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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 24/11/2025, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
1008/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SCIACCA
Sezione Civile
IL G.O.T. DEL TRIBUNALE CIVILE DI SCIACCA, DOTT. Filippo Barba, IN DATA DEL
24/11/2025, HA EMESSO LA PRESENTE
SENTENZA
NEL PROCEDIMENTO PORTANTE IL N° 1008/2021 DEL RUOLO GENERALE
AFFARI CIVILI E CONTENZIOSI VERTENTE TRA:
, NATO A CASTELVETRANO (TP), IL 25/06/1994, C.F.: Controparte_1
C.F._1
, NATO A CASTELVETRANO (TP), IL 15/02/1993, C.F.: Controparte_2
C.F._2
Rappresentati e difesi: dall'Avv. GAGLIANO ACCURSIO
PARTE ATTRICE
CONTRO
, NATA A LE (PA), IL 18/07/1969, C.F.: CP_3
C.F._3
Rappresentato e difeso: dall'Avv. LAUDICINA LUIGI
PARTE CONVENUTA
§*§*§*§*§*§*§*§*§*§ avente ad oggetto: Servitu
Conclusioni di parte attrice:
COME DA VERBALE DI UDIENZA DEL 20.05.2025
Conclusioni di parte convenuta:
COME DA VERBALE DI UDIENZA DEL 20.05.2025
IN FATTO
Con atto di citazione regolarmente notificato ed iscritto a ruolo in data 22/10/2021,
1 e convenivano in giudizio Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
“- ritenere e dichiarare che la servitù di passaggio esistente sul terreno di proprietà della convenuta, al foglio 73, part. 197, censita al catasto dei terreni del Comune di
Menfi, per la sua conservazione necessitava di intervento manutentivo e che era necessario e/o opportuno intervenire per il ripristino della stradella di passaggio al fine di un intervento consolidativo;
- ritenere e dichiarare che tale innovazione non ha comportato alterazione dell'equilibrio tra bisogno del fondo dominante e peso gravante sul fondo servente;
- ritenere e dichiarare che, ai sensi dell'art. 1069, comma 3, c.c., le opere giovano al fondo servente ed al fondo dominante in ugual misura e che le spese per le opere utili alla conservazione della servitù di passaggio devono essere poste a carico di entrambi
i proprietari in misura pari al 50%, o in quella minore o maggiore misura che si riterrà di giustizia;
- per l'effetto condannare la sig.ra al pagamento in favore dei sigg. CP_3
e della quota del 50%, pari alla somma di euro Controparte_2 Controparte_1
5.897,75, per le spese dagli stessi affrontate per il ripristino e consolidamento della servitù di passaggio.
- ritenere e dichiarare che il palo elettrico, che conduce energia nel fabbricato rurale di proprietà dell'odierna convenuta, censito al foglio 73, part. 251, catasto fabbricati del
Comune di Menfi, si trova ubicato all'interno della stradella oggetto di servitù e che costituisce intralcio al passaggio;
- per l'effetto, disporre che il suddetto palo venga rimosso, obbligando la convenuta a spostarlo in un luogo diverso dalla stradella di passaggio.
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
A sostegno delle spiegate domande, essa parte attrice rappresentava di essere proprietaria, in ragione della quota indivisa di 1/2 cadauno, degli immobili siti in Menfi,
C/da Gurra di Mare, distinti al NCEU al foglio 73, part. 209, cat. C2, e al NCT al foglio
73, part. 162, 164, 166, 167, 205, 207, in forza di donazione ricevuta, da potere della loro nonna sig.ra , in data del 13.09.2018. Persona_1
Immobili in favore dei quali era stata costituita apposita servitù di passaggio in data del
13.08.1997, il cui fondo servente distinto al NCT al foglio 73, part. 197 (ex part. 153), ad oggi, è di proprietà della parte convenuta . CP_3
2 Essendo divenuto impraticabile il tragitto su cui si sviluppava la servitù di passaggio, essi attori provvedevano alle opere necessarie al suo ripristino, predisponendo una base costituita da pietre raccolte in economia su cui veniva steso uno strato di materiale riciclato, nonché una base di accesso in muratura. Il tutto previo consenso prestato dalla convenuta per il tramite del proprio fratello.
Avendo sostenuto una spesa pari a complessivi € 11.795,51, chiedevano, in considerazione del vantaggio ricevuto dal fondo servente, ex art. 1069, comma 3, cod. civ., la corresponsione della quota pari al 50% dell'intero costo sostenuto.
Rappresentava parte attrice, infine, l'esistenza sulla stradella di un palo elettrico, costituente intralcio e pericolo alla circolazione, che conduce energia nel fabbricato di proprietà della convenuta, con necessità di rimozione.
Costituitasi in giudizio, la parte convenuta , a ministero del proprio CP_3 difensore, contestava l'intero assunto attoreo, eccependo che le opere di rifacimento della stradella risultavano essere già state interamente realizzate nel mese di maggio del 2018, ancor prima della donazione ricevuta dagli attori, e che successivamente i lavori eseguiti dai predetti germani hanno interessato esclusivamente il tratto della stradella agricola che insiste dopo la proprietà di essa convenuta, che costituisce la naturale prosecuzione della stradella oggi in contestazione.
Eccepivano, ancora, il difetto di legittimazione attiva degli attori in quanto le fatture allegate dagli attori risultano emesse nei confronti della signora Persona_1 in data antecedente alla donazione e, pertanto, quest'ultima è il soggetto eventualmente titolare dell'azione di ripetizione, non essendo intervenuto alcuna cessione e/o trasferimento del credito.
Contestava, poi, di aver prestato il proprio consenso all'esecuzione delle opere di cui, altresì, contestava il presupposto della loro necessarietà atteso che la stradella era già stata realizzata con sottofondo di pietrame e sabbie calcaree di notevole spessore e risultava, già nel 2018, efficiente ed idonea ad assolvere alla sua funzione.
Evidenziava la insussistenza della proporzionalità dei vantaggi in favore sia del fondo dominante che del fondo servente, con eventuale imputazione della quota del 10% delle spese effettivamente sostenute il cui totale era inferiore a quello rappresentato e quantificato dagli attori.
Eccepiva, infine, il difetto di legittimazione attiva in ordine alla ulteriore domanda inerente la rimozione del palo elettrico e la sua inammissibilità, improcedibilità e carenza di fondamento fattuale e giuridico, stante che lo stesso palo elettrico era già
3 stato apposto diversi anni prima della donazione ricevuta.
Deduceva, poi, in via riconvenzionale che le opere eseguite dagli attori hanno modificato lo stato dei luoghi creando dislivelli del fondo e costituendo un ampliamento ed in un innalzamento della stradella rappresentanti innovazioni illegittime vietate ex art. 1067 cod. civ. di cui, pertanto, va disposta l'eliminazione ed il ripristino dei luoghi.
Chiedeva, pertanto, accogliersi le seguenti conclusioni:
“- in via principale
RITENERE E DICHIARARE il difetto di legittimazione attiva degli attori con riferimento
a tutte le domande dagli stessi avanzate e, per l'effetto, RIGETTARLE;
RITENERE E DICHIARARE, altresì, con specifico riferimento alla domanda di rimozione del palo elettrico, l'improcedibilità della domanda per l'intervenuta decadenza, ovvero, nel merito, l'infondatezza della domanda stessa e, per l'effetto,
RIGETTARLA; in ogni caso
RITENERE E DICHIARARE che le opere di rifacimento della stradella dedotte in atto di citazione non erano necessarie e, per l'effetto, visto l'art. 1069 c.c., RIGETTARE le relative domande attoree;
in via subordinata, nell'ipotesi di condivisione delle tesi attoree
RITENERE E DICHIARARE che il vantaggio prodottosi a favore del fondo servente è pari al 10% (od a quella differente percentuale che dovesse essere accertata a seguito del giudizio) e, per l'effetto, limitare un'eventuale condanna della convenuta al pagamento della quota del 10% delle sole somme che sarebbero state sufficienti all'esecuzione dei lavori in economia e non di quelle dedotte in giudizio dagli attori;
in via riconvenzionale
RITENERE E DICHIARARE che i lavori eseguiti sul fondo servente, in relazione ai punti specificamente dedotti in narrativa, costituiscono innovazioni vietate ex art. 1067
c.c. e, per l'effetto,
ORDINARE agli attori il consequenziale ripristino dello status quo ante.
Con vittoria di spese e compensi di causa”.
Assegnati i termini di cui all'art. 183, 6° comma, c.p.c., il procedimento veniva istruito per il tramite delle prove documentali ed orali addotte dalle parti e, all'esito, veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20.05.2025, ove veniva posto in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI
4 Dispone l'art. 1069 cod. civ. che “Il proprietario del fondo dominante … deve fare le opere a sue spese, salvo che sia diversamente stabilito dal titolo o dalla legge. Se però le opere giovano anche al fondo servente, le spese sono sostenute in proporzione dei rispettivi vantaggi”.
In forza di tale disposto normativo gli attori, rappresentando che le opere eseguire hanno parimenti giovato al fondo servente, hanno rivendicato il pagamento pro quota dei costi sostenuti per l'esecuzione delle opere necessarie a conservare la servitù di passaggio di cui gli stessi, e la loro dante causa, erano e sono titolari.
E' principio codicistico sostanziale (art. 2697, comma 1, cod. civ.) quello per cui chi agisce in giudizio a tutela di un proprio diritto deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, così come (art. 2697, comma 2, cod. civ.) chi eccepisce il fondamento o l'esistenza del diritto deve fornire la prova della propria eccezione.
Nello specifico caso, gli attori e , in ottemperanza Controparte_1 Controparte_2 all'onere probatorio sugli stessi gravanti, hanno fornito prova sia dell'esistenza della servitù di passaggio in favore del fondo dominante divenuto di loro proprietà, sia delle opere ritenute necessarie alla conservazione della medesima servitù di passaggio, nonché dei costi sostenuti a tutela della servitù.
Ora, discutendosi di servitù, è indubbio che il riferimento primario va fatto non tra i soggetti titolari, ratione temporis, del relativo diritto, bensì tra i fondi in favore ed a carico del quale la servitù si è costituita.
Ciò in quanto il diritto reale di servitù, ex art. 1027 cod. civ., consiste nel peso imposto sopra un fondo per l'utilità di un altro fondo appartenente a diverso proprietario.
Orbene, è il soggetto proprietario del fondo c.d. dominante, fondo il favore del quale è finalizzata l'utilità della servitù, che nello specifico caso di servitù di passaggio è tenuto a farsi carico delle spese necessarie per la conservazione della servitù.
Carico che, solamente nell'ipotesi di giovamento anche in favore del fondo servente, può e deve essere imposto sul proprietario del fondo servente in ragione del vantaggio ricevuto dall'esecuzione delle opere eseguite.
E', infatti, inequivocabile principio quello statuito dalla Suprema Corte per cui “Solo il proprietario del fondo dominante è legittimato, nel rispetto delle modalità di cui all'art.
1069 c. c., ad effettuare le opere necessarie per la conservazione della servitù” (Cass.
n° 9613/2023).
Ove poi, si verifichi il caso per cui è il proprietario del fondo servente a ritenere la sussistente necessità di opere di conservazione della servitù e, quindi, ad eseguire le
5 stesse, il relativo costo va sostenuto, sempre in proporzione del relativo vantaggio, anche dal proprietario del fondo dominante.
Ciò è quanto sancito dalla Suprema Corte: “Le spese inerenti le opere necessarie alla conservazione della servitù, eseguite - sia pure nel proprio interesse - dal proprietario del fondo servente, vanno sostenute sia da quest'ultimo che dal proprietario del fondo dominante, proporzionalmente ai rispettivi vantaggi, in applicazione estensiva dell'art.
1069, comma 3, c.c.” (Cass. n° 6653/2017).
E' evidente come ciò che rileva è la titolarità del diritto di proprietà del fondo dominante e non, per come sostenuto da parte convenuta, l'identificazione del soggetto erogatore delle somme sostenute per l'esecuzione delle opere necessarie alla conservazione della servitù di passaggio, come nel caso in esame.
Eventuali diritti di credito, rivendicati dai soggetti che avrebbero effettuato materialmente gli esborsi monetari per sostenere i costi delle opere di conservazione della servitù, possono solamente rivendicarsi nei confronti del soggetto (nello specifico caso, dei soggetti) all'attualità proprietario del fondo dominante per la cui utilità è stata costituita la servitù.
Egli solamente, salvo l'ipotesi prevista dalla norma di cui al comma 3 dell'art. 1069 cod. civ., è il soggetto su cui gravano gli oneri economici per le opere della conservazione della servitù.
Nello specifico caso, pertanto, una volta che gli attuali proprietari del fondo dominante, odierni attori e , hanno dedotto un vantaggio Controparte_1 Controparte_2 anche in favore del fondo servente, ed hanno dedotto parimenti che i costi necessari, nel loro interesse, sono stati sostenuti da terzi soggetti, quest'ultimi potrebbero solamente ed esclusivamente rivendicarne il pagamento nei loro confronti, non potendosi affatto ritenersi e dichiararsi creditori nei confronti del proprietario del fondo servente, in quanto carenti di legittimazione ad eseguire opere di conservazione di una servitù di cui non sono affatto titolari.
Da quanto sopra, pertanto, consegue che le domande attoree, inerenti la ripetizione della quota parte dei costi sostenuti per la conservazione della servitù, in ragione dell'utilità e del vantaggio ricevuto anche dal fondo servente, risultano fondate e devono essere accolte.
In ordine al quantum, sempre in ossequio all'onere probatorio gravante sulla parte attrice, va evidenziato come agli atti risultano documentati i costi sostenuti per complessivi € 11.265,52, giuste fatture tutte allegate in atti.
6 Importo questo parte convenuta ha contestato genericamente non fornendo dimostrazione, in ossequio all'onere sulla stessa gravante ex art. 2697, comma 2, cod. civ., della non riferibilità degli importi fatturati ad altro titolo e/o altra natura.
Costi che, in proporzione dei reciproci vantaggi – giusto quanto statuito dall'art. 1069, comma 3, cod. civ. – debbono porsi a carico anche della convenuta CP_3 proprietaria del fondo servente.
Considerando che, per come documentato dai rilievi fotografici, l'intera stradella su cui
è esercitata la relativa servitù di passaggio, costeggia l'intero fondo di proprietà della stessa convenuta con possibilità di accesso al fondo (su cui risulta impiantato un vigneto) in un qualsiasi punto, ed in assenza di elementi di prova contraria, deve riconoscersi una equivalente utilità ed un equivalente vantaggio in favore sia del fondo dominante che del fondo servente, con contestuale determinazione del costo da porre a carico della convenuta per la complessiva somma di € 5.632,76.
Non può invece trovare accoglimento l'ulteriore domanda spiegata dagli attori, inerente la rimozione del palo elettrico, poiché lo stesso, per come documentato fotograficamente, era stato posto in essere ancora prima della devoluzione dei fondi in loro favore in forza della donazione ricevuta nell'anno 2018.
A tal fine, va osservato come il proprietario del fondo servente gode, pur sempre, del diritto dominicale anche sulla parte del fondo soggetto alla servitù, e che l'apposizione del palo elettrico non ha affatto diminuito o reso incomodo l'esercizio della servitù di passaggio in favore degli stessi attori.
Di contro, non può parimenti accogliersi la spiegata domanda riconvenzionale, giacché le opere di conservazione non possono identificarsi, per come sostenuto da parte convenuta, quali innovazioni idonee a rendere più gravosa la condizione del proprio fondo servente.
Alla reciproca soccombenza consegue la compensazione, in ragione del 50%, delle spese di lite che, nell'intero, vanno liquidate in complessivi € 3.665,00, di cui € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase istruttoria, ed € 850,50 per la fase decisionale, nonché € 278,50 per spese, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e
CPA come per legge.
P.Q.M.
il G.O.T. del Tribunale di Sciacca, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- in accoglimento della domanda principale spiegata dagli attori e Controparte_1
7 , dichiara che le opere di conservazione della servitù di passaggio, Controparte_2 giovano anche in favore del fondo servente in ragione del 50%;
- CONDANNA, all'esito e per l'effetto, la convenuta alla ripetizione, CP_3 in favore degli attori, della somma di € 5.632,76, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza all'effettivo soddisfo;
- RIGETTA l'ulteriore domanda attorea;
- RIGETTA la domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta CP_3
- COMPENSA in ragione del 50% le spese di lite;
- CONDANNA la convenuta alla refusione, in favore degli attori, CP_3 della residua quota del 50% delle spese di lite che, nell'intero, si liquidano in complessivi
€ 3.665,00, di cui € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase istruttoria, ed € 850,50 per la fase decisionale, nonché € 278,50 per spese, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Sciacca, 24/11/2025
Il Giudice
Dott. Filippo Barba
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice/Dott FILIPPO BARBA, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SCIACCA
Sezione Civile
IL G.O.T. DEL TRIBUNALE CIVILE DI SCIACCA, DOTT. Filippo Barba, IN DATA DEL
24/11/2025, HA EMESSO LA PRESENTE
SENTENZA
NEL PROCEDIMENTO PORTANTE IL N° 1008/2021 DEL RUOLO GENERALE
AFFARI CIVILI E CONTENZIOSI VERTENTE TRA:
, NATO A CASTELVETRANO (TP), IL 25/06/1994, C.F.: Controparte_1
C.F._1
, NATO A CASTELVETRANO (TP), IL 15/02/1993, C.F.: Controparte_2
C.F._2
Rappresentati e difesi: dall'Avv. GAGLIANO ACCURSIO
PARTE ATTRICE
CONTRO
, NATA A LE (PA), IL 18/07/1969, C.F.: CP_3
C.F._3
Rappresentato e difeso: dall'Avv. LAUDICINA LUIGI
PARTE CONVENUTA
§*§*§*§*§*§*§*§*§*§ avente ad oggetto: Servitu
Conclusioni di parte attrice:
COME DA VERBALE DI UDIENZA DEL 20.05.2025
Conclusioni di parte convenuta:
COME DA VERBALE DI UDIENZA DEL 20.05.2025
IN FATTO
Con atto di citazione regolarmente notificato ed iscritto a ruolo in data 22/10/2021,
1 e convenivano in giudizio Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
“- ritenere e dichiarare che la servitù di passaggio esistente sul terreno di proprietà della convenuta, al foglio 73, part. 197, censita al catasto dei terreni del Comune di
Menfi, per la sua conservazione necessitava di intervento manutentivo e che era necessario e/o opportuno intervenire per il ripristino della stradella di passaggio al fine di un intervento consolidativo;
- ritenere e dichiarare che tale innovazione non ha comportato alterazione dell'equilibrio tra bisogno del fondo dominante e peso gravante sul fondo servente;
- ritenere e dichiarare che, ai sensi dell'art. 1069, comma 3, c.c., le opere giovano al fondo servente ed al fondo dominante in ugual misura e che le spese per le opere utili alla conservazione della servitù di passaggio devono essere poste a carico di entrambi
i proprietari in misura pari al 50%, o in quella minore o maggiore misura che si riterrà di giustizia;
- per l'effetto condannare la sig.ra al pagamento in favore dei sigg. CP_3
e della quota del 50%, pari alla somma di euro Controparte_2 Controparte_1
5.897,75, per le spese dagli stessi affrontate per il ripristino e consolidamento della servitù di passaggio.
- ritenere e dichiarare che il palo elettrico, che conduce energia nel fabbricato rurale di proprietà dell'odierna convenuta, censito al foglio 73, part. 251, catasto fabbricati del
Comune di Menfi, si trova ubicato all'interno della stradella oggetto di servitù e che costituisce intralcio al passaggio;
- per l'effetto, disporre che il suddetto palo venga rimosso, obbligando la convenuta a spostarlo in un luogo diverso dalla stradella di passaggio.
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
A sostegno delle spiegate domande, essa parte attrice rappresentava di essere proprietaria, in ragione della quota indivisa di 1/2 cadauno, degli immobili siti in Menfi,
C/da Gurra di Mare, distinti al NCEU al foglio 73, part. 209, cat. C2, e al NCT al foglio
73, part. 162, 164, 166, 167, 205, 207, in forza di donazione ricevuta, da potere della loro nonna sig.ra , in data del 13.09.2018. Persona_1
Immobili in favore dei quali era stata costituita apposita servitù di passaggio in data del
13.08.1997, il cui fondo servente distinto al NCT al foglio 73, part. 197 (ex part. 153), ad oggi, è di proprietà della parte convenuta . CP_3
2 Essendo divenuto impraticabile il tragitto su cui si sviluppava la servitù di passaggio, essi attori provvedevano alle opere necessarie al suo ripristino, predisponendo una base costituita da pietre raccolte in economia su cui veniva steso uno strato di materiale riciclato, nonché una base di accesso in muratura. Il tutto previo consenso prestato dalla convenuta per il tramite del proprio fratello.
Avendo sostenuto una spesa pari a complessivi € 11.795,51, chiedevano, in considerazione del vantaggio ricevuto dal fondo servente, ex art. 1069, comma 3, cod. civ., la corresponsione della quota pari al 50% dell'intero costo sostenuto.
Rappresentava parte attrice, infine, l'esistenza sulla stradella di un palo elettrico, costituente intralcio e pericolo alla circolazione, che conduce energia nel fabbricato di proprietà della convenuta, con necessità di rimozione.
Costituitasi in giudizio, la parte convenuta , a ministero del proprio CP_3 difensore, contestava l'intero assunto attoreo, eccependo che le opere di rifacimento della stradella risultavano essere già state interamente realizzate nel mese di maggio del 2018, ancor prima della donazione ricevuta dagli attori, e che successivamente i lavori eseguiti dai predetti germani hanno interessato esclusivamente il tratto della stradella agricola che insiste dopo la proprietà di essa convenuta, che costituisce la naturale prosecuzione della stradella oggi in contestazione.
Eccepivano, ancora, il difetto di legittimazione attiva degli attori in quanto le fatture allegate dagli attori risultano emesse nei confronti della signora Persona_1 in data antecedente alla donazione e, pertanto, quest'ultima è il soggetto eventualmente titolare dell'azione di ripetizione, non essendo intervenuto alcuna cessione e/o trasferimento del credito.
Contestava, poi, di aver prestato il proprio consenso all'esecuzione delle opere di cui, altresì, contestava il presupposto della loro necessarietà atteso che la stradella era già stata realizzata con sottofondo di pietrame e sabbie calcaree di notevole spessore e risultava, già nel 2018, efficiente ed idonea ad assolvere alla sua funzione.
Evidenziava la insussistenza della proporzionalità dei vantaggi in favore sia del fondo dominante che del fondo servente, con eventuale imputazione della quota del 10% delle spese effettivamente sostenute il cui totale era inferiore a quello rappresentato e quantificato dagli attori.
Eccepiva, infine, il difetto di legittimazione attiva in ordine alla ulteriore domanda inerente la rimozione del palo elettrico e la sua inammissibilità, improcedibilità e carenza di fondamento fattuale e giuridico, stante che lo stesso palo elettrico era già
3 stato apposto diversi anni prima della donazione ricevuta.
Deduceva, poi, in via riconvenzionale che le opere eseguite dagli attori hanno modificato lo stato dei luoghi creando dislivelli del fondo e costituendo un ampliamento ed in un innalzamento della stradella rappresentanti innovazioni illegittime vietate ex art. 1067 cod. civ. di cui, pertanto, va disposta l'eliminazione ed il ripristino dei luoghi.
Chiedeva, pertanto, accogliersi le seguenti conclusioni:
“- in via principale
RITENERE E DICHIARARE il difetto di legittimazione attiva degli attori con riferimento
a tutte le domande dagli stessi avanzate e, per l'effetto, RIGETTARLE;
RITENERE E DICHIARARE, altresì, con specifico riferimento alla domanda di rimozione del palo elettrico, l'improcedibilità della domanda per l'intervenuta decadenza, ovvero, nel merito, l'infondatezza della domanda stessa e, per l'effetto,
RIGETTARLA; in ogni caso
RITENERE E DICHIARARE che le opere di rifacimento della stradella dedotte in atto di citazione non erano necessarie e, per l'effetto, visto l'art. 1069 c.c., RIGETTARE le relative domande attoree;
in via subordinata, nell'ipotesi di condivisione delle tesi attoree
RITENERE E DICHIARARE che il vantaggio prodottosi a favore del fondo servente è pari al 10% (od a quella differente percentuale che dovesse essere accertata a seguito del giudizio) e, per l'effetto, limitare un'eventuale condanna della convenuta al pagamento della quota del 10% delle sole somme che sarebbero state sufficienti all'esecuzione dei lavori in economia e non di quelle dedotte in giudizio dagli attori;
in via riconvenzionale
RITENERE E DICHIARARE che i lavori eseguiti sul fondo servente, in relazione ai punti specificamente dedotti in narrativa, costituiscono innovazioni vietate ex art. 1067
c.c. e, per l'effetto,
ORDINARE agli attori il consequenziale ripristino dello status quo ante.
Con vittoria di spese e compensi di causa”.
Assegnati i termini di cui all'art. 183, 6° comma, c.p.c., il procedimento veniva istruito per il tramite delle prove documentali ed orali addotte dalle parti e, all'esito, veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20.05.2025, ove veniva posto in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI
4 Dispone l'art. 1069 cod. civ. che “Il proprietario del fondo dominante … deve fare le opere a sue spese, salvo che sia diversamente stabilito dal titolo o dalla legge. Se però le opere giovano anche al fondo servente, le spese sono sostenute in proporzione dei rispettivi vantaggi”.
In forza di tale disposto normativo gli attori, rappresentando che le opere eseguire hanno parimenti giovato al fondo servente, hanno rivendicato il pagamento pro quota dei costi sostenuti per l'esecuzione delle opere necessarie a conservare la servitù di passaggio di cui gli stessi, e la loro dante causa, erano e sono titolari.
E' principio codicistico sostanziale (art. 2697, comma 1, cod. civ.) quello per cui chi agisce in giudizio a tutela di un proprio diritto deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, così come (art. 2697, comma 2, cod. civ.) chi eccepisce il fondamento o l'esistenza del diritto deve fornire la prova della propria eccezione.
Nello specifico caso, gli attori e , in ottemperanza Controparte_1 Controparte_2 all'onere probatorio sugli stessi gravanti, hanno fornito prova sia dell'esistenza della servitù di passaggio in favore del fondo dominante divenuto di loro proprietà, sia delle opere ritenute necessarie alla conservazione della medesima servitù di passaggio, nonché dei costi sostenuti a tutela della servitù.
Ora, discutendosi di servitù, è indubbio che il riferimento primario va fatto non tra i soggetti titolari, ratione temporis, del relativo diritto, bensì tra i fondi in favore ed a carico del quale la servitù si è costituita.
Ciò in quanto il diritto reale di servitù, ex art. 1027 cod. civ., consiste nel peso imposto sopra un fondo per l'utilità di un altro fondo appartenente a diverso proprietario.
Orbene, è il soggetto proprietario del fondo c.d. dominante, fondo il favore del quale è finalizzata l'utilità della servitù, che nello specifico caso di servitù di passaggio è tenuto a farsi carico delle spese necessarie per la conservazione della servitù.
Carico che, solamente nell'ipotesi di giovamento anche in favore del fondo servente, può e deve essere imposto sul proprietario del fondo servente in ragione del vantaggio ricevuto dall'esecuzione delle opere eseguite.
E', infatti, inequivocabile principio quello statuito dalla Suprema Corte per cui “Solo il proprietario del fondo dominante è legittimato, nel rispetto delle modalità di cui all'art.
1069 c. c., ad effettuare le opere necessarie per la conservazione della servitù” (Cass.
n° 9613/2023).
Ove poi, si verifichi il caso per cui è il proprietario del fondo servente a ritenere la sussistente necessità di opere di conservazione della servitù e, quindi, ad eseguire le
5 stesse, il relativo costo va sostenuto, sempre in proporzione del relativo vantaggio, anche dal proprietario del fondo dominante.
Ciò è quanto sancito dalla Suprema Corte: “Le spese inerenti le opere necessarie alla conservazione della servitù, eseguite - sia pure nel proprio interesse - dal proprietario del fondo servente, vanno sostenute sia da quest'ultimo che dal proprietario del fondo dominante, proporzionalmente ai rispettivi vantaggi, in applicazione estensiva dell'art.
1069, comma 3, c.c.” (Cass. n° 6653/2017).
E' evidente come ciò che rileva è la titolarità del diritto di proprietà del fondo dominante e non, per come sostenuto da parte convenuta, l'identificazione del soggetto erogatore delle somme sostenute per l'esecuzione delle opere necessarie alla conservazione della servitù di passaggio, come nel caso in esame.
Eventuali diritti di credito, rivendicati dai soggetti che avrebbero effettuato materialmente gli esborsi monetari per sostenere i costi delle opere di conservazione della servitù, possono solamente rivendicarsi nei confronti del soggetto (nello specifico caso, dei soggetti) all'attualità proprietario del fondo dominante per la cui utilità è stata costituita la servitù.
Egli solamente, salvo l'ipotesi prevista dalla norma di cui al comma 3 dell'art. 1069 cod. civ., è il soggetto su cui gravano gli oneri economici per le opere della conservazione della servitù.
Nello specifico caso, pertanto, una volta che gli attuali proprietari del fondo dominante, odierni attori e , hanno dedotto un vantaggio Controparte_1 Controparte_2 anche in favore del fondo servente, ed hanno dedotto parimenti che i costi necessari, nel loro interesse, sono stati sostenuti da terzi soggetti, quest'ultimi potrebbero solamente ed esclusivamente rivendicarne il pagamento nei loro confronti, non potendosi affatto ritenersi e dichiararsi creditori nei confronti del proprietario del fondo servente, in quanto carenti di legittimazione ad eseguire opere di conservazione di una servitù di cui non sono affatto titolari.
Da quanto sopra, pertanto, consegue che le domande attoree, inerenti la ripetizione della quota parte dei costi sostenuti per la conservazione della servitù, in ragione dell'utilità e del vantaggio ricevuto anche dal fondo servente, risultano fondate e devono essere accolte.
In ordine al quantum, sempre in ossequio all'onere probatorio gravante sulla parte attrice, va evidenziato come agli atti risultano documentati i costi sostenuti per complessivi € 11.265,52, giuste fatture tutte allegate in atti.
6 Importo questo parte convenuta ha contestato genericamente non fornendo dimostrazione, in ossequio all'onere sulla stessa gravante ex art. 2697, comma 2, cod. civ., della non riferibilità degli importi fatturati ad altro titolo e/o altra natura.
Costi che, in proporzione dei reciproci vantaggi – giusto quanto statuito dall'art. 1069, comma 3, cod. civ. – debbono porsi a carico anche della convenuta CP_3 proprietaria del fondo servente.
Considerando che, per come documentato dai rilievi fotografici, l'intera stradella su cui
è esercitata la relativa servitù di passaggio, costeggia l'intero fondo di proprietà della stessa convenuta con possibilità di accesso al fondo (su cui risulta impiantato un vigneto) in un qualsiasi punto, ed in assenza di elementi di prova contraria, deve riconoscersi una equivalente utilità ed un equivalente vantaggio in favore sia del fondo dominante che del fondo servente, con contestuale determinazione del costo da porre a carico della convenuta per la complessiva somma di € 5.632,76.
Non può invece trovare accoglimento l'ulteriore domanda spiegata dagli attori, inerente la rimozione del palo elettrico, poiché lo stesso, per come documentato fotograficamente, era stato posto in essere ancora prima della devoluzione dei fondi in loro favore in forza della donazione ricevuta nell'anno 2018.
A tal fine, va osservato come il proprietario del fondo servente gode, pur sempre, del diritto dominicale anche sulla parte del fondo soggetto alla servitù, e che l'apposizione del palo elettrico non ha affatto diminuito o reso incomodo l'esercizio della servitù di passaggio in favore degli stessi attori.
Di contro, non può parimenti accogliersi la spiegata domanda riconvenzionale, giacché le opere di conservazione non possono identificarsi, per come sostenuto da parte convenuta, quali innovazioni idonee a rendere più gravosa la condizione del proprio fondo servente.
Alla reciproca soccombenza consegue la compensazione, in ragione del 50%, delle spese di lite che, nell'intero, vanno liquidate in complessivi € 3.665,00, di cui € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase istruttoria, ed € 850,50 per la fase decisionale, nonché € 278,50 per spese, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e
CPA come per legge.
P.Q.M.
il G.O.T. del Tribunale di Sciacca, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- in accoglimento della domanda principale spiegata dagli attori e Controparte_1
7 , dichiara che le opere di conservazione della servitù di passaggio, Controparte_2 giovano anche in favore del fondo servente in ragione del 50%;
- CONDANNA, all'esito e per l'effetto, la convenuta alla ripetizione, CP_3 in favore degli attori, della somma di € 5.632,76, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza all'effettivo soddisfo;
- RIGETTA l'ulteriore domanda attorea;
- RIGETTA la domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta CP_3
- COMPENSA in ragione del 50% le spese di lite;
- CONDANNA la convenuta alla refusione, in favore degli attori, CP_3 della residua quota del 50% delle spese di lite che, nell'intero, si liquidano in complessivi
€ 3.665,00, di cui € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase istruttoria, ed € 850,50 per la fase decisionale, nonché € 278,50 per spese, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Sciacca, 24/11/2025
Il Giudice
Dott. Filippo Barba
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice/Dott FILIPPO BARBA, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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