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Sentenza 8 giugno 2025
Sentenza 8 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 08/06/2025, n. 910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 910 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI TREVISO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Deli
Luca, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta a ruolo al n. 5860/2023 R.G., promossa da
(P. IVA , C.F. ), con sede Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 legale in Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa n. 14 1, in persona dei suoi procuratori ad acta e legali rappresentanti pro tempore, , nato a Parte_2
Toronto (Canada) il 20/11/1961 (C.F. ) e , C.F._1 Parte_3 nato a [...] il [...] (C.F. , elettivamente C.F._2 domiciliata in Sarzana (SP), Via Brigate Partigiane 'Ugo , presso lo studio Per_1 dell'Avv. Uberto Miserendino (C.F. PEC C.F._3
che la rappresenta e Email_1 difende in virtù di procura in atti;
ATTORE
CONTRO
(C.F. e P.IVA ), con sede in Nocera Controparte_1 P.IVA_3
Inferiore (SA), via E. Astuti n. 70 , in persona del suo legale rappresentante p.t., sig. nato a [...] il [...] (C.F. ), CP_2 C.F._4 elettivamente domiciliata in Brusciano (NA), alla Via Vittorio Veneto n. 105, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Siciliani (C.F. ; PEC C.F._5
, che la rappresenta e difende come da mandato in Email_2 atti.
CONVENUTO
OGGETTO: Responsabilità contrattuale e risarcimento del danno (azione di surroga ex art. 1916 c.c.).
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'attore : Parte_1
"Voglia l'adito Tribunale Ill.mo, accertare e dichiarare l'inadempimento di e la conseguente responsabilità di quella medesima società Controparte_1 per il furto perpetrato a danno di dichiarare tenuta e per Controparte_3
l'effetto condannare al pronto ed immediato pagamento, Controparte_1 in favore di dell'importo di € 83.235,00 o dell'altra e diversa Parte_1 somma che risulterà accertata all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del pagamento al saldo8. Con vittoria di spese ed onorari di causa oltre spese generali, c.p.a. ed IVA di legge".
Per il convenuto ( : Controparte_1
Come da comparsa conclusionale e memoria di replica, con richiesta in via pregiudiziale di declaratoria di incompetenza territoriale e inammissibilità della domanda per difetto di legittimazione passiva e mancata integrazione del contraddittorio;
nel merito, con richiesta di rigetto della domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto. Con vittoria di spese.
________________________________________
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 18/10/2023 14,
[...] conveniva in giudizio per sentirla condannare Parte_1 Controparte_1 al pagamento della somma di € 83.235,0015. Esponeva di aver indennizzato tale importo alla propria assicurata, a seguito di un ingente Controparte_3 furto di conduttori di rame subito presso lo stabilimento di Pignataro Maggiore
(CE) nella notte tra l'1 e il 2 agosto 20221616. Assumeva la responsabilità della convenuta per grave inadempimento contrattuale, stante il provato malfunzionamento del sistema di videosorveglianza e allarme che la stessa si era impegnata a fornire, installare e CP_1 Controparte_1 manutenere17171717.
Si costituiva in giudizio con comparsa depositata in data Controparte_1
07/02/202418, e dunque tardivamente rispetto al termine di cui all'art. 166
c.p.c., eccependo in via pregiudiziale l'incompetenza territoriale di questo
Tribunale 19 e il proprio difetto di legittimazione passiva, stante l'avvenuto subappalto dei lavori di installazione a società terza20. Nel merito, contestava ogni addebito e la quantificazione del danno21212121.
La causa, ritenuta matura per la decisione sulla base della copiosa documentazione prodotta22, veniva trattenuta in decisione all'udienza del
24/10/2024, previa assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
2 1. Sulle eccezioni pregiudiziali e di rito
Le eccezioni sollevate dalla convenuta in via pregiudiziale devono essere respinte.
In primo luogo, l'eccezione di incompetenza territoriale è inammissibile, oltre che manifestamente infondata. È inammissibile in quanto sollevata tardivamente24, oltre il termine perentorio fissato dall'art. 166 c.p.c., con conseguente decadenza della parte dalla facoltà di proporla e consolidamento della competenza del giudice adito. È altresì infondata nel merito, poiché risulta per tabulas che i contratti d'appalto intercorsi tra e la convenuta Controparte_3 contengono una specifica ed espressa clausola di foro esclusivo, che devolve ogni controversia alla competenza del Tribunale di Treviso25252525. Parte_1
agendo in surroga ai sensi dell'art. 1916 c.c., è subentrata nella medesima
[...] posizione sostanziale e processuale della propria assicurata, ivi inclusa la titolarità degli effetti della suddetta clausola26.
In secondo luogo, l'eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva e alla pretesa necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti della società subappaltatrice ( è parimenti destituita di ogni Parte_4 fondamento giuridico. Il contratto di subappalto, per consolidato principio giurisprudenziale, genera un rapporto obbligatorio autonomo e distinto che intercorre unicamente tra appaltatore e subappaltatore, al quale il committente originario rimane del tutto estraneo.
Ne consegue che l'appaltatore ( resta l'unico soggetto Controparte_1 contrattualmente obbligato, e quindi legittimato passivo, nei confronti del committente . Tale principio è peraltro rafforzato, nel caso Controparte_3 di specie, da una pattuizione contrattuale (art.
7.2 del contratto d'appalto privato) che poneva esplicitamente in capo a la responsabilità diretta per Controparte_1 eventuali inadempimenti propri e del subappaltatore
Non sussiste, pertanto, alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario.
2. Nel merito: sull'inadempimento contrattuale e il nesso causale (an debeatur)
La responsabilità contrattuale della convenuta per il danno subito da
[...]
è ampiamente provata. CP_3
È pacifico e documentalmente accertato che si fosse Controparte_1 contrattualmente obbligata non solo a installare un evoluto sistema di videosorveglianza, ma anche a garantirne la manutenzione e la perfetta funzionalità, oltre a prestare un servizio di vigilanza attiva.
La finalità del sinallagma contrattuale era, inequivocabilmente, quella di implementare la sicurezza del sito industriale per prevenire eventi dannosi quali il
3 furto.
L'inadempimento a tale obbligazione di risultato è un fatto storico incontestabile. Il sistema di allarme, la notte del furto, non ha operato consentendo ai malviventi di agire indisturbati per ore
La stessa convenuta, in missive successive all'evento (p.e.c. del 10/11/2022 e del 28/09/2022), ha ammesso la "problematica relativa al malfunzionamento del sistema di video-allarme" e la sua "esclusiva riconducibilità dell'evento dannoso" a tale anomalia. Tali dichiarazioni, al di là dei tentativi di riversare la colpa sulla subappaltatrice, assumono una chiara valenza confessoria circa il fatto oggettivo del malfunzionamento.
Il nesso eziologico tra tale inadempimento e il danno (il furto) è palese e risponde al criterio del "più probabile che non".
Rientra nella comune esperienza (id quod plerumque accidit) che un impianto di allarme funzionante, collegato a una centrale operativa, abbia una decisiva efficacia deterrente e, quantomeno, la capacità di interrompere l'azione criminosa, limitando il tempo a disposizione dei ladri.
Il suo mancato funzionamento ha, al contrario, agevolato la condotta delittuosa, rendendo il danno una conseguenza diretta e immediata della negligenza contrattuale della convenuta.
Le cause giustificative addotte da (polvere, scarsa Controparte_1 illuminazione) non solo non la esimono da responsabilità, ma ne aggravano la posizione. Rientra nella diligenza qualificata dell'operatore professionale (art. 1176, co. 2, c.c.) l'onere di valutare, in sede di sopralluogo e progettazione, tutte le condizioni ambientali del sito, incluse le criticità luminose, e di predisporre soluzioni idonee a garantire l'efficienza dell'impianto che si impegna a fornire.
Averlo segnalato solo ex post costituisce prova della sua stessa negligenza originaria.
3. Sul quantum debeatur
Anche sotto il profilo della quantificazione, la domanda è fondata. L'attore ha diligentemente provato l'entità del danno subito dalla propria assicurata attraverso la produzione di una perizia di stima , delle fatture relative ai costi di ripristino dell'impianto elettrico asportato e delle quietanze che attestano l'effettivo esborso della somma di € 83.235,00
A fronte di tale corredo probatorio, la convenuta si è limitata a una contestazione del tutto generica e apodittica
Ai sensi dell'art. 115 c.p.c., la mancata contestazione specifica dei fatti e dei documenti prodotti dalla controparte rende i medesimi incontestati e posti a
4 fondamento della decisione. Pertanto, l'importo richiesto deve ritenersi congruo e provato.
4. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. ACCERTA E DICHIARA il grave inadempimento contrattuale di
[...]
e, per l'effetto, la sua esclusiva responsabilità per il furto subito da Controparte_1 in data 1-2 agosto 2022. Controparte_3
2. CONDANNA in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante p.t., al pagamento in favore di della somma Parte_1 di € 83.235,00, oltre interessi legali dalla data dei singoli pagamenti effettuati all'assicurata (03/02/2023 e 22/05/2023) 39 fino al saldo effettivo.
3. CONDANNA alla rifusione delle spese di lite in favore Controparte_1 di che si liquidano in € 7.500,00 per compensi Parte_1 professionali, oltre contributo unificato, spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Il Giudice
Dott. Luca Deli
Treviso, 08/06/2025
Il Giudice
dott. Deli Luca
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Deli
Luca, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta a ruolo al n. 5860/2023 R.G., promossa da
(P. IVA , C.F. ), con sede Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 legale in Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa n. 14 1, in persona dei suoi procuratori ad acta e legali rappresentanti pro tempore, , nato a Parte_2
Toronto (Canada) il 20/11/1961 (C.F. ) e , C.F._1 Parte_3 nato a [...] il [...] (C.F. , elettivamente C.F._2 domiciliata in Sarzana (SP), Via Brigate Partigiane 'Ugo , presso lo studio Per_1 dell'Avv. Uberto Miserendino (C.F. PEC C.F._3
che la rappresenta e Email_1 difende in virtù di procura in atti;
ATTORE
CONTRO
(C.F. e P.IVA ), con sede in Nocera Controparte_1 P.IVA_3
Inferiore (SA), via E. Astuti n. 70 , in persona del suo legale rappresentante p.t., sig. nato a [...] il [...] (C.F. ), CP_2 C.F._4 elettivamente domiciliata in Brusciano (NA), alla Via Vittorio Veneto n. 105, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Siciliani (C.F. ; PEC C.F._5
, che la rappresenta e difende come da mandato in Email_2 atti.
CONVENUTO
OGGETTO: Responsabilità contrattuale e risarcimento del danno (azione di surroga ex art. 1916 c.c.).
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'attore : Parte_1
"Voglia l'adito Tribunale Ill.mo, accertare e dichiarare l'inadempimento di e la conseguente responsabilità di quella medesima società Controparte_1 per il furto perpetrato a danno di dichiarare tenuta e per Controparte_3
l'effetto condannare al pronto ed immediato pagamento, Controparte_1 in favore di dell'importo di € 83.235,00 o dell'altra e diversa Parte_1 somma che risulterà accertata all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del pagamento al saldo8. Con vittoria di spese ed onorari di causa oltre spese generali, c.p.a. ed IVA di legge".
Per il convenuto ( : Controparte_1
Come da comparsa conclusionale e memoria di replica, con richiesta in via pregiudiziale di declaratoria di incompetenza territoriale e inammissibilità della domanda per difetto di legittimazione passiva e mancata integrazione del contraddittorio;
nel merito, con richiesta di rigetto della domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto. Con vittoria di spese.
________________________________________
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 18/10/2023 14,
[...] conveniva in giudizio per sentirla condannare Parte_1 Controparte_1 al pagamento della somma di € 83.235,0015. Esponeva di aver indennizzato tale importo alla propria assicurata, a seguito di un ingente Controparte_3 furto di conduttori di rame subito presso lo stabilimento di Pignataro Maggiore
(CE) nella notte tra l'1 e il 2 agosto 20221616. Assumeva la responsabilità della convenuta per grave inadempimento contrattuale, stante il provato malfunzionamento del sistema di videosorveglianza e allarme che la stessa si era impegnata a fornire, installare e CP_1 Controparte_1 manutenere17171717.
Si costituiva in giudizio con comparsa depositata in data Controparte_1
07/02/202418, e dunque tardivamente rispetto al termine di cui all'art. 166
c.p.c., eccependo in via pregiudiziale l'incompetenza territoriale di questo
Tribunale 19 e il proprio difetto di legittimazione passiva, stante l'avvenuto subappalto dei lavori di installazione a società terza20. Nel merito, contestava ogni addebito e la quantificazione del danno21212121.
La causa, ritenuta matura per la decisione sulla base della copiosa documentazione prodotta22, veniva trattenuta in decisione all'udienza del
24/10/2024, previa assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
2 1. Sulle eccezioni pregiudiziali e di rito
Le eccezioni sollevate dalla convenuta in via pregiudiziale devono essere respinte.
In primo luogo, l'eccezione di incompetenza territoriale è inammissibile, oltre che manifestamente infondata. È inammissibile in quanto sollevata tardivamente24, oltre il termine perentorio fissato dall'art. 166 c.p.c., con conseguente decadenza della parte dalla facoltà di proporla e consolidamento della competenza del giudice adito. È altresì infondata nel merito, poiché risulta per tabulas che i contratti d'appalto intercorsi tra e la convenuta Controparte_3 contengono una specifica ed espressa clausola di foro esclusivo, che devolve ogni controversia alla competenza del Tribunale di Treviso25252525. Parte_1
agendo in surroga ai sensi dell'art. 1916 c.c., è subentrata nella medesima
[...] posizione sostanziale e processuale della propria assicurata, ivi inclusa la titolarità degli effetti della suddetta clausola26.
In secondo luogo, l'eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva e alla pretesa necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti della società subappaltatrice ( è parimenti destituita di ogni Parte_4 fondamento giuridico. Il contratto di subappalto, per consolidato principio giurisprudenziale, genera un rapporto obbligatorio autonomo e distinto che intercorre unicamente tra appaltatore e subappaltatore, al quale il committente originario rimane del tutto estraneo.
Ne consegue che l'appaltatore ( resta l'unico soggetto Controparte_1 contrattualmente obbligato, e quindi legittimato passivo, nei confronti del committente . Tale principio è peraltro rafforzato, nel caso Controparte_3 di specie, da una pattuizione contrattuale (art.
7.2 del contratto d'appalto privato) che poneva esplicitamente in capo a la responsabilità diretta per Controparte_1 eventuali inadempimenti propri e del subappaltatore
Non sussiste, pertanto, alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario.
2. Nel merito: sull'inadempimento contrattuale e il nesso causale (an debeatur)
La responsabilità contrattuale della convenuta per il danno subito da
[...]
è ampiamente provata. CP_3
È pacifico e documentalmente accertato che si fosse Controparte_1 contrattualmente obbligata non solo a installare un evoluto sistema di videosorveglianza, ma anche a garantirne la manutenzione e la perfetta funzionalità, oltre a prestare un servizio di vigilanza attiva.
La finalità del sinallagma contrattuale era, inequivocabilmente, quella di implementare la sicurezza del sito industriale per prevenire eventi dannosi quali il
3 furto.
L'inadempimento a tale obbligazione di risultato è un fatto storico incontestabile. Il sistema di allarme, la notte del furto, non ha operato consentendo ai malviventi di agire indisturbati per ore
La stessa convenuta, in missive successive all'evento (p.e.c. del 10/11/2022 e del 28/09/2022), ha ammesso la "problematica relativa al malfunzionamento del sistema di video-allarme" e la sua "esclusiva riconducibilità dell'evento dannoso" a tale anomalia. Tali dichiarazioni, al di là dei tentativi di riversare la colpa sulla subappaltatrice, assumono una chiara valenza confessoria circa il fatto oggettivo del malfunzionamento.
Il nesso eziologico tra tale inadempimento e il danno (il furto) è palese e risponde al criterio del "più probabile che non".
Rientra nella comune esperienza (id quod plerumque accidit) che un impianto di allarme funzionante, collegato a una centrale operativa, abbia una decisiva efficacia deterrente e, quantomeno, la capacità di interrompere l'azione criminosa, limitando il tempo a disposizione dei ladri.
Il suo mancato funzionamento ha, al contrario, agevolato la condotta delittuosa, rendendo il danno una conseguenza diretta e immediata della negligenza contrattuale della convenuta.
Le cause giustificative addotte da (polvere, scarsa Controparte_1 illuminazione) non solo non la esimono da responsabilità, ma ne aggravano la posizione. Rientra nella diligenza qualificata dell'operatore professionale (art. 1176, co. 2, c.c.) l'onere di valutare, in sede di sopralluogo e progettazione, tutte le condizioni ambientali del sito, incluse le criticità luminose, e di predisporre soluzioni idonee a garantire l'efficienza dell'impianto che si impegna a fornire.
Averlo segnalato solo ex post costituisce prova della sua stessa negligenza originaria.
3. Sul quantum debeatur
Anche sotto il profilo della quantificazione, la domanda è fondata. L'attore ha diligentemente provato l'entità del danno subito dalla propria assicurata attraverso la produzione di una perizia di stima , delle fatture relative ai costi di ripristino dell'impianto elettrico asportato e delle quietanze che attestano l'effettivo esborso della somma di € 83.235,00
A fronte di tale corredo probatorio, la convenuta si è limitata a una contestazione del tutto generica e apodittica
Ai sensi dell'art. 115 c.p.c., la mancata contestazione specifica dei fatti e dei documenti prodotti dalla controparte rende i medesimi incontestati e posti a
4 fondamento della decisione. Pertanto, l'importo richiesto deve ritenersi congruo e provato.
4. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. ACCERTA E DICHIARA il grave inadempimento contrattuale di
[...]
e, per l'effetto, la sua esclusiva responsabilità per il furto subito da Controparte_1 in data 1-2 agosto 2022. Controparte_3
2. CONDANNA in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante p.t., al pagamento in favore di della somma Parte_1 di € 83.235,00, oltre interessi legali dalla data dei singoli pagamenti effettuati all'assicurata (03/02/2023 e 22/05/2023) 39 fino al saldo effettivo.
3. CONDANNA alla rifusione delle spese di lite in favore Controparte_1 di che si liquidano in € 7.500,00 per compensi Parte_1 professionali, oltre contributo unificato, spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Il Giudice
Dott. Luca Deli
Treviso, 08/06/2025
Il Giudice
dott. Deli Luca
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