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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 17/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
ENTENZA N.
Repubblica Italiana IV.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice
Dott. Alessandro D'Aniello Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 25.10.2024 da
1) Parte_1
nata a [...] il [...]
cittadina Italiana - Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]
con l'Avv.Luisella Saldarini
e pagina 1 di 4
nato a [...] il [...]
cittadino Italiano - Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...]
con l'Avv.Walter Gatti
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Como in data 19.07.1986
(anno 1986, atto n.198, parte II, serie A)
e i seguenti figli maggiorenni ed economicamente autonomi:
- , nata a [...] il [...]; Persona_1
- , nato a [...] il [...]. Persona_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 25.10.2024, hanno richiesto pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) dichiarare la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Parte_2
2) ordinare al Comune di Como di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) dichiarare integralmente compensate le spese legali del procedimento.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
pagina 2 di 4 E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi
Parte_1
E
Parte_2
che hanno contratto matrimonio in data 19.07.1986 in Como
con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Como
(anno 1986, atto n.198, parte II, serie A)
2) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
pagina 3 di 4 6) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Como perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 16.1.2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Barbara Cao
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