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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VI, sentenza 25/02/2026, n. 787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 787 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 787/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 6, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CA ANNA, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4916/2025 depositato il 08/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di SA AR UA TE - Via Albana 81055 SA AR UA TE CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Viale V. Lamberti Fabbr. A/4 81100 Caserta CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE PAG n. 02820259006858845000 TARSU/TIA 2014
- INTIMAZIONE PAG n. 02820259006858845000 TARSU/TIA 2015 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame Ricorrente_1 proponeva impugnazione avverso l'intimazione di pagamento n. 02820259006858845/00 notificata in data 6.8.25, avente ad oggetto l'omesso pagamento I TARI annualità 2014 e 2015 ,
contro
Agenzia delle Entrate Riscossioni e il Comune di
SA AR UA TE , come in epigrafe indicato, esponendone i motivi.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione che chiedeva il rigetto del ricorso .
All'esito dell'odierna udienza di trattazione, il giudice riservava la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla lettura degli atti del presente giudizio emerge che , diversamente da quanto il ricorrente deduce, l'atto oggetto del presente gravame risulta preceduto dalla cartella di pagamento notificata secondo la procedura di cui all'art. 143 c.p.c.
Infatti, come è noto , la procedura prevista dall'art. 140 c.p.c., si applica nel caso di assenza temporanea del destinatario , di persona di famiglia o addetto alla casa. Invece la disciplina di cui all' art. 143 c.p.c. si applica in caso di irreperibilità , allorquando non sono noti i luoghi di residenza, dimora o domicilio del destinatario . Quest'ultimo è il caso che interessa, pertanto, appare corretta la procedura seguita dal notificatore , il quale che procedeva in prima istanza alla notifica dell'atto in data 5.9.2018 e , stante l'irreperibilità assoluta del ricorrente presso l'indirizzo di residenza, depositava l'avviso di deposito nella Casa Comunale . come da distinta di deposito ex art. 143 c.p.c.
Nel caso in esame, trattandosi di atto di riscossione, l'ufficiale di riscossione ha correttamente proceduto alla notifica con deposito presso la casa comunale dell'ente come risulta trascritto nella relata di notifica.
Pertanto il presente atto impugnato risulta preceduto dalla notifica dell'atto prodromico e ,di conseguenza, si è formato il giudicato per effetto della mancata impugnativa nei termini.
In tal senso la Suprema Corte di cassazione – sent. N. 34416/2013 secondo cui l'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione non Banca_1 un nuovo ed autonomo atto impositivo . La mancata notifica di tale atto presupposto ha determinato la cognizione dell'atto sul quale si fonda la pretesa creditoria, la quale, oramai, risulta consolidata, essendo stata rispettata la sequenza di atti prevista dalla normativa del procedimento di notifica.
Ne deriva la assoluta infondatezza delle censure mosse dal ricorrente , dato che la regolare notifica degli atti presupposti, ha reso possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario e, dunque, non possono essere fatti più valere le questioni attinenti alla fondatezza della pretesa tributaria .
Infatti, l'atto prodromico non è stato impugnato, pur essendo stata rispettata la sequenza procedimentale degli atti.
Infine, come previsto dall'art. 19 Dlvo 546/1992 , solo la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili adottati precedentemente all'atto oggetto di gravame , ne consente la impugnazione unitamente a quest'ultimo.
Nel caso di specie, essendo acclarata la cognizione dell'atto prodromico da parte del ricorrente , come da documentazione prodotta in atti , appunto, in tale sede egli avrebbe dovuto e potuto far valere le sue rimostranze, dato che non è più possibile attualmente far valere alcuna doglianza.
Alla luce delle suesposte osservazioni il ricorso va respinto . Le spese si compensano, data la peculiarità della questione .
P.Q.M.
Rigetto il ricorso e compensa le spese
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 6, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CA ANNA, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4916/2025 depositato il 08/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di SA AR UA TE - Via Albana 81055 SA AR UA TE CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Viale V. Lamberti Fabbr. A/4 81100 Caserta CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE PAG n. 02820259006858845000 TARSU/TIA 2014
- INTIMAZIONE PAG n. 02820259006858845000 TARSU/TIA 2015 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame Ricorrente_1 proponeva impugnazione avverso l'intimazione di pagamento n. 02820259006858845/00 notificata in data 6.8.25, avente ad oggetto l'omesso pagamento I TARI annualità 2014 e 2015 ,
contro
Agenzia delle Entrate Riscossioni e il Comune di
SA AR UA TE , come in epigrafe indicato, esponendone i motivi.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione che chiedeva il rigetto del ricorso .
All'esito dell'odierna udienza di trattazione, il giudice riservava la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla lettura degli atti del presente giudizio emerge che , diversamente da quanto il ricorrente deduce, l'atto oggetto del presente gravame risulta preceduto dalla cartella di pagamento notificata secondo la procedura di cui all'art. 143 c.p.c.
Infatti, come è noto , la procedura prevista dall'art. 140 c.p.c., si applica nel caso di assenza temporanea del destinatario , di persona di famiglia o addetto alla casa. Invece la disciplina di cui all' art. 143 c.p.c. si applica in caso di irreperibilità , allorquando non sono noti i luoghi di residenza, dimora o domicilio del destinatario . Quest'ultimo è il caso che interessa, pertanto, appare corretta la procedura seguita dal notificatore , il quale che procedeva in prima istanza alla notifica dell'atto in data 5.9.2018 e , stante l'irreperibilità assoluta del ricorrente presso l'indirizzo di residenza, depositava l'avviso di deposito nella Casa Comunale . come da distinta di deposito ex art. 143 c.p.c.
Nel caso in esame, trattandosi di atto di riscossione, l'ufficiale di riscossione ha correttamente proceduto alla notifica con deposito presso la casa comunale dell'ente come risulta trascritto nella relata di notifica.
Pertanto il presente atto impugnato risulta preceduto dalla notifica dell'atto prodromico e ,di conseguenza, si è formato il giudicato per effetto della mancata impugnativa nei termini.
In tal senso la Suprema Corte di cassazione – sent. N. 34416/2013 secondo cui l'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione non Banca_1 un nuovo ed autonomo atto impositivo . La mancata notifica di tale atto presupposto ha determinato la cognizione dell'atto sul quale si fonda la pretesa creditoria, la quale, oramai, risulta consolidata, essendo stata rispettata la sequenza di atti prevista dalla normativa del procedimento di notifica.
Ne deriva la assoluta infondatezza delle censure mosse dal ricorrente , dato che la regolare notifica degli atti presupposti, ha reso possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario e, dunque, non possono essere fatti più valere le questioni attinenti alla fondatezza della pretesa tributaria .
Infatti, l'atto prodromico non è stato impugnato, pur essendo stata rispettata la sequenza procedimentale degli atti.
Infine, come previsto dall'art. 19 Dlvo 546/1992 , solo la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili adottati precedentemente all'atto oggetto di gravame , ne consente la impugnazione unitamente a quest'ultimo.
Nel caso di specie, essendo acclarata la cognizione dell'atto prodromico da parte del ricorrente , come da documentazione prodotta in atti , appunto, in tale sede egli avrebbe dovuto e potuto far valere le sue rimostranze, dato che non è più possibile attualmente far valere alcuna doglianza.
Alla luce delle suesposte osservazioni il ricorso va respinto . Le spese si compensano, data la peculiarità della questione .
P.Q.M.
Rigetto il ricorso e compensa le spese