TRIB
Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/01/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE IV LAVORO
PRIMO GRADO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
all'udienza del 8.1.2025 il Giudice dott.ssa Donatella Casari ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n°21917/2024 VERTENTE TRA
, c.f. , elettivamente domiciliata in Roma Via Parte_1 C.F._1 Giuseppe Dezza 2D, presso lo studio dell'Avv. Stella Reali che la rappresenta e difende, giusta procura ed elezione apposta in allegato al ricorso ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.;
- RICORRENTE –
NEI CONFRONTI DI
, in persona del Controparte_1 suo Presidente, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria n°29, rappresentato e difeso dall'Avv. Simonetta Zannini Quiriti; - RESISTENTE -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato in data 6.6.2024 ritualmente notificato l'istante indicata in epigrafe contestava le risultanze peritali del giudizio di accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis c.p.c. svoltosi inter partes chiedendo accertarsi, contrariamente a quanto ritenuto in prime cure ed ancor prima in sede amministrativa, lo stato di invalidità dal momento della domanda e condannarsi l'amministrazione a corrispondere i ratei arretrati con accessori relativi al beneficio dell' anche in riferimento a periodo Parte_2 precedente il giugno 2023. Deduceva in particolare che il CTU non aveva tenuto in adeguato conto il grave complesso morboso da cui era affetta la ricorrente, già oggetto di note critiche comunicate dal CTP di parte a cui non era stata data risposta. Si costituiva in giudizio l' resistendo alla domanda. CP_1 Istruita la causa con produzione documentale, ammessa ed espletata c.t.u., all'udienza odierna veniva discussa e decisa come da dispositivo in calce.
Il ricorso appare tempestivamente iscritto entro il termine di 30 gg. dal deposito delle dichiarazioni di dissenso in data 10.5.2024 per come previsto dall'art.445 bis comma 6. Infondata anche l'eccezione di inammissibilità del ricorso per genericità avendo espressamente invocato parte ricorrente il vizio afferenti la CTU richiamandosi a quanto già dedotto in sede di contestazioni alla bozza dell'elaborato a suo tempo inviate. Nel merito il ricorso appare fondato per l'accertata sussistenza dei requisiti di cui all'art.1 L.18/80 dalla domanda in sede amministrativa (29.9.2022). Le conclusioni formulate dal C.T.U. nell'elaborato peritale in atti, tratte dall'esame della documentazione allegata agli atti e da accurati accertamenti diagnostici condotti con retti criteri tecnici ed iter logico ineccepibile, non possono che essere condivise da quest'Ufficio: esse infatti si presentano complete precise e persuasive, oltre che non infirmate da specifiche e serie contestazioni e portano al parziale accoglimento del ricorso. Il quadro patologico è stato infatti ritenuto tale da comportare l'impossibilità di svolgimento in modo autonomo degli atti di vita quotidiana sin dalla domanda amministrativa. D'altronde le conclusioni ivi rassegnate appaiono coerenti con la documentazione agli atti atteso che il
CTU nella precedente fase aveva incomprensibilmente limitato il diritto a periodo Per_1 successivo al maggio 2023 - “dalla documentazione in atti si evince che la assistita non presentasse un impedimento assoluto a compiere gli atti della vita quotidiana e nemmeno necessitasse per deambulare di aiuto permanente di un accompagnatore" - pur in presenza di documentazione medica che si fermava ai primi di settembre 2022 senza fare cenno a fattori di peggioramento intervenuti onde ritenere l'insorgenza del diritto a maggio 2023. L'istante ha inoltre provato, attraverso idonea documentazione, di non essere stato ricoverato in istituti a lungo degenza con retta a carico dello Stato e di non godere di analoghe indennità
a causa di guerra, lavoro o servizio. Ne consegue pieno accoglimento del ricorso con retrodatazione del diritto al beneficio sin dalla prestazione di domanda in sede amministrativa nel settembre 2022. I compensi di lite (fase di ATP e presente) sono integralmente posti a carico dell' attesa CP_1 la soccombenza. su cui graveranno anche le spese di entrambe le CTU espletate CP_1 separatamente liquidate.
P.Q.M.
Ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa, dichiara il diritto di parte ricorrente al beneficio dell'accompagno di cui all'art.1 L.18/80 in misura di legge, con decorrenza dall'1.10.2022 (primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa); condanna l' alla refusione dei compensi di lite, liquidati in complessivi €4.200,00, da CP_1 distrarsi;
condanna l' al pagamento delle spese di CTU separatamente liquidate. CP_1
Roma, il 6.1.2025 Il Giudice
Dott.ssa Donatella Casari
SEZIONE IV LAVORO
PRIMO GRADO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
all'udienza del 8.1.2025 il Giudice dott.ssa Donatella Casari ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n°21917/2024 VERTENTE TRA
, c.f. , elettivamente domiciliata in Roma Via Parte_1 C.F._1 Giuseppe Dezza 2D, presso lo studio dell'Avv. Stella Reali che la rappresenta e difende, giusta procura ed elezione apposta in allegato al ricorso ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.;
- RICORRENTE –
NEI CONFRONTI DI
, in persona del Controparte_1 suo Presidente, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria n°29, rappresentato e difeso dall'Avv. Simonetta Zannini Quiriti; - RESISTENTE -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato in data 6.6.2024 ritualmente notificato l'istante indicata in epigrafe contestava le risultanze peritali del giudizio di accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis c.p.c. svoltosi inter partes chiedendo accertarsi, contrariamente a quanto ritenuto in prime cure ed ancor prima in sede amministrativa, lo stato di invalidità dal momento della domanda e condannarsi l'amministrazione a corrispondere i ratei arretrati con accessori relativi al beneficio dell' anche in riferimento a periodo Parte_2 precedente il giugno 2023. Deduceva in particolare che il CTU non aveva tenuto in adeguato conto il grave complesso morboso da cui era affetta la ricorrente, già oggetto di note critiche comunicate dal CTP di parte a cui non era stata data risposta. Si costituiva in giudizio l' resistendo alla domanda. CP_1 Istruita la causa con produzione documentale, ammessa ed espletata c.t.u., all'udienza odierna veniva discussa e decisa come da dispositivo in calce.
Il ricorso appare tempestivamente iscritto entro il termine di 30 gg. dal deposito delle dichiarazioni di dissenso in data 10.5.2024 per come previsto dall'art.445 bis comma 6. Infondata anche l'eccezione di inammissibilità del ricorso per genericità avendo espressamente invocato parte ricorrente il vizio afferenti la CTU richiamandosi a quanto già dedotto in sede di contestazioni alla bozza dell'elaborato a suo tempo inviate. Nel merito il ricorso appare fondato per l'accertata sussistenza dei requisiti di cui all'art.1 L.18/80 dalla domanda in sede amministrativa (29.9.2022). Le conclusioni formulate dal C.T.U. nell'elaborato peritale in atti, tratte dall'esame della documentazione allegata agli atti e da accurati accertamenti diagnostici condotti con retti criteri tecnici ed iter logico ineccepibile, non possono che essere condivise da quest'Ufficio: esse infatti si presentano complete precise e persuasive, oltre che non infirmate da specifiche e serie contestazioni e portano al parziale accoglimento del ricorso. Il quadro patologico è stato infatti ritenuto tale da comportare l'impossibilità di svolgimento in modo autonomo degli atti di vita quotidiana sin dalla domanda amministrativa. D'altronde le conclusioni ivi rassegnate appaiono coerenti con la documentazione agli atti atteso che il
CTU nella precedente fase aveva incomprensibilmente limitato il diritto a periodo Per_1 successivo al maggio 2023 - “dalla documentazione in atti si evince che la assistita non presentasse un impedimento assoluto a compiere gli atti della vita quotidiana e nemmeno necessitasse per deambulare di aiuto permanente di un accompagnatore" - pur in presenza di documentazione medica che si fermava ai primi di settembre 2022 senza fare cenno a fattori di peggioramento intervenuti onde ritenere l'insorgenza del diritto a maggio 2023. L'istante ha inoltre provato, attraverso idonea documentazione, di non essere stato ricoverato in istituti a lungo degenza con retta a carico dello Stato e di non godere di analoghe indennità
a causa di guerra, lavoro o servizio. Ne consegue pieno accoglimento del ricorso con retrodatazione del diritto al beneficio sin dalla prestazione di domanda in sede amministrativa nel settembre 2022. I compensi di lite (fase di ATP e presente) sono integralmente posti a carico dell' attesa CP_1 la soccombenza. su cui graveranno anche le spese di entrambe le CTU espletate CP_1 separatamente liquidate.
P.Q.M.
Ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa, dichiara il diritto di parte ricorrente al beneficio dell'accompagno di cui all'art.1 L.18/80 in misura di legge, con decorrenza dall'1.10.2022 (primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa); condanna l' alla refusione dei compensi di lite, liquidati in complessivi €4.200,00, da CP_1 distrarsi;
condanna l' al pagamento delle spese di CTU separatamente liquidate. CP_1
Roma, il 6.1.2025 Il Giudice
Dott.ssa Donatella Casari