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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 17/06/2025, n. 843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 843 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c. e dall'art. 35 del D. Lgs. n.
149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 152/2022 R.A.C.L., promossa da
, elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Cinzia Parte_1
Moi e dell'avv. Salvatore Moi, che la rappresentano e difendono per procura speciale agli atti del fascicolo telematico, ricorrente contro
in persona legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'avv. Gabriele Melis che la rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo telematico, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. con ricorso depositato in data 24 gennaio 2022, ha convenuto in giudizio Parte_1
esponendo: Controparte_1
- di avere lavorato alle dipendenze della società convenuta, senza soluzione di continuità, dal 9 aprile 2018 al 30 giugno 2021, con orario articolato dalle ore 8:00 alle ore 15:30 dal lunedì al venerdì, svolgendo mansioni di impiegata addetta alla fatturazione, con inquadramento corrispondente al III livello del CCNL Commercio Terziario Confcommercio;
- che il rapporto di lavoro è stato formalizzato solo in data 1° maggio 2018, mediante contratto a tempo determinato con scadenza al 31 marzo 2019, nel quale risultava formalmente indicata la mansione di manovale agricolo, con inquadramento nel livello I CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti;
- che tale contratto è stato prorogato sino al 30 marzo 2020, con mantenimento della medesima qualifica formale, ancorché le attività effettivamente svolte fossero riconducibili a compiti di natura impiegatizia amministrativa;
pagina 1 di 16 - che, dal 31 marzo al 3 aprile 2020, la ricorrente ha continuato a svolgere la propria attività lavorativa in modalità di telelavoro, in assenza di copertura assicurativa, fino alla sottoscrizione, in data 6 aprile 2020, di un nuovo contratto a termine, con scadenza al 30 giugno 2020, successivamente prorogato al 30 giugno 2021, nel quale era riportata la qualifica di “addetta alla segreteria”, con inquadramento al V livello del CCNL Commercio Terziario Confcommercio;
- che, a decorrere dal 12 marzo 2020 e fino alla cessazione del rapporto, l'attività lavorativa è stata prestata in modalità di telelavoro;
- che, per l'intera durata del rapporto, la ricorrente ha svolto in concreto mansioni di impiegata amministrativa, occupandosi, tra l'altro: dell'elaborazione, emissione e archiviazione delle fatture e note contabili attraverso il software gestionale “Golden”; della gestione autonoma delle operazioni di fatturazione per clienti esteri, in particolare tramite la piattaforma telematica
Basware.com; dell'organizzazione amministrativa delle assemblee societarie, curando la redazione e trasmissione delle convocazioni e la predisposizione dei verbali;
della valorizzazione delle fatture fornitori e dell'allineamento tra le giacenze di magazzino e la contabilità interna, anche mediante operazioni manuali di storno e controllo;
- che i contratti a termine sottoscritti sarebbero meramente simulati, dissimulando in realtà un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in ragione della natura stabile, continuativa e strutturata dell'attività prestata e della sua durata ultratriennale;
- che, con lettera raccomandata a.r. in data 28 luglio 2021, ricevuta dalla resistente il 27 agosto
2021, la ricorrente ha impugnato i contratti a termine per simulazione, eccependo la loro nullità e contestando, altresì, l'illegittimità del licenziamento di fatto derivato dalla mancata rinnovazione del contratto in scadenza il 30 giugno 2021;
- che tale cessazione del rapporto sarebbe da qualificarsi come licenziamento di fatto, intimato senza giusta causa o giustificato motivo, nonché in difetto della forma scritta richiesta ad substantiam dalla legge;
- che, in data 25 novembre 2021, la ricorrente ha presentato istanza di intervento ispettivo presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Cagliari-Oristano;
- che, alla data della cessazione del rapporto, risultavano non corrisposte alla ricorrente varie spettanze economiche, per un ammontare complessivo di euro 21.460,26, comprensivo di differenze retributive, mensilità aggiuntive, ferie, festività, permessi non goduti, TFR e indennità di maternità.
Premesse tali ragioni di fatto e di diritto, la ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“In via principale
pagina 2 di 16
1. Accertare e dichiarare la simulazione dei contratti a termine dedotti in giudizio che in realtà dissimulavano un reale contratto di lavoro a tempo indeterminato e per l'effetto accertare e dichiarare l'illegittimità dei termini apposti in ciascun contratto.
2. Accertare e dichiarare l'illegittimità e inefficacia del licenziamento di fatto dedotto in giudizio, dichiarando la società resistente in persona del legale rappresentante pro tempore tenuta a reintegrare la ricorrente e a risarcirle tutti danni liquidandoli nella misura corrispondente alle retribuzioni medio tempore non percepite, ovvero a corrisponderle l'indennità sostitutiva della reintegrazione oltre all'indennità risarcitoria.
In via subordinata
3. Accertare e dichiarare l'illegittimità e annullabilità del licenziamento di fatto dedotto in giudizio perché intimato in assenza di giusta causa ovvero giustificato motivo, dichiarando la
resistente in persona del legale rappresentante pro tempore tenuta a corrispondere alla CP_2
ricorrente la relativa indennità risarcitoria.
In ogni caso
4. Condannare la società resistente in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare alla ricorrente la somma di €. 21.460,26 o quella maggiore o minore che risultasse in corso di causa, liquidando eventualmente la giusta retribuzione dovuta a norma dell'art. 36 della
Costituzione, con riferimento, nella seconda ipotesi, al trattamento economico previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro citato in premessa.
5. Condannare la stessa società resistente in persona del medesimo legale rappresentante pro tempore, a risarcire alla ricorrente tutti gli ulteriori danni patrimoniali e non dalla medesima patiti in conseguenza del loro illegittimo comportamento, danni da liquidarsi in via equitativa.
6. Condannare la stessa società resistente in persona del medesimo legale rappresentante pro tempore, a risarcire alla ricorrente su tutte le somme dovute gli ulteriori danni da svalutazione monetaria liquidandoli nella misura di Legge dalla data di maturazione dei diritti nonché a corrispondere dalla stessa data gli interessi legali.
[…]”.
1.1. Ha resistito in giudizio (d'ora innanzi anche solo: Controparte_1
, contestando integralmente la fondatezza delle domande attoree e chiedendone il rigetto. CP_1
In via preliminare, ha eccepito l'intervenuta decadenza dell'azione ex art. 28 del D.lgs. n.
81/2015, osservando che la ricorrente ha impugnato i primi contratti a termine solo in data 28 luglio 2021, ben oltre il termine di 180 giorni dalla scadenza della proroga avvenuta il 30 marzo
2020.
pagina 3 di 16 Inoltre, ha richiamato il disposto dell'art. 23 del CCNL operai agricoli, evidenziando che la ricorrente avrebbe dovuto richiedere la trasformazione del contratto a tempo indeterminato entro sei mesi dal superamento delle 180 giornate di lavoro effettivo, termine mai rispettato.
Nel merito, la società ha escluso che il rapporto fosse simulato o che si trattasse di contratto a tempo indeterminato, ribadendo che la ricorrente è stata regolarmente assunta come operaia agricola e ha svolto mansioni coerenti con tale qualifica almeno fino al marzo 2020; ha dunque richiamato la peculiarità del settore agricolo, nel quale il contratto a termine rappresenta la regola e non l'eccezione.
Secondo la cessazione del rapporto in data 30 giugno 2021 è avvenuta per naturale CP_1
scadenza del termine contrattuale, senza alcuna condotta assimilabile a un licenziamento di fatto.
La resistente ha quindi affermato che, anche a voler considerare illegittimo il termine, non sussisterebbe alcun diritto alla reintegrazione, poiché la cessazione non costituirebbe recesso ma mera esecuzione della clausola nulla.
È stato infine contestato quanto affermato in ordine all'inquadramento nel III livello del CCNL
Commercio, negando che la ricorrente abbia mai svolto mansioni corrispondenti, e ritenendo infondate anche le richieste economiche avanzate, poiché basate su conteggi e qualificazioni corrispondenti al III livello CCNL cit.
1.2. La causa è stata istruita mediante acquisizione dei documenti e assunzione della prova testimoniale.
2. Il ricorso è parzialmente fondato e deve, pertanto, essere accolto, per quanto di ragione.
3. Deve essere anzitutto esaminata la domanda di accertamento e dichiarazione dell'illegittimità dei termini apposti ai contratti a tempo determinato intercorsi tra le parti.
Risulta pacifico e documentalmente dimostrato che tra la ricorrente e la resistente siano CP_2
stati stipulati i seguenti contratti a tempo determinato: un primo contratto con decorrenza dal 1° maggio 2018 al 31 marzo 2019, formalizzato con la qualifica di manovale agricolo (doc. 4, fascicolo della ricorrente), successivamente prorogato fino al 31 marzo 2020 (doc. 5 fascicolo della ricorrente); un secondo contratto a termine sottoscritto in data 6 aprile 2020, con scadenza al 30 giugno 2020
(doc. 6 fascicolo della ricorrente), prorogato fino al 30 giugno 2021 (doc. 7 fascicolo della ricorrente), nel quale la ricorrente risulta inquadrata quale impiegata amministrativa – addetta alla segreteria.
pagina 4 di 16 Tra il primo gruppo di contratti (quello stipulato in data 1° maggio 2018 più la relativa proroga) e il secondo gruppo (nuovo contratto del 6 aprile 2020 più relativa proroga), vi è stato un periodo di interruzione formale, corrispondente ai giorni intercorrenti tra il 31 marzo e il 6 aprile 2020.
La ricorrente ha affermato di avere prestato attività lavorativa anche antecedentemente alla formalizzazione del primo contratto (cioè prima del 1° maggio 2018), nonché in via continuativa tra la cessazione del primo contratto prorogato (31 marzo 2020) e la sottoscrizione del successivo
(6 aprile 2020).
Tuttavia, dette circostanze non hanno trovato riscontro nell'istruttoria svolta.
In particolare, quanto al presunto svolgimento di lavoro anteriormente alla stipula del primo contratto, non è risultata alcuna evidenza documentale o testimoniale a supporto.
Nessuno dei testi escussi ha confermato che la ricorrente avesse iniziato a lavorare prima della formalizzazione del rapporto.
I testi ed sentiti all'udienza del 12 aprile 2023 in qualità di Testimone_1 Tes_2
dipendenti della società resistente, hanno genericamente riferito che la ricorrente ha lavorato per la società dalla primavera del 2018 al 2021, senza tuttavia individuare con precisione il CP_1
mese di inizio. Il mese di maggio, peraltro, ricade pienamente nella stagione primaverile, rendendo compatibile quanto dichiarato con la data di stipula del primo contratto (1° maggio 2018).
I testi e rispettivamente socio e consulente commercialista della società Tes_3 Testimone_4 resistente, escussi all'udienza del 24 maggio 2023, hanno a loro volta confermato che la ricorrente ha iniziato a lavorare nel 2018, precisando il secondo che l'attività è cominciata dal mese di maggio.
Anche i testi ed , rispettivamente dipendente e socio della società Testimone_5 Tes_6 convenuta, sentiti all'udienza del 7 luglio 2023, hanno riferito genericamente che la ricorrente lavorava per dal 2018, senza tuttavia specificare un mese di inizio del rapporto. CP_1
In conclusione, nessuno dei testi ha confermato in modo puntuale l'avvio di un'attività lavorativa antecedente al 1° maggio 2018, né è stata prodotta alcuna documentazione idonea a dimostrare l'esistenza di un rapporto di lavoro antecedente alla formale stipula.
Quanto alla dedotta continuità lavorativa tra il 31 marzo e il 6 aprile 2020, si osserva che i testi escussi all'udienza del 12 aprile 2023 ( ed hanno fatto Testimone_1 Tes_2 genericamente riferimento a una prestazione resa “continuativamente” dalla ricorrente.
Tuttavia, detta genericità non è sufficiente a dimostrare che non vi sia stata, anche in concreto, una breve interruzione del rapporto.
pagina 5 di 16 Dai documenti allegati al ricorso, al contrario, emerge evidenza opposta: in particolare, dal documento 14 risulta che l'ultima fattura elaborata dalla ricorrente risalga al 31 marzo 2020, e che l'attività sia ripresa soltanto a partire dal 6 aprile 2020.
Tale circostanza è idonea a dimostrare l'interruzione della prestazione lavorativa tra il 1° e il 5 aprile 2020, tanto sotto il profilo formale quanto sotto quello sostanziale.
Il documento 15 prodotto dalla ricorrente, consistente in una dichiarazione aziendale sull'attivazione della modalità di lavoro agile, non attesta la continuità del rapporto in quei giorni, limitandosi ad attestare l'attivazione del lavoro agile “a decorrere dal 12 marzo 2020” e “in via presuntiva fino a...” senza specificare una data certa.
Come tale, non è idoneo a provare l'effettività della prestazione nel periodo tra il 31 marzo e il 6 aprile 2020.
Quanto ai documenti prodotti in data 12 luglio 2023, relativi a presunte conversazioni WhatsApp intercorse tra la ricorrente e alcuni colleghi nel periodo compreso tra il 31 marzo e il 3 aprile 2020, si osserva in primo luogo che si tratta di produzioni tardive e non autorizzate.
Tali documenti, infatti, devono ritenersi pacificamente nella disponibilità della parte già alla data di introduzione del giudizio, trattandosi di messaggi che – se effettivamente scambiati dalla ricorrente – risultavano certamente accessibili alla stessa fin dal momento della loro trasmissione,
e dunque anteriormente al deposito del ricorso.
Non può dunque riconoscersi alcuna efficacia sanante al fatto che detti messaggi siano stati successivamente acquisiti per il tramite dell'intermediazione dell'Ispettorato del Lavoro, non trattandosi di elementi di prova sopravvenuti, ma unicamente di documentazione già nella disponibilità della parte e semplicemente trasmessa per altra via.
In ogni caso, anche a prescindere dal profilo della tardività e inammissibilità processuale, deve rilevarsi come la documentazione depositata si presenti in forma disordinata, parzialmente illeggibile, priva di adeguata contestualizzazione da parte della difesa della ricorrente, e dunque non consenta di ricostruire con sufficiente chiarezza né il contenuto effettivo dei messaggi né, tantomeno, la loro effettiva rilevanza ai fini della prova dello svolgimento di attività lavorativa nel periodo considerato.
Al più, quanto ivi riportato sembra attestare un generico scambio di comunicazioni tra colleghi, non idoneo a comprovare in modo univoco e puntuale l'effettiva prestazione lavorativa nel periodo tra il 31 marzo e il 6 aprile 2020.
pagina 6 di 16 Alla luce di quanto sopra, l'istruttoria ha confermato che la ricorrente ha prestato attività lavorativa esclusivamente per i periodi risultanti dai contratti prodotti in atti, e non anteriormente alla data del 1° maggio 2018, né nei giorni intercorrenti tra il 31 marzo e il 6 aprile 2020.
È a questi periodi, dunque, che occorre fare riferimento nell'analisi della legittimità dei termini apposti ai contratti a tempo determinato.
3.1. Al fine di verificare la legittimità dei contratti a termine oggetto di causa, risulta necessario procedere a una sintetica ricostruzione della disciplina normativa applicabile ratione temporis, con riferimento ai periodi di stipulazione dei diversi contratti.
Ai primi contratti (docc. 4, 5 fascicolo della ricorrente) si applica la disciplina prevista dal D.lgs.
15 giugno 2015, n. 81, nel testo vigente dal 1° marzo 2017 all'11 agosto 2018.
In base a tale normativa, il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato poteva essere stipulato per una durata massima di trentasei mesi, anche in caso di successione tra più contratti tra le medesime parti, purché per mansioni di pari livello e categoria legale (art. 19, comma 2, D.lgs.
81/2015). Entro tale limite temporale, era ammessa anche la stipulazione di proroghe, fino a un massimo di cinque (art. 21, comma 1, D.lgs. 81/2015). L'apposizione del termine non richiedeva alcuna causale giustificativa, salvo diversa previsione dei contratti collettivi.
Ai fini della trasformazione automatica in contratto a tempo indeterminato, era previsto che la riassunzione del lavoratore a termine entro dieci giorni dalla cessazione di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni se di durata superiore, comportasse la nullità del secondo contratto e la sua conversione a tempo indeterminato, salvo le eccezioni per le attività stagionali
(art. 21, comma 2, D.lgs. 81/2015).
Restava altresì esclusa l'applicazione della disciplina in esame ai rapporti di lavoro tra datori di lavoro dell'agricoltura e operai a tempo determinato, come definiti dall'art. 12, comma 2, del
D.lgs. 11 agosto 1993, n. 375 (art. 29, comma 1, lett. b, D.lgs. 81/2015).
Il termine di decadenza per l'impugnazione del contratto era fissato in centoventi giorni dalla cessazione del singolo contratto (art. 28, comma 1, D.lgs. 81/2015).
Ai contratti successivi (docc. 6, 7 fascicolo della ricorrente) si applica invece la disciplina introdotta dal D.L. 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n.
96, in vigore dal 12 agosto 2018.
L'intervento del legislatore ha introdotto una serie di modifiche restrittive, in primo luogo riducendo la durata massima del contratto a dodici mesi, estendibile fino a ventiquattro mesi solo in presenza di almeno una tra le seguenti condizioni: “esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività”, “esigenze di sostituzione di altri lavoratori” oppure “esigenze connesse a
pagina 7 di 16 incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria” (art. 19, comma
1, D.lgs. 81/2015 modificato dal D.L. 87/2018). In assenza di tali condizioni, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla data di superamento dei dodici mesi (art. 19, comma 1-bis,
D.lgs. 81/2015 modificato dal D.L. 87/2018).
Anche il regime delle proroghe e dei rinnovi è stato modificato, prevedendo che, oltre i primi dodici mesi, ogni proroga o rinnovo fosse ammissibile solo in presenza delle predette condizioni giustificative (art. 21, comma 1, D.lgs. 81/2015 modificato dal D.L. 87/2018).
È stato inoltre ampliato il termine di decadenza per l'impugnazione del contratto, portato da 120
a 180 giorni dalla cessazione del singolo contratto (art. 28, comma 1, D.lgs. 81/2015 modificato dal D.L. 87/2018).
È rimasta infine immutata l'esclusione degli operai agricoli dalla disciplina in oggetto (art. 29, comma 1, lett. b, D D.lgs. 81/2015 modificato dal D.L. 87/2018).
3.2. Tanto premesso, in via preliminare deve essere esaminata l'eccezione sollevata dalla parte resistente in ordine all'intervenuta decadenza della ricorrente dall'impugnazione dei contratti a termine stipulati anteriormente al contratto del 6 aprile 2020.
Al riguardo, deve essere richiamato l'orientamento recentemente ribadito dalla Corte di
Cassazione, secondo cui, in ipotesi di successione di contratti a tempo determinato,
l'impugnazione dell'ultimo contratto non produce effetti sananti nei confronti dei precedenti. Ogni contratto a termine deve essere impugnato autonomamente, nel termine decadenziale di cui all'art. 28 del D.lgs. n. 81/2015, a pena di decadenza. La mancata impugnazione di un contratto a termine nei termini non consente di rimettere in discussione, a distanza di tempo, la sua validità per il solo fatto che siano stati successivamente stipulati altri contratti con il medesimo datore di lavoro (cfr.
Cass. civ. Sez. Lav., 30 giugno 2023 n. 15226).
Nel caso di specie, risulta documentalmente accertato che la ricorrente ha impugnato in via stragiudiziale i contratti a termine con lettera raccomandata del 28 luglio 2021, ricevuta dalla società resistente in data 27 agosto 2021 (doc. 3 fascicolo della ricorrente).
Detta impugnazione è intervenuta oltre 180 giorni dopo la cessazione del contratto stipulato in data 1° maggio 2018 e prorogato fino al 31 marzo 2020, risultando pertanto tardiva con riguardo a tali contratti.
Deve conseguentemente dichiararsi la decadenza della ricorrente dall'impugnazione dei contratti cessati in data 31 marzo 2020.
Non può peraltro sostenersi che il rapporto di lavoro debba considerarsi unitario, con possibilità di impugnazione estesa ai contratti antecedenti per effetto dell'impugnazione tempestiva pagina 8 di 16 dell'ultimo. Come accertato in fatto (v. supra, par. 3.), tra la cessazione del primo gruppo di contratti (31 marzo 2020) e l'inizio del secondo (6 aprile 2020), vi è stato un periodo di interruzione, seppure di pochi giorni, durante il quale il rapporto è rimasto sospeso sia formalmente che di fatto.
Tale interruzione impedisce di qualificare il rapporto come giuridicamente unico ai fini della continuità temporale e, di conseguenza, della validità dell'impugnazione postuma rispetto ai contratti antecedenti.
Tuttavia, occorre evidenziare che la stessa sentenza della Corte di Cassazione sopra richiamata, pur affermando la necessità di un'impugnazione tempestiva per ciascun contratto, riconosce che i contratti precedenti, ancorché non più autonomamente impugnabili, possono comunque essere valutati in via incidentale dal giudice ai fini dell'accertamento della legittimità dell'ultimo contratto a termine, ove questo sia stato ritualmente impugnato.
In particolare, la Suprema Corte ha ritenuto che, per verificare la sussistenza di un'esigenza realmente temporanea alla base dell'ultimo contratto stipulato, sia necessario considerare l'intero arco temporale del rapporto lavorativo e le modalità complessive di svolgimento della prestazione, compresi i contratti precedenti, sebbene non più oggetto di impugnazione autonoma.
Tale lettura trova fondamento nella necessità di interpretare il diritto interno in modo conforme ai principi stabiliti dal diritto dell'Unione Europea, come chiarito dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza del 14 ottobre 2020, causa C-681/18, in materia di lavoro flessibile e somministrazione.
Pertanto, pur essendo inammissibile la domanda diretta alla dichiarazione di nullità dei termini apposti ai contratti cessati al 31 marzo 2020, per effetto della maturata decadenza, detti contratti potranno essere tenuti in considerazione ai fini dell'analisi sulla legittimità del contratto stipulato il
6 aprile 2020, per verificare se l'ulteriore proroga del rapporto abbia comportato un superamento del limite massimo di durata previsto, ratione temporis, dall'art. 19, comma 2, del D.lgs. n.
81/2015.
3.3. Ebbene, considerando unitariamente i contratti intercorsi tra le parti ai fini della verifica del rispetto dei limiti imposti dal D.lgs. 81/2015, nella formulazione applicabile successivamente alla riforma introdotta dal D.L. 87/2018, convertito in L. 96/2018, deve osservarsi quanto segue.
È stato accertato che la ricorrente ha lavorato per la società resistente nei seguenti periodi: dal 1° maggio 2018 al 31 marzo 2020, in forza di un contratto a termine con qualifica di operaio agricolo, successivamente prorogato (doc. 4 allegato al ricorso); dal 6 aprile 2020 al 30 giugno 2021, in forza di un nuovo contratto a termine con qualifica di impiegato amministrativo, anch'esso prorogato (doc. 6 allegato al ricorso).
pagina 9 di 16 La durata complessiva del rapporto è pertanto pari a circa 34 mesi.
Tale durata, pur non superando il limite generale di 36 mesi previsto dall'art. 19, comma 2, D.lgs.
81/2015 nella sua versione originaria, eccede il limite di 24 mesi introdotto dalla L. 96/2018, vigente al momento della stipulazione del contratto del 6 aprile 2020.
In base a tale disciplina, la successione di contratti a termine tra le stesse parti per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale non può superare i 24 mesi, a pena di trasformazione del contratto in rapporto a tempo indeterminato dalla data del superamento (art. 19, comma 2,
D.lgs. 81/2015, come modificato).
Inoltre, ai sensi dell'art. 21, comma 2, D.lgs. cit. , il contratto a tempo determinato si trasforma in contratto a tempo indeterminato se stipulato entro dieci giorni dalla scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi o entro venti giorni nel caso di durata superiore.
Nella specie, tra la cessazione del primo contratto (31 marzo 2020) e l'inizio del secondo (6 aprile 2020), risulta un intervallo di cinque giorni, quindi inferiore ai dieci richiesti per considerare legittimo il rinnovo in caso di contratto di durata breve.
Tale intervallo si pone in violazione della norma citata, comportando l'automatica trasformazione del contratto successivo in rapporto a tempo indeterminato sin dalla stipulazione.
Non osta alla considerazione unitaria della durata del rapporto il fatto che i primi contratti siano stati formalmente stipulati con qualifica di operaio agricolo, soggetti a disciplina speciale e dunque esclusi dal campo di applicazione del capo III del D.lgs. 81/2015 (art. 29, comma 1, lett. b).
Né rileva, ai fini della corretta qualificazione del rapporto, che nei successivi contratti fossero indicate mansioni diverse.
Infatti, dall'istruttoria è emerso che la ricorrente ha sempre svolto in concreto mansioni riconducibili al medesimo ambito amministrativo, a prescindere dalla formale classificazione contrattuale.
All'udienza del 12 aprile 2023 è stata escussa la teste dipendente della Testimone_1
società resistente da dieci anni con ruolo amministrativo. La teste ha riferito che la ricorrente ha lavorato “continuativamente dalla primavera 2018 al giugno 2021”, svolgendo mansioni che consistevano “nell'occuparsi della fatturazione”. Ha confermato che la ricorrente era subentrata a dopo un breve affiancamento, occupandone lo stesso ruolo. Ha aggiunto che Parte_2
utilizzava il programma gestionale Golden, aggiornava la rubrica clienti, si occupava della fatturazione elettronica e cartacea, delle note di credito, delle rifatturazioni, dell'inserimento prezzi Part e della gestione delle comunicazioni con i soci. Ha infine precisato che la non ha mai svolto attività di archiviazione cartacea perché non necessaria.
pagina 10 di 16 All'udienza del 12 aprile 2023 è stato escusso anche capo-magazzino della società. Tes_2
Ha riferito che la ricorrente “faceva lavoro d'ufficio, si occupava della fatturazione” e che era subentrata alla dopo un periodo di affiancamento. Ha confermato l'uso del programma Pt_2
Golden, l'attività di rifatturazione e il supporto al collega nella registrazione delle Testimone_5
fatture. Ha aggiunto che la ricorrente lavorava in autonomia e non si occupava della produzione.
All'udienza del 24 maggio 2023 è stato sentito socio della resistente. Ha dichiarato Tes_3
che la ricorrente si occupava delle fatturazioni sulla base dei pro-forma da lui predisposti. Ha anche confermato che “la ricorrente lavorava per tutto l'anno” e ha aggiunto che “per quanto posso riferire si è sempre occupata delle fatturazioni”, svolgendo anche attività di convocazione e gestione delle assemblee dei soci, come la raccolta firme e il controllo delle deleghe.
All'udienza del 24 maggio 2023 è stato escusso consulente commercialista di Testimone_4
sin dalla sua costituzione. Ha riferito che la ricorrente era stata inizialmente assunta per CP_1 mansioni di “verifica della qualità del prodotto e delle fasi di condizinamento del prodotto”, ma che poi era stata “dedicata a mansioni di segreteria”, lavorando all'interno dell'ufficio amministrativo insieme alla collega e al collega Ha specificato che “si occupava Tes_1 Tes_5
di inserire del programma Golden i dati relativi agli acquisti e alla vendita della merce a lei comunicati dal magazzino o dagli addetti vendita o dall'amministrazione”, della “fatturazione attiva, fattura che si crea con il programma sulla base dei dati di vendita inseriti in programma” e delle convocazioni assembleari (PEC, deleghe, raccolta firme).
All'udienza del 5 luglio 2023 è stato sentito collega della ricorrente e addetto Testimone_5 alla fatturazione passiva. Ha confermato che la ricorrente “si occupava di fatturazione attiva e segretariato” e che “non ha mai svolto mansioni di operaia agricola”, aggiungendo: “l'ho sempre vista lavorare in ufficio e fare le stesse mansioni di fatturazione e segretariato”. Ha descritto in dettaglio le attività svolte: uso del gestionale Golden, creazione anagrafiche prodotti e clienti, emissione autofatture, gestione delle note di debito e credito, valorizzazione dei DDT, fatturazione dei magazzini di Milano e Serramanna. Ha infine confermato il coinvolgimento nelle attività di convocazione e delega delle assemblee.
Infine, all'udienza del 5 luglio 2023, il teste , socio conferente della ha Tes_6 Parte_3
Part riferito che vedeva regolarmente la “nell'ufficio amministrativo della , dove la CP_1
ricorrente gli consegnava estratti conto, registrava le sue fatture e emetteva le fatture ai clienti in nome di Ha confermato che si trattava di attività di rifatturazione. CP_1
In sintesi, tutti i testi escussi hanno confermato che la ricorrente ha svolto in via esclusiva mansioni amministrative, con particolare riferimento alla fatturazione attiva e all'attività di pagina 11 di 16 segreteria in occasione delle assemblee sociali. Le mansioni si sono mantenute costanti lungo tutto l'arco del rapporto. Part È emerso in modo concorde e inequivocabile che la on ha mai svolto mansioni di manovale o di operaio agricolo, nonostante la formale qualificazione del primo contratto.
Sotto questo profilo, deve ritenersi che le mansioni di fatto sempre svolte dalla ricorrente siano quelle proprie dell'impiegata amministrativa, in piena continuità e coerenza con la qualifica formale dei contratti successivi a quelli scaduti in data 31 marzo 2020.
In applicazione del principio di prevalenza della prestazione effettivamente resa, ai fini del rispetto dei limiti di durata e del regime delle proroghe e dei rinnovi, occorre dunque fare riferimento alle mansioni di fatto esercitate, che nella specie si presentano come sostanzialmente identiche lungo l'intero arco del rapporto.
Ne consegue che la qualificazione formale attribuita nei primi contratti come operaio - manovale agricolo non rispecchia l'effettiva natura delle mansioni svolte, e non può assumere rilievo ai fini dell'applicazione dell'art. 29 del d.lgs. n. 81/2015 (“Sono esclusi dal campo di applicazione del presente capo, in quanto già disciplinati da specifiche normative: […] b) i rapporti di lavoro tra i datori di lavoro dell'agricoltura e gli operai a tempo determinato, così come definiti dall'articolo
12, comma 2, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375” che esclude l'applicabilità della disciplina limitativa dei contratti a termine ai lavoratori impiegati in attività agricole.
Non potendo, dunque, ravvisarsi un effettivo inserimento della ricorrente in ambito agricolo, deve ritenersi applicabile al caso di specie l'ordinaria disciplina limitativa dei contratti a tempo determinato, compresa quella relativa alla durata massima, alle condizioni di apposizione del termine e agli intervalli tra contratti successivi.
3.4. Alla luce dell'istruttoria svolta, il contratto di lavoro stipulato tra le parti in data 6 aprile
2020, successivamente prorogato in data 6 luglio 2020, risulta illegittimo sotto il profilo della durata e della reiterazione, in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 19 e 21 del d.lgs. n.
81/2015.
La stipulazione del contratto in parola è infatti avvenuta a distanza di pochi giorni dalla cessazione del precedente rapporto a termine, in assenza del rispetto del termine minimo di interruzione previsto dall'art. 21, comma 2, e in violazione del limite massimo di durata complessiva dei contratti a termine, fissato in 24 mesi.
Alla luce di ciò, deve dichiararsi la nullità del termine apposto al contratto del 6 aprile 2020, con conseguente conversione del rapporto a tempo indeterminato sin dalla medesima data, ai sensi dell'art. 28, comma 1, d.lgs. n. 81/2015.
pagina 12 di 16 Non può invece essere accolta la domanda attorea nella parte in cui prospetta l'illegittimità del recesso datoriale alla scadenza del contratto, e dunque un licenziamento in senso proprio.
Secondo l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, “[…] nel caso di scadenza di un contratto di lavoro a termine illegittimamente stipulato e di comunicazione (da parte del datore di lavoro) della conseguente disdetta, non è applicabile la norma dell'art. 6 della legge n. 604 del
1966, relativa alla decadenza del lavoratore dall'impugnazione dell'illegittimo recesso, restando salva peraltro l'applicabilità di tale norma qualora il datore di lavoro, anziché limitarsi a comunicare la disdetta per scadenza del termine, abbia intimato – nel presupposto dell'intervenuta conversione del rapporto a termine in un rapporto a tempo indeterminato – un vero e proprio licenziamento da quest'ultimo rapporto (v. pure Cass. n. 15827 del 2003, n. 12333 del 2009, n. 26604 del 2019)” (Cass. Civ. Sez. L. 10 marzo 2025, n. 6303).
La cessazione del rapporto alla scadenza del contratto nullo si configura, pertanto, non come licenziamento, bensì come disdetta inefficace di un rapporto che per legge doveva proseguire a tempo indeterminato. Ne consegue l'inapplicabilità delle tutele previste per i licenziamenti illegittimi, comprese quelle di cui alla legge n. 300/1970, alla legge n. 604/1966 e al d.lgs. n.
23/2015.
In applicazione del disposto dell'art. 28, comma 2, del d.lgs. n. 81/2015, deve essere quindi pronunciata la condanna del datore di lavoro alla ricostituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e al pagamento, in favore della ricorrente, di una indennità onnicomprensiva a titolo di risarcimento del danno, in misura compresa tra 2,5 e 12 mensilità dell'ultima retribuzione utile ai fini del t.f.r.
Tenuto conto della durata del rapporto, della professionalità acquisita, dell'assenza di contestazioni disciplinari, e del pregiudizio economico subito dalla ricorrente, si reputa equo liquidare l'indennità risarcitoria nella misura massima di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
Tale indennità, come stabilito dall'art. 28, comma 2 D.lgs. 81/2015, “ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso tra la scadenza del termine e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro”.
4. Deve a questo punto essere esaminata la domanda avanzata dalla ricorrente volta all'accertamento dello svolgimento di mansioni superiori rispetto a quelle formalmente riconosciute, con conseguente diritto alle differenze retributive e all'inquadramento in un livello contrattuale superiore.
pagina 13 di 16 La ricorrente, in particolare, assume di aver sempre svolto mansioni corrispondenti al III livello del CCNL Confcommercio, in contrasto con l'inquadramento formale riservatole nei contratti di lavoro: dapprima come operaio agricolo di I livello CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti
(contratto del 1° maggio 2018 prorogato sino al 31 marzo 2020), e successivamente come impiegata amministrativa di V livello CCNL Confcommercio (contratto del 6 aprile 2020 prorogato sino al 30 giugno 2021).
Tuttavia, nel ricorso introduttivo del giudizio, la parte ricorrente non fornisce un'effettiva comparazione tra le mansioni concretamente svolte e le declaratorie contrattuali riferibili ai livelli professionali rivendicati e formalmente attribuiti.
Ne deriva una carenza dell'allegazione indispensabile all'attivazione del c.d. procedimento trifasico, secondo i canoni interpretativi consolidati dalla giurisprudenza di legittimità.
In ogni caso, le risultanze dell'istruttoria orale non consentono di accertare lo svolgimento di mansioni superiori rispetto a quelle proprie del livello contrattuale V del CCNL Confcommercio.
I testi e , colleghi di lavoro della ricorrente, sentiti all'udienza Testimone_1 Testimone_5
del 12 aprile 2023 e 7 luglio 2023, hanno descritto mansioni sostanzialmente coincidenti con quelle dell'impiegato addetto alla fatturazione, evidenziando che la ricorrente si occupava della fatturazione elettronica, della creazione di nuove anagrafiche per clienti e fornitori, dell'inserimento dei dati nel gestionale Golden, e di attività di segreteria in occasione delle assemblee dei soci.
Anche i testi (udienza del 12 aprile 2023) e (udienza del 24 maggio Tes_2 Testimone_4
2023) hanno confermato, rispettivamente, che la ricorrente svolgeva lavoro d'ufficio, occupandosi in particolare della fatturazione, e che l'attività della ricorrente consisteva nell'inserimento dati nel programma Golden e nella predisposizione di fatture attive sulla base di indicazioni ricevute.
Le attività sopra descritte, per come risultano delineate dalla prova testimoniale, appaiono coerenti con la declaratoria contrattuale propria del V livello del CCNL Confcommercio, nel quale rientrano, tra gli altri, i dipendenti addetti alla redazione e registrazione di documenti contabili e fatture, ossia la figura del “fatturista” (cfr. art. 113 CCNL Confcommercio 2015–2017).
Nessuna delle mansioni attribuite alla ricorrente si colloca al di fuori dell'ambito tipico della qualifica assegnatale contrattualmente nel secondo contratto, né alcun teste ha fatto riferimento allo svolgimento di funzioni gestionali, di coordinamento o di responsabilità superiori rispetto a quelle amministrative di base.
Inoltre, sempre dai medesimi elementi testimoniali non è emerso che la ricorrente abbia osservato orari lavorativi eccedenti quelli contrattualmente previsti, né risulta allegata o provata alcuna pagina 14 di 16 particolare estensione o intensificazione della prestazione tale da giustificare una retribuzione superiore a quella già percepita.
Ne consegue che, in relazione al secondo contratto (impiegata amministrativa V livello), la domanda di riconoscimento di mansioni superiori e di corresponsione delle differenze retributive deve essere rigettata in quanto infondata.
Quanto invece al primo contratto (operaio agricolo I livello), deve ritenersi che, pur ritenendo che la ricorrente avesse svolto fin da allora mansioni amministrative (come accertato in precedenza e rilevante al solo fine della disciplina sui contratti a termine), la retribuzione oraria spettante al lavoratore inquadrato come operaio agricolo I livello, secondo il contratto collettivo applicato, risulta comunque pari o addirittura superiore a quella spettante al V livello Confcommercio.
In ogni caso, tale retribuzione era prevista dal contratto collettivo applicato al rapporto e accettata dalle parti, non risultando altrimenti convenuto un trattamento economico più favorevole. Pertanto, anche sotto questo profilo, la domanda deve essere rigettata.
Deve peraltro osservarsi che i conteggi allegati dalla ricorrente appaiono interamente fondati sull'inquadramento nel III livello del CCNL Commercio, livello che tuttavia non risulta giustificato alla luce dell'istruttoria svolta.
In conclusione, la domanda di accertamento dello svolgimento di mansioni superiori e di condanna al pagamento delle differenze retributive deve essere respinta.
5. Deve infine rigettarsi la domanda di risarcimento del danno ulteriore, genericamente avanzata dalla parte ricorrente, in difetto di specifica allegazione in ordine alla natura, entità e modalità di quantificazione del pregiudizio subito.
La domanda risulta infatti formulata in termini meramente generici e assertivi, senza che siano stati indicati né gli elementi costitutivi del danno, né i presupposti in fatto e in diritto idonei a fondarne l'accoglimento.
6. In conclusione, deve accertarsi e dichiararsi l'inefficacia del termine apposto al contratto di lavoro stipulato in data 6 aprile 2020, successivamente prorogato sino al 30 giugno 2021.
Per l'effetto, deve essere accertata e dichiarata la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e parziale, con prestazione pari a 36 ore settimanali, regolato dal CCNL
Commercio/Terziario Confcommercio e con inquadramento nel V livello.
Deve conseguentemente ordinarsi alla società convenuta la ricostituzione del rapporto di lavoro alle medesime condizioni, con riammissione in servizio della ricorrente presso la sede lavorativa precedentemente assegnata.
pagina 15 di 16 In applicazione dei criteri di cui all'art. 28, comma 2, del D.lgs. n. 81/2015, la società resistente deve infine essere condannata al risarcimento del danno in favore della lavoratrice, nella misura di dodici mensilità dell'ultima retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto.
7. In considerazione dell'accoglimento parziale della domanda, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., le spese devono essere compensate nella misura di un terzo, e la resistente Controparte_1
deve essere condannata alla rifusione in favore della ricorrente
[...] Parte_1
delle spese processuali residue, che si liquidano come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo
2014, n. 55, utilizzando i parametri previsti per le cause in materia di lavoro di valore indeterminabile.
7.1. Deve disporsi la distrazione delle spese in favore dei difensori con procura di parte ricorrente, che ne hanno dichiarato la mancata riscossione.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) accerta e dichiara l'inefficacia del termine apposto al contratto con durata dal 6 aprile 2020 al
30 giugno 2020, prorogato fino al 30 giugno 2021, e per l'effetto:
- accerta e dichiara la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro a tempo parziale (36 ore settimanali) e indeterminato, con inquadramento nel V livello CCNL Commercio/Terziario
Confcommercio;
- ordina alla società convenuta di ricostituire il rapporto di lavoro e di riammettere la ricorrente in servizio, con il precedente inquadramento e presso la medesima sede di lavoro;
- condanna la convenuta al risarcimento del danno in favore della ricorrente nella misura di 12 mensilità dell'ultima retribuzione utile per il calcolo del t.f.r.;
2) rigetta ogni altra domanda;
3) compensa le spese nella misura di un terzo e condanna la resistente alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese processuali residue, che liquida in complessivi euro 3.086,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, disponendone la distrazione in favore dei difensori con procura della ricorrente, dichiaratisi antistatari.
Cagliari, 17 giugno 2025.
Il Giudice dott. Matteo Marongiu
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c. e dall'art. 35 del D. Lgs. n.
149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 152/2022 R.A.C.L., promossa da
, elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Cinzia Parte_1
Moi e dell'avv. Salvatore Moi, che la rappresentano e difendono per procura speciale agli atti del fascicolo telematico, ricorrente contro
in persona legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'avv. Gabriele Melis che la rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo telematico, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. con ricorso depositato in data 24 gennaio 2022, ha convenuto in giudizio Parte_1
esponendo: Controparte_1
- di avere lavorato alle dipendenze della società convenuta, senza soluzione di continuità, dal 9 aprile 2018 al 30 giugno 2021, con orario articolato dalle ore 8:00 alle ore 15:30 dal lunedì al venerdì, svolgendo mansioni di impiegata addetta alla fatturazione, con inquadramento corrispondente al III livello del CCNL Commercio Terziario Confcommercio;
- che il rapporto di lavoro è stato formalizzato solo in data 1° maggio 2018, mediante contratto a tempo determinato con scadenza al 31 marzo 2019, nel quale risultava formalmente indicata la mansione di manovale agricolo, con inquadramento nel livello I CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti;
- che tale contratto è stato prorogato sino al 30 marzo 2020, con mantenimento della medesima qualifica formale, ancorché le attività effettivamente svolte fossero riconducibili a compiti di natura impiegatizia amministrativa;
pagina 1 di 16 - che, dal 31 marzo al 3 aprile 2020, la ricorrente ha continuato a svolgere la propria attività lavorativa in modalità di telelavoro, in assenza di copertura assicurativa, fino alla sottoscrizione, in data 6 aprile 2020, di un nuovo contratto a termine, con scadenza al 30 giugno 2020, successivamente prorogato al 30 giugno 2021, nel quale era riportata la qualifica di “addetta alla segreteria”, con inquadramento al V livello del CCNL Commercio Terziario Confcommercio;
- che, a decorrere dal 12 marzo 2020 e fino alla cessazione del rapporto, l'attività lavorativa è stata prestata in modalità di telelavoro;
- che, per l'intera durata del rapporto, la ricorrente ha svolto in concreto mansioni di impiegata amministrativa, occupandosi, tra l'altro: dell'elaborazione, emissione e archiviazione delle fatture e note contabili attraverso il software gestionale “Golden”; della gestione autonoma delle operazioni di fatturazione per clienti esteri, in particolare tramite la piattaforma telematica
Basware.com; dell'organizzazione amministrativa delle assemblee societarie, curando la redazione e trasmissione delle convocazioni e la predisposizione dei verbali;
della valorizzazione delle fatture fornitori e dell'allineamento tra le giacenze di magazzino e la contabilità interna, anche mediante operazioni manuali di storno e controllo;
- che i contratti a termine sottoscritti sarebbero meramente simulati, dissimulando in realtà un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in ragione della natura stabile, continuativa e strutturata dell'attività prestata e della sua durata ultratriennale;
- che, con lettera raccomandata a.r. in data 28 luglio 2021, ricevuta dalla resistente il 27 agosto
2021, la ricorrente ha impugnato i contratti a termine per simulazione, eccependo la loro nullità e contestando, altresì, l'illegittimità del licenziamento di fatto derivato dalla mancata rinnovazione del contratto in scadenza il 30 giugno 2021;
- che tale cessazione del rapporto sarebbe da qualificarsi come licenziamento di fatto, intimato senza giusta causa o giustificato motivo, nonché in difetto della forma scritta richiesta ad substantiam dalla legge;
- che, in data 25 novembre 2021, la ricorrente ha presentato istanza di intervento ispettivo presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Cagliari-Oristano;
- che, alla data della cessazione del rapporto, risultavano non corrisposte alla ricorrente varie spettanze economiche, per un ammontare complessivo di euro 21.460,26, comprensivo di differenze retributive, mensilità aggiuntive, ferie, festività, permessi non goduti, TFR e indennità di maternità.
Premesse tali ragioni di fatto e di diritto, la ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“In via principale
pagina 2 di 16
1. Accertare e dichiarare la simulazione dei contratti a termine dedotti in giudizio che in realtà dissimulavano un reale contratto di lavoro a tempo indeterminato e per l'effetto accertare e dichiarare l'illegittimità dei termini apposti in ciascun contratto.
2. Accertare e dichiarare l'illegittimità e inefficacia del licenziamento di fatto dedotto in giudizio, dichiarando la società resistente in persona del legale rappresentante pro tempore tenuta a reintegrare la ricorrente e a risarcirle tutti danni liquidandoli nella misura corrispondente alle retribuzioni medio tempore non percepite, ovvero a corrisponderle l'indennità sostitutiva della reintegrazione oltre all'indennità risarcitoria.
In via subordinata
3. Accertare e dichiarare l'illegittimità e annullabilità del licenziamento di fatto dedotto in giudizio perché intimato in assenza di giusta causa ovvero giustificato motivo, dichiarando la
resistente in persona del legale rappresentante pro tempore tenuta a corrispondere alla CP_2
ricorrente la relativa indennità risarcitoria.
In ogni caso
4. Condannare la società resistente in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare alla ricorrente la somma di €. 21.460,26 o quella maggiore o minore che risultasse in corso di causa, liquidando eventualmente la giusta retribuzione dovuta a norma dell'art. 36 della
Costituzione, con riferimento, nella seconda ipotesi, al trattamento economico previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro citato in premessa.
5. Condannare la stessa società resistente in persona del medesimo legale rappresentante pro tempore, a risarcire alla ricorrente tutti gli ulteriori danni patrimoniali e non dalla medesima patiti in conseguenza del loro illegittimo comportamento, danni da liquidarsi in via equitativa.
6. Condannare la stessa società resistente in persona del medesimo legale rappresentante pro tempore, a risarcire alla ricorrente su tutte le somme dovute gli ulteriori danni da svalutazione monetaria liquidandoli nella misura di Legge dalla data di maturazione dei diritti nonché a corrispondere dalla stessa data gli interessi legali.
[…]”.
1.1. Ha resistito in giudizio (d'ora innanzi anche solo: Controparte_1
, contestando integralmente la fondatezza delle domande attoree e chiedendone il rigetto. CP_1
In via preliminare, ha eccepito l'intervenuta decadenza dell'azione ex art. 28 del D.lgs. n.
81/2015, osservando che la ricorrente ha impugnato i primi contratti a termine solo in data 28 luglio 2021, ben oltre il termine di 180 giorni dalla scadenza della proroga avvenuta il 30 marzo
2020.
pagina 3 di 16 Inoltre, ha richiamato il disposto dell'art. 23 del CCNL operai agricoli, evidenziando che la ricorrente avrebbe dovuto richiedere la trasformazione del contratto a tempo indeterminato entro sei mesi dal superamento delle 180 giornate di lavoro effettivo, termine mai rispettato.
Nel merito, la società ha escluso che il rapporto fosse simulato o che si trattasse di contratto a tempo indeterminato, ribadendo che la ricorrente è stata regolarmente assunta come operaia agricola e ha svolto mansioni coerenti con tale qualifica almeno fino al marzo 2020; ha dunque richiamato la peculiarità del settore agricolo, nel quale il contratto a termine rappresenta la regola e non l'eccezione.
Secondo la cessazione del rapporto in data 30 giugno 2021 è avvenuta per naturale CP_1
scadenza del termine contrattuale, senza alcuna condotta assimilabile a un licenziamento di fatto.
La resistente ha quindi affermato che, anche a voler considerare illegittimo il termine, non sussisterebbe alcun diritto alla reintegrazione, poiché la cessazione non costituirebbe recesso ma mera esecuzione della clausola nulla.
È stato infine contestato quanto affermato in ordine all'inquadramento nel III livello del CCNL
Commercio, negando che la ricorrente abbia mai svolto mansioni corrispondenti, e ritenendo infondate anche le richieste economiche avanzate, poiché basate su conteggi e qualificazioni corrispondenti al III livello CCNL cit.
1.2. La causa è stata istruita mediante acquisizione dei documenti e assunzione della prova testimoniale.
2. Il ricorso è parzialmente fondato e deve, pertanto, essere accolto, per quanto di ragione.
3. Deve essere anzitutto esaminata la domanda di accertamento e dichiarazione dell'illegittimità dei termini apposti ai contratti a tempo determinato intercorsi tra le parti.
Risulta pacifico e documentalmente dimostrato che tra la ricorrente e la resistente siano CP_2
stati stipulati i seguenti contratti a tempo determinato: un primo contratto con decorrenza dal 1° maggio 2018 al 31 marzo 2019, formalizzato con la qualifica di manovale agricolo (doc. 4, fascicolo della ricorrente), successivamente prorogato fino al 31 marzo 2020 (doc. 5 fascicolo della ricorrente); un secondo contratto a termine sottoscritto in data 6 aprile 2020, con scadenza al 30 giugno 2020
(doc. 6 fascicolo della ricorrente), prorogato fino al 30 giugno 2021 (doc. 7 fascicolo della ricorrente), nel quale la ricorrente risulta inquadrata quale impiegata amministrativa – addetta alla segreteria.
pagina 4 di 16 Tra il primo gruppo di contratti (quello stipulato in data 1° maggio 2018 più la relativa proroga) e il secondo gruppo (nuovo contratto del 6 aprile 2020 più relativa proroga), vi è stato un periodo di interruzione formale, corrispondente ai giorni intercorrenti tra il 31 marzo e il 6 aprile 2020.
La ricorrente ha affermato di avere prestato attività lavorativa anche antecedentemente alla formalizzazione del primo contratto (cioè prima del 1° maggio 2018), nonché in via continuativa tra la cessazione del primo contratto prorogato (31 marzo 2020) e la sottoscrizione del successivo
(6 aprile 2020).
Tuttavia, dette circostanze non hanno trovato riscontro nell'istruttoria svolta.
In particolare, quanto al presunto svolgimento di lavoro anteriormente alla stipula del primo contratto, non è risultata alcuna evidenza documentale o testimoniale a supporto.
Nessuno dei testi escussi ha confermato che la ricorrente avesse iniziato a lavorare prima della formalizzazione del rapporto.
I testi ed sentiti all'udienza del 12 aprile 2023 in qualità di Testimone_1 Tes_2
dipendenti della società resistente, hanno genericamente riferito che la ricorrente ha lavorato per la società dalla primavera del 2018 al 2021, senza tuttavia individuare con precisione il CP_1
mese di inizio. Il mese di maggio, peraltro, ricade pienamente nella stagione primaverile, rendendo compatibile quanto dichiarato con la data di stipula del primo contratto (1° maggio 2018).
I testi e rispettivamente socio e consulente commercialista della società Tes_3 Testimone_4 resistente, escussi all'udienza del 24 maggio 2023, hanno a loro volta confermato che la ricorrente ha iniziato a lavorare nel 2018, precisando il secondo che l'attività è cominciata dal mese di maggio.
Anche i testi ed , rispettivamente dipendente e socio della società Testimone_5 Tes_6 convenuta, sentiti all'udienza del 7 luglio 2023, hanno riferito genericamente che la ricorrente lavorava per dal 2018, senza tuttavia specificare un mese di inizio del rapporto. CP_1
In conclusione, nessuno dei testi ha confermato in modo puntuale l'avvio di un'attività lavorativa antecedente al 1° maggio 2018, né è stata prodotta alcuna documentazione idonea a dimostrare l'esistenza di un rapporto di lavoro antecedente alla formale stipula.
Quanto alla dedotta continuità lavorativa tra il 31 marzo e il 6 aprile 2020, si osserva che i testi escussi all'udienza del 12 aprile 2023 ( ed hanno fatto Testimone_1 Tes_2 genericamente riferimento a una prestazione resa “continuativamente” dalla ricorrente.
Tuttavia, detta genericità non è sufficiente a dimostrare che non vi sia stata, anche in concreto, una breve interruzione del rapporto.
pagina 5 di 16 Dai documenti allegati al ricorso, al contrario, emerge evidenza opposta: in particolare, dal documento 14 risulta che l'ultima fattura elaborata dalla ricorrente risalga al 31 marzo 2020, e che l'attività sia ripresa soltanto a partire dal 6 aprile 2020.
Tale circostanza è idonea a dimostrare l'interruzione della prestazione lavorativa tra il 1° e il 5 aprile 2020, tanto sotto il profilo formale quanto sotto quello sostanziale.
Il documento 15 prodotto dalla ricorrente, consistente in una dichiarazione aziendale sull'attivazione della modalità di lavoro agile, non attesta la continuità del rapporto in quei giorni, limitandosi ad attestare l'attivazione del lavoro agile “a decorrere dal 12 marzo 2020” e “in via presuntiva fino a...” senza specificare una data certa.
Come tale, non è idoneo a provare l'effettività della prestazione nel periodo tra il 31 marzo e il 6 aprile 2020.
Quanto ai documenti prodotti in data 12 luglio 2023, relativi a presunte conversazioni WhatsApp intercorse tra la ricorrente e alcuni colleghi nel periodo compreso tra il 31 marzo e il 3 aprile 2020, si osserva in primo luogo che si tratta di produzioni tardive e non autorizzate.
Tali documenti, infatti, devono ritenersi pacificamente nella disponibilità della parte già alla data di introduzione del giudizio, trattandosi di messaggi che – se effettivamente scambiati dalla ricorrente – risultavano certamente accessibili alla stessa fin dal momento della loro trasmissione,
e dunque anteriormente al deposito del ricorso.
Non può dunque riconoscersi alcuna efficacia sanante al fatto che detti messaggi siano stati successivamente acquisiti per il tramite dell'intermediazione dell'Ispettorato del Lavoro, non trattandosi di elementi di prova sopravvenuti, ma unicamente di documentazione già nella disponibilità della parte e semplicemente trasmessa per altra via.
In ogni caso, anche a prescindere dal profilo della tardività e inammissibilità processuale, deve rilevarsi come la documentazione depositata si presenti in forma disordinata, parzialmente illeggibile, priva di adeguata contestualizzazione da parte della difesa della ricorrente, e dunque non consenta di ricostruire con sufficiente chiarezza né il contenuto effettivo dei messaggi né, tantomeno, la loro effettiva rilevanza ai fini della prova dello svolgimento di attività lavorativa nel periodo considerato.
Al più, quanto ivi riportato sembra attestare un generico scambio di comunicazioni tra colleghi, non idoneo a comprovare in modo univoco e puntuale l'effettiva prestazione lavorativa nel periodo tra il 31 marzo e il 6 aprile 2020.
pagina 6 di 16 Alla luce di quanto sopra, l'istruttoria ha confermato che la ricorrente ha prestato attività lavorativa esclusivamente per i periodi risultanti dai contratti prodotti in atti, e non anteriormente alla data del 1° maggio 2018, né nei giorni intercorrenti tra il 31 marzo e il 6 aprile 2020.
È a questi periodi, dunque, che occorre fare riferimento nell'analisi della legittimità dei termini apposti ai contratti a tempo determinato.
3.1. Al fine di verificare la legittimità dei contratti a termine oggetto di causa, risulta necessario procedere a una sintetica ricostruzione della disciplina normativa applicabile ratione temporis, con riferimento ai periodi di stipulazione dei diversi contratti.
Ai primi contratti (docc. 4, 5 fascicolo della ricorrente) si applica la disciplina prevista dal D.lgs.
15 giugno 2015, n. 81, nel testo vigente dal 1° marzo 2017 all'11 agosto 2018.
In base a tale normativa, il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato poteva essere stipulato per una durata massima di trentasei mesi, anche in caso di successione tra più contratti tra le medesime parti, purché per mansioni di pari livello e categoria legale (art. 19, comma 2, D.lgs.
81/2015). Entro tale limite temporale, era ammessa anche la stipulazione di proroghe, fino a un massimo di cinque (art. 21, comma 1, D.lgs. 81/2015). L'apposizione del termine non richiedeva alcuna causale giustificativa, salvo diversa previsione dei contratti collettivi.
Ai fini della trasformazione automatica in contratto a tempo indeterminato, era previsto che la riassunzione del lavoratore a termine entro dieci giorni dalla cessazione di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni se di durata superiore, comportasse la nullità del secondo contratto e la sua conversione a tempo indeterminato, salvo le eccezioni per le attività stagionali
(art. 21, comma 2, D.lgs. 81/2015).
Restava altresì esclusa l'applicazione della disciplina in esame ai rapporti di lavoro tra datori di lavoro dell'agricoltura e operai a tempo determinato, come definiti dall'art. 12, comma 2, del
D.lgs. 11 agosto 1993, n. 375 (art. 29, comma 1, lett. b, D.lgs. 81/2015).
Il termine di decadenza per l'impugnazione del contratto era fissato in centoventi giorni dalla cessazione del singolo contratto (art. 28, comma 1, D.lgs. 81/2015).
Ai contratti successivi (docc. 6, 7 fascicolo della ricorrente) si applica invece la disciplina introdotta dal D.L. 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n.
96, in vigore dal 12 agosto 2018.
L'intervento del legislatore ha introdotto una serie di modifiche restrittive, in primo luogo riducendo la durata massima del contratto a dodici mesi, estendibile fino a ventiquattro mesi solo in presenza di almeno una tra le seguenti condizioni: “esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività”, “esigenze di sostituzione di altri lavoratori” oppure “esigenze connesse a
pagina 7 di 16 incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria” (art. 19, comma
1, D.lgs. 81/2015 modificato dal D.L. 87/2018). In assenza di tali condizioni, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla data di superamento dei dodici mesi (art. 19, comma 1-bis,
D.lgs. 81/2015 modificato dal D.L. 87/2018).
Anche il regime delle proroghe e dei rinnovi è stato modificato, prevedendo che, oltre i primi dodici mesi, ogni proroga o rinnovo fosse ammissibile solo in presenza delle predette condizioni giustificative (art. 21, comma 1, D.lgs. 81/2015 modificato dal D.L. 87/2018).
È stato inoltre ampliato il termine di decadenza per l'impugnazione del contratto, portato da 120
a 180 giorni dalla cessazione del singolo contratto (art. 28, comma 1, D.lgs. 81/2015 modificato dal D.L. 87/2018).
È rimasta infine immutata l'esclusione degli operai agricoli dalla disciplina in oggetto (art. 29, comma 1, lett. b, D D.lgs. 81/2015 modificato dal D.L. 87/2018).
3.2. Tanto premesso, in via preliminare deve essere esaminata l'eccezione sollevata dalla parte resistente in ordine all'intervenuta decadenza della ricorrente dall'impugnazione dei contratti a termine stipulati anteriormente al contratto del 6 aprile 2020.
Al riguardo, deve essere richiamato l'orientamento recentemente ribadito dalla Corte di
Cassazione, secondo cui, in ipotesi di successione di contratti a tempo determinato,
l'impugnazione dell'ultimo contratto non produce effetti sananti nei confronti dei precedenti. Ogni contratto a termine deve essere impugnato autonomamente, nel termine decadenziale di cui all'art. 28 del D.lgs. n. 81/2015, a pena di decadenza. La mancata impugnazione di un contratto a termine nei termini non consente di rimettere in discussione, a distanza di tempo, la sua validità per il solo fatto che siano stati successivamente stipulati altri contratti con il medesimo datore di lavoro (cfr.
Cass. civ. Sez. Lav., 30 giugno 2023 n. 15226).
Nel caso di specie, risulta documentalmente accertato che la ricorrente ha impugnato in via stragiudiziale i contratti a termine con lettera raccomandata del 28 luglio 2021, ricevuta dalla società resistente in data 27 agosto 2021 (doc. 3 fascicolo della ricorrente).
Detta impugnazione è intervenuta oltre 180 giorni dopo la cessazione del contratto stipulato in data 1° maggio 2018 e prorogato fino al 31 marzo 2020, risultando pertanto tardiva con riguardo a tali contratti.
Deve conseguentemente dichiararsi la decadenza della ricorrente dall'impugnazione dei contratti cessati in data 31 marzo 2020.
Non può peraltro sostenersi che il rapporto di lavoro debba considerarsi unitario, con possibilità di impugnazione estesa ai contratti antecedenti per effetto dell'impugnazione tempestiva pagina 8 di 16 dell'ultimo. Come accertato in fatto (v. supra, par. 3.), tra la cessazione del primo gruppo di contratti (31 marzo 2020) e l'inizio del secondo (6 aprile 2020), vi è stato un periodo di interruzione, seppure di pochi giorni, durante il quale il rapporto è rimasto sospeso sia formalmente che di fatto.
Tale interruzione impedisce di qualificare il rapporto come giuridicamente unico ai fini della continuità temporale e, di conseguenza, della validità dell'impugnazione postuma rispetto ai contratti antecedenti.
Tuttavia, occorre evidenziare che la stessa sentenza della Corte di Cassazione sopra richiamata, pur affermando la necessità di un'impugnazione tempestiva per ciascun contratto, riconosce che i contratti precedenti, ancorché non più autonomamente impugnabili, possono comunque essere valutati in via incidentale dal giudice ai fini dell'accertamento della legittimità dell'ultimo contratto a termine, ove questo sia stato ritualmente impugnato.
In particolare, la Suprema Corte ha ritenuto che, per verificare la sussistenza di un'esigenza realmente temporanea alla base dell'ultimo contratto stipulato, sia necessario considerare l'intero arco temporale del rapporto lavorativo e le modalità complessive di svolgimento della prestazione, compresi i contratti precedenti, sebbene non più oggetto di impugnazione autonoma.
Tale lettura trova fondamento nella necessità di interpretare il diritto interno in modo conforme ai principi stabiliti dal diritto dell'Unione Europea, come chiarito dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza del 14 ottobre 2020, causa C-681/18, in materia di lavoro flessibile e somministrazione.
Pertanto, pur essendo inammissibile la domanda diretta alla dichiarazione di nullità dei termini apposti ai contratti cessati al 31 marzo 2020, per effetto della maturata decadenza, detti contratti potranno essere tenuti in considerazione ai fini dell'analisi sulla legittimità del contratto stipulato il
6 aprile 2020, per verificare se l'ulteriore proroga del rapporto abbia comportato un superamento del limite massimo di durata previsto, ratione temporis, dall'art. 19, comma 2, del D.lgs. n.
81/2015.
3.3. Ebbene, considerando unitariamente i contratti intercorsi tra le parti ai fini della verifica del rispetto dei limiti imposti dal D.lgs. 81/2015, nella formulazione applicabile successivamente alla riforma introdotta dal D.L. 87/2018, convertito in L. 96/2018, deve osservarsi quanto segue.
È stato accertato che la ricorrente ha lavorato per la società resistente nei seguenti periodi: dal 1° maggio 2018 al 31 marzo 2020, in forza di un contratto a termine con qualifica di operaio agricolo, successivamente prorogato (doc. 4 allegato al ricorso); dal 6 aprile 2020 al 30 giugno 2021, in forza di un nuovo contratto a termine con qualifica di impiegato amministrativo, anch'esso prorogato (doc. 6 allegato al ricorso).
pagina 9 di 16 La durata complessiva del rapporto è pertanto pari a circa 34 mesi.
Tale durata, pur non superando il limite generale di 36 mesi previsto dall'art. 19, comma 2, D.lgs.
81/2015 nella sua versione originaria, eccede il limite di 24 mesi introdotto dalla L. 96/2018, vigente al momento della stipulazione del contratto del 6 aprile 2020.
In base a tale disciplina, la successione di contratti a termine tra le stesse parti per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale non può superare i 24 mesi, a pena di trasformazione del contratto in rapporto a tempo indeterminato dalla data del superamento (art. 19, comma 2,
D.lgs. 81/2015, come modificato).
Inoltre, ai sensi dell'art. 21, comma 2, D.lgs. cit. , il contratto a tempo determinato si trasforma in contratto a tempo indeterminato se stipulato entro dieci giorni dalla scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi o entro venti giorni nel caso di durata superiore.
Nella specie, tra la cessazione del primo contratto (31 marzo 2020) e l'inizio del secondo (6 aprile 2020), risulta un intervallo di cinque giorni, quindi inferiore ai dieci richiesti per considerare legittimo il rinnovo in caso di contratto di durata breve.
Tale intervallo si pone in violazione della norma citata, comportando l'automatica trasformazione del contratto successivo in rapporto a tempo indeterminato sin dalla stipulazione.
Non osta alla considerazione unitaria della durata del rapporto il fatto che i primi contratti siano stati formalmente stipulati con qualifica di operaio agricolo, soggetti a disciplina speciale e dunque esclusi dal campo di applicazione del capo III del D.lgs. 81/2015 (art. 29, comma 1, lett. b).
Né rileva, ai fini della corretta qualificazione del rapporto, che nei successivi contratti fossero indicate mansioni diverse.
Infatti, dall'istruttoria è emerso che la ricorrente ha sempre svolto in concreto mansioni riconducibili al medesimo ambito amministrativo, a prescindere dalla formale classificazione contrattuale.
All'udienza del 12 aprile 2023 è stata escussa la teste dipendente della Testimone_1
società resistente da dieci anni con ruolo amministrativo. La teste ha riferito che la ricorrente ha lavorato “continuativamente dalla primavera 2018 al giugno 2021”, svolgendo mansioni che consistevano “nell'occuparsi della fatturazione”. Ha confermato che la ricorrente era subentrata a dopo un breve affiancamento, occupandone lo stesso ruolo. Ha aggiunto che Parte_2
utilizzava il programma gestionale Golden, aggiornava la rubrica clienti, si occupava della fatturazione elettronica e cartacea, delle note di credito, delle rifatturazioni, dell'inserimento prezzi Part e della gestione delle comunicazioni con i soci. Ha infine precisato che la non ha mai svolto attività di archiviazione cartacea perché non necessaria.
pagina 10 di 16 All'udienza del 12 aprile 2023 è stato escusso anche capo-magazzino della società. Tes_2
Ha riferito che la ricorrente “faceva lavoro d'ufficio, si occupava della fatturazione” e che era subentrata alla dopo un periodo di affiancamento. Ha confermato l'uso del programma Pt_2
Golden, l'attività di rifatturazione e il supporto al collega nella registrazione delle Testimone_5
fatture. Ha aggiunto che la ricorrente lavorava in autonomia e non si occupava della produzione.
All'udienza del 24 maggio 2023 è stato sentito socio della resistente. Ha dichiarato Tes_3
che la ricorrente si occupava delle fatturazioni sulla base dei pro-forma da lui predisposti. Ha anche confermato che “la ricorrente lavorava per tutto l'anno” e ha aggiunto che “per quanto posso riferire si è sempre occupata delle fatturazioni”, svolgendo anche attività di convocazione e gestione delle assemblee dei soci, come la raccolta firme e il controllo delle deleghe.
All'udienza del 24 maggio 2023 è stato escusso consulente commercialista di Testimone_4
sin dalla sua costituzione. Ha riferito che la ricorrente era stata inizialmente assunta per CP_1 mansioni di “verifica della qualità del prodotto e delle fasi di condizinamento del prodotto”, ma che poi era stata “dedicata a mansioni di segreteria”, lavorando all'interno dell'ufficio amministrativo insieme alla collega e al collega Ha specificato che “si occupava Tes_1 Tes_5
di inserire del programma Golden i dati relativi agli acquisti e alla vendita della merce a lei comunicati dal magazzino o dagli addetti vendita o dall'amministrazione”, della “fatturazione attiva, fattura che si crea con il programma sulla base dei dati di vendita inseriti in programma” e delle convocazioni assembleari (PEC, deleghe, raccolta firme).
All'udienza del 5 luglio 2023 è stato sentito collega della ricorrente e addetto Testimone_5 alla fatturazione passiva. Ha confermato che la ricorrente “si occupava di fatturazione attiva e segretariato” e che “non ha mai svolto mansioni di operaia agricola”, aggiungendo: “l'ho sempre vista lavorare in ufficio e fare le stesse mansioni di fatturazione e segretariato”. Ha descritto in dettaglio le attività svolte: uso del gestionale Golden, creazione anagrafiche prodotti e clienti, emissione autofatture, gestione delle note di debito e credito, valorizzazione dei DDT, fatturazione dei magazzini di Milano e Serramanna. Ha infine confermato il coinvolgimento nelle attività di convocazione e delega delle assemblee.
Infine, all'udienza del 5 luglio 2023, il teste , socio conferente della ha Tes_6 Parte_3
Part riferito che vedeva regolarmente la “nell'ufficio amministrativo della , dove la CP_1
ricorrente gli consegnava estratti conto, registrava le sue fatture e emetteva le fatture ai clienti in nome di Ha confermato che si trattava di attività di rifatturazione. CP_1
In sintesi, tutti i testi escussi hanno confermato che la ricorrente ha svolto in via esclusiva mansioni amministrative, con particolare riferimento alla fatturazione attiva e all'attività di pagina 11 di 16 segreteria in occasione delle assemblee sociali. Le mansioni si sono mantenute costanti lungo tutto l'arco del rapporto. Part È emerso in modo concorde e inequivocabile che la on ha mai svolto mansioni di manovale o di operaio agricolo, nonostante la formale qualificazione del primo contratto.
Sotto questo profilo, deve ritenersi che le mansioni di fatto sempre svolte dalla ricorrente siano quelle proprie dell'impiegata amministrativa, in piena continuità e coerenza con la qualifica formale dei contratti successivi a quelli scaduti in data 31 marzo 2020.
In applicazione del principio di prevalenza della prestazione effettivamente resa, ai fini del rispetto dei limiti di durata e del regime delle proroghe e dei rinnovi, occorre dunque fare riferimento alle mansioni di fatto esercitate, che nella specie si presentano come sostanzialmente identiche lungo l'intero arco del rapporto.
Ne consegue che la qualificazione formale attribuita nei primi contratti come operaio - manovale agricolo non rispecchia l'effettiva natura delle mansioni svolte, e non può assumere rilievo ai fini dell'applicazione dell'art. 29 del d.lgs. n. 81/2015 (“Sono esclusi dal campo di applicazione del presente capo, in quanto già disciplinati da specifiche normative: […] b) i rapporti di lavoro tra i datori di lavoro dell'agricoltura e gli operai a tempo determinato, così come definiti dall'articolo
12, comma 2, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375” che esclude l'applicabilità della disciplina limitativa dei contratti a termine ai lavoratori impiegati in attività agricole.
Non potendo, dunque, ravvisarsi un effettivo inserimento della ricorrente in ambito agricolo, deve ritenersi applicabile al caso di specie l'ordinaria disciplina limitativa dei contratti a tempo determinato, compresa quella relativa alla durata massima, alle condizioni di apposizione del termine e agli intervalli tra contratti successivi.
3.4. Alla luce dell'istruttoria svolta, il contratto di lavoro stipulato tra le parti in data 6 aprile
2020, successivamente prorogato in data 6 luglio 2020, risulta illegittimo sotto il profilo della durata e della reiterazione, in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 19 e 21 del d.lgs. n.
81/2015.
La stipulazione del contratto in parola è infatti avvenuta a distanza di pochi giorni dalla cessazione del precedente rapporto a termine, in assenza del rispetto del termine minimo di interruzione previsto dall'art. 21, comma 2, e in violazione del limite massimo di durata complessiva dei contratti a termine, fissato in 24 mesi.
Alla luce di ciò, deve dichiararsi la nullità del termine apposto al contratto del 6 aprile 2020, con conseguente conversione del rapporto a tempo indeterminato sin dalla medesima data, ai sensi dell'art. 28, comma 1, d.lgs. n. 81/2015.
pagina 12 di 16 Non può invece essere accolta la domanda attorea nella parte in cui prospetta l'illegittimità del recesso datoriale alla scadenza del contratto, e dunque un licenziamento in senso proprio.
Secondo l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, “[…] nel caso di scadenza di un contratto di lavoro a termine illegittimamente stipulato e di comunicazione (da parte del datore di lavoro) della conseguente disdetta, non è applicabile la norma dell'art. 6 della legge n. 604 del
1966, relativa alla decadenza del lavoratore dall'impugnazione dell'illegittimo recesso, restando salva peraltro l'applicabilità di tale norma qualora il datore di lavoro, anziché limitarsi a comunicare la disdetta per scadenza del termine, abbia intimato – nel presupposto dell'intervenuta conversione del rapporto a termine in un rapporto a tempo indeterminato – un vero e proprio licenziamento da quest'ultimo rapporto (v. pure Cass. n. 15827 del 2003, n. 12333 del 2009, n. 26604 del 2019)” (Cass. Civ. Sez. L. 10 marzo 2025, n. 6303).
La cessazione del rapporto alla scadenza del contratto nullo si configura, pertanto, non come licenziamento, bensì come disdetta inefficace di un rapporto che per legge doveva proseguire a tempo indeterminato. Ne consegue l'inapplicabilità delle tutele previste per i licenziamenti illegittimi, comprese quelle di cui alla legge n. 300/1970, alla legge n. 604/1966 e al d.lgs. n.
23/2015.
In applicazione del disposto dell'art. 28, comma 2, del d.lgs. n. 81/2015, deve essere quindi pronunciata la condanna del datore di lavoro alla ricostituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e al pagamento, in favore della ricorrente, di una indennità onnicomprensiva a titolo di risarcimento del danno, in misura compresa tra 2,5 e 12 mensilità dell'ultima retribuzione utile ai fini del t.f.r.
Tenuto conto della durata del rapporto, della professionalità acquisita, dell'assenza di contestazioni disciplinari, e del pregiudizio economico subito dalla ricorrente, si reputa equo liquidare l'indennità risarcitoria nella misura massima di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
Tale indennità, come stabilito dall'art. 28, comma 2 D.lgs. 81/2015, “ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso tra la scadenza del termine e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro”.
4. Deve a questo punto essere esaminata la domanda avanzata dalla ricorrente volta all'accertamento dello svolgimento di mansioni superiori rispetto a quelle formalmente riconosciute, con conseguente diritto alle differenze retributive e all'inquadramento in un livello contrattuale superiore.
pagina 13 di 16 La ricorrente, in particolare, assume di aver sempre svolto mansioni corrispondenti al III livello del CCNL Confcommercio, in contrasto con l'inquadramento formale riservatole nei contratti di lavoro: dapprima come operaio agricolo di I livello CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti
(contratto del 1° maggio 2018 prorogato sino al 31 marzo 2020), e successivamente come impiegata amministrativa di V livello CCNL Confcommercio (contratto del 6 aprile 2020 prorogato sino al 30 giugno 2021).
Tuttavia, nel ricorso introduttivo del giudizio, la parte ricorrente non fornisce un'effettiva comparazione tra le mansioni concretamente svolte e le declaratorie contrattuali riferibili ai livelli professionali rivendicati e formalmente attribuiti.
Ne deriva una carenza dell'allegazione indispensabile all'attivazione del c.d. procedimento trifasico, secondo i canoni interpretativi consolidati dalla giurisprudenza di legittimità.
In ogni caso, le risultanze dell'istruttoria orale non consentono di accertare lo svolgimento di mansioni superiori rispetto a quelle proprie del livello contrattuale V del CCNL Confcommercio.
I testi e , colleghi di lavoro della ricorrente, sentiti all'udienza Testimone_1 Testimone_5
del 12 aprile 2023 e 7 luglio 2023, hanno descritto mansioni sostanzialmente coincidenti con quelle dell'impiegato addetto alla fatturazione, evidenziando che la ricorrente si occupava della fatturazione elettronica, della creazione di nuove anagrafiche per clienti e fornitori, dell'inserimento dei dati nel gestionale Golden, e di attività di segreteria in occasione delle assemblee dei soci.
Anche i testi (udienza del 12 aprile 2023) e (udienza del 24 maggio Tes_2 Testimone_4
2023) hanno confermato, rispettivamente, che la ricorrente svolgeva lavoro d'ufficio, occupandosi in particolare della fatturazione, e che l'attività della ricorrente consisteva nell'inserimento dati nel programma Golden e nella predisposizione di fatture attive sulla base di indicazioni ricevute.
Le attività sopra descritte, per come risultano delineate dalla prova testimoniale, appaiono coerenti con la declaratoria contrattuale propria del V livello del CCNL Confcommercio, nel quale rientrano, tra gli altri, i dipendenti addetti alla redazione e registrazione di documenti contabili e fatture, ossia la figura del “fatturista” (cfr. art. 113 CCNL Confcommercio 2015–2017).
Nessuna delle mansioni attribuite alla ricorrente si colloca al di fuori dell'ambito tipico della qualifica assegnatale contrattualmente nel secondo contratto, né alcun teste ha fatto riferimento allo svolgimento di funzioni gestionali, di coordinamento o di responsabilità superiori rispetto a quelle amministrative di base.
Inoltre, sempre dai medesimi elementi testimoniali non è emerso che la ricorrente abbia osservato orari lavorativi eccedenti quelli contrattualmente previsti, né risulta allegata o provata alcuna pagina 14 di 16 particolare estensione o intensificazione della prestazione tale da giustificare una retribuzione superiore a quella già percepita.
Ne consegue che, in relazione al secondo contratto (impiegata amministrativa V livello), la domanda di riconoscimento di mansioni superiori e di corresponsione delle differenze retributive deve essere rigettata in quanto infondata.
Quanto invece al primo contratto (operaio agricolo I livello), deve ritenersi che, pur ritenendo che la ricorrente avesse svolto fin da allora mansioni amministrative (come accertato in precedenza e rilevante al solo fine della disciplina sui contratti a termine), la retribuzione oraria spettante al lavoratore inquadrato come operaio agricolo I livello, secondo il contratto collettivo applicato, risulta comunque pari o addirittura superiore a quella spettante al V livello Confcommercio.
In ogni caso, tale retribuzione era prevista dal contratto collettivo applicato al rapporto e accettata dalle parti, non risultando altrimenti convenuto un trattamento economico più favorevole. Pertanto, anche sotto questo profilo, la domanda deve essere rigettata.
Deve peraltro osservarsi che i conteggi allegati dalla ricorrente appaiono interamente fondati sull'inquadramento nel III livello del CCNL Commercio, livello che tuttavia non risulta giustificato alla luce dell'istruttoria svolta.
In conclusione, la domanda di accertamento dello svolgimento di mansioni superiori e di condanna al pagamento delle differenze retributive deve essere respinta.
5. Deve infine rigettarsi la domanda di risarcimento del danno ulteriore, genericamente avanzata dalla parte ricorrente, in difetto di specifica allegazione in ordine alla natura, entità e modalità di quantificazione del pregiudizio subito.
La domanda risulta infatti formulata in termini meramente generici e assertivi, senza che siano stati indicati né gli elementi costitutivi del danno, né i presupposti in fatto e in diritto idonei a fondarne l'accoglimento.
6. In conclusione, deve accertarsi e dichiararsi l'inefficacia del termine apposto al contratto di lavoro stipulato in data 6 aprile 2020, successivamente prorogato sino al 30 giugno 2021.
Per l'effetto, deve essere accertata e dichiarata la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e parziale, con prestazione pari a 36 ore settimanali, regolato dal CCNL
Commercio/Terziario Confcommercio e con inquadramento nel V livello.
Deve conseguentemente ordinarsi alla società convenuta la ricostituzione del rapporto di lavoro alle medesime condizioni, con riammissione in servizio della ricorrente presso la sede lavorativa precedentemente assegnata.
pagina 15 di 16 In applicazione dei criteri di cui all'art. 28, comma 2, del D.lgs. n. 81/2015, la società resistente deve infine essere condannata al risarcimento del danno in favore della lavoratrice, nella misura di dodici mensilità dell'ultima retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto.
7. In considerazione dell'accoglimento parziale della domanda, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., le spese devono essere compensate nella misura di un terzo, e la resistente Controparte_1
deve essere condannata alla rifusione in favore della ricorrente
[...] Parte_1
delle spese processuali residue, che si liquidano come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo
2014, n. 55, utilizzando i parametri previsti per le cause in materia di lavoro di valore indeterminabile.
7.1. Deve disporsi la distrazione delle spese in favore dei difensori con procura di parte ricorrente, che ne hanno dichiarato la mancata riscossione.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) accerta e dichiara l'inefficacia del termine apposto al contratto con durata dal 6 aprile 2020 al
30 giugno 2020, prorogato fino al 30 giugno 2021, e per l'effetto:
- accerta e dichiara la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro a tempo parziale (36 ore settimanali) e indeterminato, con inquadramento nel V livello CCNL Commercio/Terziario
Confcommercio;
- ordina alla società convenuta di ricostituire il rapporto di lavoro e di riammettere la ricorrente in servizio, con il precedente inquadramento e presso la medesima sede di lavoro;
- condanna la convenuta al risarcimento del danno in favore della ricorrente nella misura di 12 mensilità dell'ultima retribuzione utile per il calcolo del t.f.r.;
2) rigetta ogni altra domanda;
3) compensa le spese nella misura di un terzo e condanna la resistente alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese processuali residue, che liquida in complessivi euro 3.086,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, disponendone la distrazione in favore dei difensori con procura della ricorrente, dichiaratisi antistatari.
Cagliari, 17 giugno 2025.
Il Giudice dott. Matteo Marongiu
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