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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 31/10/2025, n. 728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 728 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Stefano
EV ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2379 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nata a [...] il Parte_1
23.03.1951 (c.f.: , con gli avv.ti Ivano Matteo C.F._1
RA e PA AR RI FI (pec domiciliazione:
; Email_1
ATTRICE - OPPONENTE
CONTRO in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., con sede legale in Mestre (c.f.: ) e, P.IVA_1 per essa, in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., con sede legale in Mestre (c.f.: ) con P.IVA_2
l'avv. Roberto Franco (pec domiciliazione:
. Email_2
CONVENUTA - OPPOSTA
AVENTE AD OGGETTO: contratti bancari – fideiussione;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note ex art. 127ter c.p.c. da ultimo depositate e atti ivi richiamati ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con decreto ingiuntivo n. 640/2022 emesso dal Tribunale di
Trapani in data 24.10.2022 è stato ingiunto a , in Parte_1
qualità di fideiussore (giusta fideiussione prestata in data
22.06.2011, per ogni importo dovuto dal debitore principale), il
Tribunale di Trapani Sezione Civile
pagamento della somma di euro 27.501,43 quale saldo debitorio del finanziamento erogato da Findomestic Banca S.p.a. a Parte_2
con contratto n. 20131580828813.
[...]
Avverso tale decreto, la propone opposizione Parte_1
allegando la propria qualità di consumatore ed eccependo, tra l'altro, la vessatorietà della clausola del contratto di fideiussione di deroga ai termini previsti dall'art. 1957 c.c. (in assenza di qualsiasi indagine sul punto da parte del Giudice del procedimento monitorio), chiedendo “revocare, per i motivi dedotti in premessa, nei
suoi confronti il decreto ingiuntivo opposto de quo per estinzione della
fideiussione per decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c.”.
Si è costituita la , chiedendo il rigetto Controparte_1
dell'opposizione spiegata e la conferma del decreto ingiuntivo.
La causa di natura documentale viene oggi decisa.
*.*.*
Giova preliminarmente evidenziare che è incontestata la qualità di consumatore dell'opponente: ha Parte_1
sottoscritto il contratto di fideiussione esclusivamente in ragione del rapporto di coniugio con il debitore principale, per fini estranei a ogni attività professionale, commerciale e imprenditoriale.
Venendo dunque alla domanda di accertamento della nullità
della clausola di deroga all'art. 1957 c.c., il decreto legislativo n.
206/2005 prevede all'art. 33 comma 1: “Nel contratto concluso tra il
consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che,
Tribunale di Trapani Sezione Civile
malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un
significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto”.
Al comma 2 del medesimo articolo si legge: “si presumono
vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per
effetto, di:
- b. escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei
confronti del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento
totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista;
- t. sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della
facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell'autorità
giudiziaria, limitazioni all'adduzione di prove, inversioni o modificazioni
dell'onere della prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i
terzi”.
L'art. 34, prevede:
al comma 4: “Non sono vessatorie le clausole o gli elementi di
clausola che siano stati oggetto di trattativa individuale”;
al comma 5: “Nel contratto concluso mediante sottoscrizione di
moduli o formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme
determinati rapporti contrattuali, incombe sul professionista l'onere di
provare che le clausole, o gli elementi di clausola, malgrado siano dal
medesimo unilateralmente predisposti, siano stati oggetto di specifica
trattativa con il consumatore”.
Nel contratto che occupa, concluso mediante sottoscrizione da parte dell'opponente di un modulo in data 22.06.2011, si legge al punto 2: “ dichiara di dispensare Findomestic Banca Parte_1
Tribunale di Trapani Sezione Civile
dall'agire verso il debitore principale, in caso di sua inadempienza, CP_1
nei termini di cui all'art. 1957 del Codice Civile”.
L'art. 1957 c.c. prevede: “Il fideiussore rimane obbligato anche
dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei
mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza
continuate”.
Tanto premesso, l'eliminazione di qualsiasi termine – in luogo dei sei mesi previsti dall'art. 1957 c.c. - a carico del creditore per proporre le istanze contro il debitore principale costituisce un aggravio di responsabilità del fideiussore, rispetto alla previsione legale.
L'illimitata estensione temporale, infatti, elide il diritto del garante a essere liberato dalla garanzia al decorso dei sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, in assenza di azioni rivolte dal creditore contro il debitore principale, escludendo la facoltà per il fideiussore di eccepire la decadenza del creditore dalla garanzia.
Come osservato dalla giurisprudenza di legittimità, il prolungamento del termine previsto dall'art. 1957 c.c. si traduce in una sostanziale estensione della durata della garanzia, idonea a configurare per il caso di mancanza di trattativa, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi a danno del fideiussore. Si è
infatti, affermato (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 27558 del 28/09/2023)
che: “nel derogare in termini più ampi il termine di 6 mesi successivo alla
scadenza dell'obbligazione principale previsto all'art. 1957 c.c. viene
prolungato il tempo in cui la Banca può agire non solo verso l'obbligato
Tribunale di Trapani Sezione Civile
principale ma anche nei confronti del fideiussore, titolare di obbligazione
accessoria a quella dell'obbligato principale, il quale rimane anch'esso
obbligato verso la garantita Banca. Una siffatta clausola si appalesa allora
senz'altro deponente per l'assoggettamento del fideiussore ad una
disciplina astrattamente idonea a configurare il significativo squilibrio a
danno del consumatore di cui all'art. 1469 bis c.c., spettando peraltro al
giudice di merito verificarne l'effettiva integrazione nel caso concreto avuto
riguardo al tenore dello stipulato contratto, allorquando come nella specie
tale clausola risulti non essere stata oggetto di specifica trattativa
comportante l'esclusione dell'applicazione della disciplina di tutela in
argomento, successivamente rifluita nel Codice del consumo (d. lgs 6
settembre 2005, n. 206 ) (v. Cass., 15/10/2019, n. 25914; Cass., 8/7/2015,
n. 14288; Cass., 17 20/3/2010, n. 6802; Cass., 26/9/2008, n.24262. Cfr.
altresì Cass., 28/6/2005, n. 13890)”.
La circostanza che il termine previsto dall'art. 1957 c.c. sia derogabile dalle parti, non esclude la vessatorietà della clausola.
Invero, trattandosi di una clausola inserita in un contratto con un consumatore, la deroga alla configurazione legale della garanzia avrebbe dovuto essere oggetto di specifica trattativa.
A fronte di quanto sopra, è irrilevante la circostanza che il consumatore abbia sottoscritto specificamente la clausola abusiva,
in quanto come previsto dall'art. 34 co. 4 Codice del Consumo,
sopra richiamato, la vessatorietà delle clausole può essere esclusa solo ove il creditore dimostri che siano state oggetto di trattativa individuale.
Tribunale di Trapani Sezione Civile
Indiscusso che il contratto è stata redatto su un modello predisposto unilateralmente dalla banca, l'opposta non ha fornito elementi dai quali possa desumersi che la deroga al termine previsto dall'art. 1957 c.c. sia stata oggetto di specifica trattativa con il fideiussore prima della sottoscrizione del contratto.
Va poi rigettata la difesa dell'opposta che, richiamando il principio, affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. in particolare Cass. n. 16836/2015; n. 16758/2002; n. 16233/2005), in forza del quale “nell'ipotesi in cui la durata di una fideiussione sia
correlata non alla scadenza dell'obbligazione principale ma al suo integrale
adempimento, l'azione del creditore nei confronti del fideiussore non è
soggetta al termine di decadenza previsto dall'art. 1957 cod. civ.”,
evidenzia come nel caso di specie non sarebbe applicabile l'art. 1957
c.c., essendo il fideiussore vincolato fino all'integrale estinzione del credito nei confronti del debitore. Invero, anche volendo ritenere il predetto principio applicabile nel caso di specie (in contrasto con il richiamo specifico, contenuto nella clausola contrattuale, seppure in deroga, all'art. 1957 c.c.), ciò non muterebbe la conclusione già
esposta, venendo in rilievo, in ogni caso, una estensione temporale della garanzia con aggravamento della posizione del debitore rispetto alla configurazione legale della fideiussione, non oggetto di specifica trattativa.
Alla luce di quanto sopra, la domanda di accertamento della nullità della clausola n. 3 del contratto di fideiussione va accolta.
Tribunale di Trapani Sezione Civile
Va, altresì, accolta, l'eccezione, consequenziale alla nullità
della clausola in questione, di decadenza del creditore dalla garanzia ai sensi dell'art. 1957 comma 1 c.c.
L'opponente ha eccepito che l'opposta non ha azionato la pretesa nei confronti del debitore principale nei sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale.
In base alla documentazione offerta dall'ingiungente, non risulta che la banca, originaria creditrice, abbia agito nei confronti del debitore garantito entro sei mesi dalla scadenza della obbligazione principale. In mancanza di prova di azioni rivolte contro il debitore principale entro il termine ex art. 1957, l'eccezione di decadenza è fondata e va accolta.
Alla luce di quanto sopra, l'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo va revocato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo sulla base dei parametri previsti dalla tabella n. 2 allegata al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa – scaglione fino a € 26.000 -, con applicazione dei parametri minimi per tutte le fasi del giudizio (ad eccezione di quella di studio), tenuto conto della limitata attività difensiva e stante l'assenza di contestazioni relative all'entità del credito.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
Tribunale di Trapani Sezione Civile
1. Dichiara la nullità della clausola di deroga dell'art. 1957 c.c.
contenuta al punto 3 del contratto di fideiussione
2. Per effetto di quanto accertato al punto 1, accerta che
[...]
è decaduta dalla garanzia prestata da Controparte_1 Parte_1
e revoca il decreto ingiuntivo n. 640/2022 emesso dal
[...]
Tribunale di Trapani.
3. Condanna l'opposta alla refusione delle spese di lite in favore dell'opponente, che liquida in € 3.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali e accessori nella misura legalmente dovuta ed oltre esborsi documentati.
Così deciso in Trapani, in data 31/10/2025.
Il Giudice
LO AR BU
Tribunale di Trapani Sezione Civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Stefano
EV ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2379 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nata a [...] il Parte_1
23.03.1951 (c.f.: , con gli avv.ti Ivano Matteo C.F._1
RA e PA AR RI FI (pec domiciliazione:
; Email_1
ATTRICE - OPPONENTE
CONTRO in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., con sede legale in Mestre (c.f.: ) e, P.IVA_1 per essa, in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., con sede legale in Mestre (c.f.: ) con P.IVA_2
l'avv. Roberto Franco (pec domiciliazione:
. Email_2
CONVENUTA - OPPOSTA
AVENTE AD OGGETTO: contratti bancari – fideiussione;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note ex art. 127ter c.p.c. da ultimo depositate e atti ivi richiamati ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con decreto ingiuntivo n. 640/2022 emesso dal Tribunale di
Trapani in data 24.10.2022 è stato ingiunto a , in Parte_1
qualità di fideiussore (giusta fideiussione prestata in data
22.06.2011, per ogni importo dovuto dal debitore principale), il
Tribunale di Trapani Sezione Civile
pagamento della somma di euro 27.501,43 quale saldo debitorio del finanziamento erogato da Findomestic Banca S.p.a. a Parte_2
con contratto n. 20131580828813.
[...]
Avverso tale decreto, la propone opposizione Parte_1
allegando la propria qualità di consumatore ed eccependo, tra l'altro, la vessatorietà della clausola del contratto di fideiussione di deroga ai termini previsti dall'art. 1957 c.c. (in assenza di qualsiasi indagine sul punto da parte del Giudice del procedimento monitorio), chiedendo “revocare, per i motivi dedotti in premessa, nei
suoi confronti il decreto ingiuntivo opposto de quo per estinzione della
fideiussione per decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c.”.
Si è costituita la , chiedendo il rigetto Controparte_1
dell'opposizione spiegata e la conferma del decreto ingiuntivo.
La causa di natura documentale viene oggi decisa.
*.*.*
Giova preliminarmente evidenziare che è incontestata la qualità di consumatore dell'opponente: ha Parte_1
sottoscritto il contratto di fideiussione esclusivamente in ragione del rapporto di coniugio con il debitore principale, per fini estranei a ogni attività professionale, commerciale e imprenditoriale.
Venendo dunque alla domanda di accertamento della nullità
della clausola di deroga all'art. 1957 c.c., il decreto legislativo n.
206/2005 prevede all'art. 33 comma 1: “Nel contratto concluso tra il
consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che,
Tribunale di Trapani Sezione Civile
malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un
significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto”.
Al comma 2 del medesimo articolo si legge: “si presumono
vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per
effetto, di:
- b. escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei
confronti del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento
totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista;
- t. sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della
facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell'autorità
giudiziaria, limitazioni all'adduzione di prove, inversioni o modificazioni
dell'onere della prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i
terzi”.
L'art. 34, prevede:
al comma 4: “Non sono vessatorie le clausole o gli elementi di
clausola che siano stati oggetto di trattativa individuale”;
al comma 5: “Nel contratto concluso mediante sottoscrizione di
moduli o formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme
determinati rapporti contrattuali, incombe sul professionista l'onere di
provare che le clausole, o gli elementi di clausola, malgrado siano dal
medesimo unilateralmente predisposti, siano stati oggetto di specifica
trattativa con il consumatore”.
Nel contratto che occupa, concluso mediante sottoscrizione da parte dell'opponente di un modulo in data 22.06.2011, si legge al punto 2: “ dichiara di dispensare Findomestic Banca Parte_1
Tribunale di Trapani Sezione Civile
dall'agire verso il debitore principale, in caso di sua inadempienza, CP_1
nei termini di cui all'art. 1957 del Codice Civile”.
L'art. 1957 c.c. prevede: “Il fideiussore rimane obbligato anche
dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei
mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza
continuate”.
Tanto premesso, l'eliminazione di qualsiasi termine – in luogo dei sei mesi previsti dall'art. 1957 c.c. - a carico del creditore per proporre le istanze contro il debitore principale costituisce un aggravio di responsabilità del fideiussore, rispetto alla previsione legale.
L'illimitata estensione temporale, infatti, elide il diritto del garante a essere liberato dalla garanzia al decorso dei sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, in assenza di azioni rivolte dal creditore contro il debitore principale, escludendo la facoltà per il fideiussore di eccepire la decadenza del creditore dalla garanzia.
Come osservato dalla giurisprudenza di legittimità, il prolungamento del termine previsto dall'art. 1957 c.c. si traduce in una sostanziale estensione della durata della garanzia, idonea a configurare per il caso di mancanza di trattativa, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi a danno del fideiussore. Si è
infatti, affermato (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 27558 del 28/09/2023)
che: “nel derogare in termini più ampi il termine di 6 mesi successivo alla
scadenza dell'obbligazione principale previsto all'art. 1957 c.c. viene
prolungato il tempo in cui la Banca può agire non solo verso l'obbligato
Tribunale di Trapani Sezione Civile
principale ma anche nei confronti del fideiussore, titolare di obbligazione
accessoria a quella dell'obbligato principale, il quale rimane anch'esso
obbligato verso la garantita Banca. Una siffatta clausola si appalesa allora
senz'altro deponente per l'assoggettamento del fideiussore ad una
disciplina astrattamente idonea a configurare il significativo squilibrio a
danno del consumatore di cui all'art. 1469 bis c.c., spettando peraltro al
giudice di merito verificarne l'effettiva integrazione nel caso concreto avuto
riguardo al tenore dello stipulato contratto, allorquando come nella specie
tale clausola risulti non essere stata oggetto di specifica trattativa
comportante l'esclusione dell'applicazione della disciplina di tutela in
argomento, successivamente rifluita nel Codice del consumo (d. lgs 6
settembre 2005, n. 206 ) (v. Cass., 15/10/2019, n. 25914; Cass., 8/7/2015,
n. 14288; Cass., 17 20/3/2010, n. 6802; Cass., 26/9/2008, n.24262. Cfr.
altresì Cass., 28/6/2005, n. 13890)”.
La circostanza che il termine previsto dall'art. 1957 c.c. sia derogabile dalle parti, non esclude la vessatorietà della clausola.
Invero, trattandosi di una clausola inserita in un contratto con un consumatore, la deroga alla configurazione legale della garanzia avrebbe dovuto essere oggetto di specifica trattativa.
A fronte di quanto sopra, è irrilevante la circostanza che il consumatore abbia sottoscritto specificamente la clausola abusiva,
in quanto come previsto dall'art. 34 co. 4 Codice del Consumo,
sopra richiamato, la vessatorietà delle clausole può essere esclusa solo ove il creditore dimostri che siano state oggetto di trattativa individuale.
Tribunale di Trapani Sezione Civile
Indiscusso che il contratto è stata redatto su un modello predisposto unilateralmente dalla banca, l'opposta non ha fornito elementi dai quali possa desumersi che la deroga al termine previsto dall'art. 1957 c.c. sia stata oggetto di specifica trattativa con il fideiussore prima della sottoscrizione del contratto.
Va poi rigettata la difesa dell'opposta che, richiamando il principio, affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. in particolare Cass. n. 16836/2015; n. 16758/2002; n. 16233/2005), in forza del quale “nell'ipotesi in cui la durata di una fideiussione sia
correlata non alla scadenza dell'obbligazione principale ma al suo integrale
adempimento, l'azione del creditore nei confronti del fideiussore non è
soggetta al termine di decadenza previsto dall'art. 1957 cod. civ.”,
evidenzia come nel caso di specie non sarebbe applicabile l'art. 1957
c.c., essendo il fideiussore vincolato fino all'integrale estinzione del credito nei confronti del debitore. Invero, anche volendo ritenere il predetto principio applicabile nel caso di specie (in contrasto con il richiamo specifico, contenuto nella clausola contrattuale, seppure in deroga, all'art. 1957 c.c.), ciò non muterebbe la conclusione già
esposta, venendo in rilievo, in ogni caso, una estensione temporale della garanzia con aggravamento della posizione del debitore rispetto alla configurazione legale della fideiussione, non oggetto di specifica trattativa.
Alla luce di quanto sopra, la domanda di accertamento della nullità della clausola n. 3 del contratto di fideiussione va accolta.
Tribunale di Trapani Sezione Civile
Va, altresì, accolta, l'eccezione, consequenziale alla nullità
della clausola in questione, di decadenza del creditore dalla garanzia ai sensi dell'art. 1957 comma 1 c.c.
L'opponente ha eccepito che l'opposta non ha azionato la pretesa nei confronti del debitore principale nei sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale.
In base alla documentazione offerta dall'ingiungente, non risulta che la banca, originaria creditrice, abbia agito nei confronti del debitore garantito entro sei mesi dalla scadenza della obbligazione principale. In mancanza di prova di azioni rivolte contro il debitore principale entro il termine ex art. 1957, l'eccezione di decadenza è fondata e va accolta.
Alla luce di quanto sopra, l'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo va revocato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo sulla base dei parametri previsti dalla tabella n. 2 allegata al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa – scaglione fino a € 26.000 -, con applicazione dei parametri minimi per tutte le fasi del giudizio (ad eccezione di quella di studio), tenuto conto della limitata attività difensiva e stante l'assenza di contestazioni relative all'entità del credito.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
Tribunale di Trapani Sezione Civile
1. Dichiara la nullità della clausola di deroga dell'art. 1957 c.c.
contenuta al punto 3 del contratto di fideiussione
2. Per effetto di quanto accertato al punto 1, accerta che
[...]
è decaduta dalla garanzia prestata da Controparte_1 Parte_1
e revoca il decreto ingiuntivo n. 640/2022 emesso dal
[...]
Tribunale di Trapani.
3. Condanna l'opposta alla refusione delle spese di lite in favore dell'opponente, che liquida in € 3.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali e accessori nella misura legalmente dovuta ed oltre esborsi documentati.
Così deciso in Trapani, in data 31/10/2025.
Il Giudice
LO AR BU
Tribunale di Trapani Sezione Civile