Sentenza 12 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lazio, sentenza 12/03/2026, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Lazio |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
100/2026 Sent. n.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO
in composizione monocratica nella persona della dott.ssa AO Lo UD, quale giudice delle pensioni ai sensi dell’art. 151 c.g.c.;
In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 80653 del Registro di Segreteria, introdotto con ricorso proposto dal Gen.
S.A. XX (c.f. omissis),
rappresentato e difeso dall’avv. Amelia Cuomo (c.f.
[...]),
contro Inps – Istituto nazionale previdenza sociale (c.f.
80078750587), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Andrea BO (c.f. [...]).
Visti il ricorso e gli atti e i documenti di causa;
uditi all’udienza dell’11 marzo 2026, con l’assistenza del segretario dott.ssa Federica Sperapani, l’avv. Amelia Cuomo per il ricorrente e l’avv. Andrea BO per l’Inps.
Premesso in
FATTO
1. Con ricorso del 19 marzo 2025 il Gen. S.A.
XX chiedeva l’accertamento del proprio diritto alla corresponsione della pensione privilegiata ordinaria, già riconosciuta dall’Inps dal 1° giugno 2024, con decorrenza dal 14 novembre 2021, data di cessazione dal servizio, con In caso di diffusione,
omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 conseguente condanna dell’Amministrazione al pagamento dei ratei arretrati, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino al soddisfo.
Affermava di aver presentato istanza di concessione di PPO in forma cartacea il 21 marzo 2023, dunque entro il biennio dalla data del congedo.
Rappresentava che il 14 gennaio 2021 aveva presentato domanda di dipendenza da causa di servizio per alcune infermità. Il 14 novembre 2021 era cessato dal servizio. Il 21 marzo 2023 aveva presentato in formato cartaceo istanza di ascrizione a categoria e di concessione di pensione privilegiata ordinaria. La Commissione Medico Ospedaliera (nel prosieguo, CMO)
dell'Istituto di medicina aeronautica e spaziale di Roma dell’Aeronautica militare, con processo verbale n. BA323000027 del 21 marzo 2023, ascriveva la patologia oggetto di richiesta alla tabella A, categoria settima a vita anche ai fini della concessione di pensione privilegiata ordinaria, come si evinceva anche dal quadro “dati anamnestici” del processo verbale e dalla compilazione della “Sezione PP” del processo verbale stesso.
Il 6 marzo 2024 l’Ufficio Generale del Capo di Stato Maggiore della Difesa, con foglio n. 53012, chiedeva all’Istituto di medicina aeronautica e spaziale copia In caso di diffusione,
omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
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196/03 della domanda di pensione privilegiata presentata dal ricorrente in data 21 marzo 2023. In riscontro a tale richiesta, l’Istituto di Medicina Aerospaziale trasmetteva tale domanda all’Ufficio Generale del Capo di Stato Maggiore. Il 22 maggio 2024 il ricorrente reiterava la domanda di pensione privilegiata con modalità telematica sulla piattaforma Inps. Il 23 maggio 2024, con nota prot.
n. 122922, l’Ufficio Generale del Capo di Stato Maggiore trasmetteva all’Inps la documentazione per la definizione della pratica di PPO e, in particolare, trasmetteva il decreto di dipendenza da causa di servizio ed equo indennizzo, il parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio n. 3791 del 17 gennaio 2024 e la copia della domanda di PPO presentata dall’interessato il 21 marzo 2023.
L’Inps conferiva dunque al ricorrente la PPO, ma con decorrenza dal 1° giugno 2024, primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda in via telematica, e non dalla data di quiescenza, ritenendo che il medesimo avesse presentato l’istanza solo il 22maggio 2024, quindi oltre il biennio dalla data di cessazione. L’interessato proponeva ricorso amministrativo avverso il suddetto provvedimento nella parte in cui era stabilita la decorrenza dal 1°
In caso di diffusione,
omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
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196/03 giugno 2024, senza tuttavia ricevere riscontro.
Il ricorrente affermava l’erroneità dell’operato dell’Inps, contestando la violazione degli artt. 191 e 192, d.p.r. n. 1092/1973 e dell’art. 38, comma 5, d.l. n. 78/2010. In particolare, evidenziava che l’art. 192, d.p.r. n. 1092/1973, in caso di presentazione della domanda ad ufficio non competente dell'amministrazione alla quale il dipendente apparteneva, prevede l’obbligo di trasmissione all’ufficio che deve provvedere, specificando che in tal caso i termini decorrono dalla data di presentazione della domanda al primo ufficio.
Con riferimento alla presentazione della domanda in formato cartaceo anziché telematico, affermava che, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza contabile, la produzione della domanda telematica come previsto dalla circolare Inps n. 131/2012 costituisce condizione di procedibilità e non di validità della medesima istanza, con la conseguenza che la domanda stessa deve ritenersi improcedibile fino alla regolarizzazione della trasmissione per via telematica. Dunque, essendo stata presentata la domanda cartacea il 21 marzo 2023, quindi entro il biennio dal collocamento in quiescenza, ed essendo stata la stessa successivamente regolarizzata con la In caso di diffusione,
omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
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196/03 presentazione della domanda telematica all’Inps, la pensione privilegiata doveva essere riconosciuta fin dalla data del congedo.
Chiedeva altresì la condanna alle spese di lite, con distrazione a favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
2. Con memoria depositata il 25 febbraio 2025 si costituiva in giudizio l’Inps, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.
Rappresentava che la ricostruzione operata dal ricorrente risultava in evidente contrasto con quanto indicato dalla circolare Inps n. 131/2012 in materia di "presentazione e consultazione telematica in via esclusiva delle istanze per prestazioni pensionistiche previdenziali e posizione assicurativa in attuazione della determinazione presidenziale n.
95 del 30 maggio 2012” (adottata ai sensi dell’art.
38, comma 5, d.l. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla l. n. 122/2010, e recante la disciplina della presentazione telematica delle istanze in via esclusiva), secondo la quale l’istanza presentata in forma diversa da quella telematica non è procedibile fino a quando il richiedente non provveda a trasmetterla nelle forme sopra indicate.
Ne derivava che la domanda presentata in forma In caso di diffusione,
omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
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196/03 cartacea non era in alcun modo utile alla diversa decorrenza della pensione.
Aggiungeva che la domanda cartacea era stata presentata al Centro di medicina aerospaziale e non all’amministrazione di appartenenza o all’Inps, dunque a un ente privo di legittimazione a riceverla, e che la stessa era stata trasmessa dall’amministrazione di appartenenza all’Inps (ente competente a ricevere la domanda per il personale militare cessato dal servizio successivamente al 1°
gennaio 2010) senza che su essa fosse apposto alcun protocollo in entrata e oltre il termine biennale dalla cessazione dal servizio.
Precisava che non risultava da definire alcun ricorso amministrativo del 29 novembre 2024.
3. All’udienza dell’11 marzo 2026, come da verbale, le parti si sono riportate agli atti depositati, specificando ulteriormente quanto dedotto All’esito della discussione, il giudizio è stato trattenuto in decisione, con lettura del dispositivo.
Considerato in
DIRITTO
1. Il presente giudizio ha ad oggetto la richiesta di accertamento dell’esatta decorrenza della pensione privilegiata, già riconosciuta dall’Inps al In caso di diffusione,
omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 ricorrente ma con decorrenza riferita alla data di presentazione della domanda telematica all’Inps, anziché dalla data di presentazione della domanda cartacea a diversa amministrazione.
2. Il ricorso è fondato e deve essere accolto, in considerazione delle motivazioni di seguito esposte.
Preliminarmente, deve rilevarsi che, sulla base della documentazione allegata dal ricorrente e, in particolare, sulla base di quanto attestato dai diversi uffici interessati, può ritenersi adeguatamente provato che l’istanza per la concessione della pensione privilegiata sia stata presentata dal ricorrente in forma cartacea all’Aeronautica militare, Comando logistico, Istituto di medicina aerospaziale il 21 marzo 2023. Tale domanda è stata trasmessa dal predetto Istituto all’Ufficio generale del Capo di Stato Maggiore con nota prot. n. 122922 del 23 maggio 2024 e da quest’ultimo è stata trasmessa all’Inps il 23 maggio 2024.
Infatti, pur se, come evidenziato dall’Inps, su tale istanza non risulta posto alcun timbro di protocollo recante la data di presentazione della stessa, deve evidenziarsi che nella nota prot. n. 1989 del 7 marzo 2024 dell’Istituto di medicina aerospaziale, con la In caso di diffusione,
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196/03 quale la stessa è stata trasmessa all’Ufficio generale del Capo di Stato Maggiore, si afferma di trasmettere in allegato “la domanda datata 21.03.2023 con la quale l’Ufficiale Generale nominato in oggetto, in sede di visita collegiale presso questa CMO ha richiesto, per l’infermità denunciata, l’ascrizione a categoria di pensione privilegiata e la contestuale concessione del predetto beneficio”.
Dunque, da tale nota risulta che il predetto ufficio dell’Aeronautica militare ha attestato che la domanda era stata presentata nel corso della visita presso la CMO svolta il 21 marzo 2023. Peraltro, a conferma di tale assunto, giova osservare che sulla base di tale istanza la CMO aveva compilato anche il quadro EI/PP,
“Sezione PP: giudizi ai fini di pensione privilegiata”, specificando inoltre nella sezione relativa ai “dati anamnestici” che l’interessato era
“sottoposto a visita anche ai fini della ascrivibilità per la eventuale concessione della pensione privilegiata ordinaria”. Alla luce di tali attestazioni e risultanze, può dunque ritenersi adeguatamente fornita la prova della presentazione dell’istanza in data 21 marzo 2023.
Con riferimento alla presentazione della domanda in forma cartacea anziché telematica, si ritiene di In caso di diffusione,
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dell'interessato, ai sensi dell'art.
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196/03 poter condividere l’orientamento espresso dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. ex multis, Sez.
giur. Puglia, sent. n. 126/2024; Sez. giur. Sicilia, sent. n. 473/2023 e giurisprudenza ivi richiamata),
secondo il quale la produzione della domanda telematica all’Inps secondo le procedure previste dalla circolare Inps n. 131/2012 può ritenersi una condizione di procedibilità della medesima istanza e non di validità. Di conseguenza, la domanda di pensione privilegiata presentata in forma cartacea, pur essendo improcedibile, resta comunque valida e dunque idonea a produrre effetti, anche ai fini della decorrenza del trattamento pensionistico richiesto, fin dalla sua originaria presentazione, sebbene sia necessaria la sua regolarizzazione formale con la reiterazione della presentazione in modalità telematica. Peraltro, va evidenziato che la normativa recata dall’art. 38, comma 5, d.l. n. 78/2010, convertito in l. n. 122/2010, “non ha affatto conferito all’Inps poteri sanzionatori, destinati ad incidere sulle istanze presentate in maniera difforme rispetto a quella telematica, essendosi, in effetti limitata a stabilire che: «gli enti previdenziali…con propri provvedimenti possono definire termini e modalità per l’utilizzo esclusivo dei propri servizi In caso di diffusione,
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196/03 telematici»” (Sez. giur. Puglia, sent. n. 126/2024, cit.).
Con riferimento agli effetti della presentazione della domanda di pensione privilegiata alla Aeronautica Militare, Comando logistico, Istituto di Medicina Aerospaziale (che la ha trasmessa allo Stato Maggiore della Difesa, Ufficio Generale del Capo di Stato Maggiore, il quale, a sua volta, la ha trasmessa all’Inps, come specificamente richiamato nella parte in fatto), occorre richiamare l’art. 192, comma 2, d.p.r. n. 1092/1973 secondo il quale “in caso di presentazione della domanda ad ufficio non competente dell'amministrazione alla quale il dipendente appartiene o apparteneva, l'ufficio medesimo la trasmette a quello che deve provvedere, dandone comunicazione all' interessato; ai fini della decorrenza del termini, si tiene conto della data di presentazione della domanda al primo ufficio”. Tale ultimo inciso “consente di individuare la ratio della norma nell’esigenza di non far ricadere sul richiedente eventuali problemi di raccordo tra differenti uffici dell’amministrazione e segnatamente tra l’ufficio che riceve la domanda e quello che è competente alla liquidazione della pensione” (Sez.
giur. Liguria, sent. n. 44/2015). Anche se, come nella In caso di diffusione,
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196/03 fattispecie in esame, “l’Ente competente alla liquidazione della pensione non è inquadrabile nel plesso amministrativo di appartenenza dell’interessato (…), ritiene questo giudice che in applicazione del principio espresso dall’art. 192 e della ratio sottesa dalla norma, debba assumere rilievo, ai fini della decorrenza, la prima domanda di pensione privilegiata, tempestivamente presentata dal ricorrente immediatamente dopo la cessazione dal servizio” (Sez. giur. Liguria, sent. n. 44/2015).
3. Conclusivamente, in accoglimento del ricorso, deve essere riconosciuto il diritto del ricorrente a conseguire il trattamento pensionistico privilegiato, già riconosciuto dall’Inps con decorrenza dal giugno 2024, ma con decorrenza dalla data della cessazione dal servizio, tenendo quindi conto della domanda a tal fine presentata in data 21 marzo 2023. Sui ratei arretrati spettano gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, ex art. 167 c.g.c. e art.
429 c.p.c., da computarsi in regime di cumulo parziale secondo i criteri indicati in SS.RR., sent.
10/QM/2002 (da intendersi qui richiamata).
4. In considerazione della particolare complessità della questione, può disporsi l’integrale compensazione delle spese, ai sensi dell’art. 31, In caso di diffusione,
omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
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196/03 comma 3, c.g.c.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica ai sensi dell’art. 151 c.g.c., con pronuncia definitiva, respinta ogni contraria eccezione o deduzione, accoglie il ricorso e, per l’effetto, dichiara il diritto del ricorrente a conseguire il trattamento pensionistico privilegiato, già riconosciuto dall’Inps, con decorrenza dalla cessazione dal servizio, con conseguente diritto ai ratei arretrati non corrisposti, oltre accessori come da motivazione.
Spese compensate.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, a tutela della riservatezza del ricorrente si dispone d’ufficio che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui all’art. 52, comma 3, nei riguardi del ricorrente e di eventuali altri soggetti nominati.
Così deciso in Roma, all’esito della camera di consiglio dell’11 marzo 2026.
In caso di diffusione,
omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03
IL GIUDICE
AO Lo UD
(f.to digitalmente)
Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 12.03.2026 per il Dirigente F.to digitalmente dott. Alessandro VINICOLA LE VINICOLA CORTE DEI CONTI 12.03.2026 13:50:23 GMT+01:00