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12 marzo 2006
12 marzo 2006
Art. 5. (Integrazione dell'ordine del giorno
dell'assemblea) 1. Dopo l'articolo 126 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , e successive modificazioni, e' inserito il seguente:
"Art. 126-bis. - (Integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea). - 1. I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti.
2. Delle integrazioni all'elenco delle materie che l'assemblea dovra' trattare a seguito delle richieste di cui al comma 1 e' data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea.
3. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, ai sensi del comma 1, non e' ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta".
dell'assemblea) 1. Dopo l'articolo 126 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , e successive modificazioni, e' inserito il seguente:
"Art. 126-bis. - (Integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea). - 1. I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti.
2. Delle integrazioni all'elenco delle materie che l'assemblea dovra' trattare a seguito delle richieste di cui al comma 1 e' data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea.
3. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, ai sensi del comma 1, non e' ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta".
Giurisprudenza • 1
- 1. TAR Roma, sez. III, sentenza 18/03/2014, n. 2954Provvedimento: N. 06371/2013 REG.RIC. N. 02954/2014 REG.PROV.COLL. N. 06371/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 6371 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da: AN DI, MO TA, NN NO, RI OM, ER AU, BE IO, ET IS, NN NO, CO OR, rappresentati e difesi dagli avv. Riccardo Montanaro, Mario Sanino, con domicilio eletto presso Studio Legale Sanino in Roma, viale Parioli, 180;rappresentati e difesi dagli avv. Mario Sanino, Riccardo Montanaro, con domicilio eletto presso Studio Legale Sanino in Roma, viale Parioli, 180; …Leggi di più...
- violazione legge e mancata applicazione·
- scioglimento organi amministrazione e controllo·
- principio di legittimità·
- sospensiva del provvedimento·
- giurisdizione TAR·
- amministrazione straordinaria·
- art. 70 TUB·
- eccesso di potere·
- procedimento amministrativo·
- motivazione provvedimento amministrativo