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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 10/11/2025, n. 5428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5428 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANIA
Quinta Sezione Civile
VERBALE DI UDIENZA
con contestuale sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
L'anno 2025 il giorno 10 del mese di novembre avanti il dott. Giorgio Marino, chiamata la causa civile iscritta al n. 2377/24 RGAC;
promossa da
C.F. , nato a [...] il [...], residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
San Giovanni La Punta (CT), via Madonna delle Lacrime n. 70, in proprio e quale procuratore generale della sig.ra C.F. nata a [...] il Persona_1 CodiceFiscale_2
22.4.1935, residente in [...], giusta procura generale notaio rep. 2306 del 22.7.2020, elettivamente domiciliati in Catania, Persona_2
via Nuovalucello 256, presso lo studio dell'Avv. Massimiliano RUSSO che li rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso introdttivo;
e
C.F. , nato a [...] il [...], residente in Parte_2 C.F._3
Viagrande (CT), via R. Scuderi n. 16, elettivamente domiciliato in Catania, via Gesualdo Clementi n.
5, presso lo studio dell'Avv. Ignazio DE MAURO, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
ricorrenti,
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F/ P.I. Parte_3
, con sede legale in via del Bosco n. 62/64 di Catania, elettivamente domiciliato in P.IVA_1
Catania Via Santa Maria di Betlem n. 18 presso lo studio dell'Avv. Francesca Zangara, che lo pagina 1 di 6 rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione, unitamente e disgiuntamente all'Avv, Angelo Crimi;
resistente;
OGGETTO: PAGAMENTO SOMME.
Sono presenti per parte ricorrente gli Avv.ti De Mauro e Russo i quali discutono la causa riportandosi agli atti di causa e memorie autorizzate.
E' presente per parte resistente l'Avv. Crimi il quale discute la causa riportandosi agli atti di causa e memorie autorizzate.
E' altresì presente ai fini della pratica forense il dott. . Persona_3
Quindi
il Giudice
in Nome del Popolo Italiano
pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 6 marzo 2024, e quest'ultimo in Parte_2 Parte_1
proprio e quale procuratore generale di , adivano questo Tribunale esponendo che Persona_1
in data 18.10.2019 tra le odierne parti in causa era stato sottoscritto un “contratto di opzione di acquisto
di immobile” in forza del quale ed i di lei figli e Persona_1 Parte_1 Pt_2
, ciascuno di essi proprietari indivisi nella misura di 1 / 3 ciascuno dell'edificio sito in Catania,
[...]
via Etnea n. 310, piano terra (ad eccezione delle botteghe con accesso da via Etnea n. 308 e n. 312),
primo, secondo, terzo e quarto, censito nel N.C.E.U. al foglio 69 part. 6424, sub. 2, cat. D/4)
concedevano concesso alla resistente Società il diritto di opzione per l'acquisto del suddetto immobile alle condizioni ivi indicate. pagina 2 di 6 In particolare rilevavano che il prezzo di vendita era stato pattuito in € 1.700.000,00 e che l'opzione era invece gratuita. Rilevavano che l'opzione doveva essere esercitata entro il 5.12.2019 e che l'atto di trasferimento doveva essere stipulato entro il 14.12.2019. Deducevano che con scrittura integrativa di pari data (18.10.2019) veniva pattuito che “A MODIFICA ED IN AGGIUNTA A QUANTO PATTUITO
CON DETTO CONTRATTO DI OPZIONE, AD OGNI EFFETTO DI LEGGE, SI CONCORDA
QUANTO 1 ) il prezzo di acquisto è, in realtà, fissato in € 1.750.000,00 (euro CP_1
unmilionesettecentocinquantamila/00), di cui 1.700.000,00 (euro unmilionesettecentomila/00) verranno
corrisposti con le modalità previste nella suddetta opzione, mentre gli ulteriori € 50.000,00 (euro
cinquantamila/00) saranno versati entro e non oltre il 14.12.2021…” .
Esponevano – quindi – che per effetto dell'esercizio del diritto di opzione nei termini pattuiti, a circa un mese di distanza dalla firma del contratto di opzione e della scrittura privata di cui sopra,
segnatamente in data 12 novembre 2019, con atto notaio rep. 68764 racc. n. 44998 Persona_4
l'immobile cui in oggetto era stato trasferito in proprietà alla Società resistente per il prezzo di euro
1.700.000,00, prezzo pagato come segue: euro 510.000,00 mediante n. 3 assegni circolari di euro
170.000,00 ciascuno;
euro 1.190.000,00 mediante il netto ricavo del mutuo concesso da CP_2
[...]
Rilevavano – però – che la resistente benchè più volte richiesta non aveva corrisposto la residua somma di € 50000.00, come da scrittura integrativa.
La resistente si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente il difetto di rappresentanza di
Nel merito deduceva di non dovere alcuna somma a parte ricorrente. Persona_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e deve essere accolta.
Fatti non contestati sono la sottoscrizione da parte della società resistente dapprima della scrittura di modifica del patto di opzione in data 18.10.2019, con la previsione di un maggior prezzo di vendita di €
pagina 3 di 6 1.750.000,00, e successivamente la sottoscrizione della controdichiarazione coeva alla stipula dell'atto di vendita, ove veniva ribadito che il reale prezzo dell'operazione era di € 1.750.000,00.
Parte resistente non ha mai operato alcun disconoscimento delle citate scritture.
Si è solo limitata a dedurre che la prima sarebbe stata superata dall'esercizio del diritto di opzione per la somma di € 1.700.000,00 e la seconda sarebbe inutilizzabile nel presente giudizio, per non avere parte ricorrente modificato la propria domanda.
In ordine alla prima eccezione è sufficiente rilevare come il patto d'opzione non poteva che essere esercitato formalmente per il prezzo ivi indicato (€ 1.7000.000,00), atteso che una diversa dichiarazione di opzione avrebbe avuto come unico effetto quello di non esercitare l'opzione per come pattuita. E difatti la dichiarazione di volersi avvalere dell'opzione deve essere speculare al patto di opzione.
In ordine alla seconda va osservato come del tutto ammissibile sia la produzione della controdichiarazione del 12.11.2019, atteso che la difesa è sorta dalle eccezioni di parte resistente e la stessa non implica alcun mutamento dei fatti costitutivi della domanda, essendo sempre i medesimi:
ovvero pattuizione di un maggior prezzo di vendita rispetto a quello oggetto del patto di opzione,
esercitato con l'atto di vendita al prezzo opzionato.
Ciò posto, a fronte dell'assoluta carenza di prova contraria si deve presumere che effettivamente l'inadempimento dedotto sia esistente (tenuto conto anche della pacifica ammissione sul punto da parte resistente).
E' principio assolutamente pacifico in giurisprudenza quello in base al quale in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale)
del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del pagina 4 di 6 fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento,
la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460
(risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poichè il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (Cass. civ., Sez.un., 30/10/2001, n.13533; Cass. Civ. sez. III 23 maggio 2001 n. 7027;
Cass. Civ. sez. I 27 marzo 1998 n. 3232).
Nella specie il creditore ha dimostrato l'esistenza del titolo e l'esigibilità del credito, e dunque in assenza di prova contraria non resta che condannare parte resistente al pagamento della somma di €
50000.00 oltre interssi legali dalla data della scadenza dell'obbligazione (15.12.2021) al soddisfo.
Le spese del giudizio seguendo la soccombenza vanno poste a carico della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, sezione quinta civile, in persona del giudice istruttore dott. Giorgio Marino,
uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, da , Parte_2
in proprio e nq di procuratore generale di contro Parte_1 Persona_1 [...]
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa, così provvede: Parte_3
1) condanna la resistente al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di € 50.000,00
oltre interessi legali dal 15.12.2021 al soddisfo;
2) condanna la resistente al rimborso delle spese processuali in favore di parte ricorrente, liquidate pagina 5 di 6 in complessivi € 7600.00 per compensi, € 545.00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
IL GIUDICE ISTRUTTORE
(dott. Giorgio Marino)
pagina 6 di 6
Quinta Sezione Civile
VERBALE DI UDIENZA
con contestuale sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
L'anno 2025 il giorno 10 del mese di novembre avanti il dott. Giorgio Marino, chiamata la causa civile iscritta al n. 2377/24 RGAC;
promossa da
C.F. , nato a [...] il [...], residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
San Giovanni La Punta (CT), via Madonna delle Lacrime n. 70, in proprio e quale procuratore generale della sig.ra C.F. nata a [...] il Persona_1 CodiceFiscale_2
22.4.1935, residente in [...], giusta procura generale notaio rep. 2306 del 22.7.2020, elettivamente domiciliati in Catania, Persona_2
via Nuovalucello 256, presso lo studio dell'Avv. Massimiliano RUSSO che li rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso introdttivo;
e
C.F. , nato a [...] il [...], residente in Parte_2 C.F._3
Viagrande (CT), via R. Scuderi n. 16, elettivamente domiciliato in Catania, via Gesualdo Clementi n.
5, presso lo studio dell'Avv. Ignazio DE MAURO, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
ricorrenti,
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F/ P.I. Parte_3
, con sede legale in via del Bosco n. 62/64 di Catania, elettivamente domiciliato in P.IVA_1
Catania Via Santa Maria di Betlem n. 18 presso lo studio dell'Avv. Francesca Zangara, che lo pagina 1 di 6 rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione, unitamente e disgiuntamente all'Avv, Angelo Crimi;
resistente;
OGGETTO: PAGAMENTO SOMME.
Sono presenti per parte ricorrente gli Avv.ti De Mauro e Russo i quali discutono la causa riportandosi agli atti di causa e memorie autorizzate.
E' presente per parte resistente l'Avv. Crimi il quale discute la causa riportandosi agli atti di causa e memorie autorizzate.
E' altresì presente ai fini della pratica forense il dott. . Persona_3
Quindi
il Giudice
in Nome del Popolo Italiano
pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 6 marzo 2024, e quest'ultimo in Parte_2 Parte_1
proprio e quale procuratore generale di , adivano questo Tribunale esponendo che Persona_1
in data 18.10.2019 tra le odierne parti in causa era stato sottoscritto un “contratto di opzione di acquisto
di immobile” in forza del quale ed i di lei figli e Persona_1 Parte_1 Pt_2
, ciascuno di essi proprietari indivisi nella misura di 1 / 3 ciascuno dell'edificio sito in Catania,
[...]
via Etnea n. 310, piano terra (ad eccezione delle botteghe con accesso da via Etnea n. 308 e n. 312),
primo, secondo, terzo e quarto, censito nel N.C.E.U. al foglio 69 part. 6424, sub. 2, cat. D/4)
concedevano concesso alla resistente Società il diritto di opzione per l'acquisto del suddetto immobile alle condizioni ivi indicate. pagina 2 di 6 In particolare rilevavano che il prezzo di vendita era stato pattuito in € 1.700.000,00 e che l'opzione era invece gratuita. Rilevavano che l'opzione doveva essere esercitata entro il 5.12.2019 e che l'atto di trasferimento doveva essere stipulato entro il 14.12.2019. Deducevano che con scrittura integrativa di pari data (18.10.2019) veniva pattuito che “A MODIFICA ED IN AGGIUNTA A QUANTO PATTUITO
CON DETTO CONTRATTO DI OPZIONE, AD OGNI EFFETTO DI LEGGE, SI CONCORDA
QUANTO 1 ) il prezzo di acquisto è, in realtà, fissato in € 1.750.000,00 (euro CP_1
unmilionesettecentocinquantamila/00), di cui 1.700.000,00 (euro unmilionesettecentomila/00) verranno
corrisposti con le modalità previste nella suddetta opzione, mentre gli ulteriori € 50.000,00 (euro
cinquantamila/00) saranno versati entro e non oltre il 14.12.2021…” .
Esponevano – quindi – che per effetto dell'esercizio del diritto di opzione nei termini pattuiti, a circa un mese di distanza dalla firma del contratto di opzione e della scrittura privata di cui sopra,
segnatamente in data 12 novembre 2019, con atto notaio rep. 68764 racc. n. 44998 Persona_4
l'immobile cui in oggetto era stato trasferito in proprietà alla Società resistente per il prezzo di euro
1.700.000,00, prezzo pagato come segue: euro 510.000,00 mediante n. 3 assegni circolari di euro
170.000,00 ciascuno;
euro 1.190.000,00 mediante il netto ricavo del mutuo concesso da CP_2
[...]
Rilevavano – però – che la resistente benchè più volte richiesta non aveva corrisposto la residua somma di € 50000.00, come da scrittura integrativa.
La resistente si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente il difetto di rappresentanza di
Nel merito deduceva di non dovere alcuna somma a parte ricorrente. Persona_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e deve essere accolta.
Fatti non contestati sono la sottoscrizione da parte della società resistente dapprima della scrittura di modifica del patto di opzione in data 18.10.2019, con la previsione di un maggior prezzo di vendita di €
pagina 3 di 6 1.750.000,00, e successivamente la sottoscrizione della controdichiarazione coeva alla stipula dell'atto di vendita, ove veniva ribadito che il reale prezzo dell'operazione era di € 1.750.000,00.
Parte resistente non ha mai operato alcun disconoscimento delle citate scritture.
Si è solo limitata a dedurre che la prima sarebbe stata superata dall'esercizio del diritto di opzione per la somma di € 1.700.000,00 e la seconda sarebbe inutilizzabile nel presente giudizio, per non avere parte ricorrente modificato la propria domanda.
In ordine alla prima eccezione è sufficiente rilevare come il patto d'opzione non poteva che essere esercitato formalmente per il prezzo ivi indicato (€ 1.7000.000,00), atteso che una diversa dichiarazione di opzione avrebbe avuto come unico effetto quello di non esercitare l'opzione per come pattuita. E difatti la dichiarazione di volersi avvalere dell'opzione deve essere speculare al patto di opzione.
In ordine alla seconda va osservato come del tutto ammissibile sia la produzione della controdichiarazione del 12.11.2019, atteso che la difesa è sorta dalle eccezioni di parte resistente e la stessa non implica alcun mutamento dei fatti costitutivi della domanda, essendo sempre i medesimi:
ovvero pattuizione di un maggior prezzo di vendita rispetto a quello oggetto del patto di opzione,
esercitato con l'atto di vendita al prezzo opzionato.
Ciò posto, a fronte dell'assoluta carenza di prova contraria si deve presumere che effettivamente l'inadempimento dedotto sia esistente (tenuto conto anche della pacifica ammissione sul punto da parte resistente).
E' principio assolutamente pacifico in giurisprudenza quello in base al quale in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale)
del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del pagina 4 di 6 fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento,
la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460
(risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poichè il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (Cass. civ., Sez.un., 30/10/2001, n.13533; Cass. Civ. sez. III 23 maggio 2001 n. 7027;
Cass. Civ. sez. I 27 marzo 1998 n. 3232).
Nella specie il creditore ha dimostrato l'esistenza del titolo e l'esigibilità del credito, e dunque in assenza di prova contraria non resta che condannare parte resistente al pagamento della somma di €
50000.00 oltre interssi legali dalla data della scadenza dell'obbligazione (15.12.2021) al soddisfo.
Le spese del giudizio seguendo la soccombenza vanno poste a carico della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, sezione quinta civile, in persona del giudice istruttore dott. Giorgio Marino,
uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, da , Parte_2
in proprio e nq di procuratore generale di contro Parte_1 Persona_1 [...]
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa, così provvede: Parte_3
1) condanna la resistente al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di € 50.000,00
oltre interessi legali dal 15.12.2021 al soddisfo;
2) condanna la resistente al rimborso delle spese processuali in favore di parte ricorrente, liquidate pagina 5 di 6 in complessivi € 7600.00 per compensi, € 545.00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
IL GIUDICE ISTRUTTORE
(dott. Giorgio Marino)
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