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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 28/05/2025, n. 922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 922 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Cosenza, Prima Sezione Civile, in persona della giudice Marzia Maffei, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4528/2021 R. G. promossa da
, c.f. , con il patrocinio degli Avv. Giovanni Parte_1 CodiceFiscale_1
Carlo Tenuta e Maria Settino, nel cui studio in Cosenza, Via Cesare Gabriele n. 43, Palazzo
Falbo - La Neve, è elettivamente domiciliata giusta procura in atti;
parte attrice contro
, c.f. , titolare del Centro Estetico Sirio, con Controparte_1 C.F._2
il patrocinio dell'avv. Francesca Ponticello nel cui studio in Roggiano Gravina (CS) alla Via F.
Turati, 15 è elettivamente domiciliata giusta procura in atti;
parte convenuta
OGGETTO: trattamento estetico – azione risarcitoria.
CONCLUSIONI rese in data 4 marzo 2025, come da verbale d'udienza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att, c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione del 13/12/21, ritualmente notificato, ha evocato in giudizio Parte_1
quale titolare del Centro Estetico Sirio con sede in Roggiano Gravina, al fine di Controparte_1
ottenere dall'intestato Tribunale la declaratoria di responsabilità e la condanna al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patiti a causa del trattamento di epilazione laser eseguito presso il centro estetico.
A sostegno della domanda ha dedotto, segnatamente: che dal 2018 e fino all'ottobre 2019 era stata cliente della sig.ra , estetista, e che, Controparte_1
periodicamente, si sottoponeva a vari trattamenti, compreso quello della depilazione del viso mediante l'uso del laser;
che tutti i precedenti trattamenti di epilazione con il laser erano stati effettuati senza effetti collaterali e conseguenze ma che in data 19/10/19 la la sottoponeva ad epilazione con un CP_1 nuovo macchinario chiamato “laser a diodo”; che, a seguito del trattamento, lamentava dolorosità al collo e al viso, dove comparivano numerose vesciche e pustole;
che, a seguito della persistenza del dolore si sottoponeva a visite mediche e, presso il reparto di dermatologia dell'Ospedale Civile di Cosenza, le venivano refertate “ustioni a livello mandibolare e del sottomento”; che gli esiti cicatriziali al volto le avevano provocato l'impossibilità di esporsi alla luce solare diretta senza abbondante protezione topica con crema ed unguenti, oltre ad episodi di bruciore nelle zone colpite;
che il danno, di natura contrattuale, conseguiva a grave negligenza nell'esecuzione del trattamento estetico e le aveva procurato notevoli disagi nell'espletamento delle incombenze quotidiane e nella vita relazionale.
Nell'invocare la responsabilità professionale nell'ambito di una prestazione estetica, ha quindi chiesto all'intestato Tribunale di:
“- in via principale e nel merito, accertata e dichiarata, per i fatti di cui in narrativa, la contrattuale responsabilità della convenuta, ovvero che le lesioni e le conseguenze psico-fisiche derivate all'attrice sono conseguenza dell'inadempimento, ovvero dell'inesatto adempimento alle obbligazioni contrattuali poste a carico di essa convenuta, condannare, per l'effetto, la sig.ra
al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patiti dalla sig.ra , CP_1 Parte_1
compresi i c.d. danni conseguenza, nella misura che sarà determinata in corso di causa o ritenuta equa dal giudice, il tutto oltre interessi ex D. Lgs. 231/2002, ovvero, oltre svalutazione monetaria ed interessi legali dal 19.1.2019 fino al soddisfo, -condannare, inoltre, la conventa al pagamento delle spese e degli onorari, con rimb. spese forf., CPA ed IVA, come per legge, da distrarsi, ex art.
93 cod. proc. civ., in favore dei procuratori costituiti ed antistatari, gli Avv. ti Giovanni Carlo
Tenuta e Maria Settino, il tutto con clausola di provvisoria esecuzione e con espressa dichiarazione che il valore della presente controversia è di Euro 25.000,00 e, pertanto, rientrando nello scaglione ricompreso tra gli Euro 5.200,00 e gli Euro 26.000,00, devono devono essere corrisposti il C.U. di
€ 237,00 e la marca da bollo di Euro 27,00”. Ha resistito la convenuta che ha impugnato e contestato ogni avversa istanza, Controparte_1
produzione, eccezione e difesa, di cui ha invocato il rigetto.
In via preliminare ha eccepito l'indeterminatezza della domanda, priva della indicazione del petitum, sebbene al punto 16 bis) della citazione l'attrice avesse quantificato i danni in € 47.646,07,
“che prima dell'ingravescenza della malattia psichica erano così quantificati … totale generale €
25.000,00”.
Nel merito ha dedotto che nessun addebito le potesse essere mosso in relazione ai fatti narrati in citazione, in quanto nessuna responsabilità nella causazione dei presunti danni le fosse attribuibile atteso: che la non era mai stata cliente del proprio Centro Estetico Sirio e che in data 19/10/19 si Pt_1
era sottoposta per la prima volta ad epilazione laser perché accompagnata da una cliente del centro;
che, dopo essere stata preventivamente informata sia dell'apparecchiatura in uso e sia degli effetti e possibili conseguenze dell'intervento, sottoscriveva, ratificandolo in toto, il “consenso informato” al trattamento (versato in atti), corredato quest'ultimo, da un questionario sull'anamnesi personale della cliente, che serve notoriamente proprio ad evitare una qualsiasi incompatibilità con i trattamenti in questione;
che, a seguito della seduta di epilazione, la non lamentava alcun disagio e, soddisfatta della Pt_1
seduta, lasciava il centro;
che, solo dopo qualche giorno l'attrice la contattava riferendole che a causa della seduta di epilazione le si erano formate delle vesciche e che intendeva rivalersi su di lei per ottenere il rimborso delle spese sostenute per l'acquisto di prodotti lenitivi;
che, al solo fine di evitare l'insorgere di polemiche e discussioni sterili con il solo effetto di procrastinare la soluzione della questione creatasi e il dispendioso instaurarsi di un eventuale giudizio, su invito dell'attrice, in data 27/10/19, si recava presso l'abitazione della sig.ra e Pt_1 le consegnava pro bono pacis la somma di € 181,00 quale somma dalla stessa richiesta, per le cure mediche, verificando al contempo che la sig.ra non presentava alcun segno in viso. Pt_1
Ha quindi negato la sussistenza del nesso di causalità tra il trattamento praticato e le conseguenze dannose asseritamente subite dall'attrice evidenziando che il certificato di malattia telematico depositato in atti dalla controparte riferisse di “ustioni del viso incidente domestico “avvenuti in data 21/10/19.
Ha quindi contestato la consulenza di parte dimessa nel fascicolo di parte avversaria ed il quantum debeatur, invocando il rigetto della domanda attorea.
La causa è stata istruita in via documentale, mediante la prova orale richiesta dalle parti in contesa e ctu medico legale tesa ad accertare, sulla scorta della documentazione in atti e previa visita, se dall'esecuzione del trattamento estetico eseguito presso il centro estetico convenuto fossero derivati postumi permanenti sulla salute di parte attrice.
Espletato l'incombente tecnico ed acquisiti chiarimenti dal ctu, è stata quindi trattenuta in decisione all'udienza del 4 marzo u.s., con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio degli scritti conclusivi.
Così succintamente ricostruita la vicenda contenziosa, il Tribunale rileva quanto segue.
Pacifica l'esecuzione del trattamento contestato presso il centro estetico della convenuta, ritiene questa giudicante che le emergenze istruttorie abbiano consentito di dimostrare il nesso causale tra il trattamento estetico e le lesioni subite dalla odierna attrice.
In primo luogo, infatti, è la stessa convenuta che, in sede di interrogatorio libero, ha confermato di essere stata contattata dalla che lamentava dolori e rossori a distanza di 5/6 ore Pt_1 dall'esecuzione dell'epilazione praticata il 19 ottobre 2019.
Ciò detto, la compatibilità tra le lesioni eritematose ed il trattamento estetico emerge dalla C.T.U., alle cui argomentazioni e conclusioni, tecnicamente corrette ed esaustive, si ritiene di aderire pienamente.
L'ausiliario nominato in corso di causa ha invero accertato, dandone anche riscontro fotografico, la presenza nella regione laterale destra del volto dell'attrice in zona della ATM di “esito cicatriziale rotondeggiante, di forma stellata, in parte rilevato in parte depresso discromico ben evidente all'osservazione diretta anche a distanza associato a multiple alterazioni cicatriziali di minori dimensioni, discromiche e arrossate in regione masseterina, mandibolare e sotto mandibolare”.
Ancora il ctu ha chiarito “Le bruciature da epilazione laser possono verificarsi a causa di una calibrazione errata del laser, potenza troppo elevata, mancanza di formazione dell'operatore o di fototipi della pelle inadatti alla potenza laser utilizzata. Le cause potenziali di bruciature laser includono: - Errata valutazione del fototipo del paziente (il trattamento deve essere personalizzato in base al tipo di pelle) con conseguente ustione;
- Omissione dei dispositivi di raffreddamento della pelle durante il trattamento;
- Azione troppo prolungata della pistola laser su una stessa area.
E' pertanto importante che il personale addetto, proprio per la potenziale pericolosità del macchinario, abbia una competenza e formazione adeguata. nel caso in esame è da ritenere se non con criterio di certezza, con altissima probabilità soddisfatto il nesso causale fra intervento chirurgico e lesioni accertate e, quindi, ritenere rispettata la criteriologia medico legale di riferimento. Appare congruo il criterio topografico in quanto le lesioni sono evidenziabili nel distretto corporeo interessato della epilazione laser e che le attrezzature utilizzate sono in grado di provocare effetti dannosi come quelli rilevati sulla ricorrente, altrettanto corrispondente appare il criterio clinico ovvero l'analisi delle caratteristiche morbose dell'affezione in rapporto all'eziologia, alla patogenesi e alla sintomatologia in quanto la stessa si è manifestata in periodo immediatamente successivo all'evento potendo escludere per la stessa altre cause/concause esterne. E appare quindi soddisfatto il criterio di efficienza lesiva e modale, qualitativa e quantitativa in quanto per come precedentemente esposto, il presidio laser è ben in grado di provocare per uso imperito lesioni da ustioni sui pazienti. Per quanto attiene poi al Criterio di continuità fenomenologica (accertare cioè se gli effetti a distanza sono legati da un'evoluzione logica e scientifica nota, pur con intervallo sintomatologico, alla causa lesiva) anch'esso appare soddisfatto. Le lesioni sono state individuate durante il periodo immediatamente successivo al trattamento e sono evolute in maniera progressiva seguite da sanitari e specialisti”.
In sintesi, il consulente ha asseverato che le lesioni presentate dall'attrice e documentate dalle foto prodotte in atti avessero la caratteristica di lesioni da calore e che la loro collocazione e morfologia fosse perfettamente compatibile con il trattamento estetico effettuato.
Lo stesso ha anche, convocato in udienza, precisato come, “avuto riguardo alle attestazioni contenute nel certificato di malattia del 21 ottobre 2019 recante come diagnosi “ustioni del viso incidente domestico” che per esempio, le ustioni da olio di cottura non sono compatibili con quelle presenti nella regione interessata della sigra atteso che le lesioni da laser invece hanno Pt_1
proprio la caratteristica delle vescicole presenti nel materiale fotografico in atti e hanno esiti cicatriziali meno deturpanti rispetto alle ustioni da olio, ove si presenta, invece una detrazione del derma”.
Non possono essere valorizzate al fine di escludere il nesso causale le dichiarazioni rese dalle testimoni di parte convenuta, che hanno escluso la presenza di ustioni o vesciche nell'immediatezza del trattamento, essendo presumibile che le ingravescenti condizioni cliniche con allegata sintomatologia si siano manifestate qualche ora dopo il trattamento.
Accertata l'esistenza di un nesso causale tra il trattamento estetico e la manifestazione delle lesioni, non è necessario in questa sede indagare se il fatto si sia determinato in conseguenza di un inesperto di utilizzo del macchinario ovvero ad una mancata pulizia o manutenzione dell'apparecchio stesso, incombendo invece sulla convenuta l'onere di dimostrare la riconducibilità dell'evento ad un diverso processo causale.
In ordine al quantum richiesto, il ctu ha affermato quanto segue: “Posta la diagnosi accertato il nesso di causalità e stabiliti gli esiti, nel procedere alla valutazione globale della menomazione dell'integrità psico-fisica della danneggiata, tenendo conto dell'età del soggetto e del suo stato anteriore, si può affermare che il complesso dei postumi residuati nella Sig.ra Parte_1 consistenti in “Esiti cicatriziali regione laterale del volto”, può essere considerata quale modificazione peggiorativa dello stato anteriore configurando un pregiudizio estetico lieve che si accompagna ad una coscienza della menomazione resa obiettiva dal giudizio negativo di chi osserva e che delinea un quadro menomante che valutato secondo la criteriologia medico legale di analogia e proporzionalità ed in stretto riferimento ai propri della R.C. (anche con Pt_2
riferimento alla Tabella delle menomazioni alla integrità psico-fisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità” -di cui al Decreto 3 luglio 2003 in attuazione dell'art. 5 comma 5 L. 57/2001), ha prodotto globalmente un Danno Biologico Permanente pari al 4%.
Per quanto concerne la valutazione della durata dell'inabilità temporanea, in base a tutti gli elementi clinico deduttivi che scaturiscono dall'esame della documentazione presentata dalla danneggiata nonché la natura e l'entità della lesione patita e le cure alle quali è stata sottoposta, ci consentono di affermare che la malattia e convalescenza conseguenti al trattamento di epilazione laser hanno comportato nella sig.ra un periodo di Inabilità Temporanea Parziale Parte_1
al 75% pari a giorni 5 (periodo ritenuto congruo e necessario per la stabilizzazione clinico- funzionale della lesione”.
Per quanto attiene al danno biologico, la cui sussistenza ontologica è prevista ex lege, si impone la necessità di procedere ad una liquidazione personalizzata dello stesso, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del pregiudizio nella sua interezza.
I criteri tabellari, in ogni caso, devono infatti essere adeguati al caso singolo, in relazione sia alla particolare incidenza delle lesioni patite sullo svolgimento di attività extralavorative, sia della soggettività specifica, alla luce della allegata e dimostrata perdita da parte del soggetto leso di aspetti della vita in precedenza goduti.
E' infatti evidente come, ad esempio, l'esito consistente in una cicatrice permanente al volto abbia una ben diversa incidenza in una giovane ragazza ed in un anziano pensionato.
Orbene conformemente alle tabelle di Milano, avuto riguardo a:
Età del danneggiato alla data del sinistro 51 anni
Percentuale di invalidità permanente 4%
Punto base danno permanente € 947,30
Giorni di invalidità temporanea totale 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 5
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0
Indennità giornaliera € 55,24
Il calcolo del risarcimento è il medesimo:
Danno biologico permanente € 3.916,14 Invalidità temporanea parziale al 75% € 207,15
Totale danno biologico temporaneo € 207,15
Danno morale (33,33%) € 1.374,29
TOTALE GENERALE: € 5.497,58
Il danno a tale titolo va quindi determinato nella somma complessiva, a valori attuali, di € 5.497,58 cui si deve aggiungere il danno patrimoniale per le spese mediche ritenute congrue e pertinenti di
Euro € 732,14.
Sulla somma complessivamente dovuta già attualizzata, andranno corrisposti l'ulteriore rivalutazione, secondo gli indici ISTAT di categoria dalla data dell'intervento ovvero dell'esborso effettivo (per le sole spese), alla data della presente pronuncia, e gli interessi legali, questi ultimi da calcolarsi sulle somme rivalutate anno per anno a decorrere dal sinistro fino alla presente decisione.
Infatti, trattandosi di debito di valore, va accolta la richiesta di rivalutazione monetaria, determinata secondo gli indici Istat, mirante a ripristinare la situazione patrimoniale della danneggiata qual era prima del fatto illecito che ha generato il danno, sino alla data della decisione definitiva.
Considerato che la maggior somma così attribuita rappresenta il valore monetario del bene perduto dal danneggiato, va riconosciuto anche il danno provocato dal ritardato pagamento in misura pari agli interessi legali, facendo ricorso, al riguardo, a criteri presuntivi ed equitativi, da calcolare sulla somma via via rivalutata.
A seguito della liquidazione qui operata il debito di valore si converte in debito di valuta e su di esso dovranno computarsi gli interessi moratori ex lege.
Va invece rigettata la domanda di personalizzazione formulata dall'attore, posto che - oltre ad essere la stessa assolutamente generica - non sono stati affatto provati i relativi presupposti.
La misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (nel caso di specie, le Tabelle di Milano aggiornate al 2024) può infatti essere aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e peculiari, posto che le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento.
Orbene nel caso di specie non è affatto emerso che le lesioni patite abbiano inciso negativamente su specifici e peculiari aspetti della dimensione dinamico - relazionale di parte attrice, atteso che la teste , amica dell'attrice e la , sorella dell'attrice, hanno sì Testimone_1 Testimone_2 riferito di disagi della nell'uscire di casa nel mostrarsi, tuttavia sostanzialmente limitati alle Pt_1 prime due settimane successive al trattamento estetico (tanto è vero che l'attrice era poi rientrata a scuola indossando un foulard che copriva le lesioni).
A fronte di tale valutazione, può ben dirsi che il danneggiato non abbia patito conseguenze anomale, eccezionali e peculiari tali da indurre il riconoscimento della personalizzazione richiesta.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo secondo il criterio del c.d decisum, parametri minimi (in considerazione della condotta collaborativa della convenuta che rimborsato all'attrice nei giorni successivi al trattamento parte delle spese mediche affrontate) e quelle di ctu, già liquidati con separato decreto, seguono la soccombenza di parte convenuta.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: in accoglimento della domanda attorea, condanna parte convenuta al risarcimento del danno subito dall'attrice, pari ad € 6.229,72, oltre interessi e rivalutazioni dalla domanda al saldo come in motivazione;
condanna parte convenuta alla refusione delle spese di lite, che liquida in € 2.540,00 per compensi,
€ 264,00 per spese, oltre rimborso spese forfettarie, iva e cpa come per legge, da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di lite, già liquidate con separato decreto.
Così deciso in Cosenza, il 28/05/2025 la Giudice
(Dott.ssa Marzia Maffei)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Cosenza, Prima Sezione Civile, in persona della giudice Marzia Maffei, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4528/2021 R. G. promossa da
, c.f. , con il patrocinio degli Avv. Giovanni Parte_1 CodiceFiscale_1
Carlo Tenuta e Maria Settino, nel cui studio in Cosenza, Via Cesare Gabriele n. 43, Palazzo
Falbo - La Neve, è elettivamente domiciliata giusta procura in atti;
parte attrice contro
, c.f. , titolare del Centro Estetico Sirio, con Controparte_1 C.F._2
il patrocinio dell'avv. Francesca Ponticello nel cui studio in Roggiano Gravina (CS) alla Via F.
Turati, 15 è elettivamente domiciliata giusta procura in atti;
parte convenuta
OGGETTO: trattamento estetico – azione risarcitoria.
CONCLUSIONI rese in data 4 marzo 2025, come da verbale d'udienza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att, c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione del 13/12/21, ritualmente notificato, ha evocato in giudizio Parte_1
quale titolare del Centro Estetico Sirio con sede in Roggiano Gravina, al fine di Controparte_1
ottenere dall'intestato Tribunale la declaratoria di responsabilità e la condanna al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patiti a causa del trattamento di epilazione laser eseguito presso il centro estetico.
A sostegno della domanda ha dedotto, segnatamente: che dal 2018 e fino all'ottobre 2019 era stata cliente della sig.ra , estetista, e che, Controparte_1
periodicamente, si sottoponeva a vari trattamenti, compreso quello della depilazione del viso mediante l'uso del laser;
che tutti i precedenti trattamenti di epilazione con il laser erano stati effettuati senza effetti collaterali e conseguenze ma che in data 19/10/19 la la sottoponeva ad epilazione con un CP_1 nuovo macchinario chiamato “laser a diodo”; che, a seguito del trattamento, lamentava dolorosità al collo e al viso, dove comparivano numerose vesciche e pustole;
che, a seguito della persistenza del dolore si sottoponeva a visite mediche e, presso il reparto di dermatologia dell'Ospedale Civile di Cosenza, le venivano refertate “ustioni a livello mandibolare e del sottomento”; che gli esiti cicatriziali al volto le avevano provocato l'impossibilità di esporsi alla luce solare diretta senza abbondante protezione topica con crema ed unguenti, oltre ad episodi di bruciore nelle zone colpite;
che il danno, di natura contrattuale, conseguiva a grave negligenza nell'esecuzione del trattamento estetico e le aveva procurato notevoli disagi nell'espletamento delle incombenze quotidiane e nella vita relazionale.
Nell'invocare la responsabilità professionale nell'ambito di una prestazione estetica, ha quindi chiesto all'intestato Tribunale di:
“- in via principale e nel merito, accertata e dichiarata, per i fatti di cui in narrativa, la contrattuale responsabilità della convenuta, ovvero che le lesioni e le conseguenze psico-fisiche derivate all'attrice sono conseguenza dell'inadempimento, ovvero dell'inesatto adempimento alle obbligazioni contrattuali poste a carico di essa convenuta, condannare, per l'effetto, la sig.ra
al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patiti dalla sig.ra , CP_1 Parte_1
compresi i c.d. danni conseguenza, nella misura che sarà determinata in corso di causa o ritenuta equa dal giudice, il tutto oltre interessi ex D. Lgs. 231/2002, ovvero, oltre svalutazione monetaria ed interessi legali dal 19.1.2019 fino al soddisfo, -condannare, inoltre, la conventa al pagamento delle spese e degli onorari, con rimb. spese forf., CPA ed IVA, come per legge, da distrarsi, ex art.
93 cod. proc. civ., in favore dei procuratori costituiti ed antistatari, gli Avv. ti Giovanni Carlo
Tenuta e Maria Settino, il tutto con clausola di provvisoria esecuzione e con espressa dichiarazione che il valore della presente controversia è di Euro 25.000,00 e, pertanto, rientrando nello scaglione ricompreso tra gli Euro 5.200,00 e gli Euro 26.000,00, devono devono essere corrisposti il C.U. di
€ 237,00 e la marca da bollo di Euro 27,00”. Ha resistito la convenuta che ha impugnato e contestato ogni avversa istanza, Controparte_1
produzione, eccezione e difesa, di cui ha invocato il rigetto.
In via preliminare ha eccepito l'indeterminatezza della domanda, priva della indicazione del petitum, sebbene al punto 16 bis) della citazione l'attrice avesse quantificato i danni in € 47.646,07,
“che prima dell'ingravescenza della malattia psichica erano così quantificati … totale generale €
25.000,00”.
Nel merito ha dedotto che nessun addebito le potesse essere mosso in relazione ai fatti narrati in citazione, in quanto nessuna responsabilità nella causazione dei presunti danni le fosse attribuibile atteso: che la non era mai stata cliente del proprio Centro Estetico Sirio e che in data 19/10/19 si Pt_1
era sottoposta per la prima volta ad epilazione laser perché accompagnata da una cliente del centro;
che, dopo essere stata preventivamente informata sia dell'apparecchiatura in uso e sia degli effetti e possibili conseguenze dell'intervento, sottoscriveva, ratificandolo in toto, il “consenso informato” al trattamento (versato in atti), corredato quest'ultimo, da un questionario sull'anamnesi personale della cliente, che serve notoriamente proprio ad evitare una qualsiasi incompatibilità con i trattamenti in questione;
che, a seguito della seduta di epilazione, la non lamentava alcun disagio e, soddisfatta della Pt_1
seduta, lasciava il centro;
che, solo dopo qualche giorno l'attrice la contattava riferendole che a causa della seduta di epilazione le si erano formate delle vesciche e che intendeva rivalersi su di lei per ottenere il rimborso delle spese sostenute per l'acquisto di prodotti lenitivi;
che, al solo fine di evitare l'insorgere di polemiche e discussioni sterili con il solo effetto di procrastinare la soluzione della questione creatasi e il dispendioso instaurarsi di un eventuale giudizio, su invito dell'attrice, in data 27/10/19, si recava presso l'abitazione della sig.ra e Pt_1 le consegnava pro bono pacis la somma di € 181,00 quale somma dalla stessa richiesta, per le cure mediche, verificando al contempo che la sig.ra non presentava alcun segno in viso. Pt_1
Ha quindi negato la sussistenza del nesso di causalità tra il trattamento praticato e le conseguenze dannose asseritamente subite dall'attrice evidenziando che il certificato di malattia telematico depositato in atti dalla controparte riferisse di “ustioni del viso incidente domestico “avvenuti in data 21/10/19.
Ha quindi contestato la consulenza di parte dimessa nel fascicolo di parte avversaria ed il quantum debeatur, invocando il rigetto della domanda attorea.
La causa è stata istruita in via documentale, mediante la prova orale richiesta dalle parti in contesa e ctu medico legale tesa ad accertare, sulla scorta della documentazione in atti e previa visita, se dall'esecuzione del trattamento estetico eseguito presso il centro estetico convenuto fossero derivati postumi permanenti sulla salute di parte attrice.
Espletato l'incombente tecnico ed acquisiti chiarimenti dal ctu, è stata quindi trattenuta in decisione all'udienza del 4 marzo u.s., con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio degli scritti conclusivi.
Così succintamente ricostruita la vicenda contenziosa, il Tribunale rileva quanto segue.
Pacifica l'esecuzione del trattamento contestato presso il centro estetico della convenuta, ritiene questa giudicante che le emergenze istruttorie abbiano consentito di dimostrare il nesso causale tra il trattamento estetico e le lesioni subite dalla odierna attrice.
In primo luogo, infatti, è la stessa convenuta che, in sede di interrogatorio libero, ha confermato di essere stata contattata dalla che lamentava dolori e rossori a distanza di 5/6 ore Pt_1 dall'esecuzione dell'epilazione praticata il 19 ottobre 2019.
Ciò detto, la compatibilità tra le lesioni eritematose ed il trattamento estetico emerge dalla C.T.U., alle cui argomentazioni e conclusioni, tecnicamente corrette ed esaustive, si ritiene di aderire pienamente.
L'ausiliario nominato in corso di causa ha invero accertato, dandone anche riscontro fotografico, la presenza nella regione laterale destra del volto dell'attrice in zona della ATM di “esito cicatriziale rotondeggiante, di forma stellata, in parte rilevato in parte depresso discromico ben evidente all'osservazione diretta anche a distanza associato a multiple alterazioni cicatriziali di minori dimensioni, discromiche e arrossate in regione masseterina, mandibolare e sotto mandibolare”.
Ancora il ctu ha chiarito “Le bruciature da epilazione laser possono verificarsi a causa di una calibrazione errata del laser, potenza troppo elevata, mancanza di formazione dell'operatore o di fototipi della pelle inadatti alla potenza laser utilizzata. Le cause potenziali di bruciature laser includono: - Errata valutazione del fototipo del paziente (il trattamento deve essere personalizzato in base al tipo di pelle) con conseguente ustione;
- Omissione dei dispositivi di raffreddamento della pelle durante il trattamento;
- Azione troppo prolungata della pistola laser su una stessa area.
E' pertanto importante che il personale addetto, proprio per la potenziale pericolosità del macchinario, abbia una competenza e formazione adeguata. nel caso in esame è da ritenere se non con criterio di certezza, con altissima probabilità soddisfatto il nesso causale fra intervento chirurgico e lesioni accertate e, quindi, ritenere rispettata la criteriologia medico legale di riferimento. Appare congruo il criterio topografico in quanto le lesioni sono evidenziabili nel distretto corporeo interessato della epilazione laser e che le attrezzature utilizzate sono in grado di provocare effetti dannosi come quelli rilevati sulla ricorrente, altrettanto corrispondente appare il criterio clinico ovvero l'analisi delle caratteristiche morbose dell'affezione in rapporto all'eziologia, alla patogenesi e alla sintomatologia in quanto la stessa si è manifestata in periodo immediatamente successivo all'evento potendo escludere per la stessa altre cause/concause esterne. E appare quindi soddisfatto il criterio di efficienza lesiva e modale, qualitativa e quantitativa in quanto per come precedentemente esposto, il presidio laser è ben in grado di provocare per uso imperito lesioni da ustioni sui pazienti. Per quanto attiene poi al Criterio di continuità fenomenologica (accertare cioè se gli effetti a distanza sono legati da un'evoluzione logica e scientifica nota, pur con intervallo sintomatologico, alla causa lesiva) anch'esso appare soddisfatto. Le lesioni sono state individuate durante il periodo immediatamente successivo al trattamento e sono evolute in maniera progressiva seguite da sanitari e specialisti”.
In sintesi, il consulente ha asseverato che le lesioni presentate dall'attrice e documentate dalle foto prodotte in atti avessero la caratteristica di lesioni da calore e che la loro collocazione e morfologia fosse perfettamente compatibile con il trattamento estetico effettuato.
Lo stesso ha anche, convocato in udienza, precisato come, “avuto riguardo alle attestazioni contenute nel certificato di malattia del 21 ottobre 2019 recante come diagnosi “ustioni del viso incidente domestico” che per esempio, le ustioni da olio di cottura non sono compatibili con quelle presenti nella regione interessata della sigra atteso che le lesioni da laser invece hanno Pt_1
proprio la caratteristica delle vescicole presenti nel materiale fotografico in atti e hanno esiti cicatriziali meno deturpanti rispetto alle ustioni da olio, ove si presenta, invece una detrazione del derma”.
Non possono essere valorizzate al fine di escludere il nesso causale le dichiarazioni rese dalle testimoni di parte convenuta, che hanno escluso la presenza di ustioni o vesciche nell'immediatezza del trattamento, essendo presumibile che le ingravescenti condizioni cliniche con allegata sintomatologia si siano manifestate qualche ora dopo il trattamento.
Accertata l'esistenza di un nesso causale tra il trattamento estetico e la manifestazione delle lesioni, non è necessario in questa sede indagare se il fatto si sia determinato in conseguenza di un inesperto di utilizzo del macchinario ovvero ad una mancata pulizia o manutenzione dell'apparecchio stesso, incombendo invece sulla convenuta l'onere di dimostrare la riconducibilità dell'evento ad un diverso processo causale.
In ordine al quantum richiesto, il ctu ha affermato quanto segue: “Posta la diagnosi accertato il nesso di causalità e stabiliti gli esiti, nel procedere alla valutazione globale della menomazione dell'integrità psico-fisica della danneggiata, tenendo conto dell'età del soggetto e del suo stato anteriore, si può affermare che il complesso dei postumi residuati nella Sig.ra Parte_1 consistenti in “Esiti cicatriziali regione laterale del volto”, può essere considerata quale modificazione peggiorativa dello stato anteriore configurando un pregiudizio estetico lieve che si accompagna ad una coscienza della menomazione resa obiettiva dal giudizio negativo di chi osserva e che delinea un quadro menomante che valutato secondo la criteriologia medico legale di analogia e proporzionalità ed in stretto riferimento ai propri della R.C. (anche con Pt_2
riferimento alla Tabella delle menomazioni alla integrità psico-fisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità” -di cui al Decreto 3 luglio 2003 in attuazione dell'art. 5 comma 5 L. 57/2001), ha prodotto globalmente un Danno Biologico Permanente pari al 4%.
Per quanto concerne la valutazione della durata dell'inabilità temporanea, in base a tutti gli elementi clinico deduttivi che scaturiscono dall'esame della documentazione presentata dalla danneggiata nonché la natura e l'entità della lesione patita e le cure alle quali è stata sottoposta, ci consentono di affermare che la malattia e convalescenza conseguenti al trattamento di epilazione laser hanno comportato nella sig.ra un periodo di Inabilità Temporanea Parziale Parte_1
al 75% pari a giorni 5 (periodo ritenuto congruo e necessario per la stabilizzazione clinico- funzionale della lesione”.
Per quanto attiene al danno biologico, la cui sussistenza ontologica è prevista ex lege, si impone la necessità di procedere ad una liquidazione personalizzata dello stesso, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del pregiudizio nella sua interezza.
I criteri tabellari, in ogni caso, devono infatti essere adeguati al caso singolo, in relazione sia alla particolare incidenza delle lesioni patite sullo svolgimento di attività extralavorative, sia della soggettività specifica, alla luce della allegata e dimostrata perdita da parte del soggetto leso di aspetti della vita in precedenza goduti.
E' infatti evidente come, ad esempio, l'esito consistente in una cicatrice permanente al volto abbia una ben diversa incidenza in una giovane ragazza ed in un anziano pensionato.
Orbene conformemente alle tabelle di Milano, avuto riguardo a:
Età del danneggiato alla data del sinistro 51 anni
Percentuale di invalidità permanente 4%
Punto base danno permanente € 947,30
Giorni di invalidità temporanea totale 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 5
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0
Indennità giornaliera € 55,24
Il calcolo del risarcimento è il medesimo:
Danno biologico permanente € 3.916,14 Invalidità temporanea parziale al 75% € 207,15
Totale danno biologico temporaneo € 207,15
Danno morale (33,33%) € 1.374,29
TOTALE GENERALE: € 5.497,58
Il danno a tale titolo va quindi determinato nella somma complessiva, a valori attuali, di € 5.497,58 cui si deve aggiungere il danno patrimoniale per le spese mediche ritenute congrue e pertinenti di
Euro € 732,14.
Sulla somma complessivamente dovuta già attualizzata, andranno corrisposti l'ulteriore rivalutazione, secondo gli indici ISTAT di categoria dalla data dell'intervento ovvero dell'esborso effettivo (per le sole spese), alla data della presente pronuncia, e gli interessi legali, questi ultimi da calcolarsi sulle somme rivalutate anno per anno a decorrere dal sinistro fino alla presente decisione.
Infatti, trattandosi di debito di valore, va accolta la richiesta di rivalutazione monetaria, determinata secondo gli indici Istat, mirante a ripristinare la situazione patrimoniale della danneggiata qual era prima del fatto illecito che ha generato il danno, sino alla data della decisione definitiva.
Considerato che la maggior somma così attribuita rappresenta il valore monetario del bene perduto dal danneggiato, va riconosciuto anche il danno provocato dal ritardato pagamento in misura pari agli interessi legali, facendo ricorso, al riguardo, a criteri presuntivi ed equitativi, da calcolare sulla somma via via rivalutata.
A seguito della liquidazione qui operata il debito di valore si converte in debito di valuta e su di esso dovranno computarsi gli interessi moratori ex lege.
Va invece rigettata la domanda di personalizzazione formulata dall'attore, posto che - oltre ad essere la stessa assolutamente generica - non sono stati affatto provati i relativi presupposti.
La misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (nel caso di specie, le Tabelle di Milano aggiornate al 2024) può infatti essere aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e peculiari, posto che le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento.
Orbene nel caso di specie non è affatto emerso che le lesioni patite abbiano inciso negativamente su specifici e peculiari aspetti della dimensione dinamico - relazionale di parte attrice, atteso che la teste , amica dell'attrice e la , sorella dell'attrice, hanno sì Testimone_1 Testimone_2 riferito di disagi della nell'uscire di casa nel mostrarsi, tuttavia sostanzialmente limitati alle Pt_1 prime due settimane successive al trattamento estetico (tanto è vero che l'attrice era poi rientrata a scuola indossando un foulard che copriva le lesioni).
A fronte di tale valutazione, può ben dirsi che il danneggiato non abbia patito conseguenze anomale, eccezionali e peculiari tali da indurre il riconoscimento della personalizzazione richiesta.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo secondo il criterio del c.d decisum, parametri minimi (in considerazione della condotta collaborativa della convenuta che rimborsato all'attrice nei giorni successivi al trattamento parte delle spese mediche affrontate) e quelle di ctu, già liquidati con separato decreto, seguono la soccombenza di parte convenuta.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: in accoglimento della domanda attorea, condanna parte convenuta al risarcimento del danno subito dall'attrice, pari ad € 6.229,72, oltre interessi e rivalutazioni dalla domanda al saldo come in motivazione;
condanna parte convenuta alla refusione delle spese di lite, che liquida in € 2.540,00 per compensi,
€ 264,00 per spese, oltre rimborso spese forfettarie, iva e cpa come per legge, da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di lite, già liquidate con separato decreto.
Così deciso in Cosenza, il 28/05/2025 la Giudice
(Dott.ssa Marzia Maffei)