un periodo di 12 mesi, richiesta non valutata Par positivamente. Ribadiva comunque la volontà del sig. di onorare gli impegni assunti, formulando una nuova proposta di risanamento della sua posizione e denunciando l'inadempimento contrattuale della ditta fornitrice della piattaforma aerea cingolata “e, di conseguenza, della vs. Società”, per il mancato rilascio, più volte sollecitato, delle dichiarazioni pagina 6 di 10 Par di conformità CE relativa all'argano e al gancio, manifestando in ogni caso l'intenzione del
“a non risolvere il contratto n. 1158918” e a onorare gli impegni contrattuali mediante ripresa regolare del pagamento dei canoni mensili.
Tale nota veniva riscontrata dall'avv. de Crescenzo, nell'interesse di , con e-mail CP_1 del 30.11.2023 (doc. 5 fascicolo opponente) nella quale scriveva: “La mia Assistita non ha ritenuto meritevole di accoglimento la proposta formulata per i contratti n. 1158918 e
1160018”.
Precisava che il fornitore, per quanto riguarda la dichiarazione di conformità CE dell'argano e del gancio, aveva riferito che gli stessi non avevano una propria dichiarazione di conformità in quanto ricompresi in quella relativa alla piattaforma aerea, già in possesso di
[...]
. Parte_2
Sollecitava infine il pagamento, in un'unica soluzione, dei canoni scaduti e rimasti insoluti e dichiarava che la società “in via del tutto eccezionale [era] disponibile a valutare eventuali nuove proposte” che dovevano in ogni caso prevedere il versamento di un acconto di €
15.000,00, il saldo dei canoni scaduti in un massimo di sei rate mensili e la ripresa regolare del pagamento dei canoni previsti nei contratti, a partire dal canone di gennaio 2024.
Precisava che, “per quanto ovvio […] la eventuale nuova proposta, anche se formulata nei termini anzidetti, dovrà essere deliberata dalla Direzione della che sarà libera CP_1 di accettarla ovvero di rifiutarla secondo il proprio libero apprezzamento” e concludeva aggiungendo che: “La presente non riveste alcun carattere novativo e nulla ricevendo entro il
10/12 p.v. la si riterrà libera di agire nelle sedi che riterrà opportune a tutela dei CP_1 propri interessi”.
Parte appellante riscontrava tale mail in data 28.12.2023 (doc. 6 fascicolo opponente) formulando una nuova proposta transattiva che l'avv. de Crescenzo riscontrava il 4.01.2024
(doc. 7) nei seguenti termini: “Venendo alla proposta formulata per i contratti n. 1158918/1 e
1160018/1 Le comunico che la stessa non può trovare accoglimento in quanto tutti e tre i contratti di leasing, e quindi anche il contratto n. 1158913/1, sono stati risolti, a causa dell'inadempimento della ditta , in data 28/9/2023 e non possono essere Parte_2 ripristinati”.
Venivano parimenti giudicate negativamente dalla società di leasing in data 5.02.2024 (doc. 9 fascicolo opponente) le ennesime proposte formulate dall'appellante con lettera del 15.01.2024, Par in cui veniva ribadita “la manifestata volontà del sig. di onorare gli impegni contrattuali” sostenendo nuovamente “che il ritardo nei pagamenti è stato dovuto ad una momentanea difficoltà economica” (doc. 8 fascicolo opponente).
pagina 7 di 10 6.1 Così ricostruita analiticamente l'interlocuzione intervenuta fra le parti, risulta evidente e provato in via documentale che la volontà di sia sempre e solo stata quella di CP_1 avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art 14 delle clausole generali e, quindi, di Par risolvere i rapporti contrattuali instaurati con il pacificamente inadempiente, così come comunicato allo stesso in data 28.9.2023.
Infatti, in alcuna delle comunicazioni sopra riportate è ravvisabile un'espressa ed inequivoca volontà della società di dar vita a un nuovo rapporto e, men che meno, di mantenere quelli in atto, già dichiarati risolti.
Nello specifico, anche la comunicazione del 30.11.2023, ritenuta in tal senso dirimente dall'appellante, non evidenzia alcuna volontà di proseguire il rapporto, essendo stata al contrario formulata “in via del tutto eccezionale” la mera disponibilità di a CP_1 valutare eventuale nuova proposta, ove rispondente alle imprescindibili condizioni dalla stessa indicate, da sottoporre comunque alla preventiva delibera dell'organo amministrativo.
Non emerge quindi in alcun modo la volontà della società di “revocare” la precedente comunicazione.
6.2 Giova inoltre rilevare, come correttamente osservato dal Tribunale, che, anche qualora fosse emersa la asserita volontà di di rinunciare agli effetti risolutivi, questo le sarebbe CP_1 stato comunque precluso, posto il consolidato orientamento della Suprema Corte che, a partire dall'arresto delle Sezioni Unite n. 553/2009, esclude la disponibilità dell'intervenuto effetto risolutivo, anche a tutela del legittimo affidamento della parte inadempiente, fissando il seguente principio di diritto: “La rinuncia all'effetto risolutorio da parte del contraente non inadempiente non può ritenersi in alcun modo ammissibile, trattandosi di effetto sottratto, per evidente voluntas legis, alla libera disponibilità del contraente stesso”.
Tale indirizzo è stato da ultimo ribadito nell'ordinanza della Suprema Corte n. 25128/2024, secondo la quale “Se 'il contratto è risolto' creditore e debitore sono ormai liberati dalle rispettive obbligazioni (salvo quelle restitutorie), e l'effetto risolutivo, destinato a prodursi automaticamente, cristallizza un inadempimento e le sue conseguenze in iure impedendo ogni ulteriore attività di disposizione dell'effetto stesso”; ciò allo scopo di realizzare “un irrinunciabile bilanciamento tanto dei contrapposti interessi negoziali - ivi compreso quello dell'inadempiente che non può indefinitamente restare esposto all'arbitrio della controparte - quanto di quelli, più generali, al rapido e non più discutibile rientro nel circolo economico di quei beni coinvolti nella singola, patologica vicenda contrattuale” (in senso conforme Cass. n.
7313/2017).
pagina 8 di 10 7. Il rigetto della prima censura esonera la Corte dall'esaminare la seconda doglianza dell'appellante, formulata in via subordinata, posto che, in assenza di qualsivoglia domanda riconvenzionale o eccezione di inadempimento svolta in giudizio dall'opponente, la pattuizione di una clausola risolutiva espressa esclude che la gravità dell'inadempimento possa essere valutata dal giudice nei casi già previsti dalle parti, e ciò proprio in ragione della funzione stessa di tale clausola che è quella di sottrarre al giudice la valutazione della gravità dell'inadempimento, configurandosi una preventiva valutazione della stessa rimessa direttamente alle parti (Cass. n. 29301/2019).
8. Al rigetto dell'appello segue, in base al principio di soccombenza, la condanna di Parte_1 al pagamento delle spese del grado, liquidate in dispositivo come da nota spese depositata in atti dalla difesa dell'appellata, conforme ai parametri medi (per le fasi di studio, introduttiva e decisionale) previsti dal D.M. n.147/22, avuto riguardo al valore della controversia (scaglione da € 26.000,00 a € 52.000,00).
Sussistono infine i presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 DPR 30 maggio 2002, n.
115 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, in proprio e quale titolare della ditta individuale , avverso la Pt_1 Parte_2 sentenza del Tribunale di Milano n. 10608/2024 pubblicata il 9/12/2024, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna al rimborso in favore di delle spese del grado che Parte_1 Controparte_1 liquida in complessivi € 6.946,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e
C.P.A. come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13
c. 1 quater.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 21.10.2025.
Il Presidente estensore dott.ssa Laura Sara Tragni
pagina 9 di 10 Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria CP_3
AU
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