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Ordinanza 18 marzo 2025
Ordinanza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, ordinanza 18/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 887 /2025
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Volontaria CIVILE
Il Giudice, visto il ricorso di Parte_1
(P.IVA ), rappresentata e difesa dall'Avv. Elena Beconi;
[...] P.IVA_1
vista la memoria di replica della Conservatrice del Registro delle Imprese della Toscana Nord-
Ovest dr. e le controrepliche di parte ricorrente, osserva: Persona_1
in persona di , già liquidatore della stessa, Parte_1 Controparte_1
chiede ai sensi dell'art. 2191 c.c. a questo giudice del registro delle imprese presso il Tribunale di
Lucca di ordinare al registro delle imprese della Toscana Nord-Ovest la retrodatazione al 7/12/2023 della cancellazione della cancellazione della suindicata società.
La cancellazione venne effettuata all'esito di un procedimento avviato d'ufficio nell'anno 2023 e conclusosi con l'iscrizione, formalizzata in data 7/12/2023 con determinazione del Conservatore n.
62 del 29/8/2023, della cancellazione massiva di alcune società di capitali, tra cui la società
[...]
per le quali era stata accertata la sussistenza delle circostanze di cui Parte_1 all'art. 2490, c. 6 c.c.
Contro tale provvedimento, il ricorrente presentava al Conservatore in data 16/2/2024, istanza per la revoca della cancellazione, e l'istanza veniva ritenuta fondata ed accolta con atto del Conservatore
n. 9 dell'8/3/2024, iscritto nel registro delle imprese in data 15/3/2024; la società mantenne di conseguenza il numero di iscrizione REA MS-116647 già a suo tempo assegnato.
In questa sede la ricorrente chiede al Giudicante che venga disposta la cancellazione dell'iscrizione a cancellazione del 07.12.2023 presso il registro delle imprese della Toscana Nord Ovest della
[...]
con effetto ex tunc. Parte_1
L'istanza non può essere accolta, ed il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto come sopra esposto attualmente la società è iscritta nel registro delle imprese, e non vi è pertanto alcun provvedimento di cancellazione da cancellare.
Il ricorso si basa sull'erronea convinzione, o forse sul timore, che la reiscrizione del 15-3-2024 abbia avuto effetti ex nunc. In realtà la reiscrizione d'ufficio ha fatto venir meno, con effetto ex tunc, ogni effetto della precedente cancellazione d'ufficio, effettuata per errore, ripristinando ad ogni effetto lo stato precedente, per cui tale timore è palesemente infondato.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Lucca 17/03/2025
Il Giudice
Giacomo Lucente
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Volontaria CIVILE
Il Giudice, visto il ricorso di Parte_1
(P.IVA ), rappresentata e difesa dall'Avv. Elena Beconi;
[...] P.IVA_1
vista la memoria di replica della Conservatrice del Registro delle Imprese della Toscana Nord-
Ovest dr. e le controrepliche di parte ricorrente, osserva: Persona_1
in persona di , già liquidatore della stessa, Parte_1 Controparte_1
chiede ai sensi dell'art. 2191 c.c. a questo giudice del registro delle imprese presso il Tribunale di
Lucca di ordinare al registro delle imprese della Toscana Nord-Ovest la retrodatazione al 7/12/2023 della cancellazione della cancellazione della suindicata società.
La cancellazione venne effettuata all'esito di un procedimento avviato d'ufficio nell'anno 2023 e conclusosi con l'iscrizione, formalizzata in data 7/12/2023 con determinazione del Conservatore n.
62 del 29/8/2023, della cancellazione massiva di alcune società di capitali, tra cui la società
[...]
per le quali era stata accertata la sussistenza delle circostanze di cui Parte_1 all'art. 2490, c. 6 c.c.
Contro tale provvedimento, il ricorrente presentava al Conservatore in data 16/2/2024, istanza per la revoca della cancellazione, e l'istanza veniva ritenuta fondata ed accolta con atto del Conservatore
n. 9 dell'8/3/2024, iscritto nel registro delle imprese in data 15/3/2024; la società mantenne di conseguenza il numero di iscrizione REA MS-116647 già a suo tempo assegnato.
In questa sede la ricorrente chiede al Giudicante che venga disposta la cancellazione dell'iscrizione a cancellazione del 07.12.2023 presso il registro delle imprese della Toscana Nord Ovest della
[...]
con effetto ex tunc. Parte_1
L'istanza non può essere accolta, ed il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto come sopra esposto attualmente la società è iscritta nel registro delle imprese, e non vi è pertanto alcun provvedimento di cancellazione da cancellare.
Il ricorso si basa sull'erronea convinzione, o forse sul timore, che la reiscrizione del 15-3-2024 abbia avuto effetti ex nunc. In realtà la reiscrizione d'ufficio ha fatto venir meno, con effetto ex tunc, ogni effetto della precedente cancellazione d'ufficio, effettuata per errore, ripristinando ad ogni effetto lo stato precedente, per cui tale timore è palesemente infondato.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Lucca 17/03/2025
Il Giudice
Giacomo Lucente