Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/02/2025, n. 1081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1081 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai Sigg.ri Magistrati
Dott. Gianna Maria Zannella Presidente Dott. Camillo ROndini Consigliere
Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5611 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, passata in decisione all'udienza cartolare del 18 febbraio 2025 e vertente tra
TRA
, c.f. rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Mario Trezza
APPELLANTE E
c. f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Galoppi Controparte_1 C.F._2
e dall'Avv.to Sonia Fusca per procura in atti;
APPELLATO
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
§ 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è la seguente.
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo nr. 26945/2016 – R.G. Parte_1
71194/2016, emesso dal Tribunale di RO il 22 novembre 2016, per l'importo di € 16.882,31, in favore di a titolo di rimborso del 50% del versamento di € 33.764,62 dallo stesso Controparte_1
effettuato - quale fideiussore - a soddisfacimento di un credito vantato dalla Cassa di CP_1
Risparmio di FA e UP (ora nei confronti della Parte_2 Parte_3 debitrice principale.
deduceva in fase monitoria di aver diritto al rimborso della somma, da parte dell'ingiunto, CP_1 in virtù di surroga, ai sensi dell'art. 1949 c.c., atteso che la garanzia fideiussoria sarebbe stata prestata da entrambi, in via solidale, mentre il debito sarebbe stato pagato da lui solo, per intero, precisando:
21092, le cui operazioni sarebbero state garantite dallo stesso sig. , dalla HI S.r.l. e dal sig. CP_1
sia tramite pegno, sia tramite fideiussione solidale omnibus di € 452.000,00 Pt_1
• che, nel 2007, la concedeva alla un mutuo di € 400.000,00 - con accredito Pt_2 Parte_3 della somma mutuata su detto c/c bancario - di cui la Società pagava regolarmente le rate di rimborso sino a luglio 2015, allorchè iniziava a rendersi morosa nei pagamenti, così arrivando ad accumulare un debito, come sopra detto, di complessivi € 33.764,62;
• che, dopo ripetuti solleciti della Banca, esso , al fine di evitare una procedura esecutiva, CP_1 avrebbe saldato il debito, in qualità di co-fideiussore, versando sul c/c della Società il relativo importo di € 33.764,62 a mezzo tre bonifici bancari, di cui due in data 23.03.2016, rispettivamente di €
8.300,00 ed € 8.553,00 ed il terzo in data 01.04.2016 di € 16.911,34; che l'Istituto mutuante aveva incamerato il suddetto importo di € 33.764,62 a soddisfacimento del proprio credito;
che, quindi, il quale co-fideiussore di esso , sarebbe stato tenuto al rimborso della propria quota Pt_1 CP_1 parte di debito, pari al 50% dell'intero.
Parte opponente, quindi, formulava le seguenti conclusioni: “ . IN VIA PRELIMINARE
1) Autorizzare l'odierno opponente, , ex art. 106 C.P.C., a chiamare in causa la Parte_1
, con sede in RO, via della Marrana 74 e domiciliata presso il Controparte_2
Liquidatore Giudiziale, Dott. , in RO, Corso Trieste 38, la HI SR, con sede in Persona_1
RO, via Appia Nuova 37 e la sig.ra , res. in RO, via Carlo Conti Rossini 26, Parte_4 con eventuale spostamento della prima udienza di comparizione, ex art. 269 C.P.C., onde consentire la citazione dei terzi indicati nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis C.P.C.;
. IN VIA PRINCIPALE
2) Revocare e/o dichiarare nullo e/o annullabile e/o privo di efficacia il decreto opposto, descritto e specificato in premessa, in quanto illegittimo, in fatto ed in diritto, per i motivi dedotti, da considerarsi anche disgiuntamente l'uno dall'altro;
. IN VIA SUBORDINATA nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.mo Tribunale adito dovesse ritenere fondata, sia pure parzialmente, qualsivoglia pretesa avversaria,
3) Dichiarare la tenuta a mallevare integralmente il sig. Controparte_2 Parte_1
- e, con esso, gli altri fideiussori obbligati - e, per l'effetto, condannarla al pagamento
[...] dell'intero importo ritenuto come dovuto al sig. , in virtù del titolo di cui al Controparte_1 decreto ingiuntivo opposto, nonché per ogni spesa allo stesso successiva e/o conseguenziale, ivi compresi interessi, spese di lite, accessori, ecc.;
. IN VIA ULTERIORMENTE GRADATA
4) Dichiarare, in ogni caso, ex artt. 1298 e 1299 C.C., che , nonché lo stesso Parte_1 [...]
, la HI SR e sono responsabili nei confronti della Banca creditrice, CP_1 Parte_4 quali fideiussori, in misura del 25% ciascuno e, per l'effetto, dichiarare che il medesimo odierno opponente è debitore nei confronti dell'odierno opposto per il solo importo pari alla predetta misura del 25% del totale;
5) Dichiarare, conseguenzialmente, e la HI SR tenute a mallevare il sig. Parte_4 Parte_1
, ciascuna in misura del 25%, a fronte dell'intero importo ritenuto come dovuto al sig.
[...]
, in virtù del titolo di cui al decreto ingiuntivo opposto, nonché per ogni spesa Controparte_1 allo stesso successiva e/o conseguenziale, ivi compresi interessi, spese di lite, accessori, ecc., e, per
l'effetto, condannarle al pagamento del relativo importo in favore dell'opposto medesimo;
6) Condannare, comunque, il sig. , ex art. 96, comma 3° C.P.C., per evidente Controparte_1 mala fede e/o temerarietà della lite, al pagamento a favore dell'opponente di una somma equitativamente determinata, atteso che il medesimo odierno opposto ha introdotto una procedura monitoria palesemente inammissibile ed, in ogni caso, infondata;
. IN TUTTI I SUINDICATI CASI
7) Condannare e/o chi risulterà di ragione, anche all'esito della eventuale Controparte_1 costituzione in giudizio dei terzi chiamati, al pagamento, in favore di , delle spese e Parte_1 compensi del presente procedimento, oltre iva, cap e spese generali, come per legge”.
Si costituiva in giudizio contestando tutto quanto ex adverso dedotto da Controparte_1 controparte perché infondato sia in fatto che in diritto chiedendo, in via istruttoria disporsi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e, nel merito, il rigetto dell'opposizione con la conferma del decreto opposto.”.
§ 1.1 — Il tribunale, espletata l'istruttoria necessaria, ha rigettato l'opposizione proposta da Parte_1
e confermato, in ogni sua statuizione il decreto ingiuntivo nr. 26945/2016 – R.G. 71194/2016,
[...] emesso dal Tribunale di RO il 22 novembre 2016; ha condannato parte opponente al pagamento delle spese di questo giudizio in favore di parte opposta, liquidate in euro 4.835,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA secondo legge .
§ 1.2 — A fondamento della decisione, il primo giudice ha posto le seguenti considerazioni:
«[…Risulta dagli atti ( all.1 di parte opposta) che con lettera fideiussoria del 23/05/2007 i signori
, e la soc. OCHI S.r.l si sono costituiti fideiussori della soc. Controparte_1 Parte_1 sino all'importo massimo di €.806.000,00 ( Euro ottocentoseimila/00), a Parte_3 garanzia di un mutuo ipotecario di €. 400.000,00 erogato dalla Cassa di Risparmio di UP sul conto corrente della società P.O.M.P.A.– rapporto n. 21092-. ( all.3 fasc. monitorio).
La società finanziata ha pagato correttamente i ratei di mutuo sino al luglio 2015; successivamente, avendo sospeso i pagamenti, la ha diffidato la debitrice ed i fideiussori a provvedere Pt_2 all'obbligazione assunta, paventando, in difetto, azioni di recupero coattivo.
Nella fattispecie opera l'art.1946 c.c. il quale statuisce che: “ se più persone hanno prestato fideiussione per un medesimo debitore e a garanzia di un medesimo debito, ciascuna di esse è obbligata per l'intero debito, salvo che sia pattuito il beneficio della divisione”
Secondo la più recente giurisprudenza “ in tema di confideiussione ex art. 1946 c.c. al confideiussore che ha pagato l'intero spetta, nei confronti degli altri, un diritto che è suscettibile di duplice inquadramento: come surroga, ex art. 1203 n.3) ma anche come regresso, ex art. 1954 c.c., trattandosi di diritti tra i quali non esiste alcun rapporto di alternatività o incompatibilità, in quanto chi agisce in regresso fa valere anche il diritto di surrogazione legale, sia pure nei limiti della parte di obbligazione che non deve restare definitivamente a suo carico” ( in tal senso Cass.cic.
18782/2017).
Insuscettibile di accoglimento è l'ulteriore eccezione di parte opponente circa l'inesistenza di una polizza fideiussoria – che sia in aumento o diminuzione di fideiussione- in assenza di un contratto regolarmente stipulato. In vero, la documentazione prodotta in atti ha provenienza certa, riconducibile ad un istituto di credito ben identificato;
inoltre si evidenzia che, l'art. 1937 c.c. nel prescrivere che la volontà di prestare la fideiussione deve essere espressa, si interpreta nel senso che
“non è necessaria la forma scritta o l'utilizzo di formule sacramentali, purché la volontà sia manifestata in modo inequivocabile: potendosi fornire la relativa prova con ogni mezzo e, dunque, anche con presunzioni” ( in tal senso Cass. Civ. n. 3628/2016).
Il sig. , avendo ricevuto diffida di pagamento dalla banca creditrice - divenuta Controparte_1 unitamente agli altri mutuatari ( , Ferrazza Parte_2 Parte_3 Parte_1
Alessandro e soc. HI S.r.l) per l'importo complessivo di euro 24.343,66, inerente al mutuo ipotecario fondiario numero 50/221121, ha provveduto, quale fideiussore omnibus, a pagare alla
Banca il dovuto, esercitando successivamente azione di surroga ex art. 1949 c.c. verso il confideiussore Pt_1
E di tutta evidenza infatti che, nelle lettere fideiussorie non risulti il nome della signora
[...]
, pur essendo essa socia della P.O.M.P.I. s.r.l.: ciò in quanto il finanziamento è stato Pt_4 concesso dalla Cassa di Risparmio di FA e Cupramontano a favore di P.0. .l. CP_3 ma, la fideiussione è stata prestata, per lo stesso debito, solo da HI S.r.l. (proprietaria al 50% delle quote di in persona del suo amministratore Unico, sig. e dal sig. Parte_3 Pt_1
. amministratore Unico di PI 2003 S.r.l., dunque non dalla socia Controparte_1 [...]
. Pt_4
Ricorre, in tale ipotesi il dettato di cui all'art. 1954 c.c. secondo cui ”se più persone hanno prestato fideiussione per un medesimo debitore e per un medesimo debito, il fideiussore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri fideiussori per la loro rispettiva porzione. Se uno di questi è insolvente si osserva la disposizione del secondo comma dell'art. 1299”.
Parte opposta ha dato prova del pagamento come risulta nell'estratto conto e nella lettera della
del 22 aprile 2016, in cui il ha versato nr. 3 bonifici bancari, di cui due Parte_2 CP_1 effettuati in data 23 marzo 2016 per i rispettivi importi di € 8.300,00 ed € 8.553,00 ed uno effettuato in data 1° aprile 2016 per un importo pari ad € 16.911,34 (cfr all. nr. 6 monitorio), il tutto per €
33.764,62.
Nessuna seria contestazione è stata effettuata dall'opponente: men che meno la propria firma apposta in calce alle 4 fideiussioni, elemento decisivo nella costituzione del rapporto obbligatorio]»
.
§ 2 — Ha proposto appello contestando la sentenza di primo grado sotto vari Parte_1 profili e chiedendo “• IN VIA CAUTELARE ED URGENTE
1) Disporre la sospensione, inaudita altera parte, della efficacia esecutiva della sentenza impugnata, indicata in epigrafe, per i motivi tutti meglio dedotti in narrativa;
• IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
2) Accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il presente appello e, per l'effetto, in riforma della gravata sentenza, accogliere le domande tutte avanzate in prime cure dal sig. , Parte_1 respingendo, conseguentemente, tutte le domande avanzate dal sig. ; Controparte_1
• IN VIA MERAMENTE SUBORDINATA
3) Riconoscere, in ogni caso, come dovuta al sig. da parte del sig. Controparte_1 Parte_1
la sola somma pari ad un quarto, ovvero, in ulteriore subordine, ad un terzo di quanto dal
[...] medesimo appellato a suo tempo versato nelle casse societarie e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
• IN OGNI CASO
4) Condannare parte appellata al pagamento delle spese e compensi del doppio grado di giudizio, oltre iva, cap e spese generali, come per legge;
• IN VIA ISTRUTTORIA
5) Si chiede l'ammissione dei mezzi istruttori non ammessi in primo grado, quali formulati con memoria di parte opponente ex art. 183, comma 6°, n. 2, c.p.c. e nuovamente richiesti con nota del
17/09/2020, ovvero:
• ordine all'appellato, nonché, per quanto di ragione e/o di competenza, alla , con Parte_2 sede in Montebelluna (TV), piazza G.B. Dall'Armi 1, di esibizione e/o produzione in giudizio dell'originale dei seguenti documenti:
a) all.to 1 al ricorso per decreto ingiuntivo opposto;
b) all.to 2 al ricorso per decreto ingiuntivo opposto;
c) atto di fideiussione inter partes, posto dal a fondamento del ricorso per Controparte_1 decreto ingiuntivo;
d) atto fideiussorio e successive integrazioni, quali citati nell'all.to 2 al ricorso per decreto ingiuntivo;
e) lettera di sollecito del 1°/03/16; Parte_5
f) lettera Ferrazza/Veneto Banca spa in riscontro a tale sollecito;
g) quattro polizze descritte e specificate nel documento allegato da parte opposta, in sede monitoria, sub 1;
h) due polizze descritte e specificate nel documento allegato da parte opposta, in sede monitoria, sub
6 e, precisamente, quelle il cui controvalore, di € 21.249,71 ed € 22.824,86, è stato accreditato sul conto corrente bancario intestato a , rispettivamente, in data 31/03/16 e Controparte_1
07/04/16;
i) estratto del conto corrente bancario intestato a , n° 43857318, intrattenuto Controparte_1 presso la , relativamente al periodo dal 1°/03/16 al 30/04/16, nonché al periodo Parte_2 che risulterà di scadenza delle quattro polizze di cui al superiore capo g) e di nuova decorrenza delle due polizze di cui al superiore capo h)”.
Ha resistito l'appellato chiedendo il rigetto dell'appello e formulando istanze istruttorie.
Fissata udienza di comparizione per il giorno 19.7.21, sostituita dalla trattazione cartolare, le parti depositavano le rispettive note di trattazione scritta.
A detta udienza la TE , riservata ogni delibazione al merito con riguardo alle istanze istruttorie, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 26 febbraio 2024.
La causa veniva assegnata a questo relatore con provvedimento presidenziale in data 12 luglio 2023.
Nelle more l'appellato revocava il mandato all'Avv. Sestini per conferirlo all'Avv. Giovanni Galoppi, ferma restando la procura già rilasciata all'Avv. Sonia Fusca.
§ 2.1 — All'udienza indicata in epigrafe – come sostituita - le parti hanno precisato le conclusioni con le note finali e la TE ha trattenuto la causa in decisione senza ulteriori termini perché già concessi. MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3 — L'appello, composto di 38 pagine, è articolato in otto motivi.
§ 3.1 — Col primo motivo (pagg. 16/22) - titolato “ VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE
DEGLI ARTT. 115 e 116 C.P.C. - PRIMO PROFILO: ERRONEA VALUTAZIONE DELLE PROVE
EX ADVERSO PRODOTTE SULLA SUSSISTENZA DELLA GARANZIA FIDEIUSSORIA “ –
l'appellante lamenta la violazione delle norme processuali sopra indicate, deducendo che l'originario attore oggi appellato non ha mai prodotto il contratto di garanzia, ma solo una lettera del 28.7.06 della società PI 2003 così come atti integrativi (12.12.11) che richiamano precedenti fideiussioni mai depositate e senza alcun collegamento con la lettera del 2006.
Deduce, ancora, l'appellante che la lettera del 23.5.07 allegato n. 1 della comparsa dell'opposto è una mera comunicazione bancaria al e che il Tribunale ha erroneamente ritenuto sufficiente CP_1 nonostante provenisse da un terzo, evidenziando che i due documenti del 2006 e del 2007 erano in contrasto per individuazione dei soggetti e degli importi.
Solleva, infine, parte appellante la questione della forma ex art. 1937 C.C., trattandosi di fideiussione bancaria soggetta a forma scritta ex art. 117 TUB.
§ 3.2 — Col secondo motivo (pagg. 22/25) – titolato “ VIOLAZIONE E/O FALSA A PPLICAZIONE
DEGLI ARTT. 115 e 116 C.P.C. SECONDO PROFILO: ERRONEA VALUTAZIONE DELLE PROVE
AVVERSARIE SUL DEDOTTO COLLEGAMENTO TRA ” – Parte_6
l'appellante si duole che il Tribunale non ha tenuto conto dell'assenza di prova del collegamento tra la fideiussione ed il mutuo, peraltro identificabile nel n. 50/221121 , ma senza riscontro circa una fideiussione ad esso, appunto, collegata.
§ 3.3 — Col terzo motivo (pagg. 25/28) – titolato “ VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE
DEGLI ARTT. 115 e 116 C.P.C. TERZO PROFILO: ERRONEA VALUTAZIONE DELLE PROVE EX
AD VERSO FORNITE SULL'ESISTENZA STESSA DEL CREDITO AZIONATO” - parte appellante denuncia l'errore commesso dal Tribunale nell'aver ritenuto provato il credito azionato sulla base della lettera della banca in data 22.4.16 che non provava alcun nesso causale tra i debiti della società per rate di mutuo ed i versamenti eseguiti dal e, soprattutto, con la fideiussione, essendo CP_1 piuttosto riconducibili quei versamenti a “finanziamento soci”, visto che non era stato eseguito un pagamento diretto verso la banca e che vi era una sentenza definitiva (Tribunale di RO n. 7113/17) con la quale veniva accertata una esposizione debitoria del nei confronti della società per CP_1
Euro 80.000,00.
§3.4 – Col quarto motivo (pagg. 28/29) l'appellante si duole di “ NULLITA' E/O INAMMISSIBILT
A' DELLA DOMANDA PER GENERICITÀ ED INDETERMINATEZZA DELLA STESS A
VIOLAZIONE DEGL I ARTT. 638 e 125C.P.C.”.
§3.5 – Col quinto motivo (pag. 29/30) la parte appellante denuncia “INAMMISSIBILITÀ DELLA
DOMANDA PER MANCATO RISPETTO DEL DISPOSITIVO DI CUI ALL'ART. 1952 C.C. - VIZIO MOTIVAZIONALE DELLA SENTENZA SUL PUNTO “ essendo state omesse tutte le incombenze ivi previste.
§3.6 – Col sesto motivo (pagg. 30/32) parte appellante lamenta “VIOLAZIONE E/O FALSA
APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 115 e 116 C.P.C. QUARTO : ERRONEA CP_4
VALUTAZIONE DELLE PROVE EX ADVERSO FORNITE SULL'ENTITA' DEL CREDITO
DELL'OPPOSTO” dovendo applicarsi , eventualmente, nei suoi confronti la misura del 25%, stante la presenza di quattro fideiussori.
§3.7 – Con il settimo motivo (pagg. 32/34) l'appellante denuncia “VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO
DI CORRISPONDENZA TRA CHIESTO E PRONUNCIATO DI CUI ALL'ART. 112 C.P.C.” essendo da applicarsi la misura di 1/3 e non della metà del totale.
§3.8 – Con l'ultimo motivo (pag. 34) la parte appellante denuncia “ DIFETTO DI MOTIVAZIONE
PER MANCATA AMMISSIONE DELLE RICHIESTE ISTRUTTORIE AVANZATE DA PARTE
OPPONENTE - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 132 n. 4 e 118 DISP. ATT. C.P.C. “, insistendo per l'ammissione di dette richieste.
§ 4 — Escluso che per il rispetto di quanto previsto agli artt. 342 e 348 bis cpc un gravame debba essere articolato come un progetto di sentenza e ritenuto che dal tenore complessivo dello stesso emergono, con tranquillante certezza, le
contro
-argomentazioni formulate avverso il ragionamento del giudice di primo grado sotto diversi e molteplici profili, ritiene la TE che l'appello è fondato.
Ben può applicarsi, nel caso in esame, il principio della "ragione più liquida" che postula che essa, pur essendo logicamente subordinata ad altre questioni sollevate, si presenti comunque equiordinata rispetto a queste ultime nella capacità di condurre alla definizione del giudizio (v. Cass. N. 693/24).
Ebbene, nel caso in esame va preliminarmente evidenziato che la domanda monitoria originaria – che vede l'odierno appellato, dunque, attore sostanziale – è stata fondata sull'azione di regresso per il recupero, cioè, della quota di debito dovuta dall'odierno appellante in ragione di una fideiussione bancaria che egli, unitamente all'appellato appunto, avrebbe rilasciato per la copertura di garanzia di un mutuo erogato dalla banca sopra indicata in favore della società PI 2003 SRL.
Ora, anche a voler applicare il principio di recente espresso da Cass. N. 7891/24 in ordine alla non necessità della forma per iscritto in caso di fideiussione in favore della banca (perché la disciplina di protezione riguarda il solo rapporto principale e non quello accessorio di garanzia), era comunque onere dell'odierno appellato allegare e dimostrare i fatti costitutivi della sua azione, consistente nel regresso quale co-fideiussore.
La tesi spesa sin dalla domanda monitoria è stata quella della esistenza di una cofideiussione, di cui all'art. 1946 c.c., che postula che più persone prestino fideiussione a garanzia del debito di un medesimo debitore principale, con la presenza di una pluralità dei garanti e con l'intento di garantire congiuntamente un identico debito;
in questo caso , si applica la disciplina ex art. 1954 c.c. sul regresso del fideiussore pagante nei confronti degli altri fideiussori.
Va, a questo punto, ricordato (v. Cass. Ord. n. 6532 del 12/03/2024) il condivisibile principio che
“nel caso di fideiussione prestata a garanzia del credito vantato da una banca nei confronti del proprio correntista, il versamento da parte del cofideiussore della somma dovuta sul conto corrente del debitore principale, ove l'imputazione del pagamento consenta di riferirlo all'obbligazione fideiussoria e risulti l'inesistenza di altri debiti tra garante e garantito, ha efficacia estintiva del debito, e fa sorgere il diritto di regresso ex art. 1954 c.c. nei confronti degli altri cofideiussori, il cui fatto costitutivo è rappresentato dall'estinzione del debito principale per effetto del depauperamento del patrimonio del solvens oltre la propria quota, considerata la ratio della norma di impedire il corrispondente indebito arricchimento dei condebitori”.
Nel caso in esame, l'odierno appellato ha sostenuto di aver, appunto, effettuato tre bonifici (per un ammontare complessivo di Euro 33.764,62) utilizzando somme provenienti dal proprio conto corrente bancario personale per l'estinzione del debito della società debitrice principale e in ragione, appunto, della co-fideiussione (con l'appellante) rilasciata in occasione del mutuo ottenuto dalla detta società PI 2003 SRL.
Ma la prova che tali tre versamenti siano effettivamente collegati alla fideiussione condivisa con l'appellante in realtà non risulta raggiunta: la lettera di in data 22 aprile 2016 – inviata Parte_2 al e da lui prodotta nel fascicolo monitorio con l'allegato n. 6 – così recita: “ Oggetto: vostro CP_1 riscontro a ns. sollecito di pagamento del 1.03.2016 alla società . Egregio Sig. Parte_3
, con riferimento all'oggetto , precisamente a nostro sollecito di pagamento del 1.03.2016 CP_1 inviato alla debitrice e a lei in qualità di garante fideiussore, per specificarle di Parte_3 seguito le operazioni eseguite sulla base della sua disposizione del 21.03.2016: - n. 3 bonifici di complessivi euro 33.764,62 (vedasi contabili allegate) disposti da ordinante
[...]
a favore di con causale “per onore di firma”; - il suddetto CP_1 Parte_3 importo, come da sua disposizione in risposta al ns. sollecito di pagamento, è stato utilizzato per il pagamento di n. 8 rate scadute del mutuo ipotecario n. 50/221121 dal 23/07/2015 al 23/02/2016”.
Come emerge chiaramente dal tenore testuale (e poi anche dalle contabili bancarie) la “causale” del versamento (per tutti e tre i bonifici) è assolutamente generica e di difficile riconducibilità alla tecnica bancaria (“per onore di firma”), elemento che già così equivoco non consente di ricondurre i detti versamenti (eseguiti direttamente a favore della debitrice principale garantita) alla fideiussione condivisa con l'odierno appellante.
Ma , in ogni caso, anche a voler ritenere che la nota della banca consenta di ricondurre tale attività di versamento alla copertura di debiti per i quali anche il aveva dato garanzia, vi è la prova certa Pt_1
, costituita da un titolo giudiziario, in forza della quale il risultava debitore nei confronti CP_1 della garantita PI 2003 SRL per prelevamenti che, come amministratore, aveva eseguito illegittimamente proprio sui conti della società da egli amministrata.
Sul punto, la sentenza del Tribunale di RO n. 7113/17 – pacificamente definitiva ed emessa in un procedimento iniziato in data ovviamente antecedente ai detti versamenti (segnatamente nel 2014)–
è chiara nel condannare, per tali ragioni, il a versare Euro 80.321,00 in restituzione alla CP_1 società PI 2003 SRL, vale a dire la stessa in favore della quale egli ha eseguito i tre bonifici che la banca ha dichiarato di aver utilizzato per azzerare il debito conseguente al mutuo e, cioè, alle rate scadute e non pagate dalla società PI 2003 SRL.
Ed allora, gli elementi acquisiti al processo lungi dall'essere gravi, precisi e concordanti nel senso che il versamento effettuato da sia riconducibile alla fideiussione condivisa con e, CP_1 Pt_1 soprattutto, che non vi fossero altri rapporti dare/avere da regolare tra lo stesso e la società CP_1 garantita. Alla luce, allora, di tali considerazioni l'azione di regresso posta in essere da non può essere CP_1 accolta.
Ciò anche in ragione della stessa condotta posta in essere dal che, a mente degli artt. 1946 , CP_1
1952 e 1954 C.C., l'odierno appellante co-fideiussore ben può far valere (v. Cass. N. 31062/19).
In particolare, l'ambiguità e la equivocità di detto comportamento sono state segnalate dall'appellante in ragione delle omesse comunicazioni e degli omessi avvisi al debitore principale, così impedendo a quest'ultimo di valutare eventuali eccezioni da sollevare contro il creditore. Cont Tale comportamento è senz'altro apprezzabile ex art. 116 nella valutazione generale degli elementi indiziari, che – si ripete – non sono di certo univoci e concordanti.
Di qui la fondatezza dell'appello, con conseguente accoglimento dell'opposizione originaria e revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Tutte le altre questioni, ovviamente, restano assorbite, ivi comprese le istanze istruttorie delle parti.
§ 5 — Quanto alle spese del doppio grado ,queste seguono la soccombenza e si liquidano, quanto al primo grado, nella misura già indicata dal Tribunale (Euro 4.835,00) e, per il secondo grado, secondo parametri medi e valore della controversia, il tutto oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: corte d' appello
Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.134,00 Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 921,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.843,00 Fase decisionale, valore medio: € 1.911,00
Compenso tabellare (valori medi) € 5.809,00
P.Q.M.
La TE, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza n. 13175/20 del tribunale di RO , ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1. Accoglie l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, accoglie l'originaria opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto con reiezione dell'originaria domanda proposta dall'appellato;
2. Condanna parte appellata alla rifusione, in favore di parte appellante delle spese del doppio grado, spese che si liquidano in Euro 4.835,00 per il primo grado ed in Euro 5.809,00 per il secondo grado, oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali.
Così deciso in RO nella camera di consiglio del 18 febbraio 2025
IL PRESIDENTE
Il consigliere estensore