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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/02/2025, n. 519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 519 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE
così composta:
dr.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente
dr. MICHELE MAGLIULO Consigliere
dr.ssa MARIELDA MONTEFUSCO Consigliere est.
riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nel processo civile d'appello, avverso la sentenza pronunziata dal
Tribunale di Napoli, Seconda Sezione Civile, pubblicata in data 15
gennaio 2021, contraddistinta dal n. 416/2021, iscritto al n.
1062/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, pendente
TRA
e , rappresentati e difesi dall'avv. Parte_1 Parte_2
Sergio Amicarelli -appellanti-
E
la rappresentata e difesa dall'avv. Umberto Controparte_1
Danise e dall'avv. Sabino Laudadio -appellata – 2
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato telematicamente il 2 marzo
2021, e proponevano appello Parte_1 Parte_2
avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli, n. 416/2021, pubblicata il 15 gennaio 2021.
Con comparsa del 24 settembre 2021 si costituiva la CP_1
[...]
Dopo vari rinvii di ufficio, all'udienza del 16 gennaio 2025, celebrata secondo le modalità dell'udienza cartolare, in trattazione scritta le parti non comparivano (recte non depositavano note di trattazione scritta) e la causa veniva rinviata all' udienza del 30 gennaio 2025 ( celebrata in presenza) ai sensi degli artt. 181 –
309 c.p.c..
Parimenti a tale udienza le parti non comparivano. La causa
è stata pertanto riservata in decisione.
Va dichiarata l'estinzione del processo.
All'udienza del 16 gennaio 2025 (come detto) - poi rinviata ai sensi degli artt. 181 c.p.c. al 30 gennaio 2025 - le parti non comparivano.
Pertanto, attesa la persistente assenza delle parti, all'udienza del 30 gennaio 2025 sono appunto maturati i presupposti per disporre la cancellazione della causa dal ruolo e la conseguente estinzione del giudizio.
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Ai sensi dell'art.181 c.p.c., nella formulazione modificata dalla
L.25.6.2008 n.112, in vigore dal 25.6.2008, applicabile alla presente controversia introdotta in primo grado nell'anno 2015 se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa un'udienza successiva della quale il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite e, se nessuna delle stesse compare alla nuova udienza, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
Va pertanto ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del giudizio.
Quanto alla forma che deve rivestire tale provvedimento, attesa l'idoneità dell'estinzione a definire in rito il processo ed a determinare altresì il passaggio in giudicato, ove l'estinzione divenga definitiva,
della sentenza di primo grado, si ritiene che debba essere quella della sentenza, che è appunto quella che permette alla parte anche di potere, se lo ritenga necessario, impugnarla, facendone valere gli eventuali vizi.
Le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate ex art.310, 4^ comma c.p.c.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli, Settima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e da Parte_1 Parte_2
- con atto di citazione notificato il 2 marzo 2021-
[...]
3 4
avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli, n. 416/2021, pubblicata il 15 gennaio 2021, così provvede:
a) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
b) spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Napoli, addì 3 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Marielda Montefusco dr. ssa Aurelia D'Ambrosio
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