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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 11/02/2025, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Luigi Bettini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2242/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MORENA LUCA e Parte_1 C.F._1
dell'avv. BARTOLI GIORGIA, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. MORENA
LUCA;
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CANTISANI Controparte_1 P.IVA_1
DANIELA, dell'avv. ARAGIUSTO MASSIMO e dell'avv. GUERCINI STEFANIA, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. CANTISANI DANIELA
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo e memoria difensiva di costituzione.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 6.5.2024 evocava in giudizio dinanzi al Tribunale di Parte_1
Bologna, quale giudice del lavoro, chiedendo che: 1) fosse accertato che il Controparte_1
4.2.2022 era stato illegittimamente licenziato oralmente, per fatti concludenti, o, in subordine, il 7.2.2022, data in cui aveva offerto la prestazione, immotivatamente rifiutata, in violazione dell'art. 2 D.l.vo n. 23/15 e, per l'effetto, fosse dichiarato inefficace il predetto licenziamento, condannando a reintegrarlo nel posto di lavoro e nelle mansioni e al Controparte_1 pagamento di una indennità risarcitoria pari all'ultima retribuzione utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto decorrente dalla data del recesso fino alla effettiva reintegrazione e, comunque, pari ad almeno cinque mensilità; 2) fosse accertata l'illegittimità del successivo licenziamento per giusta causa intimatogli l'8/4/2022, in quanto precostituito formalmente per pagina 1 di 4 mascherare la precedente cessazione del rapporto di lavoro, imputabile a e Controparte_1 comunque privo di giusta causa per manifesta insussistenza del fatto contestato, e conseguentemente, lo stesso fosse annullato, ordinando a di disporre la sua Controparte_1 reintegrazione nel posto di lavoro e nelle mansioni precedentemente svolte e condannando la società al pagamento della indennità risarcitoria di cui all'art. 3, comma 1, D.l.vo n. 81/15; 3) in subordine, fosse accertato che il licenziamento intimatogli l'8.4.2022 era privo della giusta causa e, conseguentemente, fosse dichiarato estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e fosse condannata al pagamento di una indennità nella Controparte_1 misura compresa tra un minimo di sei a un massimo di trentasei mensilità, assumendo quale parametro l'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Affermava che: 1) era stato dipendente di dal 7.5.2018 al 15.4.2022 Controparte_1 con mansioni di autista e inquadramento al livello B3 del CCNL Trasporti e Logistica;
2) aveva ricevuto il 25.3.2022 una contestazione di addebito in cui i fatti - relativi alla sua assenza ingiustificata - erano stati ricostruiti in modo inesatto: dopo l'assenza per malattia, il 2.2.2022 la società gli aveva comunicato che poteva riprendere servizio il giorno successivo, recandosi a Padova;
aveva eseguito il servizio richiesto, rimanendo a Rimini il 3.2.2022 e ripartendo alla sera per Bologna;
era stato contattato durante il viaggio di rientro e gli era stato chiesto se egli fosse in possesso del green pass, domanda cui aveva risposto positivamente, tanto che ne aveva trasmesso una copia all'utenza telefonica del responsabile del servizio notturno;
aveva poi contattato il responsabile per avere informazioni sul rientro al lavoro e ne aveva ricevuto un diniego, perché - a dire della società - era carente dei documenti necessari, non essendo sufficiente il green pass; 3) il 4.2.2022 aveva così ritrasmesso l'esito del tampone ma, poiché non era stato riammesso al lavoro, il 7.2.2022 aveva contestato il proprio ingiustificato allontanamento, offrendo la prestazione;
4) l'11.2.2022 la società gli aveva risposto che non aveva esibito il nulla osta dell'ASL o l'autocertificazione predisposta dal medico aziendale attestante l'avvenuta guarigione, e dunque non poteva rientrare al lavoro;
5) il 18.3.2022 aveva replicato, ancora una volta, di essere comunque in possesso del green pass; 6) il 25.3.2022 aveva ricevuto una contestazione disciplinare che aveva contestato ma, nonostante ciò, l'8.4.2022 era stato licenziato;
7) dalla condotta della società emergeva in modo inequivoco la volontà di cessare il rapporto, tanto che la sua condotta, già dal 4.2.2022, aveva integrato un licenziamento verbale, con la sua estromissione dal rapporto;
8) in ogni caso, il licenziamento dell'8.4.2022 era illecito perché posto in essere al solo fine di mascherare quello orale, che era nullo, e comunque, privo di giusta causa, perché la sua assenza non poteva ritenersi ingiustificata. Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto di tutte le domande. Controparte_1
Affermava che: 1) all'esito di un periodo di assenza per COVID-19 al ricorrente – come a tutti gli altri dipendenti – aveva chiesto l'esibizione del tampone negativo e un'autocertificazione di avvenuta guarigione, in alternativa al nulla osta dell' per poterlo Pt_2 riammettere al lavoro;
2) il ricorrente non aveva mai attestato l'avvenuta guarigione con la suddetta documentazione, cosicché legittimamente non era stato riammesso;
3) non gli era stato intimato alcun licenziamento orale, era solo stata sospesa la prestazione, in attesa dell'attestazione richiesta, che costui non aveva mai dato;
4) la società era anzi venuta a conoscenza del fatto che era stato assunto da una società concorrente;
5) da tali condotte ne erano derivati la contestazione disciplinare e poi il licenziamento, essendosi irrimediabilmente leso il vincolo fiduciario.
pagina 2 di 4 La causa era istruita solo documentalmente ed è stata decisa all'udienza del 4.2.2025 mediante lettura del dispositivo, con motivazione riservata. Deve anzitutto essere rigettata la domanda di nullità del licenziamento perché intimato oralmente il 4.2.2022, non essendovene prova. Il lavoratore che agisce in giudizio per la dichiarazione dell'illegittimità di un licenziamento, ha l'onere di provare l'esistenza del licenziamento medesimo quale fatto costitutivo dei diritti fatti valere (fra le tante Cass. civ., sez. lav., n. 21607/07) e, a tal fine, se è dedotto come intimato in forma orale non può ritenersi sufficiente la prova della sola cessazione di fatto delle prestazioni lavorative (Cass. civ., sez. lav., n. 9108/21 e n. 26407/22), poiché la dedotta estromissione dal rapporto - per integrare il licenziamento - si deve risolvere in una condotta più ampia della semplice constatazione di una cessazione di fatto dell'attuazione del rapporto stesso (Cass. civ., sez. lav., n. 31501/18). E l'eventuale controdeduzione del datore di lavoro attinente alle rassegnate dimissioni assume la valenza di un'eccezione in senso stretto, il cui onere probatorio ricade su chi la invoca ex art. 2697 c.c., comma 2, c.c. (Cass. civ., sez. lav., n. 12586/16). Nel caso in esame, a fronte dell'offerta della prestazione da parte del lavoratore, che affermava il possesso del green pass e, quindi, di poter rientrare al lavoro (documento n. 7 di parte ricorrente), in data 11.2.2022 la società datrice di lavoro ha compiutamente replicato che la documentazione da lui offerta non era sufficiente a farlo ritenere guarito e, quindi, per poter essere riammesso doveva integrarla con la certificazione dell' o con l'autocertificazione; Pt_2 lo ha pertanto invitato a esibirla e così riprendere l'attività dopo la malattia (documento n. 8 di parte ricorrente). Il ricorrente non ha prodotto quanto richiesto, replicando a quanto affermato dalla datrice di lavoro in modo generico con una comunicazione di posta elettronica (documento n. 9 di parte ricorrente). Ha poi iniziato un nuovo rapporto con un'altra società concorrente. Se così è, non può ritenersi che la condotta della società resistente sia stata volta a estromettere il ricorrente dal rapporto, ma solo a verificare la sua avvenuta guarigione. Anche a prescindere dalla fondatezza delle sue argomentazioni, non emergono elementi tali da farle ritenere meramente pretestuose e idonee a integrare la reale volontà di recedere dal rapporto, per di più verbalmente. Il rapporto è rimasto di fatto sospeso, dopo la malattia, ma non è cessato, non essendovi elementi per affermare che questa era la volontà della società. La relativa domanda deve essere rigettata. Deve inoltre essere rigettata la domanda di annullamento del licenziamento perché privo di giusta causa. Due sono le contestazioni mosse al ricorrente nella lettera di contestazione (documento n. 3 di parte ricorrente): 1) l'assenza ingiustificata dopo il 2.2.2022, in ragione della mancata prova della guarigione da COVID-19; 2) la violazione dell'obbligo di fedeltà, per avere concluso un contratto di lavoro con un'altra società. Anche a prescindere dalla natura ingiustificata dell'assenza del ricorrente, contestata da costui, che lamenta l'illegittimità delle richieste della società relative ai documenti che danno prova della sua avvenuta guarigione, deve in ogni caso ritenersi integrata da parte sua la violazione degli obblighi di fedeltà, violazione talmente grave da integrare, da sola, la giusta causa del licenziamento. Gli artt. 2104 e 2105 c.c., richiamati dall'art. 2106 c.c. sulle sanzioni disciplinari, non devono essere interpretati restrittivamente e non escludono che il dovere di diligenza del pagina 3 di 4 lavoratore subordinato si riferisca anche ai vari doveri strumentali e complementari, che concorrono a qualificare il rapporto obbligatorio di durata avente ad oggetto un facere, e che l'obbligo di fedeltà deve essere inteso in senso ampio, estendendosi a comportamenti che per la loro natura e le loro conseguenze appaiono in contrasto con i doveri connessi all'inserimento del lavoratore nella struttura e nell'organizzazione dell'impresa o creino situazioni di conflitto con le finalità e gli interessi dell'impresa (così Cass. civ., sez. lav., n. 24976/19). E nel caso in esame è pacifico fra le parti che il ricorrente sia stato assunto presso un'altra impresa, concorrente della datrice di lavoro, e abbia così iniziato una nuova attività lavorativa che ha impedito di fatto la prosecuzione del rapporto con la società datrice di lavoro. In presenza di un rapporto solo di fatto sospeso ma non risolto, in assenza di licenziamento (supposto orale) o di dimissioni, e dunque ancora esistente, la conclusione di un nuovo e diverso contratto con un'impresa concorrente ha indubbiamente integrato la violazione dell'obbligo di fedeltà e, impedendo la prosecuzione di fatto dell'originario rapporto, è anche risultato di gravità tale da ledere il vincolo fiduciario e costituire giusta causa di recesso.
Anche tali domande devono essere tutte rigettate, restando assorbite nella decisione tutte le altre questioni svolte. La particolarità delle questioni affrontate giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, quale giudice del lavoro, in persona del giudice dott. Luigi Bettini, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 2242/22 R.G. LAV. promosso da Parte_1 contro in persona del legale rappresentante pro tempore, ogni diversa Controparte_1 istanza disattesa e respinta, così decide:
1. rigetta tutte le domande;
2. compensa per intero fra le parti le spese processuali;
3. fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione.
Bologna, 4.2.2025
Il giudice del lavoro
dott. Luigi Bettini
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Luigi Bettini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2242/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MORENA LUCA e Parte_1 C.F._1
dell'avv. BARTOLI GIORGIA, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. MORENA
LUCA;
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CANTISANI Controparte_1 P.IVA_1
DANIELA, dell'avv. ARAGIUSTO MASSIMO e dell'avv. GUERCINI STEFANIA, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. CANTISANI DANIELA
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo e memoria difensiva di costituzione.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 6.5.2024 evocava in giudizio dinanzi al Tribunale di Parte_1
Bologna, quale giudice del lavoro, chiedendo che: 1) fosse accertato che il Controparte_1
4.2.2022 era stato illegittimamente licenziato oralmente, per fatti concludenti, o, in subordine, il 7.2.2022, data in cui aveva offerto la prestazione, immotivatamente rifiutata, in violazione dell'art. 2 D.l.vo n. 23/15 e, per l'effetto, fosse dichiarato inefficace il predetto licenziamento, condannando a reintegrarlo nel posto di lavoro e nelle mansioni e al Controparte_1 pagamento di una indennità risarcitoria pari all'ultima retribuzione utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto decorrente dalla data del recesso fino alla effettiva reintegrazione e, comunque, pari ad almeno cinque mensilità; 2) fosse accertata l'illegittimità del successivo licenziamento per giusta causa intimatogli l'8/4/2022, in quanto precostituito formalmente per pagina 1 di 4 mascherare la precedente cessazione del rapporto di lavoro, imputabile a e Controparte_1 comunque privo di giusta causa per manifesta insussistenza del fatto contestato, e conseguentemente, lo stesso fosse annullato, ordinando a di disporre la sua Controparte_1 reintegrazione nel posto di lavoro e nelle mansioni precedentemente svolte e condannando la società al pagamento della indennità risarcitoria di cui all'art. 3, comma 1, D.l.vo n. 81/15; 3) in subordine, fosse accertato che il licenziamento intimatogli l'8.4.2022 era privo della giusta causa e, conseguentemente, fosse dichiarato estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e fosse condannata al pagamento di una indennità nella Controparte_1 misura compresa tra un minimo di sei a un massimo di trentasei mensilità, assumendo quale parametro l'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Affermava che: 1) era stato dipendente di dal 7.5.2018 al 15.4.2022 Controparte_1 con mansioni di autista e inquadramento al livello B3 del CCNL Trasporti e Logistica;
2) aveva ricevuto il 25.3.2022 una contestazione di addebito in cui i fatti - relativi alla sua assenza ingiustificata - erano stati ricostruiti in modo inesatto: dopo l'assenza per malattia, il 2.2.2022 la società gli aveva comunicato che poteva riprendere servizio il giorno successivo, recandosi a Padova;
aveva eseguito il servizio richiesto, rimanendo a Rimini il 3.2.2022 e ripartendo alla sera per Bologna;
era stato contattato durante il viaggio di rientro e gli era stato chiesto se egli fosse in possesso del green pass, domanda cui aveva risposto positivamente, tanto che ne aveva trasmesso una copia all'utenza telefonica del responsabile del servizio notturno;
aveva poi contattato il responsabile per avere informazioni sul rientro al lavoro e ne aveva ricevuto un diniego, perché - a dire della società - era carente dei documenti necessari, non essendo sufficiente il green pass; 3) il 4.2.2022 aveva così ritrasmesso l'esito del tampone ma, poiché non era stato riammesso al lavoro, il 7.2.2022 aveva contestato il proprio ingiustificato allontanamento, offrendo la prestazione;
4) l'11.2.2022 la società gli aveva risposto che non aveva esibito il nulla osta dell'ASL o l'autocertificazione predisposta dal medico aziendale attestante l'avvenuta guarigione, e dunque non poteva rientrare al lavoro;
5) il 18.3.2022 aveva replicato, ancora una volta, di essere comunque in possesso del green pass; 6) il 25.3.2022 aveva ricevuto una contestazione disciplinare che aveva contestato ma, nonostante ciò, l'8.4.2022 era stato licenziato;
7) dalla condotta della società emergeva in modo inequivoco la volontà di cessare il rapporto, tanto che la sua condotta, già dal 4.2.2022, aveva integrato un licenziamento verbale, con la sua estromissione dal rapporto;
8) in ogni caso, il licenziamento dell'8.4.2022 era illecito perché posto in essere al solo fine di mascherare quello orale, che era nullo, e comunque, privo di giusta causa, perché la sua assenza non poteva ritenersi ingiustificata. Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto di tutte le domande. Controparte_1
Affermava che: 1) all'esito di un periodo di assenza per COVID-19 al ricorrente – come a tutti gli altri dipendenti – aveva chiesto l'esibizione del tampone negativo e un'autocertificazione di avvenuta guarigione, in alternativa al nulla osta dell' per poterlo Pt_2 riammettere al lavoro;
2) il ricorrente non aveva mai attestato l'avvenuta guarigione con la suddetta documentazione, cosicché legittimamente non era stato riammesso;
3) non gli era stato intimato alcun licenziamento orale, era solo stata sospesa la prestazione, in attesa dell'attestazione richiesta, che costui non aveva mai dato;
4) la società era anzi venuta a conoscenza del fatto che era stato assunto da una società concorrente;
5) da tali condotte ne erano derivati la contestazione disciplinare e poi il licenziamento, essendosi irrimediabilmente leso il vincolo fiduciario.
pagina 2 di 4 La causa era istruita solo documentalmente ed è stata decisa all'udienza del 4.2.2025 mediante lettura del dispositivo, con motivazione riservata. Deve anzitutto essere rigettata la domanda di nullità del licenziamento perché intimato oralmente il 4.2.2022, non essendovene prova. Il lavoratore che agisce in giudizio per la dichiarazione dell'illegittimità di un licenziamento, ha l'onere di provare l'esistenza del licenziamento medesimo quale fatto costitutivo dei diritti fatti valere (fra le tante Cass. civ., sez. lav., n. 21607/07) e, a tal fine, se è dedotto come intimato in forma orale non può ritenersi sufficiente la prova della sola cessazione di fatto delle prestazioni lavorative (Cass. civ., sez. lav., n. 9108/21 e n. 26407/22), poiché la dedotta estromissione dal rapporto - per integrare il licenziamento - si deve risolvere in una condotta più ampia della semplice constatazione di una cessazione di fatto dell'attuazione del rapporto stesso (Cass. civ., sez. lav., n. 31501/18). E l'eventuale controdeduzione del datore di lavoro attinente alle rassegnate dimissioni assume la valenza di un'eccezione in senso stretto, il cui onere probatorio ricade su chi la invoca ex art. 2697 c.c., comma 2, c.c. (Cass. civ., sez. lav., n. 12586/16). Nel caso in esame, a fronte dell'offerta della prestazione da parte del lavoratore, che affermava il possesso del green pass e, quindi, di poter rientrare al lavoro (documento n. 7 di parte ricorrente), in data 11.2.2022 la società datrice di lavoro ha compiutamente replicato che la documentazione da lui offerta non era sufficiente a farlo ritenere guarito e, quindi, per poter essere riammesso doveva integrarla con la certificazione dell' o con l'autocertificazione; Pt_2 lo ha pertanto invitato a esibirla e così riprendere l'attività dopo la malattia (documento n. 8 di parte ricorrente). Il ricorrente non ha prodotto quanto richiesto, replicando a quanto affermato dalla datrice di lavoro in modo generico con una comunicazione di posta elettronica (documento n. 9 di parte ricorrente). Ha poi iniziato un nuovo rapporto con un'altra società concorrente. Se così è, non può ritenersi che la condotta della società resistente sia stata volta a estromettere il ricorrente dal rapporto, ma solo a verificare la sua avvenuta guarigione. Anche a prescindere dalla fondatezza delle sue argomentazioni, non emergono elementi tali da farle ritenere meramente pretestuose e idonee a integrare la reale volontà di recedere dal rapporto, per di più verbalmente. Il rapporto è rimasto di fatto sospeso, dopo la malattia, ma non è cessato, non essendovi elementi per affermare che questa era la volontà della società. La relativa domanda deve essere rigettata. Deve inoltre essere rigettata la domanda di annullamento del licenziamento perché privo di giusta causa. Due sono le contestazioni mosse al ricorrente nella lettera di contestazione (documento n. 3 di parte ricorrente): 1) l'assenza ingiustificata dopo il 2.2.2022, in ragione della mancata prova della guarigione da COVID-19; 2) la violazione dell'obbligo di fedeltà, per avere concluso un contratto di lavoro con un'altra società. Anche a prescindere dalla natura ingiustificata dell'assenza del ricorrente, contestata da costui, che lamenta l'illegittimità delle richieste della società relative ai documenti che danno prova della sua avvenuta guarigione, deve in ogni caso ritenersi integrata da parte sua la violazione degli obblighi di fedeltà, violazione talmente grave da integrare, da sola, la giusta causa del licenziamento. Gli artt. 2104 e 2105 c.c., richiamati dall'art. 2106 c.c. sulle sanzioni disciplinari, non devono essere interpretati restrittivamente e non escludono che il dovere di diligenza del pagina 3 di 4 lavoratore subordinato si riferisca anche ai vari doveri strumentali e complementari, che concorrono a qualificare il rapporto obbligatorio di durata avente ad oggetto un facere, e che l'obbligo di fedeltà deve essere inteso in senso ampio, estendendosi a comportamenti che per la loro natura e le loro conseguenze appaiono in contrasto con i doveri connessi all'inserimento del lavoratore nella struttura e nell'organizzazione dell'impresa o creino situazioni di conflitto con le finalità e gli interessi dell'impresa (così Cass. civ., sez. lav., n. 24976/19). E nel caso in esame è pacifico fra le parti che il ricorrente sia stato assunto presso un'altra impresa, concorrente della datrice di lavoro, e abbia così iniziato una nuova attività lavorativa che ha impedito di fatto la prosecuzione del rapporto con la società datrice di lavoro. In presenza di un rapporto solo di fatto sospeso ma non risolto, in assenza di licenziamento (supposto orale) o di dimissioni, e dunque ancora esistente, la conclusione di un nuovo e diverso contratto con un'impresa concorrente ha indubbiamente integrato la violazione dell'obbligo di fedeltà e, impedendo la prosecuzione di fatto dell'originario rapporto, è anche risultato di gravità tale da ledere il vincolo fiduciario e costituire giusta causa di recesso.
Anche tali domande devono essere tutte rigettate, restando assorbite nella decisione tutte le altre questioni svolte. La particolarità delle questioni affrontate giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, quale giudice del lavoro, in persona del giudice dott. Luigi Bettini, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 2242/22 R.G. LAV. promosso da Parte_1 contro in persona del legale rappresentante pro tempore, ogni diversa Controparte_1 istanza disattesa e respinta, così decide:
1. rigetta tutte le domande;
2. compensa per intero fra le parti le spese processuali;
3. fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione.
Bologna, 4.2.2025
Il giudice del lavoro
dott. Luigi Bettini
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