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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 25/06/2025, n. 830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 830 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1895/2021
REPUBBLICA ITALINA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE
Il Giudice monocratico, dr.ssa Enrica Nasti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 1895/2021 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
, in persona del legale rapp.te pro tempore, elett.te dom.ta in Parte_1
NE (Av), alla via Roma n. 31, presso lo studio dell'avv. Raffaele D'Amore e rapp.ta e difesa dall'avv. Daniele Cutolo, giusta procura in atti
APPELLANTE
E
elett.te dom.to in BE NO, alla Piazza della Controparte_1
Vittoria n. 16, presso lo studio dell'avv. Gabriella Bongi, dalla quale è rapp.to e difeso, giusta procura in atti
APPELLANTE
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di BE NO (Av) - n.
382/2020, R.G. n. 220/2018 – pubblicata il 20.10.2020 a seguito di opposizione a d.i. in materia di somministrazione
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso per ingiunzione l'odierno appellato adiva il Giudice di Pace di BE
NO (Av) al fine di ottenere la condanna della (d'ora in avanti Parte_1 Pt_1
alla consegna dei documenti contrattuali relativi al rapporto di somministrazione di servizi di telefonia mobile, avendone interesse per proporre successivamente domanda di risarcimento danni nei confronti della compagnia telefonica a causa di ritenuti disservizi.
Con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 115/2018 del 21.03.2018 - il
Giudice di Pace di BE NO (Av) accoglieva il ricorso e condannava la a Pt_1 consegnare copia del contratto, oltre al pagamento di € 400,00 per compensi, di cui €
50,00 per spese, oltre Iva, Cpa e rimb. forf. come per legge.
Avverso il predetto decreto ingiuntivo, notificato il 21.03.2018, la proponeva Pt_1
opposizione, lamentando: 1) l'incompetenza per materia e valore del giudice di pace adito, integrando l'obbligo di consegna una domanda di valore indeterminabile, rientrante come tale nella competenza residuale del tribunale;
l'incompetenza per territorio perché, trattandosi di materia relativa a contratti con il consumatore, la competenza spettava al giudice della residenza del consumatore (nella fattispecie, il
Giudice di Pace di Torre NZ (NA) essendo l'odierno appellato residente in
T'TO TE (NA) non potendo, invece, attribuirsi rilievo all'elezione di domicilio contenuta nel ricorso per decreto ingiuntivo); la competenza territoriale difettava, poi, anche con riferimento ai criteri ordinari di competenza, in quanto il foro di Milano era competente, ex art. 19 c.p.c., quale luogo ove aveva sede legale la e, Pt_1
ex art. 20 c.p.c., quale luogo di esecuzione del contratto, mentre il foro di Roma era competente, ex art. 20 c.p.c., quale luogo in cui era sorta l'obbligazione; 2)
l'improcedibilità/inammissibilità della domanda, avendo l'utente omesso l'esperimento del tentativo di conciliazione obbligatorio ex art. 1, co. 11, l. 249/1997; 3) la nullità del ricorso per ingiunzione, non avendo il ricorrente fornito sufficiente prova documentale e avendo avanzato una pretesa generica, priva, tra l'altro, dell'indirizzo di residenza;
4)
l'inammissibilità della richiesta oggetto della procedura monitoria: difatti, l'opposto avrebbe dovuto essere già in possesso della richiesta di documentazione, siccome consegnata all'atto della richiesta di attivazione dell'utenza, laddove, per contro, egli aveva adito il giudice del monitorio per precostituirsi la prova della titolarità attiva nel
Pag. 2 di 6 futuro giudizio di risarcimento;
5) che, in ogni caso, la aveva riscontrato la Pt_1
richiesta da parte dell'utente, effettuata mediante difensore, di accesso agli atti, ex art. 7
d. lgs. 196/2003, al fine di ottenere l'ostensione dei dati personali che lo riguardavano, chiedendo al legale copia della procura difensiva o della delega, così come richiesto dall'art. 9 del d. lgs. 196/2003; 6) che, ad ogni buon conto, la aveva pagato le Pt_1
spese a titolo di onorari della procedura monitoria e del precetto, le quali, in seguito alla revoca del d.i. opposto, andavano, quindi, restituite.
L'opposizione veniva rigettata dal Giudice di BE NO con la sentenza n.
382/2020, resa il 13.10.2020, oggetto dell'odierna impugnazione.
Avverso la sentenza del Giudice di Pace proponeva appello, dinanzi al sopra intestato
Tribunale, la lamentando: 1) l'incompetenza per materia, valore e territorio del Pt_1
G.d.p. di BE NO, per le medesime ragioni enunciate in primo grado;
2) la carenza dell'interesse ad agire nel richiedere copia di un contratto, che già doveva essere nella disponibilità del ricorrente, al fine di utilizzarlo in un futuro giudizio di risarcimento per disservizi che, invece, potevano essere provati senza la sussistenza materiale del contratto;
3) la violazione della normativa in materia di privacy ex d. lgs.
196/2003; 4) la cessata materia del contendere, per essere il contratto stato consegnato.
L'appellante chiedeva, quindi, in accoglimento dell'appello, il rigetto della domanda monitoria, con consequenziale revoca del decreto ingiuntivo, e la condanna della controparte alla restituzione degli importi a qualsiasi titolo corrisposti in esecuzione del decreto ingiuntivo e della sentenza di primo grado;
oltre spese e compensi del doppio grado di giudizio.
Si costituiva il , il quale contestava quanto rilevato dall'appellante e concludeva, CP_1 in via preliminare, per l'inammissibilità dell'appello e, in via principale, per il rigetto dello stesso;
in via gradata per l'accoglimento dell'eccezione di incompetenza.
Disposta l'interruzione del processo, lo stesso veniva poi riassunto dall'appellante.
L'appello è fondato.
Per ragioni di ordine logico-pregiudiziale, vanno vagliate le eccezioni di incompetenza, le quali, in punto di ammissibilità, possono trovare ingresso in tale grado di giudizio, in quanto dedotte tempestivamente in primo grado e oggetto di specifico motivo di impugnazione in appello (cfr. Cass. nn. 22055/2006, 40007/2009, 26424/2014,
Pag. 3 di 6 11118/2020). Ora, in relazione a quella per materia e valore, la censura non può trovare accoglimento, dal momento che, dovendosi qualificare la domanda oggetto della pretesa monitoria come obbligazione di consegna di cosa mobile determinata (la copia del contratto di telefonia), la competenza si determina alla stregua della dichiarazione di valore effettuata dal ricorrente-odierno appellato ex art. 14 c.p.c.
Egualmente non meritevole di condivisione è l'eccezione di incompetenza territoriale legata al foro del consumatore, dal momento che, per giurisprudenza costante, quando il consumatore è attore (come in tal caso, essendo attore sostanziale) e rinuncia al suo foro, l'incompetenza non può essere eccepita dal professionista né rilevata d'ufficio dal giudice (Cass. 5933/2012, 12981/2020).
Tuttavia, avendo egli rinunciato al foro di favore, scegliendo un giudice di pace -
BE NO- nel cui mandamento non rientra il suo comune di residenza –
T'TO TE (NA), e non potendo attribuirsi rilievo all'elezione di domicilio contenuta nel ricorso per decreto ingiuntivo ma solamente a quella indicata nel contratto
(Cass. nn. 181/2015, 10832/2011), il ricorrente avrebbe, poi, dovuto optare, in base ai criteri ordinari, per uno dei fori previsti dagli artt. 19 e 20 c.p.c. (Cass. nn. 9314/2008,
5976/2012, 18171/2012, 8167/2013): ciò non è avvenuto e, in tal senso, quindi,
l'eccezione di incompetenza è fondata.
Difatti, diversamente da quanto opinato dal primo giudice, la ha rilevato, sin Pt_1 dall'atto di opposizione introduttivo, l'incompetenza del giudice di pace adito con riferimento a tutti i criteri di collegamento territoriale possibili: sia quello relativo alla sede legale del convenuto, di cui all'art. 19 c.p.c., avendo indicato come la sede legale della società odierna appellante sia Milano e, pertanto, come competente sia il giudice di pace di Milano;
sia il forum contractus di cui all'art. 20 c.p.c., avendo rilevato che il contratto, stipulato telematicamente sul sito internet della società, si debba ritenere concluso nel momento in cui l'accettazione dell'offerta al pubblico da parte dell'odierna appellata è pervenuta a conoscenza della società proponente sui server della società e, quindi, a Roma, ove essa aveva sede legale all'epoca, avendo indicando, pertanto, come competente sia il giudice di pace di Roma;
sia il forum destinatae solutionis di cui all'art. 20 c.p.c., avendo indicato come le attività poste in essere per l'erogazione del
Pag. 4 di 6 servizio avvengano a Milano, sede attuale della società, e, pertanto, come competente sia il giudice di pace di Milano.
È incontestato, da parte dell'odierno appellato, che la conclusione del contratto sia avvenuta telematicamente e, di conseguenza, deve dichiararsi l'incompetenza territoriale del giudice di pace di BE NO in favore del giudice di pace di
Milano o di Roma, innanzi al quale la controversia andrà riassunta entro il termine di tre mesi dalla pronuncia della presente sentenza, con revoca dell'ingiunzione opposta.
La questione di incompetenza rilevata è di per sé idonea a definire la controversia: difatti, nell'ipotesi di erronea affermazione di competenza da parte del giudice di prime cure, a differenza che nell'ipotesi di erronea declinatoria di competenza, il giudice del gravame non può decidere nel merito, affermando l'erroneità della decisione sulla competenza del primo giudice, poiché, essendo il giudice di appello “istituzionalmente investito di poteri sostitutivi” del primo giudice, egli “non può emettere provvedimenti che il primo giudice non potesse assumere;
se egli, invece, decidesse nel merito una causa che il primo giudice non poteva decidere, perché incompetente, farebbe molto di più che sostituirsi al primo giudice, in quanto eserciterebbe un potere che questi non aveva…” (Cass. n. 22958/2010).
Resta assorbita ogni altra questione.
Quanto, infine, alla richiesta, da parte dell'appellante, di condanna della controparte alla restituzione degli importi corrisposti da in esecuzione del decreto ingiuntivo Pt_1
(nulla quaestio per le spese di lite della sentenza di primo grado, in quanto compensate), essa, in virtù della revoca del d.i. e della riforma della sentenza di primo grado, va accolta nei termini che seguono. Difatti, sebbene il pagamento non risulti documentato, occorre rilevare che il decreto ingiuntivo non prevedeva il pagamento a favore del difensore antistatario, nonostante la richiesta in tal senso formulata dal ricorrente
(inconferente è, quindi, il richiamo dell'appellato a Cass. n. 9062/2010, la quale ha riguardo al caso di sentenza di primo grado che dispone il pagamento delle spese di lite in favore del difensore ex art. 93 c.p.c.), né sul punto è stata proposta istanza di correzione di errore materiale.
Le spese del doppio grado vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Pag. 5 di 6 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, dichiara l'incompetenza del giudice di pace di BE NO in favore del giudice di pace di
Roma o di Milano, innanzi al quale andrà riassunta la controversia entro tre mesi dalla comunicazione del deposito della presente sentenza;
- per effetto dell'accoglimento dell'appello, revoca il decreto ingiuntivo opposto in prime cure e condanna l'appellato alla restituzione di ogni somma corrisposta in suo favore da in forza del d.i. revocato;
Pt_1
- spese del doppio grado interamente compensate.
Benevento, 19 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Enrica Nasti
Pag. 6 di 6
REPUBBLICA ITALINA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE
Il Giudice monocratico, dr.ssa Enrica Nasti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 1895/2021 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
, in persona del legale rapp.te pro tempore, elett.te dom.ta in Parte_1
NE (Av), alla via Roma n. 31, presso lo studio dell'avv. Raffaele D'Amore e rapp.ta e difesa dall'avv. Daniele Cutolo, giusta procura in atti
APPELLANTE
E
elett.te dom.to in BE NO, alla Piazza della Controparte_1
Vittoria n. 16, presso lo studio dell'avv. Gabriella Bongi, dalla quale è rapp.to e difeso, giusta procura in atti
APPELLANTE
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di BE NO (Av) - n.
382/2020, R.G. n. 220/2018 – pubblicata il 20.10.2020 a seguito di opposizione a d.i. in materia di somministrazione
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso per ingiunzione l'odierno appellato adiva il Giudice di Pace di BE
NO (Av) al fine di ottenere la condanna della (d'ora in avanti Parte_1 Pt_1
alla consegna dei documenti contrattuali relativi al rapporto di somministrazione di servizi di telefonia mobile, avendone interesse per proporre successivamente domanda di risarcimento danni nei confronti della compagnia telefonica a causa di ritenuti disservizi.
Con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 115/2018 del 21.03.2018 - il
Giudice di Pace di BE NO (Av) accoglieva il ricorso e condannava la a Pt_1 consegnare copia del contratto, oltre al pagamento di € 400,00 per compensi, di cui €
50,00 per spese, oltre Iva, Cpa e rimb. forf. come per legge.
Avverso il predetto decreto ingiuntivo, notificato il 21.03.2018, la proponeva Pt_1
opposizione, lamentando: 1) l'incompetenza per materia e valore del giudice di pace adito, integrando l'obbligo di consegna una domanda di valore indeterminabile, rientrante come tale nella competenza residuale del tribunale;
l'incompetenza per territorio perché, trattandosi di materia relativa a contratti con il consumatore, la competenza spettava al giudice della residenza del consumatore (nella fattispecie, il
Giudice di Pace di Torre NZ (NA) essendo l'odierno appellato residente in
T'TO TE (NA) non potendo, invece, attribuirsi rilievo all'elezione di domicilio contenuta nel ricorso per decreto ingiuntivo); la competenza territoriale difettava, poi, anche con riferimento ai criteri ordinari di competenza, in quanto il foro di Milano era competente, ex art. 19 c.p.c., quale luogo ove aveva sede legale la e, Pt_1
ex art. 20 c.p.c., quale luogo di esecuzione del contratto, mentre il foro di Roma era competente, ex art. 20 c.p.c., quale luogo in cui era sorta l'obbligazione; 2)
l'improcedibilità/inammissibilità della domanda, avendo l'utente omesso l'esperimento del tentativo di conciliazione obbligatorio ex art. 1, co. 11, l. 249/1997; 3) la nullità del ricorso per ingiunzione, non avendo il ricorrente fornito sufficiente prova documentale e avendo avanzato una pretesa generica, priva, tra l'altro, dell'indirizzo di residenza;
4)
l'inammissibilità della richiesta oggetto della procedura monitoria: difatti, l'opposto avrebbe dovuto essere già in possesso della richiesta di documentazione, siccome consegnata all'atto della richiesta di attivazione dell'utenza, laddove, per contro, egli aveva adito il giudice del monitorio per precostituirsi la prova della titolarità attiva nel
Pag. 2 di 6 futuro giudizio di risarcimento;
5) che, in ogni caso, la aveva riscontrato la Pt_1
richiesta da parte dell'utente, effettuata mediante difensore, di accesso agli atti, ex art. 7
d. lgs. 196/2003, al fine di ottenere l'ostensione dei dati personali che lo riguardavano, chiedendo al legale copia della procura difensiva o della delega, così come richiesto dall'art. 9 del d. lgs. 196/2003; 6) che, ad ogni buon conto, la aveva pagato le Pt_1
spese a titolo di onorari della procedura monitoria e del precetto, le quali, in seguito alla revoca del d.i. opposto, andavano, quindi, restituite.
L'opposizione veniva rigettata dal Giudice di BE NO con la sentenza n.
382/2020, resa il 13.10.2020, oggetto dell'odierna impugnazione.
Avverso la sentenza del Giudice di Pace proponeva appello, dinanzi al sopra intestato
Tribunale, la lamentando: 1) l'incompetenza per materia, valore e territorio del Pt_1
G.d.p. di BE NO, per le medesime ragioni enunciate in primo grado;
2) la carenza dell'interesse ad agire nel richiedere copia di un contratto, che già doveva essere nella disponibilità del ricorrente, al fine di utilizzarlo in un futuro giudizio di risarcimento per disservizi che, invece, potevano essere provati senza la sussistenza materiale del contratto;
3) la violazione della normativa in materia di privacy ex d. lgs.
196/2003; 4) la cessata materia del contendere, per essere il contratto stato consegnato.
L'appellante chiedeva, quindi, in accoglimento dell'appello, il rigetto della domanda monitoria, con consequenziale revoca del decreto ingiuntivo, e la condanna della controparte alla restituzione degli importi a qualsiasi titolo corrisposti in esecuzione del decreto ingiuntivo e della sentenza di primo grado;
oltre spese e compensi del doppio grado di giudizio.
Si costituiva il , il quale contestava quanto rilevato dall'appellante e concludeva, CP_1 in via preliminare, per l'inammissibilità dell'appello e, in via principale, per il rigetto dello stesso;
in via gradata per l'accoglimento dell'eccezione di incompetenza.
Disposta l'interruzione del processo, lo stesso veniva poi riassunto dall'appellante.
L'appello è fondato.
Per ragioni di ordine logico-pregiudiziale, vanno vagliate le eccezioni di incompetenza, le quali, in punto di ammissibilità, possono trovare ingresso in tale grado di giudizio, in quanto dedotte tempestivamente in primo grado e oggetto di specifico motivo di impugnazione in appello (cfr. Cass. nn. 22055/2006, 40007/2009, 26424/2014,
Pag. 3 di 6 11118/2020). Ora, in relazione a quella per materia e valore, la censura non può trovare accoglimento, dal momento che, dovendosi qualificare la domanda oggetto della pretesa monitoria come obbligazione di consegna di cosa mobile determinata (la copia del contratto di telefonia), la competenza si determina alla stregua della dichiarazione di valore effettuata dal ricorrente-odierno appellato ex art. 14 c.p.c.
Egualmente non meritevole di condivisione è l'eccezione di incompetenza territoriale legata al foro del consumatore, dal momento che, per giurisprudenza costante, quando il consumatore è attore (come in tal caso, essendo attore sostanziale) e rinuncia al suo foro, l'incompetenza non può essere eccepita dal professionista né rilevata d'ufficio dal giudice (Cass. 5933/2012, 12981/2020).
Tuttavia, avendo egli rinunciato al foro di favore, scegliendo un giudice di pace -
BE NO- nel cui mandamento non rientra il suo comune di residenza –
T'TO TE (NA), e non potendo attribuirsi rilievo all'elezione di domicilio contenuta nel ricorso per decreto ingiuntivo ma solamente a quella indicata nel contratto
(Cass. nn. 181/2015, 10832/2011), il ricorrente avrebbe, poi, dovuto optare, in base ai criteri ordinari, per uno dei fori previsti dagli artt. 19 e 20 c.p.c. (Cass. nn. 9314/2008,
5976/2012, 18171/2012, 8167/2013): ciò non è avvenuto e, in tal senso, quindi,
l'eccezione di incompetenza è fondata.
Difatti, diversamente da quanto opinato dal primo giudice, la ha rilevato, sin Pt_1 dall'atto di opposizione introduttivo, l'incompetenza del giudice di pace adito con riferimento a tutti i criteri di collegamento territoriale possibili: sia quello relativo alla sede legale del convenuto, di cui all'art. 19 c.p.c., avendo indicato come la sede legale della società odierna appellante sia Milano e, pertanto, come competente sia il giudice di pace di Milano;
sia il forum contractus di cui all'art. 20 c.p.c., avendo rilevato che il contratto, stipulato telematicamente sul sito internet della società, si debba ritenere concluso nel momento in cui l'accettazione dell'offerta al pubblico da parte dell'odierna appellata è pervenuta a conoscenza della società proponente sui server della società e, quindi, a Roma, ove essa aveva sede legale all'epoca, avendo indicando, pertanto, come competente sia il giudice di pace di Roma;
sia il forum destinatae solutionis di cui all'art. 20 c.p.c., avendo indicato come le attività poste in essere per l'erogazione del
Pag. 4 di 6 servizio avvengano a Milano, sede attuale della società, e, pertanto, come competente sia il giudice di pace di Milano.
È incontestato, da parte dell'odierno appellato, che la conclusione del contratto sia avvenuta telematicamente e, di conseguenza, deve dichiararsi l'incompetenza territoriale del giudice di pace di BE NO in favore del giudice di pace di
Milano o di Roma, innanzi al quale la controversia andrà riassunta entro il termine di tre mesi dalla pronuncia della presente sentenza, con revoca dell'ingiunzione opposta.
La questione di incompetenza rilevata è di per sé idonea a definire la controversia: difatti, nell'ipotesi di erronea affermazione di competenza da parte del giudice di prime cure, a differenza che nell'ipotesi di erronea declinatoria di competenza, il giudice del gravame non può decidere nel merito, affermando l'erroneità della decisione sulla competenza del primo giudice, poiché, essendo il giudice di appello “istituzionalmente investito di poteri sostitutivi” del primo giudice, egli “non può emettere provvedimenti che il primo giudice non potesse assumere;
se egli, invece, decidesse nel merito una causa che il primo giudice non poteva decidere, perché incompetente, farebbe molto di più che sostituirsi al primo giudice, in quanto eserciterebbe un potere che questi non aveva…” (Cass. n. 22958/2010).
Resta assorbita ogni altra questione.
Quanto, infine, alla richiesta, da parte dell'appellante, di condanna della controparte alla restituzione degli importi corrisposti da in esecuzione del decreto ingiuntivo Pt_1
(nulla quaestio per le spese di lite della sentenza di primo grado, in quanto compensate), essa, in virtù della revoca del d.i. e della riforma della sentenza di primo grado, va accolta nei termini che seguono. Difatti, sebbene il pagamento non risulti documentato, occorre rilevare che il decreto ingiuntivo non prevedeva il pagamento a favore del difensore antistatario, nonostante la richiesta in tal senso formulata dal ricorrente
(inconferente è, quindi, il richiamo dell'appellato a Cass. n. 9062/2010, la quale ha riguardo al caso di sentenza di primo grado che dispone il pagamento delle spese di lite in favore del difensore ex art. 93 c.p.c.), né sul punto è stata proposta istanza di correzione di errore materiale.
Le spese del doppio grado vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Pag. 5 di 6 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, dichiara l'incompetenza del giudice di pace di BE NO in favore del giudice di pace di
Roma o di Milano, innanzi al quale andrà riassunta la controversia entro tre mesi dalla comunicazione del deposito della presente sentenza;
- per effetto dell'accoglimento dell'appello, revoca il decreto ingiuntivo opposto in prime cure e condanna l'appellato alla restituzione di ogni somma corrisposta in suo favore da in forza del d.i. revocato;
Pt_1
- spese del doppio grado interamente compensate.
Benevento, 19 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Enrica Nasti
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