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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/11/2025, n. 6123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6123 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Settima Sezione civile, composta dai magistrati:
Dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente
Consigliere Dott. Michele Magliulo
Consigliere rel. ed est. Dott.ssa Paola Giglio Cobuzio
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 3955/2020 R.G., vertente
TRA
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
res.te ivi alla via Nuova n.51, Parte_2 nato a [...]F. 1
1) res.te ivi alla via Castelvolturno (CE) il 30/7/1967(C.F. C.F. 2
Grande n.39, entrambi elett.te dom.ti in Napoli alla via S.Lucia n.20, presso l'avv.Vittorio Brindisi Codice Fiscale_3 ), dal quale sono rappresentati e difesi giusta procura a margine dell'atto introduttivo del giudizio, pec:
e fax 0810489826; Email_1
Appellante
E
,nato a [...] il [...], difensore di Avv. PO US, C.F._4
se stesso, con domicilio eletto presso lo studio "Forensia Legali Associati" in Caserta alla Via G. Galilei n. 2/a (ai sensi degli artt. 133, 134 e 170 c.p.c. si chiede che le comunicazioni e/o gli avvisi ivi previsti siano eseguiti al seguente numero di fax
0823.1989992 o e-mail: Email_2 Appellato
NONCHE' CP_1 (C.F. C.F._5
Appellato Contumace
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate telematicamente dalle parti in sostituzione dell'udienza precedentemente fissata in data 10.07.2025, ai sensi dell'art
127 ter cpc.
FATTO E DIRITTO
Il Giudizio di primo grado
Con atto di citazione regolarmente notificato, Parte_1 e Parte_2 convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di S. Maria C.V., l'avv. PO US e CP_1 per sentir dichiarare che la cancellazione della Controparte_2 dal registro delle imprese di Caserta, avvenuta in data 19.09.2006, aveva determinato l'effetto estintivo della società con conseguente decadenza dalla carica di liquidatore di CP_1 e, quindi, dichiararsi l'inefficacia e/o la nullità o, in subordine, annullare l'atto di cessione del credito notificato in data 20.03.2012.
A fondamento della domanda gli attori rappresentavano che: -con sentenza n.
1025/2009 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere respingeva la domanda proposta
Parte_3 presentata nei confronti da Parte_2 Parte_1 9
Controparte_3della società e li condannava al pagamento di € 30.000,00, oltre
Parte_4 procedeva nei confronti di [...] accessori, per le spese di lite;
con atto di precetto avverso il quale veniva presentata Parte_1 e Parte_2
opposizione decisa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con sentenza di accoglimento n. 1138/2010; -in data 20.03.2012 l'avv. US PO notificava loro la scrittura privata (non datata) con cui il liquidatore della Controparte_2 CP_1
[...] ) aveva ceduto il credito di cui alla richiamata sentenza n. 1025/09, procedendo anche a notificare atto di precetto e successivo pignoramento immobiliare;
Parte_4 [...] era stata posta in liquidazione in data 13.01.2003 e cancellata il 19.09.2006 per trasferimento in Francia, ove però risultava essere iscritta solo in data 24.01.2008 come società a responsabilità limitata;
-la cancellazione dal registro delle imprese di
Caserta, non risultando seguita dalla successiva iscrizione presso il registro delle imprese francese, aveva determinato l'estinzione della Parte_4 con conseguente decadenza del CP_1 dalla carica di liquidatore e con l'ulteriore conseguenza che il negozio di cessione del credito, notificato solo in data 20.03.2012
e stipulato dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese in Italia, doveva reputarsi illegittimo perché sottoscritto da soggetto privo di poteri rappresentativi e perché emanato da società che, al momento della sottoscrizione, risultava estinta.
Si costituivano i convenuti PO US e CP_1 , i quali contestavano a vario titolo la domanda attorea, facendo altresì presente che, in data 10.05.2013, CP_1
[...] aveva ratificato l'atto di cessione del credito, dovendosi pertanto ritenere pienamente legittimo il negozio, anche in considerazione dell'efficacia retroattiva dell'intervenuta ratifica.
All'esito della fase istruttoria le parti precisavano le definitive conclusioni e all'udienza del 13.07.2020 la causa veniva assegnata a sentenza con termini ridotti di cui all'art. 190 c.p.c..
La sentenza di primo grado
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere emetteva in data 12/10/2020 la sentenza n.
2322/2020 con la quale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al
N.700876/2013 RG, così provvedeva: "-Rigetta la domanda attorea;
-Condanna
Parte_1 e Parte_2 al pagamento, in solido tra di loro e nei confronti di PO US, delle spese di lite pari a € 6.738,00, oltre IVA, CPA e spese
Parte_2 al pagamento, in solido generali;
-condanna Parte_1 e dellespese di lite pari a € 6.738,00 oltre tra di loro e nei confronti di CP_1
IVA, CPA e spese generali, da distrarsi al procuratore costituito". Il Giudizio di secondo grado
Con atto di citazione notificato in data 10.11.2020 Parte_1 e [...]
proponevano appello avverso la predetta sentenza nella parte in cui il primo Pt_2
Giudice ha ritenuto che: -“..... nonostante l'intervenuta cancellazione e l'effetto estintivo ex art. 2495 c.c., il credito nascente dalla sentenza 1025/2009 non può dirsi rinunciato e, conseguentemente, si è sviluppato il richiamato effetto successorio in capo al "sostrato personale" (pag.15-16); ...... in forza di tutto quanto esposto, pertanto, deve ritenersi pienamente valido ed efficace l'atto di cessione, senza che, tra l'altro, vi sia alcuna ragione per poter non solo dichiararne la nullità ma neppure procedersi all'annullamento" (pag. 17).
Gli appellanti spiegavano il seguente motivo di gravame: "Violazione dell'art.2942 cc-
Error in judicando -Erronea interpretazione ed applicazione del principio di diritto affermato da Cass. S.U. 6070/2013 in ordine alla sorte delle poste attive di società estinta".
Sostenevano gli appellanti che, mentre i beni ed i diritti certi e liquidi ignorati e non ricompresi nel bilancio di liquidazione si trasferirebbero ai soci con un meccanismo di tipo successorio, non altrettanto avverrebbe per i diritti incerti ed illiquidi e per le mere pretese che, necessitando entrambi di ulteriore attività giudiziaria per esserne definitivamente accertata la sussistenza e liquidità, si dovrebbero ritenere rinunciati poiché il liquidatore della società, con la cancellazione della società dal registro delle imprese, avrebbe inteso dare preferenza ad una rapida conclusione del procedimento estintivo piuttosto che attendere il termine dell'attività volta a far valere la pretesa ovvero ad accertare il diritto e/o la sua liquidità. Secondo gli appellanti, sarebbe da intendersi rinunciato il diritto di credito derivante dalla condanna alle spese poiché formatosi solo con la pubblicazione della sentenza n. 1025 del 2009, intervenuta successivamente alla cancellazione ed estinzione della società nel 2006.
Gli appellanti criticavano anche l'ulteriore percorso motivazionale seguito dal primo
Giudice, il quale, ai fini di legittimare il riconosciuto trasferimento del diritto in capo
,ha richiamato la pronuncia della Cassazione n. 9464/20 al socio unico CP_1 sulle "sopravvenienze attive”, ossia su quei diritti di credito non esistenti al momento di estinzione della società e del tutto ignoti, sorti successivamente. A detta degli appellanti non sussisterebbe, nel caso concreto, alcuna sopravvenienza attiva non solo in quanto la domanda di condanna al pagamento delle spese giudiziali era stata espressamente formulata dalla nella propria comparsa di Parte_4
costituzione, ma anche in quanto la pronuncia di condanna alle spese costituisce un capo accessorio di domanda che il giudice deve pronunziare a carico della parte soccombente anche allorquando non sia stata richiesta da parte vittoriosa (per tutte Cass. SS.UU. n. 16415/2018). Inoltre, gli appellanti censuravano l'altra argomentazione contenuta nella sentenza appellata secondo cui la rinuncia al credito doveva essere allegata e provata dagli attori e che la circostanza della prosecuzione del giudizio senza la dichiarazione, da parte del difensore della Controparte_3
dell'evento interruttivo ai sensi dell'art. 300 cpc, escludeva la sussistenza di una volontà abdicativa. Infine, rilevavano che ricorreva un precedente specifico in materia rappresentato dalla favorevole sentenza n. 2238/2018 della Corte di Appello di Napoli, pubblicata il 16/5/18, nel giudizio di appello pendente tra le stesse parti avverso la sentenza n. 277/17 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere di rigetto dell'opposizione all'esecuzione immobiliare avviata dall'avv. PO sulla base del medesimo credito per le spese processuali cedutogli dal CP_1 anche se non ancora trascorsa in giudicato poiché pendente giudizio di cassazione.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva soltanto CP_4 chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dell'appello ex art 342 cpc e, in ogni caso, rigettarsi l'impugnazione poiché infondata in fatto e in diritto con vittoria delle spese del giudizio di secondo grado.
Non si costituiva, nonostante la ritualità della notifica dell'atto di citazione in appello, con conseguente sua contumacia volontaria.CP_1
Depositate note scritte in sostituzione dell'udienza precedentemente fissata in data
10.07.2025, ai sensi dell'art 127 ter cpc, la causa veniva riservata a sentenza con i termini di legge ex art 190 cpc. I Motivi della decisione.
1.Preliminarmente, va rilevato che non vi sono dubbi sull'ammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
E' noto che, secondo la costante giurisprudenza, “Gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del
2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata" (pt.
Cass. 28/07/2023, n.23100; 03/03/2022, n.7081).
In sostanza, ai fini dell'ammissibilità del gravame, è sufficiente che l'atto di appello indichi i passaggi argomentativi della sentenza che l'appellante intende censurare, senza necessità di una trascrizione testuale di tali parti, e che formuli, rispetto ad essi, le proprie ragioni di dissenso, sì da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata, consentendo alla controparte di formulare le proprie difese ed al giudice di valutarne la portata.
Nella specie, parte appellante ha indicato, con assoluta chiarezza e puntualità, le parti della sentenza oggetto di censura e le ragioni di critica che dovrebbero indurre la Corte
a rivederle per ottenere la riforma della stessa.
2.L'appello è infondato nel merito e va rigettato.
In estrema sintesi, gli appellanti hanno assunto che, alla stregua dei principi enunciati dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 6070/2013, dovrebbe presumersi che la società con la cancellazione dal registro delle Imprese, abbia inteso Parte_4
rinunciare al credito dedotto nel presente giudizio con conseguente intrasmissibilità del medesimo credito poiché estinto. Il ragionamento giuridico posto a base dell'impugnazione in esame è contraddetto dalla più recente e consolidata giurisprudenza di legittimità. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 9464/2020 (conf. Cass. n. 28439/2020), ha già enunciato il principio secondo cui l'estinzione di una società conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, ove intervenuta nella pendenza di un giudizio dalla stessa originariamente intrapreso, non determina anche l'estinzione della pretesa azionata, salvo che il creditore abbia manifestato, anche attraverso un comportamento concludente, la volontà di rimettere il debito comunicandola al debitore e sempre che quest'ultimo non abbia dichiarato, in un congruo termine, di non volerne profittare.
In altri termini, non vige alcun automatismo in conseguenza della cancellazione della società dal registro delle Imprese, ma occorre una prova rigorosa della volontà abdicativa.
La predetta pronuncia, nel suo articolato percorso argomentativo (condiviso anche da
Cass. 14/06/2024, n.16607), dopo essersi diffusamente soffermata sull'istituto della remissione di debito, a norma dell'art. 1236 cod. civ., evidenziandone i caratteri della univocità e concludenza, da valutare con particolare rigore e cautela, ha osservato che tali requisiti devono essere riscontrati nel comportamento della società nel momento in cui essa si cancella dal registro delle imprese, e ciò al fine di individuarvi anche la rinuncia in ordine ai diritti di credito ancora non esatti o non liquidati, con la conseguenza che, ove difettino indici univoci sulla volontà remissoria, deve essere esclusa la volontà di remissione del debito.
Né ad una diversa conclusione si può pervenire per effetto delle decisioni delle Sezioni unite (Cass. nn. 6070 - 6072 del 2013), le quali hanno, piuttosto, evidenziato che la remissione del debito per effetto della cancellazione della società dal registro delle imprese è una delle varie evenienze solo "possibili", ma non è sufficiente la cancellazione della società - pena il ritenere ingiustificatamente sempre estinto il credito in tali evenienze, sulla base di una presunzione assoluta priva dei caratteri ex art. 2729 c.c.. La soluzione sopra esposta risulta da ultimo confermata e approfondita dalla Suprema
Corte a Sezioni Unite, la quale ha stabilito che “l'estinzione della società, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non comporta anche quella dei relativi crediti, che costituiscono oggetto di trasferimento in favore dei soci, salvo che il creditore abbia manifestato in modo inequivoco, anche attraverso un comportamento concludente, la volontà di rimettere il debito, comunicandola al debitore, e sempre che quest'ultimo non abbia dichiarato, in un congruo termine, di non volerne profittare, non risultando, peraltro, sufficiente, a tal fine, la mancata iscrizione del credito nel bilancio di liquidazione, la quale non giustifica di per sé la presunzione dell'avvenuta rinunzia allo stesso, incombendo sul debitore convenuto in giudizio dall'ex-socio
-O
nei cui confronti quest'ultimo intenda proseguire un giudizio promosso dalla società -
l'onere di allegare e provare la sussistenza dei presupposti necessari per l'estinzione del credito" (Cassazione civile sez. un., 16/07/2025, n.19750).
Prestando adesione ai principi nomofilattici più recenti e avallati dalle Sezioni Unite, deve escludersi nel caso concreto la configurabilità di una presunzione di rinuncia in assenza dei suoi presupposti logici e fattuali.
Stante l'assenza di altri indici univoci sulla volontà remissoria - nel caso di specie, neanche dedotti dagli appellanti che si sono limitati a far valere la cancellazione della società dal registro delle imprese e/o l'omessa indicazione nel bilancio di liquidazione del credito- deve ritenersi che sia avvenuto, per effetto della cancellazione della società dal registro delle imprese, un trasferimento dei diritti di quest'ultima ai suoi successori e, quindi, anche della posta attiva per cui si procede in questa sede.
Le considerazioni superiori portano all'assorbimento delle altre argomentazioni di contrasto avverso la sentenza impugnata che va pienamente confermata.
Le Spese di lite.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza degli appellanti secondo la regola sancita dall'art. 91, comma 1, c.p.c., e si liquidano, con vincolo solidale tra loro in favore dell'appellato PO US, come da dispositivo ai sensi del
DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa ed applicando i valori tra i minime e i massimi previsti in tabella, con riguardo alla natura e consistenza delle attività difensive espletate nel presente grado di giudizio.
Nulla sulle spese nei confronti dell'appellato che è rimasto contumaceCP_1
in appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto in epigrafe indicato, così provvede:
a) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
b) Condanna gli appellanti al pagamento, con vincolo solidale tra loro, in favore dell'appellato PO US, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida, in complessivi € 6734,00 per compensi di avvocato, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimborso spese generali nella misura del 15%;
c) Nulla sulle spese nei confronti dell'appellato contumace CP_1
c) Dà atto che, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, ricorrono i presupposti di legge per il versamento, a carico degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Napoli, addì 27.11.2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Paola Giglio Cobuzio Dott.ssa Aurelia D'Ambrosio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Settima Sezione civile, composta dai magistrati:
Dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente
Consigliere Dott. Michele Magliulo
Consigliere rel. ed est. Dott.ssa Paola Giglio Cobuzio
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 3955/2020 R.G., vertente
TRA
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
res.te ivi alla via Nuova n.51, Parte_2 nato a [...]F. 1
1) res.te ivi alla via Castelvolturno (CE) il 30/7/1967(C.F. C.F. 2
Grande n.39, entrambi elett.te dom.ti in Napoli alla via S.Lucia n.20, presso l'avv.Vittorio Brindisi Codice Fiscale_3 ), dal quale sono rappresentati e difesi giusta procura a margine dell'atto introduttivo del giudizio, pec:
e fax 0810489826; Email_1
Appellante
E
,nato a [...] il [...], difensore di Avv. PO US, C.F._4
se stesso, con domicilio eletto presso lo studio "Forensia Legali Associati" in Caserta alla Via G. Galilei n. 2/a (ai sensi degli artt. 133, 134 e 170 c.p.c. si chiede che le comunicazioni e/o gli avvisi ivi previsti siano eseguiti al seguente numero di fax
0823.1989992 o e-mail: Email_2 Appellato
NONCHE' CP_1 (C.F. C.F._5
Appellato Contumace
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate telematicamente dalle parti in sostituzione dell'udienza precedentemente fissata in data 10.07.2025, ai sensi dell'art
127 ter cpc.
FATTO E DIRITTO
Il Giudizio di primo grado
Con atto di citazione regolarmente notificato, Parte_1 e Parte_2 convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di S. Maria C.V., l'avv. PO US e CP_1 per sentir dichiarare che la cancellazione della Controparte_2 dal registro delle imprese di Caserta, avvenuta in data 19.09.2006, aveva determinato l'effetto estintivo della società con conseguente decadenza dalla carica di liquidatore di CP_1 e, quindi, dichiararsi l'inefficacia e/o la nullità o, in subordine, annullare l'atto di cessione del credito notificato in data 20.03.2012.
A fondamento della domanda gli attori rappresentavano che: -con sentenza n.
1025/2009 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere respingeva la domanda proposta
Parte_3 presentata nei confronti da Parte_2 Parte_1 9
Controparte_3della società e li condannava al pagamento di € 30.000,00, oltre
Parte_4 procedeva nei confronti di [...] accessori, per le spese di lite;
con atto di precetto avverso il quale veniva presentata Parte_1 e Parte_2
opposizione decisa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con sentenza di accoglimento n. 1138/2010; -in data 20.03.2012 l'avv. US PO notificava loro la scrittura privata (non datata) con cui il liquidatore della Controparte_2 CP_1
[...] ) aveva ceduto il credito di cui alla richiamata sentenza n. 1025/09, procedendo anche a notificare atto di precetto e successivo pignoramento immobiliare;
Parte_4 [...] era stata posta in liquidazione in data 13.01.2003 e cancellata il 19.09.2006 per trasferimento in Francia, ove però risultava essere iscritta solo in data 24.01.2008 come società a responsabilità limitata;
-la cancellazione dal registro delle imprese di
Caserta, non risultando seguita dalla successiva iscrizione presso il registro delle imprese francese, aveva determinato l'estinzione della Parte_4 con conseguente decadenza del CP_1 dalla carica di liquidatore e con l'ulteriore conseguenza che il negozio di cessione del credito, notificato solo in data 20.03.2012
e stipulato dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese in Italia, doveva reputarsi illegittimo perché sottoscritto da soggetto privo di poteri rappresentativi e perché emanato da società che, al momento della sottoscrizione, risultava estinta.
Si costituivano i convenuti PO US e CP_1 , i quali contestavano a vario titolo la domanda attorea, facendo altresì presente che, in data 10.05.2013, CP_1
[...] aveva ratificato l'atto di cessione del credito, dovendosi pertanto ritenere pienamente legittimo il negozio, anche in considerazione dell'efficacia retroattiva dell'intervenuta ratifica.
All'esito della fase istruttoria le parti precisavano le definitive conclusioni e all'udienza del 13.07.2020 la causa veniva assegnata a sentenza con termini ridotti di cui all'art. 190 c.p.c..
La sentenza di primo grado
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere emetteva in data 12/10/2020 la sentenza n.
2322/2020 con la quale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al
N.700876/2013 RG, così provvedeva: "-Rigetta la domanda attorea;
-Condanna
Parte_1 e Parte_2 al pagamento, in solido tra di loro e nei confronti di PO US, delle spese di lite pari a € 6.738,00, oltre IVA, CPA e spese
Parte_2 al pagamento, in solido generali;
-condanna Parte_1 e dellespese di lite pari a € 6.738,00 oltre tra di loro e nei confronti di CP_1
IVA, CPA e spese generali, da distrarsi al procuratore costituito". Il Giudizio di secondo grado
Con atto di citazione notificato in data 10.11.2020 Parte_1 e [...]
proponevano appello avverso la predetta sentenza nella parte in cui il primo Pt_2
Giudice ha ritenuto che: -“..... nonostante l'intervenuta cancellazione e l'effetto estintivo ex art. 2495 c.c., il credito nascente dalla sentenza 1025/2009 non può dirsi rinunciato e, conseguentemente, si è sviluppato il richiamato effetto successorio in capo al "sostrato personale" (pag.15-16); ...... in forza di tutto quanto esposto, pertanto, deve ritenersi pienamente valido ed efficace l'atto di cessione, senza che, tra l'altro, vi sia alcuna ragione per poter non solo dichiararne la nullità ma neppure procedersi all'annullamento" (pag. 17).
Gli appellanti spiegavano il seguente motivo di gravame: "Violazione dell'art.2942 cc-
Error in judicando -Erronea interpretazione ed applicazione del principio di diritto affermato da Cass. S.U. 6070/2013 in ordine alla sorte delle poste attive di società estinta".
Sostenevano gli appellanti che, mentre i beni ed i diritti certi e liquidi ignorati e non ricompresi nel bilancio di liquidazione si trasferirebbero ai soci con un meccanismo di tipo successorio, non altrettanto avverrebbe per i diritti incerti ed illiquidi e per le mere pretese che, necessitando entrambi di ulteriore attività giudiziaria per esserne definitivamente accertata la sussistenza e liquidità, si dovrebbero ritenere rinunciati poiché il liquidatore della società, con la cancellazione della società dal registro delle imprese, avrebbe inteso dare preferenza ad una rapida conclusione del procedimento estintivo piuttosto che attendere il termine dell'attività volta a far valere la pretesa ovvero ad accertare il diritto e/o la sua liquidità. Secondo gli appellanti, sarebbe da intendersi rinunciato il diritto di credito derivante dalla condanna alle spese poiché formatosi solo con la pubblicazione della sentenza n. 1025 del 2009, intervenuta successivamente alla cancellazione ed estinzione della società nel 2006.
Gli appellanti criticavano anche l'ulteriore percorso motivazionale seguito dal primo
Giudice, il quale, ai fini di legittimare il riconosciuto trasferimento del diritto in capo
,ha richiamato la pronuncia della Cassazione n. 9464/20 al socio unico CP_1 sulle "sopravvenienze attive”, ossia su quei diritti di credito non esistenti al momento di estinzione della società e del tutto ignoti, sorti successivamente. A detta degli appellanti non sussisterebbe, nel caso concreto, alcuna sopravvenienza attiva non solo in quanto la domanda di condanna al pagamento delle spese giudiziali era stata espressamente formulata dalla nella propria comparsa di Parte_4
costituzione, ma anche in quanto la pronuncia di condanna alle spese costituisce un capo accessorio di domanda che il giudice deve pronunziare a carico della parte soccombente anche allorquando non sia stata richiesta da parte vittoriosa (per tutte Cass. SS.UU. n. 16415/2018). Inoltre, gli appellanti censuravano l'altra argomentazione contenuta nella sentenza appellata secondo cui la rinuncia al credito doveva essere allegata e provata dagli attori e che la circostanza della prosecuzione del giudizio senza la dichiarazione, da parte del difensore della Controparte_3
dell'evento interruttivo ai sensi dell'art. 300 cpc, escludeva la sussistenza di una volontà abdicativa. Infine, rilevavano che ricorreva un precedente specifico in materia rappresentato dalla favorevole sentenza n. 2238/2018 della Corte di Appello di Napoli, pubblicata il 16/5/18, nel giudizio di appello pendente tra le stesse parti avverso la sentenza n. 277/17 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere di rigetto dell'opposizione all'esecuzione immobiliare avviata dall'avv. PO sulla base del medesimo credito per le spese processuali cedutogli dal CP_1 anche se non ancora trascorsa in giudicato poiché pendente giudizio di cassazione.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva soltanto CP_4 chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dell'appello ex art 342 cpc e, in ogni caso, rigettarsi l'impugnazione poiché infondata in fatto e in diritto con vittoria delle spese del giudizio di secondo grado.
Non si costituiva, nonostante la ritualità della notifica dell'atto di citazione in appello, con conseguente sua contumacia volontaria.CP_1
Depositate note scritte in sostituzione dell'udienza precedentemente fissata in data
10.07.2025, ai sensi dell'art 127 ter cpc, la causa veniva riservata a sentenza con i termini di legge ex art 190 cpc. I Motivi della decisione.
1.Preliminarmente, va rilevato che non vi sono dubbi sull'ammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
E' noto che, secondo la costante giurisprudenza, “Gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del
2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata" (pt.
Cass. 28/07/2023, n.23100; 03/03/2022, n.7081).
In sostanza, ai fini dell'ammissibilità del gravame, è sufficiente che l'atto di appello indichi i passaggi argomentativi della sentenza che l'appellante intende censurare, senza necessità di una trascrizione testuale di tali parti, e che formuli, rispetto ad essi, le proprie ragioni di dissenso, sì da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata, consentendo alla controparte di formulare le proprie difese ed al giudice di valutarne la portata.
Nella specie, parte appellante ha indicato, con assoluta chiarezza e puntualità, le parti della sentenza oggetto di censura e le ragioni di critica che dovrebbero indurre la Corte
a rivederle per ottenere la riforma della stessa.
2.L'appello è infondato nel merito e va rigettato.
In estrema sintesi, gli appellanti hanno assunto che, alla stregua dei principi enunciati dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 6070/2013, dovrebbe presumersi che la società con la cancellazione dal registro delle Imprese, abbia inteso Parte_4
rinunciare al credito dedotto nel presente giudizio con conseguente intrasmissibilità del medesimo credito poiché estinto. Il ragionamento giuridico posto a base dell'impugnazione in esame è contraddetto dalla più recente e consolidata giurisprudenza di legittimità. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 9464/2020 (conf. Cass. n. 28439/2020), ha già enunciato il principio secondo cui l'estinzione di una società conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, ove intervenuta nella pendenza di un giudizio dalla stessa originariamente intrapreso, non determina anche l'estinzione della pretesa azionata, salvo che il creditore abbia manifestato, anche attraverso un comportamento concludente, la volontà di rimettere il debito comunicandola al debitore e sempre che quest'ultimo non abbia dichiarato, in un congruo termine, di non volerne profittare.
In altri termini, non vige alcun automatismo in conseguenza della cancellazione della società dal registro delle Imprese, ma occorre una prova rigorosa della volontà abdicativa.
La predetta pronuncia, nel suo articolato percorso argomentativo (condiviso anche da
Cass. 14/06/2024, n.16607), dopo essersi diffusamente soffermata sull'istituto della remissione di debito, a norma dell'art. 1236 cod. civ., evidenziandone i caratteri della univocità e concludenza, da valutare con particolare rigore e cautela, ha osservato che tali requisiti devono essere riscontrati nel comportamento della società nel momento in cui essa si cancella dal registro delle imprese, e ciò al fine di individuarvi anche la rinuncia in ordine ai diritti di credito ancora non esatti o non liquidati, con la conseguenza che, ove difettino indici univoci sulla volontà remissoria, deve essere esclusa la volontà di remissione del debito.
Né ad una diversa conclusione si può pervenire per effetto delle decisioni delle Sezioni unite (Cass. nn. 6070 - 6072 del 2013), le quali hanno, piuttosto, evidenziato che la remissione del debito per effetto della cancellazione della società dal registro delle imprese è una delle varie evenienze solo "possibili", ma non è sufficiente la cancellazione della società - pena il ritenere ingiustificatamente sempre estinto il credito in tali evenienze, sulla base di una presunzione assoluta priva dei caratteri ex art. 2729 c.c.. La soluzione sopra esposta risulta da ultimo confermata e approfondita dalla Suprema
Corte a Sezioni Unite, la quale ha stabilito che “l'estinzione della società, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non comporta anche quella dei relativi crediti, che costituiscono oggetto di trasferimento in favore dei soci, salvo che il creditore abbia manifestato in modo inequivoco, anche attraverso un comportamento concludente, la volontà di rimettere il debito, comunicandola al debitore, e sempre che quest'ultimo non abbia dichiarato, in un congruo termine, di non volerne profittare, non risultando, peraltro, sufficiente, a tal fine, la mancata iscrizione del credito nel bilancio di liquidazione, la quale non giustifica di per sé la presunzione dell'avvenuta rinunzia allo stesso, incombendo sul debitore convenuto in giudizio dall'ex-socio
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nei cui confronti quest'ultimo intenda proseguire un giudizio promosso dalla società -
l'onere di allegare e provare la sussistenza dei presupposti necessari per l'estinzione del credito" (Cassazione civile sez. un., 16/07/2025, n.19750).
Prestando adesione ai principi nomofilattici più recenti e avallati dalle Sezioni Unite, deve escludersi nel caso concreto la configurabilità di una presunzione di rinuncia in assenza dei suoi presupposti logici e fattuali.
Stante l'assenza di altri indici univoci sulla volontà remissoria - nel caso di specie, neanche dedotti dagli appellanti che si sono limitati a far valere la cancellazione della società dal registro delle imprese e/o l'omessa indicazione nel bilancio di liquidazione del credito- deve ritenersi che sia avvenuto, per effetto della cancellazione della società dal registro delle imprese, un trasferimento dei diritti di quest'ultima ai suoi successori e, quindi, anche della posta attiva per cui si procede in questa sede.
Le considerazioni superiori portano all'assorbimento delle altre argomentazioni di contrasto avverso la sentenza impugnata che va pienamente confermata.
Le Spese di lite.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza degli appellanti secondo la regola sancita dall'art. 91, comma 1, c.p.c., e si liquidano, con vincolo solidale tra loro in favore dell'appellato PO US, come da dispositivo ai sensi del
DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa ed applicando i valori tra i minime e i massimi previsti in tabella, con riguardo alla natura e consistenza delle attività difensive espletate nel presente grado di giudizio.
Nulla sulle spese nei confronti dell'appellato che è rimasto contumaceCP_1
in appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto in epigrafe indicato, così provvede:
a) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
b) Condanna gli appellanti al pagamento, con vincolo solidale tra loro, in favore dell'appellato PO US, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida, in complessivi € 6734,00 per compensi di avvocato, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimborso spese generali nella misura del 15%;
c) Nulla sulle spese nei confronti dell'appellato contumace CP_1
c) Dà atto che, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, ricorrono i presupposti di legge per il versamento, a carico degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Napoli, addì 27.11.2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Paola Giglio Cobuzio Dott.ssa Aurelia D'Ambrosio