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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 11/06/2025, n. 601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 601 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente dott.ssa Cristiana Satta Giudice dott. Fulvio Mastro Giudice rel. e est. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 850/2025 V.G. avente ad oggetto: “divorzio congiunto”
TRA rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore di Foggia, presso il cui studio Parte_1
elett.mente domicilia in Gricignano di Aversa, alla via Galileo Galilei, n. 5
E
rappresentata e difesa dall'avv. Alina Farina, presso il cui studio elett.mente Controparte_1
domicilia in Crispano, alla via Provinciale, n. 4
RICORRENTI
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 28.2.2025, i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio (in
Aversa, l'1.8.2014), dalla cui unione non nascevano figli, chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni di cui al ricorso.
All'udienza del 24.4.2025 la causa veniva riservata in decisione al Collegio.
Il Pubblico Ministero concludeva come in atti.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della l. n. 898/1970 e successive modifiche, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di sottoscrizione dell'accordo di negoziazione assistita depositato il 12.9.2023 e autorizzato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Napoli Nord in data 25.9.2023, ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le condizioni di divorzio non risultano contrarie a norme imperative, e pertanto possono essere poste a fondamento della presente decisione;
delle restanti condizioni il Collegio si limita a prendere atto.
Nulla sulle spese di lite trattandosi di procedimento su istanza congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- pronuncia, alle condizioni di cui in parte motiva, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Aversa, in data 1.8.2014, tra i coniugi (nato ad [...] il [...]) e (nata a Parte_1 Controparte_1
Caserta, il 9.2.1982) - atto n. 129, parte II, serie A, anno 2014;
- ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Aversa per gli adempimenti di legge;
- nulla sulle spese di lite.
Così deciso, in camera di consiglio.
Aversa, 4.6.2025.
Il giudice estensore Il Presidente dott. Fulvio Mastro dott.ssa Alessandra Tabarro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente dott.ssa Cristiana Satta Giudice dott. Fulvio Mastro Giudice rel. e est. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 850/2025 V.G. avente ad oggetto: “divorzio congiunto”
TRA rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore di Foggia, presso il cui studio Parte_1
elett.mente domicilia in Gricignano di Aversa, alla via Galileo Galilei, n. 5
E
rappresentata e difesa dall'avv. Alina Farina, presso il cui studio elett.mente Controparte_1
domicilia in Crispano, alla via Provinciale, n. 4
RICORRENTI
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 28.2.2025, i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio (in
Aversa, l'1.8.2014), dalla cui unione non nascevano figli, chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni di cui al ricorso.
All'udienza del 24.4.2025 la causa veniva riservata in decisione al Collegio.
Il Pubblico Ministero concludeva come in atti.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della l. n. 898/1970 e successive modifiche, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di sottoscrizione dell'accordo di negoziazione assistita depositato il 12.9.2023 e autorizzato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Napoli Nord in data 25.9.2023, ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le condizioni di divorzio non risultano contrarie a norme imperative, e pertanto possono essere poste a fondamento della presente decisione;
delle restanti condizioni il Collegio si limita a prendere atto.
Nulla sulle spese di lite trattandosi di procedimento su istanza congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- pronuncia, alle condizioni di cui in parte motiva, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Aversa, in data 1.8.2014, tra i coniugi (nato ad [...] il [...]) e (nata a Parte_1 Controparte_1
Caserta, il 9.2.1982) - atto n. 129, parte II, serie A, anno 2014;
- ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Aversa per gli adempimenti di legge;
- nulla sulle spese di lite.
Così deciso, in camera di consiglio.
Aversa, 4.6.2025.
Il giudice estensore Il Presidente dott. Fulvio Mastro dott.ssa Alessandra Tabarro