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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 21/07/2025, n. 855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 855 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i P a r m a
S e z i o n e P r i m a C i v i l e
in persona dei magistrati dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Paola Belvedere Componente dott. Andrea Fiaschi Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 586 del Ruolo Generale degli affari con- tenziosi per l'anno 2024 promossa da
(C.F. , rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti BARONI MARZIA e POLLINI CARLO parte ricorrente contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._2
COCCONI MONIA parte resistente
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale Ordinario di Parma
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio responsabilità genitoriale (con- tenzioso)
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI
I procuratori delle parti danno atto che in virtù dell'opera di mediazione svolta, le parti hanno raggiunto un accordo relativo alle condizioni di mantenimento e affidamento del figlio minore . Persona_1
Di talché, congiuntamente, chiedono di confermare le seguenti condizioni:
1) Il figlio minore è affidato ad entrambi i genitori, secondo le disposi- Per_1 zioni sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica dello stesso presso l'abitazione della madre.
Il sig. presta espressa autorizzazione al trasferimento della sig.ra CP_1
e del figlio nella regione Sicilia, oltre che in un Parte_1 Persona_1 raggio di 200 km dalla città di Parma, qualora la stessa ivi reperisse un'occupazione.
2) Le parti concordano che le visite tra il sig. e il figlio avvenga- Per_1 Per_1 no a weekend alternati con pernotto dal sabato al lunedì mattina, e dal mercoledì dall'uscita di scuola al giovedì mattina con riaccompagno a scuola a settimane alternate rispetto ai weekend di spettanza.
In caso di trasferimento della sig.ra in Sicilia, il sig. eserci- Pt_1 CP_1 terà il proprio diritto di visita al figlio almeno un weekend al mese sostenendone personalmente le spese.
Le parti avranno facoltà di trascorrere con il figlio un minimo di due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno, nonché una settimana durante le vacanze natalizie (alternando il Natale con il Capodan- no) e due giorni durante le vacanze pasquali (alternando il giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo). Gli altri giorni festivi e il compleanno del minore saranno alternati di anno in anno tra le parti (in caso di disaccordo, la madre sceglierà negli anni pari e il padre negli anni dispari).
3) Il sig. manterrà l'assegnazione della casa familiare sita in Par- CP_1 ma Via Ferdinando Orlandi n° 23, di sua proprietà.
4) Il sig. verserà un assegno mensile di € 750,00 a titolo di contri- CP_1 buto al mantenimento di , da versarsi alla sig.ra entro il giorno 15 Per_1 Pt_1 di ogni mese, rivalutabile ISTAT annualmente. Le spese straordinarie come da
pagina 2 di 5 protocollo del Tribunale di Parma saranno suddivise per l'80% a carico del sig.
e per il 20% a carico della sig.ra Per_1 Pt_1
La sig.ra percepirà in via esclusiva il 100% dell'Assegno Unico o equiva- Pt_1 lenti.
5) Il sig. si impegna a subentrare al 100% nel mutuo gravante CP_1 sull'immobile di Parma Via Praga n° 2 di proprietà del figlio , Persona_1 così liberando la sig.ra e in ogni caso a sostenerne interamente le rate an- Pt_1 che in costanza di cointestazione.
La sig.ra si impegna a favorire la liberazione del sig. dalla Pt_1 CP_1 garanzia prestata sul mutuo gravante nell'immobile di proprietà di quest'ultima sito in Parma Via Ferdinando Orlandi n° 23.
6) La sig.ra e il sig. concordano che l'immobile sito in Parma Via Pt_1 Per_1
Praga n° 2 intestato al figlio sia posto in affitto e a tal fine si impegnano Per_1
a presentare apposita istanza al Giudice Tutelare per la sottoscrizione congiunta di un contratto di locazione.
Le parti concordano il ripristino in capo a entrambi i genitori dell'homebanking del conto corrente Credem n. 010/0495776-5, con autorizzazione al sig. Per_1 alla gestione dello stesso
F A T T O E DI R I T T O
Con ricorso depositato il 24/02/2024 dava atto di aver avuto Parte_1 una relazione sentimentale con dalla quale in data 11/06/2019 CP_1 era nato il figlio , riconosciuto da entrambi i genitori;
la ricorrente prose- Per_1 guiva narrando che la relazione sentimentale con il padre del minore si era pro- gressivamente deteriorata, interrompendosi la convivenza nel maggio 2023.
Ciò posto, la ricorrente, dato atto di un pregresso tentativo di definizione concor- data della controversia nell'ambito di un giudizio consensuale, chiedeva al Tribu- nale adìto di disporre l'affido condiviso del figlio ad entrambi i genitori, con col- locazione prevalente presso di sé, una regolamentazione delle visite paterne, la de- terminazione di un contributo in capo al padre per il mantenimento del minore nella misura di € 800,00 mensili rivalutabili, oltre al 50% delle spese straordinarie pagina 3 di 5 (ad esclusione di alcune per cui si richiedeva un contributo del 100%), accanto al riconoscimento del 100% dell'Assegno Unico a suo favore.
Si costituiva in giudizio concordando sull'affido condiviso del CP_1 figlio, sulla sua collocazione prevalente presso la madre e sull'idonea regolamen- tazione delle frequentazioni paterne;
chiedeva, però, che il proprio contributo al mantenimento del minore fosse limitato ad € 300,00 mensili rivalutabili, oltre al
50% delle spese straordinarie.
All'udienza fissata a norma dell'art. 473-bis.21 c.p.c. in data 11/12/2024 le parti, presenti personalmente, erano sentite dal Giudice delegato che, all'esito, adottava i provvedimenti temporanei ed urgenti di propria competenza, dando le disposi- zioni necessarie per la prosecuzione del giudizio.
Successivamente, all'udienza del 1/07/2025 i difensori delle parti davano atto di aver raggiunto un accordo per la definizione del giudizio alle condizioni congiun- te di cui in epigrafe, precisando le conclusioni in conformità, con rinuncia a ter- mini per scritti conclusivi.
La causa era, quindi, rimessa al Collegio per la decisione e discussa nella camera di consiglio del 21/07/2025.
§
Ritiene il Collegio che le condizioni concordate dalle parti nei termini di cui sopra non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di caratte- re imperativo, rappresentando anzi l'equo contemperamento delle rispettive posi- zioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali del figlio minore della coppia, a cui è garantito un equo apporto di entrambe le figure genitoriali.
Le statuizioni concordate dalle parti possono, quindi, essere recepite e fatte pro- prie dal Tribunale, nei termini di cui in dispositivo.
Tenuto conto della natura e dell'esito del giudizio, si ravvisano giustificati motivi per disporre un'integrale compensazione delle spese di lite, ai sensi e per gli effet- ti di cui all'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando, in contraddit- torio delle parti:
pagina 4 di 5 1. recepisce e fa proprie le condizioni concordate dalle parti di cui in epigrafe, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
2. dispone l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
Così deciso in Parma nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile in data
21/07/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Andrea Fiaschi
IL PRESIDENTE dott. Simone Medioli Devoto
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