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Sentenza 6 novembre 2024
Sentenza 6 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 06/11/2024, n. 430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 430 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Avezzano
in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Mario CERVELLINO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi n.
723 dell'anno 2017, trattenuta in decisione il 22.10.2021, e vertente tra
nata il [...] a [...] e residente in [...]Parte_1
(AQ), Via Vezzia n. 63), Cod. Fisc. rapp.ta e difesa in virtù C.F._1
di procura in atti, dall'avv. Bartolomeo Spaziano ed elettivamente domiciliatata in
Sulmona, (AQ), Via Pola n. 52/A, presso lo studio dell'avv. Andrea Lucci;
ATTRICE e con sede legale in Mogliano Veneto (TV) alla Via Controparte_1
Marocchesa n. 14, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro Imprese di
Treviso P.IVA in persona del Dott. P.IVA_1 P.IVA_2 Persona_1
per atto a rogito del Notaio Dr. del 22.05.2015, Persona_2
registrato in Treviso il 26/05/2015, rep. N. 187404, racc. n. 30657, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Francesco Napolitano del foro di Napoli e con studio in Napoli, al viale Augusto n. 162; tutti elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Simona Badia, in L'Aquila, viale Della Croce Rossa n. 215;
CONVENUTA
1 Oggetto: Assicurazione contro i danni
Conclusioni: I procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, Parte_1
dinanzi al tribunale intestato, per ivi sentir accogliere le seguenti Controparte_1
conclusioni :
“Accertare e dichiarare la nullità della clausola inserita nel contratto stipulato con la
[...]
che prevedeva il massimale garantito pari ad € 775.000,00, in quanto Controparte_2
vessatoria, per tutto quanto sopra esposto;
- Accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale
e/o extracontrattuale della convenuta per i danni patrimoniali occorsi alla sig.ra Parte_1
in seguito al sinistro mortale avvenuto in data 05/12/2009 a causa della clausola vessatoria abusivamente inserita dalla convenuta, per tutto quanto sopra esposto. - Conseguentemente, condannare la (GI , in persona del suo legale Controparte_1 Controparte_3
rapp.te p.t., al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, occorsi alla sig.ra
in conseguenza del comportamento illegittimo tenuto, da determinarsi nella somma Parte_1
di € 774.370,70, che corrisponde alla differenza tra il massimale previsto dalla polizza stipulata con la (€ 1.549.370,70), e quello previsto dalla Controparte_4 Controparte_2
(€ 775.000,00).”
[...]
Deduceva a sostegno che, in data 10 aprile 2006, veniva da lei assicurato, con la presso l'agenzia di Avezzano, con polizza n. Controparte_4
02612361208, avente scadenza annuale, il veicolo, di sua proprietà, Alfa Romeo 146 tg. BL508FW, con previsione di un massimale “per sinistro/persona” pari ad €
1.549.370,70 (unmilionecinquecentoquarantanovemilatrecentosettanta/70); che, in data 08 marzo 2007, la polizza assicurativa, relativa al medesimo veicolo, veniva
“trasferita” dalla alla con Controparte_4 Controparte_2
previsione di un massimale inferiore, pari ad euro 775.000
2 (settecentosettantacinquemila); che tale modifica contrattuale era da considerarsi vessatoria, in quanto peggiorativa delle condizioni contrattuali e, quindi, determinante di un significativo squilibrio del rapporto negoziale, rilevante ex art. 33, D lgs. 205/2005, c.d. codice del consumo;
che, peraltro, nel caso di specie non era rinvenibile la condizione di esclusione della vessatorietà della clausola, integrata dall'essere stata la stessa pattuita con trattativa individuale;
che, pertanto detta clausola doveva ritenersi radicalmente nulla;
che tale modifica contrattuale in peius era stata per essa esponente fonte di danno in quanto, nell'ambito del giudizio iscritto dinanzi al tribunale intestato, n. 1426/2012 R.G.A.C., ella veniva convenuta in giudizio, in qualità di proprietaria del veicolo Alfa Romeo 146 tg. BL508FW e di intestataria della polizza assicurativa n.
5.26888583 stipulata con la
[...]
dagli aventi causa di , deceduta all'esito di Controparte_2 Persona_3
sinistro stradale avvenuto il 5.12.2009, in cui era stata coinvolta la detta auto;
che, successivamente, ella era altresì convenuta in giudizio, nella medesima qualità, da altri soggetti danneggiati, aventi causa di , altra vittima del medesimo Persona_4
incidente stradale, nella causa iscritta al n. 898/2013 R.G.A.C.; che detti giudizi venivano riuniti e definiti da questo tribunale con sentenza 261/2017; che dalle condanne con quest'ultima impartite, in conseguenza del riconoscimento della responsabilità del sinistro in capo al conducente dell'auto in proprietà dell'odierna attrice, derivava ad essa esponente un consistente danno patrimoniale, atteso che i risarcimenti riconosciuti ai danneggiati superavano l'ammontare del predetto massimale;
che la condotta consistita nella determinazione di un massimale inferiore a quello originariamente pattuito integrava sicuramente, ai fini del riconoscimento della responsabilità dell'assicuratrice, ex art. 2043, c.c., gli estremi della colpa.
Si costituiva la società , contestando integralmente le avverse richieste Controparte_1
e allegazioni.
In via preliminare, invero, spiegava eccezione di giudicato, essendo la questione del massimale GI stata oggetto di valutazione da parte del giudice nell'ambito della
3 sentenza n.261/2017 o, comunque, non essendo stata la stessa sollevata nell'ambito del relativo procedimento, nei previsti termini preclusivi;
quindi eccepiva la prescrizione del diritto ad impugnare il contratto e quella del diritto al risarcimento del danno, per decorrenza dei rispettivi termini;
eccepiva la nullità del libello introduttivo ex art. 163, comma 3, n.4, c.p.c.; disconosceva, quindi, la conformità all'originale dei documenti depositati in copia dalla parte attrice;
infine, nel merito, deduceva l'infondatezza della domanda attorea, affermando la legittimità della condotta dell'assicuratrice e il carattere non vessatorio della clausola disciplinante il massimale;
chiedeva, infine, disporsi condanna dell'attrice alla rifusione in suo favore delle spese di lite nonché al pagamento di somma in suo favore, ex art. 96, comma
3, c.p.c.
Il giudice istruttore, all'esito del deposito delle memorie istruttorie, pur ritenendo la causa di natura prettamente documentale, ammetteva la prova orale richiesta dall'attrice, nei limiti indicati nell'ordinanza emessa fuori udienza, in data 29.5.2018, quindi, all'esito della stessa, la causa veniva avviata a decisione e trattenuta a tal fine, sulle conclusioni precisate dalle parti mediante note scritte, autorizzate con decreto dispositivo della trattazione c.d. cartolare dell'udienza, alla data di cui in epigrafe, con concessione dei termini di cui all'art. 190, c.p.c.
La domanda non è fondata.
Preliminarmente deve osservarsi che le eccezioni di giudicato, decadenza e prescrizione sollevate dalla convenuta in via preliminare, non colgono nel segno.
Invero non emerge dagli atti il contenuto dell'impugnazione della sentenza
261/2017, di cui sopra. In ogni caso, dalla lettura della stessa sentenza, appare evidente che la questione relativa al massimale previsto in base al contratto
4 assicurativo stipulato nel 2007, non venne affrontata con riferimento alla sua nullità, ai sensi delle disposizioni del codice del consumo, ma sotto diversi profili, non incidenti sulla questione qui in esame. Analogamente, per tali ragioni, non può ritenersi processualmente maturata alcuna decadenza a riguardo.
Inoltre si osserva che la domanda avanzata in via principale, essendo domanda di nullità, proposta ai sensi del disposto di cui agli artt. 33, 34 e 36 del codice del consumo è, come tale, da ritenersi imprescrittibile, oltre che rilevabile d'ufficio.
Quanto alla domanda risarcitoria, deve farsi riferimento, ai fini della decorrenza del termine quinquennale di prescrizione, al momento del concreto manifestarsi all'esterno del danno ipotizzato, che in tal modo diventa conoscibile, in base all'ordinaria diligenza, da parte del danneggiato (cfr. ex multis Cass. Sez. III, n.12699 del 25.5.2010 SSUU n.27337 del 18.11.2008 “In tema di risarcimento del danno da fatto illecito, la prescrizione decorre non dal momento in cui il fatto del terzo determina ontologicamente il danno all'altrui diritto, bensì da quello in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno, divenendo conoscibile, ossia dal momento in cui il danneggiato abbia avuto - o avrebbe dovuto avere, usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche - sufficiente conoscenza della rapportabilità causale del danno lamentato.”).
Tale momento, nel caso di specie, deve identificarsi con quello, ovviamente successivo alla stipula del contratto, della proposizione della domanda risarcitoria.
Orbene, in ordine cronologico, la prima azione dei danneggiati risulta proposta con atto di citazione notificato nel luglio del 2012, la presente azione risulta, invece, proposta con atto di citazione notificato nel maggio 2017, dunque prima della scadenza del quinquennio previsto dall'art. 2947, c.c.
Nel merito, tuttavia, la domanda deve ritenersi priva di pregio.
5 Sostiene, invero, l'attrice che il contratto stipulato nel 2007 con la Controparte_2
costituì una mera novazione soggettiva, sostituendosi il nuovo assicuratore al precedente.
Invero, che così non sia stato emerge chiaramente dal contenuto del contratto, che testualmente prevedeva un massimale nettamente inferiore rispetto a quello previsto dal precedente regolamento negoziale.
Si sostiene, altresì, nel libello introduttivo, che la clausola relativa alla previsione del massimale avrebbe carattere vessatorio, ex art. 33 del D. Lgs. 206/2005 (codice del consumo), determinando fra le parti un'evidente situazione di squilibrio, e che quindi debba dichiararsi nulla ex art. 36, stesso D. Lgs.
Si afferma, in proposito, che la detta clausola non fu oggetto di trattativa individuale fra le parti, circostanza che ne escluderebbe il carattere vessatorio.
La tesi non può trovare accoglimento.
Costituisce ius receptum il principio per cui, nei contratti assicurativi, la pattuizione relativa alla previsione del massimale sia priva di carattere vessatorio.
Ciò in quanto la stessa non determinerebbe una limitazione di responsabilità dell'assicuratore.
Ciò, infatti, si verificherebbe solo quando una clausola limiti le conseguenze della colpa o dell'inadempimento ovvero escluda il rischio garantito.
La clausola di previsione del massimale, invece, atterrebbe all'oggetto del contratto, riguardando il contenuto ed i limiti della garanzia assicurativa e, dunque, specificando quale sia il rischio garantito (cfr. sul punto ex multis Cass. Civ. sez. III, n. 5158 del
9.3.2005; Cass. Civ. sez. III, n.12804 del 29.5.2006; Cas. Civ. sez. III, n.23741 del 10.11.2009).
Tale orientamento, esplicitato con riferimento alla non applicabilità al caso di specie dell'art. 1341, comma 2, c.c., risulta rilevante anche con riferimento alla vessatorietà regolata dagli artt. 33 e ss. del codice del consumo, in special modo dovendo
6 osservarsi che l'art. 34, comma 21, di tale provvedimento normativo, specificamente esclude il carattere di vessatorietà delle pattuizioni relative alla determinazione dell'oggetto del contratto, quali appunto quelle relative alla previsione del massimale, secondo il pacifico indirizzo giurisprudenziale appena richiamato.
Ne deriva, conseguentemente la non configurabilità della dedotta nullità di protezione.
Da quanto appena osservato discende, pertanto, anche l'infondatezza della domanda risarcitoria proposta.
La prova orale espletata, alla luce di quanto sinora osservato, è risultata assolutamente priva di rilievo ai fini del decidere.
Dalla stessa risulta, infatti, che il delegato dell'assicuratrice, secondo quanto riferito dal teste presente alla stipula (avendo le altre due testi riferito la stessa circostanza appresa de relato), avrebbe rassicurato la contraente circa l'identità delle condizioni contrattuali stipulate rispetto a quelle previste dal contratto previgente.
Orbene, anche volendo prescindere dalla limitata attendibilità delle dichiarazioni testimoniali (tutte provenienti da stretti congiunti della parte attrice), l'esito delle stesse appare comunque inconferente ai fini del decidere, tanto più che, nella specie, non si verte in tema di annullamento dell'accordo negoziale per vizio del consenso, tra l'altro difficilmente configurabile stante la chiara disciplina risultante dal testo scritto del contratto, bensì in tema di vessatorietà della pattuizione e conseguente nullità di protezione.
Non si ravvisano, infine le condizioni per la condanna dell'attrice ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., non emergendo profili di colpa o responsabilità della stessa nell'esercizio dell'azione e nella conseguente condotta processuale.
7 Le spese di lite seguono, comunque, la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
1) RIGETTA la domanda.
2) CONDANNA alla rifusione in favore della convenuta delle Parte_1
spese di lite che si liquidano in euro 7.616,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Avezzano il 3.11.2024
IL GIUDICE (Dott. Mario Cervellino)
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Art. 34, comma 2, D. Lgs. 206/2005 “La valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto, né all'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purché tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile.”