Articolo 1299 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1307 bisArticolo 1309
Versione
9 ottobre 2010
>
Versione
7 luglio 2017
>
Versione
20 febbraio 2020
>
Versione
17 agosto 2023
Art. 1299. (Periodi minimi di permanenza nel grado) 1. Il periodo minimo di permanenza nel grado, richiesto per la promozione ad anzianita' ((e' stabilito in:
a) 4 anni per l'avanzamento al grado di brigadiere;
b) 5 anni per l'avanzamento al grado di brigadiere capo.))
Entrata in vigore il 17 agosto 2023
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente