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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 06/03/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
31R.G. n. 2257/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale e divorzio congiunto n. 2257/2024 R.G. promosso da
(C.F. ), con l'Avv. BRUNI ZANI Parte_1 C.F._1
ALESSANDRO
e
(C.F. , con l'Avv. BRUNI ZANI Parte_2 C.F._2
ALESSANDRO
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 31.1.2025)
“chiedono
- l'emissione della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, celebrato il 15.3.1993, atto n. 249, serie A, parte II, anno 1993 come risulta dal registro degli atti di matrimonio del predetto Comune, essendo la stessa divenuta procedibile a seguito della separazione personale pronunciata con sentenza del 2/5/2024;
1 - la trasmissione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Brescia per la relativa annotazione.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Brescia (BS) in data 15.3.1993, trascritto presso il registro dello stato civile del predetto Comune al n. 249, parte II, serie A, anno 1993.
Dall'unione sono nate le figlie e oggi maggiorenni ed economicamente indipendenti. Per_1 Per_2
La separazione è stata pronunciata con sentenza non definitiva del Tribunale di Brescia n.176/2024, pubblicata in data 12/7/2024 e passata in giudicato.
Le parti hanno, quindi, chiesto la pronuncia del divorzio alle condizioni sopra trascritte.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di divorziare e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 della legge 898/1970 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 6.2.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale e divorzio congiunto n. 2257/2024 R.G. promosso da
(C.F. ), con l'Avv. BRUNI ZANI Parte_1 C.F._1
ALESSANDRO
e
(C.F. , con l'Avv. BRUNI ZANI Parte_2 C.F._2
ALESSANDRO
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 31.1.2025)
“chiedono
- l'emissione della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, celebrato il 15.3.1993, atto n. 249, serie A, parte II, anno 1993 come risulta dal registro degli atti di matrimonio del predetto Comune, essendo la stessa divenuta procedibile a seguito della separazione personale pronunciata con sentenza del 2/5/2024;
1 - la trasmissione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Brescia per la relativa annotazione.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Brescia (BS) in data 15.3.1993, trascritto presso il registro dello stato civile del predetto Comune al n. 249, parte II, serie A, anno 1993.
Dall'unione sono nate le figlie e oggi maggiorenni ed economicamente indipendenti. Per_1 Per_2
La separazione è stata pronunciata con sentenza non definitiva del Tribunale di Brescia n.176/2024, pubblicata in data 12/7/2024 e passata in giudicato.
Le parti hanno, quindi, chiesto la pronuncia del divorzio alle condizioni sopra trascritte.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di divorziare e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 della legge 898/1970 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 6.2.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
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