Versione
19 aprile 2016
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1 luglio 2023
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Art. 116. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36)) ((48)) ----------- AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 ha disposto (con l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati gia' inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 ha disposto (con l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati gia' inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
Commentari • 16
- 1. La neutralità della fusione rispetto al divieto statutario di trasferimento delle partecipazioni sociali (nota a Trib. Milano, ord., 17 ottobre 2008)Giappichelli Editore · https://www.rivistadirittosocietario.com/HomePage · 3.5295105
[…] A supporto della sua tesi, la ricorrente richiama quanto disposto dall'articolo 116 del codice dei contratti pubblici, in forza del quale le operazioni di fusione non hanno efficacia invalidante il contratto di appalto se in capo al nuovo soggetto permangono i requisiti per la qualificazione: in particolare afferma di avere mantenuto detti requisiti e le garanzie fideiussorie prestate, posto che la fusione per incorporazione ha determinato un rafforzamento finanziario della società incorporata. […]
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Giurisprudenza • 292
- 1. Trib. Terni, sentenza 20/11/2023, n. 794Provvedimento: […] Con nota del Comune di CP_2 del 17.6.2015 il Comune di CP_2 comunicava l'avvio del procedimento amministrativo previsto dall'art. 116 del Codice dei contratti pubblici per il subentro della affittuaria nel contratto di appalto, precisando che, fino al completamento della suddetta procedura, le lavorazioni dovevano essere proseguite dalla Parte_3 in quanto l'affitto di ramo di azienda aveva efficacia solo nei rapporti interni tra gli stipulanti e non verso il Comune finchè la procedura amministrativa suddetta non fosse stata ultimata (all.Leggi di più...
- art. 136 D.Lgs. 163/2006·
- autotutela amministrativa·
- collaudatore in corso d'opera·
- subentro appalto·
- risoluzione contratto·
- diritto al pagamento opere eseguite·
- art. 1458 c.c.·
- risarcimento danni·
- appalto pubblico·
- inadempimento appaltatore