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Sentenza 22 novembre 2025
Sentenza 22 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/11/2025, n. 5949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5949 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE composta dai Magistrati: dott. Giulio Cataldi Presidente dott. Michele Caccese Consigliere dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al Numero di Ruolo Generale n. 672/2022
TRA
(C.F. n. ), rappresentata e difesa, in forza di procura Parte_1 C.F._1 alle liti allegata all'atto di appello, dall'avv. Ciro Gagliardi (C.F. n. ), C.F._2 presso il cui studio in Napoli, al Corso Meridionale, n. 7, elettivamente domicilia;
Appellante
E
(C.F. n. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti (Rep. n. 55418 – Racc. n.
16104), per Notaio del 4.5.22 allegata alla comparsa di costituzione in Persona_1 giudizio, dall'avv. Rosita Leone (C.F. n. ed elettivamente C.F._3 domiciliata presso la Direzione Affari Legali di sita in Napoli alla Controparte_1
Piazza Matteotti, 2;
Appellata
Oggetto: appello avverso ordinanza, ex art. 702 ter c.p.c., del Tribunale di Napoli, Seconda
Sezione Civile, depositata in data 11.1.2022, comunicata in data 14.1.2022.
Conclusioni: come da note scritte depositate nelle date del 27.3.2025 e del 14.4.2025, in
1 sostituzione, ex art. 127 ter c.p.c., dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
16.4.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A. Giudizio di primo grado
Con ricorso, ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 11.10.2021 dinanzi al Tribunale di
Napoli, deduceva di aver acquistato, tra il 19.5.2006 ed il 5.3.2007, n. 8 Parte_1 buoni fruttiferi postali, investendo complessivamente la somma di € 35.000,00; che i predetti buoni erano contrassegnati dal numero “18”, senza nessuna ulteriore specificazione;
che, recatasi nel marzo 2019 presso l'Ufficio Postale di Napoli 50, al fine di chiedere il rimborso dei buoni e degli interessi maturati, aveva ricevuto un illegittimo diniego, motivato dall'asserita intervenuta prescrizione del diritto ed apprendeva, in quella sede, che i buoni avevano una scadenza di diciotto mesi dalla data di emissione, data dalla quale aveva cominciato a decorrere la prescrizione del suo diritto al rimborso;
che, nello stesso periodo, la ricorrente aveva acquistato ulteriori buoni con scadenza decennale, senza che gli addetti all'ufficio postale le avessero precisato che quelli per cui è causa avevano una scadenza diversa;
che aveva agito in violazione degli obblighi informativi previsti dagli CP_1 artt. 3, comma 1 e 6 del DM 19.12.2000, in quanto, al momento della sottoscrizione dei buoni fruttiferi postali, non aveva provveduto alla consegna del foglio illustrativo analitico
(c.d. FIA), così precludendo alla ricorrente la conoscenza legale delle condizioni dei titoli emessi;
che tanto integrava un comportamento colposo di , idoneo a cagionare il danno CP_1 subito dalla ricorrente, pari all'importo nominale dei buoni con l'aggiunta delle somme che essi avrebbero fruttato nel caso in cui fossero stati incassati tempestivamente, danno di cui doveva rispondere ai sensi dell'art. 1218 e dell'art. 2043 c.c. CP_1
La ricorrente concludeva, pertanto, chiedendo la condanna di al pagamento, in suo CP_1 favore, a titolo risarcitorio, della somma di € 35.000,00, pari alla somma investita, “oltre interessi dedotti in ricorso” (ossia oltre gli interessi prodotti dai buoni e che la ricorrente avrebbe lucrato se avesse riscosso i buoni tempestivamente ed oltre interessi legali che le competevano in funzione di ritardo nell'adempimento) e spese di lite.
Notificato il ricorso ed il decreto di fissazione d'udienza a quest'ultima Controparte_1 si costituiva in giudizio e deduceva, per quanto ancora di interesse, che i buoni postali dedotti in giudizio appartenevano alla tipologia “Diciotto Mesi”, producevano interessi per diciotto mesi dalla data di emissione ed il diritto al rimborso del montante maturato
2 (capitale più interessi al netto della ritenuta fiscale del 12,50%) si prescriveva decorso il termine decennale successivo, come disposto dall'art. 8 DM 19.12.2000; che, pertanto, quando la ricorrente, nel marzo 2019, aveva chiesto il rimborso dei buoni, il relativo diritto era già prescritto;
che tutte le informazioni sulle caratteristiche dei buoni erano riportate nei fogli informativi - previsti nell'art. 6 DM 19.12.2000 - che, oltre ad essere stati consegnati alla ricorrente, erano stati affissi anche in tutti gli Uffici Postali nei locali aperti al pubblico;
che, inoltre, il regime giuridico ed economico dei buoni era stabilito da disposizioni di rango normativo, richiamate sui buoni stessi, in forza delle quali si doveva ritenere che la ricorrente fosse già edotta della decorrenza e della durata del termine di prescrizione;
che, pertanto, essa aveva ottemperato a quanto disposto dalla legge.
concludeva chiedendo di: 1) dichiarare la prescrizione del diritto al rimborso dei buoni CP_1 postali dedotti in giudizio;
2) di rigettare la domanda avversa;
3) con vittoria delle spese di lite.
Il Tribunale di Napoli, Seconda Sezione Civile, con ordinanza, ex art. 702 ter c.p.c., depositata in data 14.1.2022, rigettava la domanda risarcitoria della ricorrente, con integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
La decisione del primo giudice si fonda sui seguenti passaggi motivazionali:
- le tutele previste dall'art. 21 TUF e dagli artt. 28 e 29 Reg. Consob 11522/1998, invocate dalla ricorrente, non si applicano al buono postale fruttifero, perché esso non è uno strumento finanziario (disciplinato dal TUF), ma è un titolo di legittimazione, ex art. 2022
c.c., come affermato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza n. 3963/2019, che ha ritenuto i diritti dei sottoscrittori dei buoni fruttiferi postali soggetti alle variazioni in peius del tasso d'interesse originario, come introdotte dai decreti ministeriali sopravvenuti all'emissione del buono, con integrazione del contenuto di quest'ultimo secondo il meccanismo dell'inserzione automatica di clausole di cui all'art. 1339 c.c., e tanto rende non applicabile al buono neanche la disciplina del Codice del Consumo;
- se il contenuto dei decreti ministeriali pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale integra dall'esterno la disciplina dei buoni fruttiferi postali nei confronti dei sottoscrittori, anche le scadenze dei buoni sottoscritti dalla dovevano considerarsi note alla ricorrente Pt_1 tramite la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dei decreti ministeriali che avevano disposto l'emissione di quella serie di buoni fruttiferi postali con scadenza a 18 mesi;
allo stesso modo, anche il termine di prescrizione del diritto al rimborso, così come determinato
3 dall'art. 8 D.M. Tesoro 19/12/2000, doveva considerarsi noto alla ricorrente;
- l'eventuale mancata consegna del foglio analitico informativo al sottoscrittore del buono postale, oltre a non impedire la decorrenza del termine di prescrizione del diritto al rimborso, ex art. 2935 c.c., non rendeva responsabile del mancato esercizio del diritto CP_1 al rimborso dei buoni, da parte della ricorrente, perché quest'ultima, con un minimo di diligenza, avrebbe potuto e dovuto informarsi sulla scadenza dei buoni fruttiferi postali di quella determinata serie ed avrebbe facilmente ottenuto le informazioni richieste;
in altri termini, la mancata consegna del foglio informativo analitico non può impedire di considerare legalmente conosciuto dalla ricorrente il contenuto dei decreti ministeriali, disciplinanti i buoni postali fruttiferi da lei sottoscritti, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale.
B. Giudizio d'appello.
Avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., depositata in data 11.1.2022, comunicata in data
14.1.2022, ha proposto tempestivo appello , con atto di citazione notificato a Parte_1
a mezzo pec in data 11.2.2022, al fine di chiedere, in totale riforma dell'ordinanza CP_1 impugnata, l'accoglimento della domanda risarcitoria proposta nel giudizio di primo grado;
con vittoria di spese del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita che ha contestato la Controparte_1 fondatezza dell'appello, di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria delle spese processuali.
All'esito del deposito delle note scritte nelle date del 27.3.2025 e del 14.4.2025, in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 16.4.2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata assunta in decisione, con ordinanza depositata in data
14.5.2025, con la concessione alle parti dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c.
C. Esame dei motivi di appello
Nell'atto di appello, benché non specificamente rubricati né graficamente distinti, possono essere enucleati sette motivi di appello.
C.1. Con il primo motivo, l'appellante, dopo aver evidenziato che i buoni postali fruttiferi dedotti in giudizio, emessi successivamente all'entrata in vigore del D.M. 19.12.2000, erano privi di ogni indicazione relativa alla data di scadenza e/o, comunque, alla loro durata, e non contenevano neanche l'indicazione “buono a termine”, e dopo aver ribadito che aveva CP_1
l'obbligo specifico, previsto dall'art. 6 del DM 19.12.2000, di consegnare il foglio informativo analitico (FIA), contenente le caratteristiche dei buoni, tra cui la durata degli
4 stessi, ha dedotto che la conoscenza del regolamento dei buoni poteva essere conseguita esclusivamente tramite la consegna del foglio informativo analitico e che, in mancanza, il sottoscrittore non avrebbe potuto avere nessuna conoscenza giuridica delle condizioni che regolavano i buoni e men che mai della loro durata, non potendo essere acquisite le predette informazioni dal provvedimento normativo alla base di emissione dei buoni.
Ne conseguiva che la mancata consegna del foglio informativo analitico integrava un grave inadempimento di , che aveva indotto in errore la sottoscrittrice dei buoni in ordine alla CP_1 data di scadenza degli stessi, data costituente il dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione del diritto al rimborso del buono.
C.2. Con il secondo motivo di appello, l'appellante ha dedotto che la mancata consegna del foglio informativo analitico costituisce impedimento legale all'esercizio del diritto al rimborso e, quindi, impedimento alla decorrenza della prescrizione.
C.3. Con il terzo motivo di appello l'appellante ha censurato l'ordinanza impugnata nella parte in cui affermava che aveva assolto ai suoi obblighi di informazione verso i CP_1 clienti attraverso la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del DM relativo all'emissione dei buoni postali e ha dedotto che la pubblicazione del DM di emissione dei buoni non è sufficiente per ritenere assolti gli obblighi informativi gravanti su . CP_1
C.4. Con il quarto motivo di appello l'appellante ha criticato il ragionamento del primo giudice, secondo cui la pubblicazione del DM relativo all'emissione dei buoni postali determinerebbe l'inversione dell'onere della prova a danno del risparmiatore, che dovrebbe attivarsi per verificare l'esatta scadenza del buono e, quindi, la decorrenza del termine di prescrizione entro cui poter chiedere il rimborso del capitale e la liquidazione degli interessi.
C.5. Con il quinto motivo di appello l'appellante ha dedotto che l'eccezione di prescrizione, sollevata da , avrebbe potuto essere paralizzata, da parte del risparmiatore, con CP_1
l'exceptio doli, identificando il dolo di nella volontaria mancata consegna del foglio CP_1 informativo analitico al sottoscrittore del buono.
C.6. Con il sesto motivo di appello, che è una reiterazione del primo, l'appellante ha dedotto nuovamente che la violazione informativa, da parte di , doveva ritenersi la causa unica CP_1
e diretta del mancato esercizio del diritto al rimborso dei buoni nei termini previsti dalla legge.
C.7. Con il settimo motivo di appello l'appellante, sovrapponendo il diritto al rimborso del buono con il diritto al risarcimento del danno per il mancato rimborso del buono, ha dedotto
5 che il primo giudice aveva rigettato la sua domanda in ragione della prescrizione del diritto al risarcimento del danno, sebbene la prescrizione del diritto al risarcimento del danno non fosse stata mai eccepita.
C.8. Il primo motivo di appello ed il sesto motivo di appello, con cui l'appellante ha dedotto che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, solo dal foglio informativo analitico sarebbe potuta venire a conoscenza della data di scadenza dei buoni postali, e, quindi, del dies a quo di decorrenza del termine decennale di prescrizione, sono fondati.
Giova rilevare che l'azione proposta dalla odierna appellante nei confronti di è CP_1 un'azione di risarcimento danni, proposta proprio sul presupposto che il diritto al rimborso dei buoni sia prescritto e, quindi, non possa essere esercitato.
Il quadro normativo di riferimento deve essere individuato nel Decreto del Ministro del
Tesoro del 19.12.2000, che – in attuazione dell'art. 2, comma 2, d.lgs. 284/99, con cui il
Ministro del Tesoro era stato incaricato di stabilire, da un lato, con appositi decreti le caratteristiche e le altre condizioni dei buoni fruttiferi postali e, dall'altro, di emanare norme in materia di pubblicità, trasparenza e comunicazioni periodiche ai risparmiatori – ha fissato le condizioni generali di emissione dei buoni postali disponendo, per quanto d'interesse, che:
a) l'emissione dei buoni fruttiferi postali viene effettuata per "serie" con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, adottati ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 284/99, ove sono indicati il prezzo, il taglio, il tasso di interesse, la durata, l'eventuale importo massimo sottoscrivibile da un unico soggetto nella giornata lavorativa, nonché ogni altro elemento ritenuto necessario (art. 2, comma 1);
b) per il collocamento dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il titolo e il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento (art. 3, comma 1);
c) i buoni fruttiferi postali sono liquidati, in linea capitale e interessi, alla scadenza prevista nel decreto di emissione della relativa serie (art. 4);
d) espone nei propri locali aperti al pubblico un avviso sulle condizioni Controparte_1 praticate, rinviando a fogli informativi, che saranno consegnati ai sottoscrittori, la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali (art. 6, comma 1);
e) i diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli
6 interessi (art. 8, comma 1).
Il primo giudice, in sostanza, ha ritenuto che l'omessa consegna del foglio informativo analitico, pur prevista dagli artt. 3, comma 1, e 6 del DM 19.12.2000, non rendeva CP_1 responsabile del danno subito dalla odierna appellante, per la mancata riscossione dei buoni postali dedotti in giudizio, per essersi prescritto il relativo diritto, ignorando l'appellante che i buoni avevano scadenza di 18 mesi, in quanto, ove l'appellante si fosse attivata con un minimo di diligenza ed avesse consultato i DM, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, sulla base dei quali quei buoni erano stati emessi, avrebbe trovato lì le indicazioni sulla scadenza dei buoni.
Quindi, in ultima analisi, per il primo giudice, la condotta negligente dell'appellante assurgeva essa stessa a causa del danno.
Occorre, allora, verificare se, come ritiene il primo giudice, il deficit informativo, determinato dalla mancata consegna del foglio informativo, era superabile dalla odierna appellante con un minimo di diligenza, consultando i DM sulla Gazzetta Ufficiale e rinvenendo lì le informazioni sulla scadenza, o, se, invece, come assume l'appellante, quelle informazioni si potevano rinvenire solo sul foglio informativo analitico.
Ritiene il Collegio che debba optarsi per la seconda soluzione e tanto per le ragioni che seguono.
Gli otto buoni fruttiferi postali dedotti nel presente giudizio riportano, sulla parte posteriore, esclusivamente la data di emissione e la serie di appartenenza, indicata con il numero “18” seguito da una lettera dell'alfabeto (“18I”, “18N”, “18P”, “18Q”, “18S”), nonché
l'indicazione: “Il buono fruttifero postale è garantito dallo Stato ed emesso alle condizioni generali previste nella parte prima del decreto 19 dicembre 2000 del Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2000 e alle specifiche condizioni di emissioni previste per la serie sottoscritta. Al momento del collocamento, il buono deve essere consegnato al sottoscrittore unitamente al Foglio Informativo Analitico (FIA) contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento”.
Non risulta, invece, nessuna indicazione se i buoni siano “ordinari” o “a termine”, né nessuna indicazione sulla data di scadenza dei buoni, che neppure potrebbe desumersi dal numero “18” indicato sul retro del buono, in corrispondenza della dicitura “serie”, atteso che non vi è alcun elemento che consenta di identificare il numero riportato nella serie con il
7 numero dei mesi (o, in ipotesi, di anni) di durata del buono.
Ciò posto, se è indubbio, perché risulta dall'art. 8, comma 1, del DM 19.12.2000, richiamato anche nel testo dei buoni per cui è causa, ed agevolmente consultabile dalla sottoscrittrice dei buoni, che il termine di prescrizione del diritto al rimborso dei buoni è decennale e che la data di decorrenza del predetto termine di prescrizione coincide con la data di scadenza dei buoni fruttiferi postali, diversamente è a dirsi per la data di scadenza dei buoni. Ed invero, la data di scadenza dei buoni, oltre a non essere indicata nel testo dei buoni, non è agevolmente desumibile da nessuna altra fonte esterna, in quanto non è indicata sicuramente nel menzionato DM 19.12.2000, pubblicato sulla G.U. del 27.12.2000, n. 300, che nella parte prima (che è la parte espressamente richiamata nel testo dei buoni dedotti in giudizio) detta le condizioni generali di emissione dei buoni, mentre nella parte seconda e terza istituisce due nuove serie di buoni, ossia, rispettivamente, i buoni della serie A1 e della serie AA1, senza alcun riferimento ai buoni oggetto di causa, ossia i buoni con scadenza di 18 mesi;
né risultano individuabili altri DM indicanti la data di scadenza dei buoni postali oggetto del presente giudizio, né detti decreti sono stati indicati da o dal primo giudice. CP_1
Orbene, se il principio affermato dal giudice di primo grado, secondo cui l'omessa consegna al sottoscrittore del buono postale, da parte di , del relativo foglio analitico informativo CP_1 non vale a determinare, di per sé, una insuperabile mancanza di conoscenza della data di scadenza del buono e, quindi, della data di decorrenza del termine prescrizionale, perché il sottoscrittore, consultando i DM sulla base dei quali i buoni sono stati istituiti, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, potrebbe ottenere tutte le informazioni relative ai buoni, compresa la data di scadenza degli stessi, risulta in generale condivisibile, nel caso di specie, però, detto principio non può trovare applicazione, attesa la peculiarità della fattispecie in esame, in cui la scadenza del buono non è indicata neanche nei DM, sicché l'odierna appellante, neppure utilizzando l'ordinaria diligenza, sarebbe potuta venire a conoscenza della data di scadenza dei buoni emessi in suo favore e, dunque, del dies a quo del termine di prescrizione decennale.
Tale conclusione non si pone in contrasto con i precedenti di questa Sezione, in cui è stata negata rilevanza alla mancata consegna, da parte di , del foglio informativo analitico, CP_1 attesa la peculiarità della fattispecie oggetto del presente giudizio (assenza di indicazioni della scadenza del buono sul titolo e sul DM;
per la rilevanza della mancata consegna del foglio informativo in un caso analogo di buoni postali a scadenza 18 mesi, vedi sentenza
8 Corte Appello Napoli, Settima Sezione Civile, n. 3719/2024, pubblicata in data 24.9.2024).
In definitiva, deve ritenersi che sia responsabile, per la mancata consegna del foglio CP_1 informativo analitico, del danno subito dall'appellante per il mancato rimborso degli otto buoni fruttiferi, perché, se il foglio informativo analitico fosse stato consegnato all'odierna appellante al momento della sottoscrizione dei buoni, l'appellante, attraverso la sua consultazione, sarebbe venuta a conoscenza – conoscenza non acquisibile aliunde – della scadenza dei buoni nel termine di diciotto mesi dalla data di emissione e, quindi, della data di decorrenza della prescrizione decennale, per cui si sarebbe attivata prima della decorrenza della prescrizione per chiedere il rimborso dei buoni.
Con riferimento al quantum, l'appellante ha identificato il danno subito per la mancata consegna del foglio informativo nella somma che avrebbe riscosso se il suo diritto al rimborso dei buoni non fosse stato prescritto;
ha quantificato detto danno nella somma di €
35.000,00 per sorta capitale, “oltre interessi maturati”, ma non ha fornito, né sul piano assertivo, né sul piano probatorio, nessun elemento per la quantificazione dei pretesi interessi, né nel ricorso di primo grado, né nell'atto di appello. Ne deriva che, poiché
l'odierna appellante, pur avendone l'onere, non ha fornito nessun elemento per la quantificazione della posta risarcitoria rappresentata dagli interessi maturati sui buoni fino alla data della loro scadenza, detta posta non può essere riconosciuta.
Quanto alla voce risarcitoria rappresentata dal capitale investito per l'acquisto degli otto buoni, essa è stata quantificata dall'odierna appellante, sin dal giudizio di primo grado, nella somma di € 35.000,00; , nella comparsa di risposta depositata in primo grado, CP_1 contestava, seppure genericamente, il quantum, mentre nella comparsa di risposta depositata in grado di appello si è limitata a riprendere le allegazione dell'appellante, secondo cui quest'ultima, tra il 19.5.2006 ed il 5.3.2007, aveva acquistato otto buoni fruttiferi postali, investendo complessivamente la somma di € 35.000,00.
In realtà, sulla base della copia degli otto buoni depositati, ma anche sulla base delle allegazioni della stessa appellante nel ricorso, ex art. 702 bis, la somma investita per l'acquisto degli otto buoni dedotti in giudizio ammonta a € 32.000,00 (e non a € 35.000,00); ed invero, gli otto buoni dedotti in giudizio sono i seguenti:
1) bfp serie 18I n. 00001086637910204 di € 1.000,00 emesso in data 19.5.2006;
2) bfp serie 18I n. 00001021911110409 di € 5.000,00 emesso in data 19.5.2006;
3) bfp serie 18N n. 00001033881910483 di € 5.000,00 emesso in data 11.10.2006;
9 4) bfp serie 18N n. 00001033881810413 di € 5.000,00 emesso in data 11.10.2006;
5) bfp serie 18P n. 00001112806810426 di € 5.000,00 emesso in data 5.12.2006;
6) bfp serie 18P n. 00001112806910403 di € 5.000,00 emesso in data 5.12.2006;
7) bfp serie 18Q n. 00001134385910255 di € 1.000,00 emesso in data 11.1.2007;
8) bfp serie 18S n. 00001133215010436 di € 5.000,00 emesso in data 5.3.2007.
Pertanto, deve essere riconosciuta in favore dell'appellante, ed a carico di , a titolo di CP_1 risarcimento danni, solo una somma di danaro pari a quella investita nell'acquisto dei buoni, ammontante a € 32.000.00.
Trattandosi di un debito di valore, deve essere applicata alla predetta somma, anche in mancanza di apposita domanda, la rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat FOI dalla data di verificazione del danno alla data di pubblicazione della presente sentenza;
nonché gli interessi al tasso legale dalla medesima data di verificazione del danno al saldo (per la data di decorrenza della rivalutazione monetaria e degli interessi compensativi, in caso di obbligazione risarcitoria da responsabilità contrattuale, vedi cass. civ., 27.12.2022, n.
37798).
La data di verificazione del danno, a rigore, dovrebbe essere individuata, con riferimento a ciascuno degli otto buoni postali, nella data di scadenza del termine decennale di prescrizione del relativo diritto al rimborso.
Tuttavia, trattandosi di otto buoni postali fruttiferi acquistati in tempi ravvicinati, e, quindi, con scadenze tra loro ravvicinate, ricomprese dal 19.11.2007 (per i primi buoni sottoscritti in data 19.5.2006) al 5.9.2008 (per gli ultimi buoni sottoscritti in data 5.3.2007) e, conseguentemente, con compimento della prescrizione del diritto al rimborso in date anch'esse ravvicinate, ricomprese dal 19.11.2017 al 5.9.2018, la data di verificazione del danno, al fine di semplificare, può essere individuata per tutti i buoni nella data di compimento della prescrizione del diritto al rimborso dell'ultimo buono acquistato in ordine di tempo, ossia nella data del 5.9.2018.
In conclusione, deve essere condannata a pagare, in favore dell'appellante, a titolo di CP_1 risarcimento danni per la mancata consegna del foglio informativo analitico, la somma di €
32.000,00, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat FOI dalla data del 5.9.2018 alla data di pubblicazione della presente sentenza ed oltre interessi al tasso legale dalla data del 5.9.2018 al saldo.
Al fine di evitare il cumulo di rivalutazione ed interessi (cass. civ., sez. un., 17.2.1995, n.
10 1712), gli interessi devono essere così applicati: dalla data del 5.9.2018 alla data di pubblicazione della presente sentenza, gli interessi decorrono sulla somma di € 32.000,00 rivalutata anno per anno;
dalla data di pubblicazione della presente sentenza (che converte in debito di valore in debito di valuta) al saldo, gli interessi decorrono sull'ammontare della somma come rivalutata alla data di pubblicazione della presente sentenza.
L'accoglimento del primo motivo di appello, duplicato nel sesto motivo, comportando l'accoglimento della domanda risarcitoria, in totale riforma dell'ordinanza impugnata, assorbe l'esame di tutti gli altri motivi di impugnazione.
D. Le spese processuali
La riforma dell'ordinanza impugnata determina una diversa regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado, che il primo giudice compensava interamente tra le parti le spese di lite, con la motivazione della novità della questione trattata.
Le spese del giudizio di primo grado e secondo grado seguono la soccombenza di , ai CP_1 sensi dell'art. 91 c.p.c., non essendovi, all'esito del giudizio di appello, nessuna circostanza che induca a derogare al principio della soccombenza.
Le spese del giudizio di primo grado sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, in base alla tabella n. 2 allegata al DM 55/2014 e succ. mod., utilizzando come scaglione di riferimento quello da € 26.000,01 a € 52.001,01 (in base al valore del giudizio di primo grado, determinato dal petitum), applicando i valori minimi per la fase di trattazione/istruttoria, non essendo stata espletata attività istruttoria, ed i valori medi per tutte le altre tre fasi
Le spese del presente giudizio di appello sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, in base alla tabella n. 12 allegata al DM 55/2014 e succ. mod., utilizzando come scaglione di riferimento quello da € 26.000,01 a € 52.001,00 (in base al valore del giudizio di appello, determinato dal petitum dell'atto di appello), applicando i valori minimi per la fase di trattazione/istruttoria, non essendo stata espletata attività istruttoria, ed i valori medi per tutte le altre tre fasi.
Ai sensi dell'art. 93 c.p.c., deve essere disposta la distrazione in favore del procuratore antistatario.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
11 avverso l'ordinanza, ex art. 702 ter c.p.c., del Tribunale di Napoli, Seconda Sezione Civile, pubblicata in data 11.1.2022, comunicata in data 14.1.2022, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
1) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in integrale riforma dell'ordinanza impugnata, condanna l'appellata al pagamento, in favore dell'appellante, a Controparte_1 titolo di risarcimento danni, della somma di € 32.000,00, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat FOI dalla data del 5.9.2018 alla data di pubblicazione della presente sentenza ed oltre interessi al tasso legale dalla data del 5.9.2018 al saldo, da calcolare con le modalità indicate in motivazione;
2) Condanna l'appellata al pagamento, in favore dell'appellante, delle Controparte_1 spese del giudizio di primo grado, che liquida in € 6.713,00 per compenso avvocato, oltre rimborso per spese generali al 15%, IVA e CPA, se dovuti, nella misura come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
3) Condanna l'appellata al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese CP_1 del giudizio di secondo grado che liquida in € 8.469,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso per spese generale al 15%, Iva e CPA, se dovuti, nella misura come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Napoli, 5.11.2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente dott.ssa Rosaria Morrone dott. Giulio Cataldi
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE composta dai Magistrati: dott. Giulio Cataldi Presidente dott. Michele Caccese Consigliere dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al Numero di Ruolo Generale n. 672/2022
TRA
(C.F. n. ), rappresentata e difesa, in forza di procura Parte_1 C.F._1 alle liti allegata all'atto di appello, dall'avv. Ciro Gagliardi (C.F. n. ), C.F._2 presso il cui studio in Napoli, al Corso Meridionale, n. 7, elettivamente domicilia;
Appellante
E
(C.F. n. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti (Rep. n. 55418 – Racc. n.
16104), per Notaio del 4.5.22 allegata alla comparsa di costituzione in Persona_1 giudizio, dall'avv. Rosita Leone (C.F. n. ed elettivamente C.F._3 domiciliata presso la Direzione Affari Legali di sita in Napoli alla Controparte_1
Piazza Matteotti, 2;
Appellata
Oggetto: appello avverso ordinanza, ex art. 702 ter c.p.c., del Tribunale di Napoli, Seconda
Sezione Civile, depositata in data 11.1.2022, comunicata in data 14.1.2022.
Conclusioni: come da note scritte depositate nelle date del 27.3.2025 e del 14.4.2025, in
1 sostituzione, ex art. 127 ter c.p.c., dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
16.4.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A. Giudizio di primo grado
Con ricorso, ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 11.10.2021 dinanzi al Tribunale di
Napoli, deduceva di aver acquistato, tra il 19.5.2006 ed il 5.3.2007, n. 8 Parte_1 buoni fruttiferi postali, investendo complessivamente la somma di € 35.000,00; che i predetti buoni erano contrassegnati dal numero “18”, senza nessuna ulteriore specificazione;
che, recatasi nel marzo 2019 presso l'Ufficio Postale di Napoli 50, al fine di chiedere il rimborso dei buoni e degli interessi maturati, aveva ricevuto un illegittimo diniego, motivato dall'asserita intervenuta prescrizione del diritto ed apprendeva, in quella sede, che i buoni avevano una scadenza di diciotto mesi dalla data di emissione, data dalla quale aveva cominciato a decorrere la prescrizione del suo diritto al rimborso;
che, nello stesso periodo, la ricorrente aveva acquistato ulteriori buoni con scadenza decennale, senza che gli addetti all'ufficio postale le avessero precisato che quelli per cui è causa avevano una scadenza diversa;
che aveva agito in violazione degli obblighi informativi previsti dagli CP_1 artt. 3, comma 1 e 6 del DM 19.12.2000, in quanto, al momento della sottoscrizione dei buoni fruttiferi postali, non aveva provveduto alla consegna del foglio illustrativo analitico
(c.d. FIA), così precludendo alla ricorrente la conoscenza legale delle condizioni dei titoli emessi;
che tanto integrava un comportamento colposo di , idoneo a cagionare il danno CP_1 subito dalla ricorrente, pari all'importo nominale dei buoni con l'aggiunta delle somme che essi avrebbero fruttato nel caso in cui fossero stati incassati tempestivamente, danno di cui doveva rispondere ai sensi dell'art. 1218 e dell'art. 2043 c.c. CP_1
La ricorrente concludeva, pertanto, chiedendo la condanna di al pagamento, in suo CP_1 favore, a titolo risarcitorio, della somma di € 35.000,00, pari alla somma investita, “oltre interessi dedotti in ricorso” (ossia oltre gli interessi prodotti dai buoni e che la ricorrente avrebbe lucrato se avesse riscosso i buoni tempestivamente ed oltre interessi legali che le competevano in funzione di ritardo nell'adempimento) e spese di lite.
Notificato il ricorso ed il decreto di fissazione d'udienza a quest'ultima Controparte_1 si costituiva in giudizio e deduceva, per quanto ancora di interesse, che i buoni postali dedotti in giudizio appartenevano alla tipologia “Diciotto Mesi”, producevano interessi per diciotto mesi dalla data di emissione ed il diritto al rimborso del montante maturato
2 (capitale più interessi al netto della ritenuta fiscale del 12,50%) si prescriveva decorso il termine decennale successivo, come disposto dall'art. 8 DM 19.12.2000; che, pertanto, quando la ricorrente, nel marzo 2019, aveva chiesto il rimborso dei buoni, il relativo diritto era già prescritto;
che tutte le informazioni sulle caratteristiche dei buoni erano riportate nei fogli informativi - previsti nell'art. 6 DM 19.12.2000 - che, oltre ad essere stati consegnati alla ricorrente, erano stati affissi anche in tutti gli Uffici Postali nei locali aperti al pubblico;
che, inoltre, il regime giuridico ed economico dei buoni era stabilito da disposizioni di rango normativo, richiamate sui buoni stessi, in forza delle quali si doveva ritenere che la ricorrente fosse già edotta della decorrenza e della durata del termine di prescrizione;
che, pertanto, essa aveva ottemperato a quanto disposto dalla legge.
concludeva chiedendo di: 1) dichiarare la prescrizione del diritto al rimborso dei buoni CP_1 postali dedotti in giudizio;
2) di rigettare la domanda avversa;
3) con vittoria delle spese di lite.
Il Tribunale di Napoli, Seconda Sezione Civile, con ordinanza, ex art. 702 ter c.p.c., depositata in data 14.1.2022, rigettava la domanda risarcitoria della ricorrente, con integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
La decisione del primo giudice si fonda sui seguenti passaggi motivazionali:
- le tutele previste dall'art. 21 TUF e dagli artt. 28 e 29 Reg. Consob 11522/1998, invocate dalla ricorrente, non si applicano al buono postale fruttifero, perché esso non è uno strumento finanziario (disciplinato dal TUF), ma è un titolo di legittimazione, ex art. 2022
c.c., come affermato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza n. 3963/2019, che ha ritenuto i diritti dei sottoscrittori dei buoni fruttiferi postali soggetti alle variazioni in peius del tasso d'interesse originario, come introdotte dai decreti ministeriali sopravvenuti all'emissione del buono, con integrazione del contenuto di quest'ultimo secondo il meccanismo dell'inserzione automatica di clausole di cui all'art. 1339 c.c., e tanto rende non applicabile al buono neanche la disciplina del Codice del Consumo;
- se il contenuto dei decreti ministeriali pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale integra dall'esterno la disciplina dei buoni fruttiferi postali nei confronti dei sottoscrittori, anche le scadenze dei buoni sottoscritti dalla dovevano considerarsi note alla ricorrente Pt_1 tramite la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dei decreti ministeriali che avevano disposto l'emissione di quella serie di buoni fruttiferi postali con scadenza a 18 mesi;
allo stesso modo, anche il termine di prescrizione del diritto al rimborso, così come determinato
3 dall'art. 8 D.M. Tesoro 19/12/2000, doveva considerarsi noto alla ricorrente;
- l'eventuale mancata consegna del foglio analitico informativo al sottoscrittore del buono postale, oltre a non impedire la decorrenza del termine di prescrizione del diritto al rimborso, ex art. 2935 c.c., non rendeva responsabile del mancato esercizio del diritto CP_1 al rimborso dei buoni, da parte della ricorrente, perché quest'ultima, con un minimo di diligenza, avrebbe potuto e dovuto informarsi sulla scadenza dei buoni fruttiferi postali di quella determinata serie ed avrebbe facilmente ottenuto le informazioni richieste;
in altri termini, la mancata consegna del foglio informativo analitico non può impedire di considerare legalmente conosciuto dalla ricorrente il contenuto dei decreti ministeriali, disciplinanti i buoni postali fruttiferi da lei sottoscritti, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale.
B. Giudizio d'appello.
Avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., depositata in data 11.1.2022, comunicata in data
14.1.2022, ha proposto tempestivo appello , con atto di citazione notificato a Parte_1
a mezzo pec in data 11.2.2022, al fine di chiedere, in totale riforma dell'ordinanza CP_1 impugnata, l'accoglimento della domanda risarcitoria proposta nel giudizio di primo grado;
con vittoria di spese del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita che ha contestato la Controparte_1 fondatezza dell'appello, di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria delle spese processuali.
All'esito del deposito delle note scritte nelle date del 27.3.2025 e del 14.4.2025, in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 16.4.2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata assunta in decisione, con ordinanza depositata in data
14.5.2025, con la concessione alle parti dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c.
C. Esame dei motivi di appello
Nell'atto di appello, benché non specificamente rubricati né graficamente distinti, possono essere enucleati sette motivi di appello.
C.1. Con il primo motivo, l'appellante, dopo aver evidenziato che i buoni postali fruttiferi dedotti in giudizio, emessi successivamente all'entrata in vigore del D.M. 19.12.2000, erano privi di ogni indicazione relativa alla data di scadenza e/o, comunque, alla loro durata, e non contenevano neanche l'indicazione “buono a termine”, e dopo aver ribadito che aveva CP_1
l'obbligo specifico, previsto dall'art. 6 del DM 19.12.2000, di consegnare il foglio informativo analitico (FIA), contenente le caratteristiche dei buoni, tra cui la durata degli
4 stessi, ha dedotto che la conoscenza del regolamento dei buoni poteva essere conseguita esclusivamente tramite la consegna del foglio informativo analitico e che, in mancanza, il sottoscrittore non avrebbe potuto avere nessuna conoscenza giuridica delle condizioni che regolavano i buoni e men che mai della loro durata, non potendo essere acquisite le predette informazioni dal provvedimento normativo alla base di emissione dei buoni.
Ne conseguiva che la mancata consegna del foglio informativo analitico integrava un grave inadempimento di , che aveva indotto in errore la sottoscrittrice dei buoni in ordine alla CP_1 data di scadenza degli stessi, data costituente il dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione del diritto al rimborso del buono.
C.2. Con il secondo motivo di appello, l'appellante ha dedotto che la mancata consegna del foglio informativo analitico costituisce impedimento legale all'esercizio del diritto al rimborso e, quindi, impedimento alla decorrenza della prescrizione.
C.3. Con il terzo motivo di appello l'appellante ha censurato l'ordinanza impugnata nella parte in cui affermava che aveva assolto ai suoi obblighi di informazione verso i CP_1 clienti attraverso la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del DM relativo all'emissione dei buoni postali e ha dedotto che la pubblicazione del DM di emissione dei buoni non è sufficiente per ritenere assolti gli obblighi informativi gravanti su . CP_1
C.4. Con il quarto motivo di appello l'appellante ha criticato il ragionamento del primo giudice, secondo cui la pubblicazione del DM relativo all'emissione dei buoni postali determinerebbe l'inversione dell'onere della prova a danno del risparmiatore, che dovrebbe attivarsi per verificare l'esatta scadenza del buono e, quindi, la decorrenza del termine di prescrizione entro cui poter chiedere il rimborso del capitale e la liquidazione degli interessi.
C.5. Con il quinto motivo di appello l'appellante ha dedotto che l'eccezione di prescrizione, sollevata da , avrebbe potuto essere paralizzata, da parte del risparmiatore, con CP_1
l'exceptio doli, identificando il dolo di nella volontaria mancata consegna del foglio CP_1 informativo analitico al sottoscrittore del buono.
C.6. Con il sesto motivo di appello, che è una reiterazione del primo, l'appellante ha dedotto nuovamente che la violazione informativa, da parte di , doveva ritenersi la causa unica CP_1
e diretta del mancato esercizio del diritto al rimborso dei buoni nei termini previsti dalla legge.
C.7. Con il settimo motivo di appello l'appellante, sovrapponendo il diritto al rimborso del buono con il diritto al risarcimento del danno per il mancato rimborso del buono, ha dedotto
5 che il primo giudice aveva rigettato la sua domanda in ragione della prescrizione del diritto al risarcimento del danno, sebbene la prescrizione del diritto al risarcimento del danno non fosse stata mai eccepita.
C.8. Il primo motivo di appello ed il sesto motivo di appello, con cui l'appellante ha dedotto che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, solo dal foglio informativo analitico sarebbe potuta venire a conoscenza della data di scadenza dei buoni postali, e, quindi, del dies a quo di decorrenza del termine decennale di prescrizione, sono fondati.
Giova rilevare che l'azione proposta dalla odierna appellante nei confronti di è CP_1 un'azione di risarcimento danni, proposta proprio sul presupposto che il diritto al rimborso dei buoni sia prescritto e, quindi, non possa essere esercitato.
Il quadro normativo di riferimento deve essere individuato nel Decreto del Ministro del
Tesoro del 19.12.2000, che – in attuazione dell'art. 2, comma 2, d.lgs. 284/99, con cui il
Ministro del Tesoro era stato incaricato di stabilire, da un lato, con appositi decreti le caratteristiche e le altre condizioni dei buoni fruttiferi postali e, dall'altro, di emanare norme in materia di pubblicità, trasparenza e comunicazioni periodiche ai risparmiatori – ha fissato le condizioni generali di emissione dei buoni postali disponendo, per quanto d'interesse, che:
a) l'emissione dei buoni fruttiferi postali viene effettuata per "serie" con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, adottati ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 284/99, ove sono indicati il prezzo, il taglio, il tasso di interesse, la durata, l'eventuale importo massimo sottoscrivibile da un unico soggetto nella giornata lavorativa, nonché ogni altro elemento ritenuto necessario (art. 2, comma 1);
b) per il collocamento dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il titolo e il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento (art. 3, comma 1);
c) i buoni fruttiferi postali sono liquidati, in linea capitale e interessi, alla scadenza prevista nel decreto di emissione della relativa serie (art. 4);
d) espone nei propri locali aperti al pubblico un avviso sulle condizioni Controparte_1 praticate, rinviando a fogli informativi, che saranno consegnati ai sottoscrittori, la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali (art. 6, comma 1);
e) i diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli
6 interessi (art. 8, comma 1).
Il primo giudice, in sostanza, ha ritenuto che l'omessa consegna del foglio informativo analitico, pur prevista dagli artt. 3, comma 1, e 6 del DM 19.12.2000, non rendeva CP_1 responsabile del danno subito dalla odierna appellante, per la mancata riscossione dei buoni postali dedotti in giudizio, per essersi prescritto il relativo diritto, ignorando l'appellante che i buoni avevano scadenza di 18 mesi, in quanto, ove l'appellante si fosse attivata con un minimo di diligenza ed avesse consultato i DM, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, sulla base dei quali quei buoni erano stati emessi, avrebbe trovato lì le indicazioni sulla scadenza dei buoni.
Quindi, in ultima analisi, per il primo giudice, la condotta negligente dell'appellante assurgeva essa stessa a causa del danno.
Occorre, allora, verificare se, come ritiene il primo giudice, il deficit informativo, determinato dalla mancata consegna del foglio informativo, era superabile dalla odierna appellante con un minimo di diligenza, consultando i DM sulla Gazzetta Ufficiale e rinvenendo lì le informazioni sulla scadenza, o, se, invece, come assume l'appellante, quelle informazioni si potevano rinvenire solo sul foglio informativo analitico.
Ritiene il Collegio che debba optarsi per la seconda soluzione e tanto per le ragioni che seguono.
Gli otto buoni fruttiferi postali dedotti nel presente giudizio riportano, sulla parte posteriore, esclusivamente la data di emissione e la serie di appartenenza, indicata con il numero “18” seguito da una lettera dell'alfabeto (“18I”, “18N”, “18P”, “18Q”, “18S”), nonché
l'indicazione: “Il buono fruttifero postale è garantito dallo Stato ed emesso alle condizioni generali previste nella parte prima del decreto 19 dicembre 2000 del Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2000 e alle specifiche condizioni di emissioni previste per la serie sottoscritta. Al momento del collocamento, il buono deve essere consegnato al sottoscrittore unitamente al Foglio Informativo Analitico (FIA) contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento”.
Non risulta, invece, nessuna indicazione se i buoni siano “ordinari” o “a termine”, né nessuna indicazione sulla data di scadenza dei buoni, che neppure potrebbe desumersi dal numero “18” indicato sul retro del buono, in corrispondenza della dicitura “serie”, atteso che non vi è alcun elemento che consenta di identificare il numero riportato nella serie con il
7 numero dei mesi (o, in ipotesi, di anni) di durata del buono.
Ciò posto, se è indubbio, perché risulta dall'art. 8, comma 1, del DM 19.12.2000, richiamato anche nel testo dei buoni per cui è causa, ed agevolmente consultabile dalla sottoscrittrice dei buoni, che il termine di prescrizione del diritto al rimborso dei buoni è decennale e che la data di decorrenza del predetto termine di prescrizione coincide con la data di scadenza dei buoni fruttiferi postali, diversamente è a dirsi per la data di scadenza dei buoni. Ed invero, la data di scadenza dei buoni, oltre a non essere indicata nel testo dei buoni, non è agevolmente desumibile da nessuna altra fonte esterna, in quanto non è indicata sicuramente nel menzionato DM 19.12.2000, pubblicato sulla G.U. del 27.12.2000, n. 300, che nella parte prima (che è la parte espressamente richiamata nel testo dei buoni dedotti in giudizio) detta le condizioni generali di emissione dei buoni, mentre nella parte seconda e terza istituisce due nuove serie di buoni, ossia, rispettivamente, i buoni della serie A1 e della serie AA1, senza alcun riferimento ai buoni oggetto di causa, ossia i buoni con scadenza di 18 mesi;
né risultano individuabili altri DM indicanti la data di scadenza dei buoni postali oggetto del presente giudizio, né detti decreti sono stati indicati da o dal primo giudice. CP_1
Orbene, se il principio affermato dal giudice di primo grado, secondo cui l'omessa consegna al sottoscrittore del buono postale, da parte di , del relativo foglio analitico informativo CP_1 non vale a determinare, di per sé, una insuperabile mancanza di conoscenza della data di scadenza del buono e, quindi, della data di decorrenza del termine prescrizionale, perché il sottoscrittore, consultando i DM sulla base dei quali i buoni sono stati istituiti, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, potrebbe ottenere tutte le informazioni relative ai buoni, compresa la data di scadenza degli stessi, risulta in generale condivisibile, nel caso di specie, però, detto principio non può trovare applicazione, attesa la peculiarità della fattispecie in esame, in cui la scadenza del buono non è indicata neanche nei DM, sicché l'odierna appellante, neppure utilizzando l'ordinaria diligenza, sarebbe potuta venire a conoscenza della data di scadenza dei buoni emessi in suo favore e, dunque, del dies a quo del termine di prescrizione decennale.
Tale conclusione non si pone in contrasto con i precedenti di questa Sezione, in cui è stata negata rilevanza alla mancata consegna, da parte di , del foglio informativo analitico, CP_1 attesa la peculiarità della fattispecie oggetto del presente giudizio (assenza di indicazioni della scadenza del buono sul titolo e sul DM;
per la rilevanza della mancata consegna del foglio informativo in un caso analogo di buoni postali a scadenza 18 mesi, vedi sentenza
8 Corte Appello Napoli, Settima Sezione Civile, n. 3719/2024, pubblicata in data 24.9.2024).
In definitiva, deve ritenersi che sia responsabile, per la mancata consegna del foglio CP_1 informativo analitico, del danno subito dall'appellante per il mancato rimborso degli otto buoni fruttiferi, perché, se il foglio informativo analitico fosse stato consegnato all'odierna appellante al momento della sottoscrizione dei buoni, l'appellante, attraverso la sua consultazione, sarebbe venuta a conoscenza – conoscenza non acquisibile aliunde – della scadenza dei buoni nel termine di diciotto mesi dalla data di emissione e, quindi, della data di decorrenza della prescrizione decennale, per cui si sarebbe attivata prima della decorrenza della prescrizione per chiedere il rimborso dei buoni.
Con riferimento al quantum, l'appellante ha identificato il danno subito per la mancata consegna del foglio informativo nella somma che avrebbe riscosso se il suo diritto al rimborso dei buoni non fosse stato prescritto;
ha quantificato detto danno nella somma di €
35.000,00 per sorta capitale, “oltre interessi maturati”, ma non ha fornito, né sul piano assertivo, né sul piano probatorio, nessun elemento per la quantificazione dei pretesi interessi, né nel ricorso di primo grado, né nell'atto di appello. Ne deriva che, poiché
l'odierna appellante, pur avendone l'onere, non ha fornito nessun elemento per la quantificazione della posta risarcitoria rappresentata dagli interessi maturati sui buoni fino alla data della loro scadenza, detta posta non può essere riconosciuta.
Quanto alla voce risarcitoria rappresentata dal capitale investito per l'acquisto degli otto buoni, essa è stata quantificata dall'odierna appellante, sin dal giudizio di primo grado, nella somma di € 35.000,00; , nella comparsa di risposta depositata in primo grado, CP_1 contestava, seppure genericamente, il quantum, mentre nella comparsa di risposta depositata in grado di appello si è limitata a riprendere le allegazione dell'appellante, secondo cui quest'ultima, tra il 19.5.2006 ed il 5.3.2007, aveva acquistato otto buoni fruttiferi postali, investendo complessivamente la somma di € 35.000,00.
In realtà, sulla base della copia degli otto buoni depositati, ma anche sulla base delle allegazioni della stessa appellante nel ricorso, ex art. 702 bis, la somma investita per l'acquisto degli otto buoni dedotti in giudizio ammonta a € 32.000,00 (e non a € 35.000,00); ed invero, gli otto buoni dedotti in giudizio sono i seguenti:
1) bfp serie 18I n. 00001086637910204 di € 1.000,00 emesso in data 19.5.2006;
2) bfp serie 18I n. 00001021911110409 di € 5.000,00 emesso in data 19.5.2006;
3) bfp serie 18N n. 00001033881910483 di € 5.000,00 emesso in data 11.10.2006;
9 4) bfp serie 18N n. 00001033881810413 di € 5.000,00 emesso in data 11.10.2006;
5) bfp serie 18P n. 00001112806810426 di € 5.000,00 emesso in data 5.12.2006;
6) bfp serie 18P n. 00001112806910403 di € 5.000,00 emesso in data 5.12.2006;
7) bfp serie 18Q n. 00001134385910255 di € 1.000,00 emesso in data 11.1.2007;
8) bfp serie 18S n. 00001133215010436 di € 5.000,00 emesso in data 5.3.2007.
Pertanto, deve essere riconosciuta in favore dell'appellante, ed a carico di , a titolo di CP_1 risarcimento danni, solo una somma di danaro pari a quella investita nell'acquisto dei buoni, ammontante a € 32.000.00.
Trattandosi di un debito di valore, deve essere applicata alla predetta somma, anche in mancanza di apposita domanda, la rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat FOI dalla data di verificazione del danno alla data di pubblicazione della presente sentenza;
nonché gli interessi al tasso legale dalla medesima data di verificazione del danno al saldo (per la data di decorrenza della rivalutazione monetaria e degli interessi compensativi, in caso di obbligazione risarcitoria da responsabilità contrattuale, vedi cass. civ., 27.12.2022, n.
37798).
La data di verificazione del danno, a rigore, dovrebbe essere individuata, con riferimento a ciascuno degli otto buoni postali, nella data di scadenza del termine decennale di prescrizione del relativo diritto al rimborso.
Tuttavia, trattandosi di otto buoni postali fruttiferi acquistati in tempi ravvicinati, e, quindi, con scadenze tra loro ravvicinate, ricomprese dal 19.11.2007 (per i primi buoni sottoscritti in data 19.5.2006) al 5.9.2008 (per gli ultimi buoni sottoscritti in data 5.3.2007) e, conseguentemente, con compimento della prescrizione del diritto al rimborso in date anch'esse ravvicinate, ricomprese dal 19.11.2017 al 5.9.2018, la data di verificazione del danno, al fine di semplificare, può essere individuata per tutti i buoni nella data di compimento della prescrizione del diritto al rimborso dell'ultimo buono acquistato in ordine di tempo, ossia nella data del 5.9.2018.
In conclusione, deve essere condannata a pagare, in favore dell'appellante, a titolo di CP_1 risarcimento danni per la mancata consegna del foglio informativo analitico, la somma di €
32.000,00, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat FOI dalla data del 5.9.2018 alla data di pubblicazione della presente sentenza ed oltre interessi al tasso legale dalla data del 5.9.2018 al saldo.
Al fine di evitare il cumulo di rivalutazione ed interessi (cass. civ., sez. un., 17.2.1995, n.
10 1712), gli interessi devono essere così applicati: dalla data del 5.9.2018 alla data di pubblicazione della presente sentenza, gli interessi decorrono sulla somma di € 32.000,00 rivalutata anno per anno;
dalla data di pubblicazione della presente sentenza (che converte in debito di valore in debito di valuta) al saldo, gli interessi decorrono sull'ammontare della somma come rivalutata alla data di pubblicazione della presente sentenza.
L'accoglimento del primo motivo di appello, duplicato nel sesto motivo, comportando l'accoglimento della domanda risarcitoria, in totale riforma dell'ordinanza impugnata, assorbe l'esame di tutti gli altri motivi di impugnazione.
D. Le spese processuali
La riforma dell'ordinanza impugnata determina una diversa regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado, che il primo giudice compensava interamente tra le parti le spese di lite, con la motivazione della novità della questione trattata.
Le spese del giudizio di primo grado e secondo grado seguono la soccombenza di , ai CP_1 sensi dell'art. 91 c.p.c., non essendovi, all'esito del giudizio di appello, nessuna circostanza che induca a derogare al principio della soccombenza.
Le spese del giudizio di primo grado sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, in base alla tabella n. 2 allegata al DM 55/2014 e succ. mod., utilizzando come scaglione di riferimento quello da € 26.000,01 a € 52.001,01 (in base al valore del giudizio di primo grado, determinato dal petitum), applicando i valori minimi per la fase di trattazione/istruttoria, non essendo stata espletata attività istruttoria, ed i valori medi per tutte le altre tre fasi
Le spese del presente giudizio di appello sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, in base alla tabella n. 12 allegata al DM 55/2014 e succ. mod., utilizzando come scaglione di riferimento quello da € 26.000,01 a € 52.001,00 (in base al valore del giudizio di appello, determinato dal petitum dell'atto di appello), applicando i valori minimi per la fase di trattazione/istruttoria, non essendo stata espletata attività istruttoria, ed i valori medi per tutte le altre tre fasi.
Ai sensi dell'art. 93 c.p.c., deve essere disposta la distrazione in favore del procuratore antistatario.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
11 avverso l'ordinanza, ex art. 702 ter c.p.c., del Tribunale di Napoli, Seconda Sezione Civile, pubblicata in data 11.1.2022, comunicata in data 14.1.2022, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
1) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in integrale riforma dell'ordinanza impugnata, condanna l'appellata al pagamento, in favore dell'appellante, a Controparte_1 titolo di risarcimento danni, della somma di € 32.000,00, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat FOI dalla data del 5.9.2018 alla data di pubblicazione della presente sentenza ed oltre interessi al tasso legale dalla data del 5.9.2018 al saldo, da calcolare con le modalità indicate in motivazione;
2) Condanna l'appellata al pagamento, in favore dell'appellante, delle Controparte_1 spese del giudizio di primo grado, che liquida in € 6.713,00 per compenso avvocato, oltre rimborso per spese generali al 15%, IVA e CPA, se dovuti, nella misura come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
3) Condanna l'appellata al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese CP_1 del giudizio di secondo grado che liquida in € 8.469,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso per spese generale al 15%, Iva e CPA, se dovuti, nella misura come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Napoli, 5.11.2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente dott.ssa Rosaria Morrone dott. Giulio Cataldi
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