Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 30/01/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
1
N. R.G. 565/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Civile composta dai seguenti magistrati dott.ssa Silvia Rita Fabrizio Presidente dott. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere dott. Federico Ria Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia civile in grado d'appello, iscritta al nr. 565/23 R.A.C.C., vertente
TRA
1. (cod. fisc. ) nato a [...]_1 CodiceFiscale_1
il 06.03.1958, coniuge;
2. (cod. fisc. ) nato a [...] il [...], Parte_2 CodiceFiscale_2
figlio;
3. (cod. fisc. ) nato a [...] il [...], Parte_3 CodiceFiscale_3
figlio;
4. (cod. fisc. ) nato a [...] il [...], Parte_4 CodiceFiscale_4
figlio;
5. (cod. fisc. ), nato a [...]_5 CodiceFiscale_5
il 25.03.1928, suocero, affine convivente;
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6. (cod. fisc. ), nata a [...]_6 CodiceFiscale_6
il 23.6.1929, suocera, affine convivente;
tutti residenti in [...], nonché i sigg.ri:
7. (cod. fisc. ) nata il [...], ivi residente in [...]
fraz. Ponzano di Colle S. Maria, madre;
8. (cod. fisc. , nato a [...] il Parte_7 CodiceFiscale_8
25.10.1952, ivi residente in fraz. Ponzano di Colle S. Maria, germano;
9. (cod. Fisc. ), nata a [...] il Parte_8 CodiceFiscale_9
20.03.1954, residente in Teramo, fraz. Colleminuccio, alla Via Fonte Vecchia, germana;
10. (cod. fisc. ), nato a [...]_10
Teramo il 22.01.1956, ivi residente in fraz. Colle S. Maria, germano;
11. (cod. fisc. ) nato a [...], Parte_10 CodiceFiscale_11
l'08.01.1961, ivi residente in fraz. Ponzano di Colle S. Maria, germano;
12. (cod. fisc. ) nato a [...], Parte_11 CodiceFiscale_12
l'08.10.1962, ivi residente in fraz. Colle S. Maria, germano;
13. (cod. fisc. ) nata a [...] il Parte_12 CodiceFiscale_13
05.01.1968, ivi residente a[...]. (cod. fisc. ) nata a [...] il Parte_13 CodiceFiscale_14
12.10.1958, ivi residente in fraz. Colleminuccio, germana;
tutti rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Berardo Di
Ferdinando (cod. fisc. ) con studio in Teramo via alla Via Molinari 2/A e CodiceFiscale_15
Manola Di Pasquale (cod. fisc. ) con studio in Teramo via Ciotti n. 17, CodiceFiscale_16 tutti elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Berardo Di Ferdinando, oggi corrente in
Teramo alla Via Molinari 2/A, e presso i domicili digitali dei procuratori giusta procura speciale in atti
APPELLANTI
CONTRO
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(P.I. in persona del legale rappresentante pro tempore CP_2 P.IVA_1 [...]
con sede legale in Macomer zona industriale Bonu Trau, CP_3
(nato a [...] il [...] – c.f. ) residente in [...]C.F._17
Macomer in via G. Caria n. 3; entrambi difesi e rappresentati dall'Avv. Gianfranco
CONGIU ( ) domiciliati per elezione in S. Onofrio di Campli alla via C.F._18
Mirabili n. 9 presso lo studio dell'Avv. Francesco TOMASSONI ( , C.F._19
giusta procura speciale in atti;
APPELLATI
E
(P. IVA ), con sede in Roma (RM) Via Monzambano N. 10, in CP_5 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro-tempore e Responsabile della Direzione Legale Avv.
Eleonora Maria MARIANI, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Saverio FRANCHI
(C.F. - FAX 0861242987 - PEC CodiceFiscale_20
, giusta Procura alle liti in atti;
Email_1
ALTRO APPELLATO
E
con rappresentanza generale per Controparte_6
l'Italia in Milano, Via Benigno Crespi n. 23, C.F.: , in persona del suo P.IVA_3
procuratore speciale, dott. giusta procura per atto Notar CP_7 Persona_1 del 22.2.2011 (doc. n. 1), rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Fonsi (C.F.
; PEC: FAX: 06/85358335) ed elettivamente C.F._21 Email_2 domiciliata in Teramo, alla via Guido Montauti, 5/h presso lo studio dell'avv. Fausto
Appicciafuoco, giusta delega in atti;
ALTRO APPELLATO oggetto: appello avverso sentenza n. 368/2023 pubblicata il 17.4.2023 resa dal Tribunale Civile di
Teramo, in relazione al proc. civile RG n. 1639/2014 in materia di risarcimento del danno da sinistro stradale;
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conclusioni: come da rispettive note depositate telematicamente in vista dell'udienza del , da ritenersi materialmente allegate alla presente decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
1-Insta la parte appellante per la riforma delle sentenza n. 368/2023 pubblicata il 17.4.2023 resa dal Tribunale Civile di Teramo, Giudice dott.ssa Maria Laura Pasca, in data 17.4.2023 in relazione al proc. civile RG n. 1639/201 per asseriti error in iudicando e per falsa rappresentazione dei fatti, limitatamente alla parte in cui, aveva condannato essi attori al pagamento delle spese e competenze di lite in favore dei convenuti e CP_2 CP_4
, nonché della terza chiamata in causa
[...] Controparte_6
.
[...]
1-2 Gli appellanti pertanto così concludono: Voglia l'Ill.ma Corte D'Appello di L'Aquila in accoglimento dell'appello proposto, ritenendolo ammissibile e fondato:
- riformare e/o modificare la gravata sentenza, nella parte in cui il Giudice di prime cure ha disposto in applicazione dell'art. 92 cpc la soccombenza, liquidando le spese e competenze del giudizio, in favore dei convenuti , e CP_2 CP_4 [...]
per il motivo e le ragioni in punto di fatto e diritto esposte Controparte_6
nel capo 2 del presente atto;
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- per l'effetto modificare la parte in dispositivo di cui ai punti 4) e 5) disponendo la compensazione delle spese di lite nei confronti dei convenuti – appellati- , CP_2 CP_4
sussistendo le
[...] Controparte_6 gravi ed eccezionali ragioni di cui all'art. 92 cpc come nel corpo dell'atto richiamati;
- sempre con vittoria di spese e competenze di lite.
2- Si costituiscono (P. IVA ) in persona del legale rappresentante pro CP_2 P.IVA_1
tempore, e il sig. , nato a [...] il [...] e residente in (08015) Macomer CP_4
(NU) alla via G. Caria n. 3, chiedendo di Rigettare l'appello così come formulato e, per l'effetto confermare la sentenza n. 368/2023 resa in data 17.04.2023 dal Tribunale di Teramo, con vittoria di spese e competenze anche del presente grado del giudizio.
3- Si costituisce anche la soc. , in Controparte_6
persona del legale rappresentante pro-tempore rassegnando la seguenti conclusioni: Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza respinta: a. dichiarare inammissibile e, comunque, rigettare l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale di Teramo n. 368/2023; b. con vittoria di spese e compensi di lite, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA
4- Si costituisce altresì, la società a socio unico (P. IVA ), in persona Controparte_5 P.IVA_2
del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in (00185) Roma. Che così conclude:
“DICHIARARE che i capi N.
1-2 della Sentenza N. 368/2023 emanata dall'On. Tribunale di
Teramo (e relative motivazioni) inerenti alla posizione dell' non sono stati investiti CP_5 dall'effetto devolutivo dell'appello interposto dai Sig.ri , , Parte_1 Parte_7
e (meglio individuati in epigrafe); e per l'effetto, DICHIARARE che i Pt_6 CP_1
predetti capi della ricordata Sentenza sono ormai coperti dal GIUDICATO INTERNO;
DICHIARARE in ogni caso che l' è comunque ESTRANEA rispetto all'appello CP_5
interposto, in virtù delle motivazioni enunciate nel capitolo di riferimento;
CONDANNARE la parte ritenuta soccombente alla rifusione delle spese e competenze relative al secondo grado in favore della esponente, ovvero COMPENSARE le stesse.”
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5- Assume parte appellante che il giudice di prime cure, come anche evidenziato e chiesto da essa parte attrice nella prima memoria conclusionale in replica , avrebbe dovuto compensare le spese di lite con riferimento alla posizione del convenuto e e CP_2 CP_8
conseguentemente nei confronti della terza chiamata in causa Controparte_6
sussistendo “gravi ed eccezionali ragioni” previste dall'art. 92 cpc, facilmente
[...] desumibili dal caso concreto e dall' assenza della addotta totale infondatezza della domanda proposta da essa parte attrice nei confronti dei citati convenuti.
La disposta soccombenza, secondo gli assunti di quella difesa, sarebbe altresì lesiva del principio di ragionevolezza, del giusto processo e del più generale diritto alla tutela.
L'assunto non può essere condiviso.
5-1 Il giudice di primo grado ha fatto applicazione del principio secondo cui l'alea del processo grava sulla parte soccombente, perché è quella che ha dato causa alla lite non riconoscendo, o contrastando, il diritto della parte vittoriosa, ovvero azionando una pretesa rivelatasi insussistente, di talché è giusto, secondo un principio di responsabilità, che chi è risultato essere nel torto si faccia carico, di norma, anche delle spese di lite, delle quali invece deve essere ristorata la parte vittoriosa, con la esclusiva deroga della presenza di gravi ed eccezionali ragioni, poiché in caso contrario, soprattutto nel caso in cui l'importo delle spese di lite risulti tale da vanificare il pregiudizio che la parte ha inteso evitare, l'immotivata compensazione delle spese finisce per pregiudicare il concreto esercizio del diritto di difesa garantito dall'articolo 24 Cost.
5.1-1 Rileva allora il Collegio, in via preliminare ed assorbente, che con l'iniziativa qui intrapresa gli appellanti non hanno dichiarato di volere impugnare il capo decisorio di rigetto, comprensivo del suo arredo motivazionale che ha condotto il giudice di prime cure a rigettare integralmente la domanda da essi attori rivolta ai convenuti, qui appellati.
Sul punto in particolare il giudice di prime cure aveva così statuito:
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“Per quanto riguarda la responsabilità di e della – CP_4 Controparte_9 rispettivamente conducente e proprietario dell'autovettura Mercedes 320 Classe CL – la perizia svolta dall'Ing. nella fase delle indagini penali ha – condivisibilmente – escluso con Per_2
assoluta certezza la presenza di qualsiasi urto con la vettura condotta da Parte_14
antecedente alla collisione con il guard-rail (vd. pag. 23, doc. 4 allegato alla comparsa di costituzione e risposta della compagnia di assicurazione) essendo stato riscontrato un urto tra i due veicoli solo in un momento successivo a tale collisione che, in ogni caso, non ha assunto alcun nesso causale con l'incidente né con le lesioni riportate dalla de cuius (vd. pag. 29, doc. 4 allegato alla comparsa di costituzione e risposta). Né sono emerse condotte dallo stesso tenute tali da poter affermare, secondo il canone probatorio che caratterizza il processo civile, che la perdita del controllo dell'auto da parte di sia da ricollegare a comportamenti tenuti Parte_14
da (vd. pag. 29, doc. 4 allegato alla comparsa di costituzione e risposta). CP_4
Dette conclusioni sono state confermate anche nella CTU redatta nel presente procedimento, nella quale si legge che: i) “l'altezza massima delle deformazioni presenti sulla parte spigolare anteriore destra della sono di 62 cm, mentre sulla la parte inferiore del danno sulla fiancata CP_10 CP_11
sinistra si trova a 72 cm, la parte principale della scalfitura a circa 80 cm e la parte superiore dell'abrasione arriva persino a 90 cm. Quindi i danni riscontrati sui veicoli sono chiaramente incompatibili con un urto avvenuto tra i due veicoli prima che la urtasse il guard-rail” (vd. CP_11 pag. 10 della CTU depositata in data 22.01.2018); ii) “considerato che al momento dell'urto della contro il guard-rail la distanza reciproca stimata dei due mezzi è compresa tra 9,50 e 11,00 CP_11
m è ragionevole affermare che la viaggiava in prossimità della distanza di sicurezza CP_10 senza aver influenzato la marcia della (vd. pag. 12 della CTU depositata in data CP_11
22.01.2018). 15.1. In ragione dell'assenza di responsabilità in capo a parte convenuta e CP_2 deve essere assorbita la domanda di manleva da questa formulata nei confronti Controparte_12
della compagnia di assicurazione chiamata in giudizio in forza del principio di diritto consolidato nella giurisprudenza di legittimità in base al quale la figura dell'assorbimento che esclude il vizio di omessa pronuncia ricorre, in senso proprio, quando la decisione sulla domanda cd. assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, che con la pronuncia sulla domanda cd. assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno e, in senso improprio, quando la decisione cd. assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. III, 14 maggio
2013, n. 11547).”
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Sulla scorta di tali inequivoci motivi, cioè di tale percorso motivazionale piano e senza riserve, il giudice di primo grado ha rigettato la domanda formulata dagli attori nei confronti dei convenuti qui appellati.
5.1.2 - Tale statuizione, non impugnata dagli appellanti, costituisce allora l'ineludibile premessa sulla scorta del quale questo Collegio deve ora verificare se sussistessero o meno i presupposti per l'adozione di una pronuncia di compensazione delle spese di lite.
5.1.3. - Così ricostruito l'oggetto della presente decisione cioè, appare evidente come, in assenza di una impugnativa avverso quel capo sostanziale di rigetto e quel punto motivazionale che quel capo sorregge, non possa esserci spazio in questa sede per una rilettura dell' intero incarto processuale, anche relativo tra l'altro ad altri procedimenti, che ha indotto quel Giudice a pervenire a quella netta conclusione di rigetto.
Sul capo della sentenza con il quale è stata rigettata la domanda si è formato cioè il giudicato
(interno) per acquiescenza, ai sensi del secondo comma dell'art. 329 c.p.c., essendo stato impugnato soltanto il capo relativo alle spese.
Con l'atto di appello diretto a questa Corte, l'odierna appellante, come già detto, non ha invece contestato la statuizione in questione.
Sulla statuizione in questione pertanto si è verificata la preclusione alla impugnazione di cui al secondo comma dell'art. 329 cod. proc. civ., con conseguente formazione in relazione alla stessa del giudicato interno, che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale anche della
Corte di legittimità, copre con la sua forza anche tutto ciò che ha costituito l'antecedente logico necessario della relativa statuizione (vale a dire tutte le premesse in fatto e in diritto poste a fondamento della pronuncia), precludendo ogni possibilità di decidere nuovamente le stesse questioni nel corso del medesimo processo (cfr. tra le molte Cass. n. 1811 del 1993).
Su fattispecie assolutamente identica a quella al vaglio di questo Collegio, di impugnativa cioè del solo capo relativo alle spese, proprio Cassazione civile sez. I, 17/04/2007, (ud. 27/02/2007, dep.
17/04/2007), n.9141, ha escluso la possibilità per il giudice del gravame di una rilettura del percorso motivazionale che aveva condotto alla decisione sul capo di merito.
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Come si evince invece dalla lettura dell'atto di impugnazione e della conclusionale dell'appellante, la critica qui proposta investe proprio il percorso motivazionale, formalmente invece non impugnato, nella parte in cui si lamenta che le disposte CTU “Non hanno mai escluso, però, la sussistenza di una possibile azione di disturbo da parte della Mercedes CL, causa della perdita di controllo e fuori uscita della . La perizia redatta in sede di indagini CP_11 Per_2
penali a pag 28 in risposta ai quesiti posti dal PM pur escludendo che vi fosse stato un contatto precedente ( rispetto all'urto contro il guard-rail) tra le due autovetture così riferisce: “ non sono stati rilevati elementi oggettivi di colpa a carco del sig. , conducente della Mercedes CP_4
CL, che seguiva la condotta dalla sig. . E' infatti accertato che non vi è CP_11 Parte_15
stato contatto precedente tra i due veicoli, che possa aver portato la sig.ra a Parte_14 perdere il controllo dell'autovettura.” Ma poi prosegue (sempre a pag 28): “ durante la ricostruzione del sinistro è emerso che nei secondi precedenti l'uscita di strada della , la CL ( Mercedes) la CP_11
seguiva a distanza particolarmente ridotta;
è quindi ragionevole considerare, come sollevato dal
CTP che tale condotta del sig. bbia potuto indurre la sig.ra a Per_3 CP_4 Parte_14
tenere la destra della propria corsia fino a perdere il controllo del veicolo, uscire di strada ed urtare contro il . Tra le probabili cause, sollevate dal CTP non si può escludere un CP_13 Per_3
condizionamento dovuto ad un tentativo di sorpasso della CL ai danni della supportato CP_11
dalla ricostruzione secondo la quale, negli istanti precedenti al sinistro il CL ha certamente decelerato ..” .
Elementi fattuali che non sono stati valutati dal Giudice di Prime cure quantomeno per ritenere, non del tutto infondata la domanda proposta dagli appellanti e quindi giustificare una compensazione delle spese di lite per ragioni di Giustizia .”
Ancora più esplicitamente, in altro punto dell'atto di gravame, la difesa dell'appellante assume che il giudice di prime cure “Omette, però, di valutare gli altri accertati elementi, quali la distanza ridotta tra le due autovetture, la decelerazione della e dunque la valutazione effettuata dal CP_10
Perito in sede di ricostruzione della dinamica, di possibile manovra di disturbo della Per_2 causa dello spostamento a destra della e quindi dell'impatto contro il CP_10 CP_11 CP_13
Con un identico giudizio probabilistico, ed utilizzando la stessa ricostruzione del sinistro fornito dall'Ing. il Giudice avrebbe senz'altro potuto attribuire percentuale di Persona_4
responsabilità anche al conducente della CP_10
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E', dunque, ragionevole sostenere, applicandosi il principio probabilistico e le regole probatorie del processo civile, che è ravvisabile nella dinamica del sinistro fornita dall'indagini penali, anche una corresponsabilità della per avere posto in essere manovre di disturbo, causa della perdita CP_10
di controllo del mezzo da parte della;
e quindi legittima e necessaria la Parte_14 domanda di corresponsabilità formulata dagli appellanti con l'atto di citazione contro e CP_2
CP_4
E ancora si denuncia nell'atto di gravame “Gli antefatti della perdita di controllo del mezzo, non vengono esaminati, né considerati dal giudicante benchè la domanda di corresponsabilità formulata con l'atto di citazione avesse ad oggetto proprio le manovre poste in essere dalla qualche CP_10 secondo primo dell'impatto, ossia le condotte condizionanti la marcia della ( riduzione della CP_11 distanza e decelerazione)”
La critica qui spiegata dall'appellante involge allora proprio il percorso motivazionale sotteso al capo di rigetto, che però esplicitamente si dichiara di non voler impugnare.
Si conferma allora come la critica sulla statuizione relativa alle spese, non possa prescindere invece dalla acquisita definitività dell'accertamento compiuto dal giudice di prime cure, sotteso alla pronuncia del capo decisorio.
5.1.4- In applicazione allora del principio di mero diritto sin qui esposto, dovendosi esclusivamente valutare la congruità del provvedimento relativo alla regolamentazione delle spese alla luce della connessa parte dispositiva, per come motivata nella decisione – e qui non impugnata –, resta categoricamente escluso che nei motivi esposti dal Giudice di primo grado, nel percorso motivazionale dallo stesso esplicitato, possano rinvenirsi quelle gravi ed eccezionali ragioni che avrebbero dovuto indurlo a compensare in tutto o in parte le spese processuali con i convenuti, risultanti invece da quella ricostruzione assunta in motivazione del tutto vittoriosi rispetto alla iniziativa attorea.
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Secondo la stessa Corte di legittimità, l'art. 331 c.p.c. si applica non solo alle fattispecie in cui la necessità del litisconsorzio in primo grado sia da ricondurre a ragioni di ordine sostanziale
(contitolarità del rapporto azionato in giudizio), ma anche a quelle di cd. litisconsorzio necessario processuale, che ricorrono ogni qual volta la presenza di più parti nel giudizio di primo grado debba necessariamente persistere in sede di impugnazione, al fine di evitare possibili giudicati contrastanti in ordine alla stessa materia e nei confronti di quei soggetti che siano stati parti del giudizio (Cas. Civ. ordinanza 27.04.2021, n. 11044).
6.1 -L'impugnativa del solo capo relativo alle spese nei confronti convenuti non pone invece alcuna questione di rischio di giudicati contrastanti, salvo l'impugnante avesse come in effetti ha intimamente voluto – rimettere in discussione il capo decisorio e motivazionale -presupposto di quella statuizione;
capo su cui però ha esplicitamente ammesso di avere prestato acquiescenza, con ogni conseguenza ex art. 339 secondo comma cpc, per come sopra già evidenziato
Nei confronti di pertanto l'onere del rimborso spese processuali da parte degli appellanti CP_5
consegue sia applicando il principio della soccombenza (qualora cioè si assuma abbiano voluto rimettere in discussione tutta la dinamica del sinistro anche solo ai fini delle spese) sia applicando il principio in forza del quale, trattandosi allora di posizione scindibile, la notifica nei suoi confronti dell'atto di appello non si poneva affatto come necessaria ex art. 331 cpc.
7- Le spese, liquidate tenuto conto del valore della causa indicata dalla stessa parte appellante e pure per la fase di trattazione, sia pure per i soli minimi, anche in assenza di istruttoria
(Cass.nrr. 30219/23 e 18723/24), seguono anche in questa sede la soccombenza.
7-1 A norma dell'articolo 13 Decreto del Presidente della Repubblica 30/05/2002 n. 115, G.U.
15/06/2002 n. 139 1-quater. Inserito dall'articolo 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012,
n. 228, quando l'impugnazione, anche incidentale, e' respinta integralmente o e' dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta e' tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice da' atto nel provvedimento della pagina 11 di 12 12
sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso
P.Q.M.
rigetta l'appello e per l'effetto conferma in ogni sua parte la sentenza n. 368/2023 pubblicata il
17.4.2023 resa dal Tribunale Civile di Teramo, Giudice dott.ssa Maria Laura Pasca, in data
17.4.2023 in relazione al proc. civile RG n. 1639/2014; condanna gli appellanti in solido al pagamento delle spese processuali in favore di tutti gli appellati che per compensi professionali liquida in euro 8.000,00 oltre spese generali al 15% iva e cassa come per legge, in favore di ciascuno degli stessi;
si dà atto della sussistenza dei presupposti ex articolo 13 Decreto del Presidente della
Repubblica 30/05/2002 n. 115, G.U. 15/06/2002 n. 139 1-quater. Inserito dall'articolo 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del 22.1.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Federico Ria Silvia Rita Fabrizio
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6 - Secondo appellante, che ammette di non voler impugnare alcun capo decisorio che riguardi la citazione in giudizio dell'azienda sarebbe stata imposta dal rispetto dell art. 331 cpc, CP_5