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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/12/2025, n. 12548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12548 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
R. G. 15987 2025
TRIBUNALE DI ROMA
2° sezione controversie di lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Renata Quartulli in funzione di giudice del lavoro a seguito della sostituzione dell'udienza del 6.11.25 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc ha pronunciato la seguente sentenza nella causa n. 15987 / 2025
Tra
( Parte_1 Parte_2 Parte_3
)
[...]
e
CP_1
Fatto e diritto
La parte ricorrente indicata in epigrafe ha esposto che con decreto di omologa il Tribunale di
Roma ha riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario ai fini dell' indennità di frequenza ex art 1 l 289/90. Dedotto di non aver ottenuto il pagamento della prestazione , ha chiesto la condanna dell' al pagamento dei ratei arretrati oltre agli accessori di legge. CP_1
L è rimasto contumace. CP_2
La domanda è fondata
Il riconoscimento del requisito sanitario di cui all'art. 1, l. n. 289/1990 con decorrenza dalla revoca del 28-08-2023 risulta dal decreto di omologa del 29-10-2024 in atti
Poiché risulta la sussistenza degli altri requisiti di legge ( cfr certificati di frequenza scolastica) atto notorio) , la domanda merita accoglimento con riferimento ai ratei maturati.
Non può essere invece accolta la domanda di condanna al pagamento dei ratei maturandi data l'impossibilità di configurare un diritto unitario alla prestazione assistenziale ed atteso che, quanto ai ratei successivi alla sentenza, la statuizione di condanna presuppone il perdurare della situazione invalidante e dei requisiti socio economici che costituiscono senz'altro oggetto di accertamento di merito. L' va pertanto condannato al pagamento dei ratei arretrati oltre interessi come per legge CP_1
Le spese seguono la soccombenza.
PQM
Dichiara il diritto della ricorrente all'indennità di frequenza di cui all'art. 1, l. n. 289/1990 con decorrenza 1.9.23
Condanna l' alla corresponsione in favore del ricorrente dei conseguenziali ratei maturati CP_1 interessi come per legge.
Condanna l' al pagamento di euro 850 oltre iva cap e spese generali a titolo di compensi CP_1 professionali con distrazione .
Il Giudice
TRIBUNALE DI ROMA
2° sezione controversie di lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Renata Quartulli in funzione di giudice del lavoro a seguito della sostituzione dell'udienza del 6.11.25 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc ha pronunciato la seguente sentenza nella causa n. 15987 / 2025
Tra
( Parte_1 Parte_2 Parte_3
)
[...]
e
CP_1
Fatto e diritto
La parte ricorrente indicata in epigrafe ha esposto che con decreto di omologa il Tribunale di
Roma ha riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario ai fini dell' indennità di frequenza ex art 1 l 289/90. Dedotto di non aver ottenuto il pagamento della prestazione , ha chiesto la condanna dell' al pagamento dei ratei arretrati oltre agli accessori di legge. CP_1
L è rimasto contumace. CP_2
La domanda è fondata
Il riconoscimento del requisito sanitario di cui all'art. 1, l. n. 289/1990 con decorrenza dalla revoca del 28-08-2023 risulta dal decreto di omologa del 29-10-2024 in atti
Poiché risulta la sussistenza degli altri requisiti di legge ( cfr certificati di frequenza scolastica) atto notorio) , la domanda merita accoglimento con riferimento ai ratei maturati.
Non può essere invece accolta la domanda di condanna al pagamento dei ratei maturandi data l'impossibilità di configurare un diritto unitario alla prestazione assistenziale ed atteso che, quanto ai ratei successivi alla sentenza, la statuizione di condanna presuppone il perdurare della situazione invalidante e dei requisiti socio economici che costituiscono senz'altro oggetto di accertamento di merito. L' va pertanto condannato al pagamento dei ratei arretrati oltre interessi come per legge CP_1
Le spese seguono la soccombenza.
PQM
Dichiara il diritto della ricorrente all'indennità di frequenza di cui all'art. 1, l. n. 289/1990 con decorrenza 1.9.23
Condanna l' alla corresponsione in favore del ricorrente dei conseguenziali ratei maturati CP_1 interessi come per legge.
Condanna l' al pagamento di euro 850 oltre iva cap e spese generali a titolo di compensi CP_1 professionali con distrazione .
Il Giudice