Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VI, sentenza 25/02/2026, n. 787
CGT1
Sentenza 25 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Notifica irregolare dell'atto presupposto

    Il giudice ha ritenuto che la notifica dell'atto presupposto sia avvenuta correttamente ai sensi dell'art. 143 c.p.c. in quanto il ricorrente era irreperibile. Pertanto, l'intimazione di pagamento è preceduta da un atto divenuto definitivo per mancata impugnazione nei termini, formando un giudicato. Non essendo stato impugnato l'atto prodromico, le questioni attinenti alla fondatezza della pretesa tributaria non possono essere fatte valere.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VI, sentenza 25/02/2026, n. 787
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta
    Numero : 787
    Data del deposito : 25 febbraio 2026

    Testo completo