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Sentenza 8 novembre 2024
Sentenza 8 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 08/11/2024, n. 5329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5329 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2024 |
Testo completo
R.G. 4800/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4800/2024 del Ruolo Generale, assunta in decisione all'udienza del
7 novembre 2024, avente per oggetto: Separazione Giudiziale
TRA
, nata ad [...] il [...], C.F.: Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Scorza
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], C.F.: , CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Lorenzo Iannone
RESISTENTE
NONCHE'
P.M. IN SEDE
Interventore Ex Lege
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 19.06.2024 conveniva in giudizio , Parte_1 CP_1 premettendo di aver contratto con quest'ultimo matrimonio con rito concordatario in data 27.10.2007 in Bellosguardo (Sa) e che dalla loro unione erano nate 03.01.2010) e (28.06.2012) Per_1 Per_2
e, sul presupposto della definitiva assenza dell'affectio coniugalis, chiedeva pronunciarsi la separazione dal coniuge alle condizioni di cui al ricorso.
1 R.G. 4800/2024
Con propria memoria in data 19.10.2024 anche il resistente, , si costituiva in giudizio, CP_1 rappresentando, tra l'altro, di aver raggiunto con la ricorrente il seguente accordo in ordine alle condizioni di separazione: “1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, fissando ciascuno la propria dimora, ove ciascuno di essi creda più opportuno;
2) la casa coniugale, già di proprietà dei genitori del sig. , resterà assegnata allo stesso unitamente al CP_1
mobilio e alle suppellettili arredanti la casa coniugale al fine di garantire alle figlie una migliore serenità, consentendole di vivere in un contesto abitativo non modificato;
3) la sig.ra Pt_1
si trasferirà, unitamente alle due figlie minorenni, nell'abitazione sita in RO alla
[...]
via G. Giuliani a far data dal 01/11/2024; 4) il sig. si obbliga ad acquistare il mobilio CP_1 di arredamento, già individuato e scelto dalla sig.ra presso il mobilificio “Antico Parte_1
Arredamento” di RO;
5) i coniugi concordano nello stabilire l'affidamento congiunto al padre ed alla madre delle due figlie minori e . Pertanto, la potestà Persona_3 Persona_4
genitoriale verrà esercitata da entrambi i coniugi, in regime di affido condiviso, sì come di comune accordo i medesimi ricorrenti assumeranno le decisioni di maggiore interesse per le figlie relative alla salute, l'istruzione e l'educazione, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle medesime figlie minori;
6) Le minori saranno collocate in modo preferenziale presso la residenza/domicilio della madre in RO alla via G. Giuliani, con diritto di visita del padre;
7) le medesime minori trascorreranno con il padre, compatibilmente con i loro impegni scolastici, a settimane alterne, il sabato dalle ore 17,00, con pernottamento, fino alla domenica alle ore 21,00; infrasettimanalmente il padre potrà avere con se le minori il pomeriggio di qualsiasi giorno dalle ore 17,00 alle 21,00, e le riaccompagnerà presso la casa materna dopo averle fatte cenare;
in ogni caso, i coniugi concordano che tali orari possano essere modificati per fare fronte alle sopravvenute esigenze sia dei genitori che delle figlie, previa intesa telefonica tra essi genitori;
8) durante le vacanze estive, il padre terrà con sé le figlie minori per due settimane del mese di agosto, da concordare preventivamente con la madre, mentre in occasione delle vacanze natalizie e di quelle pasquali esse resteranno, alternativamente, con il padre o con la madre, per le festività natalizie (dal 24 dicembre al 26 dicembre e dal 31 dicembre al 2 gennaio ed il 6 gennaio) e quelle pasquali (dal giovedì Santo al lunedì in Albis). Per questo Natale la minori trascorreranno con il padre il periodo dal 24 dicembre al 26 dicembre, mentre resteranno con la madre nei giorni dal 31 dicembre al 2 gennaio ed il 6 gennaio;
9) le predette minori trascorreranno, altresì, con il padre altra parte del proprio tempo libero, previo accordo telefonico che potrà intervenire tra essi coniugi, anche allorquando la madre ne avesse necessità per l'espletamento dei suoi turni ed orari di lavoro;
10) le altre festività, come ad esempio il giorno del compleanno/onomastico delle figlie minori, saranno trascorse insieme ai genitori ed ai loro rispettivi familiari;
11) il sig. si CP_1
2 R.G. 4800/2024
obbliga a corrispondere alla moglie, a titolo di mantenimento delle figlie minori, entro il giorno cinque di ogni mese un assegno mensile complessivo di € 500,00 (cinquecento/00), in ragione di €
250,00 per ognuna delle due figlie;
12) entrambi i genitori provvederanno a sostenere, ciascuno nella misura del 50% le spese straordinarie di ciascuna figlia, purché previamente concordate. Il sig.
[...]
comparteciperà a titolo di contributo delle spese straordinarie, purché previamente CP_1
concordate, debitamente documentate e cartolarmente approvate. Nello specifico va inteso: libri scolastici ed altri strumenti di studio, apparecchi per la salute, mensa scolastica e trasporto scolastico, rette universitarie, attività ludico-sportive, visite mediche specialistiche, o comunque non coperte dal SSN. Le spese approvate dovranno essere rimborsate entro 30 giorni dall'effettivo pagamento;
13) i signori e , stante le intese raggiunte e le reciproche CP_1 Parte_1
capacità reddituali, dichiarano - reciprocamente - di rinunciare, come in effetti rinunciano, a qualsiasi assegno mensile, a titolo di contributo di mantenimento;
14) ciascuno dei genitori si preoccuperà, per il proprio ramo, di assicurare l'osservanza del principio di cui all'art. 155 comma
1° c.c., secondo il quale i minori hanno diritto di conservare rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti, nel mentre l'altro genitore non ostacolerà in alcun modo tale adempimento;
15) i coniugi saranno liberi di fissare dove credono la loro residenza sul territorio nazionale, dandosi fin da questo momento reciproco consenso per il rilascio del passaporto e degli altri documenti di identità validi per l'espatrio di ogni singolo coniuge e dei propri figli minori;
- con compensazione di spese diritti ed onorari di giudizio.”
2. All'udienza del 07.11.2024, inerente al presente giudizio di separazione, con note di sostitutive di udienza, le parti confermavano la loro volontà di ottenere la separazione alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto depositato il 22.10.2024.
Il Giudice, preso atto delle conclusioni congiunte delle parti, rimetteva la causa al collegio per la decisione.
3. Tanto premesso in fatto e venendo alla valutazione in diritto, la domanda è fondata e merita accoglimento.
Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni della ricorrente e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
3 R.G. 4800/2024
Il Collegio, attese le conclusioni congiunte, ritiene di farle proprie, in quanto non contrarie a norme imperative e poste in un'ottica di un equo bilanciamento degli interessi delle parti e della prole.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
In considerazione della natura della controversia, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso per separazione dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
A) dichiara la separazione personale di , nata ad [...] il [...], Parte_1
C.F.: e , nato a [...] il [...], C.F.: C.F._1 CP_1
, alle condizioni di cui all'accordo depositato il 22.10.2024, riportate in C.F._2
motivazione;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bellosguardo (Sa) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74 (matrimonio registrato agli atti del suddetto comune, al n. 1 Parte
II, Serie A, Uff. 1, anno 2007);
C) dichiara integralmente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 08 novembre 2024.
Il Presidente Estensore
dott.ssa Ilaria Bianchi
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4800/2024 del Ruolo Generale, assunta in decisione all'udienza del
7 novembre 2024, avente per oggetto: Separazione Giudiziale
TRA
, nata ad [...] il [...], C.F.: Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Scorza
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], C.F.: , CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Lorenzo Iannone
RESISTENTE
NONCHE'
P.M. IN SEDE
Interventore Ex Lege
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 19.06.2024 conveniva in giudizio , Parte_1 CP_1 premettendo di aver contratto con quest'ultimo matrimonio con rito concordatario in data 27.10.2007 in Bellosguardo (Sa) e che dalla loro unione erano nate 03.01.2010) e (28.06.2012) Per_1 Per_2
e, sul presupposto della definitiva assenza dell'affectio coniugalis, chiedeva pronunciarsi la separazione dal coniuge alle condizioni di cui al ricorso.
1 R.G. 4800/2024
Con propria memoria in data 19.10.2024 anche il resistente, , si costituiva in giudizio, CP_1 rappresentando, tra l'altro, di aver raggiunto con la ricorrente il seguente accordo in ordine alle condizioni di separazione: “1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, fissando ciascuno la propria dimora, ove ciascuno di essi creda più opportuno;
2) la casa coniugale, già di proprietà dei genitori del sig. , resterà assegnata allo stesso unitamente al CP_1
mobilio e alle suppellettili arredanti la casa coniugale al fine di garantire alle figlie una migliore serenità, consentendole di vivere in un contesto abitativo non modificato;
3) la sig.ra Pt_1
si trasferirà, unitamente alle due figlie minorenni, nell'abitazione sita in RO alla
[...]
via G. Giuliani a far data dal 01/11/2024; 4) il sig. si obbliga ad acquistare il mobilio CP_1 di arredamento, già individuato e scelto dalla sig.ra presso il mobilificio “Antico Parte_1
Arredamento” di RO;
5) i coniugi concordano nello stabilire l'affidamento congiunto al padre ed alla madre delle due figlie minori e . Pertanto, la potestà Persona_3 Persona_4
genitoriale verrà esercitata da entrambi i coniugi, in regime di affido condiviso, sì come di comune accordo i medesimi ricorrenti assumeranno le decisioni di maggiore interesse per le figlie relative alla salute, l'istruzione e l'educazione, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle medesime figlie minori;
6) Le minori saranno collocate in modo preferenziale presso la residenza/domicilio della madre in RO alla via G. Giuliani, con diritto di visita del padre;
7) le medesime minori trascorreranno con il padre, compatibilmente con i loro impegni scolastici, a settimane alterne, il sabato dalle ore 17,00, con pernottamento, fino alla domenica alle ore 21,00; infrasettimanalmente il padre potrà avere con se le minori il pomeriggio di qualsiasi giorno dalle ore 17,00 alle 21,00, e le riaccompagnerà presso la casa materna dopo averle fatte cenare;
in ogni caso, i coniugi concordano che tali orari possano essere modificati per fare fronte alle sopravvenute esigenze sia dei genitori che delle figlie, previa intesa telefonica tra essi genitori;
8) durante le vacanze estive, il padre terrà con sé le figlie minori per due settimane del mese di agosto, da concordare preventivamente con la madre, mentre in occasione delle vacanze natalizie e di quelle pasquali esse resteranno, alternativamente, con il padre o con la madre, per le festività natalizie (dal 24 dicembre al 26 dicembre e dal 31 dicembre al 2 gennaio ed il 6 gennaio) e quelle pasquali (dal giovedì Santo al lunedì in Albis). Per questo Natale la minori trascorreranno con il padre il periodo dal 24 dicembre al 26 dicembre, mentre resteranno con la madre nei giorni dal 31 dicembre al 2 gennaio ed il 6 gennaio;
9) le predette minori trascorreranno, altresì, con il padre altra parte del proprio tempo libero, previo accordo telefonico che potrà intervenire tra essi coniugi, anche allorquando la madre ne avesse necessità per l'espletamento dei suoi turni ed orari di lavoro;
10) le altre festività, come ad esempio il giorno del compleanno/onomastico delle figlie minori, saranno trascorse insieme ai genitori ed ai loro rispettivi familiari;
11) il sig. si CP_1
2 R.G. 4800/2024
obbliga a corrispondere alla moglie, a titolo di mantenimento delle figlie minori, entro il giorno cinque di ogni mese un assegno mensile complessivo di € 500,00 (cinquecento/00), in ragione di €
250,00 per ognuna delle due figlie;
12) entrambi i genitori provvederanno a sostenere, ciascuno nella misura del 50% le spese straordinarie di ciascuna figlia, purché previamente concordate. Il sig.
[...]
comparteciperà a titolo di contributo delle spese straordinarie, purché previamente CP_1
concordate, debitamente documentate e cartolarmente approvate. Nello specifico va inteso: libri scolastici ed altri strumenti di studio, apparecchi per la salute, mensa scolastica e trasporto scolastico, rette universitarie, attività ludico-sportive, visite mediche specialistiche, o comunque non coperte dal SSN. Le spese approvate dovranno essere rimborsate entro 30 giorni dall'effettivo pagamento;
13) i signori e , stante le intese raggiunte e le reciproche CP_1 Parte_1
capacità reddituali, dichiarano - reciprocamente - di rinunciare, come in effetti rinunciano, a qualsiasi assegno mensile, a titolo di contributo di mantenimento;
14) ciascuno dei genitori si preoccuperà, per il proprio ramo, di assicurare l'osservanza del principio di cui all'art. 155 comma
1° c.c., secondo il quale i minori hanno diritto di conservare rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti, nel mentre l'altro genitore non ostacolerà in alcun modo tale adempimento;
15) i coniugi saranno liberi di fissare dove credono la loro residenza sul territorio nazionale, dandosi fin da questo momento reciproco consenso per il rilascio del passaporto e degli altri documenti di identità validi per l'espatrio di ogni singolo coniuge e dei propri figli minori;
- con compensazione di spese diritti ed onorari di giudizio.”
2. All'udienza del 07.11.2024, inerente al presente giudizio di separazione, con note di sostitutive di udienza, le parti confermavano la loro volontà di ottenere la separazione alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto depositato il 22.10.2024.
Il Giudice, preso atto delle conclusioni congiunte delle parti, rimetteva la causa al collegio per la decisione.
3. Tanto premesso in fatto e venendo alla valutazione in diritto, la domanda è fondata e merita accoglimento.
Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni della ricorrente e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
3 R.G. 4800/2024
Il Collegio, attese le conclusioni congiunte, ritiene di farle proprie, in quanto non contrarie a norme imperative e poste in un'ottica di un equo bilanciamento degli interessi delle parti e della prole.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
In considerazione della natura della controversia, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso per separazione dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
A) dichiara la separazione personale di , nata ad [...] il [...], Parte_1
C.F.: e , nato a [...] il [...], C.F.: C.F._1 CP_1
, alle condizioni di cui all'accordo depositato il 22.10.2024, riportate in C.F._2
motivazione;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bellosguardo (Sa) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74 (matrimonio registrato agli atti del suddetto comune, al n. 1 Parte
II, Serie A, Uff. 1, anno 2007);
C) dichiara integralmente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 08 novembre 2024.
Il Presidente Estensore
dott.ssa Ilaria Bianchi
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