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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 22/12/2025, n. 2821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2821 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI GENOVA - SESTA SEZIONE CIVILE Il Giudice RE EL NE ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7185/2025 del Ruolo Generale Tra le parti
- Avv.ti Marco Ciurcina e Fortunato Gerardo Tita- Parte_1 opponente CONTRO
- Avv.ti Roberto Picchio e Avv. Antonella Farris- CP_1 opposta Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1149/2025 R.g.. MOTIVI DELLA DECISIONE ha ottenuto nei confronti di l'emissione del decreto ingiuntivo n. CP_1 Parte_1 1149/2025 di 103.700,00 euro, a fronte delle fatture 98 e 99 emesse in data 30/11/2024, n. 107 e 108 emesse in data 31/12/2024, n. 6 e 7 emesse in data 31.01.205, n. 18 e 19 emesse in data 28/02/2025 e n. 30 e 31 emesse in data 31/03/2025 per servizi di sviluppo, assistenza/gestione e CTO (Chief Technology Officer) sulla piattaforma denominata TWS (The WineSider), oltre interessi ex D. Lgs. 231/2002 dalla scadenza delle fatture al saldo e spese legali.
proponeva opposizione contro tale decreto ingiuntivo, sostenendo di non dovere Parte_1 alcunché, per inadempienza di all'Accordo Quadro sottoscritto fra le parti il CP_1 30\12\22 e prorogato sino al 31/3/2025.
, da una parte sollevava eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. e dall'altra avanzava Pt_1 domande riconvenzionali per la somma complessiva di 130.280,00 euro a titolo di risarcimento danni subiti a causa del predetto inadempimento contrattuale. In particolare, l'opponente in prima battuta lamentava che tale IN. , sviluppatore dedicato alla Per_1 propria azienda, si era dimesso, giustificando per tale evento l'interruzione di trattative tese alla proroga LLAccordo Quadro sino al mese di settembre del 2025. L'opponente contestava inoltre che in violazione all'art.
7.1.1. LLAccordo Quadro, Controparte_1 si era rifiutata di fornire la documentazione collegata e connessa alla esecuzione del contratto (fra cui manuali del software custom e del software utilizzato, documentazione tecnica e distinta dei sistemi e delle soluzioni tecnologiche, specifiche di integrazione con sistemi esterni, API per la comunicazione con il sistema ERP e per la comunicazione con il sistema di logistica). La mancata consegna di tale documentazione secondo la tesi difensiva LLopponente avrebbe impedito alla Società di porre rimedio a malfunzionamenti, con conseguenti lamentele e disdette di clienti (fra cui Basara Milano Italia, SG Food, Velvet Garden, Bilka). Da qui la richiesta risarcitoria per perdita di fatturato, danno all'immagine e reputazionale. In ultimo l'opponente riferiva di aver effettuato verifiche postume sull'operato della fornitrice anche per il periodo precedente (a far data dall'1.1.2023) e di aver rilevato prestazioni “carenti” quanto ad orario di lavoro del Team di sviluppatori, che avrebbe dovuto operare a tempo pieno ed invece avrebbe operato a mezza giornata, in violazione LLart.
2.3. LLAccordo Quadro, con indebito guadagno della fornitrice del Servizio. Si costituiva deducendo che il credito era stato riconosciuto con comunicazione Controparte_1 allegata al doc. 2; che le contestazioni erano tardive e strumentali alla causa di opposizione, in quanto formulate su questioni mai oggetto di lamentele durante il rapporto, comunque accessorie e non rilevanti ai fini LLesatto adempimento di Controparte_1 La causa può essere decisa esclusivamente sulla base della documentazione, ricordando che, secondo l'insegnamento della Cassazione (n. 4303 del 2024) in materia di applicazione LLart 1460 c.c., “il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento”.
1) RICONOSCIMENTO DEL DEBITO. sostiene che le contestazioni di siano pretestuose e tardive, evidenziando Controparte_1 Parte_1 come controparte non solo non avesse mai contestato le fatture prima LLazione legale, né le prestazioni ad esse relative, ma avesse anche riconosciuto il debito proponendo un piano di rientro. Tale circostanza è supportata da prove documentali in quanto, con email del 21 marzo 2025, inviata da ("Responsabile Amministrativo, Finanza, HR" di , la debitrice CP_2 Parte_1 proponeva un dettagliato piano di pagamento per le fatture insolute all'epoca, contenute nel decreto ingiuntivo, per un totale di 82.960,00 euro (fatture n. 98-99, 107-108 del 2024 e 6-7, 18-19 del 2025). La richiesta di piano di rientro costituisce pacificamente un riconoscimento di debito da parte LLopponente, pienamente valido nei suoi confronti, anche se proveniente da un dipendente privo dei poteri di rappresentanza. Tuttavia, la posizione qualificata del proponente (Responsabile Amministrativo) rendono tale difesa non condivisibile. La proposta di un piano di rientro, unita alla precedente assenza di contestazioni, costituisce quindi piena prova a favore della tesi di CP_1
[...]
Si rappresenta infine che anche le fatture 30 e 31 del 31.03.2025, anche se non comprese nel riconoscimento di debito, non sono state contestate in ordine all'effettuazione delle prestazioni concordate, e quindi il credito relativo è da ritenersi riconosciuto ai sensi LLart. 115 c.p.c.
2) ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO DI EXCANTIA. fonda la propria opposizione sull'art. 1460 c.c., lamentando tre inadempimenti di Parte_1 agli obblighi contrattuali. Controparte_1 L' eccezione di inadempimento è infondata sotto tutti i profili. 2a) Dimissioni LLIN. . Per_1 Si precisa in prima battuta l'irrilevanza delle dimissioni LLIN. , in quanto fatto che non Per_1 costituisce inadempimento LLAccordo Quadro prorogato sino al 30\3\25. Da un lato si tratta di dimissioni successive a tale data, che non possono aver inciso sul servizio reso a e dall'altro lato non emerge in nessuna clausola contrattuale che si trattasse di un Parte_1 rapporto intuitu personae, limitandosi la clausola 2.3 del contratto alla garanzia di prestazioni di un
“Team di due dipendenti”, senza ulteriori specificazioni soggettive. 2b) Mancata consegna documentazione ex art.
7.1.1 LLAccordo Quadro. Questa contestazione può essere rigettata per i seguenti motivi:
1.Tardività della contestazione: le richieste formali di documentazione da parte di sono Parte_1 pervenute solo l'11 aprile 2025 e il 19 maggio 2025, ovvero dopo la scadenza del contratto (31 marzo 2025) e dopo che il credito di era già sorto e divenuto esigibile. Controparte_1
2.Violazione della Buona Fede: l'art. 1460, comma 2, c.c. stabilisce che il rifiuto di adempiere non è ammesso se, "avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede". Sollevare l'eccezione solo dopo aver ricevuto la richiesta di pagamento e aver proposto un piano di rientro deve essere interpretato come un comportamento contrario a buona fede, volto unicamente a ritardare il pagamento.
3.Natura accessoria LLobbligazione: dalla documentazione e dalla corrispondenza risulta che l'obbligo di documentazione, per come gestito di comune accordo durante il rapporto ("prassi concertata" per privilegiare i rilasci software), fosse accessorio rispetto alla prestazione principale (sviluppo e assistenza), regolarmente eseguita e fruita da per oltre due anni. Rifiutare Parte_1 il pagamento LLintero corrispettivo per la mancata consegna di documenti mai richiesti prima appare sproporzionato, e non conforme al secondo comma LLart. 1362 c.c., che impone nell'interpretazione di un contratto il “comportamento complessivo” tenuto dalle parti nella sua esecuzione. 2c) Impiego a tempo pieno. lamenta un inadempimento parziale anche con riferimento ai "Servizi CTO", Parte_1 sostenendo che questi non siano stati svolti a tempo pieno dallo stesso team dedicato ai servizi di assistenza, in presunta violazione degli artt.
2.3 e 2.6 LLAccordo Quadro. Anche in questo caso l'eccezione di è tardiva, in quanto sollevata solo dopo la notifica Parte_1 del decreto ingiuntivo, e soprattutto contraria al comportamento pregresso di che ha Parte_1 pagato per mesi i corrispettivi per i servizi CTO senza mai sollevare riserve.
3) DOMANDA RICONVENZIONALE PER DANNI. ha formulato una domanda riconvenzionale per ottenere il risarcimento dei danni, Parte_1 quantificati in 130.280,00 euro, derivanti dai presunti inadempimenti di , che deve CP_1 essere respinta per l'insussistenza degli inadempimenti della controparte evidenziata al paragrafo 2.
4) CONFERMA E PROVVISORIA ESECUTIVITA' DEL DECRETO OPPOSTO. Per le ragioni di cui sopra l''opposizione deve essere integralmente respinta, con conferma del decreto ingiuntivo, e sua dichiarazione di provvisoria esecutività.
5) LITE TEMERARIA. Quanto in ultimo alla domanda ex art 96 c.p.c, sollevata da la stessa va rigettata in Controparte_1 quanto non si rinvengono elementi di dolo o colpa grave nella predisposizione delle difese, ma solo infondatezza delle stesse.
6) SPESE DI LITE. Le spese di lite seguono la soccombenza totale LLopponente, e sono liquidate in favore LLopposta, applicando i valori dello scaglione riferibile alla somma LLimporto riconosciuto con il decreto con quello della domanda riconvenzionale. Si ritiene di quantificare tali valori nella loro misura massima, stante la prossimità LLimporto sopra determinato (103.700,00 euro + 130.280,00 euro) al valore massimo dello scaglione (260.000,00 euro).
P.Q.M
RIGETTA l'opposizione contro il decreto ingiuntivo R.g. n.1149/2025, che conferma, e dichiara provvisoriamente esecutivo. RIGETTA la domanda riconvenzionale LLopponente. CONDANNA al pagamento in favore LLopposta della somma di 21.155,00 euro, per Parte_1 spese di lite, oltre accessori di legge. Genova, 22/12/25
Il Giudice
RE EL NE