Sentenza 17 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 17/06/2025, n. 719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 719 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
La Corte D'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
Francesco Filocamo Presidente
Silvia Rita Fabrizio Consigliere
Alberto Iachini Bellisarii Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 645/2024 Rg e vertente tra assistito e difeso dall'Avv. Paolo Minucci giusta procura a margine dell'atto di Parte_1 riassunzione in primo grado estesa anche all' appello, elettivamente domiciliato presso il suo studio in AS di RO , Via Sangrina n. 11;
appellante e
assistita e difesa dall' Avv. Amedeo Acri giusta procura allegata alla CP_1 comparsa di costituzione e risposta in appello, elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Torre Annunziata (Na), Corso Umberto I n. 233;
appellata assistito e difeso dall' Avv. Alessandro Trombetta giusta procura in calce Controparte_2 alla comparsa di costituzione e risposta in appello, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Vico Equense (Na), Via R. Bosco n.792;
appellato avverso la sentenza del Tribunale di Sulmona n.119/2024 Reg. Sent. - Rep. n.193/2024, relativa al procedimento civile iscritto al n° 902/2020 pubblicata in data 30 maggio 2024, avente ad oggetto: risarcimento danni da inadempimento contrattuale.
CONCLUSIONI:
per parte appellante: “in accoglimento del presente gravame ed in totale riforma dell'impugnata sentenza, sentir dichiarare la responsabilità, alternativa ovvero concorrente, degli appellati nella produzione del danno patrimoniale subìto dall'appellante a causa della omessa presentazione della domanda di disoccupazione e, per l'effetto, sentirli condannare, sempre in via alternativa ovvero concorrente (e, pertanto, solidale), al risarcimento della
1226 e 2056 c.c. Il tutto, in ogni caso, oltre interessi ex art. 1284 IV comma c.c. e con vittoria di spese del doppio grado di giudizio, con attribuzione delle stesse al sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c., il quale dichiara di avere anticipato ogni spesa e di non aver riscosso alcun compenso.”
per parte appellata “piaccia all'Eccellentissima Corte d'Appello adita, CP_1 respinta ogni contraria istanza, così provvedere: In via preliminare dichiarare l'inammissibilità dell'appello per mancanza di specificità dei motivi quando nell'atto manchi la puntuale ed esplicita enunciazione dei rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto e di diritto espresse nel provvedimento impugnato. Nel merito senza superamento delle eccezioni preliminari, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della a resistere nel CP_1 presente giudizio per non essere, la stessa, titolare del CAF presso il quale ha prestato servizio all'epoca dei fatti per cui è causa. Sempre nel merito rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto Per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 119/2024 emessa, nella causa avente numero di ruolo generale 902/2020, dal Tribunale di Sulmona, sezione civile, in persona del Giudice Mazzagreco, depositata in data 03/7/2024 e notificata in data 03/07/2024. Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea, dichiarare la compensazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 1241 c.c. e ss. del credito vantato dalla signora (in virtù dell'ordinanza del 14/12/2015 CP_1 emessa dal Tribunale di Napoli), con la maggior o minore somma che dovesse risultare dovuta dalla comparente all'attore. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio d'appello e del giudizio di primo grado.”
Per parte appellata : “Tanto premesso, rilevato, eccepito e dedotto, il Sig. Controparte_2
, ut supra, difeso, rapp.to e dom.to CHIEDE che la S.V. Ill.ma voglia dichiarare Controparte_2 inammissibile e/o comunque rigettare poiché infondato in fatto ed in diritto l'appello proposto dal Sig. e per l'effetto confermare l'impugnata sentenza n. 119/24 del Tribunale Parte_1 di Sulmona. In via subordinata, nella non creduta ipotesi di riforma della sentenza n. 119/24 del Tribunale di Sulmona, dichiarare la nullità della citazione introduttiva del giudizio di primo grado ai sensi degli artt. 163 e 164 c.p.c. per indeterminatezza e/o genericità del petitum e della causa petendi o rigettarsi comunque la domanda dell'appellante poiché infondata in fatto ed in diritto e/o poiché non provata. In via ulteriormente gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte attrice, dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1241
c.c. e ss., la compensazione totale o parziale del credito vantato dal Sig. , con la CP_2 maggior o minore somma che fosse dichiarata come dovuta dal medesimo convenuto in favore di parte attrice;
condannare, altresì, l'appellante, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., per responsabilità aggravata, alla refusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, nonché
a corrispondere, per effetto del medesimo art. 96 c.p.c., ultimo comma, il pagamento in favore delle casse delle ammende di una somma di denaro non inferiore ad € 500 e non superiore ad
€ 5.000.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Sulmona ebbe così a decidere:
P.Q.M.
Il Tribunale dichiara inammissibili le domande proposte da nei confronti di Parte_1
e e compensa le spese di lite. CP_1 Controparte_2
2.Questi i fatti e lo svolgimento del processo in primo grado.
conveniva in giudizio dinanzi il Tribunale di Napoli per ivi Parte_1 CP_1 sentirla condannare al risarcimento dei danni dallo stesso patiti per la perdita dell'indennità di disoccupazione a causa dell'errata lavorazione della relativa istanza da parte della convenuta.
Deduceva, in particolare, l'attore che la dopo aver predisposto tutta la CP_1 documentazione necessaria a tal fine, da inviare per via telematica, decideva di avvalersi dell'ausilio di , del Patronato di SAIO AT (Na), al quale Controparte_2 CP_3 trasmetteva i documenti via e-mail; questi, tuttavia, non procedeva con il relativo inoltro, il che determinava la decadenza dal diritto di ottenere il relativo sussidio da parte del Pt_1
Si costituiva in giudizio , che chiedeva di poter chiamare in causa CP_1 CP_2
, quale titolare dell' di SAIO AT, al quale aveva provveduto ad inviare
[...] CP_3 la documentazione relativa alla posizione dell'attore, deducendone, quindi, la relativa responsabilità.
Il Tribunale di Napoli dichiarava la propria incompetenza territoriale ed il giudizio veniva riassunto innanzi al Tribunale di Torre Annunziata ma, poi, dichiarato estinto per mancato rispetto dei termini di riassunzione.
L'odierno appellante conveniva, quindi, ex novo sia che CP_1 Controparte_2 innanzi al Tribunale di Torre Annunziata, il quale, tuttavia, dichiarava la propria incompetenza in favore del Tribunale di Isernia o di Sulmona e davanti a quest'ultimo il giudizio veniva definitivamente riassunto.
Si costituiva eccependo, preliminarmente, la nullità della citazione sia per CP_1 mancata indicazione del petitum e della causa petendi, non avendo l'attore specificato il periodo a cui si riferivano i fatti posti a fondamento della propria pretesa, sia per non aver indicato a che titolo essa stessa avrebbe dovuto essere ritenuta responsabile del danno asseritamente arrecato all'attore.
Nel merito, la convenuta rilevava l'infondatezza della domanda, essendo priva della legittimazione a resistere, siccome non titolare di alcun ufficio CAF né, nello specifico, Con dell'Ufficio di AS di RO, il cui effettivo titolare era responsabile Persona_1 del centro di raccolta modelli 730, ISE / ISEE e RED;
chiedeva, pertanto, l'estromissione ex art
109 c.p.c. Contestava, inoltre, che il CAF di AS di RO non aveva la competenza a svolgere le pratiche di disoccupazione che, infatti, venivano trasmesse per la presentazione della relativa domanda al signor , titolare dell'Ente di Patronato e di Controparte_2
Assistenza Sociale (E.P.A.S.) di SAIO AT, come a conoscenza dell'attore. Infine, sottolineava che non aveva diritto ad alcuna indennità di CP_1 Persona_2 disoccupazione, per essersi, dopo il licenziamento, trasferitosi in Croazia, per avviare una propria ed autonoma attività lavorativa, denominata Gelateria Pizza Italiana, comportando tale circostanza, irrimediabilmente, come previsto dalla normativa italiana, la decadenza dal diritto di percepire l'indennità di disoccupazione richiesta.
Si costituiva in giudizio anche eccependo, in via preliminare, la nullità della Controparte_2 citazione ex artt. 163 e 164 cpc per indeterminatezza del quantum nonché il proprio difetto di legittimazione passiva, non essendo intercorso alcun rapporto giuridico tra egli stesso e
[...]
e rilevando, quindi, che l'unico soggetto legittimato a stare in giudizio, secondo la Pt_1 disciplina vigente, era l' o in subordine, il rappresentante del centro di raccolta e/o CP_3 sportello, ma non i singoli collaboratori che operavano presso le strutture territoriali a vario titolo.
Nel merito, il convenuto contestava la fondatezza della domanda rilevando che, in base alla ripartizione dell'onere della prova, spettava all'attore o alla provare la ricezione della CP_1
e-mail contenente gli incartamenti relativi alla pratica di disoccupazione, peraltro, priva di valore legale e senza l'avviso di avvenuta lettura.
LO rilevava, inoltre, che in ogni caso la domanda di disoccupazione non sarebbe stata accolta in quanto priva dei requisiti di legge avendo una volta tornato in Croazia, aperto Pt_1 un'autonoma attività commerciale ed, infine, in caso di accoglimento della domanda attrice, chiedeva di poter porre in compensazione il credito da esso vantato nei confronti della a titolo di spese di lite liquidate dal Tribunale di Napoli, in occasione della pronuncia di CP_1 incompetenza, pari ad € 1.401,36 di cui all'atto di precetto notificato in data 8.4.2016.
La causa veniva, quindi, istruita mediante prova testimoniale ed all'esito veniva decisa come sopra.
3. Ha proposto appello insistendo per la riforma della sentenza gravata e Parte_1 contestando, in particolare, che il Tribunale, senza procedere ad un accurato vaglio delle risultanze istruttorie, aveva frettolosamente respinto la sua domanda reputandola inammissibile per asserito difetto di titolarità passiva dei convenuti senza, invece, considerare che l'appellante aveva instaurato con la un rapporto di natura personale e non come CP_1 dipendente del CAF. Quanto alla posizione di , infine, deduceva che lo stesso CP_2 Pt_1 doveva intendersi citato in giudizio non personalmente ma come titolare dell' di CP_3 sant'IO AT (Na) così come originariamente chiamato in causa da . CP_1
Si è costituita in giudizio l'appellata eccependo, in via preliminare, CP_1
l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art 342 cpc per mancanza di specificità dei motivi e, nel merito, ribadendo la propria carenza di legittimazione passiva e l'infondatezza della domanda.
Anche ha resistito all'appello, insistendo per la dichiarazione di nullità Controparte_2 dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado e, in ogni caso, per il rigetto della domanda, ponendo in compensazione, in via subordinata, quanto eventualmente riconosciuto in favore dell'appellante con il proprio credito vantato in virtù della pronuncia di incompetenza del Tribunale di Napoli.
Con ordinanza dell'11 Giugno 2025 la causa è stata rimessa in decisione.
4. Va disattesa, innanzitutto, l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'artt.
342 c.p.c. sollevata dall'appellata.
Osserva la Corte che quanto alla violazione dell'art 342 cpc, le SS.UU. della Cassazione, con la nota sentenza n. 27199 del 16.11.2017, richiamata la regola generale per la quale le norme processuali devono essere interpretate in modo da favorire, per quanto possibile, che si pervenga ad una decisione di merito, anche in ossequio al principio dalla CEDU per cui le limitazioni all'accesso ad un Giudice sono consentite solo in quanto espressamente previste dalla legge ed in presenza di un rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito, hanno enunciato il principio di diritto, consolidatosi nel tempo, per il quale gli artt.
342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22.06.2012 n. 83, convertito con modificazioni nella L. 07.08.2012 n. 134, vanno interpretate nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo Giudice. La norma è, pertanto, rispettata allorquando, dalla lettura complessiva dell'atto, sia possibile evincere con sufficiente chiarezza quali siano le contestazioni mosse alla pronuncia di primo grado, non essendo necessariamente indispensabile esporre formule sacramentali e predefinite ed osservandosi come, nella fattispecie, l'appellante abbia espresso i motivi di censura all'impugnata sentenza in maniera sufficientemente precisa e certamente commisurata all'ampiezza e alla portata delle argomentazioni spese dal primo giudice, sì da far intendere con precisa e sufficiente chiarezza le contestazioni mosse e consentendo alle parti appellate di prendere posizione al riguardo, così che risultano rispettate le prescrizioni in tema di forma-contenuto dettate dall'art. 342 c.p.c. sotto ogni profilo: volitivo, argomentativo, censorio e di causalità tra la violazione dedotta e l'esito della lite.
5.Vengono, quindi, esaminati i motivi d'appello.
6.PRIMO MOTIVO DI APPELLO.
Viene lamentato che Il Tribunale, senza procedere ad un accurato vaglio delle risultanze istruttorie, ha frettolosamente respinto la domanda dell'attore, definendola “inammissibile”, per un asserito difetto di titolarità passiva della rispetto all'obbligazione dedotta in CP_1 giudizio, titolarità che, secondo il Tribunale, sarebbe stata invece riconducibile in capo al CAF presso la quale la lavorava. CP_1
Il Tribunale ha ritenuto quanto segue.
“Non può essere accolta la domanda riassunta dall'attore presso il tribunale dichiarato competente, nei confronti della convenuta e di , per la CP_1 Controparte_2 rifusione, in via solidale o alternativa, del danno consistente nella perdita dell'indennità di disoccupazione, per il cui ottenimento aveva conferito mandato. L'attore, nei confronti della convenuta, espone di averla “personalmente incaricata” di compiere le attività necessarie per ottenere dall'INPS l'erogazione di un sussidio di disoccupazione. La convenuta ha però eccepito che, quali che fossero i termini dell'incarico ricevuto dall'attore ed accettato (anche solo per la raccolta della domanda e della documentazione occorrente, la cui elaborazione sarebbe stata poi demandata ad altro ente), ella aveva agito quale dipendente del C.A.F. di
AS di RO, organizzato dalla Federazione Nazionale Agricoltura per conto delle sigle sindacali aderenti, di cui il di lei padre era responsabile. Non è contestata tale dedotta qualità
(del resto confermata dalla documentazione prodotta dalla convenuta), né che l'accordo in questione sia stato raggiunto nei locali del C.A.F. Tali circostanze non rendevano necessario che ella manifestasse il suo ruolo di semplice incaricata e che non concludesse l'eventuale mandato (tale è la qualificazione del contratto che si desume dalle allegazioni dell'attore, il quale assume di avere affidato l'incarico del compimento degli atti giuridici e materiali necessari per ottenere il trattamento previdenziale) in proprio o comunque manifestasse che agiva in nome e per conto di detta organizzazione, alla stregua dell'art. 2210 cod. civ.. Né può ritenersi dimostrato che ella abbia agito in modo da far ritenere esclusa tale qualità e manifestato l'intendimento di contrattare in proprio. L'unica testimonianza riferibile al contenuto del colloquio che avvenne negli uffici del C.A.F. tra l'attore e la convenuta è quella di che ha accompagnato l'attore presso detti uffici, che non ha però assistito al Persona_3 colloquio (“Nulla so perché non sono entrato con lui nella stanza del CAF”). Pertanto, non può ritenersi dimostrato che la convenuta abbia accettato il mandato in nome proprio (invece che, in ipotesi, con la Federazione in cui rappresentanza la convenuta ha agito) e, dalle stesse allegazioni dell'attore, deve desumersi che la convenuta abbia agito nella veste di mera rappresentante, dunque non titolare del rapporto qui controverso.”
Con il primo motivo l'appellante impugna il capo della decisione nel quale il Tribunale, senza procedere ad un adeguato vaglio delle risultanze istruttorie, ha respinto la propria domanda, ritenendo non dimostrata la sussistenza di un rapporto negoziale diretto e personale tra lui e la convenuta dipendente del CAF di AS di RO. CP_1
Tale circostanza, secondo l'impugnante era, invece, evincibile dai seguenti motivi: a) Il predetto CAF, di cui l'appellata era dipendente, non svolgeva le pratiche di disoccupazione, in quanto la propria attività era limitata alla raccolta dei modelli 730, delle dichiarazioni ISE e delle dichiarazioni RED;
b) non vi era alcuna traccia del teorico rapporto insorto tra ed Pt_1 Con il non essendo stato prodotto alcun mandato;
c) inviò a tutta la CP_1 CP_2 documentazione necessaria per il conseguimento della NA, consegnando all'assistito copia dell'email di invio.
La doglianza è priva di pregio.
In assoluto, va rilevato che se l'appellata ebbe a trasmettere a la documentazione CP_2 necessaria, come concordato con l'appellante, non si vede in che tipo di responsabilità potrebbe incorrere, avendo essa in ogni caso assolto ai suoi obblighi: tanto basta a rigettare l'appello nei suoi confronti. Dall'istruttoria espletata è emerso, comunque, che l'appellante si recò presso il CAF di AS di
RO per avviare la pratica di disoccupazione in quanto inviatovi direttamente dalla CGL di
AS di RO.
lì presente in qualità di dipendente del CAF, provvide ad informarlo che la CP_1 specifica lavorazione e l'invio della domanda di NA sarebbe stata curata da un terzo soggetto, non occupandosi il CAF delle domande di disoccupazione.
Riferisce, infatti, lo stesso escusso ad interrogatorio formale: “io sono andato presso Tes_1 questo CAF, dove mi ha mandato la CGL di AS di RO, e ho consegnato la documentazione al fine di presentare domanda di disoccupazione. La mi ha dato un CP_1 foglio che ha riempito e che io ho firmato dicendomi che lo avrebbe inviato ad un signore vicino Napoli che lo aiutava a fare queste domande “. Ed ancora: “Posso solo riferire che la signora mi ha detto che la pratica l'avrebbe mandata a di vicino Napoli che Controparte_2 faceva queste pratiche”.
Anche dal tenore dello stesso interrogatorio formale deferito alla si evince che il CP_1 rapporto instaurato con l'appellante non fu di natura personale ma riguardava la struttura
(Caf) ove si era recato e la stessa lavorava. Pt_1
Così, infatti, riferisce la convenuta: “L'attore mi ha consegnato i documenti e io gli ho detto che noi non potevamo inviare le domande direttamente per ottenere la disoccupazione poiché collaboravamo con il che inoltrava le domande. Non ha firmato il modulo ma Controparte_2 mi ha lasciato i documenti necessari per la pratica. Ho detto all'attore che dopo alcuni giorni doveva ripassare per firmare la domanda. L'attore mi ha firmato il mandato e poi doveva ripassare per firmare la domanda che mi doveva mandare per tenerla in archivio”. CP_2
La circostanza che all'interno del CAF non operasse in autonomia è anche CP_1 confermata dalla testimone , escussa all'udienza del 27.11.2023, Testimone_2 qualificatasi come fruitrice dei servizi del CAF di AS di RO la quale, riferiva: “posso solo riferire che la fa da tramite con un ente ed era lei che mi diceva che era questo che si CP_1 occupava di tutto il resto. Quando mi fa il 730 o se chiedo qualcosa lei mi risponde che deve rapportarsi con un ente”.
Come correttamente statuito dal Tribunale di Sulmona, non può ritenersi, quindi, dimostrato che l'appellata agì secondo particolari modalità da far ritenere escluso il proprio intervento in Con qualità di dipendente del né che abbia formalmente assunto l'incarico costituendo un rapporto di natura personale con non essendo sul punto emerso alcunché Pt_1 dall'istruttoria espletata, con conseguente evidente difetto di legittimazione passiva in capo alla stessa nell'originario giudizio di risarcimento danni intentato dall'odierno appellante.
Era, infatti, onere di alla stregua del generale principio di ripartizione dell'onere della Pt_1 prova, dimostrare ai sensi dell'art 2697 c.p.c. i fatti costitutivi che avevano determinato l'origine della propria pretesa.
Non risulta agli atti, invece, alcun riscontro degli assunti dell'appellante, non essendo stata fornita alcuna prova dell'instaurazione di un formale rapporto contrattuale tra lo stesso e l'appellata né risulta nell'incarto processuale alcun conferimento espresso di CP_1 incarico avente natura personale a quest'ultima. Il mero accesso allo sportello del CAF, peraltro, non integra di per sé fonte di responsabilità personale a carico della dipendente, né tantomeno determina un vincolo contrattuale autonomo tra l'utente ed il singolo operatore.
La doglianza, quindi, non merita accoglimento.
7. SECONDO MOTIVO DI APPELLO.
Viene lamentato che la decisione di rigetto della domanda nei confronti del sia CP_2 anch'essa lacunosa ed erronea.
Il predetto, verso il quale, originariamente, l'attore non aveva rivolto alcuna pretesa, venne chiamato in causa dalla nel primo giudizio, ovvero allorquando essa fu convenuta col CP_1 primo atto di citazione, da parte del innanzi al Tribunale di Napoli. Pt_1
In tale occasione la chiese ed ottenne di poter chiamare in causa il nella CP_1 CP_2 qualità di rappresentante della di S. IO. CP_3
Una volta ottenuta la partecipazione del al giudizio, le successive azioni intentate CP_2 innanzi al Tribunale di Torre Annunziata, prima, e a quello di Sulmona, poi, non necessitavano secondo l'appellante di alcuna formale specificazione della qualità in cui il medesimo era stato evocato in giudizio.
Il Tribunale ha opinato quanto appresso.
“Discorso analogo s'impone per l'altro convenuto. Questi contesta che egli avrebbe agito quale incaricato dell'Ente di Patronato e Assistenza sociale organizzato dalla stessa federazione nazionale di sigle sindacali (dunque persona giuridica di diritto privato alla stregua dell'art. 1 l.
n. 152/2001). Tale circostanza è confermata da quanto riferito dalla convenuta medesima e dalla di lei figlia, circa il comune modo di operare del C.A.F. di AS di RO (incaricato dalla federazione per la raccolta delle domande e della relativa documentazione, da trasmettere alla sede del patronato in SAIO AT (NA), nonché confermato dai documenti cui si è già fatto riferimento (“incarico alla raccolta MOD. 730 – ISE/ISEE – RED” e “incarico trattamento dati”). Anche in questo caso, poi, non consta alcun elemento che possa far pensare ad un'accettazione dell'incarico in proprio da parte di invece che, in ipotesi, Controparte_2 quale incaricato del patronato.”
Col secondo motivo l'appellante contesta detta decisione per non avere il Tribunale CP_ considerato che, anche se avesse agito quale incaricato dell' la domanda CP_2 formulata nei suoi confronti sarebbe stata comunque idonea allo scopo.
In particolare, contesta la circostanza che il Tribunale, erroneamente, ha rilevato il Tes_3 difetto di titolarità anche in capo a in quanto convenuto personalmente, non CP_2 ravvisando alcun elemento che potesse far pensare ad un'accettazione da parte dello stesso dell'incarico in proprio, invece, che nella qualità di incaricato del patronato.
Il giudice di prima istanza, continua l'appellante, non avrebbe, quindi, considerato la circostanza che il predetto convenuto era stato chiamato in causa da in CP_1 occasione dell'instaurazione del primo giudizio innanzi al Tribunale di Napoli proprio in qualità di titolare dell' SAIO AT (Na). CP_3
Pertanto, deduce ancora l'impugnante, “una volta ottenuta la partecipazione del al CP_2 giudizio, le successive azioni intentate innanzi al Tribunale di Torre Annunziata, prima, e a quello di Sulmona, poi, non necessitavano di alcuna formale specificazione della qualità in cui il medesimo era stato evocato in giudizio”.
La doglianza non coglie nel segno e risulta del tutto pretestuosa.
Va preliminarmente evidenziato che l'appellante non ha contestato la circostanza per la quale non aveva diritto ad alcuna indennità di disoccupazione, per essersi, dopo il licenziamento, trasferitosi in Croazia, ove aveva avviato una autonoma attività lavorativa, denominata
Gelateria Pizza Italiana, comportando tale circostanza, irrimediabilmente, come previsto dalla normativa italiana, la decadenza dal diritto di percepire l'indennità di disoccupazione richiesta.
Ciò rende infondato l'appello anche verso il , in qualunque veste lo si voglia reputare CP_2 responsabile di non aver inoltrato la domanda di disoccupazione .
L'iter processuale di primo grado, comunque, è stato caratterizzato da diverse fasi di stallo dovute all'erroneo incardinamento del giudizio da parte della stessa difesa di Parte_1 con l'emissione di due pronunce di incompetenza (da parte del Tribunale di Napoli e di Torre
Annunziata) e di una pronuncia di estinzione per mancata riassunzione nei termini dal
Tribunale di Torre Annunziata.
In particolare, a seguito di quest'ultima pronuncia, l'odierno appellante dovette incardinare ex novo il giudizio, originariamente promosso innanzi al Tribunale di Napoli solo nei confronti di citando sia che . CP_1 CP_1 Controparte_2
Entrambi, però, vennero da lui convenuti personalmente, non risultando, come sostenuto dall'appellante, che venne citato a comparire quale titolare dell' di Controparte_2 CP_3
SAIO AT, a nulla rilevando che in detta veste lo avesse già chiamato in causa la in un giudizio ormai estinto. CP_1
Anche in occasione della successiva riassunzione innanzi al Tribunale di Sulmona i convenuti vennero entrambi citati in giudizio personalmente.
Inoltre, dall'esame degli atti di primo grado dell'impugnante (atto di citazione, comparsa di costituzione in riassunzione) non risulta alcunché riguardo la posizione occupata da CP_2 all'interno di nè vi è alcun riferimento o documento che possa indicare la volontà CP_3 dell'originario attore di convenirlo in giudizio in qualità di titolare del predetto Ente di assistenza.
Non risulta neppure che ricoprisse la dedotta qualità di titolare del patronato, non CP_2 ravvisandosi in atti documentazione specifica comprovante il rivestimento di tale carica.
Le risultanze processuali consentono di ribadire anche in appello, quindi, che la CP_1 trasmise la documentazione di non personalmente a in proprio (in detta veste Pt_1 CP_2 egli non avrebbe in ogni caso potuto inviare la domanda di NA, in quanto il relativo invio, come noto, è riservato ai patronati), ma, ovviamente, in qualità di dipendente del Patronato CP_ di SAIO AT ed in virtù di un rapporto consolidato esistente tra i due enti (CAF CP_ di AS di RO e suindicato .
A parere della Corte, infine, appare dirimente anche la raccomandata del 7 gennaio 2014, prodotta in atti, a firma dello stesso legale dell'appellante e contenente richiesta di informazioni sulla pratica della NA dopo un anno dalla consegna dei documenti, indirizzata Con CP_ oltre che a anche ai predetti enti interessati - di AS di RO ed di CP_2
SAIO AT - a riprova ulteriore dell'originaria volontà di di avvalersi dei servizi Pt_1 offerti dai predetti enti e non, personalmente, dagli odierni appellati.
8. L'appello, quindi, deve essere respinto con conferma della sentenza gravata.
9.Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in conformità dei parametri di cui al D.M. 55/2014 come aggiornati al D.M. n.147 del 13/8/2022, tenuto conto del valore della causa (corrispondente al petitum) e delle attività processuali svolte, con riduzione al minimo del compenso per la fase di trattazione, data la sua sinteticità.
10. Attesa la soccombenza dell'appellante, ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 1, comma 17 L. 228/2012 che prevede l'obbligo del versamento da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata di una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (vedi Cass. S.U. n.14594 del
2016, Cass.n.18523/2014).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
respinge l'appello e conferma la gravata sentenza;
condanna parte appellante alla refusione delle spese del grado in favore delle parti appellate, che liquida in euro 4.887,00, ciascuna, per compensi oltre Cap e Iva se dovuti;
dichiara che la parte appellante è tenuta al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello già dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in camera di consiglio il 17 giugno 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Alberto Iachini Bellisarii Francesco Filocamo