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Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 18/08/2025, n. 640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 640 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
n. 394/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Seconda Sezione Civile – composta dai Signori:
1) Dott. Antonio Francesco Esposito - Presidente rel.
2) Dott. Giovanni Surdo - Consigliere
3) Dott.ssa Alessandra Ferraro - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 394/2022 R.G., promossa da
TRA (C.F. ), elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliata in Supersano, via Vittorio Emanuele, n. 101, presso lo studio dell'Avv. Giovanni
Antonio Colazzo, che la rappresenta e difende giusta mandato allegato all'atto d'appello
APPELLANTE contro
(C.F.: ), in proprio e nell'interesse del CP_1 C.F._1 figlio minore (C.F. ), elettivamente domiciliato SO C.F._2 in Lecce alla Corte Conte Accardo n. 2, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Ciardo che lo rappresenta e difende in virtù di procura allegata all'atto di comparsa in appello
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza dell'01.04.2023, da intendersi qui integralmente riportate.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in data 29.1.2020 , in proprio e nell'interesse del CP_1 figlio minore , - premesso che: esso attore, insieme al figlio, era erede di SO
, deceduta in Supersano in data 9.3.2019; l'eredità della A_ Per_2 era costituita, tra l'altro, dall'attività commerciale denominata “ Controparte_2
, sita in Supersano, via Vittorio Emanuele n. 194; intendendo alienare
[...]
l'azienda in questione, il deducente veniva in contatto con , con la quale, in Parte_1 data 6.7.2019, stipulava una scrittura privata denominata “manifestazione di interesse” in cui quest'ultima esprimeva il proprio intendimento di acquistare le licenze per l'esercizio dell'attività commerciale, il magazzino comprendente le merci in giacenza, come elencate in apposito inventario, nonché l'arredamento collocato all'interno dell'immobile, dietro il versamento del corrispettivo di euro 25.000,00; la Pt_1 manifestava l'esigenza di riavviare quanto prima l'attività, ragion per cui versava in contanti all'attore la somma di euro 2.000,00 a titolo di acconto sul prezzo di vendita, ricevendo le chiavi del locale e venendo così immessa nel possesso dell'azienda; nelle more dell'emissione dei provvedimenti che autorizzassero il deducente alla vendita della quota del figlio minore, la convenuta chiedeva di disdettare il contratto di locazione dell'immobile e provvedeva a stipularne uno nuovo con il proprietario del locale;
in data
12.10.2019 la stessa comunicava di non aver più interesse all'acquisto dell'azienda e offriva di acquistare l'eventuale giacenza di magazzino al prezzo omnicomprensivo di euro 1.000,00 - conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Lecce, al fine Parte_1 di ottenerne la condanna al pagamento del residuo prezzo di euro 23.000,00, oltre accessori;
in subordine, chiedeva la condanna della convenuta al risarcimento del danno a titolo di responsabilità precontrattuale, danno stimato in euro 23.000,00, oltre accessori;
in estremo subordine, accertare e dichiarare che la convenuta si era indebitamente appropriata dell'azienda di proprietà degli eredi di e di A_ tutti i beni ivi presenti e, per l'effetto, condannare la stessa al pagamento della somma di euro 23.000,00, oltre accessori.
Nella contumacia di , all'esito dell'istruttoria, effettuata mediante produzione Parte_1 documentale e prove testimoniali, il Tribunale adito, con sentenza n. 1533/2021, emessa in data 21.5.2021, accoglieva la domanda attorea e condannava la convenuta al pagamento in favore di parte attrice della somma di euro 23.000,00, oltre accessori.
Avverso la predetta decisione la ditta “ ” di ha proposto Parte_2 Parte_1 appello con atto dell'1.5.2022.
2 Si è costituito , in proprio e nell'interesse del figlio minore , CP_1 SO chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
Con sentenza non definitiva n. 575/2023, pubblicata il 03/07/2023, questa Corte così provvedeva:
“
1. dichiara la nullità della sentenza impugnata che, pertanto, revoca;
2. dispone per il prosieguo del giudizio con separata ordinanza;
3. riserva all'esito ogni decisione sulle spese del giudizio”.
In parziale accoglimento dell'atto d'appello proposto da , la Corte: Parte_1
- ha accertato la nullità ex art. 164 c.p.c. dell'atto di citazione di primo grado, essendo ivi indicato un termine a comparire inferiore a quello previsto dall'art. 163-bis c.p.c., e la conseguente nullità dell'intero procedimento di prime cure e della relativa sentenza;
- poiché tale tipo di nullità non determina la rimessione della causa al primo giudice
(non rientrando nell'elenco tassativo di cui agli artt. 353 e 354 c.p.c.), è stata disposta la rinnovazione degli atti nulli, ad eccezione di quello introduttivo (la cui nullità era stata sanata dalla proposizione dell'appello dalla parte dichiarata illegittimamente contumace)
e di quelli che l'appellante avrebbe potuto svolgere in primo grado e per i quali erano già maturate le preclusioni (giacché la citazione notificatagli, benché nulla, la aveva comunque posta nelle condizioni di conoscere la pendenza del processo, quindi di costituirsi e spiegare le proprie difese e avanzare istanze istruttorie, non avendo peraltro la parte dedotto e provato l'esistenza di una causa a sé non imputabile che le ha impedito di esercitare il proprio diritto di difesa nei termini di decadenza);
- conseguentemente, ha disatteso le richieste istruttorie formulate nell'atto di appello, perché precluse per effetto del divieto di nova per la parte rimasta volontariamente contumace in primo grado, e ha disposto il rinnovo delle sole prove orali come già articolate dall'attore in prime cure.
Espletato tale incombente, con ordinanza del 21.12.2023 questa Corte ha ammesso il giuramento decisorio deferito da a limitatamente ai capitoli Parte_1 CP_1 dedotti nell'atto d'appello (pagg. 15-16), come riformulati dalla Corte.
All'udienza del 25.01.2024 ha giurato nei seguenti termini: “1. Giuro e CP_1 giurando affermo essere vero che ho venduto a l'azienda intestata alla Sig. Parte_1
, dopo il decesso di quest'ultima, per il corrispettivo di euro 25.000,00; A_
2. Giuro e giurando affermo di aver alla stessa consegnato tutti gli arredamenti ed i beni in vendita”.
All'esito dell'istruttoria, la Corte ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'1.4.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta.
3 Quindi, con note depositate il 27.3.2025, l'appellato ha concluso per 1) CP_1 la declaratoria dell'avvenuto perfezionamento del contratto di cessione di azienda con
, con conseguente condanna di quest'ultima al pagamento del residuo prezzo Parte_1 di euro 23.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo;
2) in subordine, la declaratoria della responsabilità precontrattuale di ex art. Parte_1
1337 c.c., con conseguente condanna al risarcimento dei danni nella misura di euro
23.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo;
3) in estremo subordine, la declaratoria di appropriazione indebita da parte di CP_3 dell'azienda di proprietà degli eredi di , con conseguente condanna al A_ pagamento della somma di euro 23.000,00 o di quell'altra maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa. Con vittoria di spese e compensi, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Con note depositate il 31.03.2025 l'appellante ha concluso chiedendo il Parte_1 rigetto della domanda di accertamento del contratto di cessione di azienda perché non perfezionatosi e comunque non conforme alle disposizioni codicistiche;
in subordine, il rigetto della domanda risarcitoria non essendo stato provato il danno;
il rigetto della domanda di condanna per appropriazione dei beni aziendali, per difetto di prova sul punto ed essendo comunque competente a decidere il giudice penale a seguito della proposizione di denuncia querela per falso giuramento.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Risolte le questioni di rito con sentenza non definitiva e disposta la rinnovazione dell'istruttoria svolta nel giudizio di primo grado, in accoglimento della richiesta avanzata dall'appellante, è stato ammesso ed espletato il giuramento decisorio (come riformulato dalla Corte) deferito da a . Parte_1 CP_1
All'udienza del 25.1.2025, ha prestato giuramento decisorio, giurando di CP_1 aver “venduto a l'azienda intestata alla Sig. , dopo il Parte_1 A_ decesso di quest'ultima, per il corrispettivo di euro 25.000,00” e di aver “alla stessa consegnato tutti gli arredamenti ed i beni in vendita”.
Il giuramento decisorio, ai sensi dell'art. 2736 c.c., costituisce prova legale che, in deroga al principio del libero apprezzamento delle risultanze probatorie, vincola il giudice a ritenere pienamente e definitivamente provati i fatti su cui la parte giura, con l'effetto di impedire sia ulteriori indagini sia la valutazione degli elementi di prova disponibili sulla questione controversa, che non può essere risolta in modo difforme da
4 quello risultante dalla prestazione del giuramento. Stante la finalità di questo speciale mezzo di prova, al giudice non resta altro che verificare l'"an iuratum sit", onde accogliere o respingere la domanda sul punto che ne ha formato oggetto (Cass.
07/05/2014, n. 9831).
Risulta pertanto acquisita piena prova sulle circostanze di fatto sottese al giuramento prestato ovvero che i beni dell'azienda della defunta sono stati ceduti A_
a per un corrispettivo di euro 25.000,00 e che i beni medesimi sono stati Parte_1 consegnati alla stessa.
Pertanto, indipendentemente dalla effettiva conclusione tra le parti di un contratto di cessione di azienda e dall'inadempimento della cessionaria, risulta in ogni caso comprovata la consegna dei beni aziendali alla rimasti nella sua disponibilità Pt_1 senza il pagamento di alcun corrispettivo, di modo che si palesa fondata la domanda, formulata in via subordinata, di condanna della al pagamento della somma di euro Pt_1
23.000,00 per essersi appropriata dei beni dell'azienda già di proprietà di A_
.
[...]
È irrilevante in questa sede la proposizione di denuncia querela avverso il giuramento prestato, atteso che l'art. 2738 cod. civ., implicando una presunzione "iuris et de iure" in ordine all'esistenza dei fatti che ne hanno formato oggetto, svincola l'esito del giudizio civile da quello dell'eventuale procedimento penale per falsità del giuramento stesso, la cui definizione può soltanto costituire titolo per le pretese risarcitorie da avanzare verso chi abbia giurato il falso (Cass. 16/10/2009, n. 22037).
In conclusione, in accoglimento della domanda proposta da in primo CP_1 grado, deve essere condannata al pagamento della somma di euro Parte_1
23.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Va al riguardo richiamato il principio affermato dalla Suprema Corte, secondo cui in presenza della dichiarazione di nullità della decisione di prime cure, il giudice di appello
è tenuto ad esaminare nel merito la domanda, comportandosi, di fatto, come giudice di unico grado, sicché è impossibile confermare alcuna statuizione della pronuncia ritenuta nulla, ivi inclusa quella sulle spese del primo grado, dovendosi procedere ad una nuova liquidazione delle stesse relativamente al doppio grado di merito (Cass. 19/08/2021, n.
23132).
In considerazione della fondatezza della censura formulata dall'appellante riguardo alla nullità della sentenza di primo grado, le spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come in dispositivo e con distrazione in favore del difensore anticipatario, possono
5 essere compensate per la metà, ponendo la residua metà a carico di , Parte_1 soccombente nel merito.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto di citazione dell'1.5.2022 da “ ” nei confronti di Parte_2 Parte_1
, in proprio e nell'interesse del figlio minore , avverso la CP_1 SO sentenza del Tribunale di Lecce n. 1533/2021, pubblicata il 21.5.2021, così provvede:
1) accoglie la domanda formulata in primo grado da e, per l'effetto, CP_1 condanna al pagamento in favore del predetto della somma di euro Parte_1
23.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
2) condanna al pagamento della metà spese di entrambi i gradi di giudizio, Parte_1 che liquida – nell'intero - in euro 2.738,00 per compensi ed euro 264,00 per esborsi per il primo grado e in euro 3.000,00 per compensi per il presente grado, oltre rimborso forfetario, IVA e CAP come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Vincenzo Ciardo, antistatario.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 15.7.2025.
Il Presidente est.
dott. Antonio Francesco Esposito
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Seconda Sezione Civile – composta dai Signori:
1) Dott. Antonio Francesco Esposito - Presidente rel.
2) Dott. Giovanni Surdo - Consigliere
3) Dott.ssa Alessandra Ferraro - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 394/2022 R.G., promossa da
TRA (C.F. ), elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliata in Supersano, via Vittorio Emanuele, n. 101, presso lo studio dell'Avv. Giovanni
Antonio Colazzo, che la rappresenta e difende giusta mandato allegato all'atto d'appello
APPELLANTE contro
(C.F.: ), in proprio e nell'interesse del CP_1 C.F._1 figlio minore (C.F. ), elettivamente domiciliato SO C.F._2 in Lecce alla Corte Conte Accardo n. 2, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Ciardo che lo rappresenta e difende in virtù di procura allegata all'atto di comparsa in appello
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza dell'01.04.2023, da intendersi qui integralmente riportate.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in data 29.1.2020 , in proprio e nell'interesse del CP_1 figlio minore , - premesso che: esso attore, insieme al figlio, era erede di SO
, deceduta in Supersano in data 9.3.2019; l'eredità della A_ Per_2 era costituita, tra l'altro, dall'attività commerciale denominata “ Controparte_2
, sita in Supersano, via Vittorio Emanuele n. 194; intendendo alienare
[...]
l'azienda in questione, il deducente veniva in contatto con , con la quale, in Parte_1 data 6.7.2019, stipulava una scrittura privata denominata “manifestazione di interesse” in cui quest'ultima esprimeva il proprio intendimento di acquistare le licenze per l'esercizio dell'attività commerciale, il magazzino comprendente le merci in giacenza, come elencate in apposito inventario, nonché l'arredamento collocato all'interno dell'immobile, dietro il versamento del corrispettivo di euro 25.000,00; la Pt_1 manifestava l'esigenza di riavviare quanto prima l'attività, ragion per cui versava in contanti all'attore la somma di euro 2.000,00 a titolo di acconto sul prezzo di vendita, ricevendo le chiavi del locale e venendo così immessa nel possesso dell'azienda; nelle more dell'emissione dei provvedimenti che autorizzassero il deducente alla vendita della quota del figlio minore, la convenuta chiedeva di disdettare il contratto di locazione dell'immobile e provvedeva a stipularne uno nuovo con il proprietario del locale;
in data
12.10.2019 la stessa comunicava di non aver più interesse all'acquisto dell'azienda e offriva di acquistare l'eventuale giacenza di magazzino al prezzo omnicomprensivo di euro 1.000,00 - conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Lecce, al fine Parte_1 di ottenerne la condanna al pagamento del residuo prezzo di euro 23.000,00, oltre accessori;
in subordine, chiedeva la condanna della convenuta al risarcimento del danno a titolo di responsabilità precontrattuale, danno stimato in euro 23.000,00, oltre accessori;
in estremo subordine, accertare e dichiarare che la convenuta si era indebitamente appropriata dell'azienda di proprietà degli eredi di e di A_ tutti i beni ivi presenti e, per l'effetto, condannare la stessa al pagamento della somma di euro 23.000,00, oltre accessori.
Nella contumacia di , all'esito dell'istruttoria, effettuata mediante produzione Parte_1 documentale e prove testimoniali, il Tribunale adito, con sentenza n. 1533/2021, emessa in data 21.5.2021, accoglieva la domanda attorea e condannava la convenuta al pagamento in favore di parte attrice della somma di euro 23.000,00, oltre accessori.
Avverso la predetta decisione la ditta “ ” di ha proposto Parte_2 Parte_1 appello con atto dell'1.5.2022.
2 Si è costituito , in proprio e nell'interesse del figlio minore , CP_1 SO chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
Con sentenza non definitiva n. 575/2023, pubblicata il 03/07/2023, questa Corte così provvedeva:
“
1. dichiara la nullità della sentenza impugnata che, pertanto, revoca;
2. dispone per il prosieguo del giudizio con separata ordinanza;
3. riserva all'esito ogni decisione sulle spese del giudizio”.
In parziale accoglimento dell'atto d'appello proposto da , la Corte: Parte_1
- ha accertato la nullità ex art. 164 c.p.c. dell'atto di citazione di primo grado, essendo ivi indicato un termine a comparire inferiore a quello previsto dall'art. 163-bis c.p.c., e la conseguente nullità dell'intero procedimento di prime cure e della relativa sentenza;
- poiché tale tipo di nullità non determina la rimessione della causa al primo giudice
(non rientrando nell'elenco tassativo di cui agli artt. 353 e 354 c.p.c.), è stata disposta la rinnovazione degli atti nulli, ad eccezione di quello introduttivo (la cui nullità era stata sanata dalla proposizione dell'appello dalla parte dichiarata illegittimamente contumace)
e di quelli che l'appellante avrebbe potuto svolgere in primo grado e per i quali erano già maturate le preclusioni (giacché la citazione notificatagli, benché nulla, la aveva comunque posta nelle condizioni di conoscere la pendenza del processo, quindi di costituirsi e spiegare le proprie difese e avanzare istanze istruttorie, non avendo peraltro la parte dedotto e provato l'esistenza di una causa a sé non imputabile che le ha impedito di esercitare il proprio diritto di difesa nei termini di decadenza);
- conseguentemente, ha disatteso le richieste istruttorie formulate nell'atto di appello, perché precluse per effetto del divieto di nova per la parte rimasta volontariamente contumace in primo grado, e ha disposto il rinnovo delle sole prove orali come già articolate dall'attore in prime cure.
Espletato tale incombente, con ordinanza del 21.12.2023 questa Corte ha ammesso il giuramento decisorio deferito da a limitatamente ai capitoli Parte_1 CP_1 dedotti nell'atto d'appello (pagg. 15-16), come riformulati dalla Corte.
All'udienza del 25.01.2024 ha giurato nei seguenti termini: “1. Giuro e CP_1 giurando affermo essere vero che ho venduto a l'azienda intestata alla Sig. Parte_1
, dopo il decesso di quest'ultima, per il corrispettivo di euro 25.000,00; A_
2. Giuro e giurando affermo di aver alla stessa consegnato tutti gli arredamenti ed i beni in vendita”.
All'esito dell'istruttoria, la Corte ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'1.4.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta.
3 Quindi, con note depositate il 27.3.2025, l'appellato ha concluso per 1) CP_1 la declaratoria dell'avvenuto perfezionamento del contratto di cessione di azienda con
, con conseguente condanna di quest'ultima al pagamento del residuo prezzo Parte_1 di euro 23.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo;
2) in subordine, la declaratoria della responsabilità precontrattuale di ex art. Parte_1
1337 c.c., con conseguente condanna al risarcimento dei danni nella misura di euro
23.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo;
3) in estremo subordine, la declaratoria di appropriazione indebita da parte di CP_3 dell'azienda di proprietà degli eredi di , con conseguente condanna al A_ pagamento della somma di euro 23.000,00 o di quell'altra maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa. Con vittoria di spese e compensi, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Con note depositate il 31.03.2025 l'appellante ha concluso chiedendo il Parte_1 rigetto della domanda di accertamento del contratto di cessione di azienda perché non perfezionatosi e comunque non conforme alle disposizioni codicistiche;
in subordine, il rigetto della domanda risarcitoria non essendo stato provato il danno;
il rigetto della domanda di condanna per appropriazione dei beni aziendali, per difetto di prova sul punto ed essendo comunque competente a decidere il giudice penale a seguito della proposizione di denuncia querela per falso giuramento.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Risolte le questioni di rito con sentenza non definitiva e disposta la rinnovazione dell'istruttoria svolta nel giudizio di primo grado, in accoglimento della richiesta avanzata dall'appellante, è stato ammesso ed espletato il giuramento decisorio (come riformulato dalla Corte) deferito da a . Parte_1 CP_1
All'udienza del 25.1.2025, ha prestato giuramento decisorio, giurando di CP_1 aver “venduto a l'azienda intestata alla Sig. , dopo il Parte_1 A_ decesso di quest'ultima, per il corrispettivo di euro 25.000,00” e di aver “alla stessa consegnato tutti gli arredamenti ed i beni in vendita”.
Il giuramento decisorio, ai sensi dell'art. 2736 c.c., costituisce prova legale che, in deroga al principio del libero apprezzamento delle risultanze probatorie, vincola il giudice a ritenere pienamente e definitivamente provati i fatti su cui la parte giura, con l'effetto di impedire sia ulteriori indagini sia la valutazione degli elementi di prova disponibili sulla questione controversa, che non può essere risolta in modo difforme da
4 quello risultante dalla prestazione del giuramento. Stante la finalità di questo speciale mezzo di prova, al giudice non resta altro che verificare l'"an iuratum sit", onde accogliere o respingere la domanda sul punto che ne ha formato oggetto (Cass.
07/05/2014, n. 9831).
Risulta pertanto acquisita piena prova sulle circostanze di fatto sottese al giuramento prestato ovvero che i beni dell'azienda della defunta sono stati ceduti A_
a per un corrispettivo di euro 25.000,00 e che i beni medesimi sono stati Parte_1 consegnati alla stessa.
Pertanto, indipendentemente dalla effettiva conclusione tra le parti di un contratto di cessione di azienda e dall'inadempimento della cessionaria, risulta in ogni caso comprovata la consegna dei beni aziendali alla rimasti nella sua disponibilità Pt_1 senza il pagamento di alcun corrispettivo, di modo che si palesa fondata la domanda, formulata in via subordinata, di condanna della al pagamento della somma di euro Pt_1
23.000,00 per essersi appropriata dei beni dell'azienda già di proprietà di A_
.
[...]
È irrilevante in questa sede la proposizione di denuncia querela avverso il giuramento prestato, atteso che l'art. 2738 cod. civ., implicando una presunzione "iuris et de iure" in ordine all'esistenza dei fatti che ne hanno formato oggetto, svincola l'esito del giudizio civile da quello dell'eventuale procedimento penale per falsità del giuramento stesso, la cui definizione può soltanto costituire titolo per le pretese risarcitorie da avanzare verso chi abbia giurato il falso (Cass. 16/10/2009, n. 22037).
In conclusione, in accoglimento della domanda proposta da in primo CP_1 grado, deve essere condannata al pagamento della somma di euro Parte_1
23.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Va al riguardo richiamato il principio affermato dalla Suprema Corte, secondo cui in presenza della dichiarazione di nullità della decisione di prime cure, il giudice di appello
è tenuto ad esaminare nel merito la domanda, comportandosi, di fatto, come giudice di unico grado, sicché è impossibile confermare alcuna statuizione della pronuncia ritenuta nulla, ivi inclusa quella sulle spese del primo grado, dovendosi procedere ad una nuova liquidazione delle stesse relativamente al doppio grado di merito (Cass. 19/08/2021, n.
23132).
In considerazione della fondatezza della censura formulata dall'appellante riguardo alla nullità della sentenza di primo grado, le spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come in dispositivo e con distrazione in favore del difensore anticipatario, possono
5 essere compensate per la metà, ponendo la residua metà a carico di , Parte_1 soccombente nel merito.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto di citazione dell'1.5.2022 da “ ” nei confronti di Parte_2 Parte_1
, in proprio e nell'interesse del figlio minore , avverso la CP_1 SO sentenza del Tribunale di Lecce n. 1533/2021, pubblicata il 21.5.2021, così provvede:
1) accoglie la domanda formulata in primo grado da e, per l'effetto, CP_1 condanna al pagamento in favore del predetto della somma di euro Parte_1
23.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
2) condanna al pagamento della metà spese di entrambi i gradi di giudizio, Parte_1 che liquida – nell'intero - in euro 2.738,00 per compensi ed euro 264,00 per esborsi per il primo grado e in euro 3.000,00 per compensi per il presente grado, oltre rimborso forfetario, IVA e CAP come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Vincenzo Ciardo, antistatario.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 15.7.2025.
Il Presidente est.
dott. Antonio Francesco Esposito
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