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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 02/04/2025, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 172/2025 promossa da:
(C.F. ) con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv.to ZANUTEL SABRINA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv.to ZANUTEL SABRINA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
i quali hanno contratto matrimonio in Maracaibo (Venezuela) il 15/04/2000,
trascritto in Italia;
con i seguenti figli: , nato a [...] Persona_1
il 26/03/2002 e nato a [...] Persona_2
(Venezuela) il 01/03/2008;
1 e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 24/02/2025 e cioè “
1) I signori e vivranno Parte_1 Controparte_1
separati con l' obbligo del mutuo e reciproco rispetto;
2) Il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i Persona_2
genitori, con collocazione e residenza presso il padre;
3) La IG potrà vedere e tenere con sé il figlio minore Parte_1
ogniqualvolta lo desideri, ad oggi tutti i giorni per il pranzo quando la madre prende il figlio al termine della scuola e lo tiene con sé presso la casa familiare sino alle ore 16.
I genitori si accorderanno tra di loro per trascorrere con il figlio i fine settimana, sentita la volontà del minore stante l'età del medesimo e comunque nel rispetto degli impegni scolastici e ricreativi dello stesso. Quando il minore vuole può dormire con la madre presso la casa della nonna materna, quando il padre è assente, la madre può dormire con il figlio presso la casa del padre;
4) Durante il periodo delle ferie estive ciascun genitore trascorrerà con il figlio almeno due settimane anche non consecutive;
5) I genitori concordano che ogni decisione avente ad oggetto scelte educative,
scolastiche, sanitarie, di svago, ricreative, sportive, dovranno essere previamente discusse e determinate congiuntamente avendo attenzione al prioritario bisogno e al migliore interesse del minore;
6) Ognuno dei genitori provvederà direttamente al mantenimento ordinario del figlio minore quando presso di sè. Le spese straordinarie Persona_2
mediche, scolastiche e sportive sostenute in favore del minore verranno suddivise al 50% tra i coniugi. Al genitore che avrà anticipato la spesa spetterà
un rimborso pro - quota entro il mese successivo dalla richiesta, che dovrà
2 essere formulata per iscritto e corredata da idonea documentazione comprovante la spesa sostenuta;
7) Quanto al figlio maggiore i genitori concordano che il padre Persona_1
versi al medesimo mediante bonifico bancario nel conto corrente intestato al medesimo l'importo di euro 300,00 mensili;
le spese straordinarie relative alla retta universitaria e al canone dell'alloggio a Milano saranno sostenute in via esclusiva dalla IG;
Parte_1
8) La casa familiare di proprietà del signor viene assegnata al medesimo CP_1
il quale si occuperà di provvedere al pagamento del mutuo acceso per l'acquisto della stessa;
9) L'assegno unico e universale verrà percepito dalla IG;
Parte_1
10) I coniugi dichiarano di essere economicamente autonomi ed indipendenti e rinunciano reciprocamente ad ogni richiesta di contributo al loro mantenimento.
11) Spese legali compensate”.
Motivi della decisione
FATTO
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 18/01/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis.51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in data 21/02/2025, in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate e con ordinanza del
28/02/2025, il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
3 Le parti hanno, altresì, rinunciato all'impugnazione della sentenza.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma,
c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Il Tribunale rileva che le condizioni concordate risultano conformi agli interessi delle parti, appaiono coerenti con quanto emerso dagli atti, dalle dichiarazioni e dalla trattazione della causa, sono rispondenti agli interessi,
relazionali ed economici della prole e ne garantiscono il centro di relazioni consolidato.
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la separazione personale tra e Parte_1
, i quali hanno contratto matrimonio in Maracaibo Controparte_1
(Venezuela), in data 15/04/2000, trascritto in Italia;
dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di PORCIA (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2002, atto N.
18, parte 2, serie c);
4 dispone che la separazione personale dei coniugi sia regolata dalle condizioni riportate nella epigrafe della presente decisione;
prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Pordenone, in data 02/04/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 172/2025 promossa da:
(C.F. ) con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv.to ZANUTEL SABRINA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv.to ZANUTEL SABRINA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
i quali hanno contratto matrimonio in Maracaibo (Venezuela) il 15/04/2000,
trascritto in Italia;
con i seguenti figli: , nato a [...] Persona_1
il 26/03/2002 e nato a [...] Persona_2
(Venezuela) il 01/03/2008;
1 e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 24/02/2025 e cioè “
1) I signori e vivranno Parte_1 Controparte_1
separati con l' obbligo del mutuo e reciproco rispetto;
2) Il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i Persona_2
genitori, con collocazione e residenza presso il padre;
3) La IG potrà vedere e tenere con sé il figlio minore Parte_1
ogniqualvolta lo desideri, ad oggi tutti i giorni per il pranzo quando la madre prende il figlio al termine della scuola e lo tiene con sé presso la casa familiare sino alle ore 16.
I genitori si accorderanno tra di loro per trascorrere con il figlio i fine settimana, sentita la volontà del minore stante l'età del medesimo e comunque nel rispetto degli impegni scolastici e ricreativi dello stesso. Quando il minore vuole può dormire con la madre presso la casa della nonna materna, quando il padre è assente, la madre può dormire con il figlio presso la casa del padre;
4) Durante il periodo delle ferie estive ciascun genitore trascorrerà con il figlio almeno due settimane anche non consecutive;
5) I genitori concordano che ogni decisione avente ad oggetto scelte educative,
scolastiche, sanitarie, di svago, ricreative, sportive, dovranno essere previamente discusse e determinate congiuntamente avendo attenzione al prioritario bisogno e al migliore interesse del minore;
6) Ognuno dei genitori provvederà direttamente al mantenimento ordinario del figlio minore quando presso di sè. Le spese straordinarie Persona_2
mediche, scolastiche e sportive sostenute in favore del minore verranno suddivise al 50% tra i coniugi. Al genitore che avrà anticipato la spesa spetterà
un rimborso pro - quota entro il mese successivo dalla richiesta, che dovrà
2 essere formulata per iscritto e corredata da idonea documentazione comprovante la spesa sostenuta;
7) Quanto al figlio maggiore i genitori concordano che il padre Persona_1
versi al medesimo mediante bonifico bancario nel conto corrente intestato al medesimo l'importo di euro 300,00 mensili;
le spese straordinarie relative alla retta universitaria e al canone dell'alloggio a Milano saranno sostenute in via esclusiva dalla IG;
Parte_1
8) La casa familiare di proprietà del signor viene assegnata al medesimo CP_1
il quale si occuperà di provvedere al pagamento del mutuo acceso per l'acquisto della stessa;
9) L'assegno unico e universale verrà percepito dalla IG;
Parte_1
10) I coniugi dichiarano di essere economicamente autonomi ed indipendenti e rinunciano reciprocamente ad ogni richiesta di contributo al loro mantenimento.
11) Spese legali compensate”.
Motivi della decisione
FATTO
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 18/01/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis.51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in data 21/02/2025, in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate e con ordinanza del
28/02/2025, il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
3 Le parti hanno, altresì, rinunciato all'impugnazione della sentenza.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma,
c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Il Tribunale rileva che le condizioni concordate risultano conformi agli interessi delle parti, appaiono coerenti con quanto emerso dagli atti, dalle dichiarazioni e dalla trattazione della causa, sono rispondenti agli interessi,
relazionali ed economici della prole e ne garantiscono il centro di relazioni consolidato.
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la separazione personale tra e Parte_1
, i quali hanno contratto matrimonio in Maracaibo Controparte_1
(Venezuela), in data 15/04/2000, trascritto in Italia;
dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di PORCIA (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2002, atto N.
18, parte 2, serie c);
4 dispone che la separazione personale dei coniugi sia regolata dalle condizioni riportate nella epigrafe della presente decisione;
prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Pordenone, in data 02/04/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
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