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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 11/04/2025, n. 458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 458 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 2027/2024
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 10.4.2025 ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Palizzi, alla Via Pezza del Fondaco 06/A, presso lo studio dell'Avv. TASSONE
ROSELLA che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente
contro
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato CP_1 P.IVA_1
e difeso dagli Avv.ti MICHELI ANTONELLA FRANCESCA PAOLA e TRIOLO
ETTORE, giusta procura generale alle liti in atti ed elettivamente domiciliato presso la sede di Locri, in Via Matteotti n. 48; CP_1
resistente
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente notificato, l'istante in epigrafe indicata ha convenuto dinanzi a questo giudice l' esponendo che in data 16.12.2021 aveva presentato CP_1
alla Commissione sanitaria per l'accertamento delle invalidità domanda di riconoscimento del proprio status di invalida civile con diritto all'indennità di accompagnamento ex art. 1 l. 18/80 e di persona con disabilità rilevante ai sensi dell'art. 3, c. 3, l. 104/92, ma che l' non le riconosceva i benefici richiesti, CP_1
ritenendola “INVALIDO ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L.509/88. 124/98) grave” e “Portatore di Handicap ai sensi dell'art.3, comma 1, L. 5.2.1992, n. 104”.
Dedotto di aver presentato ricorso per ATP (proc. n. 3281/2022 R.G.), nella presente sede ha contestato le conclusioni presentate dal CTU, con esclusivo riferimento alla decorrenza dei requisiti sanitari che sono stati riconosciuti sussistenti in perizia.
Costituitosi il contraddittorio, il resistente si è opposto alla domanda eccependone preliminarmente l'inammissibilità per carenza dei motivi specifici di contestazione e, nel merito, l'insussistenza dei requisiti necessari per il conseguimento della prestazione.
Ad esito dell'udienza di discussione del 10.04.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., veniva adottata la sentenza che segue.
*****
Ai sensi dell'art 445-bis, comma 4 c.p.c.: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio”.
Nel caso di specie, il decreto di fissazione del termine veniva comunicato alle parti in data 26.6.2024 e la dichiarazione di dissenso veniva depositata nella medesima data, per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Il comma 6 della medesima disposizione prevede che: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Il presente ricorso è stato depositato il 17.7.2024 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato.
Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
Stante il contenuto della disposizione, la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
Nel ricorso introduttivo, parte opponente contesta le conclusioni rassegnate dal CTU lamentando che lo stesso avrebbe totalmente trascurato la circostanza, pur provata in atti, che alla ricorrente fosse stato prescritto da parte dell'ASL l'uso della carrozzina sin dal 14.2.2022, poi acquistata e collaudata il 26.5.2022.
Essendo la contestazione specifica il ricorso è ammissibile.
Nel merito, tuttavia, il ricorso è infondato.
Si evidenzia in particolare che la parte ricorrente, già in sede di osservazioni alla relazione peritale, aveva sollevato le medesime contestazioni avanzate nel presente giudizio. Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, tuttavia, il consulente già in quella sede aveva ampiamente risposto alle contestazioni sollevate, con motivazione esaustiva e pienamente condivisibile e che in questa sede viene richiamata. Il consulente, difatti, osservava in particolare che “successivamente alla erogazione del presidio, era stata sottoposta a visita da parte della Commissione
Medica per l'Accertamento dell'Invalidità Civile e della Commissione per
l'Accertamento dell'Handicap cioè in data 31.05.2022. All'epoca, all'esame obiettivo, la paziente si è presentata deambulante con appoggio (deambulazione consentita con appoggio) in discrete condizioni lucida collaborante, la stessa in quella sede ha dichiaratori effettuare spostamenti in autonomia in casa con appoggio (vedi esame obiettivo eseguito in data 31.05.2022). […] Le patologie si sono aggravate nel tempo fino a diventare obbiettivamente e clinicamente limitanti dei comuni atti della vita e anche della deambulazione. L'evidenza delle sue condizioni funzionali l'ho potuta riscontrare solo al momento della visita medico- legale eseguita in data 31.01.2024. Al momento della visita ho potuto constatare che la paziente non deambula autonomamente (si muove su sedia a rotelle), porta panni di contenzione, collabora poco alla visita medica, presenta il rachide molto deformato e dolente a causa della deformazione a cuneo di D11 per crollo vertebrale”.
Effettivamente, dalla lettura dei verbali in atti è possibile trovare conferma CP_1
delle circostanze riportate dal consulente, in quanto all'esame obiettivo risultava che la ricorrente effettuava i passaggi posturali e deambulava con appoggio ed ella stessa dichiarava di spostarsi in casa con appoggio.
Come chiarito dalla Corte di Cassazione, con orientamento in questa sede condiviso,
“Le condizioni previste dall'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18 (nel testo modificato dall'art. 1, comma secondo, della legge 21 novembre 1988,n. 508) per
l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento consistono, alternativamente, nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza;
ai fini della valutazione non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità. Tali requisiti sono richiesti anche per gli ultrasessantacinquenni, poiché l'art. 6 del d.lgs. 23 novembre 1988, n. 509 (che ha aggiunto il terzo comma all'art. 2, della legge 30 marzo 1971, n. 118), lungi dal configurare un'autonoma ipotesi di attribuzione dell'indennità, pone solo le condizioni perché detti soggetti siano considerati mutilati o invalidi - in analogia a quanto disposto per i minori di anni diciotto dall'art. 2, comma secondo, della legge
n. 118 del 1971 nel testo originario - non potendosi, per entrambe le categorie, far riferimento alla riduzione della capacità lavorativa” (cfr. Cass. 12521/2009).
Risulta pertanto condivisibile che il consulente in ragione del fatto che la ricorrente, seppur con difficoltà, risultava in grado di deambulare autonomamente in data successiva alla data di prescrizione della carrozzina, abbia fissato la data di decorrenza del requisito alla data della visita peritale, mancando in atti qualsivoglia ulteriore indicazione che permettesse di ancorare la decorrenza a una diversa data.
D'altronde, la Corte di Cassazione ha affermato che “In materia di invalidità pensionabile, di norma il momento di insorgenza dello stato invalidante - che rileva ai fini della decorrenza della prestazione previdenziale - non coincide con quello degli accertamenti tecnici, dato che è in questione uno stato o un processo esteso nel tempo, rispetto al quale è improbabile che l'accertamento tecnico intervenga nella fase iniziale. Tale momento va quindi acclarato dal giudice di merito con la massima precisione, attraverso un'accurata valutazione di tutte le risultanze di causa e mediante l'esercizio di tutti i più idonei poteri di indagine, e tenendo presente che per diversi processi evolutivi lo stadio raggiunto permette di risalire alla presumibile epoca di insorgenza anteriore. Peraltro, in via d'eccezione, il superamento della soglia di invalidità può essere correttamente riferito al momento degli accertamenti, ovvero ad epoca ragionevolmente ed immediatamente precedente, quando difettino elementi utili per far risalire la patologia ad un tempo determinato diverso” ( cfr. Cass. n. 2955/2001). Pertanto, in assenza di allegazioni di documentazione sanitaria che potesse ancorare l'invalidità ad un momento diverso ed in presenza di una profusa motivazione, collegata alla visita espletata, non vi sono ragioni per poter accogliere il ricorso.
Con riferimento all'eventuale retrodatazione della decorrenza del riconoscimento del requisito di cui all'art. 3, c. 3, l. 104/92, la parte ricorrente non deduce alcunché, pertanto, anche in questo caso, in ragione della compiuta valutazione operata dal
CTU, il ricorso deve essere rigettato.
I rilievi formulati non sono quindi sufficienti, ad avviso del giudicante, per procedere ad ulteriori approfondimenti né avallare le avanzate richieste di chiarimenti né di rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass., 10/03/2006 n.
5277; Cass., 10/11/2011 n. 23413).
Del resto, giova evidenziare che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003).
Alla luce delle sopraesposte considerazioni il ricorso deve essere respinto e va riconosciuto il requisito sanitario accertato in sede di accertamento tecnico preventivo.
In assenza, quindi, di specifiche contestazioni da parte dell ne consegue, CP_1
pertanto, che va accertata la sussistenza in capo all'istante del requisito sanitario relativo al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento essendo la stessa incapace di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita dal 31.1.2024.
Allo stesso tempo deve essere accerta la sussistenza, in capo all'istante, del requisito sanitario di cui all'art. 3, c. 3, l. 104/92, sin dal 31.1.2024.
Nulla per le spese della presente fase di merito, attesa la presenza in atti di idonea dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. Le spese di ATPO si intendono integralmente compensate in ragione del riconoscimento del requisito sanitario da data successiva all'introduzione del giudizio.
Le spese di consulenza tecnica sono definitivamente poste a carico dell' e CP_1
liquidate come da decreto emesso in pari data.
PQM
Il Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Rigetta il ricorso in opposizione;
- Dichiara inabile al 100% con necessità di assistenza continua Parte_1
non essendo in grado di svolgere autonomamente le attività quotidiane della vita sin dal 31.1.2024;
- Dichiara sussistente in capo alla ricorrente il requisito sanitario di cui all'art. 3 c.
3 l. 104/92 sin dal 31.1.2024
- Nulla sulle spese per la presente fase di merito;
- Compensa integralmente le spese di lite relative alla fase di ATPO;
- Pone definitivamente a carico dell' , in persona del legale rappresentante pro CP_1
tempore, le spese di consulenza tecnica che liquida come da separato decreto in parti data.
Locri, 11/04/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 2027/2024
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 10.4.2025 ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Palizzi, alla Via Pezza del Fondaco 06/A, presso lo studio dell'Avv. TASSONE
ROSELLA che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente
contro
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato CP_1 P.IVA_1
e difeso dagli Avv.ti MICHELI ANTONELLA FRANCESCA PAOLA e TRIOLO
ETTORE, giusta procura generale alle liti in atti ed elettivamente domiciliato presso la sede di Locri, in Via Matteotti n. 48; CP_1
resistente
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente notificato, l'istante in epigrafe indicata ha convenuto dinanzi a questo giudice l' esponendo che in data 16.12.2021 aveva presentato CP_1
alla Commissione sanitaria per l'accertamento delle invalidità domanda di riconoscimento del proprio status di invalida civile con diritto all'indennità di accompagnamento ex art. 1 l. 18/80 e di persona con disabilità rilevante ai sensi dell'art. 3, c. 3, l. 104/92, ma che l' non le riconosceva i benefici richiesti, CP_1
ritenendola “INVALIDO ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L.509/88. 124/98) grave” e “Portatore di Handicap ai sensi dell'art.3, comma 1, L. 5.2.1992, n. 104”.
Dedotto di aver presentato ricorso per ATP (proc. n. 3281/2022 R.G.), nella presente sede ha contestato le conclusioni presentate dal CTU, con esclusivo riferimento alla decorrenza dei requisiti sanitari che sono stati riconosciuti sussistenti in perizia.
Costituitosi il contraddittorio, il resistente si è opposto alla domanda eccependone preliminarmente l'inammissibilità per carenza dei motivi specifici di contestazione e, nel merito, l'insussistenza dei requisiti necessari per il conseguimento della prestazione.
Ad esito dell'udienza di discussione del 10.04.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., veniva adottata la sentenza che segue.
*****
Ai sensi dell'art 445-bis, comma 4 c.p.c.: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio”.
Nel caso di specie, il decreto di fissazione del termine veniva comunicato alle parti in data 26.6.2024 e la dichiarazione di dissenso veniva depositata nella medesima data, per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Il comma 6 della medesima disposizione prevede che: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Il presente ricorso è stato depositato il 17.7.2024 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato.
Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
Stante il contenuto della disposizione, la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
Nel ricorso introduttivo, parte opponente contesta le conclusioni rassegnate dal CTU lamentando che lo stesso avrebbe totalmente trascurato la circostanza, pur provata in atti, che alla ricorrente fosse stato prescritto da parte dell'ASL l'uso della carrozzina sin dal 14.2.2022, poi acquistata e collaudata il 26.5.2022.
Essendo la contestazione specifica il ricorso è ammissibile.
Nel merito, tuttavia, il ricorso è infondato.
Si evidenzia in particolare che la parte ricorrente, già in sede di osservazioni alla relazione peritale, aveva sollevato le medesime contestazioni avanzate nel presente giudizio. Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, tuttavia, il consulente già in quella sede aveva ampiamente risposto alle contestazioni sollevate, con motivazione esaustiva e pienamente condivisibile e che in questa sede viene richiamata. Il consulente, difatti, osservava in particolare che “successivamente alla erogazione del presidio, era stata sottoposta a visita da parte della Commissione
Medica per l'Accertamento dell'Invalidità Civile e della Commissione per
l'Accertamento dell'Handicap cioè in data 31.05.2022. All'epoca, all'esame obiettivo, la paziente si è presentata deambulante con appoggio (deambulazione consentita con appoggio) in discrete condizioni lucida collaborante, la stessa in quella sede ha dichiaratori effettuare spostamenti in autonomia in casa con appoggio (vedi esame obiettivo eseguito in data 31.05.2022). […] Le patologie si sono aggravate nel tempo fino a diventare obbiettivamente e clinicamente limitanti dei comuni atti della vita e anche della deambulazione. L'evidenza delle sue condizioni funzionali l'ho potuta riscontrare solo al momento della visita medico- legale eseguita in data 31.01.2024. Al momento della visita ho potuto constatare che la paziente non deambula autonomamente (si muove su sedia a rotelle), porta panni di contenzione, collabora poco alla visita medica, presenta il rachide molto deformato e dolente a causa della deformazione a cuneo di D11 per crollo vertebrale”.
Effettivamente, dalla lettura dei verbali in atti è possibile trovare conferma CP_1
delle circostanze riportate dal consulente, in quanto all'esame obiettivo risultava che la ricorrente effettuava i passaggi posturali e deambulava con appoggio ed ella stessa dichiarava di spostarsi in casa con appoggio.
Come chiarito dalla Corte di Cassazione, con orientamento in questa sede condiviso,
“Le condizioni previste dall'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18 (nel testo modificato dall'art. 1, comma secondo, della legge 21 novembre 1988,n. 508) per
l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento consistono, alternativamente, nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza;
ai fini della valutazione non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità. Tali requisiti sono richiesti anche per gli ultrasessantacinquenni, poiché l'art. 6 del d.lgs. 23 novembre 1988, n. 509 (che ha aggiunto il terzo comma all'art. 2, della legge 30 marzo 1971, n. 118), lungi dal configurare un'autonoma ipotesi di attribuzione dell'indennità, pone solo le condizioni perché detti soggetti siano considerati mutilati o invalidi - in analogia a quanto disposto per i minori di anni diciotto dall'art. 2, comma secondo, della legge
n. 118 del 1971 nel testo originario - non potendosi, per entrambe le categorie, far riferimento alla riduzione della capacità lavorativa” (cfr. Cass. 12521/2009).
Risulta pertanto condivisibile che il consulente in ragione del fatto che la ricorrente, seppur con difficoltà, risultava in grado di deambulare autonomamente in data successiva alla data di prescrizione della carrozzina, abbia fissato la data di decorrenza del requisito alla data della visita peritale, mancando in atti qualsivoglia ulteriore indicazione che permettesse di ancorare la decorrenza a una diversa data.
D'altronde, la Corte di Cassazione ha affermato che “In materia di invalidità pensionabile, di norma il momento di insorgenza dello stato invalidante - che rileva ai fini della decorrenza della prestazione previdenziale - non coincide con quello degli accertamenti tecnici, dato che è in questione uno stato o un processo esteso nel tempo, rispetto al quale è improbabile che l'accertamento tecnico intervenga nella fase iniziale. Tale momento va quindi acclarato dal giudice di merito con la massima precisione, attraverso un'accurata valutazione di tutte le risultanze di causa e mediante l'esercizio di tutti i più idonei poteri di indagine, e tenendo presente che per diversi processi evolutivi lo stadio raggiunto permette di risalire alla presumibile epoca di insorgenza anteriore. Peraltro, in via d'eccezione, il superamento della soglia di invalidità può essere correttamente riferito al momento degli accertamenti, ovvero ad epoca ragionevolmente ed immediatamente precedente, quando difettino elementi utili per far risalire la patologia ad un tempo determinato diverso” ( cfr. Cass. n. 2955/2001). Pertanto, in assenza di allegazioni di documentazione sanitaria che potesse ancorare l'invalidità ad un momento diverso ed in presenza di una profusa motivazione, collegata alla visita espletata, non vi sono ragioni per poter accogliere il ricorso.
Con riferimento all'eventuale retrodatazione della decorrenza del riconoscimento del requisito di cui all'art. 3, c. 3, l. 104/92, la parte ricorrente non deduce alcunché, pertanto, anche in questo caso, in ragione della compiuta valutazione operata dal
CTU, il ricorso deve essere rigettato.
I rilievi formulati non sono quindi sufficienti, ad avviso del giudicante, per procedere ad ulteriori approfondimenti né avallare le avanzate richieste di chiarimenti né di rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass., 10/03/2006 n.
5277; Cass., 10/11/2011 n. 23413).
Del resto, giova evidenziare che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003).
Alla luce delle sopraesposte considerazioni il ricorso deve essere respinto e va riconosciuto il requisito sanitario accertato in sede di accertamento tecnico preventivo.
In assenza, quindi, di specifiche contestazioni da parte dell ne consegue, CP_1
pertanto, che va accertata la sussistenza in capo all'istante del requisito sanitario relativo al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento essendo la stessa incapace di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita dal 31.1.2024.
Allo stesso tempo deve essere accerta la sussistenza, in capo all'istante, del requisito sanitario di cui all'art. 3, c. 3, l. 104/92, sin dal 31.1.2024.
Nulla per le spese della presente fase di merito, attesa la presenza in atti di idonea dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. Le spese di ATPO si intendono integralmente compensate in ragione del riconoscimento del requisito sanitario da data successiva all'introduzione del giudizio.
Le spese di consulenza tecnica sono definitivamente poste a carico dell' e CP_1
liquidate come da decreto emesso in pari data.
PQM
Il Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Rigetta il ricorso in opposizione;
- Dichiara inabile al 100% con necessità di assistenza continua Parte_1
non essendo in grado di svolgere autonomamente le attività quotidiane della vita sin dal 31.1.2024;
- Dichiara sussistente in capo alla ricorrente il requisito sanitario di cui all'art. 3 c.
3 l. 104/92 sin dal 31.1.2024
- Nulla sulle spese per la presente fase di merito;
- Compensa integralmente le spese di lite relative alla fase di ATPO;
- Pone definitivamente a carico dell' , in persona del legale rappresentante pro CP_1
tempore, le spese di consulenza tecnica che liquida come da separato decreto in parti data.
Locri, 11/04/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi