Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 12/06/2025, n. 862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 862 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA Sezione della persona, della famiglia e dei minori composta dai magistrati:
dott. Massimo Escher Presidente dott. Concetta Pappalardo Consigliere dott. Antonella Resta Consigliere est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 504/2023 R.G.
promossa da
, nata a [...] il [...], residente a [...] Sauro n. 2, C.F. rappresentata e difesa giusto mandato allegato al C.F._1 ricorso in appello dall' Avv.to Santi Fileccia presso il cui studio sito in Catania, via Vagliasindi n. 9/c è elettivamente domiciliata.
appellante
Contro
:
, nata a [...] il [...] e ivi residente in [...] n. 9, C.F. , elettivamente domiciliato presso in solarino, via Cavour C.F._2 n. 85 lo studio dell'avv. Fabio Burgio da cui è rappresentato e difeso giusto mandato allegato in atti appellata
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione in appello depositato in data 12.04.2023 impugnava la Parte_1 sentenza n. 1861/2022 emessa dal Tribunale di Siracusa e depositata in data 06.10.2022 a definizione del procedimento iscritto n. 5066/2018 R.G.V.G., con cui era stata rigettata la domanda dalla stessa avanzata di quantificazione del contributo di mantenimento a suo favore, già riconosciuto a carico del padre con il decreto di omologa delle condizioni della CP_1 separazione emesso dal Tribunale di Siracusa n. 447/12 e, per l'effetto, era stato dichiarato cessato l'obbligo del predetto di contribuire al mantenimento della figlia, condannando quest'ultima alla rifusione delle spese di lite sostenute dal padre.
Esponeva di aver incardinato il giudizio nei confronti del padre presso il Tribunale di Siracusa in quanto questi, nonostante l'obbligo di contribuzione al mantenimento già sancito dal decreto di omologa sopracitato - e in conformità al quale le aveva per un certo periodo corrisposto l'importo
specificava come oggetto del giudizio fosse quindi la domanda di determinazione dell'importo dovuto dal padre, non specificato nel decreto di omologa, e non l'an della pretesa, non avendo il mai formalmente contestato Pt_1 l'efficacia del provvedimento citato. Censurava quindi la statuizione del giudice di prime cure, assumendo come questi, travisando l'oggetto della domanda e in palese violazione del principio di cui all'art. 112 cpc, avesse ritenuto che oggetto della causa fosse l'accertamento dell'esistenza di un diritto al mantenimento, con conseguente onere di parte attrice di dimostrare l'esistenza dello stesso, e avesse quindi provveduto a revocare l'assegno di mantenimento posto a carico del in assenza di alcuna Pt_1 richiesta in tal senso né di domanda di modifica delle condizioni della separazione ex art. 710 cpc. Rilevava come la citata sentenza non si fosse pronunciata sull'eccezione di inammissibilità e tardività della comparsa di costituzione e risposta di parte avversa tempestivamente spiegata sebbene la stessa fosse stata reiterata in tutti i verbali di udienza e nelle memorie ex art. 183 VI comma cpc. Lamentava quindi come il giudice di prime cure avesse erroneamente valutato il materiale probatorio in atti non tenendo in debito conto la grave ammissione di controparte secondo cui l'interruzione del mantenimento era dovuta “direttamente o indirettamente … alla disgregazione del nucleo familiare” e non fosse avvenuta in corrispondenza “della intervenuta indipendenza economica” o dei suoi “insuccessi scolastici”. Sottolineava come del tutto destituite di fondamento fossero le deduzioni di controparte circa un peggioramento delle condizioni economiche paterne , atteso che dalla documentazione in atti emergeva l'elevato tenore di vita del predetto, connotato da frequenti vacanze all'estero, dall'acquisto di automobili costose, dalla passione per i cavalli e financo dal possesso di uno yacht di oltre 20 metri. Riferiva a riscontro di quanto sopra, della pendenza di un procedimento penale ove il sig. Pt_1 era stato rinviato a giudizio imputato per il reato di cui all'art. 570 bis cp per l'omissione dell'obbligo di mantenimento nei suoi confronti. Rilevava quindi come la sentenza fosse viziata anche nella parte in cui, nel revocare l'obbligo del mantenimento a carico del avesse omesso qualsiasi riferimento temporale, potendo al più Pt_1 l'efficacia della revoca decorrere dalla data della sua richiesta, ovvero dall' 08.10.2019, data della costituzione in giudizio, mentre la domanda aveva richiesto la quantificazione dell'assegno di mantenimento già dal 2014, ovvero da quando aveva interrotto ogni forma di CP_1 sostegno. Tanto premesso, chiedeva, previo annullamento e in riforma della sentenza impugnata, in via principale, quantificare l'assegno di mantenimento dovuto da da parte del padre Parte_1 in ossequio al decreto di omologa n. 447/12, non essendo mai stata formulata una CP_1 richiesta in tal senso sia nella comparsa di risposta che con autonomo giudizio;
in via subordinata, nell'ipotesi in cui dovesse ritenersi la stessa formulata, chiedeva dichiararsi l'inammissibilità della domanda in quanto tardiva;
in via ulteriormente subordinata quantificare l'assegno di mantenimento dovuto a da parte di fino all'accertamento della sua Parte_1 CP_1 intervenuta indipendenza economica, con vittoria di spese e onorari di lite. Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio assumendo di aver CP_1 correttamente adempiuto al proprio dovere di mantenimento nei confronti della figlia maggiorenne fino a che la stessa, visto lo scarso impegno negli studi universitari, non era stata assunta nell'azienda di famiglia denominata “Elteknica”, ove per un certo periodo aveva lavorato, per poi preferire dedicarsi ad altre attività nel catanese, quali impieghi come in pub, centri scommesse e locali vari, addetta alle pubbliche relazioni presso varie discoteche e, da ultimo, titolare di una propria attività, e ciò senza che la giovane avesse per lungo tempo nemmeno sentito il bisogno di richiedere il TFR maturato;
di avere nel tempo reiterato nei confronti della figlia l'invito a lavorare nell'attività di famiglia, e ciò anche al fine di meglio arginare i problemi finanziari dell'attività, senza tuttavia ricevere riscontro, essendosi la stessa del tutto disinteressata a tali proposte. Evidenziava come, l'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne non si protraesse all'infinito incombendo sullo stesso un naturale onere di attivarsi al fine di rendersi indipendente, rilevando come, per giurisprudenza costante, una volta venuti meno i presupposti del mantenimento a seguito del raggiungimento della piena autosufficienza economica, detto obbligo non sia soggetto a reviviscenza per effetto di nuove circostanze in forza delle quali il figlio fosse momentaneamente privo di sostegno economico, e ciò a maggior ragione nei casi, come quello di specie, in cui la giovane rifiuti delle proposte lavorative. Chiedeva quindi il rigetto dell'appello. Indi, ritenuta la causa matura per la decisione allo stato degli atti e rinviata la stessa per la precisazione delle conclusioni, autorizzato il deposito di memorie scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 cpc debitamente depositate dalle parti, la Corte poneva la causa in decisione.
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Ritiene la Corte che l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1 Siracusa n 1861/2022, con cui è stata rigettata la domanda di “quantificazione” del contributo di mantenimento posto a carico del padre ed in suo favore con il decreto di omologa CP_1 n. 447/2012 del Tribunale di Siracusa, sia infondato e pertanto non possa che essere rigettato per le ragioni di seguito specificate. In primo luogo si osserva come nel rito civile ordinario la tardiva costituzione nel giudizio di prime cure di avvenuta in sede di prima udienza di comparizione in data CP_1 8.10.2019, non determini l'inammissibilità della memoria, determinandosi esclusivamente le preclusioni e le decadenze di cui all'art. 167 comma 2 cpc operanti rispetto alla proposizione di domande riconvenzionali e alle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, mentre non sussistono limitazioni in tema di deduzioni probatorie e in ordine alla produzione di documenti. Ciò detto, venendo all'esame del merito, rileva la Corte come con la domanda introduttiva del giudizio depositata in data 5.10.2018 abbia testualmente richiesto al Tribunale di Parte_1
Siracusa “di porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento CP_1 della figlia già statuito con decreto di omologa n. 447/12, specificando che la Parte_1 somma da corrispondere sia pari ad euro 750,00 o la somma nella misura che il giudice riterrà più giusta ed equa … “ , agendo quindi sul presupposto dell'obbligo a suo dire sancito a carico dell'ascendente nel verbale di separazione consensuale dalla moglie sottoscritto Parte_2 tra le parti in data 6.12.2012, omologato con decreto del Tribunale di Siracusa del 4.1.2013, ove si prevedeva genericamente l'obbligo del padre di “provvedere, in via esclusiva e per ogni esigenza, al mantenimento della figlia ”. Pt_1 Parte attrice assumeva come il padre avesse provveduto a versare direttamente alla stessa figlia la somma mensile di euro 500,00 e a sostenere il canone di locazione, pari ad euro 250,00, dell'alloggio ove la stessa dimorava a Catania per frequentare i corsi universitari, fino a che, nei primi mesi del 2014, non aveva interrotto qualsiasi contribuzione. Parte convenuta, costituendosi chiedeva il rigetto della domanda stante l'insussistenza dei presupposti, assumendo di aver provveduto al mantenimento della figlia maggiorenne anche oltre il periodo in cui ella era divenuta economicamente indipendente. Riferiva che la ragazza, sebbene stesse frequentando l'università, era stata assunta alle dipendenze dell'azienda di famiglia Elteknica s.r.l. che le aveva versato per oltre un anno regolare stipendio;
deduceva di aver poi formulato alla figlia varie proposte e opportunità lavorative verso cui la non aveva Pt_1 manifestato alcun interesse, preferendo dedicarsi ad impieghi quale addetta alle pubbliche relazioni in locali e discoteche catanesi, come da documentazione allegata. Orbene, ritiene la Corte che nel caso di specie la domanda proposta da risulti Parte_1 essere stata correttamente qualificata dal giudice di prime cure quale domanda volta all'accertamento in capo al padre ed in suo favore di un obbligo di mantenimento CP_1 quale figlia maggiorenne ed alla conseguente determinazione dello stesso nella misura di euro 750,00 , o di quell'altra ritenuta di giustizia, non potendo che rilevarsi l'insussistenza di un obbligo vincolante a carico del sig. derivante dal decreto di omologa della separazione Pt_1 citato, avente efficacia esclusivamente inter partes, su cui fondare la pretesa, rilevandosi altresì la assoluta genericità dello stesso, essendo del tutto omessa la misura dell'assegno di mantenimento a carico dell'ascendente ed in favore della figlia maggiorenne. Pertanto, il fatto che il abbia spontaneamente provveduto a corrispondere alla figlia Pt_1
classe 1990, fino al 2014 il mantenimento nell'importo sopraindicato non appare Pt_1 invocabile al fine di richiedere, la dazione di un assegno di mantenimento il cui ammontare non era mai stato mai giudizialmente determinato in favore della stessa. Inoltre la circostanza che il mantenimento fosse stato interrotto diversi anni prima della proposizione della domanda, tenuto conto della documentazione in atti, risulta elemento sintomatico fortemente indicativo dell'intervenuto raggiungimento dell'autonomia economica da parte della Pt_1
In termini generali deve evidenziarsi, come se in conformità con il principio sancito dall'art. 30 della Costituzione ed il disposto di cui all'art. 315 bis cc il raggiungimento della maggiore età non comporta di per sé il venir meno dell'obbligo di mantenimento di mantenimento dei genitori nei confronti dei figli, per giurisprudenza costante tuttavia detto obbligo non possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione. Pertanto ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il giudice è tenuto a valutare caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari le circostanze che giustifichino il permanere del suddetto obbligo. In punto di riparto degli oneri probatori la Suprema Corte ha quindi affermato che “il genitore interessato alla declaratoria di cessazione dell'obbligo di mantenimento è tenuto a provare che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un'attività produttiva di reddito (o il mancato compimento del corso di studi) dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato dello stesso" precisando tuttavia che "l'onere della prova ben può essere assolto, anche in tal caso, mediante l'allegazione di circostanze di fatto da cui desumere in via presuntiva l'estinzione dell'obbligazione dedotta" e che "La consequenzialità delle condotte perseguite dal raggiungimento della maggiore età costituisce un altro elemento probatorio rilevante. Ne consegue che gli ostacoli personali al raggiungimento dell'autosufficienza economico reddituale, in una fase di vita da qualificarsi pienamente adulta sotto il profilo anagrafico, devono venire puntualmente allegati e provati, se collocati all'interno di un percorso di vita caratterizzato da mancanza d'iniziativa e d'impegno verso un obiettivo prescelto" (cfr. Cass. 22 giugno 2016, n. 12952). Pur sostenendosi l'onere del genitore obbligato di dimostrare il raggiungimento dell'indipendenza economica da parte del figlio e/o la condotta inerte e/o colposa del predetto nell'adoperarsi per raggiungere tale traguardo, in forza del principio di vicinanza e di disponibilità della prova, veniva tuttavia introdotto un temperamento circa il riparto dell'onere probatorio, consentendosene la prova anche attraverso presunzioni ed allegazioni Sulla scorta del citato arresto giurisprudenziale , si è quindi progressivamente consolidato l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione, condiviso da questo Collegio, secondo cui l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento dei figli maggiorenni da parte dei genitori è a carico del richiedente, il quale è tenuto a provare non solo la mancanza di indipendenza economica - precondizione del diritto preteso - ma anche di avere curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione, professionale o tecnica, e di essersi con pari impegno attivato nella ricerca di un lavoro.
La Suprema Corte in data 20/09/2023, n. 26875 sulla suddetta questione, ha affermato i seguenti principi di diritto: 1 - "In tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto", in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa".
2 - "I principi della funzione educativa del mantenimento e dell'autoresponsabilità circoscrivono, in capo al genitore, l'estensione dell'obbligo di contribuzione del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica per il tempo mediamente necessario al reperimento di un'occupazione da parte di questi, tenuto conto del dovere del medesimo di ricercare un lavoro contemperando, fra di loro, le sue aspirazioni astratte con il concreto mercato del lavoro, non essendo giustificabile nel "figlio adulto" l'attesa ad ogni costo di un'occupazione necessariamente equivalente a quella desiderata".
La Corte ha altresì ribadito che “la prova sarà tanto più lieve per il figlio, quanto più prossima sia la sua età a quella di un recente maggiorenne: invero, da un lato, qualora sia stato emesso dal giudice il provvedimento di mantenimento del figlio minorenne a carico del genitore non convivente, esso resta ultrattivo di per sé, sino ad un eventuale diverso provvedimento del giudice;
e, dall'altro lato, qualora sussista una domanda di revoca da parte del genitore obbligato, l'onere della prova risulterà particolarmente agevole per il figlio in prossimità della maggiore età appena compiuta ed anche per gli immediati anni a seguire, quando il soggetto abbia intrapreso un percorso di studi, già questo integrando la prova presuntiva del compimento del giusto sforzo per meglio avanzare verso l'ingresso nel mondo adulto.
E' opportuno, altresì, evidenziare come l'applicazione in buona fede di tali principî mai potrà permettere al genitore di negare il suo mantenimento al figlio, convivente o no, non appena e solo perché questi entri nella maggiore età, ove impegnato ancora negli studi superiori (se non universitari), poiché non si legittima affatto la cessazione del contributo da parte del genitore verso il figlio solo in quanto sia divenuto maggiorenne.
Di converso, la prova del diritto all'assegno di mantenimento sarà più gravosa man mano che l'età del figlio aumenti, sino a configurare il c.d. "figlio adulto": che, in ragione del principio dell'autoresponsabilità, si valuterà, caso per caso, se possa ancora pretendere di essere mantenuto, anche con riguardo alle scelte di vita fino a quel momento operate e all'impegno realmente profuso nella ricerca, prima, di una idonea qualificazione professionale e, poi, di una collocazione lavorativa”.
Ciò posto, venendo all'esame del caso a mani risulta quindi che il Tribunale di Siracusa, sulla base della documentazione in atti e tenuto conto dell'età della richiedente e delle circostanze emerse per cui è pacifico che la predetta nel periodo tra il 2014 ed il 2018 non ha goduto, senza richiederla, di alcuna contribuzione da parte del padre, abbia correttamente ritenuto non dimostrato da parte della la sussistenza dei presupposti soprarichiamati ai fini del riconoscimento del suo diritto al Pt_1 mantenimento da parte del padre , non potendo attribuirsi alcuna valenza Persona_1 obbligatoria all'impegno genericamente assunto nei confronti della moglie, poi defunta, nel decreto di omologa della separazione del 2012, il quale, si ribadisce, non ha efficacia che inter partes . Deve quindi evidenziarsi come risulti documentalmente che la giovane ha lavorato nell'anno 2014 nell'azienda di famiglia declinando altre proposte lavorative, ha poi svolto diversi lavori nel settore della ristorazione e dell'intrattenimento a Catania siccome dalla stessa ammesso, e, da ultimo, risulta aver avviata un'attività commerciale in proprio ed è titolare di partita IVA, non essendo stato in alcun modo allegata alcuna difficoltà di reperire un'attività lavorativa consona in grado di consentirle l'autosostentamento, tenuto conto della formazione e delle esperienze già maturate.
Stante la mancata dimostrazione dei presupposti del mantenimento da parte della va quindi Pt_1 ribadito che risulta del tutto irrilevante l'analisi delle condizioni economiche del sig. Persona_1 e del suo attuale tenore di vita in relazione al dedotto obbligo di mantenimento della figlia atteso che, in difetto di specifiche deduzioni, deve presumersi che la stessa, in possesso di Pt_1 titolo di studi e normoinserita, in base al principio di autoresponsabilità, sia nelle condizioni di provvedere in via autonoma alle proprie esigenze di vita.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in base alle tabelle di cui al DM 147/2022, con diminuzione del 50% dei valori medi ex art. 4 comma 1 DPR 115/2002, tenuto conto della complessità medio-bassa della controversia, seguono la soccombenza.
Si attesta infine la ricorrenza dei presupposti processuali di imposizione del supplemento di C.U. di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, a tenore del quale “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”;
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite sostenute da controparte, che si liquidano, in euro 1736,50, oltre spese forfettarie in ragione del 15%, IVA e CPA come per legge. Attesta la sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 per il pagamento dell'ivi previsto supplemento del contributo unificato.
PQM
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 24.04.2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Dott. Antonella Resta dott. Massimo Escher