Art. 962.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 LUGLIO 1966, N. 607))
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 LUGLIO 1966, N. 607))
[…] La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 53/1974, affermò che l'abrogazione della norma attributiva del diritto alla rivedibilità del canone – ossia dell'art. 962 c.c. – potesse ritenersi ammissibile solo nei confronti dei vecchi rapporti enfiteutici, costituiti anteriormente all'entrata in vigore del libro "della proprietà" del codice civile. Essa riconobbe che “il diritto a chiedere la revisione periodica del canone riconosciuto ad entrambe le parti dall'art. 962 del codice civile, ha conferito al contratto un nuovo elemento di rilievo rispetto al tipo tradizionale”. […]
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