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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 08/04/2025, n. 1349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1349 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona del dott. Alessandro Auletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 8964/2022, tra
, nella qualità di cui in atti e in persona del l.r.p.t., Pt_1 rappresentata e difesa – come da procura in atti – dall'avv. LOREDANA BASILE (CF:
), con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo PEC indicato C.F._1 nell'atto introduttivo
PARTE ATTRICE
e
, in persona del l.r.p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso – come da procura in atti – dall'avv. DOMENICO PIGNETTI (CF: e dall'avv. GIUSEPPE NERONE (CF: C.F._2
, con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo PEC indicato C.F._3 nella comparsa di costituzione e risposta
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, la Parte_2 ha convenuto in giudizio il per sentire accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni:
1) € 26.649,11 per sorta capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco che si produce all.1;
E su questa somma:
1a) gli interessi moratori sulla predetta sorta capitale che alla data del 25/8/22 ammontano ad Euro 307,93: • “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e • maturati e maturandi con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la sorta capitale - scadenza indicata nell'elenco prodotto sub doc.
1- sino al saldo;
1b) gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorta capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da almeno sei mesi ex art. 1283 c.c.: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt.2 e 5 del D.Lgs. n.231/02 come novellato dal D.Lgs.192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., • con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
1c) € 880,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione alle fatture costituenti la predetta sorte capitale insoluta;
2) € 1.043,94 per note debito interessi a titolo di ulteriori interessi di mora maturati a causa del tardivo pagamento, da parte del di crediti diversi da Controparte_1 quelli costituenti la sorta capitale insoluta all. 1 e di cui alla Fatt. N. 90008311 del 21/7/22 (all.3); e su questa somma: 2a) gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori oggetto delle predette note debito che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da almeno sei mesi ex art. 1283 c.c.: • nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c. • con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
3) € 20.960,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all' importo di € 40 per ulteriori fatture per le quali vi è stato un tardivo pagamento da parte del di cui alle Fatt. N.90002265 di CP_1
Euro 18,320.00 del 01/02/2019, N. 90018333 di Euro 2,240.00 del 31/10/2019, N. 90010268 di Euro 400.00 del 20/07/2020 di cui all' all. 5 e su questa somma: 3a) gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori oggetto delle predette fatture che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da almeno sei mesi ex art. 1283 c.c.:nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.Lgs.n. 231/02 come novellato dal D.Lgs. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4c.c.con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
IN VIA SUBORDINATA: condannare il al pagamento in Controparte_2 favore di delle diverse somme – a titolo di sorta capitale, interessi di mora Parte_2 sulla sorte capitale, interessi anatocistici relativi alla sorte capitale, ex art. 6 D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 231/02 in relazione alla sorte capitale.
2. Parte attrice deduce: A) di essere creditrice della controparte della somma di euro 26.649,11 per sorta capitale, oltre interessi, al tasso di cui agli artt. 2 e 5, d.lgs. n. 231/2022, nonché interessi anatocistici, e, infine, dell'ulteriore somma di euro 820,00 a titolo di indennizzo ex art. 6, d.lgs. n. 231/2022; B) che tale credito trae origine dalla fornitura erogata da , come documentato dalle fatture CP_3 in atti;
C) di essere creditrice della controparte dell'ulteriore somma di euro 1.034,94
“a titolo di ulteriori interessi di mora maturati a causa del tardivo pagamento da parte del , di crediti diversi da quelli costituenti la sorta capitale e su Controparte_1 tale somma gli interessi anatocistitci e l'ulteriore importo di euro 20.960,00 ex art. 6, d.lgs. n. 231/2022; D) che anche tali crediti erano originariamente intestati a e, come quelli di cui sopra, furono ceduti all'odierna attrice. CP_4
3. A seguito di rinnovazione della citazione, giusta provvedimento del 15.12.2022, si è costituito il che ha in via preliminare richiesto Controparte_1 la riunione di questo giudizio ad altri;
nel merito ha eccepito: a) la carenza di legittimazione attiva dell'odierna attrice, anche tenuto conto della natura pubblica del debitore ceduto;
b) la non debenza degli interessi;
su tali premesse ha chiesto il rigetto dell'avversa domanda.
4. Disattesa l'istanza di riunione, il GI assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.; con ordinanza del 23.6.2023, il GI rigettava le richieste di prova articolate e, ritenuta la causa matura per la decisione, la rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 19.12.2024; in tale occasione, innanzi allo scrivente (subentrato sul ruolo a far data dal 30.9.2024) le parti si riportavano ai rispettivi scritti concludendo in conformità.
5. Negli scritti conclusionali le parti si sono riportate ai precedenti asserti difensivi, ulteriormente affinandoli.
6. L'eccezione preliminare sollevata dal , facente leva sul Controparte_1 richiamo degli artt. 69 e 70, r.d. n. 2440/1923, va disattesa.
7. È costante nella giurisprudenza l'affermazione secondo cui la disciplina specialistica sopra ricordata “riguarda le sole amministrazioni statali e non si applica alle cessioni dei crediti vantati nei confronti degli enti locali, in quanto non espressamente richiamata dall'ordinamento di tali enti e come tale insuscettibile di applicazione analogica, perché di carattere eccezionale rispetto al regime generale della cessione dei crediti” (Trib. Lodi, 10.10.2023, n. 893; Trib. Catanzaro, 30.5.2023, n. 858).
Invero, una simile affermazione si ritrova anche nella giurisprudenza di legittimità, che ha precisato che “in tema di cessione dei crediti da appalto vantati nei confronti degli enti locali, effettuata prima dell'entrata in vigore del d.P.R. n. 554 del 1999, non trova applicazione l'art. 69, comma 3, del r.d. n. 2440 del 1923, che richiede la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e la notificazione alla debitrice della cessione del credito, in quanto tale norma riguarda solo le amministrazioni statali ed è insuscettibile di trovare applicazione analogica o estensiva con riguardo alle altre pubbliche amministrazioni” (Cass. 15.10.2020, n. 22315).
Oltre alla normativa ancora anteriore (che qui non rileva e sulla cui successione è utile quanto può leggersi, da ultimo, in Cass. 14.3.2024, n. 6934), la disciplina richiamata (ed in specie l'art. 115 del d.p.r. n. 554/2019) è stata successivamente abrogata, per essere trasfusa dapprima nel d.lgs. n. 163/2006 (vecchio Codice dei contratti pubblici) e poi nel d.lgs. n. 50/2016 (nuovo Codice appalti) il cui art. 116, comma 13, stabilisce (similmente alle disposizioni previgenti, prima richiamate) che
“ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato”.
Tuttavia, appare evidente – anche tenuto conto della rubrica del richiamato art. 116, d.lgs. n. 50/2016 (“modifica di contratti durante il periodo di efficacia”) – che la suddetta disciplina trova applicazione solo laddove il rapporto sia ancora in corso e non anche nel caso in cui si sia esaurito.
Il convenuto – che, giova ripeterlo, si è limitato a richiamare la normativa sulla contabilità pubblica della amministrazioni statali sopra citata, che, in ogni caso, non contempla gli Enti locali – non ha svolto alcuna deduzione al riguardo.
In definitiva, deve escludersi che, ai fini dell'efficacia ed opponibilità delle cessioni dei crediti, fosse necessaria l'accettazione da parte del . Controparte_1
8. Nel merito, per quanto emerso nel presente giudizio, la domanda va accolta nei termini appresso precisati.
9. La presente controversia, per quanto emerge dagli atti, riguarda due pacchetti di crediti ceduti: A) quanto al primo, si tratta di crediti vantati da CP_3 nei confronti dell'odierno convenuto in ragione di una fornitura erogata in regime c.d. di salvaguardia e ceduti all'odierna attrice;
B) quanto al secondo, si tratta di crediti (relativi ad interessi) vantati da nei confronti dell'odierno convenuto e CP_4 ceduti all'odierna attrice.
10. Relativamente ai crediti di cui al punto A), va osservato quanto segue.
11. Premesso che parte attrice ha dimostrato la propria legittimazione attiva rispetto al pacchetto di crediti ceduto, deve darsi continuità al costante orientamento giurisprudenziale secondo cui “in tema di prova dell'inadempimento delle obbligazioni il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (…)” [da ultimo Cass. 2.9.2024, n. 23479].
12. Ai fini della dimostrazione della fonte del proprio diritto, va osservato che il c.d. regime di salvaguardia si caratterizza per ciò, che il rapporto che viene a costituirsi opera ex lege (in questo senso in giurisprudenza v. Trib. Bologna, 19.3.2020, n. 531); più in dettaglio, il d.l. n. 73/2007 (conv. in l. n. 125/2007), all'art. 1, comma 2, prevede che “a decorrere dal 1° luglio 2007 i clienti finali domestici hanno diritto di recedere dal preesistente contratto di fornitura di energia elettrica come clienti vincolati, secondo modalità stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, e di scegliere un fornitore diverso dal proprio distributore. In mancanza di tale scelta, l'erogazione del servizio per i clienti finali domestici non riforniti di energia elettrica sul mercato libero è garantita dall'impresa di distribuzione, anche attraverso apposite società di vendita, e la funzione di approvvigionamento continua ad essere svolta dall'Acquirente Unico Spa di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (…)”; in definitiva, siccome, nel periodo di riferimento, la CP_3 assicurava la fornitura in regime di salvaguardia in favore dell'odierno convenuto, deve ritenersi provata l'esistenza di un rapporto contrattuale (sorto ex lege) tra la cessionaria e il . Controparte_1
13. Per altro verso, è documentata l'avvenuta scadenza delle fatture allegate (fatta eccezione per una) e, inoltre, è stato allegato l'inadempimento della controparte (che, come detto, non si è costituita).
14. In merito a quanto appena detto, va – più nel dettaglio - osservato: i) che, in allegato all'atto introduttivo, parte attrice ha prodotto un elenco di crediti (corrispondente a quello su cui intervenne la cessione); ii) che in allegato alla memoria di replica, depositata in data 16.5.2023, parte attrice ha depositato le fatture stesse le quali effettivamente corrispondo a quelle indicate nell'elenco di cui sopra, fatta eccezione per quella dell'importo di euro 419,92, emessa in data 19.5.2022.
15. Pertanto, risulta che, per i crediti in questione (fatto salvo quello appena citato): a) è provata la fonte del rapporto;
b) è documentata la scadenza delle singole fatture nonché allegato l'inadempimento del il quale, dal canto suo, non ha dato CP_1 prova della sussistenza di fatti modificativi o estintivi dell'altrui pretesa.
16. In merito a tale somma (euro 26.229,19) sono dovuti gli interessi ex artt. 2 e 5, d.lgs. n. 231/2002.
17. Devono, in specie, ritenersi sussistenti le condizioni di applicabilità alla fattispecie in esame degli interessi moratori al tasso ex art. 5 del D. Lgs. n. 231/2002, in materia di ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali. Ed invero, la normativa de qua, introdotta nell'ordinamento giuridico in attuazione della Direttiva 2000/35/CE, riguarda “ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale” (art. 1), intendendosi per “transazione commerciale” “i contratti, comunque denominati tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo” (art. 2).
Dalla definizione di transazione commerciale fornita dal legislatore deve desumersi che la previsione normativa si applica anche alle pubbliche amministrazioni – dunque, anche agli enti locali - in tutti i casi in cui venga in rilievo il ritardo nel pagamento nelle transazioni commerciali.
La normativa richiamata prevede, infatti, che il mancato rispetto dei termini di pagamento nelle transazioni commerciali comporta la decorrenza automatica - ossia senza necessità di previa costituzione in mora - degli interessi moratori. Detta disciplina prevede: a) la corresponsione degli interessi moratori, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (art. 3 D. Lgs. 231/2002); b) l'obbligo di rimborsare i costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte (art. 6 c. 1 D. Lgs. 231/2002); c) l'obbligo di pagare un importo forfettario pari a 40 euro a titolo di risarcimento del danno, fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito (art. 6 c. 2 D. Lgs. 231/2002).
Con il D. Lgs. n. 231 del 2002, il legislatore, mirando - in attuazione della direttiva 2000/35/CE - ad eliminare gli eccessivi ritardi nell'adempimento delle obbligazioni pecuniarie nelle transazioni commerciali, ha ribaltato, con riferimento a tale specifico settore, il sistema così descritto, prevedendo la decorrenza automatica degli interessi di mora, senza necessità di costituzione in mora del debitore, interessi di mora dovuti con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza prevista per il pagamento. Ne discende che nessuna domanda, né tanto meno alcuna specificazione della natura degli interessi richiesti, è necessaria affinché questi siano riconosciuti, sorgendo il relativo debito, ex lege, dallo stesso fatto originatore del credito cui essi accedono e alla scadenza dei termini previsti per il suo pagamento. In punto di maturazione degli interessi di mora, dunque, di loro decorrenza la Corte di legittimità ha precisato che
“nel caso di ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie nell'ambito di transazioni commerciali, il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 231 del 2002 con decorrenza automatica dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza che vi sia bisogno di alcuna formale costituzione in mora e senza che nella domanda giudiziale il creditore debba specificare la natura e la misura degli interessi richiesti” (cfr. Cass. 31.5.2019, n. 14911).
Da ciò consegue che legittima, nel caso che occupa, deve ritenersi anche la richiesta avente ad oggetto il pagamento di detti interessi, i quali devono essere calcolati sull'importo di ciascuna fattura azionata, al saggio indicato dall'art. 5 del richiamato decreto con decorrenza, appunto, dal giorno successivo a quello della scadenza di pagamento e sino all'effettiva corresponsione.
Il rientra nel novero delle Pubbliche Amministrazioni e non vi Controparte_1
è dubbio che quella in esame sia stata una transazione commerciale.
18. Infine, a parte attrice deve essere riconosciuto l'importo di euro 40,00 per ciascuna delle fatture azionate e documentalmente provate, dovuto a titolo di risarcimento ai sensi dell'art. 6, comma secondo, D.lgs. 231/2002.
In particolare, la norma de qua ha previsto il diritto del creditore al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrispostegli.
Il secondo periodo dell'art. 6 stabilisce, inoltre, che “il creditore ha diritto ad un importo minimo forfettario pari ad Euro 40 a titolo di risarcimento del danno, con possibilità di prova del maggior danno”.
Pertanto, in base a quanto appena detto, spetta a parte attrice il pagamento di ulteriori euro 840,00 (40 euro * 21 fatture, escludendo quella per la quale non è stata documentata la relativa emissione).
Anche su tale somma saranno dovuti gli ulteriori importi a titolo interessi nella misura di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., con decorrenza dalla domanda.
19. In definitiva, la domanda relativa ai crediti sub A) va accolta limitatamente alla somma di euro 26.229,19; su tale somma andranno calcolati gli interessi maturati dalle singole scadenze alla data della instaurazione del presente giudizio al tasso di cui agli artt. 2 e 5, d.lgs. n. 231/2002; inoltre, è dovuta l'ulteriore somma di euro 840,00 oltre interessi nella misura di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., con decorrenza dalla domanda.
20. Relativamente ai crediti di cui al punto B), deve osservarsi quanto segue. 21. Premesso che anche in questo caso parte attrice ha documentato la propria legittimazione attiva (onde anche per questa parte l'eccezione in tale direzione svolta dal convenuto va disattesa) non è stata documentata la fonte del rapporto tra e il , le cui obbligazioni produssero quella CP_4 Controparte_1 accessoria degli interessi, successivamente ceduta.
22. Mancando quindi la prova del rapporto principale, nonché della circostanza se lo stesso fosse un rapporto contrattuale o, come l'altro sopra menzionato, sorto ex lege (a tal fine non essendo sufficiente quanto allegato da parte attrice in sede di deposito delle memorie di replica: cfr. in particolare l'all. 12), deve ritenersi non provato il fatto costitutivo del diritto a pretendere il pagamento di tali interessi, anche da parte del cessionario.
23. Conseguentemente, per questa parte, la domanda va rigettata.
24. Dato che la domanda, come detto, è articolata in due capi, relativi a diverse classi di rapporti, possono ritenersi sussistenti gli estremi della soccombenza reciproca, con conseguente necessità di compensare integralmente le spese.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n. 8964/2022, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) ACCOGLIE la domanda di parte attrice nei limiti di cui in parte motiva e per l'effetto CONDANNA il al pagamento, in favore della Controparte_1 controparte, della somma di euro 26.229,19, per le causali di cui sopra, nonché gli ulteriori interessi, determinati come in parte motiva (par. 17);
b) CONDANNA il al pagamento, in favore della Controparte_1 controparte, dell'ulteriore importo di euro 840,00, per le causali sopra indicate, oltre ulteriori interessi nella misura e con la decorrenza indicati in parte motiva (par. 18);
c) COMPENSA le spese di giudizio tra le parti costituite.
Così deciso in Aversa, l'8.4.2025
Il Giudice dott. Alessandro Auletta
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona del dott. Alessandro Auletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 8964/2022, tra
, nella qualità di cui in atti e in persona del l.r.p.t., Pt_1 rappresentata e difesa – come da procura in atti – dall'avv. LOREDANA BASILE (CF:
), con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo PEC indicato C.F._1 nell'atto introduttivo
PARTE ATTRICE
e
, in persona del l.r.p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso – come da procura in atti – dall'avv. DOMENICO PIGNETTI (CF: e dall'avv. GIUSEPPE NERONE (CF: C.F._2
, con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo PEC indicato C.F._3 nella comparsa di costituzione e risposta
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, la Parte_2 ha convenuto in giudizio il per sentire accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni:
1) € 26.649,11 per sorta capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco che si produce all.1;
E su questa somma:
1a) gli interessi moratori sulla predetta sorta capitale che alla data del 25/8/22 ammontano ad Euro 307,93: • “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e • maturati e maturandi con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la sorta capitale - scadenza indicata nell'elenco prodotto sub doc.
1- sino al saldo;
1b) gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorta capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da almeno sei mesi ex art. 1283 c.c.: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt.2 e 5 del D.Lgs. n.231/02 come novellato dal D.Lgs.192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., • con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
1c) € 880,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione alle fatture costituenti la predetta sorte capitale insoluta;
2) € 1.043,94 per note debito interessi a titolo di ulteriori interessi di mora maturati a causa del tardivo pagamento, da parte del di crediti diversi da Controparte_1 quelli costituenti la sorta capitale insoluta all. 1 e di cui alla Fatt. N. 90008311 del 21/7/22 (all.3); e su questa somma: 2a) gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori oggetto delle predette note debito che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da almeno sei mesi ex art. 1283 c.c.: • nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c. • con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
3) € 20.960,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all' importo di € 40 per ulteriori fatture per le quali vi è stato un tardivo pagamento da parte del di cui alle Fatt. N.90002265 di CP_1
Euro 18,320.00 del 01/02/2019, N. 90018333 di Euro 2,240.00 del 31/10/2019, N. 90010268 di Euro 400.00 del 20/07/2020 di cui all' all. 5 e su questa somma: 3a) gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori oggetto delle predette fatture che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da almeno sei mesi ex art. 1283 c.c.:nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.Lgs.n. 231/02 come novellato dal D.Lgs. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4c.c.con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
IN VIA SUBORDINATA: condannare il al pagamento in Controparte_2 favore di delle diverse somme – a titolo di sorta capitale, interessi di mora Parte_2 sulla sorte capitale, interessi anatocistici relativi alla sorte capitale, ex art. 6 D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 231/02 in relazione alla sorte capitale.
2. Parte attrice deduce: A) di essere creditrice della controparte della somma di euro 26.649,11 per sorta capitale, oltre interessi, al tasso di cui agli artt. 2 e 5, d.lgs. n. 231/2022, nonché interessi anatocistici, e, infine, dell'ulteriore somma di euro 820,00 a titolo di indennizzo ex art. 6, d.lgs. n. 231/2022; B) che tale credito trae origine dalla fornitura erogata da , come documentato dalle fatture CP_3 in atti;
C) di essere creditrice della controparte dell'ulteriore somma di euro 1.034,94
“a titolo di ulteriori interessi di mora maturati a causa del tardivo pagamento da parte del , di crediti diversi da quelli costituenti la sorta capitale e su Controparte_1 tale somma gli interessi anatocistitci e l'ulteriore importo di euro 20.960,00 ex art. 6, d.lgs. n. 231/2022; D) che anche tali crediti erano originariamente intestati a e, come quelli di cui sopra, furono ceduti all'odierna attrice. CP_4
3. A seguito di rinnovazione della citazione, giusta provvedimento del 15.12.2022, si è costituito il che ha in via preliminare richiesto Controparte_1 la riunione di questo giudizio ad altri;
nel merito ha eccepito: a) la carenza di legittimazione attiva dell'odierna attrice, anche tenuto conto della natura pubblica del debitore ceduto;
b) la non debenza degli interessi;
su tali premesse ha chiesto il rigetto dell'avversa domanda.
4. Disattesa l'istanza di riunione, il GI assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.; con ordinanza del 23.6.2023, il GI rigettava le richieste di prova articolate e, ritenuta la causa matura per la decisione, la rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 19.12.2024; in tale occasione, innanzi allo scrivente (subentrato sul ruolo a far data dal 30.9.2024) le parti si riportavano ai rispettivi scritti concludendo in conformità.
5. Negli scritti conclusionali le parti si sono riportate ai precedenti asserti difensivi, ulteriormente affinandoli.
6. L'eccezione preliminare sollevata dal , facente leva sul Controparte_1 richiamo degli artt. 69 e 70, r.d. n. 2440/1923, va disattesa.
7. È costante nella giurisprudenza l'affermazione secondo cui la disciplina specialistica sopra ricordata “riguarda le sole amministrazioni statali e non si applica alle cessioni dei crediti vantati nei confronti degli enti locali, in quanto non espressamente richiamata dall'ordinamento di tali enti e come tale insuscettibile di applicazione analogica, perché di carattere eccezionale rispetto al regime generale della cessione dei crediti” (Trib. Lodi, 10.10.2023, n. 893; Trib. Catanzaro, 30.5.2023, n. 858).
Invero, una simile affermazione si ritrova anche nella giurisprudenza di legittimità, che ha precisato che “in tema di cessione dei crediti da appalto vantati nei confronti degli enti locali, effettuata prima dell'entrata in vigore del d.P.R. n. 554 del 1999, non trova applicazione l'art. 69, comma 3, del r.d. n. 2440 del 1923, che richiede la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e la notificazione alla debitrice della cessione del credito, in quanto tale norma riguarda solo le amministrazioni statali ed è insuscettibile di trovare applicazione analogica o estensiva con riguardo alle altre pubbliche amministrazioni” (Cass. 15.10.2020, n. 22315).
Oltre alla normativa ancora anteriore (che qui non rileva e sulla cui successione è utile quanto può leggersi, da ultimo, in Cass. 14.3.2024, n. 6934), la disciplina richiamata (ed in specie l'art. 115 del d.p.r. n. 554/2019) è stata successivamente abrogata, per essere trasfusa dapprima nel d.lgs. n. 163/2006 (vecchio Codice dei contratti pubblici) e poi nel d.lgs. n. 50/2016 (nuovo Codice appalti) il cui art. 116, comma 13, stabilisce (similmente alle disposizioni previgenti, prima richiamate) che
“ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato”.
Tuttavia, appare evidente – anche tenuto conto della rubrica del richiamato art. 116, d.lgs. n. 50/2016 (“modifica di contratti durante il periodo di efficacia”) – che la suddetta disciplina trova applicazione solo laddove il rapporto sia ancora in corso e non anche nel caso in cui si sia esaurito.
Il convenuto – che, giova ripeterlo, si è limitato a richiamare la normativa sulla contabilità pubblica della amministrazioni statali sopra citata, che, in ogni caso, non contempla gli Enti locali – non ha svolto alcuna deduzione al riguardo.
In definitiva, deve escludersi che, ai fini dell'efficacia ed opponibilità delle cessioni dei crediti, fosse necessaria l'accettazione da parte del . Controparte_1
8. Nel merito, per quanto emerso nel presente giudizio, la domanda va accolta nei termini appresso precisati.
9. La presente controversia, per quanto emerge dagli atti, riguarda due pacchetti di crediti ceduti: A) quanto al primo, si tratta di crediti vantati da CP_3 nei confronti dell'odierno convenuto in ragione di una fornitura erogata in regime c.d. di salvaguardia e ceduti all'odierna attrice;
B) quanto al secondo, si tratta di crediti (relativi ad interessi) vantati da nei confronti dell'odierno convenuto e CP_4 ceduti all'odierna attrice.
10. Relativamente ai crediti di cui al punto A), va osservato quanto segue.
11. Premesso che parte attrice ha dimostrato la propria legittimazione attiva rispetto al pacchetto di crediti ceduto, deve darsi continuità al costante orientamento giurisprudenziale secondo cui “in tema di prova dell'inadempimento delle obbligazioni il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (…)” [da ultimo Cass. 2.9.2024, n. 23479].
12. Ai fini della dimostrazione della fonte del proprio diritto, va osservato che il c.d. regime di salvaguardia si caratterizza per ciò, che il rapporto che viene a costituirsi opera ex lege (in questo senso in giurisprudenza v. Trib. Bologna, 19.3.2020, n. 531); più in dettaglio, il d.l. n. 73/2007 (conv. in l. n. 125/2007), all'art. 1, comma 2, prevede che “a decorrere dal 1° luglio 2007 i clienti finali domestici hanno diritto di recedere dal preesistente contratto di fornitura di energia elettrica come clienti vincolati, secondo modalità stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, e di scegliere un fornitore diverso dal proprio distributore. In mancanza di tale scelta, l'erogazione del servizio per i clienti finali domestici non riforniti di energia elettrica sul mercato libero è garantita dall'impresa di distribuzione, anche attraverso apposite società di vendita, e la funzione di approvvigionamento continua ad essere svolta dall'Acquirente Unico Spa di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (…)”; in definitiva, siccome, nel periodo di riferimento, la CP_3 assicurava la fornitura in regime di salvaguardia in favore dell'odierno convenuto, deve ritenersi provata l'esistenza di un rapporto contrattuale (sorto ex lege) tra la cessionaria e il . Controparte_1
13. Per altro verso, è documentata l'avvenuta scadenza delle fatture allegate (fatta eccezione per una) e, inoltre, è stato allegato l'inadempimento della controparte (che, come detto, non si è costituita).
14. In merito a quanto appena detto, va – più nel dettaglio - osservato: i) che, in allegato all'atto introduttivo, parte attrice ha prodotto un elenco di crediti (corrispondente a quello su cui intervenne la cessione); ii) che in allegato alla memoria di replica, depositata in data 16.5.2023, parte attrice ha depositato le fatture stesse le quali effettivamente corrispondo a quelle indicate nell'elenco di cui sopra, fatta eccezione per quella dell'importo di euro 419,92, emessa in data 19.5.2022.
15. Pertanto, risulta che, per i crediti in questione (fatto salvo quello appena citato): a) è provata la fonte del rapporto;
b) è documentata la scadenza delle singole fatture nonché allegato l'inadempimento del il quale, dal canto suo, non ha dato CP_1 prova della sussistenza di fatti modificativi o estintivi dell'altrui pretesa.
16. In merito a tale somma (euro 26.229,19) sono dovuti gli interessi ex artt. 2 e 5, d.lgs. n. 231/2002.
17. Devono, in specie, ritenersi sussistenti le condizioni di applicabilità alla fattispecie in esame degli interessi moratori al tasso ex art. 5 del D. Lgs. n. 231/2002, in materia di ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali. Ed invero, la normativa de qua, introdotta nell'ordinamento giuridico in attuazione della Direttiva 2000/35/CE, riguarda “ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale” (art. 1), intendendosi per “transazione commerciale” “i contratti, comunque denominati tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo” (art. 2).
Dalla definizione di transazione commerciale fornita dal legislatore deve desumersi che la previsione normativa si applica anche alle pubbliche amministrazioni – dunque, anche agli enti locali - in tutti i casi in cui venga in rilievo il ritardo nel pagamento nelle transazioni commerciali.
La normativa richiamata prevede, infatti, che il mancato rispetto dei termini di pagamento nelle transazioni commerciali comporta la decorrenza automatica - ossia senza necessità di previa costituzione in mora - degli interessi moratori. Detta disciplina prevede: a) la corresponsione degli interessi moratori, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (art. 3 D. Lgs. 231/2002); b) l'obbligo di rimborsare i costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte (art. 6 c. 1 D. Lgs. 231/2002); c) l'obbligo di pagare un importo forfettario pari a 40 euro a titolo di risarcimento del danno, fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito (art. 6 c. 2 D. Lgs. 231/2002).
Con il D. Lgs. n. 231 del 2002, il legislatore, mirando - in attuazione della direttiva 2000/35/CE - ad eliminare gli eccessivi ritardi nell'adempimento delle obbligazioni pecuniarie nelle transazioni commerciali, ha ribaltato, con riferimento a tale specifico settore, il sistema così descritto, prevedendo la decorrenza automatica degli interessi di mora, senza necessità di costituzione in mora del debitore, interessi di mora dovuti con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza prevista per il pagamento. Ne discende che nessuna domanda, né tanto meno alcuna specificazione della natura degli interessi richiesti, è necessaria affinché questi siano riconosciuti, sorgendo il relativo debito, ex lege, dallo stesso fatto originatore del credito cui essi accedono e alla scadenza dei termini previsti per il suo pagamento. In punto di maturazione degli interessi di mora, dunque, di loro decorrenza la Corte di legittimità ha precisato che
“nel caso di ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie nell'ambito di transazioni commerciali, il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 231 del 2002 con decorrenza automatica dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza che vi sia bisogno di alcuna formale costituzione in mora e senza che nella domanda giudiziale il creditore debba specificare la natura e la misura degli interessi richiesti” (cfr. Cass. 31.5.2019, n. 14911).
Da ciò consegue che legittima, nel caso che occupa, deve ritenersi anche la richiesta avente ad oggetto il pagamento di detti interessi, i quali devono essere calcolati sull'importo di ciascuna fattura azionata, al saggio indicato dall'art. 5 del richiamato decreto con decorrenza, appunto, dal giorno successivo a quello della scadenza di pagamento e sino all'effettiva corresponsione.
Il rientra nel novero delle Pubbliche Amministrazioni e non vi Controparte_1
è dubbio che quella in esame sia stata una transazione commerciale.
18. Infine, a parte attrice deve essere riconosciuto l'importo di euro 40,00 per ciascuna delle fatture azionate e documentalmente provate, dovuto a titolo di risarcimento ai sensi dell'art. 6, comma secondo, D.lgs. 231/2002.
In particolare, la norma de qua ha previsto il diritto del creditore al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrispostegli.
Il secondo periodo dell'art. 6 stabilisce, inoltre, che “il creditore ha diritto ad un importo minimo forfettario pari ad Euro 40 a titolo di risarcimento del danno, con possibilità di prova del maggior danno”.
Pertanto, in base a quanto appena detto, spetta a parte attrice il pagamento di ulteriori euro 840,00 (40 euro * 21 fatture, escludendo quella per la quale non è stata documentata la relativa emissione).
Anche su tale somma saranno dovuti gli ulteriori importi a titolo interessi nella misura di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., con decorrenza dalla domanda.
19. In definitiva, la domanda relativa ai crediti sub A) va accolta limitatamente alla somma di euro 26.229,19; su tale somma andranno calcolati gli interessi maturati dalle singole scadenze alla data della instaurazione del presente giudizio al tasso di cui agli artt. 2 e 5, d.lgs. n. 231/2002; inoltre, è dovuta l'ulteriore somma di euro 840,00 oltre interessi nella misura di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., con decorrenza dalla domanda.
20. Relativamente ai crediti di cui al punto B), deve osservarsi quanto segue. 21. Premesso che anche in questo caso parte attrice ha documentato la propria legittimazione attiva (onde anche per questa parte l'eccezione in tale direzione svolta dal convenuto va disattesa) non è stata documentata la fonte del rapporto tra e il , le cui obbligazioni produssero quella CP_4 Controparte_1 accessoria degli interessi, successivamente ceduta.
22. Mancando quindi la prova del rapporto principale, nonché della circostanza se lo stesso fosse un rapporto contrattuale o, come l'altro sopra menzionato, sorto ex lege (a tal fine non essendo sufficiente quanto allegato da parte attrice in sede di deposito delle memorie di replica: cfr. in particolare l'all. 12), deve ritenersi non provato il fatto costitutivo del diritto a pretendere il pagamento di tali interessi, anche da parte del cessionario.
23. Conseguentemente, per questa parte, la domanda va rigettata.
24. Dato che la domanda, come detto, è articolata in due capi, relativi a diverse classi di rapporti, possono ritenersi sussistenti gli estremi della soccombenza reciproca, con conseguente necessità di compensare integralmente le spese.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n. 8964/2022, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) ACCOGLIE la domanda di parte attrice nei limiti di cui in parte motiva e per l'effetto CONDANNA il al pagamento, in favore della Controparte_1 controparte, della somma di euro 26.229,19, per le causali di cui sopra, nonché gli ulteriori interessi, determinati come in parte motiva (par. 17);
b) CONDANNA il al pagamento, in favore della Controparte_1 controparte, dell'ulteriore importo di euro 840,00, per le causali sopra indicate, oltre ulteriori interessi nella misura e con la decorrenza indicati in parte motiva (par. 18);
c) COMPENSA le spese di giudizio tra le parti costituite.
Così deciso in Aversa, l'8.4.2025
Il Giudice dott. Alessandro Auletta