Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lazio, sentenza 12/03/2026, n. 100
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Sentenza 12 marzo 2026

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  • Accolto
    Decorrenza della pensione privilegiata ordinaria

    La Corte ritiene che la presentazione della domanda telematica sia una condizione di procedibilità e non di validità. Pertanto, la domanda cartacea, seppur improcedibile, è valida e idonea a produrre effetti ai fini della decorrenza, a condizione che venga regolarizzata. Inoltre, si applica l'art. 192, comma 2, d.p.r. n. 1092/1973, secondo cui ai fini della decorrenza si tiene conto della data di presentazione della domanda al primo ufficio competente, anche se non è l'INPS.

  • Accolto
    Ratei arretrati, interessi e rivalutazione monetaria

    In accoglimento della domanda principale, vengono riconosciuti i ratei arretrati con gli accessori dovuti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lazio, sentenza 12/03/2026, n. 100
    Giurisdizione : Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Lazio
    Numero : 100
    Data del deposito : 12 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo