Sentenza 31 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. II, sentenza 31/03/2026, n. 609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 609 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00609/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01297/2025 REG.RIC.
N. 01311/2025 REG.RIC.
N. 01778/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1297 del 2025, proposto da
AN D'TO, rappresentato e difeso dall'avvocato Cristina Ursoleo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 1311 del 2025, proposto da
IL BR, rappresentato e difeso dall'avvocato Cristina Ursoleo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
sul ricorso numero di registro generale 1778 del 2025, proposto da
CE ER, rappresentato e difeso dall'avvocato Cristina Ursoleo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
quanto al ricorso n. 1297 del 2025:
della sentenza del Tribunale di Modena - Sezione Lavoro - n. 430/2025, pubblicata il 23.04.2025..
quanto al ricorso n. 1311 del 2025:
della sentenza del Tribunale di Modena - Sezione Lavoro - n. 430/2025, pubblicata il 23.04.2025..
quanto al ricorso n. 1778 del 2025:
della sentenza del Tribunale di Modena - Sezione Lavoro - n. 430/2025, pubblicata il 23.04.2025..
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2026 il dott. GO Di NE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
• Con ricorso rg 1297 del 2025 D’TO AN ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Modena - Sezione Lavoro - n. 430/2025, pubblicata il 23.04.2025 per la parte che la riguarda.
• Con ricorso 1311 del 2025 BR IL ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Modena - Sezione Lavoro - n. 430/2025, pubblicata il 23.04.2025 per la parte che la riguarda.
• Con ricorso 1778 del 2025 ER CE ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del del Tribunale di Modena - Sezione Lavoro - n. 430/2025, pubblicata il 23.04.2025 per la parte che la riguarda.
• La sentenza ottemperanda ha riconosciuto a una pluralità di docenti, tra cui le odierne ricorrenti il diritto a percepire la cd. “Carta Docente” per una pluralità di annualità, ivi specificate.
• Nei ricorsi 1297 e 1778 il Ministero resistente, benché ritualmente evocato, non si è costituito.
• Nel ricorso 1311, invece, il Ministero si è costituito con memoria di pura forma, senza contestare le pretese azionate da parte ricorrente né la circostanza dell’avvenuto adempimento parziale nei confronti di cabri IL.
• All’udienza camerale del 26 marzo 2026 le tre cause sono state introitate.
• Trattandosi dell’ottemperanza della medesima sentenza va disposta la riunione dei tre ricorsi, sussistendo evidenti ragioni di connessione oggettiva.
• Con memoria depositata in data 21 gennaio 2026 il difensore di D’TO AN ha dichiarato che l’Amministrazione ha provveduto al pagamento del bonus “Carta del docente” per gli anni indicati in ricorso ed ha, quindi, chiesto la declaratoria della cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34 c. 5 c. p. a..
• Con memoria depositata in data 25 marzo 2026, tardivamente rispetto ai termini di legge, il difensore di BR IL ha dichiarato che l’Amministrazione ha provveduto al pagamento del bonus “Carta del docente” per 4 anni indicati in ricorso ed ha, quindi, chiesto la declaratoria della cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34 c. 5 c. p. a., per questa parte ma rileva che manca il pagamento di euro 1000 per ulteriori 2 anni riconosciuti dalla decisione del G.O.;
• Con memoria depositata in data 25 marzo 2026, tardivamente rispetto ai termini di legge, il difensore di ER CE ha dichiarato che l’Amministrazione ha provveduto al pagamento del bonus “Carta del docente” per gli anni indicati in ricorso ed ha, quindi, chiesto la declaratoria della cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34 c. 5 c. p. a.;
• Preso atto della sopravvenienza, il Collegio dichiara cessata la materia del contendere per i ricorsi 1295 e 1778 del 2025, in epigrafe indicati
• Resta da decidere il ricorso R.G. n. 1311/2025.
• Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
• Infatti, come documentato in atti, la sentenza ottemperanda è passata in giudicato ed è stata notificata al domicilio reale dell’Amministrazione debitrice, facendo così decorrere il termine dilatorio di 120 giorni fissato ex lege per l’esecuzione spontanea da parte del Ministero intimato.
• La perdurante inadempienza del Ministero dell’Istruzione e del Merito comporta quale ulteriore conseguenza l’ordine all’Amministrazione di dare esecuzione alle statuizioni contenute nella sentenza ottemperanda, detratto quanto eventualmente medio tempore corrisposto ( parte ricorrente precisa che sarebbero stati corrisposti solo 2000 euro in luogo di 3000 euro).
• Naturalmente l’Amministrazione dovrà verificare i pagamenti effettuati e corrispondere il residuo, senza che i conteggi di parte ricorrente siano vincolanti.
• Pertanto si ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza ottemperanda entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrente dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, come sopra precisato.
• In caso di ulteriore inadempienza da parte del Ministero predetto alle operazioni necessarie provvederà, su istanza di parte ricorrente, in sostituzione dello stesso ed entro i successivi 90 (novanta) giorni, un commissario ad acta che il Tribunale nomina, fin da ora, nel Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna o un funzionario da questi delegato, affinché provveda agli adempimenti sostitutivi con facoltà di sub delega dell’incarico ad un dirigente/funzionario esperto del suddetto o di altro Ufficio.
• Come da regola generale, le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate a favore delle ricorrenti nella misura indicata in dispositivo, in conformità all’orientamento della Sezione (si veda, tra le tante, la sentenza n. 258/2026) per il caso di ricorsi separati per l’ottemperanza della medesima sentenza, avendo il difensore determinato una moltiplicazione di giudizi per ottemperare alla medesima sentenza, con distrazione a favore del difensore dichiaratasi antistataria.
P.Q.M.
• Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna – Sede di Bologna (Sezione Seconda) sui ricorsi in epigrafe indicati così statuisce:
• a) riunisce i ricorsi R.G. n. 1297 del 2025, 1311 del 2025, 1778 del 2025.
• b) dichiara cessata la materia del contendere quanto ai i ricorsi R.G. n. 1297 del 2025, 1778 del 2025;
• c) dispone quanto in motivazione in ordine al ricorso 1311 del 2025.
• d) condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito a rifondere alle parti ricorrenti le spese del giudizio, che liquida in complessivi €uro 900,00 (novecento/00), oltre a spese generali e a oneri accessori, nonché alla restituzione di un importo pari al contributo unificato effettivamente versato, con distrazione delle spese a favore del difensore dichiaratasi antistataria.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
GO Di NE, Presidente, Estensore
Paolo Amovilli, Consigliere
Alessandra Tagliasacchi, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| GO Di NE |
IL SEGRETARIO